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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 39.2002.91

16 giugno 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,858 parole·~24 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.91   rs/cd

Lugano 16 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 novembre 2002 di

1. __________ 2. __________  

contro  

la decisione del 4 novembre 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con istanza 20 agosto 2002 __________ ha postulato il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo a favore della figlia __________ (17.8.2002) e a un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).

                                         Con decisione del 4 novembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito all'assicurata un assegno integrativo di fr. 580.-- (cfr. doc. _) mensili a decorrere dal 1° agosto 2002.

                                         Con un ulteriore provvedimento, emesso pure il 4 novembre 2002, l'amministrazione ha, per contro, rifiutato l'erogazione di un assegno di prima infanzia.

                                         A motivazione della propria decisione, la Cassa ha rilevato che il reddito determinante, comprensivo anche di un reddito ipotetico computato in quanto __________, padre di __________, lavorando solo nella misura del 50% non sfrutta integralmente la sua capacità professionale, è più elevato delle spese riconosciute.

                                         L'amministrazione ha inoltre precisato che lo stralcio del reddito ipotetico è possibile unicamente con la presentazione della conferma di iscrizione di __________ presso l'ufficio del lavoro quale persona in cerca di impiego (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 29 novembre 2002, inoltrato al TCA, __________ e __________, hanno impugnato la decisione 4 novembre 2002 relativa al rifiuto dell'assegno di prima infanzia, argomentando:

"  (…)

Secondo noi non è stato tenuto conto a sufficienza della particolare situazione professionale del sottoscritto __________ ed inoltre la stessa è nel frattempo, e per merito dell'interessato, leggermente cambiata.

I fatti:

Io, __________, mi sono diplomato presso la __________, Dipartimento __________, quale designer SUP in ___________ in luglio 2001. Subito dopo, nell'agosto 2001, mi è stato offerto un posto al 50% quale assistente del responsabile del ciclo di studio di _____________ presso lo stesso Dipartimento __________. Questo impiego rappresenta una eccellente opportunità professionale per me, in quanto un attestato quale assistente presso la __________ è considerata una ottima referenza nel nostro ambito professionale. Questa opportunità si presenta soltanto a pochi diplomati. Nell'ottica del mio futuro professionale non ho potuto davvero rifiutare questa offerta anche se si tratta di un impiego al 50%.

Durante il primo anno di assistenza ho evidentemente dimostrato le mie capacità ed il mio impegno in quanto il contratto mi è stato prolungato per un altro anno (fino al 31.8.2003), ed in più sono stato incaricato con alcune ore di lezione. Si tratta di una vera e propria docenza al 13% sulla base di uno stipendio ovviamente differente da quello di assistente (base annua assistente Fr. 42'900.--, base annua docente Fr. 89'930.--).

Il mio stipendio attuale è dunque così composto: Fr. 1'650.-- per il 50% di assistenza, più 902.-- per il 13% di docenza, totale mensile 2'552.-- per 13 mensilità.

Considerando questo miglioramento della mia situazione non si può dunque affermare che io non mi dia da fare professionalmente.

Conclusione:

La decisione della cassa cantonale per gli assegni familiari si basa sulla constatazione che io dovrei iscrivermi alla cassa disoccupazione per la percentuale rimanente del mio contratto.

Il mio impegno presso la __________ al 63% non mi permette di affermare con onestà di essere collocabile al 37% per il semplice motivo che le ore di assistenza si svolgono secondo le necessità della scuola, e le ore di docenza si svolgono durante i corsi di blocco, e questo significa che magari per 1 settimana non ho lezione, e nell'altra ho parecchie ore.

Con che coscienza potrei iscrivermi alla cassa disoccupazione, sapendo già in partenza che mi sarebbe impossibile accettare un altro lavoro fisso? Devo venir punito per la mia onestà?

Seguendo le motivazioni della cassa cantonale per gli assegni familiari e in considerazione di quanto esposto sopra, ho solo due scelte:

1)   Rinuncio al mio impiego al 63% presso la __________ e mi iscrivo al 100% alla disoccupazione oppure

2)   Io, mia figlia __________ e sua madre __________ veniamo penalizzati da questa situazione.

Alla luce di quanto esposto sopra vi preghiamo di voler riesaminare la decisione impugnata e assegnarci l'assegno di prima infanzia." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Con risposta 14 gennaio 2003 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Va precisato che, oltre alla decisione contestata, la Cassa ha pure notificato in data 5 novembre 2002 un'altra decisione di rifiuto dell'assegno di prima infanzia dal 1. settembre 2002 sebbene con dati economici diversi.

In data 20 agosto 2002 i ricorrenti inoltrarono richiesta di assegno integrativo e di assegno di prima infanzia. Dalla documentazione inviataci abbiamo potuto rilevare i seguenti punti:

a)   dal 1. settembre 2001 al 31 agosto 2002 il signor __________ ha svolto attività lucrativa al 50 % presso la __________ di __________;

b)   il contratto, con consenso delle parti, è stato rinnovato pure per l'anno scolastico 2002/2003 (1. settembre 2002 - 31 agosto 2003);

c)   per l'anno scolastico 2002/2003 all'attività di assistente al 50 % si è aggiunta un'attività di insegnante pari al 13 % di un tempo pieno;

d)   per le due attività, con grado d'occupazione complessivo del

      63%, il signor __________ percepisce una retribuzione annua di

      fr. 33'180.- versata in tredici mensilità;

Da ulteriori accertamenti risulta che il signor _________ occupa il restante tempo libero dedicandosi ad un'attività culturale consistente nell'appartenenza ad un complesso di cinque elementi che propone un repertorio rock (cfr. www._________). Questa attività culturale non ha un riscontro economico immediato e garantito, sebbene non siano da escludere introiti. Agli atti risulta pure che il signor __________ non si è iscritto presso l'Ufficio del lavoro quale persona in cerca d'impiego per la residua capacità lavorativa non sfruttata equivalente al 37%.

Egli ha pure precisato di voler mantenere la sua attività culturale di appartenenza al gruppo rock.

Occorre innanzitutto precisare che alla convivente signora __________ è stato riconosciuto il diritto all'assegno integrativo di

fr. 580.- per agosto 2002 e di fr. 556.- da settembre 2002. Ciò è dovuto al fatto del mancato computo del reddito ipotetico per determinare l'assegno integrativo, prestazione assicurativa a favore della figlia dei ricorrenti.

Di diversa impostazione sono le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia. Per una famiglia biparentale le disposizioni vigenti pongono l'esigenza dell'espletazione di un'attività a tempo pieno, senza imposizioni sulla ripartizione scelta all'interno della famiglia. Trattandosi di una prestazione riguardante l'intero nucleo familiare, non è accettabile, senza che ciò comporti il computo di un reddito ipotetico, che la somma dei gradi d'occupazione riscontrabili al suo interno possa essere inferiore al 100%.

II signor __________ non intende rinunciare alla sua attività culturale: è un suo diritto che tuttavia non può essere messo a carico della collettività per le sue ripercussioni economiche. Un'attività lucrativa svolta al 100% è il parametro per stabilire se sussiste il diritto all'assegno di prima infanzia. Non svolgendola si giustifica il computo del reddito ipotetico per la restante capacità lavorativa non sfruttata. Va osservato che non è nemmeno escluso che l'attività culturale generi redditi, tuttavia negati dai signor __________ quando afferma che i costi sono spaventosamente superiori agli introiti. Di transenna si aggiunge che il signor __________ non intende assoggettarsi alla Cassa di compensazione per questa attività indipendente.

Data la situazione la Cassa ha ritenuto giustificato computare un reddito ipotetico di fr. 19'833.- per il mese di agosto 2002 e di

fr. 18'018.- dal mese di settembre 2002, equivalenti ai redditi ipoteticamente conseguiti se il signor ___________ lavorasse al 100% anziché nella misura del 50% per agosto 2002 e del 63% da settembre 2002." (cfr. doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il riconoscimento a ___________ e ___________ del diritto a un assegno di prima infanzia, tramite lo stralcio dell'importo di fr. 19'833.-- computato dalla Cassa a titolo di reddito ipotetico, quale rinuncia da parte del padre di _________, che è attivo professionalmente a tempo parziale, di sfruttare la sua restante capacità lavorativa (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

                                         Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisione del 4 novembre 2002 con effetto dal 1° agosto 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L'assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31 segg. LAF validi fino al 31 gennaio 2003.

                                         Il v.art. 32 LAF, relativo alla famiglia biparentale, prevede in particolare:

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il

   figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  2 Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una

    solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un

    reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui

    esigibile.

  3 Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per

    persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni

    complementari all'AVS/AI."

                                         Il v.art. 35 LAF prevede che:

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e

   l'assegno integrativo nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari

   alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione

   sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed il limite legale minimo

   previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).

2 In ogni caso, l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo

   dell'importo minimo annuo della rendita di vecchiaia ai sensi della

   legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

  3 L'assegno di prima infanzia non è versato se il suo importo annuo è

     inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Per il v.art. 36 LAF

"  1 Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le

   disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni

   complementari all'AVS/AI.

2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile

   è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  3 Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le

     malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel

     calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in

     considerazione nel calcolo."

                                         Secondo il v.art. 51 Reg.LAF in caso di inabilità lavorativa il reddito ipotetico non viene in particolare computato se, cumulativamente:

"  a) il genitore è inabile al lavoro, in misura parziale o totale, a cagione           di infortunio o di una malattia di lunga durata;

  b) la malattia o l’infortunio sono attestati da un medico abilitato a      esercitare la professione;"

                                         Per il v.art. 52 Reg.LAF in caso di disoccupazione il reddito ipotetico non viene computato se cumulativamente:

"a)    il genitore è disoccupato ed ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione previste dal diritto federale e dal diritto cantonale;

  b)   il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale per gli       assegni familiari, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare       un nuovo posto di lavoro;

  c)   il genitore è disposto ad accettare di svolgere una attività            conformemente alle disposizioni della LADI;

  d)   il genitore è disposto ad accettare un'occupazione           conformemente alle disposizioni della LAS.

La Cassa cantonale per gli assegni familiari segnala il suo caso ai competenti ufficio del lavoro e ufficio dell'assistenza."

                                         Il v.art. 53 Reg.LAF stabilisce che

"  Il reddito ipotetico non viene computato se, cumulativamente:

  a)   il genitore che esercita una attività lucrativa indipendente ha        cessato l'attività a causa di fallimento o per motivi equiparabili ad    un fallimento;

  b)   il genitore si iscrive al competente Ufficio del lavoro per la ricerca           di un posto di lavoro quale salariato;

  c)   il genitore attesta, su richiesta della Cassa cantonale per gli       assegni familiari, gli sforzi intrapresi settimanalmente per trovare       un nuovo posto di lavoro;

  d)   il genitore è disposto ad accettare di svolgere una attività che     non corrisponde alla sua formazione scolastica o professionale."

                                         Per il v.art. 54 Reg.LAF, infine,

"  La Cassa cantonale per gli assegni familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:

  a)   la formazione scolastica e professionale;

  b)   le precedenti esperienze professionali;

  c)   le conoscenze e le competenze professionali, generali e            specifiche.

Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dall'Ufficio del lavoro.

Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga."

                               2.2.   Va dapprima osservato che la presente vertenza concerne unicamente l'assegno di prima infanzia, in quanto nell'ambito dell'assegno integrativo non è possibile computare un reddito ipotetico.

                                         La LAF infatti non prevede la possibilità di tener conto di un reddito ipotetico degli aventi diritto all'assegno integrativo.

                                         Inoltre la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI non va applicata per analogia (cfr. v.art. 28 cpv. 1 LAF in relazione con l'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) agli assicurati che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa per dedicarsi alla cura del figlio, visto che l'assegno integrativo non copre tutti i costi della famiglia, bensì soltanto i costi aggiuntivi del figlio. Occorre dunque prendere in considerazione, al fine di calcolare il diritto a questa prestazione, solamente i redditi effettivi dei genitori e non quelli ipotetici (cfr. D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130 e segg. (132); STCA del 18 ottobre 2002 nella causa P., 39.2002.30; STCA del 7 giugno 1999 nella causa F., 39.1998.89; STCA del 3 maggio 1999 nella causa C.B., 39.1998.26).

                               2.3.   Per quanto attiene più specificatamente al computo o meno del reddito ipotetico nel calcolo relativo all'assegno di prima infanzia, il TCA ha avuto modo di chinarsi sulla questione in una sentenza del 3 maggio 1999 nella causa C.B. (inc. 39.1998.26).

                                         Come nel caso dell'assegno integrativo (cfr. consid. 2.2.), questa Corte ritiene che non possa essere conteggiato il reddito ipotetico dell'avente diritto all'assegno che rinuncia ad esercitare attività lucrativa per accudire i figli. In proposito va evidenziato che

"  ..., come l'assegno integrativo, è una prestazione sociale universale e selettiva. Il suo campo di applicazione materiale non va comunque confuso con quello di un futuro ed eventuale assegno di maternità federale. Quest'ultimo è più limitato ed in ogni caso, qualora dovesse entrare in vigore, l'assegno di prima infanzia lo considererà nel calcolo.

  Il modello proposto conferisce alla madre e/o al padre, che hanno la custodia del figlio il domicilio nel Cantone e vi risiedono da almeno un anno, il diritto all'assegno durante i primi tre anni di vita del figlio. L'obiettivo è quello di creare, nei casi di ristrettezza economica, le condizioni materiali atte a favorire l'educazione del bambino e quindi tutelare il fabbisogno della famiglia. Con ciò si intende evitare che il genitore, o i genitori, siano costretti dalle loro precarie condizioni economiche a rinunciare ad accudirli secondo le loro aspettative.

  Questa prestazione è limitata ai primi tre anni di vita del figlio, muovendo dalla considerazione che è solo da quell'età che il bambino può essere accolto nella scuola materna. ...(Messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni familiari del 19 gennaio 1994, p. 13)"

"  ... Il disegno di legge contempla due fattispecie distinte: quella delle famiglie monoparentali e quella delle famiglie biparentali.

  Il diritto all'assegno è riconosciuto:

  -   per le famiglie monoparentali al genitore che, a seguito della         nascita del figlio, esercita un'attività lucrativa non superiore al 50%       per dedicarsi alla cura del bambino o non esercita alcuna attività                                 allo stesso scopo;

  -   per le famiglie biparentali, a entrambi i genitori, se uno di questi    esercita un'attività lucrativa non superiore al 50% per dedicarsi alla         cura del bambino o non esercita alcuna attività allo stesso scopo.

  Nella famiglie biparentali, al genitore che non si occupa della cura del figlio viene computato un reddito ipotetico pari al guadagno conseguibile esercitando un'attività lucrativa a tempo pieno, se egli esercita - senza giustificati motivi un'attività lucrativa a tempo parziale o addirittura nessuna attività. Ciò per evitare abusi.

  Condizione comune ed essenziale ad entrambe le situazioni è che il nucleo familiare dimostri l'effettiva necessità economica, con riferimento ai minimi vitali definiti dalla legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI. Il reddito del lavoro è computato integralmente nel calcolo dell'assegno, analogamente a quanto previsto per l'assegno integrativo. ... (messaggio p.14)"

                               2.4.   Relativamente sempre all’assegno di prima infanzia il v.art. 32 cpv. 2 LAF prevede la possibilità di computare un reddito ipotetico al coniuge che non si occupa del figlio (cfr. consid. 2.1.).

                                         Nel caso di specie va dunque accertato se sono dati gli estremi per conteggiare un reddito ipotetico del compagno dell'assicurata, padre di __________, per il fatto che egli, non sfrutta la sua capacità lavorativa al 100%. Nel mese di agosto 2002, infatti, egli era impiegato unicamente al 50% quale assistente presso la Scuola _________ (_________) (cfr. doc. _).

                                         Per inciso va osservato che il 5 novembre 2002 la Cassa, tenendo conto del cambiamento intervenuto nella situazione economica di ___________, il quale dal 1° settembre lavora presso la __________ al 63% svolgendo, oltre all'attività di assistente al 50%, quella di docente al 13% (cfr. doc._), ha emanato due ulteriori decisioni, con effetto dal 1° settembre 2002, con cui ha diminuito l'importo dell'assegno integrativo da fr. 580.-- a fr. 556.-- e ha confermato il rifiuto di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).

                                         Questi provvedimenti non sono tuttavia oggetto della presente vertenza, in quanto, non essendo stati impugnati, sono cresciuti in giudicato incontestati.

                                         Secondo la LAF, il reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno esigibile, è computabile se il genitore non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi (v.art. 32 cpv. 2 LAF, consid. 2.1.).

                                         Il v.Reg.LAF agli art. 51, 52 e 53 definisce i casi in cui il mancato conseguimento di un reddito è giustificato e quindi il reddito ipotetico non è computabile (cfr. consid. 2.1.).

                                         Più precisamente, quali legittime ragioni che, a determinate condizioni, possono scusare il fatto di non ottenere un reddito vengono considerati, l'inabilità lavorativa totale o parziale del genitore, a cagione di infortunio o di una malattia di lunga durata (v.art. 51 Reg.LAF); la disoccupazione del genitore che ha terminato il diritto alle indennità di disoccupazione previste dal diritto federale e dal diritto cantonale (v.art. 52 Reg.LAF); il fallimento o la cessazione dell'attività lucrativa indipendente del genitore per motivi equiparabili al fallimento (v.art. 53 Reg.LAF).

                                         Al riguardo va segnalato che il TCA con la sentenza del 3 maggio 1999 nella causa C.B. (inc. 39.1998.26) ha stabilito che la lista dei giustificati motivi elencata ai v.art. 51 segg. Reg.LAF è soltanto esemplificativa e non esaustiva, visto che si tratta di un concetto giuridico indeterminato che descrive i presupposti di una conseguenza giuridica, rispettivamente quest'ultima, in maniera aperta, indeterminata (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 78).

                                         In occasione della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, entrata in vigore, per quanto riguarda gli assegni di prima infanzia, il 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.1.), è stato confermato il principio del computo di un reddito ipotetico soltanto nel calcolo relativo all'assegno di prima infanzia a esclusione di quello riguardante l'assegno integrativo (cfr. nuovo art. 32 cpv. 2 e 3 LAF; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.17).

                               2.5.   Nell'evenienza concreta __________, dopo aver terminato uno stage professionale al 50% presso il Comune di ________ alla fine del mese di giugno 2002, si è iscritta in disoccupazione.

                                         Essendo stata ritenuta inidonea al collocamento con decisione del 4 settembre 2002, essa non ha tuttavia percepito nessuna prestazione per i mesi di luglio e agosto 2002 (cfr. doc. _).

                                         Dalla nascita della figlia _________, avvenuta il 17 agosto 2002 l'assicurata si occupa in ogni caso a tempo pieno della stessa.

                                         Successivamente all'ottenimento del diploma di designer in __________ presso la Scuola _________ (________), a __________ è invece stata offerta la possibilità di lavorare, sempre presso la _________, quale assistente del responsabile del ciclo di studio __________ in misura del 50%. Nel mese di settembre 2001 egli ha così concluso con questa scuola un contratto di lavoro a metà tempo di durata determinata, e meglio dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002. In tale convenzione è stato precisato che alla scadenza il rapporto di impiego avrebbe potuto essere rinnovato. La retribuzione era pari a fr. 1'650.-- lordi mensili per tredici mensilità, corrispondenti a fr. 19'833.-- annui al netto dei contributi sociali (cfr. doc. _).

                                         Nel rimanente 50% del tempo il ricorrente suonava in un complesso musicale rock di cinque elementi, attività che del resto svolge tuttora (cfr. il sito internet del gruppo: _____________).

                                         L'insorgente ha dichiarato di non guadagnare alcunché da tale occupazione, poiché i costi sono parecchio superiori agli introiti, i quali tra l'altro non sono sempre garantiti. Spesso infatti il gruppo si esibisce gratuitamente (cfr. doc. _).

                                         La Cassa, di conseguenza, nel calcolo dell'assegno di prima infanzia ha computato, oltre al reddito conseguito dal ricorrente lavorando al 50% presso la _________, un reddito ipotetico per avere rinunciato a sfruttare la sua restante capacità lavorativa.

                                         Questa Corte, da un lato, concorda con __________ nel ritenere che il posto di impiego in qualità di assistente presso la ________ rappresenti un'ottima opportunità per il suo futuro professionale e che certamente gli permette di acquisire delle conoscenze supplementari e di perfezionarsi. Pertanto egli a ragione non ha rinunciato a tale occupazione.

                                         Dallo scritto del direttore della ________ Dipartimento __________, Dott. __________, del 27 novembre 2002 emerge inoltre che in ogni caso non sarebbe stato possibile lavorare al 100% presso tale scuola, dato che è stato deciso di assumere per il ciclo di studio di ___________ due assistenti al 50%, anziché uno al 100% (cfr. doc. _).

                                         D'altro lato, tuttavia, il TCA constata che dagli atti risulta che il ricorrente non ha comunque mai cercato un'ulteriore attività professionale al 50% al fine di poter lavorare a tempo pieno.

                                         __________ infatti non solo non si è annunciato per il collocamento, ma nemmeno ha affermato di essersi proposto per una qualsiasi occupazione a tempo parziale nel suo settore professionale o in altri ambiti. Al contrario egli, nel mese di settembre 2002, ha implicitamente dichiarato che al momento voleva mantenere l'attività culturale nel gruppo rock che svolgeva nel 50% di tempo rimanente e oltre (cfr. doc. _).

                                         Il ricorrente ha poi affermato di lavorare come assistente secondo le necessità della scuola, ovvero di non avere un orario di impiego prestabilito. Questa asserzione è stata peraltro confermata dal Dott. __________ (cfr. doc. _).

                                         E' vero che ciò avrebbe potuto rendere più complicato il reperimento di un'altra occupazione al 50%, tuttavia, non avendo intrapreso nessuno sforzo a tal fine, non si può escludere a priori che l'insorgente potesse comunque trovare un impiego.

                                         Nel caso in esame dunque non risultano giustificati motivi che permettano di non computare un reddito ipotetico.

                                         In simili condizioni il TCA ritiene che il conteggio da parte della Cassa di un reddito ipotetico ai fini del calcolo dell'assegno di prima infanzia non presta il fianco ad alcuna critica.

                               2.6.   L'amministrazione, nel calcolo dell'assegno di prima infanzia, ha tenuto conto di un reddito ipotetico di fr. 19'833.--, corrispondente a quanto computato a titolo di reddito per l'attività dipendente svolta dal ricorrente al 50% presso la __________ (cfr. doc. _, consid. 2.5.).

                                         Come esposto sopra (cfr. consid. 2.1.), il v. art. 32 cpv. 2 e 3 LAF stabilisce unicamente che il reddito ipotetico computabile al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale è pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile e che il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari.

                                         Il v.art. 54 Reg.LAF precisa la nozione di reddito ipotetico computabile, indicando che la Cassa determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare la formazione scolastica e professionale, le precedenti esperienze professionali, le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche. Inoltre ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa si avvale dei parametri applicati dall'Ufficio del lavoro (cfr. consid. 2.1.).

                                         Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 l'importo minimo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per le persone sole ammonta a fr. 15'280.-- (cfr. art. art. 3b cpv. 1 LPC; Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000), il cui doppio è uguale a fr. 30'560.--.

                                         Nel caso di specie, come visto (cfr. consid. 2.5.), l'insorgente, che ha conseguito il diploma di designer presso la __________, il 1° settembre 2001 ha iniziato a lavorare quale assistente al 50% presso la medesima scuola, dove tuttavia non era possibile essere impiegato al 100%. Nel restante tempo egli suonava in un complesso rock, di cui fa parte ancora oggi.

                                         A quest'ultimo proposito va osservato che benché il ricorrente da un lato abbia asserito di non ottenere un riscontro economico da questa attività, dall'altro egli stesso ha dichiarato che alcune volte le loro esibizioni vengono retribuite.

                                         Pertanto ci si potrebbe chiedere quale sia l'attività esigibile da parte di __________ il cui guadagno va computato a titolo di reddito ipotetico nel conteggio dell'assegno di prima infanzia e secondo quali modalità debba essere calcolato il relativo introito.

                                         Tali questioni possono nella fattispecie rimanere irrisolte, in quanto già computando il reddito ipotetico minimo nella misura della metà, ovvero di fr. 15'280.--, corrispondente al 50% non sfruttato professionalmente, i redditi determinanti di fr. 43'171.-- (fr. 19'833.-- reddito da attività dipendente + fr. 15'280.-- reddito ipotetico + fr. 1'098.--  assegno di base + fr. 6'960.-assegno integrativo) sarebbero più elevati delle spese riconosciute di fr. 39'118.-- (cfr. doc. _).

                                         Alla luce di quanto esposto questa Corte non può quindi che confermare la decisione del 4 novembre 2002.

                               2.7.   A titolo abbondanziale va ribadito che il periodo a decorrere dal 1° settembre 2002, come già indicato in precedenza (cfr. consid. 2.4.), non è oggetto della presente vertenza, in quanto contro la relativa decisione di rifiuto dell'assegno di prima infanzia non è stato inoltrato ricorso al TCA.

                                         Tuttavia al riguardo giova rilevare che dal 1° settembre 2002 _________ ha aumentato la sua percentuale complessiva di attività presso la __________ al 63% (cfr. doc. _), lavorando oltre che come assistente, anche come docente. Di conseguenza egli, a partire da tale data, percepisce uno stipendio e degli assegni di base più elevati. Dal mese di settembre 2002 infatti il suo salario annuo lordo ammonta a fr. 33'180.-- comprensivo della tredicesima, pari a fr. 30'680.-- al netto degli oneri sociali (cfr. doc. _).

                                         Anche a far tempo dal 1° settembre 2002 dunque già computando il reddito ipotetico minimo corrispondente al tempo in cui il ricorrente non lavora, equivalente al 37% (100%- 63%), ovvero fr. 11'307.-- (37% di fr. 30'560.--), i redditi di fr. 50'042.-- (fr. 30'680.-- reddito da attività dipendente + fr. 11'307.-- reddito ipotetico + fr. 1'383.-- assegno di base + fr. 6'672.-- assegno integrativo) sarebbero in ogni caso maggiori delle spese di fr. 39'118.-- (cfr. doc. _).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.91 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.06.2003 39.2002.91 — Swissrulings