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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.12.2003 39.2003.15

15 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·172 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2003.15   dc/gm

Lugano 15 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 20 ottobre 2003 formulato da

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 16 ottobre 2003 emanata dalla

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

richiamata l'ordinanza 30 ottobre 2003 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di 20 giorni per completare il proprio ricorso (cfr. Doc. _);

vista la lettera dell'11 dicembre 2003 dell'avv. __________ che comunica il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo

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