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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2012 42.2011.13

23 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,984 parole·~35 min·3

Riassunto

Restituz.di AS avendo scoperto lavoro in nero.Secondo princ.sussid.eserc.attiv.va annunciato e reddito computato.Atti non consentono di risolvere quest.se somma da rest.esatta.USSI si è fondato sul rapp.dell'Uff.ispett.del lavoro.Tuttavia a Cassa dich.stipendio infer.e durante ispez.non verb.firmato

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 42.2011.13   rs

Lugano 23 aprile 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 agosto 2011 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 28 luglio 2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 28 luglio 2011 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 25 novembre 2010 (cfr. doc. A3) con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 5’040.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal mese di maggio al mese di ottobre 2009 e nei mesi di luglio e agosto 2010, avendo scoperto che in quei periodi la stessa ha lavorato per una media di 35 ore al mese per fr. 18.-- all’ora (fr. 18.--/h x 35 ore x 8 mesi).

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 28 luglio 2011 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

"  (…)

Dopo il divorzio mi sono trovata in gravi difficoltà finanziarie, dovendo provvedere al mantenimento di due figli piccoli e, nel contempo, dovendo saldare alcuni debiti “ereditati” dal matrimonio fallito.

Benché beneficiaria di una rendita di assistenza sono riuscita con grandi sacrifici a saldare il debito accumulatosi ai danni della __________ e a garantire ai miei figli un’infanzia dignitosa.

Dopo questo periodo difficile era mia intenzione rientrare parzialmente nel mondo del lavoro, per cui mi sono impegnata nella ricerca di un’attività lavorativa che, comunque, mi permettesse di occuparmi dei miei figli.

Ho risposto ad alcuni annunci di lavoro con scarsi risultati, finché il gestore del grotto __________ mi ha proposto di lavorare per lui, ma solo qualora avesse avuto difficoltà nel garantire una buona qualità di servizio a causa dell’elevato numero di clienti al Grotto; quindi mi sono messa a disposizione “su chiamata”.

Il gestore, apprezzata la mia disponibilità, mi ha detto che comunque prima avrei dovuto prestare servizio per un periodo di prova.

Soddisfatto del mio lavoro svolto nelle 82 ore, nel 2009, ha gentilmente chiesto la mia collaborazione anche per la stagione successiva.

Trattandosi di un numero limitato di ore di servizio, pensavo non fosse obbligatorio dichiararle; dopo un controllo effettuato dall’autorità competente, tuttavia mi è stato fatto notare che io avrei dovuto avvertire tempestivamente l’ufficio del sostegno sociale, qualora io avessi ricevuto qualsiasi altra entrata pecuniaria.

Capisco le condizioni esposte dall’ufficio del sostegno sociale affinché si abbia diritto alle prestazioni assistenziali, tuttavia mi trovo nell’impossibilità di restituire la somma pretesa, poiché, come già detto, le entrate effettive non corrispondono a quelle che l’ufficio stesso sostiene io abbia percepito.

(…)” (Doc. I)

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 5’040.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di maggio al mese di ottobre 2009 e nei mesi di luglio e agosto 2010.

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale       (fr./mese)

1 persona

  960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

                                         Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

                               2.5.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"  Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

                               2.6.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"  1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"  1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

                               2.7.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"  Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

                                         Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

                               2.9.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1, al beneficio, perlomeno dal 2009 (cfr. doc. 390; 381; 376; 369; 357; 350; 330; 321; 306), di prestazioni assistenziali ordinarie, nei periodi da aprile a settembre 2009 e dal mese di giugno al mese di agosto 2010 ha lavorato in nero presso il Grotto __________ quale cameriera (cfr. doc. 34; 37; A4).

                                         Più precisamente da un rapporto del 20 settembre 2010 allestito dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro dopo aver effettuato un’ispezione preso il Grotto __________ il 31 agosto 2010, si evince che:

"  (…)

Durante il controllo erano presenti:

__________, __________ (gerente e titolare);

__________, __________, permesso G/i.o.

__________, permesso G/i.o.

Il signor __________ ha dichiarato che la signora RI 1 lavora presso il grotto __________, dal 2009.

Nel 2009 ha lavorato dal mese di aprile a settembre per una durata media mensile di 35 ore.

Nel 2010 ha lavorato nei mesi di giugno, luglio, agosto e, a dipendenza del tempo, lavorerà anche nel mese di settembre.

Per l’attività svolta presso il ritrovo la signora RI 1 ha percepito fr. 18.00 all’ora, pagati in contanti e senza ricevuta di ritorno o conteggio di stipendio.

A precisa domanda, il signor __________ ha dichiarato che la signora RI 1 non è assicurata contro gli infortuni e non è stata annunciata alla __________ per i contributi AVS.

Il signor __________ conferma di essere al corrente che la signora RI 1 era al beneficio di una rendita assistenziale.

Riassumendo:

Dal 2009 la signora RI 1, beneficiaria di una rendita assistenziale, lavora in nero presso il grotto __________.

La stessa ha lavorato:

nel 2009, dal mese di aprile al mese di settembre;

nel 2010, nei mesi di giugno, luglio e agosto.

La signora RI 1 ha lavorato una media di 35 ore al mese e ha percepito fr. 18.00 all’ora, pagati in contanti e senza ricevuta di ritorno o conteggio di stipendio.

Il signor __________ ha dichiarato che la signora RI 1 non è assicurata contro gli infortuni e non è stata annunciata alla __________ per i contributi AVS.” (Doc. 34)

                                         A seguito dell’esito di tale accertamento l’USSI ha ricalcolato l’importo della prestazione assistenziale mensile spettante all’insorgente nei periodi da maggio a ottobre 2009 e nei mesi di luglio e agosto 2010, tenendo conto di un reddito da attività dipendente di fr. 630.-- al mese (35 ore/mese x fr. 18.--/h; cfr. doc. A3; A1).

                                         Il 25 novembre 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso nei confronti della ricorrente un ordine di restituzione della somma di fr. 5'040.-- (cfr. doc. A3).

                                         La decisione del 25 novembre 2010 è stata confermata con decisione su reclamo del 28 luglio 2011 (cfr. doc. A1).

                                         RI 1 ha, in buona sostanza, contestato l’entità dell’importo chiesto in restituzione.

                                         La medesima, infatti, sostiene di aver svolto presso il Grotto __________ un numero di ore lavorative inferiore a quello considerato dall’USSI (cfr. doc. I; A2; 15).

                                         L’insorgente, al riguardo, ha in particolare asserito di aver lavorato nel lasso di tempo maggio-ottobre 2009 per 82 ore complessive, guadagnando una somma pari a fr. 1'476.-- (82 ore x fr. 18.--/h) e nei mesi di luglio e agosto 2010 per 60 ore in totale, percependo fr. 1'080.-- (60 ore x fr. 18.--/h; cfr. doc. A2).

                             2.10.   Questo Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,  ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

                                         A tale proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:

"  (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

                                         In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:

"  (…)

3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

                             2.11.   Inoltre le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

"  (...)

- Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

"  In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes  System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

                                         Relativamente al principio di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

"  (…)

Ueber die Subsidiarität als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird, soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle, namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität. Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag, andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12. er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele. In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt. Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht. Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet. In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

                             2.12.   Chiamata ora a pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte osserva che, in virtù del principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.10; 2.11.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento di un’attività lavorativa.

                                         L’esercizio di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. art. 67 e 68 Las; consid. 2.6.), affinché questi ultimi possano calcolare correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.

                                         Nel caso di specie, come visto sopra, da un’ispezione effettuata il 31 agosto 2010 dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro è emerso che la ricorrente, nei mesi primaverili-estivi del 2009 e nei mesi di luglio e agosto 2010, ha lavorato presso il grotto __________ di __________ percependo un salario.

                                         Tale attività non risulta, però, essere stata comunicata all’USSI, né alle autorità fiscali e delle assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.9.).

                                         Rispetto ai conteggi dei mesi di gennaio, giugno, settembre 2009 e marzo 2010 in cui non era stato computato alcunché a titolo di reddito da attività lucrativa (cfr. doc. 390; 381; 357; 350) si è, quindi, realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente.

                                         Il calcolo della prestazione assistenziale andava, di conseguenza, rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         La ricorrente, da un profilo oggettivo, ha perciò effettivamente percepito parzialmente a torto le prestazioni assistenziali afferenti ai periodi del 2009 e del 2010 in cui ha lavorato presso il grotto __________.

                                         La parte ricevuta indebitamente va così restituita.

                             2.13.   Occorre ora stabilire se l’importo richiesto in restituzione sia corretto.

                                         Questo Tribunale, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la stessa non consenta di risolvere con la dovuta cognizione di causa la questione relativa all’esattezza o meno della somma di prestazioni assistenziali, pari a fr. 5'040.--, oggetto dell’ordine di rimborso da parte dell’USSI.

                                         In effetti è vero che l’USSI per stabilire il reddito da attività dipendente conseguito dall’insorgente nel lasso di tempo maggio-ottobre 2009 e nei mesi di luglio e agosto 2010, e quindi l’importo da restituire, si è fondato sul rapporto del 20 settembre 2010 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr. doc. 34), il quale ai sensi dell’art. 4 della LF concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN), degli art. 2 e 3 della Legge d’applicazione della LF concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della LLN, nonché dell’art. 3 del Regolamento della Legge d’applicazione della LDist. e della LLN è competente per i controlli previsti dalla legislazione federale, e meglio verifica l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (cfr. art. 6 LLN).

                                         Riguardo alle competenze in ambito dei controlli l’art. 7 cpv. 1 LLN prevede, poi, che le persone incaricate dei controlli possono accedere alle aziende o ai posti di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate, esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria, consultare e riprodurre tutti i documenti necessari, verificare l’identità dei lavoratori e controllare i permessi di dimora e di lavoro.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, da una parte, che in un’attestazione del 14 ottobre 2010 indirizzata alla Cassa __________ e trasmessa all’USSI nel marzo 2011 dalla ricorrente (cfr. doc. 15) __________ del Grotto __________ ha dichiarato che il salario lordo percepito da RI 1 da aprile a ottobre 2009 corrisponde a fr. 1'476.-- - ore 82 x fr. 18.-- - (cfr. doc. 16), pari a fr. 211.-- al mese (fr. 1'476.-- : 7 mesi), ossia a un importo inferiore a quello di fr. 630.-mensili considerato dall’USSI nel nuovo calcolo della prestazione assistenziale (cfr. doc. A3).

                                         Dall’altra, che agli atti, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 9 LLN, non risulta alcun verbale redatto in occasione dell’ispezione di fine agosto 2010 presso il Grotto __________ e firmato dal datore di lavoro.

                                         L’art. 9 cpv. 1, 2 e 3 LLN enuncia che:

"  1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati solo gli accertamenti fatti in relazione all’oggetto del controllo secondo l’articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

2 Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

3 L’organo cantonale di controllo:

a. trasmette il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito alle infrazioni accertate nell’ambito dei controlli;

b. invia copia del verbale alle persone e aziende controllate;

c. invia un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.

(…)”

                                         Inoltre non è dato sapere se l’ispezione effettuata presso l’esercizio pubblico di __________ abbia comportato o meno l’adozione di misure ai sensi della LF contro il lavoro nero nei confronti del datore di lavoro.

                                         Non è poi noto se la Cassa di compensazione di categoria abbia emesso oppure no una decisione con cui ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD dovuti per il periodo da aprile a settembre 2009 e per i mesi di luglio e agosto 2010, né, nel caso in cui avesse emanato un provvedimento in tal senso, l’ammontare del salario oggetto della ripresa.

                                         Nemmeno emerge se dal profilo fiscale vi siano state delle ripercussioni e di che entità.

                                         Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il rinvio degli atti all’USSI perché, avvalendosi della collaborazione, segnatamente, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, della Cassa __________ e delle autorità fiscali, disponga accertamenti più approfonditi al fine di determinare __________mesi del 2009 e del 2010 in cui ha lavorato alle dipendenze del Grotto di __________.

                                         L’amministrazione, più concretamente, appurerà, in particolare, se in occasione dell’ispezione del 31 agosto 2010 presso il Grotto __________ è stato allestito un verbale sottoscritto dal datore di lavoro in ossequio all’art. 9 LLN e in caso affermativo il tenore del medesimo, soprattutto riguardo all’entità della retribuzione percepita dall’insorgente nei mesi da maggio a ottobre 2009, nonché nei mesi di luglio e agosto 2010.

                                         L’USSI verificherà pure se a seguito di tale ispezione è stato o meno avviato un procedimento per lavoro nero (cfr. art. 10, 13 LLN).

                                         L’amministrazione accerterà inoltre presso la Cassa AVS e l’autorità fiscale competenti se sono state emesse decisioni (di fissazione di contributi sociali, rispettivamente di tassazione) in relazione alle entrate connesse all’attività svolta presso l’esercizio pubblico di __________ nel 2009 e nel 2010, nonché, se del caso, l’entità dei redditi che sono stati ritenuti da tali autorità, come pure i motivi per i quali - in particolare qualora le entrate considerate da queste ultime differiscano da quelle indicate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro - le stesse hanno tenuto conto di determinati importi.

                                         L’USSI, sulla scorta delle relative risultanze, si pronuncerà poi nuovamente sull’obbligo della ricorrente di restituire parte delle prestazioni assistenziali percepite nei periodi del 2009 e del 2010 in cui ha svolto un’attività lavorativa dipendente presso il __________.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e       nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

42.2011.13 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.04.2012 42.2011.13 — Swissrulings