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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2002 39.2002.7

9 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,896 parole·~14 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00007   rs/cd

Lugano 9 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 4 dicembre 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 4 dicembre 2001 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la Cassa) ha riconosciuto a __________ l il diritto a un assegno integrativo di fr. 488.-- a favore della figlia __________, per il periodo dal 1° al 31 agosto 2001 (cfr. doc. _).

                                         Un assegno integrativo del medesimo importo è poi stato accordato all'assicurata, a decorrere dal 1° settembre 2001, con decisione del 5 dicembre 2001 (cfr. doc. _).

                                         Con decisione del 4 dicembre 2001 la Cassa ha, per contro, respinto la domanda di assegno di prima infanzia (cfr. doc. _), argomentando:

"  (…)

Secondo l'articolo 32 LAF i genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno di prima infanzia per il figlio, se cumulativamente:

a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50 % per dedicarsi alla cura del figlio;

c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'articolo 24 cpv. 1 lett. c) LAF.

Nel presente caso risulta che il signor __________ risiede nel nostro Cantone solo dal 15 giugno 2000.

La decisione di assegno di prima infanzia è respinta poiché la condizione prevista dall'articolo 32 lett. a) LAF non è adempiuta"

(Doc. _)

                               1.2.   __________, il 31 dicembre 2001, ha tempestivamente impugnato il provvedimento emanato dall'amministrazione relativo al rifiuto di un assegno di prima infanzia, adducendo le motivazioni seguenti:

"  (…)

Trovo ingiusto che la mia domanda non venga accettata, infatti, è sì vero che l'Ufficio delle assicurazioni ha menzionato i tre punti "fondamentali" per l'accettazione della domanda, però è

pure vero che sia io che mio marito viviamo in una situazione precaria che solo un assegno di questo tipo potrebbe migliorare.

Attualmente mio marito frequenta il 2° anno d'apprendistato di commercio, presso la __________ con un salario mensile netto di 631.- più l'assegno figli di 183 fr.

Io attualmente non lavoro, in quanto ho avuto una bambina il 16 di luglio 2001. L'ufficio delle assicurazioni mi versa mensilmente un assegno di 488 fr.

Per il resto ci viene versato un aiuto dal dipartimento di opere sociali. Mensilmente arriviamo circa ad una quota che si aggira a 3085 fr.

Non riusciamo mai ad arrivare alla fine del mese, abbiamo molti problemi finanziari che non ci permettono di ricevere aiuto in nessun altro modo.

Quest'assegno per noi era l'unica ancora di speranza. Infatti, anche se io andassi a lavorare riceverei uno stipendio che si aggirerebbe attorno ai 3000 fr, e calcolando le spese per un asilo nido rimarrei in sostanza con ancora meno di quello che riusciamo a tirare insieme adesso.

E' vero per l'assegno di maternità i coniugi devono essere domiciliati da tre anni almeno, ma questo significa che chi ha un coniuge che non era domiciliato in Svizzera prima del matrimonio non ha diritto nella nostra nazione. lo sono cittadina svizzera, sono nata a Lugano e ho sempre vissuto qui, mio marito è arrivato in Svizzera il 15 giugno 2000 (data del matrimonio civile) in quanto prima viveva a __________, abbiamo avuto una figlia come detto prima in luglio.

Per noi quest'assegno è proprio una ragione di vita, è vero che voi possiate pensare che in ogni modo noi riceviamo l'aiuto dall'assistenza sociale, ma come voi saprete bene i soldi dell'assistenza non sono un diritto come quest'assegno anzi, alla fine dovrebbero essere restituiti. Non abbiamo la possibilità di uscire dall'assistenza tra tre anni con chissà quanti debiti sulle spalle. E' vero mio marito non adempie la condizione prevista nell'articolo 32 lett. A della LAF, ma forse è una colpa avere un figlio? E' forse una colpa non essere domiciliato qui in Svizzera da almeno tre anni per ricevere l'assegno di maternità?

Come mai presentano quest'assegno come assegno di maternità se poi vi sono condizioni che valgono per entrambi i genitori? Quindi una ragazza madre non riceve quest'assegno perché non ha un marito?

Per quale motivo nemmeno io ho diritto a quest'assegno?

Chiedo venia a voi, sperando nella giusta soluzione, a volte anche la legge può essere imprecisa. Mio marito studiando ancora non ha nemmeno un reddito imponibile, con i seicento fr. che lui porta a casa non copriamo né le spese di trasporto né le spese del pranzo.

L'assistenza sociale ci versa i soldi mensilmente tramite l'amministrazione comunale, attualmente non sono al corrente di quanto sarà la cifra a partire dal primo gennaio 2002, so solo che non riusciamo quasi a mangiare. Senza parlare dei debiti

non riusciamo nemmeno a pagare le piccole fatture e tutto si accumula.

Dal primo dicembre abitiamo qui a __________ in quanto la vecchia amministrazione ci ha mandato la disdetta anticipata in quanto non riuscivamo a pagare la pigione anticipatamente. Attualmente abbiamo un pignoramento e molti precetti esecutivi, i più sorti dopo il termine del mio contratto di lavoro.

Ero sicura di poter contare su quest'assegno che il Canton Ticino offre alle madri "in difficoltà", ed invece l'11 dicembre ho ricevuto questa notizia che ha fatto crollare ancor di più il mondo addosso.

Ho così deciso di ricorrere alla decisione, per poter presentare meglio la mia domanda e soprattutto la nostra situazione.

Mia figlia non mangia ancora in quanto deve essere alimentata con latte ipoallergenico per delle allergie ereditarie. Questo latte costa moltissimo e le casse malati non coprono questi costi. Oltre alle spese mediche che nel primo anno di vita sono molte, vi sono le solite spese giornaliere.

La nostra situazione è molto difficile, credevo molto in questo aiuto. Ribadisco che mi sembra strano che una madre in difficoltà non ha il diritto di essere aiutata.

Per favore non rispondetemi di essere contenta visto che ricevo l'assistenza sociale (che non è un diritto), sapete anche voi che non è la stessa cosa.

Con questo assegno avrei diritto a curare mia figlia fino all'inizio della scuola materna, così invece anche se andassi a lavorare mi troverei in una situazione economica catastrofica.

A volte non sempre si adempie alla legge alla lettera, ma il più delle volte si adempie alla legge coi fatti.

Mia figlia non ha diritto ad una vita tranquilla? Siamo sempre costretti a chiedere soldi ad amici e parenti per far sì che almeno a lei non manchi niente. Anch'io ho delle spese che sembrano piccolezze e che non riesco nemmeno a coprire.

Ogni mese quando riceviamo i soldi facciamo immediatamente i pagamenti rimanendo con una ventina di fr. che ci servono per tirare avanti per tutto il mese.

Non è facile la vita così, sembrerà strano ma la differenza tra l'assegno di maternità e l'assistenza sociale si aggirerà a poche centinaia di fr. Magari per chi ha una vita agiata non cambia niente ma per noi cambia moltissimo.

Chiedo a voi di interpellare la legge sugli assegni famigliari e constatare se vi è una via d'uscita a questa situazione. Vorrei tanto poter accudire mia figlia fino all'inizio dell'asilo, ma mio marito deve ancora studiare per due anni. E' vero stando a quello che vi è scritto sulla lettera del 4 dicembre '01, potremmo rifare la domanda dopo il 15 giugno 2003. Come faremo a vivere fino a lì? Nessuno pensa a nostra figlia, campiamo con pochi centesimi al mese, senza nemmeno i soldi per la benzina." (Doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 gennaio 2002 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (…)

Con istanza del 20 agosto 2001 la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio di un assegno integrativo ed un assegno di prima infanzia. AI momento della richiesta la signora __________ era al beneficio di un'indennità di disoccupazione ed il marito frequentava un tirocinio quale impiegato di commercio presso la __________. In data 31 agosto 2001 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ ha provveduto ad annullare la signora __________ dalla lista delle persone in cerca d'impiego e pertanto la stessa dal 1. settembre 2001 non ha più diritto all'indennità di disoccupazione. II 16 luglio 2001 la ricorrente è diventata madre di una bambina.

Sulla scorta di questi dati la Cassa ha potuto stabilire il diritto all'assegno integrativo di fr. 488.- a partire dal 1. settembre 2001. La famiglia __________ dal 1. settembre 2001 a fronte di un fabbisogno totale di fr. 47'936.- può disporre di redditi per soli fr. 9'486.-: da qui la possibilità di erogare l'assegno integrativo di fr. 488.- mensili (= massimo erogabile per la figlia).

Ad una famiglia biparentale con una figlia nata nel mese di luglio 2001 la Legge sugli assegni familiari consentirebbe pure di riconoscere l'assegno di prima infanzia che, se concesso, potrebbe coprire tutto il fabbisogno di fr. 47'936.-. Nella presente fattispecie ciò non è stato tuttavia il caso. La ragione risiede nel fatto che il signor __________ risiede nel Ticino solo dal 15 giugno 2000 e quindi non adempie alla condizione posta dall'articolo 32 cpv. 1 lett. a) LAF. Questa condizione è assolta solo dalla ricorrente ma non è sufficiente secondo la legislazione attuale.

La Cassa è cosciente dalla durezza di questa normativa tuttavia vincolante. A titolo informativo si informa la ricorrente che questa norma sarà modificata nell'ambito della prima revisione della LAF la cui entrata in vigore non è oggi conosciuta." (Doc._)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno di prima infanzia.

                                         Gli art. 31 e 32 cpv. 1 LAF fissano le condizioni per poter beneficiare dell'assegno di prima infanzia.

                                         L'art. 31 LAF, concernente la famiglia monoparentale, prevede che:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge nonché gli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett.c.

                                         L'art. 32 cpv. 1 LAF, che si riferisce alla famiglia biparentale, enuncia:

"  I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;

c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c)."

                                         Il Reg.LAF prevede all'art. 45 cpv. 1 che:

"  sono considerati domiciliati nel Cantone i titolari del diritto che vi risiedono effettivamente con l'intenzione di stabilirsi durevolmente".

                                         Secondo l'art. 46 del Reg.LAF:

"  Il titolari del diritto dimostrano di essere stati domiciliati ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

                                        Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

                                        In caso di interruzione, i titolari del diritto devono adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.3.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.4.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha rifiutato all'assicurata il diritto all'assegno di prima infanzia, fondandosi sull'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF, relativo alle famiglie biparentali. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel Cantone da almeno tre anni di entrambi i coniugi non sia realizzato, in quanto il marito dell'insorgente, __________, risiede in Ticino soltanto dal 15 giugno 2000 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).

                                         Al riguardo va osservato che il chiaro tenore della legge prevede all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LAF che, per le famiglie biparentali, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni per avere diritto all'assegno (cfr. consid. 2.2.).

                                         Nel caso delle famiglie monoparentali invece, ai sensi dell'art. 31 LAF, solo il genitore che ha la custodia del figlio deve adempiere il presupposto del domicilio in Ticino da tre anni, al fine di ottenere un assegno di prima infanzia (cfr. consid. 2.2.).

                                         Nella fattispecie l'assicurata abita a Torricella con il marito e la figlia, per cui si è confrontati con una famiglia biparentale giusta l'art. 32 LAF.

                                         La ricorrente è nata nel cantone Ticino e vi ha sempre risieduto. __________, per contro, vive nel nostro Cantone unicamente dal 15 giugno 2000 (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni occorre concludere che i coniugi _________ non adempiono il presupposto enunciato all'art. 32 cpv. 1 lett.a LAF e quindi non hanno diritto all'assegno di prima infanzia (cfr. STCA del 21 maggio 2002 nella causa S., inc. 39.2001.63-64; STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., inc. 39.2001.51-52; STCA del 14 giugno 2000 nella causa M., inc. 39.2000.8).

                                         La decisione della Cassa relativa al rifiuto dell'assegno di prima infanzia deve essere dunque confermata.

                               2.5.   Giova in ogni caso segnalare che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. scritto del 18 giugno 2002 dell'IAS al TCA nell'ambito di un'altra vertenza in ambito di assegni di famiglia, inc. 39.2002.44), prevede l'abolizione della condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. nuovo art. 32 cpv. 1 lett.c LAF).

                                         Tale modifica rende peraltro superflua la distinzione fra famiglia monoparentale e famiglia biparentale.

                                         Il requisito sancito dall'attuale art. 32 cpv. 1 lett.a LAF crea infatti disparità di trattamento, visto che l'art. 49 Reg.LAF prevede che il genitore monoparentale che ha ottenuto il diritto all'assegno di prima infanzia mantiene tale diritto se viene raggiunto dall'altro genitore, anche se quest'ultimo non adempie il presupposto relativo al periodo di carenza. Per contro se la richiesta dell'assegno di prima infanzia è formulata da entrambi i genitori, la famiglia viene ab initio considerata quale famiglia biparentale e, quindi, soggetta alla condizione del "doppio" periodo di carenza (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.2.).

                                         Con l'abolizione del presupposto del domicilio nel Cantone da tre anni da parte di entrambi i genitori, l'art. 49 Reg.LAF andrebbe inoltre abrogato.

                                         In futuro, per poter accedere al diritto all'assegno di prima infanzia, sarà quindi sufficiente che uno dei due genitori adempia la condizione dei tre anni di domicilio in Ticino. Ovviamente le altre condizioni legali - in particolare quella del domicilio - dovranno essere adempiute da entrambi i genitori (cfr. p.to 4.3.4.2 del Messaggio).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.7 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.07.2002 39.2002.7 — Swissrulings