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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2002 39.2002.44

5 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,379 parole·~32 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00044   rs/cd

Lugano 5 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2002 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 11 aprile 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione dell'11 aprile 2002 la Cassa cantonale per gli assegni di famiglia (di seguito la Cassa) ha respinto la domanda di assegno integrativo a favore del figlio __________ (26.2.2002) presentata da __________ (cfr. doc. _), in quanto la moglie dell'assicurato risiede nel cantone Ticino soltanto dal 3 gennaio 2002.

                                         La Cassa, al riguardo, si è così espressa:

"  (…)

Secondo l'articolo 24 cpv. 1 LAF (Legge sugli assegni di famiglia) il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo, per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia del figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni;

c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/Al.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno (cfr. art. 24 cpv. 2 LAF).

La Sezione dei permessi e dell'immigrazione ci comunica che risiede nel nostro Cantone dal 3 gennaio 2002. La condizione dell'art. 24 cpv. 1 lett. b) LAF non è adempiuta." (cfr. doc. _)

                                         Con ulteriore provvedimento, emanato sempre l'11 aprile 2002, la Cassa ha rifiutato anche il riconoscimento del diritto all'assegno di prima infanzia, poiché __________ e sua moglie __________ non hanno entrambi il domicilio in Ticino da almeno 3 anni ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LAF (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso __________, tramite, il __________, ha impugnato la decisione dell'11 aprile 2002 emessa dalla Cassa relativa al rifiuto di un assegno integrativo, postulando:

"  (…)

1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:

    1.1.    La decisione 11.4.2002 della Cassa cantonale per gli assegni

             familiari è annullata.

1.2.    Gli atti sono ritrasmessi alla Cassa affinchè determini l'ammontare dell'assegno integrativo al quale ha diritto la famiglia __________.

2. Protestate spese e ripetibili." (cfr. doc. _)

                                         A motivazione del proprio gravame l'assicurato ha rilevato:

"  (…)

II. IN FATTO

In data 5.3.2002 __________, cittadino svizzero residente nel Canton Ticino dal 1988, e la moglie __________, cittadina __________ beneficiaria di un permesso di domicilio di tipo B e residente nel Canton Ticino dal 3.1.2002, hanno presentato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari una richiesta di assegno integrativo e di assegno di prima infanzia a favore del figlio _________, nato il 26.2.2002.

Con decisione 11.4.2002, intimata congiuntamente ad entrambi i coniugi, la Cassa ha rifiutato la richiesta di assegno di prima infanzia in quanto le condizioni previste all'art. 32 LAF devono essere adempiute da entrambi i genitori. Nel caso di specie la signora __________ non può ancora dimostrare il domicilio nel Cantone Ticino da almeno 3 anni, risiedendovi solo dal 3.1.2002.

Parimenti, sempre con decisione 11.4.2002, intimata questa volta solo alla signora __________, la Cassa ha pure respinto la richiesta di assegno integrativo, motivando nuovamente che la signora non ha ancora il domicilio nel Cantone da almeno 3 anni, conformemente all'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF.

PROVE:    decisione 11.4.2002 in merito alla richiesta di assegno integrativo (all. _)

                  decisione 11.4.2002 in merito alla richiesta di assegno di prima infanzia (all. _)

                  fotocopia passaporto svizzero di __________ (all. _)

certificati di domicilio di __________ (all. _)

permesso di dimora di __________ (all. _)

atto di nascita di __________ (all. _)

                  richiamo incarto Cassa

III. IN DIRITTO

1.                                   Oggetto della vertenza è unicamente il diritto all'assegno di famiglia integrativo.

2.                                   L'assegno di famiglia integrativo è una prestazione destinata alle famiglie con figli e con reddito insufficiente. L'assegno integrativo copre il fabbisogno dei figli che non

                           hanno ancora compiuto i 15 anni, quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti per assicurare loro l'indispensabile. L'art. 24

                           cpv. 1 della nuova Legge cantonale sugli assegni di famiglia (LAF), entrato in vigore l'1.1.1997, disciplina le condizioni per

           poterne beneficiare:

"Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

             a)    ha la custodia del figlio;

             b)    ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c)    il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonchè degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari

       all'AVS/AI."

           L'art. 28 cpv. 1 Reg. LAF prevede che "è considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente", mentre al cpv. 2 dello stesso articolo il Consiglio di Stato ha stabilito che "si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)."

           In parecchie occasioni il TCA è già stato chiamato ad interpretare la nozione di domicilio contenuta nell'art. 24 LAF, ed è giunto alla conclusione che per poter beneficiare dell'assegno integrativo occorre avere costituito nel Cantone Ticino il domicilio civile ai sensi dell'art. 23 CCS ed avervi inoltre la propria dimora abituale da almeno tre anni. L'art. 28 Reg. LAF, allorquando prevede l'ulteriore condizione per gli stranieri di essere in possesso di un permesso di domicilio della polizia degli stranieri di tipo C, risulta contrario alla legge e non può essere applicato (RDAT II-1998 pag. 32-50).

3.        Secondo l'art. 24 cpv. 2 LAF "se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno", e tocca quindi alla madre adempiere le condizioni sopraccitate del cpv. 1, tra cui quella del periodo di carenza di 3 anni.

           Il tema di discussione è quindi quello a sapere se l'art. 24

           cpv. 2 LAF sia contrario all'art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale, allorquando esclude il padre dal diritto all'assegno integrativo in caso di custodia congiunta dei figli da parte dei genitori.

3.1.     Tale quesito ha già trovato risposta da parte di codesto Tribunale:

"  Concretamente ciò significa che il padre domiciliato e

                       con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei fagli, non può (mai) avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime condizioni ha sempre diritto all'assegno.

                     Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della CF, in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale tra i due genitori che hanno in custodia il figlio.

                     Visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e cantone Ticino del 14 dicembre 1997."

                       (RDAT Il­1998 pag. 30)

      Il TCA non ha quindi imposto alla Cassa, qualora la madre difetti del requisito dei 3 anni di domicilio, di esaminare se il padre invece lo adempia, ma ha invece ritenuto di dover attendere che il Gran Consiglio modifichi di propria iniziativa o a seguito proprio di detta sentenza il disposto legislativo contestato.

"  Il TCA ha stabilito che questa norma viola il principio

                       costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna. Il giudice, visto il riserbo che si deve imporre in virtù delle sue funzioni, non ha sanato direttamente l'incostituzionalità ma ha respinto il ricorso e invitato il legislatore a trovare una soluzione che rispetti la Cost. fed. e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Cost.TI. Nel già citato Messaggio il Consiglio di Stato ha proposto il riconoscimento della titolarità del diritto all'assegno integrativo alla madre o al padre, se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio." (D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in: RDAT I-2000, pag. 130)

3.2.     Nel Messaggio del Consiglio di Stato del 10.11.1998 sulla prima modifica della LAF si prevedeva di sanare l'incostituzionalità della norma citata modificando il cpv. 2 dell'art. 24 LAF e conferendo la titolarità del diritto all'assegno integrativo alternativamente alla madre o al padre.

"  Pertanto per l'assegno integrativo, se la custodia del

                figlio è affidata ad entrambi i genitori, sarà sufficiente che uno dei due genitori (il padre o la madre) adempia la condizione relativa al periodo di carenza, al contrario della normativa attuale che conferisce il diritto unicamente alla madre." (Mess. 4807 punto 1.II.b)

                           Questo Messaggio è però rimasto pendente presso la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio: si inseriva in effetti nel pacchetto delle misure di risparmio decise dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del preventivo per l'anno 1999. Nel frattempo invece è stato presentato dal Consiglio di Stato un nuovo e più articolato Messaggio sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, che riguardo alla questione della titolarità dell'assegno integrativo riprende in pratica l'indicazione del TCA e del precedente messaggio, sostituendo quale unica novità il presupposto legale della custodia con quello della coabitazione dei genitori con il figlio.

                           "Si propone quindi che, nel caso in cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi i genitori, il diritto spetti al padre o alla madre, a dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di carenza. Al deposito di una richiesta di assegno integrativo - indipendentemente dal genitore che l'ha formulata - la Cassa cantonale per gli assegni familiari dovrà quindi esaminare quale fra i due genitori adempie tutte le condizioni per accedere al diritto all'assegno integrativo e, conseguentemente, determinare la titolarità; ciò che non esclude, ovviamente, che se entrambi i genitori adempiono i necessari requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto." (Mess. 5189 del 18.12.2001, punto 4.3.5)

                           Quest'ultimo messaggio è però appena stato presentato dal Consiglio di Stato, deve ancora essere discusso nelle apposite Commissioni del Gran Consiglio. dovrà venir approvato dal legislatore e non si conosce la possibile data a partire dalla quale le modifiche legislative proposte potranno entrare in vigore.

3.3.     Nella sentenza 5.3.1998 pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 seg. codesto Tribunale ha sanzionato l'art. 24 cpv. 2 LAF quale contrario alla Costituzione federale, ma ha lasciato al legislatore cantonale il compito di trovare la soluzione adeguata, in analogia a quanto statuito dal TFA in un'altra apparentemente analoga situazione (DTF 117 V 318). La fattispecie alla base della STFA del 17.12.1991 è però estremamente più complessa e giustamente il TFA si è limitato all'esame dell'incostituzionalità della norma cantonale, invitando il legislatore a trovare una modifica che rispetti il principio di parità tra uomo e donna, ma che nel contempo non generi nuove ingiustificate disparità di trattamento:

                "Wie dem auch sei, fest steht jedenfalls, dass die Herabsetzung des Pensionierungsalters beim System des Leistungsprimates nicht nur leistungsseitig einem folgenschweren Eingriff gleichkommt, sondern darüber hinaus eine eigentliche Umgestaltung der Finanzierungsgrundlagen und -modalitäten der Vorsorgeeinrichtung erzwingt. Dies erfordert eine sofortige Klärung komplexer Verhältnisse, die weit über den streitigen Leistungsanspruch hinausgeht und im Rahmen fallbezogener richterlicher Beurteilung nicht zu erbringen ist. Derart grundlegende, vorwiegend an Zweckmässigkeitsüberlegungen auszurichtende und bezüglich ihrer Tragweite nur schwer erfassbare Umgestaltungen können daher nicht dem Richter obliegen. (...) ... mit einem richterlichen Eingriff, wie ihn das kantonale Gericht zur Durchsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes befürwortet hat, zwangsläufig neue Rechtsungleichheiten geschaffen würden. Dieser Folge kann nur mittels rechtsatzmässiger Normierung in rechtsstaatlich befriedigender Form begegnet werden." (DTF 117 V 318 cons. 6b, 6c)

                           Nel caso dell'art. 24 cpv. 2 LAF si tratta unicamente di riconoscere il diritto alle prestazioni anche al padre se questi adempie il presupposto del periodo di carenza, qualora la madre invece non lo adempia. La fattispecie appare pertanto più simile a quella alla base della STFA del 23.8.1990 pubblicata in DTF 116 V 198, 216, dove il TFA ha stabilito nei confronti di una cassa pensioni cantonale il diritto alla rendita per vedovo alle stesse condizioni della rendita per vedove.

                           Orbene, visto che da quando codesto Tribunale, tramite la sentenza del 5.3.1998, ha appurato che il cpv. 2 dell'art. 24 LAF è contrario alla Costituzione federale sono trascorsi oramai 4 anni, che nel frattempo il legislatore non ha ancora modificato la norma in questione, che codesto Tribunale ha già richiamato in alcune sentenze la possibilità di adottare un'altra soluzione qualora l'inazione del legislatore si protrae troppo a lungo (v. D. Cattaneo, op.cit., pag. 130 nota 42), che la soluzione di riconoscere la titolarità del diritto all'assegno integrativo ad entrambi i genitori non genera nuove ingiustificate disparità di trattamento e difficoltà di applicazione per la Cassa cantonale per gli assegni familiari, si chiede che nella fattispecie venga riconosciuto al ricorrente il diritto all'assegno integrativo, adempiendo lo stesso il periodo di domicilio di almeno 3 anni nel Cantone. In effetti il signor _________, di nazionalità svizzera, risiede stabilmente nel Canton Ticino sin dal 1988.

4.        Secondo l'art. 24 cpv. 3 LAF sono esclusi dal diritto all'assegno integrativo i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI. Si può invece fare richiesta dell'assegno nei casi dove vi sono dei figli non considerati per il calcolo della prestazione complementare.

                           Il signor ________ riceve una rendita completiva per figlio d'invalido ai sensi dell'art. 35 LAI e ottiene pure una prestazione complementare conformemente all'art. 7 cpv. 1 lett. c OPC, nel cui calcolo si è tenuto conto dei limiti di fabbisogno quale persona coniugata, ma non si è potuto aggiungere il fabbisogno per il figlio (art. 8 cpv. 1 OPC; v. decisione PC 22.2.2002, all. G). Pertanto una richiesta di assegno integrativo si giustifica ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 LAF.

5.        Secondo quanto precede si ritiene che la decisione di rifiutare alla famiglia __________ un assegno integrativo sia arbitraria. Si chiede dunque che tale decisione venga annullata e che gli atti siano ritrasmessi alla Cassa affinchè determini l'ammontare dell'assegno integrativo." (cfr. doc. _)

                               1.3.   Nella sua risposta del 17 maggio 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

"  (…)

Nel caso di una famiglia biparentale dove entrambi i genitori hanno la custodia dei figli la legislazione vigente (art. 24, cpv. 2 LAF) attribuisce il diritto alla madre. Da ciò discende che l'adempimento delle condizioni del diritto all'assegno integrativo devono essere adempiute dalla madre. Nel caso in esame è stato constatato che la signora _________ risiede nel Cantone Ticino solo dal 03.01.2002 e non adempie la condizione dell'art. 24. cpv. 1 lett. b.

II ricorrente asserisce che l'art. 24, cpv. 2 LAF così come formulato viola l'art. 4, cpv. 2 della Costituzione federale. Ricorda che questo lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (in seguito TCA) ha più volte sancito l'incostituzionalità della citata norma.

Quanto obiettato è pertinente e corrisponde a quanto di conoscenza della Cassa. Non sono per contro condivisibili le conclusioni alle quali arriva il ricorrente secondo le quali il diritto deve essere accordato al padre. Se è vero da una parte che diverse sentenze hanno segnalato l'incostituzionalità della norma dell'art. 24. cpv. 2 LAF, in nessuna occasione il TCA ha sanato la situazione accordando il diritto al padre. II TCA ha per contro ritenuto, visto il riserbo che si deve imporre in virtù delle sue funzioni, di lasciare al legislatore il compito di porvi rimedio trovando una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7, cpv. 2 e 3 della Costituzione federale (recte: cantonale).

La Cassa è a conoscenza della volontà del legislatore di modificare questa norma. Già il Messaggio del Consiglio di Stato del 10.11.1998 propone la modifica dell'art. 24, cpv. 2 LAF nel senso che il diritto all'assegno integrativo, se la custodia dei figli è affidata ad entrambi i genitori, può essere concesso anche se solo uno dei genitori adempie la condizione del periodo di carenza (il padre o la madre). Questo Messaggio, vista la sua collocazione nel pacchetto delle misure di risparmio decise dal Consiglio di Stato nell'ambito dell'approvazione del Preventivo per l'anno 1999, non è mai stato votato dal Gran Consiglio. Oggi risulta tuttavia superato dal Messaggio del 18.12.2001 che prevede una più ampia modifica della LAF dopo 4 anni dalla sua entrata in vigore. II nuovo Messaggio ripropone la modifica dell'art. 24, cpv. 2 nel senso desiderato dal ricorrente.

La Cassa ritiene che la modifica legale sia prossima e che pertanto non si giustifichi la concessione di un diritto che non rispetti la legislazione vigente." (cfr. doc. _)

                               1.4.   Il 27 maggio 2002 il Servizio di consulenza giuridica per persone con andicap ha precisato:

"  mi riferisco alla risposta di causa dello scorso 17 maggio al ricorso

sopraccitato, nella quale la Cassa cantonale per gli assegni familiari riconosce in fondo le argomentazioni ricorsuali, in particolare che

l'art. 24 cpv. 2 LAF sia contrario all'art. 8 cpv. 3 della Costituzione federale, allorquando esclude il padre dal diritto all'assegno integrativo in caso di custodia congiunta dei figli da parte dei genitori. La Cassa invita però codesto lodevole tribunale a lasciare nuovamente al legislatore il compito di porre rimedio alla situazione trovando la soluzione confacente. Soluzione prevista nel nuovo messaggio 18.12.2001 del Consiglio di Stato sulla revisione della LAF, che propone di accordare il diritto all'assegno al padre o alla madre, nel caso in cui il figlio viva con entrambi i genitori, a dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di carenza. Si tratta quindi di una soluzione semplice, simile a quella adottata dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 116 V 198, e che potrebbe pertanto essere facilmente imposta dal TCA nella presente fattispecie.

L'affermazione della Cassa che ritiene che la modifica legale sia prossima, e che pertanto non si giustifichi la concessione di un diritto che non rispetti la legislazione vigente, non può assolutamente essere condivisa. In effetti il messaggio sopraccitato è appena stato presentato e non è ancora stato discusso dall'apposita commissione del Gran Consiglio (Commissione della legislazione) e tantomeno è all'ordine del giorno delle sue prossime sedute. Non si sa quindi ancora quando il legislatore discuterà la modifica legislativa prevista e tantomeno se questa verrà adottata.

Ritengo quindi che non si possa affermare che "la modifica legale sia prossima" e quindi visto che l'inazione del legislatore si sta protraendo oramai da più di 4 anni (v. STCA 5.3.1998) mi sembra che si giustifichi ampiamente che codesto tribunale adotti una propria soluzione, pena il continuare a giustificare una prassi palesemente anticostituzionale." (cfr. doc. _)

                               1.5.   La Cassa, il 5 giugno 2002, ha comunicato:

"  la Cassa ha preso nota delle ulteriori osservazioni fattevi dal

patrocinatore degli assicurati e non ha nulla da aggiungere a quanto riferito nella risposta di causa.

Aspettiamo quanto deciderà questo Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni." (cfr. doc. _)

                               1.6.   Pendente causa questa Corte ha posto all'avv. __________ i seguenti quesiti:

"  1.-  quando è prevista la discussione in Gran Consiglio della revisione

      della legge sugli assegni di famiglia (LAF);

2.-  quando entrerà in vigore la prima revisione della LAF." (Doc. _)

                                         Il 18 giugno 2002 la Capo del Servizio amministrazione dell'Istituto delle assicurazioni sociali ha risposto:

"  1.     la discussione in Gran Consiglio della prima revisione della

         legge sugli assegni di famiglia è prevista per la sessione del 24 giugno 2002;

2.      la data probabile dell'entrata in vigore della prima revisione LAF è il 1 gennaio 2003, comunque non è ancora stabilita: la competenza è del Consiglio di Stato." (cfr. doc. _)

                               1.7.   Il Servizio di consulenza giuridica per persone con andicap, il 12 luglio 2002, ha puntualizzato:

"  mi riferisco alla vostra comunicazione del 9 luglio scorso e prendo

atto che la revisione della LAF è stata accolta dal Gran Consiglio nella seduta estiva del 24 giugno 2002. In particolare è stata accettata la modifica dell'art. 24 cpv. 2 LAF che accorda il diritto all'assegno al padre o alla madre, nel caso in cui il figlio viva con entrambi i genitori, a dipendenza di quale dei due adempie la condizione relativa al periodo di carenza. Come ribadito nell'atto ricorsuale e nelle osservazioni 27.5.2002, si tratta della soluzione più semplice (simile a quella adottata dal TFA nella sentenza pubblicata in DTF 116 V 198), che si imponeva vista l'anticostituzionalità della vecchia normativa e non ha abbisognato di una particolare valutazione da parte del Gran Consiglio.

Il fatto comunque che la revisione della LAF entrerà in vigore molto probabilmente solo a partire dall'1.1.2003 significa che l'anticostituzionalità del vecchio art. 24 LAF perdurerà ancora svariati mesi. Nel caso in esame, dove la richiesta di assegni integrativi è stata inoltrata il mese di marzo 2002, l'inazione del legislatore (durata a partire dalla STCA 5.3.1998) non deve portare pregiudizio. Mi sembra quindi che si giustifichi ampiamente che codesto tribunale adotti una propria soluzione, comunque identica a quella approvata or ora dal Gran Consiglio, pena il continuare a giustificare verosimilmente fino al 31.12.2002 una prassi palesemente anticostituzionale." (cfr. doc. _)

                               1.8.   Il doc. _ è stato sottoposto alla Cassa per conoscenza con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro 5 giorni (cfr. doc. _).

                                         L'amministrazione è rimasta silente.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto a un assegno integrativo.

                                         L'art. 24 LAF fissa le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo e stabilisce quanto segue:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale            assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è       inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni                                complementari all'AVS/AI.

Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         L'art. 28 Reg.LAF prevede

"  E' considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

Si considera domiciliato il titolare del diritto di cittadinanza svizzera e lo straniero in possesso del permesso di domicilio (permesso C)."

                                         In diverse sentenze (cfr. per tutte la STCA del 5 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg.) questo Tribunale ha avuto modo di stabilire che il cpv. 2 dell'art. 28 Reg.LAF, nella misura in cui definisce il concetto di domicilio degli assicurati stranieri con riferimento al permesso di polizia (di tipo C) è contrario alla legge.

                                         Preso atto di questa giurisprudenza, la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 1.6.), prevede che le relative norme del Reg.LAF dovranno essere oggetto di adattamento (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.4.3.).

                                         L'art. 29 del Reg.LAF stabilisce che:

"  Il titolare del diritto dimostra di essere stato domiciliato ininterrottamente nel Cantone nei tre anni precedenti la richiesta.

  Il domicilio non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore a tre mesi sull'arco di un anno.

  In caso di interruzione, il titolare del diritto deve adempiere nuovamente la condizione relativa al periodo di carenza dei tre anni prima di poter inoltrare una nuova richiesta."

                               2.2.   Riguardo alle nozioni di domicilio e di residenza abituale, in una sentenza del 17 maggio 1999 nella causa G., non pubblicata (39.98.109-110), il TCA ha precisato:

"  Nella presente fattispecie la Cassa ha ritenuto non adempiuto il presupposto dell'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e 32 cpv. 1 lett. a LAF.

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Infatti, da una parte, vista la durata del soggiorno in Francia dell'assicurata per motivi di studio e considerato che essa vive a Parigi con il suo compagno e sua figlia ed ha quindi in quella città il centro dei suoi interessi familiari, si può ritenere che essa abbia costituito il suo domicilio civile in Francia (cfr., per un caso analogo, proprio in materia di assegni familiari RVJ 1999 pag. 108-100).

Inoltre e soprattutto, anche volendo ammettere per ipotesi, che G. è tuttora domiciliata in Ticino, comunque l'assicurata non vi risiede effettivamente (cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa P., H 144/97) per ben 8 mesi all’anno ogni anno. Questa assenza dal nostro Cantone è di gran lunga superiore rispetto a quella ammessa dall’art. 29 cpv. 2 Reg. LAF, secondo cui il domicilio (recte: la residenza abituale) "non si considera interrotto se l'assenza dal Cantone è inferiore ai tre mesi".

Non esistono del resto in concreto motivi di forza maggiore atti a giustificare un'interruzione superiore (cfr. STFA del 19 aprile 1999 nella causa M., P 44/97).

A ragione la Cassa ha quindi rifiutato all'assicurata l'assegno integrativo.

Anche l’assegno di prima infanzia è stato giustamente rifiutato dall’amministrazione, visto che secondo l’art. 32 cpv. 1 lett. a LAF per potere ottenere questa prestazione, entrambi i genitori devono avere il domicilio nel Cantone da almeno tre anni."

                               2.3.   La Cassa, nell'evenienza concreta, ha rifiutato all'assicurato il diritto all'assegno integrativo, fondandosi sull'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF. L'amministrazione ritiene che il requisito del domicilio nel cantone da almeno tre anni non sia realizzato, in quanto la moglie del ricorrente, ___________, risiede in Ticino soltanto dal 3 gennaio 2002. Nella fattispecie è infatti applicabile l'art. 24 cpv. 2 LAF che prevede che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, solo la madre ha diritto all'assegno (cfr. consid. 1.1.; 1.3.).

                                         L'insorgente dal canto suo sostiene che il TCA debba riconoscere la titolarità dell'assegno integrativo a entrambi i genitori, visto che questa Corte con una sentenza pubblicata in RDAT II-1998 pag. 30 ha stabilito che l'art. 24 cpv. 2 LAF, violando il principio di uguaglianza tra uomo e donna, è contrario alla Costituzione federale e che il legislatore non ha ancora modificato tale norma o perlomeno che l'incostituzionalità perdurerà ancora svariati mesi.

                                         Di conseguenza egli ha asserito che, ossequiando il requisito del periodo di carenza di tre anni in Ticino, ha diritto all'assegno integrativo (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.7.).

                                         Preliminarmente va rilevato che nel caso di specie il ricorrente percepisce una rendita completiva per figlio di genitori invalidi dall'assicurazione invalidità e una prestazione complementare (cfr. doc. _).

                                         Giusta l'art. 24 cpv. 3 LAF non ha diritto all'assegno integrativo il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione.

                                         L'art. 8 cpv. 1 OPC prevede che per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

                                         Il piccolo _________, che non è orfano e non ha diritto a una rendita completiva AVS/AI, non rientra pertanto nel conteggio della prestazione complementare (per un caso analogo cfr. STCA del 15 febbraio 2002 nella causa D., 33.2001.86).

                                         La famiglia _________, almeno in considerazione dell'art. 24 cpv. 3 LAF, potrebbe di conseguenza avere diritto a un assegno integrativo.

                               2.4.   Per quanto attiene alla censura sollevata dall'assicurato in merito al fatto che il TCA, ritenendo l'art. 24 cpv. 2 LAF incostituzionale, debba attribuirgli un assegno integrativo, annullando la decisione contestata (cfr. consid. 1.2.; 1.4.; 1.7.; 2.3.), va ricordato che effettivamente in numerose sentenze questo Tribunale ha già dichiarato la disposizione legale in questione contraria alla Costituzione federale e a quella cantonale.

                                         In particolare nella già citata sentenza del 9 marzo 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT II-1998 pag. 28 segg., questo Tribunale si è così espresso:

"  Ci si deve dunque porre il quesito se il padre può essere escluso dal diritto all'assegno.

  In particolare occorre stabilire se l'art. 24 cpv. 2 LAF, secondo cui "se entrambi i coniugi hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno" rispetta o no l'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale che recita:

  "Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura

  l'uguaglianza soprattutto per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a una retribuzione uguale per un lavoro di pari valore."

  La  norma costituzionale citata proibisce, di principio, ai legislatori cantonali di emanare norme che contengano una disparità di trattamento fra uomo e donna: un trattamento differenziato fra uomo e donna è ammissibile soltanto se la differenza biologica o funzionale fra i due sessi esclude assolutamente una parità di trattamento (DTF 108 Ia 29 consid. 5a; DTF 114 Ia 331, ZBL 1987 pag. 170 e pag. 308 consid. 3a).

  Ogni modifica legislativa cantonale deve, dunque, tener conto di questo imperativo ancorato nell'art. 4 cpv. 2 Cost. fed.

  In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza ancorato nell'art. 4 Cost. fed. vincola il legislatore cantonale e comunale.

  Sotto questo profilo violano l'art. 4 Cost. fed. - oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che - all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno luogo quindi a una parificazione inammissibile (DTF 111 Ia 326 consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid. 5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b).

  Per ammettere una violazione dell'art. 4 Cost., occorre tuttavia che la distinzione fatta dal legi­slatore appaia insostenibile, rispettivamente, nel caso inverso, che appaia insostenibile il rifiuto di distinguere: tra questi due estremi l'art. 4 Cost. lascia infatti al legislatore cantonale e comunale una notevole libertà, che gli consente ora di porre l'accento su tratti e su elementi comuni di due fattispecie, per trat­tarle alla stessa maniera, ora di dare peso invece agli elementi che le distinguono per sottoporle a un regime differenziato (STF 19.11.1986 in causa C.L.P., non pubbli­cata; STCA 3.1.1994 nella causa L.G.).

  Il Consiglio di Stato, nel suo Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia ha ricordato che la precedente legge sugli assegni familiari del 24 settembre 1959, secondo il Tribunale federale, era incompatibile con l'art. 4 della Costituzione federale, nella misura in cui concedeva al solo padre il diritto all'assegno.

  Per questo a cifra 9.2. esso ha sottolineato che:

  "Il disegno di legge attua il principio della parità uomo-donna".

  A commento dell'art. 12 del Disegno di legge (l'attuale art. 11 LAF che regola l'assegno di base) il Consiglio di Stato ha poi precisato:

"                                                                             Il capoverso 1 enuncia le casistiche possibili  nel caso in cui entrambi i genitori abbiano la custodia del figlio. Si evidenzia in particolare la lett. a, che concede prioritariamente il diritto all'assegno alla madre, nel caso in cui entrambi i genitori abbiano un'attività salariata a tempo pieno o a tempo parziale e con pari grado di occupazione: la norma non intende certo creare disparità di trattamento fra uomo e donna, bensì definire in modo chiaro ed univoco una delle due opzioni possibili." (cfr. Messaggio, pag. 46)

Questa disposizione della legge è stata dichiarata dal TCA  conforme alla Cost. fed. in una sentenza del 22 gennaio 1998 nella causa S.C. (per una diversa soluzione, cfr.: Pratique VSI 1997, pag. 275 relativa ad un Cantone in cui la legge attribuiva prioritariamente al marito il diritto all'assegno. Il Tribunale delle assicurazioni di quel Cantone ha instaurato la soluzione che prevede il  diritto di libera scelta dei coniugi).

A proposito dell'assegno integrativo, e precisamente riguardo all'art. 24 LAF, il Consiglio di Stato ha invece categoricamente stabilito che "nel caso in cui entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto all'assegno è la madre". (cfr. Messaggio citato, pag. 50).

  Concretamente ciò significa che il padre domiciliato e con la residenza abituale nel Cantone da almeno tre anni, pur avendo la custodia del figlio o dei figli, non può (mai) avere diritto all'assegno integrativo. Al contrario la madre nelle medesime condizioni ha sempre diritto all'assegno.

  Secondo questo Tribunale l'art. 24 cpv. 2 LAF, così formulato, viola l'art. 4 cpv. 2 della Cost. fed., in quanto riconosce alla sola madre il diritto all'assegno, senza che la disparità sancita sia giustificata da una differenza funzionale fra i due genitori che hanno in custodia il figlio.

  Visto il riserbo che il giudice, in virtù delle sue funzioni, si deve imporre (cfr. DTF 117 V 318 seg., in particolare 318-328), sta comunque al legislatore cantonale trovare una soluzione che rispetti la Costituzione federale e l'art. 7 cpv. 2 e cpv. 3 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997."

                                         Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata.

                                         Il TCA in alcune sentenze ha ribadito, tuttavia, che stava al legislatore trovare una soluzione adeguata al problema (cfr. STCA del 9 aprile 2002 nella causa I.G., inc. 39.2001.51-52; STCA del 20 aprile 2000 nella causa C., inc. 39.2000.5; STCA del 1° febbraio 2000 nella causa D.L., inc. 39.1999.35; STCA del 1° aprile 1999 nella causa B.; D. Cattaneo, La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti, in "Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio", RDAT I-2000, pag. 130). Questo Tribunale si è limitato a segnalare il seguente passaggio di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 117 V 326:

"  Zwar liesse sich fragen, ob diese Zurückhaltung angesichts der Schwere des durch die Verfassungswidrigkeit entstehenden Rechtsnachteils einerseits und der überlangen gesetzgeberischen Untätigkeit anderseits noch geboten sei (KÄLIN, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 1987, S.168 ff.: grundlegend BIAGGINI, Verfassung und Richterrecht, Basler Diss. 1991, S. 452 ff., 464, 468 ff.). Solche Zweifel wären umso begründeter, als sich der Gesetzgeber durch einen fallbezogenen, einleuchtend begründbaren Eingriff des Richters keine wegs am Erlass einer neuen Ordnung gehindert sähe, die den Schranken der Bundesgesetzgebung und den Grundrechten ebenso Rechnung tragen würde wie den allgemeinen verfassungsrechtlichen Prinzipien (BGE 116 V 216; vgl. auch BGE 99 Ia 637), hingegen den Rechtsuchenden im streitigen Einzelfall kaum mehr zu erfassen vermöchte (ZBI 87/1986 S. 406).

Darüber braucht hier nicht abschliessend entscheiden zu werden. Selbst wenn nämlich ein richterliches Eingreifen nicht bereits aus Gründen verschiedener Regelungsmöglichkeiten im Verein mit den andern erwähnten Gesichtspunkten entfiele, setzt hier die beschränkte funktionelle Eignung des Richters, einen Regelungsbereich grundlegend (neu) zu normieren, eine unüberwindbare Schranke." (DTF 117 V 326)

                                         Già nel Messaggio dell’11 novembre 1998 relativo ad una modifica della legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1998, il Consiglio di Stato aveva proposto di sanare l’incostituzionalità della norma modificando l’art. 24 cpv. 2 LAF nel senso che se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, titolare del diritto è il padre o la madre.

                                         In occasione della prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e che entrerà in vigore, come affermato dalla Capo del Servizio amministrativo dell'IAS, probabilmente il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 1.6.), la proposta appena menzionata è stata rivista. Il nuovo assetto legislativo non prevede più la custodia (bensì la coabitazione con il figlio ) quale condizione del diritto all'assegno integrativo e di prima infanzia. Il nuovo art. 24 cpv. 2 LAF prevede inoltre che nel caso in cui il figlio coabita (cioè vive) con entrambi i genitori, il diritto all'assegno integrativo spetti al padre o alla madre, a dipendenza di quale dei due ossequia la condizione relativa al periodo di carenza. Ciò non esclude che se entrambi i genitori adempiono i necessari requisiti, possano entrambi essere titolari del diritto (cfr. Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia, p.to 4.3.5.; nuovo art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 del disegno di legge concernente la modifica della LAF).

                                         E' stata pure mantenuta la condizione relativa al periodo di carenza di tre anni di domicilio nel cantone Ticino (cfr. p.to 4.3.4. del Messaggio).

                                         Il "periodo di interruzione" della residenza abituale ammesso è stato comunque portato da 3 mesi a 12 mesi (cfr. consid. 2.1.). Esso è indipendente dai motivi che sono all'origine dell'assenza dal Cantone. La Cassa non dovrà più verificare se ricorrono motivi giustificativi per ammettere un'assenza superiore ai 3 mesi (forza maggiore, malattia del richiedente); quale contropartita il termine di 12 mesi dovrà essere estremamente rigido e sarà una soglia oltrepassata la quale il periodo di carenza dovrà essere in ogni caso considerato interrotto (cfr. p.to 4.3.4.3.4. del Messaggio, nuovo art. 25a LAF).

                               2.5.   Nella presente fattispecie, considerato che, come emerge dall'accertamento effettuato dal TCA presso l'Istituto di assicurazioni sociali, la prima revisione della LAF entrerà in vigore fra pochi mesi, ovvero il 1° gennaio 2003 (cfr. consid. 1.6.) e che un'applicazione anticipata di tale normativa, tramite l'annullamento della decisione impugnata, creerebbe delle disparità di trattamento nei confronti di casi analoghi sui quali questa Corte si è pronunciata nel corso del 2002 (cfr. STCA dell'11 settembre 2002 nella causa M., 39.2002.22-23; STCA del 21 maggio 2002 nella causa S. e S., 39.2001.63-64 STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., 39.201.51-52; relativamente al principio dell'uguaglianza di trattamento cfr. DTF 127 V 8; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; DTF 119 V 130 consid. 5b; SVR 2001 AHV Nr. 3; SVR 2000 EL Nr. 3; Pratique VSI 2000 pag. 180), torna applicabile il diritto tuttora vigente.

                                         Ritenuto quindi che la moglie di __________ risiede nel Cantone Ticino dal 3 gennaio 2002 (cfr. doc. _), essa non può far valere un periodo di residenza abituale di almeno tre anni nel nostro Cantone e beneficiare dell'assegno integrativo (cfr. STCA dell'11 settembre 2002 nella causa M., 39.2002.22-23; STCA del 21 maggio 2002, 39.2001.63-64; STCA del 9 aprile 2002 nella causa G., 39.2001.51-52).

                                         Secondo la LAF attualmente in vigore, il diritto all'assegno integrativo potrà essere rivendicato dal ricorrente solo a partire dal mese di febbraio 2005, allorché __________ avrà adempiuto il periodo di carenza giusta l'art. 24 cpv. 1 lett. b LAF e l'art. 29 Reg.LAF, evidentemente se le condizioni economiche previste dalla legge lo consentono.

                                         La decisione emanata dalla Cassa relativa al rifiuto dell'assegno integrativo va di conseguenza confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.44 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.12.2002 39.2002.44 — Swissrulings