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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2004 39.2004.1

21 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,905 parole·~45 min·1

Riassunto

condono di assegni di prima infanzia percepiti a torto a seguito dell'attribuzione di indennità giornaliere dell'assicurazione disoccupazione di un importo maggiore e di arretrati.Buona fede ammessa.Condono però negato per i mesi in cui l'AD ha versato gli arretrati, essendo ancora disponibili

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2004.1   rs/fe

Lugano 21 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2004 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 22 dicembre 2003 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 30 aprile 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a RI 1, a favore del figlio __________ (18.2.2002), un assegno integrativo di fr. 505.-- con effetto dal 1° aprile 2003 (cfr. doc. 2 agli atti dell'amministrazione).

                                         Con decisione di medesima data la Cassa ha assegnato all'interessato un assegno di prima infanzia di fr. 1'933.-- a decorrere dal 1° aprile 2003 (cfr. doc. 3 agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   La Cassa, con scritto del 10 settembre 2003, ha richiesto il rimborso di fr. 6'492.-- a titolo di assegni di prima infanzia percepiti indebitamente dal 1° aprile al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 8 agli atti dell'amministrazione).

                               1.3.   A seguito della richiesta del sindacato RA 1 (cfr. doc. 9 agli atti dell'amministrazione), l'amministrazione, il 2 ottobre 2003, ha emesso una decisione formale relativa all'ordine di restituzione dell'importo di fr. 6'492.--, in cui si è così espressa:

"  (…)

con decisione del 30 aprile 2003 la nostra Cassa le ha accordato un assegno integrativo mensile di fr. 505.-, risp. un assegno di prima infanzia di fr. 1'933.-.

II calcolo degli assegni di famiglia è stato effettuato tenendo in considerazione un'indennità giornaliera disoccupazione di fr. 71.90. In data 2 settembre 2003 ci trasmet­te, per il ricalcolo degli assegni di famiglia, copia dei conteggi disoccupazione emessi re­troattivi al 13 marzo 2003 a seguito dell'aumento dell'indennità giornaliera disoccupazione (fr. 126.40).

Ne consegue che per il periodo dal 01.04.2003 al 30.09.2003 ha percepito a torto l'importo di fr. 6'492.- come da seguente conteggio:  

Assegno di prima infanzia percepito:                   

dal 01.04.2003 al 30.09.2003      6 mesi a fr. 1'933.-           fr. 11'598.­

Assegno di prima infanzia di diritto (cfr. decisione 04.09.03):

Dal 01.04.2003 al 30.09.2003     6 mesi a fr. 851.-              fr. 5'106.­

Totale assegno di prima infanzia a nostro favore fr. 6'492.--

(…)." (Doc. 10A agli atti dell'amministrazione)

                               1.4.   Il 15 ottobre 2003 l'assicurato, tramite il sindacato RA 1, da un lato, ha indicato alla Cassa di non contestare il conteggio concernente la restituzione, in quanto effettivamente vi è stata la correzione dell'indennità di disoccupazione. Dall'altro, egli ha postulato il condono del rimborso dell'ammontare di fr. 6'492.--, sostenendo implicitamente la sua buona fede e condizioni economiche problematiche (cfr. doc. 11 agli atti dell'amministrazione).

                                         Con decisione 11 novembre 2003 la Cassa ha respinto la domanda di condono, negando la buona fede dell'assicurato, poiché, benché egli abbia tempestivamente informato circa il cambiamento subentrato nella sua situazione finanziaria, sapendo che il calcolo dell'assegno di prima infanzia era stato effettuato tenendo in considerazione un'indennità di disoccupazione diversa, avrebbe dovuto destinare l'importo ricevuto dalla Cassa di disoccupazione alla restituzione dell'ammontare percepito a torto (cfr. doc. 12B agli atti dell'amministrazione).

                               1.5.   L'RA 1 per conto dell'assicurato, il 24 novembre 2003, ha interposto reclamo contro il citato provvedimento (cfr. doc. 13 agli atti dell'amministrazione).

                                         Con decisione su reclamo del 22 dicembre 2003 la Cassa ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento, precisando:

"  (…)

II IN FATTO E IN DIRITTO

1. con decisione 30 aprile 2003, la Cassa ha riconosciuto a suo nome il versamento delle prestazioni per assegno integrativo (AFI) e assegno di prima infanzia (API); le prestazioni ammontano mensilmente a fr. 505.-- (AFI) e fr. 1'933.-- (API).

Nel calcolo per la determinazione delle prestazioni, è stata computata l'indennità giornaliera di disoccupazione da lei percepita al momento della richiesta, pari a fr. 71.90;

2. in data 2 settembre 2003, notifica alla Cassa l'aumento della sua indennità giornaliera di disoccupazione in fr. 126.40, riconosciuto retroattivamente al 13 marzo 2003.

A seguito di questa modifica, in data 10 settembre 2003 la Cassa le notifica un ordine di restituzione per la parte di assegni alla quale non avrebbe avuto diritto, se nel calcolo delle prestazioni fosse stata computata l'indennità giornaliera di disoccupazione di fr. 126.40 anziché di fr. 71.90.

L'ordine di restituzione ammonta a fr. 6'492.--;

3. in data 15 ottobre 2003, l'RA 1 inoltra a suo nome una richiesta di condono, sostenendo che lei non è in grado di far fronte al suo impegno, ritenuto che è creditore di un imprecisato importo (ca. fr. 5'700.-in occasione della richiesta di condono, tramutato in fr. 7'777.-- in sede di reclamo) a titolo di salario non versato dal suo ex-datore di lavoro e che sua moglie non esercita un'attività dovendo accudire al figlio;

4. con decisione 11 novembre 2003, la Cassa rifiuta la richiesta di condono non riconoscendole la buona fede, secondo quanto disposto dall'art. 44 cpv. 3 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF), per il quale gli assegni riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave.

Le condizioni citate devono quindi essere ambedue soddisfatte;

5. nella fattispecie, la buona fede non può esserle riconosciuta, poiché se è pur vero che ha tempestivamente informato la Cassa in merito al cambiamento subentrato nell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione percepita, altresì è pur vero che ha beneficiato degli importi per assegno integrativo ed assegno di prima infanzia ai quali oggettivamente non avrebbe avuto diritto, se le prestazioni fossero state determinate computando un'indennità giornaliera di disoccupazione di fr. 126.40 anziché di fr. 71.90; riconoscerle un condono in simile situazione, comporterebbe quindi un indebito arricchimento che la Cassa non può condividere.

Conseguentemente, mancando il presupposto cumulativo della buona fede, non è necessario esaminare il presupposto dell'onere troppo grave;

6. poiché il salario non è oggetto di discussione in questa vertenza, il fatto che lei sia a tutt'oggi creditore nei confronti del suo ex-datore di lavoro, è irrilevante ai fini dell'ordine di restituzione notificato; esso si riferisce infatti ad una parte di prestazione per assegni familiari versati a torto, se riferiti all'indennità giornaliera di disoccupazione più elevata, da lei effettivamente percepita con effetto retroattivo.

(…)."(Doc. A)

                               1.6.   Contro questa decisione l'assicurato, sempre patrocinato dall'RA 1, ha inoltrato, il 19 gennaio 2004, un tempestivo ricorso in cui ha rilevato:

"  (…)

1. RI 1 si è annunciato disoccupato il 13 marzo 2003; egli aveva interrotto con effetto immediato i rapporti di lavoro con ____________________ in seguito ai ritardi nel pagamento dei salari e della rifusione delle spese che egli stesso doveva anticipare; questo stato di cose stava per procurargli dei danni alla salute per cui su ordine del medico curante cessò la sua attività.

Dalla documentazione in possesso del ricorrente a quel momento, la Cassa disoccupazione poté stabilire un'indennità giornaliera di Fr. 71,90, corrispondente ad uno stipendio lordo di Fr. 1'800.- calcolato per tredici mensilità.

Infatti dal certificato "Attestato del datore di lavoro" si rileva che il ricorrente era occupato per 24 ore settimanali, con uno stipendio di Fr. 1'800.- mensili. Questo risulta anche dal contratto sottoscritto tra il signor RI 1 e __________ il 18.9.2002.

Alla luce di questa situazione, il ricorrente chiese ed ottenne l'assegno di prima infanzia calcolato tenendo conto dell'indennità giornaliera erogata nella misura di cui sopra.

2. Va rilevato che, dopo la partenza del ricorrente, anche __________ ha praticamente cessato la sua attività; il precedente amministratore (signor __________) si è reso irreperibile quindi, nonostante il signor RI 1 fosse in possesso dei listini paga attestanti uno stipendio di Fr. 3'500.--, non fu in grado di dimostrare alla Cassa disoccupazione che questo fosse il suo stipendio effettivo e non un salario comprensivo di indennità per lavoro straordinario.

La sua indennità giornaliera fu quindi stabilita in Fr. 71,90. II ricorrente non chiese una decisione formale alla Cassa perché contro __________ era pendente una causa in Pretura tendente ad ottenere il pagamento degli stipendi arretrati, quindi si riteneva che dalla relativa sentenza potessero emergere elementi convincenti per la Cassa disoccupazione in modo da poter modificare il salario determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera. Purtroppo anche questa soluzione non ebbe successo sempre a causa della scomparsa dell'amministratore unico; nel frattempo subentrò un altro amministratore unico, signor __________ di __________ che, per il tramite della sua rappresentante legale (Avv. __________) mostrò disponibilità a risolvere i due problemi, vale a dire il pagamento degli arretrati salariali da un lato e i chiarimenti circa la portata del rapporto di lavoro, quindi del salario effettivo.

Anche questa strada si rilevò non priva di grosse difficoltà tant'è che, ancora in data 18 giugno, __________ scriveva comunicando di non essere in grado di stabilire le condizioni di salario del Sig. RI 1, in seguito alla mancanza di ogni e qualsiasi documento.

Solo il 5 agosto 2003 il signor __________ riuscì finalmente a chiarire questa situazione ed a fornire una dichiarazione che permise alla Cassa disoccupazione di rivedere il guadagno assicurato del ricorrente, quindi di determinare la nuova indennità giornaliera di disoccupazione a Fr. 126,40 retroattiva al 13 marzo 2003.

Di questo il ricorrente diede tempestiva comunicazione allo IAS, il quale con lettera del 10 settembre inviò il nuovo conteggio dell'assegno di prima infanzia, con la richiesta di restituzione della differenza di Fr. 6'492.­

Alla decisione formale che ne è seguita, il ricorrente ha chiesto il condono dell'importo in seguito alla sua precaria situazione finanziaria, condono negato dallo IAS con decisione impugnata perché il ricorrente avrebbe agito in malafede.

L'IAS non ha quindi ritenuto dover approfondire la situazione economica del ricorrente perché non essendogli riconosciuta la buona fede nel percepire l'assegno di prima infanzia, l'esame della situazione economica non è più necessario.

3. Come si è visto, il ricorrente ha tempestivamente informato l'IAS della mutata situazione economica dovuta alla modifica delle indennità di disoccupazione percepite. Egli non poteva sapere se e quando il conteggio delle indennità di disoccupazione sarebbe stato modificato. Come si è visto, l'ex datore di lavoro (o per meglio dire il precedente AU dell'azienda dove il ricorrente lavorava) ha creato una situazione incredibile sia nei confronti del dipendente, sia della S.A. stessa che è stata chiarita con grossi sforzi unicamente grazie alla disponibilità nel nuovo AU e della sua patrocinatrice.

Solo nel corso del mese di dicembre si è potuto far pronunciare dalla Pretura di __________ il fallimento di __________ senza preventiva esecuzione (ex art. 190 LEF), quindi recuperare gli stipendi di febbraio e marzo dalla Cassa Insolvenza.

Da febbraio, il Sig. RI 1 ha ricevuto unicamente un rimborso per spese anticipate, di Fr. 2'000.-, sempre dal nuovo AU della società, e solo in agosto.

Nella risposta dell'11 novembre 2003, alla domanda di condono, l'IAS sostiene che non vi sarebbe buona fede, perché il ricorrente non ha immediatamente restituito alla Cassa cantonale per gli assegni familiari l'importo versatogli dalla Cassa disoccupazione derivante dalla differenza tra le indennità percepite.

Questa però non può essere considerata malafede del ricorrente, per lo meno se non si verifica la seconda condizione che è quella della situazione economica, ciò che I'IAS non ha fatto, né in sede di richiesta di condono e nemmeno in sede di reclamo benché la situazione economica del ricorrente sia stata illustrata nel dettaglio.

Nella decisione su reclamo, la buona fede non è riconosciuta per un altro motivo (descritto al punto 5) e che appare piuttosto diverso dal primo: "nella fattispecie, la buona fede non può esserle riconosciuta, poiché se è pur vero che ha tempestivamente informato la Cassa in merito al cambiamento subentrato nell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione percepita, altresì è pur vero che ha beneficiato degli importi per assegno integrativo ed assegno di prima infanzia ai quali oggettivamente non avrebbe avuto diritto, se le prestazioni fossero state determinate computando un indennità giornaliera di disoccupazione di fr. 126,40 anziché di fr. 71,90; riconoscerle un condono in simile situazione, comporterebbe quindi un indebito arricchimento che la Cassa non può condividere. "

Per questo (nuovo) motivo, l'IAS non ritiene necessario esaminare il presupposto dell'onere troppo grave.

L'elemento che meno di tutti merita di essere approfondito è proprio il conteggio sul quale è stato calcolato il diritto all'assegno. Se il ricorrente sapeva di ricevere Fr. 126,40 al giorno invece di Fr. 71,90 avrebbe ricevuto quanto di sua spettanza e non un centesimo di più. Purtroppo questo lo ha saputo solo a fine agosto e lo ha comunicato immediatamente alla Cassa, la quale gli rimprovera di non essere in buona fede, tra l'altro invocando motivi diversi tra loro (sic!).

Ne deriva quindi che il primo presupposto per il diritto al condono è ampiamente adempiuto, quindi la decisione impugnata deve essere annullata ed il ricorso accolto.

4. Rimane da verificare la situazione economica del Sig. RI 1.

Come si è visto, l'ultimo stipendio percepito dall'ex datore di lavoro è stato quello di gennaio. Già prima, però, il salario era versato con ritardi; il ricorrente doveva anche anticipare le spese che venivano rifuse quando il datore di lavoro se ne ricordava. Si allega l'estratto del conto bancario dal quale si può rilevare la circostanza.

AI 12 marzo, perdurando questa situazione, il ricorrente diede disdetta immediata del rapporto di lavoro e si annunciò disoccupato; questo avvenne per ordine del medico curante che riteneva dannoso per la salute del Sig. RI 1 continuare a lavorare in simili condizioni.

L'ex datore di lavoro ha fornito alla Cassa disoccupazione, della documentazione che ha convinto la Cassa che il salario assicurato del Sig. RI 1 fosse di Fr. 1'800.- e non 3'500.-, quindi gli è stata calcolata un'indennità giornaliera di Fr. 71,90.

Solo grazie al nuovo AU della __________, il ricorrente ha potuto recuperare parte delle spese anticipate (Fr. 2'000.-) ed ottenere la correzione del salario assicurato, quindi delle indennità giornaliere.

Gli stipendi per il mese di febbraio, marzo nonché la tredicesima mensilità del 2002 e parte dell'indennità vacanze (buona parte è andata persa) sono stati recuperati per il tramite della Cassa Insolvenza a fine dicembre, immediatamente dopo la pronuncia del fallimento di __________.

Appare piuttosto evidente che, a fronte di una situazione come quella descritta, il ricorrente che è padre di un bambino di due anni, si sia oltremodo esposto finanziariamente. Egli deve pagare di affitto Fr. 1'200.- al mese, di Cassa malati Fr. 120.- (già dedotti i sussidi cantonali) e deve fra fronte alle altre spese vive che per un disoccupato sono particolarmente gravose (trasferte per ricerche di posti di lavoro, ecc.).

Far fronte agli oneri della famiglia fa naturalmente passare in secondo piano gli altri oneri, quindi si è trovato indebitato con il proprietario dell'appartamento e con la sua famiglia che lo ha aiutato nel limite del possibile (i genitori sono ambedue pensionati).

Questa è la situazione economica del ricorrente che va sicuramente tenuta in considerazione per stabilire se il condono può essere concesso o meno.

Ne discende che il ricorso deve essere accolto; nel caso in cui codesto lod. Tribunale non avesse gli elementi sufficienti per valutare la gravità della situazione economica del ricorrente, va comunque riconosciuto che non vi è stata malafede da parte del signor RI 1, quindi l'IAS dovrà semmai raccogliere tutti gli elementi per stabilire se, ed in quale misura, l'importo può essere condonato (…)." (Doc. I)

                               1.7.   L'autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 10 febbraio 2004, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.8.   Pendente causa questa Corte ha chiesto all'RA 1 quando l'assicurato ha effettivamente percepito le indennità di disoccupazione arretrate dell'assicurazione contro la disoccupazione per il periodo da aprile a settembre 2003, se l'importo versatogli dalla Cassa disoccupazione, corrispondente alla differenza tra le indennità giornaliere percepite e quelle a cui aveva diritto per il periodo da aprile a settembre 2003, è stato utilizzato dall'assicurato e, in caso di risposta affermativa, quando. E' stato inoltre indicato di motivare le risposte con documentazione adeguata, come ad esempio estratti bancari, ricevute ecc. (cfr. doc. V).

                                         Il rappresentante dell'assicurato, il 26 maggio 2004, ha comunicato:

"  (…)

in risposta alla vostra richiesta del 21 maggio 2004, con la presente vi comunichiamo che il signor RI 1 ha ricevuto le differenze relative alla modifica del salario assicurato a fine agosto 2003.

Vi inviamo copia dei conteggi dai quali si rileva che i pagamenti sono stati registrati il 28 agosto 2003 (…)." (Doc. VI)

                               1.9.   Il 28 maggio 2004 il TCA ha nuovamente interpellato l'RA 1 precisando che non erano stati evasi i due ultimi quesiti posti il 21 maggio 2004 e, meglio, se l'ammontare di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione corrispostogli è stato utilizzato, ad esempio per cercare di estinguere alcuni debiti, e se sì, quando, documentando le risposte (cfr. doc. VII; V).

                                         Il 14 giugno 2004 l'RA 1 ha risposto:

"  (…)

in allegato vi inviamo la seguente documentazione:

- copia del contratto di prestito stipulato tra il signor RI 1 e suo padre __________, per un importo di Fr. 10'000.--;

- Nr. 21 ricevute dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ per un importo complessivo di Fr. 11'353.--. Le ricevute sono a nome __________ perché si tratta di arretrati riguardanti soprattutto l'assicurazione malattia, accumulati prima del matrimonio e durante la convivenza della signora __________ con il signor RI 1.

- Copia di una ricevuta di pagamento a __________ Assicurazioni, riguardante l'assicurazione RC Auto.

Il debito di Fr. 10'000.-è stato ammortizzato con Fr. 4'800.- e ad oggi il signor RI 1 deve ancora Fr. 5'200.- al padre (…)." (Doc. IX)

                             1.10.   La Cassa, il 21 giugno 2004, ha puntualizzato:

"  (…)

Le ricevute dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, come pure la ricevuta per il versamento effettuato a __________ Assicurazioni di __________, riportano una data antecedente rispetto alla data in cui la Cassa di disoccupazione __________ ha registrato il pagamento delle indennità arretrate a nome del signor RI 1.

Relativamente al prestito di fr. 10'000.-- contratto dal signor RI 1 con il proprio padre, pur rilevando che non risultano giustificativi attestanti il parziale rimborso di fr. 4'800.--, la Cassa non si pronuncia, lasciando al Tribunale di decidere in merito (…)." (Doc. XI)

                             1.11.   Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. XII).

                                         in diritto

                               2.1.   Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame la Cassa ha negato all'assicurato il condono della restituzione della parte di assegni di prima infanzia percepiti indebitamente dal 1° aprile al 30 settembre 2003. In quel periodo sia la modifica della LAF relativa all'assegno di prima infanzia, che la nuova Laps erano già in vigore. Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.

                                         L’assegno di prima infanzia è regolato dagli art. 31segg. LAF.

                                         L'art. 32 LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare che

"  I genitori hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;

  b)   coabitano costantemente con il figlio;

  c)   il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

  d)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli

        eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24

        cpv. 1 lett. c). (cpv. 1)

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile. (cpv. 2)

  Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. (cpv. 3)"

                                         Da quanto esposto all'art. 31 lett. d v.LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo e che esso viene effettuato secondo le modalità previste dalla Laps.

                               2.2.   Giusta l'art. 27 Laps relativo alla revisione,

"  Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno

e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)

                               2.3.   Secondo l'art. 41 cpv. 2 LAF concernente l'obbligo di informare

"Per l'assegno integrativo e di prima infanzia si applica altresì l'art. 30 Laps."

                                         L'art. 30 Laps prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a informare tempestivamente gli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di ogni cambiamento rilevante per il diritto alle prestazioni sociali."

                                         In proposito l'art. 10 Reg.Laps precisa che

"E' considerato cambiamento rilevante:

      a)                               un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

      b)                               una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

                               2.4.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 cpv. 4 LAF prevede che

"  Resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia."

                                         L'art. 26 Laps sancisce:

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto riguarda questa norma, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26.

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

                                         Ai sensi dell'art. 53 LAF competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), alla Lasp, poiché, come visto, per quanto riguarda la restituzione, resta valida la giurisprudenza del TCA e del TFA sviluppata precedentemente, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.4.).

                               2.6.   Nel caso in esame, a giusto titolo, il ricorrente non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.

                                         Dagli atti di causa risulta, infatti, che la Cassa di disoccupazione  quando l'assicurato, dopo aver disdetto il rapporto di lavoro presso la __________ (cfr. doc. C), ha richiesto l'indennità di disoccupazione nel mese di marzo 2003, ha tenuto conto, sulla base della documentazione a sua disposizione, in particolare dell'"Attestato del datore di lavoro" (cfr. doc. D), di un guadagno assicurato di fr. 1'950.--, attinente a un'attività a tempo parziale, e ha così calcolato un'indennità giornaliera di fr. 71.90 (cfr. doc. E1-E6).

                                         Le prestazioni mensili dell'assicurazione contro la disoccupazione percepite dall'assicurato dal mese di marzo al mese di agosto 2003 erano fondate su questo ammontare (cfr. doc. E1-E6).

                                         Nel mese di agosto 2003, pendente in Pretura una procedura civile avviata dall'insorgente al fine di ottenere il pagamento dello stipendio riguardante i mesi di febbraio e marzo 2003 (cfr. doc. H1), il nuovo amministratore unico dell'ex datore di lavoro ha potuto stabilire che l'assicurato, per la durata del contratto di impiego, dal mese di settembre 2002 al mese di marzo 2003, aveva effettivamente lavorato a tempo pieno (cfr. doc. G; M).

                                         La Cassa di disoccupazione ha conseguentemente modificato, per i mesi successivi, ossia a decorrere da settembre 2003, il guadagno assicurato dell'insorgente, aumentando l'importo a    fr. 3'428.-- (cfr. doc. P2-P7= 5A-5F).

                                         Ciò ha comportato, per il periodo dal mese di marzo al mese di agosto 2003, l'incremento dell'ammontare delle indennità giornaliere a cui aveva diritto il ricorrente rispetto a quello in realtà erogatogli.

                                         La Cassa di disoccupazione ha pertanto assegnato all'insorgente la somma di fr. 6'078.90.-- a titolo di prestazioni arretrate (cfr. doc. P1-P7; 5A-5F).

                                         E' pacifico, dunque, che per quel che concerne il mese di settembre 2003, le entrate del ricorrente calcolate su un anno erano più elevate di quanto considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. 3 agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata sulle indennità di disoccupazione conteggiate sulla base di un guadagno assicurato di fr. 1'950.--.

                                         Inoltre, anche per il periodo dal mese di aprile al mese di agosto 2003, avendo ricevuto delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione a titolo retroattivo relative al medesimo periodo in cui egli ha beneficiato di assegni di famiglia, i redditi dell'assicurato erano superiori a quelli effettivamente computati nel calcolo degli assegni di famiglia.

                                         Di conseguenza risulta chiaro che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurato (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo dell'assegno di prima infanzia andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         Per inciso giova rilevare che è litigioso unicamente il condono degli assegni di prima infanzia, poiché l'aumento delle entrate del ricorrente, tramite la riscossione di indennità di disoccupazione più elevate a partire dal mese di marzo 2003, non ha implicato una modifica dell'ammontare dell'assegno integrativo percepito dal 1° aprile al 30 settembre 2003 (cfr. doc. 7).

                                         In simili condizioni l'assicurato, da un profilo oggettivo, ha dunque effettivamente percepito indebitamente gli assegni di prima infanzia per un importo complessivo di fr. 6'492.--. Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.4.).

                               2.7.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.8.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.9.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell'assicurato, in quanto egli sapeva che il calcolo dell'assegno di prima infanzia era stato effettuato tenendo in considerazione un'indennità di disoccupazione inferiore a quella a cui avrebbe avuto in realtà diritto. Successivamente, infatti, gli sono state riconosciute delle prestazioni più elevate. Egli avrebbe, perciò, dovuto destinare l'importo ricevuto dalla Cassa di disoccupazione alla restituzione dell'ammontare percepito a torto (cfr. consid. 1.4.; 12A-B; doc. III).

                                         L'interessato, per contro, sostiene che non poteva sapere se e quando il conteggio delle indennità di disoccupazione sarebbe stato modificato e che comunque ha tempestivamente informato la Cassa della modifica delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre la sua situazione economica non permette la restituzione. Egli, visto che per alcuni mesi non ha ricevuto il salario e in seguito ha percepito delle indennità di disoccupazione inferiori a quelle a cui avrebbe avuto diritto, si è esposto finanziariamente, contraendo dei debiti (cfr. consid. 1.6., doc. I; 11;13).

                                         Per quanto riguarda la sollecita comunicazione dell'aumento dell'importo delle indennità di disoccupazione percepite con effetto retroattivo al 1° marzo 2003, va osservato che effettivamente l'assicurato ha immediatamente inviato all'amministrazione copia dei conteggi emessi dalla Cassa di disoccupazione il 28 agosto 2003, pervenutile il 2 settembre 2003 (cfr. doc. 5A-5F).

                                         La Cassa stessa nella decisione formale dell'11 novembre 2003 e nella decisione su reclamo del 22 dicembre 2003 ha, del resto, indicato che l'assicurato ha tempestivamente informato la Cassa in merito al cambiamento subentrato nell'ammontare dell'indennità giornaliera di disoccupazione percepita (cfr. doc. A; 12A).

                             2.10.   Preliminarmente, per quanto attiene all'affermazione della Cassa secondo cui la buona fede del ricorrente va negata, poiché sapendo che il calcolo degli assegni di famiglia era stato effettuato computando un'indennità giornaliera inferiore a quella a cui avrebbe avuto diritto, avrebbe dovuto destinare l'importo assegnatogli a titolo di prestazioni arretrate dall'assicurazione contro la disoccupazione al rimborso degli assegni di famiglia percepiti a torto (cfr. consid. 1.4., 1.5., 1.6.; doc. 12B; A; III), va osservato che il fatto che l'assicurato non abbia utilizzato tale somma per restituire quanto ricevuto a torto dalla Cassa non è determinante ai fini del giudizio sulla sua buona fede.

                                         In effetti l'insorgente doveva essere in buona fede nel momento in cui ha percepito gli assegni di prima infanzia. In altre parole egli deve aver potuto legittimamente credere di essere in diritto di riceverli.

                                         Ora, nella presente fattispecie, l'assicurato fino alla notifica dei nuovi conteggi della Cassa di disoccupazione del 28 agosto 2003 con cui gli sono state riconosciute delle indennità di disoccupazione arretrate dal 1° marzo al 31 agosto 2003 a seguito della modifica dell'importo del guadagno assicurato non sapeva né se avrebbe ottenuto delle indennità di disoccupazione più elevate, né dell'importo delle medesime, né del momento preciso a partire dal quale sarebbe sorto il suo diritto a prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione di maggiore entità. Un'eventuale comunicazione alla Cassa del semplice inoltro di una istanza in Pretura tendente all'ottenimento dei salari non erogatigli e dunque dell'avvio di una procedura volta alla determinazione dell'effettivo stipendio a cui aveva diritto sarebbe poi stata irrilevante, in quanto gli assegni di prima infanzia vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza (cfr. RDAT I- 2002 N. 12; DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267).

                                         Pertanto, secondo questo Tribunale, nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2003 il ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni di prima infanzia versatigli.

                                         La scritto 5 agosto 2003 del nuovo amministratore unico della ditta in cui il ricorrente ha lavorato fino al 12 marzo 2003 (cfr. doc. G) tramite cui si è potuto stabilire un guadagno assicurato più elevato è pure ininfluente, poiché dallo stesso non si evince l'ammontare preciso dello stipendio dell'insorgente, bensì unicamente la circostanza che l'assicurato dall'inizio del contratto ha lavorato a tempo pieno e non solo tre giorni alla settimana, come invece considerato dalla Cassa disoccupazione (cfr. doc. D).

                             2.11.   Nel mese di settembre 2003 il ricorrente non ha ricevuto prestazioni arretrate dell'assicurazione contro la disoccupazione, ma ha direttamente beneficiato delle indennità giornaliere più elevate, poiché la Cassa di disoccupazione, avendo saputo nel mese di agosto 2003 che l'assicurato in realtà aveva lavorato a tempo pieno presso la __________ (cfr. consid. 2.6.; doc. G), ha nel corso di quel mese determinato la nuova indennità giornaliera sulla base del guadagno assicurato aumentato a fr. 3'428.--, con effetto retroattivo al 13 marzo 2003 (cfr. doc. I).

                                         Dal mese di settembre 2003 sono state dunque versate prestazioni di disoccupazione già adeguate.

                                         Inoltre occorre ribadire che la Cassa ha ricevuto i nuovi conteggi del 28 agosto 2003 della Cassa di disoccupazione il 2 settembre 2003 (cfr. doc. 5A-5F).

                                         L'assicurato, pertanto, ha ossequiato l'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 30 Laps; consid. 2.3.).

                                         L'art. 38 cpv. 3 LAF prevede che l'assegno integrativo e di prima infanzia è versato al beneficiario, all'inizio di ogni mese, dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

                                         Pertanto è verosimile che la Cassa, quando martedì 2 settembre 2003, ha ricevuto la comunicazione dell'assicurato relativa all'aumento delle indennità di disoccupazione, era ormai impossibilitata a bloccare il pagamento degli assegni per il mese di settembre 2003, che del resto poteva già essere stato effettuato.

                                         In ogni caso sia il fatto che per il mese di settembre 2003 all'assicurato sia ancora stato versato un assegno di fr. 1'933.--, che la circostanza che la decisione concernente l'assegno di prima infanzia sia stata adeguata il 4 settembre 2003 con effetto dal 1° ottobre 2003 (cfr. doc. 6), non sono imputabili al ricorrente.

                                         All'insorgente deve, di conseguenza, essere riconosciuta la buona fede anche per il mese di settembre 2003.

                             2.12.   Come appena stabilito, nel caso in esame all'assicurato va riconosciuta la buona fede sia per il periodo aprile-agosto 2003 (cfr. consid. 2.10), che per il mese di settembre 2003 (cfr. consid. 2.11.).

Ciò non significa tuttavia ancora che l'assicurato non debba restituire le prestazioni indebitamente ricevute.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha infatti posto un principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).                     

                                         Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.

                                         In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

                                         Nel caso concreto, con l'aumento del guadagno assicurato a partire dal 1° marzo 2003, la Cassa di disoccupazione ha versato al ricorrente delle indennità giornaliere a titolo retroattivo per il periodo dal mese di marzo al mese di agosto 2003 di complessivi fr. 6'078.90 (cfr. doc. P1).

                                         Le prestazioni arretrate dell'assicurazione contro la disoccupazione hanno, dunque, sostituito parzialmente gli assegni di prima infanzia erogati dalla Cassa dal mese di aprile al mese di agosto 2003 per complessivi fr. 9'665.-- (fr. 1'933.-- x 5 mesi, doc. 3) e hanno comportato l'obbligo di rimborsare parte di tali assegni (cfr. consid. 1.3.; doc. 8, 10A agli atti dell'amministrazione).

                                         Di conseguenza occorre esaminare se, per il periodo da aprile ad agosto 2003, l'onere troppo grave vada o meno negato e quindi se il condono vada o meno escluso sulla base della giurisprudenza appena citata.

                                         Per rispondere a tale quesito bisogna verificare se l'importo versato dalla Cassa di disoccupazione retroattivamente era o meno ancora disponibile al momento in cui avrebbe dovuto avere luogo il rimborso, ossia, considerando che il 10 settembre 2003 è stato emesso unicamente un provvedimento informale relativo alla restituzione, al più tardi il 2 ottobre 2003 allorché la Cassa ha emanato il decisione formale relativa all'ordine di restituzione (cfr. STFA del 16 marzo 2000 nella causa M., C 297/99).

                                         A tale fine va però considerato l'importo di fr. 5'431.-- concernente le indennità di disoccupazione arretrate per il periodo da aprile ad agosto 2003 (fr. 6'078.90 indennità giornaliere retroattive complessive versate per l'arco di tempo da marzo ad agosto 2003 - fr. 647.75 indennità complementari per marzo 2003; doc. P2).

                                         In effetti gli assegni di prima infanzia sono stati attribuiti dal 1° aprile 2003 (cfr. doc. 3A).

                                         Le prestazioni arretrate del mese di marzo 2003 erogate dalla Cassa di disoccupazione non hanno quindi comportato l'obbligo di restituire degli assegni, visto che per quel mese non ne sono stati corrisposti.

                                         Da un accertamento effettuato da questa Corte presso il rappresentante del ricorrente emerge che la Cassa di disoccupazione ha versato all'assicurato l'importo degli arretrati alla fine del mese di agosto 2003. I pagamenti sono stati infatti registrati il 28 agosto 2003 (cfr. consid. 1.8.; doc. V, VI, P1-P7).

                                         Il TCA, pendente causa, ha espressamente richiesto all'insorgente, tramite il suo patrocinatore, di indicare se aveva utilizzato l'ammontare di arretrati ricevuto dalla Cassa e, in caso affermativo, quando. E' stato specificato che le risposte dovevano essere documentate tramite estratti bancari, ricevute. L'assicurato non ha dato seguito a quanto domandato, limitandosi a rispondere all'ulteriore quesito postogli, relativo alla data del versamento delle indennità di disoccupazione a cui aveva ancora diritto (cfr. consid. 1.8.; doc. V; VI).

                                         Questo Tribunale ha, pertanto, sollecitato delucidazioni al riguardo, precisando la prima domanda posta, e meglio se il denaro era eventualmente servito, ad esempio, per cercare di estinguere alcuni debiti (cfr. doc. VII).

                                         L'RA 1, il 14 giugno 2004, ha soltanto trasmesso 21 ricevute dell'UEF di __________ per un importo complessivo di fr. 11'353.--, indicando che erano a nome di __________, perché trattavasi di arretrati riguardanti soprattutto l'assicurazione malattia per il periodo di convivenza precedente il matrimonio. Inoltre il patrocinatore ha allegato copia di una ricevuta di pagamento della RC Auto, oltre a un contratto di mutuo senza interessi, da cui risulta che il padre dell'assicurato ha consegnato al figlio la somma di fr. 10'000.-- il 7 agosto 2003, A tale proposito è stato segnalato che il ricorrente avrebbe ammortizzato parzialmente il debito con fr. 4'800.-- (cfr. consid. 1.9.; doc. IX; Q1-Q23).

                                         Le ricevute dell'UEF e quella della RC Auto si riferiscono, però, a pagamenti effettuati prima del versamento delle prestazioni arretrate dell'assicurazione contro la disoccupazione, più precisamente il 13 e il 27 agosto 2003 (cfr. doc. Q1-Q23). Riguardo all'asserito rimborso al padre della somma di fr. 4'800.-non è poi stata menzionata la relativa data, né esso è stato minimamente comprovato.

                                         Al riguardo va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

                                         Questo principio è stato concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003 (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 61 N. 59 pag. 617), e vale anche per l'amministrazione ( cfr. art. 43 LPGA).

                                         Il principio inquisitorio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997,

                                         pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

                                         In questo contesto va ribadito che, per costante giurisprudenza, allorché l’accertamento di fatto non ha consentito una diversa conclusione, il giudice prende la decisione a sfavore della parte che avrebbe voluto derivare un diritto da una circostanza rimasta priva del suffragio della prova (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; DLA 2000 pag. 121e 122; DTF 119 V 20; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del

                                         1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8).

                                         Alla luce di quanto appena esposto, viste la somma di fr. 5'431.-- versata all'assicurato alla fine del mese di agosto 2003 a titolo di indennità di disoccupazione arretrate per il lasso di tempo da aprile ad agosto 2003 dalla Cassa di disoccupazione, le chiare domande poste al ricorrente in ben due occasioni da questa Corte, alle quali in prima battuta lo stesso non ha risposto e in seguito, da una parte, ha dato delle indicazioni, relative ai pagamenti effettuati prima della corresponsione degli arretrati, non rilevanti ai fini della vertenza, dall'altra, è stato vago per quanto concerne il mutuo contratto con il padre, comunque non sostanziando le sue asserzioni con alcuna prova, contrariamente a quanto espressamente chiesto, questo Tribunale deve, dunque, concludere che all'inizio del mese di ottobre 2003 l'ammontare di arretrati dell'assicurazione contro la disoccupazione percepito dal ricorrente per il periodo da aprile ad agosto 2003 era ancora a sua disposizione.

                                         Pertanto, in applicazione della giurisprudenza menzionata in precedenza (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267), l'onere troppo grave deve essere negato per quanto concerne la restituzione dell'importo di fr. 5'431.-- riguardante il lasso di tempo da aprile ad agosto 2003.

                                         A prescindere dalla buona fede dell'assicurato, il condono relativamente alla somma di fr. 5'431.-- deve di conseguenza essere rifiutato.

                             2.13.   Per quanto attiene alla differenza di fr. 1'061.-- tra quanto richiesto in restituzione e l'importo versato all'assicurato a titolo di indennità di disoccupazione arretrate per l'arco di tempo da aprile ad agosto 2003 (fr. 6'492.-- - fr. 5'431.- = fr. 1'061.--), va evidenziato che essa si riferisce al mese di settembre 2003, periodo relativamente al quale il ricorrente non ha ricevuto dalla Cassa di disoccupazione degli arretrati.

                                         Infatti quest'ultima, avendo saputo nel mese di agosto 2003 che l'assicurato in realtà aveva lavorato a tempo pieno presso la __________ (cfr. consid. 2.6.; doc. G), nel corso di quel mese ha determinato la nuova indennità giornaliera sulla base del guadagno assicurato aumentato a fr. 3'428.-- (cfr. doc. I). A decorrere dal mese di settembre 2003, perciò, l'insorgente ha ricevuto direttamente le indennità di disoccupazione adeguate.

                                         Al ricorrente, come visto sopra (cfr. consid. 2.11.), per il mese di settembre 2003 va riconosciuta la buona fede, avendo trasmesso immediatamente alla fine di agosto 2003 i nuovi conteggi della Cassa di disoccupazione all'amministrazione.

                                         All'importo chiesto in restituzione di fr. 1'061.--, non riferendosi poi a indennità di disoccupazione erogate reatroattivamente che hanno sostituito assegni di prima infanzia già versati, non va conseguentemente applicata la giurisprudenza citata al consid. 2.12.

                                         Pertanto relativamente alla somma di fr. 1'061.-- può entrare in considerazione un eventuale condono.

                                         L'incarto va, quindi, rinviato alla Cassa, affinché esamini sulla base dei consueti criteri se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e se possa così essere condonata, perlomeno, la somma di fr. 1'061.--.

                             2.14.   Per quanto attiene all'importo di fr. 5'431.--, che dovrà in ogni caso essere restituito (cfr. consid. 2.12.), va rilevato che la Cassa sia nella decisione di rifiuto del condono dell'11 novembre 2003 (cfr. doc. 12B agli atti dell'amministrazione), che nella risposta del 10 febbraio 2004 (cfr. doc. III) ha indicato la possibilità di concordare con la stessa una rateazione di pagamento.

                                         Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze del ricorrente deve essere definita con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

                             2.15.   Di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa e rappresentato da un'organizzazione sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 nella causa D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 nella causa M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 nella causa K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia), anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

                                         Al proposito, il Tribunale Federale, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

"  Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale (ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)".

                                         In simili condizioni, visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurato, rappresentato dall'RA 1, fr. 150.-- a titolo di ripetibili parziali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   E' riconosciuta la buona fede dell'assicurato per il mese di settembre 2003.

                                         Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo                  di fr. 1'061.-- e pronunci una nuova decisione.

                                 3.-   Per il lasso di tempo dal mese di aprile al mese di agosto 2003 l'assicurato deve restituire fr. 5'431.--.

                                 4.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà al ricorrente la somma di fr. 150.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                 5.-   Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2004.1 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.10.2004 39.2004.1 — Swissrulings