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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 39.2002.75

20 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,099 parole·~25 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.75-76   rs/cd

Lugano 20 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 27 settembre 2002 di

1. __________ 2. __________  

contro  

le decisioni del 3 settembre 2002 emanate da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 3 settembre 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore del figlio __________ (4.11.2001) e la richiesta di assegno di prima infanzia inoltrate da __________ nel mese di luglio 2002, argomentando:

"  Abbiamo ricevuto ed esaminato la richiesta per assegni di famiglia

(assegno integrativo e assegno di prima infanzia) del 17 luglio 2002 e vi comunichiamo quanto segue:

1.   siete entrambi iscritti all'Università di __________ dal 1997, rispettivamente dal 1998;

2.   i domicili di entrambi sono di fatto presso i rispettivi genitori (__________e __________);

3.   dal 16 agosto 2001 avete sottoscritto un contratto di locazione nel comune di __________ e la durata della vostra residenza nel Canton _________ è presumibilmente prevista fino al termine degli studi.

Visto quanto sopra esposto abbiamo la convinzione che nel vostro caso il domicilio civile nel Canton Ticino non sia effettivo. Riteniamo infatti che il centro delle relazioni personali e familiari sia a __________ e che pertanto il domicilio è in questo comune.

Secondo gli articoli 24 cpv. 1 e 32 cpv. 1 lett. a) LAF il genitore/i genitori domiciliato/i nel Cantone ha/hanno diritto all'assegno integrativo/assegno di prima infanzia per il figlio se ha/hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni. E' Considerato domiciliato nel cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (cfr. articoli 28 e 41 Reg. LAF)." (cfr. doc. _)

                               1.2.   Contro questa decisione __________ e __________ hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale postulano:

"-   La decisione del 3 settembre 2002 dell'Istituto delle Assicurazioni

                 sociali è annullata.

-   E' accolta la nostra domanda per Assegno integrativo e Assegno di prima infanzia del 17 luglio 2002.

-   Non viene percepita Tassa di giudizio." (Doc. _)

                                         A motivazione del proprio gravame gli assicurati hanno, in particolare, osservato che:

"  (…)

Le motivazioni addotte nella citata decisione mettono in dubbio il fatto che il nostro domicilio nel Canton Ticino sia effettivo. Il fatto di essere iscritti all'Università di __________ non toglie che le nostre relazioni famigliari e personali non siano in Ticino. Svolgiamo interamente in Ticino i nostri doveri e diritti di cittadini svizzeri (diritto di voto, tassazioni, prestiti di studio, permessi di soggiorno a __________, ecc.), prendiamo parte materialmente alla vita del nostro comune come volontari in occasione di sagre e manifestazioni, svolgiamo attività sportive (__________).

I nostri domicili sono presso i nostri genitori e anche nostro figlio __________ è domiciliato in Ticino. Soggiorniamo a _________ per i periodi di frequenza dei corsi universitari e quando l'Università è chiusa, risediamo in Ticino dove del resto trascorriamo regolarmente i lunghi fine settimana.

Abbiamo dovuto stipulare un contratto di locazione duraturo in quanto, come è a tutti noto, è impossibile perfezionare contratti di affitto limitati ai semestri universitari. La permanenza all'Università di __________ e relativi soggiorni semestrali di studio dipenderanno dall'esito negli studi." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 28 ottobre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha rilevato:

"  (…)

Dagli atti all'incarto sono rilevabili i seguenti punti:

a)   la signora __________ ed il signor __________ i, entrambi studenti universitari rispettivamente dal 1998 e dal 1997, risiedono a __________;

b)   il 4 novembre 2001 è nato il loro figlio __________;

c)   il domicilio civile risulta essere all'indirizzo dei loro genitori, a __________ per il signor __________ e a __________ per la signora __________;

d)   la frequentazione dell'università dovrebbe concludersi a febbraio/marzo 2003 per la signora __________ ed a giugno 2003 per il signor __________.

Se è pur vero che per gli studenti che si trasferiscono in un altro Cantone per studiare non vi è costituzione di nuovo domicilio civile, questa regola non vale per gli studenti sposati e comunque con famiglia. In questo caso il centro dei loro interessi si trova nel luogo dove risiedono con i figli con l'altro genitore. Il luogo dove sono depositati i documenti d'indentità è unicamente un indirizzo di domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una prescrizione che può in ogni caso essere sovvertita da una controprova. Anche volendo ammettere per ipotesi che la signora __________ è tuttora domiciliata in Ticino presso i suoi genitori, comunque non vi risiede effettivamente e non vi risiederà verosimilmente fino alla fine dei suoi studi e di quelli del suo convivente.

Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore a quella ammessa dall'articolo 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi." Dal momento della nascita di _________ la ricorrente ed il suo convivente costituiscono una famiglia e la loro residenza effettiva è a ___________." (cfr. doc. _)

                               1.4.   I ricorrenti, l'11 novembre 2002, hanno osservato:

"  diamo seguito alla vostra ordinanza 4 c.m., indicandovi, nel termine di

10 giorni dalla ricezione, i seguenti mezzi di prova:

    •    Teste __________, Via ___________;

    •    Documenti annessi, comprovanti l'attuale limitatissima nostra presenza a __________, per la presentazione delle nostre tesi di diploma (Mémoires) e conseguentemente la nostra residenza duratura in Ticino.

L'annessa documentazione, vista l'impossibilità di ottenere una certificazione esplicita del Segretariato dell'Università di _________, precisante che più non siamo obbligati a frequentare corsi regolari, suffraga quanto segue:

    •    Gli attestati di iscrizione al semestre invernale 2002/2003 indicano essere le sportule di soli Fr. 310.- cadauno, anziché le precedenti pari a Fr. 560.-. Ciò è dovuto al fatto che più non frequentiamo corsi regolari (Doc. _). Più non siamo difatti tenuti a seguire lezioni all'Università.

    •    La sottoscritta __________ oltretutto più non segue corsi dal giugno 2002, a seguito dell'ultimo esame (Doc. _). In precedenza la medesima frequentava oltretutto un solo

         corso-blocco ("Consultation de l'enfant et de l'adolescent" - Doc _), pari a una sola giornata di corso per settimana (Doc. _).

    •    Il ricorrente __________, attualmente al sesto semestre, è iscritto con la formula "Studi parziali" da tre semestri e come tale più non è confrontato con corsi obbligatori.

Riassumendo, valendo quanto sopra esposto e documentato, i sottoscritti ricorrenti sono all'Università di ___________ solo sporadicamente, rimanendo conseguentemente in Ticino per la quasi totalità della settimana.

La redazione e la preparazione dei lavori di diploma avvengono senza problemi di sorta in Ticino, dove possono anche contare sulla costante presenza e sull'aiuto dei rispettivi genitori, in particolare per quanto riguarda l'assistenza al piccolo ________. Questa circostanza può esservi confermata dal testimone ___________, __________."

(cfr. doc. _)

                               1.5.   Il 26 novembre 2002 l'amministrazione ha comunicato:

"  abbiamo preso atto della lettera dell'11 novembre 2002 della

controparte.

Considerata la particolarità del caso riteniamo doveroso che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si pronunci in questa fattispecie." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Il doc. _ è stato trasmesso agli assicurati per conoscenza (cfr.doc. _).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo e a un assegno di prima infanzia.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione,

                                         il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame (decisione del 3 settembre 2002 con effetto dal 1° luglio 2002) si riferisce a un periodo precedente all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss LAF validi fino al 31 gennaio 2003.

                                         Il v.art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:

"  1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

a)   ha la custodia del figlio;

b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L'art. 28 cpv. 1 Reg.LAF, il tenore non è stato modificato dalla prima revisione della LAF (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.), prevede

"  E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente".

Il v. art. 29 del Reg.LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.2.   Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF, in vigore fino al 31 gennaio 2003, fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         Il v.art. 31 LAF, che si riferisce alla famiglia monoparentale, stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività         lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

  c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui           il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali      obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.          c)."

                                         L'art. 41 cpv. 1 Reg.LAF, il cui tenore non è stato cambiato dalla prima revisione della LAF (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 46 segg.) prevede che:

"  E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo il v. art. 42 del Reg.LAF:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di decadenza del diritto all'assegno, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                                         Il v.art. 32 cpv. 1 LAF, relativamente alla famiglia biparentale, enuncia:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Il Reg.LAF prevede al v.art. 45 cpv. 1 che:

"  sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo il v.art. 46 del Reg. LAF:

"  1 I titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

2 Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

                                        3 In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.3.   In una sentenza del 5 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale ha stabilito che, per poter beneficiare dell’assegno integrativo occorre avere costituito nel nostro Cantone il domicilio civile ai sensi dell’art. 23 CCS ed avere inoltre in Ticino la propria dimora abituale, da almeno tre anni.

                                         Di transenna va segnalato che nella nuova LAF il domicilio - così come inteso dal TCA nella chiara giurisprudenza appena esposta - continua ad essere uno dei presupposti per ottenere l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.ti 4.3.2.1.; 4.3.2.2.).

                               2.4.   Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto del v.art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e del v. art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, in quanto la ricorrente avrebbe il suo domicilio civile nel Canton _________. Infatti essa frequenta l'Università a __________ dal 1998 e dalla nascita di suo figlio ________ (4.11.2001) vive con il medesimo e il padre di quest'ultimo, __________, anch'egli studente universitario dal 1997, in un appartamento in quella città (cfr. consid. 1.1.).

                                         Gli assicurati, nell'atto ricorsuale del 27 settembre 2002 sostengono, per contro, di aver mantenuto i rispettivi domicili in Ticino presso i loro genitori.

                                         Essi hanno affermato di risiedere a ___________ unicamente durante i periodi di frequenza dei corsi universitari e di rientrare in Ticino per le vacanze universitarie e per i fine settimana.

                                         Nel nostro Cantone, oltre a partecipare attivamente alla vita dei loro paesi, adempiono i loro doveri ed esercitano i loro diritti (pagano le imposte, votano, beneficiano di prestiti di studio). I ricorrenti hanno inoltre asserito di aver sottoscritto un contratto di locazione duraturo soltanto perché è impossibile concluderne uno per i soli semestri universitari (cfr. consid. 1.2.).

                                         Nella replica dell'11 novembre 2002 gli insorgenti hanno modificato la loro versione dei fatti, dichiarando di risiedere a ___________ solo sporadicamente, in quanto essi, dovendo preparare i lavori di diploma, non frequentano più corsi regolari. A comprova di ciò i ricorrenti hanno indicato di aver pagato, il 14 ottobre 2002, rispettivamente il 31 ottobre 2002, per il semestre invernale 2002/2003 la tassa ridotta di fr. 310.--, invece di fr. 560.--. ___________ in effetti da tre semestri è iscritto con la formula "studi parziali" e non deve perciò più seguire obbligatoriamente delle lezioni. Anche __________ non frequenta più corsi dal mese di giugno 2002 e precedentemente seguiva soltanto un "corso blocco" di una sola giornata alla settimana. Gli assicurati hanno pure segnalato che in Ticino possono contare sull'aiuto dei nonni per la cura del piccolo __________ (cfr. consid. 1.4.; doc. _).

                                         Relativamente a quanto sostenuto dagli assicurati nello scritto 11 novembre 2002 circa la loro dimora abituale in Ticino durante il semestre invernale 2002/2003, va rilevato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

                                         Questa Corte è pertanto chiamata a stabilire se la decisione del 3 settembre 2002 con la quale la Cassa ha negato agli assicurati il diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. consid. 1.1.), richiesti nel mese di luglio 2002 (cfr. doc. _), è corretta o meno, sulla base dei fatti che sussistevano quando essa è stata emanata.

                                         Va d'altronde osservato che secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una Cassa per gli assegni di famiglia (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 143=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b; DTF 105 V 276 consid. 1; DTF 104 V 180; DTF 102 V 152; STFA del 23 marzo 1992 nella causa C.; STCA del 4 maggio 1992 nella causa V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

                                         Nel caso di specie l'amministrazione ha emesso soltanto la decisione del 3 settembre 2002 relativa al periodo dal mese di luglio 2002, quando è stata inoltrata la richiesta degli assegni, al mese di settembre 2002.

                                         La Cassa non si è per contro pronunciata su un eventuale diritto dei ricorrenti agli assegni a decorrere dal mese di ottobre 2002, per cui in questa sede la questione a sapere se effettivamente dalla fine di ottobre 2002 la dimora abituale dei ricorrenti fosse in Ticino può rimanere irrisolta.

                               2.5.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110) il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                                         Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Vallese in una sentenza del 29 settembre 1998, pubblicata in RVJ 1999 pag. 108 segg., la cui fattispecie verteva sulla restituzione di assegni di famiglia percepiti indebitamente da un assicurato recatosi in Germania con la famiglia per compiere degli studi di teologia, lasciando tuttavia i documenti d'identità depositati nel comune vallesano dove risiedevano i suoi genitori, ha precisato:

"  (…)

         b) Nach Art. 23 ZGB befindet sich der Wohnsitz einer Person an

dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält.

Niemand kann an mehreren Orten  zugleich seinen Wohnsitz haben. Die Absicht nach dauerndem Verbleiben  tritt darin in Erscheinung, dass eine Person an einem Orte den Mittelpunkt  oder Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen hat (BGE 85 II 322). Dabei kommt es nicht auf den inneren Willen, sondern darauf an, auf welche  Absicht

die erkennbaren Umstände objektiv schliessen lassen (BGE 97 II 3).

         Keinen Wohnsitz  begründet gemäss Art. 26 ZGB der Aufenthalt an einem Ort zu einem Sonderzweck, etwa zum Besuch einer Lehranstalt (BGE 82 III 13 f., 106 Ib 197 f.). Art. 26 enthält jedoch nur eine widerlegbare Vermutung, schliesst mithin Wohnsitznahme am Orte des Anstaltsaufenthaltes nicht aus (BGE 108 V 25) Indizien, nicht aber genügende Beweise für die Erlangung  zivilrechtlichen Wohnsitzes sind z.B. die Hin­terlegung der Papiere(BGE 102 IV 164), die Zahlung von Steuern (BGE 116 II 503) etc. Ein von vornherein bloss vorübergehender Aufenthalt kann einen Wohnsitz begründen, wenn er auf eine bestimmte Dauer angelegt ist und der Lebensmittelpunkt dorthin verlegt wird. Als Mindestdauer wird ein Jahr  postuliert (Daniel Staehelin, Basler Kommentar, Basel und Frankfurt am Main, 1996, Art. 23 ZGB N. 8).

         Bei verheirateten Personen befindet sich der Mittelpunkt der

Lebensbeziehung, somit der Wohnsitz, üblicherweise am Wohnort der Familie, nicht am Arbeitsort. Verheiratete Studierende haben ihren Wohnsitz am Ort der ehelichen Wohnung (Daniel Staehelin, a.a.O., Art. 23 ZGB N. 11 und Art. 26 ZGB N.4).

         Der Beschwerdeführer zog mit seiner Familie für mehrere Jahre nach Deutschland, um dort ein Theologiestudium zu absolvieren. Eheli­che Wohnung und Lebensmittelpunkt befanden sich also

fortan - trotz Hinterlegung der Papiere in Raron und Fortführung von Versicherungen in der Schweiz - in Deutschland, weshalb der Beschwerdeführer seit dem 1. August 1994 im Wallis keinen Wohnsitz mehr hat. Somit hatte er keinen Anspruch auf den Bezug von Familienzulagen."

                               2.6.   Nell'evenienza concreta risulta dalla documentazione agli atti che ___________ e __________ frequentano l'Università a _________ dal 1998, rispettivamente dal 1997 (cfr. doc. _).

                                         Il 4 novembre 2001 dalla loro relazione sentimentale è nato _________. Gli assicurati hanno comunque continuato gli studi nel Canton _________. Nel mese di luglio 2001 il padre di _________ ha in effetti sottoscritto un contratto di locazione, con effetto dal 16 agosto 2001, relativo a un appartamento di 2 locali e mezzo sito a ___________ in Place _________, che sarebbe stato occupato da due persone. E' stato previsto che la disdetta può essere inoltrata con preavviso di tre mesi precedenti il 31 marzo o il 30 settembre. La prima scadenza è stata stabilita per il 30 settembre 2002 (cfr. doc. _). Dalle tavole processuali non emerge però che tale contratto sia stato rescisso per questa data.

                                         Nel mese di settembre 2002 e nel lasso di tempo precedente, gli assicurati non dovevano più frequentare obbligatoriamente dei corsi. Ciò accadeva peraltro da diversi mesi. Infatti, per stessa ammissione dei ricorrenti, _________ da tre semestri era iscritto solo per "studi parziali" e _________ già nel periodo anteriore al mese di giugno 2002 seguiva soltanto un corso di una giornata alla settimana (cfr. consid. 1.4.).

                                         Tuttavia gli assicurati nel semestre d'estate 2002 si sono ancora iscritti a pieno titolo alle loro rispettive facoltà, pagando fr. 560.-- ciascuno (cfr. doc. _). Unicamente per il semestre invernale 2002/2003, iniziato il 15 ottobre 2002, essi hanno versato una tassa ridotta di fr. 310.--.

                                         A tale proposito va rilevato, per inciso, che sulle attestazioni di iscrizione per il semestre invernale 2002/03 dei genitori di __________ è stato precisato che il loro domicilio era ancora a __________ (cfr. doc. _).

                                         Inoltre, benché precedentemente all'inoltro della richiesta di assegni di famiglia nel mese di luglio 2002 i ricorrenti non fossero più obbligati a frequentare dei corsi, essi nell'atto ricorsuale hanno affermato di rientrare in Ticino solo per le vacanze di semestre e per i fine settimana (cfr. consid. 1.2.). Anche nello scritto del 18 agosto 2002 inviato alla Cassa da __________, in cui quest'ultimo informava di essere, unitamente a ___________, al termine degli studi e di aver iniziato, dal mese di agosto 2002, a preparare il lavoro di diploma, non è stato indicato che essi non abitavano più a ___________. Egli ha invece specificato che erano soltanto loro ad occuparsi di _________ e che dal mese di luglio 2002, non avendo più corsi, si organizzavano per la cura del figlio in funzione dei loro impegni riguardanti le ricerche per i lavori di diploma (cfr. doc. _).

                                         Sulla domanda di assegni integrativi e di prima infanzia del mese di luglio 2002 è stato per di più menzionato un numero di telefono di _________ (cfr. doc. _), che da un accertamento effettuato da questa Corte sull'elenco telefonico online della __________ risulta ancora attualmente a nome di _________ e corrisponde all'appartamento di ________ in Place __________.

                                         Da questa circostanza si desume che i ricorrenti si ritenevano più reperibili a _________ che in Ticino.

                                         Come esposto sopra (cfr. consid. 2.5.), gli studenti che si trasferiscono in un altro Cantone per studiare non costituiscono un nuovo domicilio civile. Tuttavia questa regola non vale per gli studenti sposati o comunque con famiglia. Infatti il centro dei loro interessi si trova, in questo caso, nel luogo dove risiedono con i figli e con l'altro genitore.

                                         Il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove pagano le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta infatti di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid. 2.3.).

                                         Pertanto la Cassa non è vincolata dalla decisione relativa al domicilio emanata dall'Autorità competente in materia civile.

                                         In simili condizioni e applicando l'abituale principio della probabilità preponderante (cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) occorre concludere che gli insorgenti, al momento dell'emanazione del provvedimento contestato risiedevano per la maggior parte del loro tempo a _________, dove abitavano nello stesso appartamento con il loro figlio _________.

                                         Il centro delle loro relazioni e dei loro interessi familiari era dunque a _________.

                                         Di conseguenza gli assicurati, perlomeno dal mese di novembre 2001 al mese di settembre 2002, hanno costituito il loro domicilio civile nel Canton _________, contrariamente a quanto da essi sostenuto (cfr. consid. 1.2.).

                               2.7.   Gli assicurati nella replica del 11 novembre 2002 hanno indicato, quali prove, l'audizione del teste __________, padre del ricorrente (cfr. consid. 1.4.).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge di procedura per i ricorsi al TCA, che si applica agli assegni di famiglia (cfr art. 1 lett. f LPTCA), prevede all'art. 23 che, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono le norme federali che regolano le materie e sussidiariamente il CPC.

                                         L'art. 228 cifra 2 CPC enuncia che non possono essere sentiti come testimoni gli ascendenti e discendenti legittimi adottivi e naturali di una delle parti, i suoi fratelli, fratellastri, le sue sorelle, sorellastre salvo che nelle questioni di stato, di separazione o di divorzio.

                                         Pertanto già per questo motivo l'audizione del padre dell'insorgente deve essere rifiutata.

                                         Va comunque ricordato che l’audizione richiesta da un assicurato può essere rifiutata senza per questo ledere il suo diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU.

                                         Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

                                         Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47, no. 63; Gygi,

                                         Bundesverwaltungsrechtspflege, IIa ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 15 novembre 2002 nella causa R., H 177/01; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; STFA del 23 luglio 2002 nella causa G.; G.; G., H 170/01; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa C., H 194/01; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa R.G., I 11/01; STFA del 13 novembre 2000 nella causa F.S., H 238/98; DTF 124 V 94; DTF 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94; DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).

                                         In concreto, visto che la questione relativa al domicilio degli assicurati deve essere considerata sufficientemente chiarita sulla base della documentazione agli atti, il TCA rinuncerebbe comunque all'audizione di __________, anche se il CPC ammettesse questa prova.

                               2.8.   Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale ritiene che la Cassa ha a giusta ragione rifiutato alla ricorrente l'assegno integrativo sulla base del v.art. 24 LAF.

                                         Anche l’assegno di prima infanzia è stato correttamente negato dall’amministrazione, visto che secondo il v.art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone Ticino da almeno tre anni.                   

                                         Di conseguenza la decisione impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.75 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 39.2002.75 — Swissrulings