Raccomandata
Incarto n. 39.2003.15 dc/gm
Lugano 15 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 20 ottobre 2003 formulato da
__________
rappr. da: __________
contro
la decisione del 16 ottobre 2003 emanata dalla
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 30 ottobre 2003 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare il proprio ricorso (cfr. Doc. _);
vista la lettera dell'11 dicembre 2003 dell'avv. __________ che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo