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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 22.03.2006 39.2005.10

22 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·11,129 parole·~56 min·1

Riassunto

Condono di assegni integrativi ricevuti a torto percependo indennità giornaliere LAINF.Per i mesi in cui l'assicuratore LAINF non aveva ancora assunto la ricaduta buona fede ammessa e onere troppo grave non escluso (IG già utilizzate).Per gli altri mesi buona fede negata:non comunicato nuovo reddito

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2005.10   RS/sc

Lugano 22 marzo 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1 settembre 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2  

contro  

la decisione su reclamo del 5 agosto 2005 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 21 marzo 2005 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 11'090.-percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore dei figli __________ e __________, nel periodo dal 1° marzo 2004 al 31 gennaio 2005.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

"  Con decisione del 4 marzo 2004 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 1'011.-- a decorrere dal 1. febbraio 2004 tenendo in considerazione un reddito da attività dipendente (guadagno accessorio di ogni genere) di fr. 1'200.--.

In data 10 febbraio 2005 si è presentata allo Sportello regionale LAPS di __________ per il rinnovo dell'assegno di famiglia. Dalla nuova richiesta abbiamo rilevato che dal 1. marzo 2004 al 31 gennaio 2005 ha beneficiato di indennità infortunio dalla __________.

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo dal 1. marzo 2004 al 31 gennaio 2005 ha percepito a torto l'importo di fr. 11'090.-- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.03.2004 al 31.01.2005/11 mesi      a fr.  1'011.--                  fr. 11'121.--

Assegno integrativo di diritto:

dal 01.03.2004 al 31.12.2004/10 mesi      a fr.       0.--   fr.    0.-dal 01.01.2005 al 31.01.2005/01 mese     a fr.      31.--   fr.  31.--  fr.       31.-totale assegno integrativo a nostro favore                           fr. 11'090.--

Conformemente ai disposti degli articoli 44 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) e 26 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) questo importo deve essere rimborsato alla nostra Cassa. (...)" (Doc. 14)

                               1.2.   Il 6 aprile 2005 l’assicurata, tramite il proprio rappresentante, RA 1, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, invocando la propria buona fede e una situazione finanziaria alquanto precaria (cfr. doc. D = doc. 18).

                                         Con decisione del 18 maggio 2005 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:

"  (...) sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"                                     Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica: ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell'unità di riferimento indicati nell'allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all'ufficio che ha emanato la presente decisione".

Nel presente caso la buona fede non può esserle riconosciuta in quanto non ha comunicato alla Cassa di essere stata posta al beneficio del versamento delle indennità di infortunio, versate dalla __________, durante il periodo dal 1° marzo 2004 al 31 gennaio 2005.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà."

(Doc. C)

                               1.3.   A seguito del reclamo interposto dall’assicurata, sempre rappresentata da RA 1 (cfr. doc. B = doc. 21), la Cassa, il 5 agosto 2005, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A).

                               1.4.   RA 1, per conto dell’assicurata, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"  (...)

La signora RI 1 è una donna sola (divorziata) che deve provvedere da sola al sostentamento di 2 figli. Siccome le entrate della sua attività lucrativa (agente di vigilanza presso la ditta __________) e gli alimenti versati dall'ufficio cantonale anticipo alimenti non bastavano al sostentamento della famiglia monoparentale, la signora RI 1 ha fatto richiesta degli assegni integrativi per colmare questa lacuna.

In seguito ad un incidente la signora RI 1 non ha potuto svolgere nessuna attività lucrativa per l'anno 2004, ha continuato però a percepire il salario dalla ditta __________, la quale veniva direttamente rimborsata dall'assicurazione infortuni "__________".

La signora RI 1 ha comunicato il fatto telefonicamente al signor __________, persona competente per quel che concerne il trattamento della domanda. Quest'ultimo era informato sulla situazione e sui montanti che la signora RI 1 percepiva. La signora RI 1 è sicura sul fatto che abbia mandato al signor __________ il conteggio dell'assicurazione __________.

L'Istituto delle assicurazioni sociali asserisce che la signora RI 1 non abbia agito in buona fede omettendo di comunicare il fatto.

La signora RI 1 contesta in modo assoluto che lei abbia agito in malafede. Negli anni che lei ha vissuto nel nostro paese non ha mai cercato di impossessarsi di beni altrui. Non ha mai fatto richiesta di assistenza, sebbene vista la sua difficoltà ne avrebbe avuto il diritto, per paura di perdere il permesso di soggiorno e di dover rientrare al suo paese natale e quindi compromettere la possibilità ai suoi figli di continuare a vivere e crescere nell'ambiente dove sono nati.

Se la signora RI 1 avesse voluto derubare volontariamente lo Stato non avrebbe di certo ripresentato la domanda nel febbraio 2005 e non avrebbe trasmesso tutti gli estratti conto della posta e della banca retroattivamente al 1.1.2004. Lei era convinta del fatto che avrebbe potuto continuare a beneficiare di questi assegni visto che comunque la sua situazione finanziaria era, e lo continua ad essere disastrata.

Se vi è stata una negligenza da parte della signora RI 1, è stata quella di non assicurarsi che quanto comunicato telefonicamente (più volte) e inviato per posta non sia stato trattato correttamente dall'incaricato in questione. Purtroppo per la signora RI 1 questo non è provabile perchè il signor __________ non è più dipendente presso l'istituto delle assicurazioni sociali.

L'istituto delle assicurazioni sociali è del parere che la signora RI 1 avrebbe dovuto accorgersi delle "sostanziali" entrate che ne sono derivate.

Di parere contrario è l'assicurata. Una donna sola con 2 figli a carico (11 e 7 anni) deve cercare di poter offrire una vita decente ai suoi figli e visto anche lo "stress" di arrivare a fine mese, di cercare di restituire una parte dei debiti (ca. 70'000.--) e preoccupata del suo stato di salute come pure delle scarse conoscenze in ambito amministrativo e con un grado di istruzione certamente non paragonabile a quello europeo non poteva accorgersi che stava percependo delle prestazioni che non le spettavano.

Di conseguenza invochiamo che il presupposto di buona fede venga accettato in virtù di quanto esposto ricordandovi che la signora RI 1 non ha agito in modo fraudolento. Il Tribunale federale delle assicurazioni sociali si è espresso più volte sulla valutazione del presupposto di buona fede, riconoscendo addirittura che se il comportamento colpevole o la negligenza implicano solo una lieve violazione dell'obbligo di informare, l'assicurato tenuto alla restituzione può invocare la buona fede (come ad esempio dalla RCC 1986 p. 664).

A mio modo di vedere mi sembra che la valutazione sia troppo severa e che i presupposti per attribuire la buona fede siano dati. (...)"

(Doc. I)

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella propria risposta di causa del 19 settembre 2005, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.6.   In replica l’assicurata, tramite il proprio rappresentante, il 29 settembre 2005, ha puntualizzato:

"  (...)

La signora RI 1 ha sempre affermato di aver mandato per posta il conteggio allora richiesto come convenuto telefonicamente con il signor __________. Per ottenere questo conteggio ha dovuto richiederlo personalmente al proprio datore di lavoro in quanto il salario veniva versato alla signora RI 1 dal datore di lavoro e non dall'ente assicurativo.

La signora RI 1 ha solo ammesso la sua ingenuità nel mandare quanto richiesto per posta normale e non per posta raccomandata. (Si può considerare una negligenza se ci si fida ciecamente degli enti pubblici?).

La cassa afferma che in occasione delle domande per l'ottenimento degli assegni presentate allo sportello Laps di __________ si sarebbe dovuta accorgere che ciò avrebbe cambiato la sua situazione finanziaria.

Di parere opposto è la signora RI 1, la quale è stata addirittura invitata dalla persona che si trovava allo sportello a recarsi direttamente all'ufficio assistenza sociale di __________ per vedere se si potesse migliorare la situazione precaria. La signora RI 1 non ha però voluto disporre di questo aiuto per la paura di perdere il permesso di soggiorno come già successo a delle sue conoscenti e inoltre non voleva perdere la sua dignità.

Inoltre durante questo periodo si trovava sotto cura medica con pericolo di gravi crisi nervose dovute ai postumi di un incidente sul lavoro avvenuto nel 2003 culminato con l'intervento chirurgico nel mese di luglio del 2004 dopo essere stata sballottata da un medico all'altro e con le preoccupazioni per l'eventuale perdita del posto di lavoro (cosa puntualmente avvenuta), della salute e di come far fronte al sostentamento dei figli.

Per ulteriori informazioni sullo stato di salute della signora RI 1 per il tempo in questione potete consultare il medico curante Sig. Dr. __________, __________ il quale vi potrà dare tutti i ragguagli della situazione.

Vi faccio inoltre notare che il reddito imponibile notificato all'ufficio tassazioni di __________ ammonta per l'anno 2004 a fr. 13'336.-- e a      fr. 24'426.-- se si tiene conto dell'importo da restituire.

Questi dati si possono ottenere direttamente dall'ufficio tassazione di __________. (...)" (Doc. V)

                               1.7.   La Cassa, con duplica del 13 ottobre 2005, ha osservato che solo in sede di replica l’assicurata ha evidenziato che la “piccola negligenza” da lei ammessa nella domanda di condono deve essere intesa nel senso che il conteggio è stato trasmesso per posta normale, anziché per posta raccomandata.

                                         Inoltre l’amministrazione ha sottolineato che quanto affermato in relazione al fatto che l’assicurata ha avuto certamente modo di rendersi conto che il diritto alle prestazioni era determinato dalla propria situazione finanziaria era riferito all’asserzione del rappresentante della ricorrente secondo cui il grado di istruzione di quest’ultima non è paragonabile a quello europeo. La Cassa ritiene che non sia sostenibile che una persona che postula l’assegnazione di prestazioni basate sulla situazione economica, non si chieda se è corretto che, nonostante l’aumento delle sue entrate, la prestazione riconosciutale rimanga invariata. A mente dell’amministrazione l’assicurata avrebbe dovuto accertarsi in merito presso la medesima. Essa, poi, se avesse effettivamente inviato il conteggio relativo alle indennità dell’assicurazione infortuni, avrebbe dovuto, non ricevendo comunicazione alcuna da parte della Cassa, verificare che tale documento fosse pervenuto alla stessa (cfr. doc. VII).

                               1.8.   Il 18 gennaio 2006 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, del rappresentante RA 1, dell’avv. CO 1, intervenuto a partire da questa data quale secondo rappresentante dell’assicurata, di __________ e di __________ della Cassa, è stato sentito in udienza dal Presidente del TCA il teste __________. Inoltre si è proceduto alla discussione di causa.

                                         In tale occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XIV), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.

                               1.9.   L’avv. RA 2, invitato dal TCA in occasione dell’udienza del 18 gennaio 2006, il 3 febbraio 2006, ha trasmesso alcuni documenti relativi all’assunzione da parte della __________ della ricaduta annunciata nel 2004 del sinistro del mese di agosto 2003 (cfr. doc. XVII +XVII1-3).

                             1.10.   La Cassa, il 16 febbraio 2006, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XIX).

                             1.11.   Con scritto del 28 febbraio 2006 l’avv. RA 2, dopo avere preso visione dell’incarto, ha chiesto l’assunzione di determinate prove e ha indicato di riservarsi di produrre entro dieci giorni ulteriore documentazione (cfr. doc. XXII).

                                         Il patrocinatore dell’assicurata, tuttavia, non ha più inviato alcunché a questa Corte.

                             1.12.   Il doc. XXII è stato inviato il 21 marzo 2006 alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XXIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno negato all’assicurata il condono della restituzione dell’importo di fr. 11'090.-percepito indebitamente a titolo di assegni integrativi dal 1° marzo 2004 al 31 gennaio 2005.

                                         L’assegno integrativo è regolato dagli art. 24segg. LAF.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a)   coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   soddisfa i requisiti della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps). (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, ha diritto all’assegno la madre o il padre. (cpv. 2)

... (cpv. 3)."

                                         L'art. 27 LAF prevede altresì che

"  Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’assegno corrisponde ai limiti minimi di reddito del o dei figli, definito dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, per i quali l’assegno è riconosciuto. (cpv. 1)

In ogni caso, dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni di base. (cpv. 2)."

                                         Dal tenore di queste norme legali, risulta che la LAF, la cui prima revisione, per quanto attiene agli assegni integrativi e di prima infanzia, è entrata in vigore il 1° febbraio 2003, per il calcolo degli assegni integrativi rinvia alla Laps, anch’essa in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/ 2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                               2.3.   Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione,

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

                               2.4.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF, concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

                                         L'art. 30 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

"  E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

                                        reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Lasp, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Nel caso in esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione deciso dalla Cassa (cfr. consid. 1.1), dagli atti di causa risulta che l’assicurata il 6 agosto 2003 ha subito un infortunio.

                                         Con effetto dal 1° marzo 2004 è stata annunciata una ricaduta dello stesso presso la __________ (cfr. doc. 21B).

                                         L’assicuratore LAINF ha ammesso il proprio obbligo a prestazioni e ha conseguentemente erogato all’insorgente indennità giornaliere dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 per 306 giorni, pari a complessivi fr. 27'167.50 e per il mese di gennaio 2005 per 31 giorni, corrispondenti a fr. 2'752.50 (cfr. attestato della __________ del 7 marzo 2005, doc. 12).

                                         E’ pacifico, quindi, che per il lasso di tempo dal mese di marzo al mese di dicembre 2004 e per il mese di gennaio 2005, avendo ricevuto, oltre agli alimenti per i due figli (cfr. doc. 7A, 7C, D), delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione contro gli infortuni, le entrate della famiglia della ricorrente - calcolate su un anno - di fr. 32'045.-- (cfr. doc. 14B-E) erano più elevate di quanto considerato dalla Cassa nella decisione del 4 marzo 2004 con cui era stato accordato all’assicurata un assegno integrativo di fr. 1'011.-- a far tempo dal mese di febbraio 2004 (cfr. doc. 1).

                                         L’amministrazione, allora, si era basata unicamente sui contributi alimentari versati per i figli e sul reddito percepito dalla stessa per la sua attività a tempo parziale di soli fr. 1'200.-- annui (cfr. doc. 1).

                                         Al riguardo va precisato, in particolare relativamente alla richiesta di assegni integrativi e di prima infanzia, che con l’entrata in vigore della Laps e l’inizio dell’attività degli sportelli regionali Laps gli assicurati non compilano più, come invece in passato, un modulo di domanda prestampato.

                                         In occasione dell’udienza del 18 gennaio 2006 il Capo ufficio della Cassa, __________, rispondendo a un quesito postogli dal Presidente del TCA in relazione al fatto che agli atti non figura il formulario di richiesta dell’assegno sottoscritto dall’assicurata, ha infatti spiegato che:

"  (…) non esiste una domanda vera e propria. Egli precisa che i dati vengono inseriti presso lo sportello LAPS presso la quale ogni assicurato si reca per ottenere tra l'altro la consulenza auspicata dall'avv. RA 2.

L'assicurato in quell'occasione attesta la veridicità dei dati.

I funzionari della Cassa allegano due documenti che attestano in che modo è stato fissato il reddito dell'assicurata al momento della presentazione della domanda.” (Doc. XIV pag. 1-2)

                                         Questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l’assenza di una domanda cartacea implica rilevanti effetti negativi, segnatamente per quanto attiene a eventuali divergenze che possono insorgere in seguito all’emissione della relativa decisione della Cassa e al momento della revisione delle prestazioni.

                                         In effetti il sistema attuale non permette di comprendere con precisione quali redditi e quali spese sono stati effettivamente dichiarati da un assicurato contestualmente alla richiesta di assegni e quali invece sono stati accertati d’ufficio dall’amministrazione.

                                         È dunque auspicabile che l'amministrazione adotti al più presto i provvedimenti necessari, al fine di potere disporre di una chiara attestazione da parte di un assicurato circa le sue entrate e i costi a cui deve far fronte, tale poi da eventualmente essergli contrapposta in caso di lite.

                                         L’interessato, inoltre, dovendo personalmente compilare la domanda, diverrebbe più consapevole di quanto certificato, anche nell’ottica di eventuali modifiche della propria condizione da notificare.

                                         In concreto si è comunque realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'insorgente (cfr. art. 10 Reg. Laps), il calcolo dell'assegno integrativo andava così rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi relativi al lasso di tempo da marzo 2004 a gennaio 2005, che vanno restituiti (cfr. consid. 2.6.), come già deciso dalla Cassa il 21 marzo 2005 (cfr. consid. 1.1).

                               2.8.   Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 20 giugno 2005 nella causa C., P. 42/04, consid. 2.2.; STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Nella presente evenienza la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’assicurata, non ritenendo che poteva esserle riconosciuta la buona fede. Essa, infatti, non avrebbe tempestivamente notificato di avere beneficiato, a decorrere dal mese di marzo 2004, di indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni. L’amministrazione al riguardo ha precisato di avere saputo del versamento delle indennità giornaliere da parte della __________ solamente nel mese di febbraio 2005, allorché l’insorgente, a seguito della revisione del diritto agli assegni, ha presentato una nuova domanda di prestazioni (cfr. doc. C; A).

                                         La ricorrente, dal canto suo, ritiene che la buona fede non possa esserle negata, poiché, da un lato, avrebbe in ogni caso comunicato, nel mese di marzo 2004, all’allora funzionario della Cassa, __________, di percepire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni e inviato allo stesso tramite posta A il relativo conteggio del mese di marzo 2004.

                                         Dall’altro, vista la sua condizione di donna sola con due figli a carico confrontata sia con lo “stress” di arrivare alla fine del mese con il denaro a sua disposizione e di pagare i debiti, che con la preoccupazione legata al suo stato di salute, che infine con il fatto di avere delle scarse conoscenze in ambito amministrativo e un grado di istruzione non paragonabile a quello europeo, non poteva accorgersi che stava percependo delle prestazioni che non le spettavano (cfr. doc. I; V; B; D).

                                         Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l’art. 30 Laps, a cui rinvia l’art. 41 cpv. 2 LAF relativo all’obbligo di informare nell’ambito degli assegni integrativi e di prima infanzia, prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali deve essere comunicato agli organi amministrativi competenti per l’applicazione della legge e delle leggi speciali.

                                         Inoltre giusta l’art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari (cfr. consid. 2.5.).

                                         Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.

                             2.11.   L’assicurata ha asserito di avere comunicato, nel mese di marzo 2004, il cambiamento intervenuto a partire da tale mese nella sua situazione economica all’allora funzionario della Cassa, __________, e di avergli inviato il conteggio delle indennità giornaliere percepite nel mese di marzo 2004 (cfr. doc. I, V; B, D).

                                         Al riguardo questa Corte constata, tuttavia, che nel mese di marzo 2004 l’assicuratore LAINF non poteva avere già assunto la ricaduta del sinistro dell’agosto 2003.

                                         Da una parte, infatti, l’assicurata è stata convocata presso il medico fiduciario della __________, Dr. med. __________, al fine di effettuare una perizia medica soltanto il 29 marzo 2004 per il 6 aprile 2004, dall’altra, la comunicazione dell’Istituto assicuratore infortuni al datore di lavoro dell’insorgente circa le indennità giornaliere a lei spettanti per il mese di marzo 2004 risale al 13 aprile 2004 e per il mese di aprile 2004 è datata 30 aprile 2004 (cfr. doc. XVII2 e 3, 21B).

                                         In simili condizioni, va ritenuto che la ricaduta annunciata dall’assicurata non è stata assunta, con effetto dal 1° marzo 2004, prima del 13 aprile 2004.

                                         Conseguentemente, per quanto concerne i mesi di marzo e aprile 2004, il versamento delle indennità giornaliere da parte della __________ deve essere considerato un pagamento retroattivo.

                                         Tale soluzione vale, come appena indicato, anche per il mese di aprile 2004, poiché ai sensi dell’art. 38 cpv. 3 LAF l’assegno integrativo e di prima infanzia è versato al beneficiario all’inizio di ogni mese dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                                         Pertanto l’assegno integrativo a favore dei figli __________ e __________ per il mese di aprile 2004, al momento in cui la __________ __________ ha assunto la ricaduta, era gia stato erogato all’insorgente.

                             2.12.   Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).                              

                                         Esso è perciò applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.

                                         In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negata laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

                                         Nel caso di specie, con l’assunzione della ricaduta del sinistro dell’agosto 2003 a partire dal 1° marzo 2004, l’assicuratore LAINF, per i mesi di marzo e aprile 2004, ha versato alla ricorrente, tramite il datore di lavoro, delle indennità giornaliere a titolo retroattivo (cfr. consid. 2.10.) di complessivi fr. 4'768.-- (fr. 2'423.-- per marzo 2004 e fr. 2'345.-- per aprile 2004, doc. 21B, XVII2).

                                         Siccome tale importo è già stato corrisposto all'assicurata, una compensazione con le prestazioni precedentemente versate dalla Cassa non è più possibile.

                                         Le prestazioni arretrate dell'assicurazione contro gli infortuni hanno sostituito gli assegni integrativi erogati dalla Cassa nei mesi di marzo e aprile 2004, pari globalmente a fr. 2’022.-- (fr. 1'011.-- x 2 mesi, doc. 1) e hanno comportato l'obbligo di rimborsare tali assegni (cfr. consid. 1.1.; doc. 14).

                                         Di conseguenza occorre esaminare se, per il periodo da marzo ad aprile 2004, l'onere troppo grave vada o meno negato e quindi se il condono vada o meno escluso sulla base della giurisprudenza appena citata.

                                         Per rispondere a tale quesito bisogna verificare se l'importo versato dalla __________ retroattivamente era oppure no ancora disponibile al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia al 21 marzo 2005 allorché la Cassa ha emanato la decisione formale relativa all'ordine di restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 297/99).

                                         In concreto l’assicurata ha percepito indennità giornaliere dall’assicuratore LAINF dal mese di marzo 2004 fino al mese di gennaio 2005.

                                         Dal nuovo calcolo effettuato dalla Cassa, considerando tali entrate per il periodo dal marzo al dicembre 2004, risulta che il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento della ricorrente ammontava a fr. 29'701.--, mentre il fabbisogno secondo i limiti Laps era di fr. 31'810.--. Tenendo conto della partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie di fr. 4'538.--, l’assicurata non presentava alcuna lacuna di reddito. In ogni caso l’eccedenza risultante dal conteggio era pari soltanto a fr. 2'429.-- annui (cfr. doc. 14C).

                                         Nel nuovo calcolo relativo al mese di gennaio 2005, nonostante il computo delle prestazione dell’assicurazione infortuni, è risultata poi una lacuna di reddito Laps, per cui alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 31.-- al mese (cfr. doc. 14D, 14E).

                                         Nei mesi di febbraio e marzo 2005, terminato il diritto alle indennità giornaliere da parte della __________, all’insorgente, ritenuto che dal mese di febbraio 2005 ha iniziato a percepire delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, è stato erogato un assegno integrativo di fr. 49.-- mensili (cfr. doc. 4A, 6, 6B, 6C).

                                         A decorrere dal mese di aprile 2005, essendo aumentato l’ammontare relativo agli alimenti per i figli, da fr. 13'715.-- a fr. 14'147.-- annui (cfr. doc. 6B, 10A), all’assicurata è stato negato il diritto a un assegno. Essa presentava, però, una lieve lacuna di reddito di fr. 155.-- annui (cfr. doc. 10, 10A, 10B).

                                         Inoltre dalle tabelle di calcolo allestite dall’amministrazione nel 2004 e nel 2005 emerge che la ricorrente aveva dei debiti privati ammontanti complessivamente a fr. 77'332.-- (cfr. doc. 10A, 6B, 14B, 1B)

                                         Alla luce della sua precaria situazione finanziaria, occorre concludere che l’assicurata al momento in cui le è stato notificato l’ordine di restituzione del 21 marzo 2005, che non è stato impugnato dalla stessa ma relativamente al quale è stata presentata domanda di condono, deve avere utilizzato le somme relative alle indennità giornaliere versatele per i mesi di marzo e aprile 2004.

                                         Di conseguenza, in casu, applicando a contrario quanto precisato dall'Alta Corte federale in DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996, pag. 267, un onere troppo grave non può essere per principio negato.

                                         La possibilità di un condono nella presente evenienza per i mesi di marzo e aprile 2004 non è, quindi, esclusa a priori (cfr. RDAT I-2002 N. 12; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12; per un caso analogo in ambito LADI cfr. pure STCA del 4 gennaio 2000 nella causa S.P., inc. 38.99.00162).

                             2.13.   Per quanto attiene alla buona fede, va ribadito che la visita presso il medico fiduciario della __________ ha avuto luogo solo il 6 aprile 2004 (cfr. doc. XVII3),

                                         Inoltre sul conteggio del 13 aprile 2004 relativo al mese di marzo 2004, inviato alla __________, la __________ ha indicato che l’importo di fr. 2'423.-- sarebbe stato accreditato sul conto del datore di lavoro nei giorni seguenti (cfr. doc. 21B). L’assicurata nel ricorso ha asserito di aver poi ricevuto i pagamenti del 2004 dal datore di lavoro (cfr. doc. I).

                                         A mente di questa Corte il bonifico da parte della __________ è da situare verso la fine del mese di aprile 2004.

                                         Infatti, tenuto conto della circostanza che l’ammontare di fr. 2'423.-- si riferiva al trascorso mese di marzo 2004, non si vede alcun motivo che possa avere fatto indugiare il datore di lavoro a riversare celermente all’insorgente l’importo di indennità giornaliere ricevuto dalla __________.

                                         La ricorrente, dunque, fino alla fine del mese di aprile 2004, quando ha avuto luogo l’accredito sul suo conto della somma relativa alle indennità giornaliere del mese di marzo 2004, non sapeva né se la __________ avrebbe accettato di erogarle prestazioni, né a quanto sarebbero ammontate le medesime. Un’eventuale comunicazione alla Cassa del semplice annuncio della ricaduta all’assicuratore infortuni sarebbe stata, dunque, irrilevante, in quanto gli assegni integrativi vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I-2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

                                         Anche volendo considerare che l’informazione alla Cassa, precedentemente all’assunzione da parte dell’assicuratore LAINF della ricaduta dell’infortunio dell’agosto 2003, dell’annuncio alla __________ di detta ricaduta, o perlomeno del potenziale diritto alle prestazioni dell’assicurazione infortuni, avrebbe permesso di subordinare l’attribuzione degli assegni integrativi a una condizione o a una riserva (cfr. DTF 122 V 221 consid. 4=Pratique VSI 1996 pag. 267) – per esempio indicando che se l’assicurata avesse ricevuto delle prestazioni da parte dell’Istituto assicuratore infortuni, avrebbe dovuto restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall’inizio della loro assegnazione, fossero state computate le indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni -, l’omissione della ricorrente non costituisce comunque una grave negligenza, bensì semplicemente una negligenza lieve.

                                         Nella DTF 122 V 221, pubblicata nella traduzione in lingua francese in Pratique VSI 1996 pag. 267 seg., l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"  4a. S'agissant de la question de la bonne foi, l'instante cantonale de re­cours a admis que l'intimée n'était pas consciente de l'irrégularité commise jusqu'à réception de la lettre de la compagnie d'assurance X du 4 avril 1991 l'informant de l'étendue de ses droits aux prestations d'invalidité dans le cadre des mesures de prévoyance contractées auprès d'elle. On est ici en présence d'une constatation de faits (consid. 3) qui lie le TFA dans la me­sure où rien ne laisse entendre ou n'indique qu'ils seraient entachés d'un vice au sens de l'art. 105 al. 2 OJ (consid. 2).

On peut également se rallier aux juges de première instance dans la me­sure où ils ont reconnu que l'intimée pouvait, au regard des circonstances, se prévaloir de sa bonne foi. En effet, selon les constatations de faits opérées par les premiers juges, force est de reconnaître qu'une fois infor­mée de ses revenus supplémentaires, l'assurée en a averti l'administration dans le courant du même mois (avril 1991). Ce faisant, l'intimée a satisfait à son obligation de «communiquer sans retard» impartie à l'art. 24 OPC. On ne saurait en aucun cas penser que l'intimée eit dG communiquer le chan­gement plus tôt. En effet, avant l'avis de la compagnie d'assurance X de début avril 1991, ni l'ampleur, ni le moment du versement des prestations d'invalidité n'étaient connus. Une communication à l'organe PC n'aurait dès lors servi à rien, si ce n'est de lui permettre de rendre une décision PC en l'assortissant d'une condition ou d'une réserve. Le droit) hypothétique à la rente n'aurait cependant en aucun cas pu influer sur le montant de la PC, tant il est vrai que celui-ci est déterminé en fonction des seuls revenus réel­lement perçus et des avoirs actuels dont l'ayant droit peut disposer sans restrictions (v. ATF 115 V 353 i.f. = RCC 1990 p. 371 ss; VSI 1994 p. 225 con­sid. 3a). On ne saurait davantage reprocher à l'intimée de ne pas avoir déjà annoncé lors du dépôt de sa demande PC qu'une procédure était pendante à l'égard de la compagnie d'assurance X. On ne saurait en tous les cas assi­miler une telle attitude comme relevant d'une négligence grave, comme l'out à juste titre relevé les juges de première instance.

b. Si l'on peut dès lors admettre la bonne foi de l'intimée, encore con­vient-il d'examiner l'autre condition de la remise, à savoir la charge trop lourde (art. 47 al. 1 LAVS en corrélation avec art. 27 al. 1 OPC). C'est à cet égard seulement qu'il importera de se prononcer sur les griefs soulevés dans le recours de droit administratif. En effet, contrairement à l'avis de l'organe PC recourant, la problématique soulevée touche bien davantage la question de la charge trop lourde - à savoir la situation économique de la personne appelée à restituer - que celle de la bonne foi." (Pratique VSI 1996 pag. 267, consid. 4).

                                         In proposito cfr. anche RDAT I-2002 N.12; STCA del 16 dicembre 2004 nella causa T., 39.2004.9.; STCA del 17 febbraio 2005 nella causa P., 39.2004.12.

                                         Pertanto nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2004 la buona fede della ricorrente non può essere negata.

                             2.14.   Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo al periodo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005.

                                         Come visto al considerando precedente, l’assicurata, in effetti, dalla fine del mese di aprile 2004 era, o almeno avrebbe dovuto essere, al corrente dell’erogazione a suo favore delle prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.

                                         Al riguardo va segnalato che, benché la somma di fr. 2’423.--relativa alle indennità giornaliere del mese di marzo 2004 non le sia stata bonificata direttamente dall’assicuratore LAINF, bensì dal datore di lavoro (cfr. consid. 2.13.; doc. I), la ricorrente, essendo inabile al lavoro al 100% e avendo inoltrato una domanda alla __________ di riassunzione del suo caso, era, o comunque avrebbe dovuto essere in grado di comprendere che l’ammontare corrispostole per il mese di marzo 2004 si riferiva alle prestazioni dell’assicurazione infortuni.

                                         L’insorgente ha del resto affermato di avere ricevuto dal datore di lavoro, su sua richiesta, anche il conteggio delle prestazioni LAINF del mese di marzo 2004 (cfr. doc. B).

                                         Con la decisione del 4 marzo 2004 trasmessa alla ricorrente, che le ha accordato l’assegno integrativo a favore dei due figli a decorrere dal 1° febbraio 2004, l’assicurata è poi stata avvertita esplicitamente dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari di quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei membri dell’unità di riferimento indicati nell’allegata tabella di calcolo deve essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto segue:

- la variazione dell’unità di riferimento (per esempio nascita di un figlio

  o decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo);

- il cambiamento di domicilio;

- il cambiamento di stato civile (per esempio: la separazione, il

  divorzio o il nuovo matrimonio);

- l'inizio, la cessazione o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la

  fine o l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari e/o mobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

La persona che con indicazioni incomplete o inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta è punita con la multa fino a diecimila franchi o con l’arresto, è riservata l’azione penale." (cfr. doc. 1)

                                         L’assicurata, dopo aver ricevuto la decisione del 4 marzo 2004, leggendola attentamente, ha potuto, o perlomeno avrebbe dovuto, constatare che la Cassa, in quanto autorità competente che ha emesso tale provvedimento, deve essere informata di ogni modifica rilevante ai fini del diritto all'assegno.

                                         Sulla decisione è peraltro chiaramente indicato che deve essere annunciato ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche, in particolare l'aumento del reddito.

                                         Inoltre va segnalato che il TFA ha precisato che la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).

                                         In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E. G., pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:

"  (…)

Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

                                         Nel caso di specie l'aumento mensile di reddito dell’assicurata è stato rilevante (cfr. art. 10 Reg. Laps; consid. 2.4.).

                                         La somma corrispondete alle indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni, pari a fr. 32'045.-- annui, in effetti, divergeva notevolmente dal reddito risultante dalla decisione del 4 marzo 2004 relativa all’assegno integrativo a lei inviata, la quale indicava un reddito da lavoro annuo di fr. 1'200.-- (cfr. doc. 1B).

                                         Di conseguenza la ricorrente doveva, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, rendersi conto che il calcolo degli assegni andava rivisto: l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve infatti essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).

                                         In simili condizioni, l'insorgente, a decorrere dalla fine del mese di aprile 2004, doveva comunicare al più presto alla Cassa di essere stata posta al beneficio di indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni con effetto dal marzo 2004 a seguito della ricaduta del sinistro del mese di agosto 2003.

                             2.15.   L’assicurata, come visto (cfr. consid. 2.10.), sostiene di avere inviato alla Cassa, e meglio all’allora funzionario __________, il conteggio delle indennità giornaliere versate dalla __________ nel mese di marzo 2004, tramite posta A. Essa ha comunque riconosciuto di avere commesso una negligenza, da lei ritenuta lieve, nel non avere spedito il conteggio con lettera raccomandata.

                                         Dalla documentazione agli atti, tuttavia, non risulta che alla Cassa, nel corso del 2004, sia pervenuto tale conteggio.

                                         In effetti la copia di tale atto presente all’inserto riporta quale data di ricezione da parte dell’amministrazione il 7 giugno 2005, che corrisponde alla data in cui la stessa ha ricevuto il reclamo contro la decisione di rifiuto del condono (cfr. doc. 21, 21A, 21B).

                                         Per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, p. 65ss.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportare le conseguenze giuridiche (E. Catenazzi, op. cit., p. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, p. 288).

                                         Al riguardo in una sentenza del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05, l’Alta Corte, ha precisato:

"  (…)

Zu ergänzen ist, dass die Parteien im Sozialversicherungsprozess, welcher von der Untersuchungsmaxime beherrscht wird, in der Regel eine Beweislast nur insofern tragen, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte. Es handelt sich dabei nicht um die subjektive Beweisführungslast (Art. 8 ZGB), sondern in der Regel nur um die so genannte objektive Beweislast. Diese Beweisregel greift allerdings erst Platz, wenn es sich als unmöglich erweist, im Rahmen des Untersuchungsgrundsatzes auf Grund einer Beweiswürdigung den Sachverhalt zu ermitteln, der zumindest die Wahrscheinlichkeit für sich hat, der Wirklichkeit zu entsprechen (BGE 117 V 264 Erw. 3b mit Hinweisen).

(…)

4.2. Bezüglich Tatsachen, welche für die Zustellung von Verfügungen erheblich sind, gilt der Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Allerdings bedingt dies in der Regel die Eröffnung der Verfügung mit eingeschriebenem Brief; denn nach der Rechtsprechung vermag die Verwaltung den Wahrscheinlichkeitsbeweis für die Zustellung der Verfügung nicht durch den blossen Hinweis auf den üblichen administrativen Ablauf zu erbringen (BGE 121 V 6 f. Erw. 3b; vgl. ZAK 1984 S. 124 Erw. 1b). Wird die Tatsache oder das Datum der Zustellung uneingeschriebener Sendungen bestritten, muss im Zweifel auf die Darstellung des Empfängers abgestellt werden (BGE 124 V 402 Erw. 2a, 103 V 66 Erw. 2a). Anderseits besteht für die ordnungsgemässe Ausstellung einer Abholungseinladung einer eingeschriebenen Sendung, wie auch für die ordnungsgemässe Eintragung des Zustelldatums im Zustellbuch, eine widerlegbare - Vermutung (Urteile K. vom 20. September 2002, H 392/00, und H.

vom 11. Juli 2000, H 220/98; Martin Gossweiler, Die Verfügung im

Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Bern 1983, S. 157).“ (STFA del 16 settembre 2005 nella causa T., C 171/05, consid. 1.1.; 4.2.)

                                         Di conseguenza, in casu, siccome l’asserito invio del citato conteggio non è stato documentato, la ricorrente deve sopportarne le conseguenze, e meglio il fatto che il menzionato atto sia da considerare come non spedito.

                                         Per quanto concerne, poi, l’affermazione dell’assicurata risultante dal verbale dell’udienza del 18 gennaio 2006 dinanzi al Presidente del TCA, secondo cui avrebbe “...mandato la busta paga per il mese di febbraio 2004 per posta A a Bellinzona, “Intervento sociale”, all’attenzione del sig. __________” (doc. XIV pag. 2), va evidenziato, in primo luogo, che la busta paga del febbraio 2004 è comunque ininfluente ai fini della presente vertenza, in quanto la __________ ha assunto la ricaduta con effetto dal marzo 2004 nel mese di aprile 2004.

                                         In secondo luogo, che l’allora funzionario ha precisato che “… può capitare che degli assicurati sbaglino a scrivere l'indirizzo e inviino le comunicazioni all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. E’ anche facile sbagliare indirizzo, visto che la LAPS prevede prestazioni a cascata. D’altra parte si presume che tali uffici iniviino tale documentazione all'ufficio corretto” (doc. XIV pag. 4).

                                         In effetti l'obbligo di trasmissione da parte dell’autorità incompetente all'autorità competente deriva da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali.

                                         Per inciso è utile evidenziare che relativamente alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, la LPGA ha codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura, l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio", cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar" 2003, pag. 345-350) e, a proposito del contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind" - e 582).

                                         In concreto non risulta in ogni caso alcun documento trasmesso dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento alla Cassa nel 2004.

                             2.16.   Per quanto attiene alla circostanza invocata dall’assicurata di avere comunque comunicato telefonicamente, nel marzo 2004, all’allora funzionario della Cassa, __________, di percepire delle indennità giornaliere da parte della __________, va rilevato che in occasione dell'udienza 18 gennaio 2006 (cfr. doc. XIV, consid. 1.8.) __________ ha sì riconosciuto che il nome dell’assicurata corrisponde a una pratica in materia di assegni integrativi, tuttavia ha dichiarato di non ricordare di avere avuto qualche problema particolare con tale incarto - e ciò anche dopo che il Presidente del TCA gli ha mostrato un messaggio di posta elettronica inviatogli il 24 febbraio 2004 dalla consulente dello sportello Laps di __________ riguardante la ricorrente -, né se la stessa ha fatto pervenire delle buste paga o dei certificati relativi alle prestazioni versate dal datore di lavoro

                                         Nel caso di specie nell’incarto, contrariamente alla prassi dell’amministrazione in caso di informazioni telefoniche atte a modificare il diritto alle prestazioni, menzionata da __________ durante l’udienza del 18 gennaio 2006, (cfr. doc. XIV pag. 4), non vi è del resto una particolare nota concernente dei colloqui telefonici intercorsi tra l’assicurata e la Cassa, né della documentazione rilevante - conteggi dell’assicuratore LAINF, buste paga del datore di lavoro che sarebbe stata inviata dall’insorgente nel 2004.

                                         Per inciso va osservato che la prassi applicata dall’amministrazione di annotare le telefonate era già stata esposta al TCA dalla Cassa durante un’udienza nel 2002 contestualmente a una vertenza analoga alla presente (cfr. RDAT I-2003 N.18).

                                         Quanto sostenuto dalla ricorrente circa il colloquio telefonico con __________ non è, pertanto, suffragato da elementi probatori convincenti secondo il principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378;  SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02, consid. 1; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98 Ws, consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).

                                         Questo Tribunale deve, quindi, concludere, relativamente al lasso di tempo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005, che non è stato dimostrato che effettivamente l'assicurata ha informato tempestivamente la Cassa che a decorrere dal 1° marzo 2004 era stata posta al beneficio di indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni (per alcuni casi analoghi cfr. RDAT I-2003 N.18; STCA del 7 maggio 2001 nella causa F., 39.2000.89; STCA del 19 giugno 2001 nella causa A.P., 39.2000.78).

                             2.17.   Il TCA deve ora esaminare se l’omissione dell’assicurata può essere giustificata da determinate valide circostanze.

                                         Relativamente all’asserzione secondo cui essa avrebbe delle scarse conoscenze in ambito amministrativo e un grado di istruzione non paragonabile a quello europeo (cfr. doc. I), va osservato che in ogni caso, per stessa ammissione dell’assicurata (cfr. doc. B), essa ha frequentato le scuole fino al grado secondario.

                                         Per comprendere che, quando le proprie entrate aumentano, l’assegno che è stato calcolato sui redditi precedenti al cambiamento intervenuto va diminuito, non è necessaria una scolarizzazione particolare.

                                         Inoltre nell’incarto risulta una lettera del 1998 dell’insorgente, indirizzata all’ufficio dell’assistenza, dove è stato annunciato il cambiamento di appartamento (cfr. doc. 9).

                                         Occorre, pertanto, concludere che già dal 1998 essa era sia al corrente di dover annunciare i mutamenti che fossero sopravvenuti nella propria situazione personale ed economica, che in grado di dare seguito a tale obbligo.

                                         Ciò si giustifica a più forte ragione se si pone mente al fatto che in concreto, a prescindere dal suo grado di istruzione e di conoscenza della prassi amministrativa, la ricorrente stessa ha comunque affermato di avere avvertito l’allora funzionario della Cassa di percepire delle indennità giornaliere dell’assicurazione contro gli infortuni e di avere spedito tramite posta A il conteggio delle indennità giornaliere relativo al mese di marzo 2004.

                                         Questa Corte, in occasione dell’udienza del 18 gennaio 2006, ha potuto peraltro appurare, da un lato, che l’assicurata non ha difficoltà a comprendere l’italiano e a esprimersi in tale lingua, dall’altro, che la stessa, che ha esposto il suo caso in maniera precisa e circostanziata, è in grado, dal profilo della sua formazione e preparazione, di procedere al disbrigo delle proprie questioni amministrative.

                                         Per di più, nella denegata ipotesi in cui l’iter amministrativo in caso di aumento delle entrate non le fosse stato completamente chiaro, avrebbe dovuto interpellare la Cassa, o perlomeno lo sportello Laps, al fine di ottenere delle delucidazioni in merito.

                             2.18.   Per quanto concerne le argomentazioni dell'assicurata relative al suo stato di salute nel periodo in questione, in particolare al pericolo di gravi crisi nervose (cfr. consid. 1.4., 1.6.; doc. I, V), è utile rilevare che il TCA con sentenza del 12 gennaio 1995 nella causa R. (inc. PC 81/93) ha accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata, inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un importo di prestazioni complementari percepite a torto. E' infatti stato considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di discernimento era carente, anche se aveva continuato a occuparsi di sé stesso e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente datore di lavoro.

                                          In particolare questa Corte ha rilevato:

"  (…)

Nel caso di specie, l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici (problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni, dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata di cancro (Doc. V). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. A).Malgrado i problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di sé stesso e del figlio anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il suo precedente datore di lavoro.

Tali circostanze parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a sé stesso, malgrado la sua depressione.

A mente del TCA occorre invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece, un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p. 210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa, la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio 1995 nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)

                                         Nel caso in esame la ricorrente non ha tuttavia prodotto nessun certificato medico attestante i disturbi menzionati (circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

                                         Nella replica l’assicurata ha precisato che per ulteriori informazioni in merito al suo stato di salute all’epoca dei fatti può essere contattato il Dr. med. __________ di __________ (cfr. doc. V, consid. 1.6.).

                                         In proposito va indicato che tale medico, essendo uno specialista in medicina interna, non è comunque da ritenere particolarmente qualificato a pronunciarsi sulla problematica in discussione.

                                         Dal certificato del 2 marzo 2004 del Dr. med. __________ all’attenzione della __________ risulta poi che la ricorrente gli aveva indicato che il 25 marzo 2004 avrebbe dovuto recarsi a __________ per problemi familiari (cfr. doc. XVII1).

                                         Se l’assicurata avesse realmente sofferto di gravi disturbi nervosi, essa verosimilmente non avrebbe potuto prendere in considerazione l’eventualità di un viaggio oltre oceano, a prescindere dal motivo dello stesso.

                                         Del resto l’insorgente, durante l’udienza del gennaio 2006, non ha assolutamente menzionato problematiche di salute che avrebbero potuto influire sulla sua capacità generale di comprendere i propri obblighi di assicurata e di gestirsi a livello personale e amministrativo.

                                         In effetti la stessa ha fatto unicamente riferimento ai disturbi ortopedici legati alla ricaduta dell’infortunio dell’agosto 2003 che, però, sulla base anche delle certificazioni del Dr. med. __________ del 2 marzo 2004 (cfr. doc. XVII1: “… all’esame clinico la caviglia sin. non appare gonfia, né ci sono segni per instabilità, per contro è molto dolente la digitopressione dei legamenti fibulo-talare e fibulo-calcaneare. La manovra di supinazione evoca forti dolori”), non erano tali da implicare una carenza nel discernimento.

                                         Di conseguenza, in casu, la mancata informazione del nuovo reddito percepito dal mese di marzo 2004 non risulta giustificata da motivi di salute (cfr. RDAT I-2003 N. 18).

                             2.19.   L’assicurata, dunque, che non ha tempestivamente informato la Cassa del nuovo reddito e la cui omissione non è giustificata da validi motivi, ha commesso una negligenza grave, visto che, come indicato sopra (cfr. consid. 2.14.), la stessa era stata espressamente resa attenta del dover comunicare ogni cambiamento.

                                         Giova in ogni caso sottolineare che all’assicurata non viene rimproverato di avere agito in modo fraudolento, contrariamente a quanto sembra avere compreso la ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.4.), bensì, come sopra evidenziato, di avere commesso una negligenza grave.

                                         In tali circostanze, la buona fede dell’assicurata non può essere ammessa per il periodo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005.

                             2.20.   La ricorrente, con lo scritto del 28 febbraio 2006, ha chiesto al TCA di richiamare da parte della Cassa e dello sportello Laps l’intera documentazione relativa alla sua pratica, ivi compresi i documenti ricevuti via posta elettronica e i documenti salvati solo su supporto informatico, nonché da parte della Cassa tutti gli incarti dal 2001 in avanti che la riguardano. Essa ha inoltre postulato un’ulteriore audizione di __________ e l’audizione della signora __________ dello sportello Laps di __________ (cfr. doc. XXII).

                                         Il TCA rileva innanzitutto che l'incarto della Cassa concernente la presente vertenza è parte integrante delle tavole processuali.

                                         Sulla base della documentazione agli atti la questione relativa all’assenza di buona fede da parte dell’assicurata nell’arco di tempo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005 è, poi, stata sufficientemente chiarita.

                                         Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo e l’audizione dei due testi citati deve essere respinta.

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.21.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che un eventuale condono può dunque concernere gli assegni integrativi percepiti indebitamente dall'assicurata nei mesi di marzo e aprile 2004, ad esclusione degli assegni di cui ha beneficiato durante il periodo dal mese maggio 2004 al mese di gennaio 2005.

                                         L'incarto va, di conseguenza, rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata la somma di fr. 2'022.--, corrispondente agli assegni percepiti a torto nei mesi di marzo e aprile 2004 (fr. 1'011.-- X 2 mesi).

                                         Per quanto attiene all'importo relativo ai mesi da maggio 2004 a gennaio 2005 di fr. 9'068.-- (fr. 1'011.-- X 8 mesi, da maggio a dicembre 2004 + fr. 980.-- per il mese di gennaio 2005; cfr. doc. 14), esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.19.), primo presupposto per ottenere il condono.

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che nella domanda di condono l’assicurata ha specificato di essere disposta a pagare a rate, ma che la sua situazione finanziaria è precaria (cfr. doc. D).

                                         Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

                             2.22.   L'assicurata, vincente parzialmente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali (cfr. art. 22 LPTCA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   E' riconosciuta la buona fede dell'assicurata per i mesi di marzo e aprile 2004.

                                         Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 2'022.-  e pronunci una nuova decisione.

                                 3.-   Per il lasso di tempo dal mese di maggio 2004 al mese di gennaio 2005 l'assicurata deve restituire fr. 9'068.--.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà al ricorrente la somma di fr. 200.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                 5.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti