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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2005 39.2005.3

18 luglio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,118 parole·~36 min·3

Riassunto

rifiuto del condono di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti oggettivamente a torto a seguito dell'emissione della notifica di imposte.L'impegno firmato di restituire gli assegni fissati provvisoriamente una volta emessa la tassazione per il periodo in questione esclude la buona fede

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2005.3-4   rs/sc

Lugano 18 luglio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 marzo 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su reclamo del 7 febbraio 2005 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 11 maggio 2004 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a e __________ RI 1 di restituire l’importo di fr. 29'093.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore delle figlie nel periodo dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002 e a titolo di assegni di prima infanzia dal 1° aprile al 31 ottobre 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

"  Con decisione del 24 aprile 2001 la nostra Cassa ha accordato un assegno integrativo mensile di fr. 1789.--. risp. un assegno di prima infanzia di fr. 374.--, tenendo in considerazione un reddito da attività indipendente di fr. 40'000.-- (per il periodo dal 01.04.2001 al 31.12.2001) in seguito aumentato a fr. 60'000.--.

In data 21 gennaio 2004 il signor RI 1 si è presentato presso lo Sportello regionale LAPS di __________ per la revisione degli assegni di famiglia. Con la nuova richiesta ha consegnato la notifica di tassazione per il periodo dal 01.01.2001 al 31.12.2002 da dove si evince un reddito aziendale di fr. 84'000.--.

L'articolo 41 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Abbiamo quindi ricalcolato l'importo mensile e ne consegue che per il periodo dal 01.04.2001 al 31.12.2002 avete percepito a torto l'importo di fr. 29'093.-- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.04.2001 al 31.12.2001       9 mesi a fr. 1'789.--         fr.  16'101.-dal 01.01.2002 al 28.02.2002       2 mesi a fr.   824.--         fr.    1'648.-dal 01.03.2002 al 30.06.2002       4 mesi a fr.   869.--         fr.    3'476.-dal 01.07.2002 al 31.12.2002       6 mesi a fr.   875.--         fr.    5'250.--

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.04.2001 al 31.12.2002     21 mesi a fr.        0.--         fr.           0.--

Assegno integrativo a nostro favore                                     fr.  26'475.--

Assegno di prima infanzia percepito:

dal 01.04.2001 al 31.10.2001     7 mesi a fr.      374.--         fr.    2'618.--

Assegno di prima infanzia di diritto (cfr. tabelle allegate)

dal 01.04.2001 al 31.10.2001     7 mesi a fr.          0.--         fr.           0.--

Assegno di prima infanzia a nostro favore                           fr.    2'618.--

Totale a nostro favore                                                      fr. 29'093.--

(...)" (Doc. 83)

                               1.2.   In data 11 giugno 2004 RI 1 ha inoltrato domanda di condono alla Cassa, sostenendo di avere agito in buona fede e di trovarsi in condizioni finanziarie precarie (cfr. doc. 84).

                                         Successivamente a un incontro tenutosi fra l’assicurato e due funzionarie della Cassa (cfr. doc. 86), l’amministrazione con decisione 29 novembre 2004 ha respinto la domanda di condono e, in particolare ha rilevato:

"  (...)

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché con lettera del 4 aprile 2001, la Cassa informava: l'assegno familiare è stato fissato in modo provvisorio considerando il reddito di fr. 60'000.-  dichiarato dal signor RI 1 nel formulario di affiliazione quale indipendente. Riceverà quindi un assegno provvisorio, al massimo fino a quando non sarà emessa la notifica di tassazione biennio 2003/2004. L'importo sarà ricalcolato con i dati definitivi del reddito da attività indipendente.

Con dichiarazione firmata in data 15 aprile 2001, la signora __________, si è impegnata a trasmettere immediatamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari copia della notifica di tassazione 2003/2004, nonché a restituire quella parte di assegno che è stata assegnata a titolo provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni famiglia.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà."

(Doc. 88)

                               1.3.   A seguito del reclamo interposto dall’assicurato il 28 dicembre 2004 (cfr. doc. 89), la Cassa, il 7 febbraio 2005, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

                               1.4.   L’assicurato ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (...)

Sono infermiere che ha scelto di lavorare in proprio e ho iniziato nel 2001 senza nessun aiuto finanziario e alla fine di alcuni mesi di disoccupazione non dipesi dalla mia volontà.

Ho fatto il corso pagato dalla disoccupazione su come mettersi in proprio e gli altri miei colleghi che iniziavano un'attività commerciale hanno ricevuto tutti un aiuto cospicuo dall'__________ per iniziare.

A me è stato rifiutato poiché non avevo possibilità di offrire nessuna garanzia e inoltre il mio conto in banca era chiaramente scoperto e in più una serie di debiti ...

Malgrado ciò ho deciso lo stesso di provare e ho dovuto trovare pazienti con grosse difficoltà poiché già esistevano le varie associazioni (Spitex, ecc. ecc.).

I primi sei mesi ho guadagnato circa 7'000 franchi in totale, poi malgrado ancora grosse difficoltà con i medici sono riuscito a migliorare di poco la mia situazione - vivevo in concreto con gli assegni ricevuti - venivo e vengo pagato dalle casse malati le quali non hanno mai una regola e un tempo preciso di rimborso -  alcune fatture per esempio di concrete somme tra ricorsi, prescrizioni mediche da richiamare e vari intoppi mi venivano pagate anche dopo sei, otto mesi.

Inoltre con il decesso di pazienti presso i quali lavoravo si veniva a creare un vuoto di lavoro che oltre a crearmi difficoltà, mi impediva di sapere cosa avrei guadagnato nei mesi successivi.

Affermo questo con certezza poiché affermo e ribadisco la mia buona fede e tutta la mia onestà nell'aver informato la Cassa.

Il mio ritardo è motivato, poiché in quei quattro mesi ho aspettato solo per essere certo di quello che potevo guadagnare.

Il mio reddito è stato normale negli anni 01, 02 e poi diminuito nel 2003 (imponibile 17'000 franchi).

Nel 2004 è ancora peggio.

Nel frattempo i figli crescono, la mia salute è cagionevole, ho quasi 50 anni e delle 2 ipoteche per la casa ho pagato fino adesso solo otto anni di solo interesse. (...)" (Doc. I)

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta del 18 aprile 2005, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato all’assicurato il condono della restituzione dell’importo di fr. 29'093.-- percepiti a titolo di assegni integrativi dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002 e di assegni di prima infanzia dal 1° aprile al 31 ottobre 2001.

                                         Il 1° febbraio 2003 sono entrate in vigore le modifiche della LAF concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia e la nuova Laps.

                                         Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01).

                                         Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. STFA del 22 aprile 2004 nella causa S., U.417/04, consid. 1.1.; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: decisione su reclamo del 7 febbraio 2005).

                                         Il caso in esame si riferisce a un periodo (dal 1° aprile 2001 al 31 dicembre 2002) precedente l’entrata in vigore della modifica della LAF relativa all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 gennaio 2003.

                               2.3.   L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.

                                         L'art. 24 v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)                                                                           il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

diritto all'assegno. (cpv. 2)

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo

della prestazione. (cpv. 3)"

                                         Per l'art. 27 v.LAF

"  L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito

disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari

all'AVS/AI ed i limiti minimi. (cpv. 1)

In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.(cpv. 2)

L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

(cpv. 3)

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le

      disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari

      all’AVS/AI.(cpv. 1)

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza

  computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15. (cpv.

  2)

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

  malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.(cpv. 3)"

                                         L’assegno integrativo è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni (art. 25 v.LAF).

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 v.Reg.LAF).

                               2.4.   L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss v.LAF.

                                         L’art. 32 cpv. 1 v.LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c v.LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

                                         Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio (art. 33 cpv. 1 v.LAF).

                                         Il diritto all’assegno si estingue alla fine del mese in cui il genitore inizia un’attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50% o quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull’arco di un giorno o al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età (art. 33 cpv. 2 v.LAF).

                               2.5.   Per l'art. 29 v.LAF

" L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso

      in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della

      composizione della famiglia. (cpv. 1)

   Il regolamento disciplina i particolari. (cpv. 2)

   L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda

  di revisione è stata inoltrata. (cpv. 3)

   La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante. (cpv. 4)"

                                         La stessa disposizione è prevista per l’assegno di prima infanzia all’art. 37 v.LAF.

                                         In proposito l'art. 35 v.Reg.LAF precisa che

" Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni

      variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo

      della prestazione. (cpv. 1)

   L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di

  cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori. (cpv.

  2)

   Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

  provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

  erogato. (cpv. 3)"

                                         Secondo l'art. 36 v.Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.6.   Secondo l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del v.Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 v.LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.7.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che

"  L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno. (cpv. 2)

La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita

in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Dal tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio 1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l'art. 76 v.Reg.LAF:

"  In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno. (cpv. 1)

La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. (cpv. 2)

La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa. (cpv. 3)"

                                         Secondo l'art. 47 v.LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                                         Per inciso va rilevato che la revisione della LAF (cfr. consid. 2.2.) non ha apportato sostanziali modifiche al v. art. 44 LAF, ad eccezione dell'aggiunta del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.

                                         Il tenore dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.2.), è il seguente:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere

restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto

conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal

pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del

diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se,

tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un

onere troppo grave. (cpv. 3)"

                               2.8.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.7.).

                               2.9.   Nel caso in esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa, dagli atti di causa risulta che l’assicurato, il 15 maggio 2003, è stato avvisato dall’amministrazione stessa in merito al fatto che, a seguito dell’entrata in vigore - il 1° febbraio 2003 - della Laps e della revisione della LAF, l’assegno integrativo sarebbe stato sospeso a partire dal 31 luglio 2003 e di prendere contatto con lo sportello regionale Laps competente al fine di presentare la nuova richiesta (cfr. doc. 76).

                                         Il ricorrente, il 21 gennaio 2004, ha inoltrato alla Cassa, tramite lo sportello regionale Laps di __________, una nuova domanda di assegni integrativi (cfr. doc. 76; A).

                                         Dalle tavole processuali emerge che in quell'occasione l’assicurato ha consegnato la tassazione relativa agli anni 2001/2002, ossia la 2003A dell’8 settembre 2003, e quella concernente l’anno 2003, ovvero la 2003B dell’8 ottobre 2004 (cfr. doc. A, 75, 83; 39 e 40 inc. 39.2005.5 sempre riguardante l’assicurato), peraltro già inviata alla Cassa il 26 ottobre 2004 quando lo stesso aveva interpellato per iscritto la Cassa, esprimendo il desiderio di richiedere nuovamente gli assegni (cfr. doc. 42 inc. 39.2005.5).

                                         Al riguardo va rilevato che dal 2003 in Ticino vige il sistema di tassazione annuale postnumerando nell’ambito della quale i redditi e la sostanza vengono dichiarati ogni anno. Precedentemente era in vigore la tassazione prenumerando che si fondava sul biennio precedente.

                                         La tassazione 2003A è particolare, in quanto nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal sistema di tassazione biennale prenumerando al sistema di tassazione annuale postnumerando. Sarebbero, infatti, stati tassati unicamente i redditi straordinari o le spese straordinarie.

                                         I dati che emergono dalla dichiarazione d’imposta 2003A compilata dai contribuenti sono, in ogni caso, fedefacenti.

                                         Per quanto attiene al caso di specie dalla tassazione 2003A dell’assicurato, relativa ai redditi conseguiti nel 2001/2002, risulta un reddito da attività indipendente annuale di fr. 84'000.-- (cfr. doc. 75).

                                         In simili condizioni risulta chiaro che si è realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile del ricorrente (cfr. art. 35 v.Reg.LAF).

                                         Per il periodo da aprile 2001 a dicembre 2002 le entrate annue dell’insorgente erano, infatti, più elevate di quanto considerato dalla Cassa nelle decisioni del 24 aprile 2001 con cui era stato accordato un assegno integrativo di fr. 1’789.-- mensili a decorrere dal 1° aprile 2001 (cfr. doc. 19), oltre a un assegno di prima infanzia di fr. 374.-- al mese dal 1° aprile al 31 ottobre 2001 (cfr. doc. 18), del 7 gennaio 2002 relativa all’assegno di fr. 824.-- dal 1° gennaio 2002 (doc. 25), del 21 marzo 2002 con la quale è stato attribuito un assegno di fr. 869.-dal 1° marzo 2002 (cfr. doc. 44) e dell’8 agosto 2002 concernente un assegno integrativo di fr. 875.-- a decorrere dal 1° luglio 2002 (cfr. doc. 66).

                                         L’amministrazione, allora, si era basata unicamente sul reddito presumibile dichiarato nel questionario per l’affiliazione degli indipendenti alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG nel mese di ottobre 2000, con inizio dell’attività indipendente nei mesi di gennaio, febbraio 2001 di fr. 60'000.-- e di fr. 40'000.-- per il periodo dal mese di aprile al mese di dicembre 2001 (cfr. doc. 15; 16).

                                         Per inciso va rilevato che l’assegno di prima infanzia è stato erogato unicamente nel lasso di tempo dal mese di aprile al mese di ottobre 2001, in quanto il 21 ottobre 2001 anche l’ultimogenita dei coniugi RI 1, __________, ha compiuto i tre anni. Alla fine del mese di ottobre 2001 il diritto a tale assegno si è, pertanto, estinto (cfr. consid. 2.4.).

                                         La Cassa, il 4 aprile 2001, aveva d’altronde reso attenta __________ del fatto che l’assegno integrativo e l’assegno di prima infanzia erano stati fissati in modo provvisorio considerando il reddito di fr. 60'000.-- dichiarato dal marito nel formulario di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione quale indipendente e che avrebbe ricevuto tali assegni fino all’emissione della notifica di tassazione relativa ai redditi 2001/2002. In seguito l’importo sarebbe stato ricalcolato con i dati definitivi del reddito da attività indipendente (cfr. doc. 4 inc. 39.2005.5 sempre concernente l’assicurato).

                                         La moglie del ricorrente, dal canto suo, il 15 aprile 2001 aveva firmato una dichiarazione del seguente tenore:

"  La sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente all’Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona una copia della notifica di tassazione biennio 2003/2004.

La sottoscritta si impegna inoltre a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata a titolo provvisorio, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un reddito da attività indipendente diverso da quello considerato nel calcolo per gli assegni di famiglia (assegno integrativo e/o prima infanzia)."

(Doc. 5 inc. 39.2005.5)

                                         Per completezza è utile osservare che la Cassa ha menzionato la notifica di tassazione 2003/2004, poiché quando nel mese di aprile 2001 alla famiglia RI 1 è stato inviato lo scritto citato in Ticino vigeva ancora la tassazione biennale prenumerando. Se non fosse intervento il cambiamento di sistema fiscale, sarebbe stata proprio la tassazione 2003/2004 a fornire i dati relativi al reddito per gli anni 2001/2002.

                                         Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha rivisto i calcoli dell'assegno integrativo e dell’assegno di prima infanzia a far tempo dal mese di aprile 2001, quando alla famiglia RI 1 sono stati accordati tali assegni, computando nei redditi determinanti il reddito da attività indipendente annuo di fr. 84’000.-- (cfr. doc. 78-82).

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito a torto gli assegni integrativi dal mese di aprile 2001 al mese di dicembre 2002 e gli assegni di prima infanzia dal 1° aprile al 31 ottobre 2001.

                                         Essi vanno così rimborsati (cfr. consid. 2.7.).

                                         Del resto l’assicurato nemmeno ha impugnato l’ordine di restituzione dell’11 maggio 2004, limitandosi a chiederne il condono (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. 84).

                             2.10.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                             2.11.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.12.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell'assicurato, principalmente, poiché, a seguito della dichiarazione sottoscritta dalla moglie dell’assicurato il 15 aprile 2001, i coniugi RI 1 erano perfettamente consapevoli del loro obbligo di informare e del fatto che al momento in cui l’amministrazione fosse stata a conoscenza dei redditi da attività indipendente definitivi, se questi fossero stati più elevati rispetto ai redditi computati nel calcolo provvisorio, avrebbe chiesto la restituzione degli importi versati a torto. I coniugi RI 1, invece, si sono rifiutati di rimborsare quanto richiesto. Essi, inoltre, hanno trasmesso la tassazione relativa agli anni 2001/2002 dell’8 settembre 2003 alla Cassa unicamente durante il mese di gennaio 2004 in occasione della nuova domanda di assegni (cfr. doc. A; III).

                                         L'interessato, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e della grave difficoltà (cfr. doc. I).

                                         In particolare egli ha asserito di essere in buona fede, in quanto, a causa delle molteplici difficoltà, sia nel trovare pazienti per esercitare la professione di infermiere indipendente, che nell’incassare le proprie fatture, non sapeva quanto avrebbe guadagnato. Dopo aver ricevuto la tassazione, egli ha così atteso quattro mesi prima di comunicarla alla Cassa, poiché voleva essere certo di quello che poteva guadagnare (cfr. doc. I).

                                         Dapprima occorre evidenziare che ai fini della presente vertenza risulta irrilevante la circostanza che l’assicurato abbia informato la Cassa della tassazione 2003A emanata l’8 settembre 2003 solo nel mese di gennaio 2004. Infatti tale tassazione si riferisce comunque al periodo 2001/2002. Essa è, dunque, in relazione agli assegni percepiti ben prima del 2003. Conseguentemente anche una comunicazione più tempestiva non avrebbe permesso alla Cassa di evitare di versare delle prestazioni non dovute, in quanto tali prestazioni erano già state da tempo versate.

                                         In concreto, pertanto, l’adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all’obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 41 v.LAF; consid. 2.5.), bensì in relazione alla dichiarazione firmata da __________ il 15 aprile 2001 con cui si è impegnata a restituire gli assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio dell’assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato il reddito da attività indipendente definitivo (cfr. doc. 5 inc. 39.2005.5).

                             2.13.   Con la sottoscrizione dell'attestazione 15 aprile 2001, la moglie dell’insorgente ha accettato che il versamento degli assegni di famiglia di un determinato importo a partire dal mese di aprile 2001 avvenisse a titolo provvisorio, a dipendenza del fatto che il reddito da attività indipendente del coniuge per l’anno 2001 non era ancora stato determinato in modo definitivo.

                                         Nel momento in cui tale reddito fosse stato fissato definitivamente, la famiglia RI 1 non avrebbe più avuto diritto - o perlomeno parzialmente - all'assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia, a decorrere dall’inizio della corresponsione degli assegni.

                                         L'erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, dal 15 aprile 2001, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

                                         Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

                                         Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

                                         Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

                                         Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

                                         In particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

"  (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550). (…)"

(DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

                                         E', inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

"  (…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)"

(STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04 consid. 4.1., pubblicata in RAMI 2004 U 521 pag. 447 segg.)

                                         Secondo il TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura doveva contare su una possibile restituzione.

                                         Alla luce della giurisprudenza appena esposta, anche nel caso in esame, la moglie del ricorrente, sottoscrivendo il 15 aprile 2001 la dichiarazione inviatale dalla Cassa il 4 aprile 2001, ha accettato che gli assegni di famiglia le fossero versati sotto condizione risolutiva e si è impegnata a restituire le prestazioni che avrebbe percepito a torto.

                                         Pertanto i coniugi RI 1, già dal 15 aprile 2001, dovevano attendersi un'eventuale decisione di rimborso.

                                         La loro buona fede non può, di conseguenza, essere ammessa per il periodo dal mese di aprile 2001 al mese di dicembre 2002.

                                         In proposito giova evidenziare che la buona fede va negata anche per il mese di aprile 2001, poiché, benché corrisponda al vero che l’impegno di rifondere gli assegni che, dopo la determinazione definitiva del reddito da attività indipendente per il 2001/2002, sarebbero risultati versati a torto è stato firmato dalla moglie del ricorrente nel corso del mese di aprile 2001, e meglio il 15 aprile 2001 (cfr. doc. 5 inc. 39.2005.5.), la decisione con cui sono stati accordati alla famiglia RI 1 gli assegni a partire dal mese di aprile 2001 è stata emessa, in ogni caso, soltanto il 24 aprile 2001, quindi posteriormente alla sottoscrizione delle citata dichiarazione. Conseguentemente anche la corresponsione degli assegni di aprile 2001 è avvenuta sotto condizione risolutiva.

                             2.14.   L’assicurato, nell’atto ricorsuale, ha chiesto a questa Corte se poteva essere ascoltato di persona (cfr. doc. I).

                                         Relativamente all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, del ricorrente.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA del 27 febbraio 2004 nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H 79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Il TFA ha pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

                                         Bundesverwaltungsrechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

                                         In concreto, da un lato, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente postulato di essere ascoltato personalmente, dall'altro, sulla base degli atti di causa, in particolare dello scritto del 4 aprile 2001 della Cassa a __________, della dichiarazione sottoscritta dalla stessa il 15 aprile 2001 e dei dati fiscali relativi al biennio 2001/2002 (cfr. doc. 4, 5 inc. 39.2005.5; doc. 75), questo Tribunale ritiene la questione relativa alla buona fede dell’insorgente sufficientemente chiarita.

                                         La richiesta dell'assicurato va, pertanto, respinta.

                             2.15.   Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede del ricorrente (cfr. consid. 2.13.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.8.; 2.10.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi percepiti a torto dal mese di aprile 2001 al mese di dicembre 2002 e di prima infanzia di cui la famiglia RI 1 ha beneficiato indebitamente dal 1° aprile al 31 ottobre 2001 (per un caso analogo cfr. STCA del 9 luglio 2004 nella causa H., 39.2004.2).

                                         La decisione su reclamo del 7 febbraio 2005 emanata dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari va conseguentemente confermata.

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28, pubblicata in RDAT I-2003 N. 18; STCA del 6 giugno 2003 nella causa M., 39.2002.68).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2005.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2005 39.2005.3 — Swissrulings