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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2002 39.2002.6

16 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,984 parole·~30 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00006   rs/cd

Lugano 16 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 31 gennaio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 20 marzo 1998 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________, __________ e __________, un assegno integrativo di fr. 379.-- mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 1997 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         L'amministrazione, con provvedimento del 23 marzo 1998, ha poi aumentato l'importo dell'assegno integrativo a fr. 500.-- mensili, con effetto dal 1° gennaio 1998 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° gennaio 1999 l'importo di tale assegno è stato adeguato a fr. 540.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Il 31 marzo 1999 è nato il figlio __________. L'assegno integrativo è così stato ricalcolato e dal 1° aprile 1999 esso ammontava a fr. 623.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° ottobre 2000 l'importo dell'assegno è stato aumentato a fr. 756.-- a seguito dell'annunciato incremento della pigione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         L'ammontare dell'assegno è stato nuovamente adeguato il 1° gennaio 2001 a fr. 970.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   In occasione dell'usuale procedura di revisione degli assegni di famiglia, la Cassa con decisione del 16 novembre 2001, ha ordinato all'assicurata di restituire l'importo di fr. 14'563.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° febbraio 1998 al 30 aprile 2001.

                                         A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 23 marzo 1998 la nostra Cassa le ha accordato un

assegno familiare integrativo mensile di fr. 500.-- a decorrere dal

1. gennaio 1998. Tale assegno è stato aumentato a fr. 540.- con effetto 1. gennaio 1999.

Sulla richiesta per assegni di famiglia del 24 settembre 1997 ci aveva dichiarato che suo marito beneficiava delle indennità di disoccupazione (fr. 8'101.- netti) e svolgeva un'attività lucrativa (salario netto annuo fr. 37'378.-).

Nel corso del mese di maggio 2001, in seguito alla revisione periodica degli assegni di famiglia, ci trasmette la seguente documentazione:

•       copia del conteggio stipendio della ditta __________ attestante il salario netto di fr. 33'767.70 percepito da suo marito durante il periodo dal 26 gennaio 1998 al 30 set­tembre 1998 (fr. 50'650.- su base annua);

•       copia del certificato salario della ditta __________ per l'anno 1999 (fr. 50'154.netti) e per l'anno 2000 (fr. 50'160.- netti);

•       copia del contratto di lavoro del signor __________ valido dal 19 febbraio 2001 per l'attività presso la ditta __________ (salario lordo mensile di fr. 4'360.- e, da aprile 2001, fr. 4'540.-).

Risulta inoltre che le indennità di disoccupazione non sono più versate dal mese di feb­braio 1998 e che dal 1. ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 il signor __________o ha lavorato presso la __________ (salario netto su base annua fr. 46'557.80).

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo 1. febbraio 1998 al 30 aprile 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 14'563.- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.02.1998 al 31.12.1998/11 mesi  a  fr.     500.--          fr.    5'500.-dal 01.01.1999 al 31.03.1999/03 mesi  a  fr.     540.--          fr.    1'620.-dal 01.04.1999 al 30.09.2000/18 mesi  a  fr.     623.--          fr. 11'214.-dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi  a  fr.     756.--          fr.    2'268.-dal 01.01.2001 al 30.04.2001/04 mesi  a  fr.     970.--          fr.    3'880.--  fr.   24'482.--

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.02.1998 al 30.09.1998/08 mesi  a  fr.     68.--            fr.      544.-dal 01.10.1998 al 31.12.1998/03 mesi  a  fr.     410.--          fr.    1'230.-dal 01.01.1999 al 31.03.1999/03 mesi  a  fr.     151.--          fr.      453.-dal 01.04.1999 al 31.12.1999/09 mesi  a  fr.     234.--          fr.    2'106.-dal 01.01.2000 al 30.09.2000/09 mesi  a  fr.     233.--          fr.    2'097.-dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi  a  fr.     366.--          fr.    1'098.-dal 01.01.2001 al 31.01.2001/01 mese a  fr.    580.--          fr.      580.-dal 01.02.2001 al 31.03.2001/02 mesi  a  fr.     631.--          fr.    1'262.-dal 01.04.2001 al 30.04.2001/01 mese a  fr.    549.--          fr.      549.--   fr.   9'919.--

Totale assegno integrativo a nostro favore"                                                   fr.   14'563.--                        

                                                                                                                                =========

(cfr. doc. _)                                                                                   

                               1.3.   In data 28 novembre 2001 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica precaria (cfr. doc. _).

                                         Con decisione 31 gennaio 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella deci­sione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni inde­bitamente percepite".

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempe­stivamente i cambiamenti esposti nell'ordine di restituzione del 16 novembre 2001.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."

(cfr. doc. _)

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata, tramite l'Istituto nazionale assistenza cittadini (__________), ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:

"  (…)

In data 16 novembre 2001, l'istante ha ricevuto un ordine di restituzione per l'importo di franchi 14'563.- (DOC _). Secondo la convenuta detto importo sarebbe stato incassato a torto dall'avente diritto. La nostra patrocinata tempestivamente rispondeva in data 28 novembre 2001 (DOC _) mettendo in risalto la totale buonafede del comportamento nei riguardi della pubblica amministrazione. D'altra parte è noto che quasi la totalità dell'utenza si affida a organizzazioni terze per il disbrigo di atti che presuppongono una ottima conoscenza di procedure complicate non sempre definibili direttamente dagli stessi utenti. In data 31 gennaio 2002 la convenuta rispondeva (DOC _) non accettando assolutamente la buonafede dell'istante. Su questo ultimo punto ci sia consentito "insorgere": con quale concetto il funzionario di turno può, escludendo ogni margine di ragionevole dubbio, respingere in modo assoluto quanto asserito nel documento _, tenuto conto che il diritto alle prestazioni - se pur ridotte - sussisteva. Come si può escludere che una persona giunta in questo territorio da altra nazione possa conoscere le corrette procedure, quando anche per il disbrigo di semplici procedure come la compilazione di formulari di tassazione, normalmente, ci si affida a organizzazioni sindacali o terze. Questo tende sempre di più ad escludere l'utenza da una corretta conoscenza delle procedure pubbliche, creando filtri che poi creano questi inconvenienti. Nelle seguenti date: 26.11.01 e 7.01.02 (DOC _), a riprova del diritto all'assegno di prima infanzia, l'istante ha ricevuto ancora detti assegni.

Tenuto conto che la famiglia dell'istante è composta, oltre che dal coniuge, da quattro figli in tenera età e per quanto sopra descritto chiediamo a codesto lodevole tribunale:

L'istanza è accolta, la richiesta dell'Istituto delle assicurazioni sociali è annullata, tasse spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                               1.5.   Con risposta 11 febbraio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  (…)

Dalla documentazione consegnata agli atti sono evidenziabili i seguenti punti:

a)   accordava alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 500.- mensili a contare dal 1. gennaio 1998;

b)   tale riconoscimento teneva conto del fatto che il marito della ricorrente era disoccupato e che durante la disoccupazione conseguiva un guadagno intermedio, nel calcolo era pertanto stato conteggiato il doppio reddito;

c)   in data 28 marzo 2001 la Cassa ha proceduto alla revisione periodica del diritto agli assegni venendo a conoscenza di una situazione economica diversa da quella conosciuta e giustificante l'erogazione degli assegni integrativi;

d)   i dovuti accertamenti hanno chiarito che la situazione economica dalla famiglia _________ aveva subito diversi cambiamenti sin dal 1. febbraio 1998 senza che di ciò la Cassa fosse stata debitamente informata;

e)   il ricalcolo della situazione economica dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 2001 ha prodotto un ordine di restituzione di fr. 14'563.- di assegni integrativi indebitamente percepiti;

f)    nel periodo dal 1. febbraio 1998 al 30 aprile 2001 è stato possibile accertare non meno di tre distinte attività lucrative svolte dal marito della ricorrente che, stante i redditi conseguiti, avevano pure provocato la cessazione dei versamento delle indennità di disoccupazione.

Quanto precede dimostra manifestamente le omissioni commesse dalla ricorrente per non aver debitamente informato la Cassa sui cambiamenti della situazione economica della famiglia. L'indebito, malgrado gli avvertimenti segnalati sulle decisioni relativi all'obbligo di informare, è dovuto a ripetute negligenze gravi commesse dalla ricorrente.

A titolo informativo, per rispondere ad obiezioni ricorsuali, sembra poco credibile la tesi dalla complessità della materia che non avrebbe consentito alla ricorrente di rendersi conto dell'indebito. Agli atti risulta che, sia in occasione della nascita di __________, sia in occasione dell'aumento del canone di locazione, la ricorrente si mosse per chiedere l'adeguamento delle prestazioni.

Tutto ben considerato la Cassa ritiene che le negligenze commesse siano incompatibili con il riconoscimento della buona fede."

(cfr. doc. _)

                               1.6.   Il 21 febbraio 2002 il __________ ha rilevato:

"  (…)

teniamo a sottolineare, per meglio evidenziare la buonafede della nostra patrocinata, che l'istante non ha perso il diritto agli assegni integrativi. Tutt'oggi è stata posta a questo beneficio. E' vero che il coniuge dell'istante ha cambiato ditta ma, nella sostanza era sempre la stessa azienda che cambiava nome, rimanendo nello stesso stabile e con gli stessi dirigenti.

Pertanto, rimaniamo convinti della non cattiva volontà della nostra patrocinata e auspichiamo che quanto sentenzierà dia serenità alla famiglia composta, oltre che dai genitori, da ben quattro bambini."

(cfr. doc. _)

                               1.7.   Il doc. _ è stato sottoposto alla Cassa per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni (cfr. doc. _). L'amministrazione è rimasta silente.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 14'563.-- che, a mente della Cassa, sono stati percepiti a torto da __________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° febbraio 1998 al 30 aprile 2001.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo),

per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia del figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)  il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

     dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

 alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione

 sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

diritto all'assegno.

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione  complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché

  gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito

  disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni

  complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o

   dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è

  inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le

disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.3.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in

  caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della 

  composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda

    di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo

    giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente,

    retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica

    determinante."

                                         In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni

  variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo

  della prestazione.

2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento

  importante del reddito disponibile dei genitori.

3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

   provoca una modifica di almeno fr. 500.all'anno dell'assegno

   erogato."

                                         Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"   1  L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal 

    momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

    ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

    tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione

    indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni

    economiche al momento della restituzione, il provvedimento

    costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 Reg.LAF

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale

   per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei

   confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2  La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla  

   restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3  La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30

   giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della

   Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Nel caso in esame, a giusto titolo, l'assicurata non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.

                                         Dagli atti di causa risulta, infatti, che il marito della ricorrente dal mese di febbraio 1998 non ha più avuto diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e che dal 26 gennaio al 30 settembre 1998 ha lavorato presso la _________ (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), percependo fr. 38'092.-- lordi. Questo importo calcolato su anno corrisponde, al netto dei contributi sociali, a fr. 50'650.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° ottobre 1998 ___________ ha poi iniziato una nuova attività presso la ___________, guadagnando negli ultimi tre mesi del 1998 fr. 12'074.-- netti, pari a fr. 46'557.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Nel 1999, sempre presso la medesima ditta, ha percepito uno stipendio netto di fr. 50'154.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Il 1° gennaio 2000 la _________ ha cambiato ragione sociale in ___________.

                                         Il coniuge dell'insorgente è rimasto alle dipendenze di tale società fino al 30 gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Nel 2000 egli ha guadagnato fr. 50'160.-- netti (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Nel mese di gennaio 2001 __________ ha percepito lo stesso salario mensile che nel 2000, per cui su base annua deve essere tenuto conto sempre di un reddito di fr. 50'160.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal mese di febbraio 2001 il marito dell'assicurata ha lavorato presso la ____________, ottenendo una retribuzione mensile di base di fr. 4'360.-- lordi (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), che riportata su un anno corrispondeva, dedotti gli oneri sociali, a fr. 49'537.--, comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         __________, dal mese di aprile 2001, ha beneficiato di un aumento di salario. Mensilmente in effetti gli venivano versati fr. 4'450.-- lordi. Il guadagno ottenuto da questa attività lavorativa netto, calcolato su un anno, è quindi di fr. 50'524.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         E' pacifico, pertanto, che le entrate annue della famiglia _________ dal mese di febbraio 1998 erano superiori al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo, la quale si era basata, oltre che sull'interesse del conto di deposito e sugli assegni di base, sulle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione percepite dal marito dell'assicurata di fr. 8'101.-- annui e sul guadagno intermedio di fr. 37'378.--, realizzato da __________ esercitando un'attività dipendente (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzati dei cambiamenti importanti del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), i calcoli dell'assegno integrativo andavano rivisti in base ai nuovi redditi più elevati.

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei quattro figli. Essi vanno così restituiti.

                               2.8.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Nell'evenienza concreta la Cassa rimprovera all'assicurata di non avere notificato tempestivamente i cambiamenti di attività lavorativa del marito e i relativi aumenti di stipendio (cfr. consid. 1.2.; 1.4.).

                                         Questa circostanza avrebbe permesso di procedere di volta in volta all'adeguamento dell'assegno integrativo alla nuova situazione.

                                         L'interessata sostiene che la mancata comunicazione delle nuove entrate è attribuibile alla sua ignoranza e che per la compilazione delle domande, come per ogni altro problema amministrativo, richiedono l'aiuto di conoscenti e del sindacato. Inoltre essa ha asserito di essere stata convinta che la Cassa fosse a conoscenza dei redditi percepiti da suo marito, in quanto i datori di lavoro avevano comunicato alla Cassa cantonale di compensazione il relativo salario soggetto all'AVS (cfr. doc. _).

                                         Nell'atto ricorsuale è poi stato affermato che, provenendo da un'altra nazione e facendo affidamento per il disbrigo di tutte le procedure a organizzazioni sindacali o a terzi, i coniugi _________ non potevano conoscere i corretti iter amministrativi.

                                         Il patrocinatore della ricorrente ha anche rilevato che in generale, ricorrendo ai sindacati o ad altre persone, si esclude l'utenza dalla conoscenza delle procedure pubbliche, creando filtri che poi creano inconvenienti come quello accaduto all'assicurata (cfr. doc. _; consid. 1.4.).

                             2.11.   Come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nella fattispecie con le decisioni del 20 marzo 1998, del 23 marzo 1998, del 5 maggio 1999, del 6 dicembre 2000 trasmesse alla ricorrente, che le hanno accordato l'assegno integrativo a favore dei figli e i relativi aumenti, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha avvertito espressamente di quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)

                                         Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa deve essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

                                         L'invocata ignoranza della ricorrente (cfr. consid. 2.10.; doc. _) non trova, quindi, fondamento nel caso di specie.

                             2.12.   Va, inoltre segnalato che il TFA ha precisato che, la percezione di un nuovo reddito, nel caso di una persona che vive in una situazione finanziaria difficile, ha evidentemente delle conseguenze importanti (cfr. RDAT I-1997; RCC 1990 pag. 162).

                                         In una sentenza del 26 agosto 1993 nella causa E.G, pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 125, l'Alta Corte ha deciso che l'aumento retroattivo di una rendita dell'AVS è un fatto elementare e che la relativa omissione di comunicare questa circostanza non può essere qualificata come un'infrazione leggera. La Massima Istanza al riguardo ha precisato:

"  (…)

Le dossier permet de conclure que l'intimée devait être consciente de l'importance d'une modification d'un élément particulier du revenu ou des dépenses sur le montant de la PC ou aurait au moins dû la discerner en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises dans le passé, elle fut parfaitement en mesure de signaler à la caisse soit une augmentation d'un poste de "dépenses", soit une erreur de calcul PC à son avantage. L'omission d'annoncer un fait aussi élémentaire que l'augmentation rétroactive de la rente de vieillesse ne saurait par conséquent, au regard des circonstances, être qualifiée d'infraction légère à l'obligation d'annoncer."

(cfr. Pratique VSI 1994 pag. 129)

                                         Nel caso in esame l'aumento mensile di reddito dell'assicurata è stato rilevante (cfr. consid. 2.7.).

                                         Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, riconoscere l'irregolarità giuridica commessa.

                                         In proposito giova ricordare che l'aumento del reddito disponibile di una famiglia deve essere utilizzato per le necessità primarie e permettere la riduzione o eventualmente la soppressione degli assegni di famiglia a carattere selettivo e finanziati in parte tramite le imposte, quali sono gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia (cfr. D. Cattaneo, "La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi" in RDAT I-2000 pag. 121 segg. (124-125)).

                                         Ciò vale a più forte ragione, visto che, in casu, la nascita di ___________, avvenuta il 31 marzo 1999, è stata comunicata immediatamente alla Cassa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), così come il nuovo importo più elevato della pigione (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         In quelle occasioni, quindi, l'assicurata si è subito resa conto che il fabbisogno della sua famiglia sarebbe aumentato e ha agito di conseguenza per ottenere un adeguamento dell'assegno integrativo.

                                         L'asserzione del rappresentante dell'assicurata che in ogni caso il marito è rimasto nella stessa azienda, la quale ha soltanto cambiato il proprio nome (cfr. consid. 1.6.), non modifica dunque la situazione.

                                         Infatti qualsiasi aumento di stipendio, anche quello ottenuto lavorando presso la medesima ditta, va annunciato alla Cassa.

                             2.13.   La ricorrente ha affermato di avere creduto che la Cassa fosse al corrente dei nuovi redditi del marito, visto che i datori di lavoro avevano comunicato alla Cassa cantonale di compensazione AVS, ai fini della fissazione dei contributi dell'AVS, i guadagni percepiti da _________ (cfr. consid. 2.10.; doc. _).

                                         Al riguardo va osservato che la Cassa per gli assegni familiari e la cassa cantonale di compensazione AVS - servizio affiliazioni e contributi, come del resto altri servizi, fanno parte dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona. Gli uffici sono, tuttavia, distinti e hanno compiti differenti.

                                         Giusta l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.

                                         L'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa.Tale obbligo, come visto (cfr. consid. 2.11.), è d'altronde espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva  sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

"  b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di

aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste costatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)

                                         Pertanto nel caso di specie è ininfluente che il Servizio affiliazioni e contributi della Cassa cantonale di compensazione AVS fosse stato informato dei cambiamenti di reddito di __________, in quanto non era tenuto a comunicare tali dati alla Cassa per gli assegni familiari, né questa doveva cerziorarsi in merito presso il menzionato servizio.

                                         Determinante è invece la circostanza che la Cassa per gli assegni familiari non sia stata informata dall'assicurata di fatti rilevanti ai fini del calcolo degli assegni di famiglia.                        

                                         Dalla documentazione agli atti emerge infatti che la Cassa ha saputo che il marito della ricorrente dal mese di febbraio 1998 ha percepito un guadagno più elevato di quello considerato dalla stessa unicamente nel mese di aprile 2001, allorché l'insorgente le ha trasmesso il formulario di revisione degli assegni di famiglia per l'anno 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                             2.14.   L'assicurata, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 RegLAF, non ha comunicato tempestivamente i cambiamenti di posto di lavoro e i relativi aumenti di stipendio del marito all'organo amministrativo realmente competente, e cioè alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. Essa ha quindi senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione.

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, considerando anche il fatto che la Cassa l'aveva avvisata in modo chiaro ed esplicito circa il suo obbligo di informare l'organo competente, configura una negligenza grave.

                                         L'invocata buona fede non può dunque essere ammessa.

                                         Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, confermare la decisione del 31 gennaio 2002 della Cassa cantonale per gli assegni familiari e respingere il ricorso.

                             2.15.   A titolo abbondanziale, visto che l'insorgente ha asserito che di regola ricorre a conoscenti o al sindacato per sbrigare tutte le pratiche amministrative e che, chiedendo sempre l'aiuto di terze persone, l'utenza non conosce le corrette procedure e in questo modo viene a crearsi un filtro che poi genera inconvenienti come quello accadutole (cfr. consid. 2.10; 1.4.), va segnalato che, anche nell'ipotesi in cui nel caso di specie fosse ravvisabile un eventuale errore commesso da chi patrocina la ricorrente, quest'ultima non sarebbe comunque liberata da ogni responsabilità.

                                         Gli assicurati infatti portano le conseguenze delle azioni o omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.6 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.07.2002 39.2002.6 — Swissrulings