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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 39.2002.67

20 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,967 parole·~35 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 39.2002.67   rs/sc

Lugano 20 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2002 di

__________

rappr. da: __________  

contro  

la decisione del 24 luglio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 7 aprile 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, con effetto dal 1° gennaio 1998, un assegno integrativo, a favore della figlia __________, di fr. 463.-- mensili e un assegno di prima infanzia di fr. 563.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° gennaio 1999 l'importo dell'assegno integrativo è stato adeguato a fr. 470.--, mentre l'ammontare dell'assegno di prima infanzia a fr. 577.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Gli assegni sono poi stati aumentati a fr. 653.--, rispettivamente a fr. 2'145.-per il periodo dal 1° al 31 maggio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° giugno 1999 al 30 settembre 1999 l'assegno di prima infanzia ammontava a fr. 2'258.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). L'importo dell'assegno integrativo è invece rimasto invariato a fr. 653.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° ottobre 1999 non è più stato riconosciuto il diritto dell'assicurata a un assegno di prima infanzia, in quanto la figlia, il 18 settembre 1999, ha compiuto i tre anni (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF; doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         L'ammontare dell'assegno integrativo è poi stato nuovamente adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a fr. 671.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   Con decisione 27 maggio 2002 la Cassa ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 9'392.-- percepiti indebitamente, a titolo di assegni integrativi, nel periodo dal 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000 e nel lasso di tempo dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

"  con decisione del 12 agosto 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 2000.

Dal 1° gennaio 2001 in poi le viene accordato un assegno integrativo di fr. 671.-- mensili.

In data 3 maggio 2002 riceviamo dal suo curatore signor __________, una lettera con la quale ci comunica che lei durante gli anni 2000, 2001 e 2002 ha esercitato delle attività lucrative. Dopo contatto telefonico con la signora __________ ci vengono trasmessi i documenti relativi alla sua reale situazione per il periodo sopraindicato.

L'articolo 41 LAF dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa cantonale per gli assegni famigliari su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo 1° maggio 2000 al 30 settembre 2000 e dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002 ha percepito a torto l'importo di fr. 9'392.-- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.05.2000 al 30.09.2000       5 mesi a fr. 653.--   fr.  3'265.-dal 01.11.2000 al 31.12.2000       2 mesi a fr. 653.--   fr.  1'306.-dal 01.01.2001 al 31.10.2001     10 mesi a fr. 671.--   fr.  6'710.-dal 01.11.2001 al 31.12.2001       2 mesi a fr. 671.--   fr.  1'342.-dal 01.01.2002 al 31.05.2002       5 mesi a fr. 671.--   fr.  3'355.--    fr. 15'078.--

Assegno integrativo di diritto:

dal 01.05.2000 al 30.09.2000       5 mesi a fr.     0.--   fr.         0.-dal 01.11.2000 al 31.12.2000       2 mesi a fr. 493.--   fr.    986.-dal 01.01.2001 al 31.10.2001     10 mesi a fr. 501.--   fr.  5'010.-dal 01.11.2001 al 31.12.2001       2 mesi a fr.   95.--   fr.    190.-dal 01.01.2002 al 31.05.2002       5 mesi a fr.   80.--   fr.    400.--    fr.   6'586.--

Totale assegno integrativo a nostro favore                             fr.   9'392.--

                                                                                                =========

Alleghiamo inoltre la decisione di assegno integrativo valida dal 01.06.2002, mentre per la decisione che tiene in considerazione il nuovo canone di locazione, la stessa sarà emessa nel corso del mese di agosto 2002."

(Doc. _)

                               1.3.   In data 5 giugno 2002 l'assicurata, tramite il suo curatore __________, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la sua buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Con provvedimento 24 luglio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"                                     Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite."

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa.

Mancando la prima condizioni cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata, sempre tramite il suo curatore, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:

"  (…)

I FATTI

La Signora __________ è in curatela amministrativa dal 1° maggio 2000, a seguito dell'aggravarsi della sua situazione finanziaria diventata a suo tempo insostenibile, in special modo durante il periodo in cui ha beneficiato dell'assistenza sociale; nel corso di questi due anni con una gestione parsimoniosa e mirata, siamo riusciti a risanare quasi completamente tale situazione, e questo sicuramente grazie anche all'assegno integrativo ricevuto.

Ora, a partire dal corrente mese di giugno l'assegno integrativo è stato ridotto a Fr. 80.00 mensili, per cui dalle entrate della famiglia mancano rispetto al passato recente circa Fr. 600.00 mensili.

Se oltre a questa diminuzione si dovrà prevedere anche una restituzione dell'assegno percepito a torto in rate di Fr. 200.--/300.00 mensili, ben si può comprendere come per la Signora __________ il far fronte alle spese correnti diventi nuovamente molto, molto problematico.

LA BUONA FEDE

Che l'aver percepito per quasi due anni un importo superiore all'effettivo assegno dovuto sia da attribuire al mancato annuncio dell'inizio dell'attività lavorativa, così come alla mancata revisione annuale da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali, è cosa evidente;

mentre attribuire la mala fede, specialmente alla Signora ________, considerato come tutta l'amministrazione finanziaria della stessa sia gestita dal sottoscritto per il tramite della nostra Cancelleria, ci sembra fuori posto.

A giustificazione della nostra "negligenza" nel non aver notificato a suo tempo l'inizio dell'attività lavorativa della Signora __________ possiamo precisare quanto segue:

al momento dell'assunzione della curatela amministrativa (1.5.2000) le pendenze (precetti, pignoramenti, richiami, fatture inevase, sussidi non richiesti, sfratto, ecc.) erano tali e tanti che la nostra prima preoccupazione è stata quella di mettere ordine quanto prima nelle questioni finanziarie, trovando nel contempo un lavoro possibilmente duraturo alla Signora.

Quando in data 28.12.2000, abbiamo ricevuto la nuova decisione dell'assegno integrativo per il 2001 (fino a quel momento non eravamo in possesso nessuna copia delle decisioni antecedenti) considerato come la Signora __________ lavorava già da diversi mesi, a nessuno è venuto in mente di verificare il calcolo per l'attribuzione dell'assegno ed accorgersi che non era considerato alcun elemento di reddito.

E' stato solo al momento del cambiamento di appartamento (1.8.2002) ed alla nostra richiesta di revisione dell'assegno per questo evento che è venuta alla luce la mancata notifica del reddito percepito nel corso degli ultimi due anni.

LE CONCLUSIONI

Fatte queste premesse e ribadito che tutta la gestione finanziaria della Signora ________ è fatta dal sottoscritto, che ben è cosciente del fatto che un assegno percepito in "mala fede" deve essere restituito, chiediamo che la decisione 24 luglio 2002 dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona venga annullata e che alla Signora __________ sia concesso il condono della restituzione di fr. 9'392.00 per l'assegno integrativo percepito in torto." (Doc. _)

                               1.5.   Il 3 settembre 2002 __________ ha trasmesso al TCA la risoluzione dell'11 febbraio 2000 con la quale la Delegazione Tutoria di __________ l'ha nominato curatore amministrativo di __________ (cfr. doc. _).

                               1.6.   Con risposta 10 settembre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Dalla lettura del ricorso risultano i seguenti punti:

a)   la ricorrente è conscia del fatto che l'indebito è legato alla mancata comunicazione dell'inizio dell'attività lucrativa;

b)   dal 01.05.2000 è stata richiesta una curatela amministrativa volontaria e che quale curatore è stato nominato il sig. __________;

c)   fino alla lettera del 03.05.2002 con la quale si notifica l'avvenuto inizio nel corso del 2001 di un'attività lucrativa la Cassa ha sempre notificato alla signora ________ ogni suo atto amministrativo perchè era la stessa signora ________ ad aver presentato la domanda di assegno integrativo;

d)   la nomina di un curatore amministrativo, per di più volontaria, non significa che la signora ________ fosse giudicata interdetta e quindi incapace di capire la portata degli atti amministrativi notificatile.

La Cassa ritiene che era dovere dell'assicurata comunicare tempestivamente l'inizio dell'attività lucrativa in considerazione del fatto che era stata resa attenta sulle conseguenze di una mancata comunicazione con la decisione trasmessale il 12.08.1999 e valida dal 01.06.1999. Se delle sue pratiche amministrative era stato incaricato il signor __________, suo dovere era quello d'informarlo sulla sua situazione assicurativa.

La Cassa ritiene che con il suo comportamento l'assicurata abbia commesso una colpa grave, incompatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)

                               1.7.   _________, il 23 settembre 2002, ha precisato:

"  preso atto della risposta inoltrata in data 10.09.2002, dalla Cassa cantonale assegni familiari di Bellinzona, mi permetto di ribadire i seguenti punti:

pto c)

tra la comunicazione del 28.12.2000 e la citata lettera del 03.05.2002, da parte della Cassa non è stato notificato nessun ulteriore atto amministrativo, come invece si potrebbe intendere leggendo questo punto.

pto d)

se è pur vero che la Signora __________ non è interdetta è altresì inconfutabile che la nomina di una curatela amministrativa non viene assegnata a persona che sia in grado di svolgere autonomamente tutte le sue attività amministrative; tant'è vero che ogni atto inerente la pratica in oggetto è sempre stato trattato direttamente dal sottoscritto e non dalla Signora _________ in persona.

Pertanto si chiede a codesto Tribunale di voler considerare come fondamentale per il giudizio la buona fede della Signora __________ e di voler accettare il ricorso inoltrato." (Doc. _)

                               1.8.   Il 2 ottobre 2002 la Cassa ha puntualizzato:

"  in merito alle ulteriori osservazioni fattevi pervenire dal signor __________, curatore della signora _________, vi precisiamo quanto segue.

La nostra Cassa non ha mai affermato guanto osserva il curatore relativamente al punto "c" della risposta di causa. Le nostre affermazioni sono state interpretate in modo distorto.

Non abbiamo mai affermato che dopo il 28.12.2000 sono state trasmessi ulteriori atti amministrativi all'assicurata.

Si è per contro affermato che dalla richiesta di prestazioni del 19.02.1998 al momento in cui ci è stato notificato l'inizio dell'attività lucrativa (lettera del 03.05.2002 ricevuto l'8.5.2002) i nostri atti furono trasmessi all'assicurata. In particolare le decisioni di assegno integrativo e di prima infanzia del 07.04.1998, la tabella di calcolo valida dal 01.01.1999, le decisioni di assegno integrativo e di prima infanzia dell'11.08.1999 e valide dal 01.05.1999, le decisioni del 12.08.1999, valide dal 01.06.1999, la lettera del 06.09.1999 e la tabella di calcolo valida dal 01.01.2000.

Della tabella di calcolo inviata il 28.12.2000 sappiamo che è stata trasmessa al curatore per stessa sua ammissione." (Doc. _)

                               1.9.   Il doc. _ è stato inviato al curatore dell'assicurata per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine di 5 giorni (cfr. doc. _).

                                         La parte ricorrente è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 9'392.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° maggio al 30 settembre 2000 e per il lasso di tempo dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002.

                                         Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Il caso in esame si riferisce a periodi (1° maggio 2000 - 30 settembre 2000 e 1° novembre 2000 - 31 maggio 2002) precedenti all'entrata in vigore della modifica della LAF, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 dicembre 2002 e, relativamente agli assegni integrativi e di prima infanzia, le norme in vigore fino al 31 gennaio 2003.

                                         L’assegno integrativo è regolato ai v.art. 24ss LAF.

                                         Il v.art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

  "Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per il v.art. 27 LAF

"1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo il v.art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (v.art. 34 Reg.LAF).

                               2.2.   Per il v.art. 29 LAF

"1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito il v.art. 35 Reg.LAF precisa che

"1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo il v.art. 36 Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.3.   Secondo il v.art. 41 LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito il v.art. 70 del Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo il v.art. 42 LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.4.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono il v.art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per il v.art. 76 Reg.LAF:

"1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo il v.art. 47 LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui al v.art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dal v.art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).

                               2.6.   Nella fattispecie, a giusto titolo, ________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.

                                         A partire dal mese di maggio 1999 le decisioni con le quali la Cassa ha adeguato l'importo dell'assegno integrativo riconosciuto all'assicurata indicavano che non vi era "nessun elemento di reddito" (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dallo scritto 3 maggio 2002 del curatore della ricorrente, pervenuto alla Cassa l'8 maggio 2002, emerge invece che l'assicurata nel 2001 ha esercitato un'attività lavorativa dapprima presso il negozio __________ e in seguito presso la __________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Da accertamenti esperiti dall'amministrazione risulta che l'assicurata ha iniziato a lavorare già nel mese di maggio 2000. In effetti dal 2 maggio 2000 al 30 settembre 2000 è stata impiegata presso la ___________ percependo un salario lordo di complessivi fr. 13'617.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Dal mese di novembre 2000 la ricorrente ha poi lavorato, fino al 31 ottobre 2001, presso la Panetteria, pasticceria, commestibili di ___________, guadagnando circa fr. 2'500.-- lordi al mese (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         L'assicurata dal 1° novembre 2001 è stata assunta dalla __________ con uno stipendio di fr. 17.50 lordi all'ora, ai quali vanno aggiunte le indennità di vacanza e per i giorni festivi e la tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Di conseguenza l'insorgente, nei periodi dal 1° maggio al 30 settembre 2000 e dal 1° novembre 2000 al 31 maggio 2002, ha conseguito un reddito da attività lavorativa dipendente, a differenza di quanto ritenuto dall'amministrazione nei provvedimenti relativi agli assegni integrativi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Pertanto risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. v.art. 35 Reg.LAF; consid. 2.2.), i calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti tenendo conto sia dei guadagni percepiti presso i differenti datori di lavoro, che degli assegni di base che conseguentemente le spettavano essendo salariata e avendo la custodia della figlia (cfr. v.art. 4, 6, 11 cpv. 2 LAF).

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore della figlia ________. Essi vanno così restituiti.

                               2.7.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.8.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.9.   Nel caso in esame la Cassa rimprovera all'assicurata di non aver notificato tempestivamente l'inizio dell'attività lavorativa presso la _________ nel mese di maggio 2000 e di quelle successive presso la Panetteria __________ e presso la _________ nel mese di novembre 2000 e nel mese di novembre 2001 (cfr. consid. 1.2.; 1.3.). Tali informazioni avrebbero permesso di procedere all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova condizione economica dell'assicurata.

                                         Queste circostanze sono state invece comunicate all'amministrazione dal curatore della ricorrente solo con scritto 3 maggio 2002, in occasione dell'avviso relativo al nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° agosto 2002 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). La Cassa ha allora dato avvio al riesame delle prestazioni erogate all'assicurata.

                                         L'interessata, tramite il suo curatore, nell'atto ricorsuale ha riconosciuto che l'aver percepito per quasi due anni un assegno di un importo superiore a quello che effettivamente le spettava è attribuibile al mancato annuncio dell'inizio dell'attività lavorativa, ed anche al fatto di non aver proceduto alla revisione degli assegni da parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

                                         Tuttavia essa nega che di essere incorsa in mala fede, poiché l'intera amministrazione finanziaria che la riguarda è gestita dal curatore.

                                         Quest'ultimo ha poi giustificato la tardiva notifica dei cambiamenti intervenuti nella situazione economica dell'assicurata con la circostanza che quando ha assunto la curatela amministrativa della ricorrente (1.5.2000) molte pendenze (precetti, pignoramenti, fatture inevase, sussidi non richiesti, sfratto) hanno richiesto in via prioritaria la sua attenzione al fine di tentare di risolverle urgentemente, trovando inoltre un lavoro duraturo alla ricorrente. Il curatore sostiene pure che quando ha ricevuto la decisione della Cassa relativa agli assegni integrativi per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2001 non si era pensato di verificarne il calcolo, visto che l'assicurata lavorava già da alcuni mesi (cfr. consid. 1.4.).

                             2.10.   Come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), il v.art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre il v.art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nel caso concreto risulta dalla documentazione agli atti che a favore dell'assicurata, l'11 febbraio 2000, la Delegazione tutoria di __________ ha istitutito una curatela amministrativa volontaria ai sensi dell'art. 394 CC (cfr. doc. _).

                                         Il TCA chiamato ora a pronunciarsi osserva innanzitutto che sia la questione a sapere se spettasse all'assicurata o al curatore annunciare all'amministrazione i cambiamenti rilevanti intervenuti nelle condizioni finanziarie della ricorrente, che, nell'ipotesi in cui fosse _________ a dover informare, la problematica concernente le eventuali conseguenze per l'assicurata di una tale omissione rilevano dal diritto concernente la curatela e gli effetti della stessa, il quale si definisce in generale secondo le norme del Codice civile svizzero (cfr. DTF 100 V 50 , SZS 2000 pag. 536).

                                         Secondo costante giurisprudenza del TFA il diritto di famiglia, che comprende il diritto della tutela e conseguentemente della curatela, è una premessa per il diritto delle assicurazioni sociali e dunque è preminente, ad eccezione del caso in cui esistano altri regolamenti (cfr. DTF 126 V 155; DTF 126 V 87-88; DTF 121 V 128; DTF 124 V 64; SZS 2000 pag. 536).

                                         Pertanto si deve fare riferimento alle disposizioni relative alla curatela del CC (cfr. SZS 2000 pag. 536 applicato in casu per analogia).

                                         Secondo l'art. 367 cpv. 2 e 3 CC:

"  2 Il curatore è designato per determinati affari o per amministrare una sostanza.

3 Le disposizioni di questo codice circa il tutore valgono anche per il curatore, ove non siano stabilite speciali disposizioni."

                                         Il diritto della tutela conosce tre tipi di curatela: la curatela di rappresentanza (art. 392 CC), la curatela amministrativa (art. 393 CC) e la curatela volontaria (art. 394 CC). Ad essi vanno aggiunti le curatele previste in materia di filiazione (art. 308,309, 325 CC) e di diritti reali (art. 762 e 823 CC).

                                         L'art. 394 CC, relativamente alla curatela volontaria, stabilisce che:

"  Ad un maggiorenne può essere nominato un curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria."

                                         L'art. 372 CC prevede a proposito della tutela volontaria:

"  Ad una persona maggiorenne può essere nominato un tutore a sua istanza ove dimostri che non può debitamente provvedere ai propri interessi per causa di debolezza senile, acciacchi od inesperienza."

                                         Inoltre secondo il Tribunale federale il richiedente deve essere incapace di designare egli stesso un rappresentante (cfr. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berna 2001, n. 1117 e giurisprudenza ivi citata).

                                         La curatela volontaria garantisce l'amministrazione durevole dei beni della persona protetta e una certa assistenza personale, per cui appare come una misura di assistenza tutelare generale. L'art. 394 CC permette perciò di ottenere un aiuto globale, senza però che il curatelato sia limitato nella sua capacità civile da un interdizione o da una limitazione (cfr. art. 369 segg., 395 CC; H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n.1115 segg.; Berner Kommentar ad art. 394 CC n. 5 segg.; Basler Kommentar, 2. Ed., 2002, ad art. 394 CC pag. 1921).

                                         In ogni caso la curatela non influisce sull'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC) del curatelato (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 7; Berner Kommentar ad art. 394 CC n. 5 segg.;H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n. 848).

                                         Questi dunque, a differenza della persona interdetta sotto tutela (cfr. art. 17 CC), è impedito di salvaguardare i suoi interessi, pur mantenendo l'esercizio dei diritti civili.

                                         Il curatore in generale, ossia indipendentemente dal tipo di curatela, visto che gli è assegnato il compito di provvedere alla gestione di un singolo affare o di amministrare un patrimonio, diventa il rappresentante, dal punto di vista giuridico, del curatelato e ciò nei confronti di qualsiasi terzo (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 13; DTF 115 V 244 segg.).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 17 agosto 1989 nella causa X., pubblicata in DTF 115 V 244, ha espresso alcune considerazioni riguardo alla curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 392 CC, che possono essere estese anche agli altri tipi di curatela.

                                         In particolare il TFA ha osservato:

"  Le curateur institué en vertu de l'art. 392 ch. 1 CC agit à l'égard des tiers comme représentant de la personne empêchée; son pouvoir de représentation découle de la loi, au même titre que celui du tuteur, et ne dépend pas de la volonté de la personne représentée, comme c'est le cas dans le cadre de la représentation volontaire selon les art. 32 ss CO (SCHNYDER/MURER, note 18 ad art. 392). Aussi bien la personne protégée doit-elle se laisser opposer les actes de son curateur, sauf à relever qu'elle peut - dès lors que la curatelle n'influe pas sur la capacité civile - les prévenir ou les contrecarrer par ses propres actes (STETTLER, Droit civil. Représentation et protection de l'adulte, p. 123, No 269; SCHNYDER/MURER, note 19, en relation avec la note 20, ad art. 392; EGGER, note 7 ad art. 417; RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51, et p. 123, note 2, avec un renvoi aux ATF 79 I 186 et 77 II 13).

En d'autres termes, le curateur représente valablement la personne assistée pendant la durée de son mandat; dans cette mesure, sa situation est comparable à celle d'un représentant privé (RIEMER, Grundriss des Vormundschaftsrechts, p. 138, note 51 in fine). Selon EGGER, les pouvoirs du curateur peuvent être définis expressément par l'autorité tutélaire dans ses instructions ou résulter d'actes concluants. De leur côté, les tiers sont tenus de s'assurer de l'existence et de l'étendue de tels pouvoirs (note 2 in fine ad art. 418 avec un renvoi aux art. 33 al. 3 et 34 al. 3 CO). Cette conception fait

indéniablement référence aux règles sur la procuration dite "apparente" ("Anscheinsvollmacht" ou "Duldungsvollmacht" selon la terminologie allemande; voir à ce sujet: GUHL/MERZ/KUMMER, Obligationenrecht, 6e éd., p. 152 s., ch. 3; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd., tome I, p. 190). Avec cette différence que les pouvoirs apparents découlent, dans le présent contexte, du comportement de l'autorité tutélaire et non de celui du "représenté"

lui-même." (DTF 115 V 250)

                                         La curatela corrisponde quindi a un vero rapporto di rappresentanza. Essa esplica effetti giuridici che devono essere imputati al curatelato, che non può revocare al curatore il suo potere di rappresentanza, né limitarlo. Il potere di rappresentare del curatore si cumula comunque all'esercizio dei diritti civili del curatelato (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 14).

                                         Tale rapporto di rappresentanza non è autorizzato dal curatelato, bensì si basa sulla legge ed è istituito tramite l'emanazione di una decisione dell'autorità tutoria. Non si tratta dunque di una rappresentanza volontaria, anche se le relative disposizioni (art. 32 segg. CO) si applicano per analogia e a titolo di complemento alla rappresentanza legale (cfr. Basler Kommentar ad art. 417 CC n. 15).

                             2.11.   Con la decisione 7 aprile 1998 che ha accordato all'assicurata l'assegno integrativo a favore della figlia __________ e con i provvedimenti 11 agosto 1999 e 12 agosto 1999 che hanno adeguato l'importo dell'assegno, decisioni tutte trasmesse alla ricorrente, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _)."

                                         Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

                                         L'assicurata poi, benché dall'11 febbraio 2000 benefici di una curatela volontaria, ha l'esercizio dei diritti civili, per cui è capace di discernimento, ovvero ha la facoltà di agire ragionevolmente (art. 16 CC). Di conseguenza essa anche dopo l'istituzione della curatela non può aver sottovalutato l'importanza dell'obbligo di avvisare la Cassa dell'inizio del percepimento di un reddito e di informarla in merito.

                                         Nel caso di specie è in ogni caso irrilevante appurare se il fatto che l'assicurata non ha avvertito la Cassa dell'inizio delle sue attività lavorative costituisca, alla luce della curatela istituita nel 2000, una negligenza e in particolare una negligenza grave, visto che comunque l'invocata buona fede deve essere negata già per un altro motivo.

                                         Nell'evenienza concreta, trattandosi di una curatela amministrativa volontaria, è infatti il curatore ad occuparsi di tutte le questioni finanziarie dell'assicurata.

                                         A __________ è stato assegnato proprio il compito di gestire i beni e i redditi dell'assicurata (cfr. doc. _). Pertanto rientrava nelle sue funzioni anche interessarsi degli aspetti relativi alle assicurazioni sociali, possibili fonti di reddito, che intervengono o che potranno intervenire in futuro - per esempio versando i contributi sociali dovuti, controllando che gli importi erogati dalle assicurazioni siano corretti - e rispettare quindi le condizioni di queste e i rispettivi doveri.

                                         Quando ___________ è stato designato curatore dell'assicurata, ha dovuto allestire un inventario di tutti i beni della stessa (cfr. doc. _), per cui esaminando i diversi elementi dell'eventuale sostanza e dei redditi, ha avuto la possibilità di constatare che l'assicurata percepiva un assegno integrativo. Egli doveva dunque essere al corrente dell'erogazione all'insorgente di questa prestazione sociale.

                                         Il curatore avrebbe dovuto di conseguenza attivarsi maggiormente per permettere alla Cassa di avere un quadro chiaro e veritiero della situazione economica della ricorrente. In particolare egli avrebbe dovuto informarla dell'inizio dell'attività lavorativa dipendente dell'assicurata.

                                         Ciò a più forte ragione se si considera che l'assicurata ha cominciato a lavorare nel mese di maggio 2000, ossia dopo che è stata istituita la curatela nel mese di febbraio 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; III1). E' stato proprio il curatore medesimo in effetti a ritenere importante che l'insorgente trovasse un lavoro duraturo (cfr. consid. 1.4.).

                                         __________ ha affermato che nei primi tempi della curatela - istituita l'11 febbraio 2002 (cfr. doc. _) - aveva altri problemi prioritari da risolvere (precetti esecutivi, fatture inevase, pignoramenti, sfratto ecc.; cfr. consid. 1.4., 2.9.). Ciò è comprensibile, tuttavia non si capisce per quali motivi egli ha atteso ben due anni prima di inviare alla Cassa uno scritto con esplicito riferimento alle attività lavorative (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         ___________ ha inoltre asserito che, allorché ha ricevuto, nel mese di dicembre 2000, la decisione della Cassa relativa all'assegno integrativo con effetto dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), a nessuno è venuto in mente di verificare il calcolo e così non è stato possibile accorgersi che non era stato considerato alcun elemento di reddito (cfr. consid. 1.4.; 2.9.).

                                         E' però notorio che qualsiasi decisione notificata debba essere letta attentamente. _________, poi, avendo assunto l'ufficio di curatore doveva essere maggiormente consapevole dell'importanza di non tralasciare la lettura di nessun punto di un provvedimento. Nel caso specifico per di più sarebbe stato sufficiente prestare una minima attenzione per notare che non era stato computato alcun reddito.

                                         Il curatore quindi, non comunicando tempestivamente all'amministrazione l'inizio delle diverse attività lavorative dell'assicurata nel 2000 e nel 2001, ha senz'altro violato l'obbligo di informare la Cassa.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa da _________, che come curatore doveva ossequiare l'obbligo di annunciare ogni cambiamento importante e che, nel caso concreto, poteva rispettare questo dovere, visto che era o perlomeno avrebbe dovuto essere a conoscenza in modo dettagliato dell'intera situazione economica dell'assicurata e dei cambiamenti intervenuti dopo l'istituzione della curatela, configura una negligenza grave.

                                         Alla luce poi del fatto che il curatore è il rappresentante legale del curatelato (cfr. consid. 2.10.) e che dunque le azioni o omissioni del curatore esplicano effetti diretti nei confronti del curatelato, la ricorrente deve sopportare la negligenza grave commessa da __________.

                                         Per costante giurisprudenza infatti che gli assicurati portano le conseguenze delle azioni o missioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222).

                                         In simili condizioni all'assicurata non può essere riconosciuta la buona fede, primo presupposto per ottenere un eventuale condono.

                                         Di conseguenza questo Tribunale deve confermare la decisione del 24 luglio 2002 della Cassa e respingere il ricorso.

                                         A titolo abbondanziale va segnalato che qualora la restituzione di una determinata somma dovesse creare a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.02.28).

                                         Inoltre va di transenna rilevato che l'art. 426 CC, il quale si applica anche al curatore (cfr. H. Deschenaux/P.-H. Steinauer, op. cit., n. 1058), prevede che il tutore e i membri delle autorità di tutela devono, nell'adempimento del loro officio, osservare le norme di una diligente amministrazione e sono responsabili per i danni cagionati volontariamente o per negligenza.

                                         Pertanto un'eventuale responsabilità di __________ nei confronti di __________ insorta nell'espletamento dei suoi compiti in qualità di curatore deve essere, se del caso, esaminata nell'ambito di un'azione civile.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.02.2003 39.2002.67 — Swissrulings