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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.06.2002 39.2002.25

28 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,684 parole·~38 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2002.00025   cr/sc

Lugano 28 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2002 di

__________, 

contro  

la decisione del 1 marzo 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 22 febbraio 2001 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________ un assegno integrativo di fr. 470.-- mensili a favore del figlio __________, a decorrere dal 1° novembre 2000 fino al 31 dicembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Con decisione 23 febbraio 2001 la Cassa ha modificato l'importo dell'assegno, quantificandolo in fr. 488.-- a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   La Cassa, con decisione 17 gennaio 2002, ha ordinato all'interessata di restituire l'importo di fr. 3'184.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre 2001. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 23 febbraio 2001 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 488.- a decorrere dal 1. gennaio 2001 tenendo in considerazio­ne un contributo alimentare di fr. 700.- al mese a favore del figlio __________ (cfr. convenzione alimentare trasmessaci il 21 novembre 2000).

In data 7 novembre 2001 ci trasmette la sentenza di divorzio emessa il 14 dicembre 2000 che stabilisce:

"·   è fatto obbligo al signor __________ di versare mensilmente un contributo ali­mentare a favore della moglie di fr. 1'500.- mensili in via anticipata entro il 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2001;

  ·   è fatto obbligo al signor __________ di versare mensilmente un contributo ali­mentare per il figlio _________ di fr. 885.- mensili, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese a partire dal mese di gennaio 2001."

Con sentenza del 9 febbraio 2001 (trasmessaci il 7 novembre 2001) viene diminuito il contributo alimentare a suo favore a fr. 1'000.mensili dal 1. gennaio 2001.

Ci comunica inoltre che, da gennaio a marzo 2001 ha percepito unicamente fr. 700.-- mensili per il figlio dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (anticipo alimenti) e, dal mese di aprile 2001, il contributo a suo favore di fr. 1'000.- è trattenuto direttamente dal salario del signor __________.

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo dal 1. aprile 2001 al 31 ottobre 2001 ha percepito a torto l'importo di fr. 3'184.come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.04.2001 al 31.10.2001/07 mesi  a fr.    488.-                     fr.  3416.-

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabelle allegate):

dal 01.04.2001 al 30.06.2001/03 mesi  a fr.      0.-      fr.      0.dal 01.07.2001 al 31.10.2001/04 mesi   a fr.   58.-      fr.  232.-     fr.    232.- 

Totale assegno integrativo a nostro favore                                 fr.  3184.­-

                                                                                              =======

(…)" (Doc. _)

                               1.3.   In data 18 gennaio 2002 l'interessata ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, del seguente tenore:

"  faccio riferimento alla vostra lettera del 17 gennaio 2002 e con la presente mi permetto di inoltrarvi la domanda di condono all'ordine di restituzione dell'assegno integrativo in quanto ritengo di avere agito in buona fede.

I seguenti motivi lo affermano:

Dal mese di novembre 2000 mi sono separata e trasferita a __________. Vista la mia condizione economica precaria da subito ho dovuto richiedere un aiuto finanziario all'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di __________. Quale beneficiaria di sussidi assistenziali ho sempre provveduto ad informare il Comune e la signora __________ su ogni cambiamento della mia situazione finanziaria.

Il Comune è sempre stato al corrente della mia situazione in quanto a più riprese ho dovuto chiedere il loro aiuto per sbrigare le faccende burocratiche, private e famigliari che in questo periodo mi hanno causato problemi non del tutto irrilevanti.

Anche alla Signora __________, ho sempre trasmesso la documentazione relativa alla protezione coniugale / separazione dalla quale si potevano rilevare i dati necessari.

La funzionaria USSI, Sig.a __________, da sempre sapeva quanto ricevevo dal vostro ufficio, dall'anticipo alimentare, da mio marito, dalla disoccupazione (rispettivamente datore di lavoro), dalla cassa malati e via dicendo.

Il suo intervento era minimo in quanto percepivo il vostro assegno integrativo. E' evidente che se da parte vostra avessi ricevuto di meno, l'USSI avrebbe dovuto intervenire con un sussidio superiore a quello versatomi. Infatti dal momento che l'assegno mi è stato sospeso l'USI è intervenuto è mi ha coperto la vostra parte mancante.

La mia lettera dell'8 novembre 2001 trasmessa alla sig.a ________ infatti conferma quanto segue:

"                                                                             ... con la presente mi permetto di chiederle un aiuto assistenziale integrativo alle indennità di malattia dell'__________ di fr. 23.- al dì, all'anticipo alimenti di mio figlio _________ di fr. 700.-- (versato dall'Ufficio anticipo alimenti di _________) e ai miei alimenti di fr. 1000.- pignorati dal salario del mio ex marito ________. L'ufficio assegni integrativi mi ha sospeso il versamento dell'assegno, in quanto non ha mai tenuto conto degli alimenti che ricevo dal mio ex marito (fr. 1000.- ), sebbene già da tempo gli era stata trasmessa la sentenza del pretore dal quale risultava che avrei beneficiato di questo importo. Presumo che l'ufficio assegni non abbia mai considerato questi fr. 1000.- in quanto ha legato il fatto che se il mio ex marito non versava gli alimenti a mio figlio _________ figuriamoci se li avrebbe versati alla sottoscritta. Parlando con la funzionaria sig. a __________ dell'Ufficio assegni integrativi, mi è stato riferito che probabilmente dovrò tornare dei soldi al loro ufficio, in quanto versati in più. Ci tengo a precisare che in questi mesi le mie entrate non erano superiori al limite assistenziale e che pertanto era impossibile accorgersi di avere ricevuto dei soldi in più. Anche perché il vostro ufficio ha dovuto in parte intervenire..."

Considerato che sono ancora al beneficio di sussidi assistenziali, la restituzione di fr. 3'184.-- costituisce per me un onere troppo gravoso vista la mia condizione economica precaria.

Tenuto conto di quanto sopra, vi chiedo gentilmente di volermi concedere il condono e di voler sbrigare la faccenda direttamente con l'USI, in quanto mi sembra di avere agito correttamente." (Doc. _)

                               1.4.   Con scritto datato 21 gennaio 2002 la Cassa ha comunicato all'assicurata quanto segue:

"  ci riferiamo alla pratica per assegni di famiglia e la informiamo che l'assegno integrativo è stato calcolato sulla sua attuale situazione finanziaria. Lo stesso è stato infatti fissato senza tener conto dell'eventuale rendita AI e rispettiva prestazione complementare.

L'assegno integrativo sarà quindi erogato, in via provvisoria, fino a quando l'importo della rendita e/o della prestazione complementare non sarà fissato dal servizio competente.

Con il versamento della rendita e/o della prestazione complementare riceverà anche un importo arretrato: allo scopo di evitare il sovrapporsi dell'assegno familiare con la rendita e/o la prestazione complementare, la invitiamo a ritornarci il duplicato dell'allegata dichiarazione, debitamente sottoscritta.

Con tale dichiarazione ci autorizza a compensare con il Servizio rendite e/o con l'Ufficio prestazioni complementari l'assegno familiare che le è stato assegnato, conformemente alla sua situazione economica attuale, ed al quale non avrebbe avuto diritto con il computo della rendita e/o della prestazione complementare." (Doc. _)

La citata dichiarazione ha il seguente tenore:

"  Autorizzo la Cassa cantonale per gli assegni familiari a compensare con il Servizio rendite e/o l'Ufficio prestazioni complementari l'assegno familiare che mi è stato assegnato, conformemente alla mia situazione economica attuale, ed al quale non avrei avuto diritto con il computo della rendita e/o della prestazione complementare.

SIGNORA __________

Luogo, data e firma:

_____________________________________________________"

(Doc. _)

                               1.5.   Con scritto datato 23 gennaio 2002 l'assicurata ha risposto:

"  faccio riferimento alla sua lettera del 21 gennaio 2002 e con la presente mi permetto di comunicarle che non intendo firmare l'allegata dichiarazione fino a quando non sarò in possesso di una vostra decisione relativa alla mia richiesta di condono concernente l'obbligo di restituzione di fr. 3'184.-." (Doc. _)

                               1.6.   In data 23 gennaio 2002 la Cassa ha posto all'Agenzia comunale AVS di __________ il seguente quesito:

"  ci riferiamo all'ordine di restituzione intimato alla signora __________ in data 17 gennaio 2002.

Le trasmettiamo copia della domanda di condono presentata dall'assicurata il 18 gennaio 2002 e la invitiamo a comunicarci se l'Agenzia comunale era al corrente dei cambiamenti della situazione finanziaria della signora ___________." (Doc. _)

Con scritto del 1° febbraio 2002 l'Agenzia comunale AVS di __________ ha risposto:

"  con riferimento alla persona indicata in oggetto vi comunico, come già anticipato telefonicamente alla Sig.a __________, che l'Agenzia comunale AVS, _________ non è stata informata né dalla persona in questione né da nessun'altro ufficio della situazione economica o dell'eventuale cambiamento." (Doc. _)

                               1.7.   Con decisione 1° marzo 2002 la Cassa ha respinto la domanda di condono e ha rilevato:

"  abbiamo esaminato la sua domanda di condono dell'importo chiestole in restituzione.

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"                                                                             Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella deci­sione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni inde­bitamente percepite."

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempe­stivamente la modifica del contributo alimentare versato dal signor ___________.

Facciamo inoltre osservare che l'Agenzia comunale AVS di ________ non era stata infor­mata di tale cambiamento (cfr. lettera del 1. febbraio 2002).

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.

Per questi motivi, le comunichiamo che la sua domanda di condono è respinta." (Doc. _)

                               1.8.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, il 4 marzo 2002, un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:

"  faccio riferimento alla lettera del 1 marzo u.s. dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio Assegni familiari e con la presente mi permetto di inoltrare regolare ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.

Sullo scritto citato l'ufficio assegni mi comunica che:

1.                                                                            ... La buona fede non è riconosciuta dalla legge quando il versamento apporto della prestazione è dovuto all'indigenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto. ...

Non mi sembra di aver agito con negligenza in quanto ho sempre comunicato e trasmesso tutta la documentazione necessaria sia all'USSI, sia agli AFI. Come l'USSI ha tenuto conto degli assegni versatomi dal mio ex marito non vedo perché l'AFI non l'abbia fatto. E' vero che in quel periodo ho ricevuto diverse sentenze, probabilmente c'è stato un disguido.

2.                                                                            ... Le condizioni legali dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'art. 2 cpv. 1 / 3 LPC. ...

Ritengo che essendo in assistenza, il mio reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'art. 2 cpv. 1 / 3 LPC.

3.                                                                            ... Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave.

Trovo assurdo che sapendo benissimo in quale situazione mi trovo, gli AFI ritengono che non è necessario esaminare la condizione dell'onere troppo gravoso. Infatti se restituisco questi soldi con cosa vivo, visto che quanto ricevo mensilmente è il minimo assistenziale?

Inoltre mi permetto di ritornare su quanto scritto nella mia lettera del 18 gennaio 2002 dove comunicavo che l'intervento dell'USSI era minimo e che era evidente che se da parte degli AFI avrei ricevuto di meno, l'USSI avrebbe dovuto intervenire con un sussidio superiore a quello versatomi. Essendo sia l'USSI sia gli AFI uffici del Dipartimento delle Opere Sociali non vedo alcuna differenza su chi mi ha versato l'aiuto.

Inoltre mi è stato comunicato che se non restituisco i fr. 3'184.-- in breve termine, l'ufficio competente provvederà ad avviare una procedura esecutiva nei miei confronti.

Oltre a ciò mi permetto di comunicarvi che gli AFI non hanno accettato neppure la mia proposta di firmare delle cessioni con l'ufficio Al. Infatti ho pendente una richiesta d'invalidità e qualora dovessi beneficiare di una rendita sarei stata disposta a restituire agli AFI quanto dovuto. Anche con l'USSI si andrà in questa direzione." (Doc. _)

                               1.9.   Con risposta 28 marzo 2002 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha osservato:

"  La lettura del ricorso lascia intendere che la Cassa, pur consapevole del versamento di una pensione alimentare di fr. 1'000.- mensili da parte dell'ex-marito della ricorrente, ne avrebbe omesso il computo per la determinazione del diritto all'assegno integrativo. Quest'affermazione è falsa in quanto dagli atti all'incarto si evincono i seguenti punti:

a)            mediante due distinte decisioni del 22 e 23 febbraio 2001 la Cassa ha stabilito il diritto all'assegno integrativo di fr. 470.- mensili dal 1. novembre 2000 al 31 dicembre 2000 e di fr. 488.mensili dal 1. gennaio 2001;

b)   le tabelle di calcolo che stabilivano questi diritti menzionavano fra le entrate della ricorrente la sola pensione alimentare dovutale dall'ex-coniuge ___________ per il mantenimento del figlio ____________;

c)   questo obbligo alimentare era documentato dalla copia della convenzione alimentare, trasmessaci unitamente alla domanda di assegno integrativo il 21 novembre 2000.

Con istanza del 13 agosto 2001 la ricorrente chiedeva l'adeguamento dell'assegno integrativo poiché era tornata in disoccupazione dopo aver perso il posto di lavoro in data 30 giugno 2001. Fra l'altro scriveva:

"                                                                             II resto della mia situazione non è cambiato ed il Pretore non ha ancora preso alcuna decisione, sa (sappia) che comunque appena ho notizie riguardo alla mia separazione gliele farò sapere."

Con questa precisazione l'assicurata doveva sapere di comunicare un elemento che non rifletteva la sua reale situazione. Non le poteva sfuggire che l'assegno allora corrisposto era stato calcolato con il computo del solo alimento incassato per il figlio __________ di complessivi fr. 8'400.all'anno, pagati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento quale anticipo alimenti su domanda presentata il 20 febbraio 2001.

I documenti ricevuti il 7 novembre 2001 hanno poi dimostrato che il 14 dicembre 2000, e poi il 9 febbraio 2001, la Pretura del distretto di __________ aveva stabilito un obbligo alimentare mensile di fr. 1'500.-, poi corretto a fr. 1'000.-, che l'ex-coniuge doveva versare alla ricorrente. Questo obbligo fu stabilito a seguito di una causa a procedura speciale promossa con istanza del 13 dicembre 2000 dalla stessa signora ___________, patrocinata dall'avv. __________. II decreto supercautelare del 14 dicembre 2000 è poi stato corretto dal decreto del 9 febbraio 2001 con il quale il Pretore correggeva l'importo dell'alimento dovuto portandolo dai precedenti fr. 1'500.- a fr. 1'000.-, e ordinando parimenti al datore di lavoro dell'ex-coniuge di trattenerlo mensilmente dallo stipendio percepito da __________.

Da accertamenti eseguiti in sede ricorsuale è poi stato appurato che la trattenuta, in un primo tempo considerata attuata dal 1. aprile 2001, avvenne già sullo stipendio del mese di febbraio 2001.

La ricorrente non ha dato tempestivamente comunicazione dell'incasso dei citati fr. 1'000.- mensili. Ha pertanto commesso una grave negligenza al punto da renderla incompatibile con il riconoscimento della buona fede.

La considerazione che di tutto ciò era stato informato l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento non cambia nulla in quanto l'obbligo di informare citato nelle decisioni del febbraio 2001 va rispettato nei confronti dell'IAS, servizio prestazioni complementari e assegni familiari." (Doc. _)

                             1.10.   In data 8 aprile 2002 la ricorrente ha ancora precisato:

"  (…)

con la presente vi sottopongo le seguenti osservazioni.

•  Ribadisco innanzitutto che ho sempre informato l'Amministrazione Cantonale di tutti i cambiamenti intercorsi nei termini corretti. L'ufficio delle assicurazioni sociali ha sempre avuto tutta la documentazione necessaria per potere definire la mia reale situazione.

•   Intendo sottolineare che il mio interlocutore era l'Amministrazione Cantonale e pertanto, informando l'USSI, o gli IAS ritenevo di adempiere ai miei compiti da cittadino. Ritenuto che l'Istituto delle assicurazioni sociali si iscrive nel Dipartimento della Sanità e della Socialità non ritengo corretto che mi venga imputata una responsabilità in merito alla mancata collaborazione e passaggio delle informazione tra l'USSI e l'IAS.

•   Va ricordato che durante il periodo in causa ero al beneficio di aiuti assistenziali da parte dell'USSI e per questo motivo sarebbe opportuno che l'ordine di restituzione vada intimato a quest'ultimo. Infatti se gli IAS non mi avessero versato l'importo richiesto, sarebbe intervenuto in maniera più rilevante l'USSI.

•   Un altro punto a mio favore è che l'USSI ha sempre tenuto conto degli alimenti da me percepiti e questo significa che le informazioni sono sempre pervenute.

Per i motivi sovraesposti intendo mettere in evidenza e ribadire la mia buona fede nel mio operato." (Doc. _)

                             1.11.   La Cassa, con scritto 19 aprile 2002, ha comunicato quanto segue:

"  In riferimento alle osservazioni fattevi pervenire dalla ricorrente in data 8 aprile 2002 non possiamo che riconfermarci nella risposta di causa del 28 marzo 2002.

La signora ___________ non può pretendere che avendo informato l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) abbia ottemperato al suo obbligo di informare. Sulle decisioni della Cassa cantonale per gli assegni familiari è espressamente ricordato che l'obbligo di informazione lo si deve adempiere nei confronti della Cassa. L'IAS e l'USSI sono amministrazioni distinte con compiti diversi e non si scambiano informazioni sui loro rispettivi incarti." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di fr. 3'184.-- che a mente della Cassa sono stati percepiti a torto da ___________ a titolo di assegni integrativi per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 ottobre 2001.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a)  se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b)  se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.3.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 Reg.LAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 Reg.LAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.4.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del Reg.LAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.5.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 Reg.LAF

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547; DTF 126 V 54).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa S.C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re G.P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Dalla documentazione agli atti emerge che la Cassa, con due decisioni del 22 febbraio 2001 (cfr. doc. _) e del 23 febbraio 2001 (cfr. doc. _), ha riconosciuto alla ricorrente un assegno integrativo mensile di fr. 470.- dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2000 e un assegno integrativo mensile di fr. 488.- a partire dal 1° gennaio 2001.

                                         Nel determinare l'ammontare di tali assegni la Cassa ha tenuto conto del contributo alimentare di fr. 700.- mensili che il marito della ricorrente, ___________, è tenuto a versare a favore del figlio _______, nato il 10 dicembre 1993 (cfr. doc. _), in base alla convenzione alimentare trasmessa in data 21 novembre 2000 dall'assicurata alla Cassa, unitamente alla domanda per ottenere l'assegno integrativo (cfr. doc. _).

                                         Riguardo a tale contributo alimentare, occorre rilevare che in data 20 febbraio 2001 la ricorrente ha presentato all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento una domanda di anticipo della pensione alimentare a favore del figlio, _________.

                                         Con decisione datata 11 aprile 2001 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha accolto tale domanda, accettando di pagare fr. 700.mensili, a partire dal 1° marzo 2001 fino al 28 febbraio 2002, a favore di __________ (cfr. doc. _).

In data 13 agosto 2001, dopo che le sue condizioni economiche

erano mutate, in peggio, a causa della fine della propria attività lavorativa presso il Bar _____________ (cfr. doc. _), dove ha lavorato dal 1° marzo 2001 al 30 giugno 2001 (cfr. doc. _), la ricorrente ha chiesto alla Cassa l'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _).

In tale occasione, l'assicurata ha comunicato alla Cassa quanto segue:

"  Scrivo per comunicare che dal 30.06.2001 ho perso il posto di lavoro.

Mi sono subito iscritta in disoccupazione e il mio guadagno è sceso di fr. 300.-.

Inoltre a fine luglio, il collocatore visto il mio certificato medico e le mie condizioni di salute mi ha esonerato da ogni ricerca di lavoro.

Quindi sono in malattia, e come può vedere dal verbale dell'ufficio del lavoro ho inoltrato domanda AI ma per intanto ho firmato le cessioni al Comune di _________ dove vado a ritirare questo minimo guadagno.

Le ho scritto questo sperando che possa rivedere l'assegno famiglia.

Il resto della mia situazione non è cambiato ed il Pretore non ha ancora preso alcuna decisione, sa che comunque appena ho notizie riguardo alla mia separazione gliele farò avere." (Doc. _)

                                         L'assicurata ha quindi espressamente indicato che, eccezion fatta per la sua iscrizione al collocamento, la sua situazione non era cambiata (cfr. doc. _).

                                         Il 7 novembre 2001, la Cassa è tuttavia venuta in possesso della decisione del 14 dicembre 2000 (cfr. doc. _) e della decisione del 9 febbraio 2001 (cfr. doc. _), con le quali la Pretura di _________ ha stabilito in via supercautelare gli obblighi alimentari del marito dell'assicurata. __________, è stato tenuto a versare fr. 1'500.- mensili (cfr. doc. _), importo in seguito corretto a fr. 1'000 mensili (cfr. doc. _), a favore di __________.

Il 4 settembre 2001 la Cassa aveva ricevuto la sentenza del Pretore di ___________ del 16 agosto 2001, con la quale è stato stabilito che __________ ha l'obbligo di versare a __________ un contributo alimentare a favore della moglie di fr. 815.- mensili e un contributo alimentare nei confronti del figlio ________ di fr. 885.- mensili (cfr. doc. _).

                                         L'assicurata non ha dunque informato tempestivamente l'amministrazione dell'incasso della somma di fr. 1'000 mensili a titolo di contributo alimentare da parte del marito. L'importo in questione veniva prelevato direttamente dallo stipendio di ___________ (cfr. doc. _).

                                         Alla luce di questi nuovi dati la Cassa, in data 17 gennaio 2002, ha emanato nei confronti di ___________ un ordine di restituzione di fr. 3'184.--, a titolo di assegni integrativi percepiti a torto (cfr. doc. _; consid. 1.2.).

                                         E' pacifico, tenuto conto del contributo alimentare di _________ a favore della ricorrente (cfr. doc. _), che il reddito annuo di ____________ a partire dal 1° aprile 2001 (momento in cui il contributo alimentare di fr. 1'000.- a favore della moglie è stato trattenuto, per ordine del Pretore di _________, direttamente dallo stipendio di __________; cfr. doc. _), era superiore (cfr. doc. _) al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _), la quale si era basata unicamente su quanto percepito dalla ricorrente a titolo di contributo alimentare a favore del figlio _________ (cfr. doc. _).

                                         Di conseguenza risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato della ricorrente.

                               2.8.   Riguardo ai presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che, a proposito della buona fede, la giurisprudenza distingue, da un lato, il caso in cui vi è mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa e dall'altro quello invece a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.9.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                             2.10.   Va osservato che, come menzionato sopra (cfr. consid. 2.4.), l'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato tempestivamente alla Cassa competente.

                                         Inoltre l'art. 70 RegLAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata.

                                         Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto a più riprese la propria buona fede, sottolineando il fatto di avere sempre trasmesso all'amministrazione tutta la documentazione necessaria, informando sia l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, sia l'Agenzia comunale AVS di _________, sia l'Ufficio assegni integrativi circa ogni cambiamento della sua situazione finanziaria (cfr. doc. _).

Al riguardo, va osservato che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, a cui si è rivolta l'assicurata per ottenere l'anticipo della pensione alimentare per il figlio ________, era al corrente del contributo alimentare versato alla ricorrente dal coniuge. La decisione dell'11 aprile 2001, con la quale l'ufficio ha accordato all'assicurata fr. 700.- mensili a titolo di anticipo di pensione alimentare per figli minorenni (cfr. doc. _), richiama infatti la decisione del 14 dicembre 2000 con cui il Pretore di __________ ha stabilito l'importo del contributo alimentare di __________ nei confronti di _____________ (cfr. doc. _).

L'Agenzia comunale AVS di ___________, per contro, interpellata dalla Cassa al fine di verificare se effettivamente sia stata avvisata - come sostenuto dall'assicurata nella domanda di condono (cfr. doc. _) - dei cambiamenti della situazione finanziaria della ricorrente (cfr. doc. _), ha smentito tale circostanza, rilevando di non essere mai stata informata né dall'assicurata, né da altri uffici, in merito alla situazione economica di ___________ (cfr. doc. _).

Il medesimo discorso vale anche per l'ufficio assegni integrativi, che non è stato avvisato dalla ricorrente circa l'importo del contributo alimentare mensile a suo favore prelevato direttamente dallo stipendio di __________ (cfr. doc. _).

Questo Tribunale constata che la Cassa, nelle proprie decisioni del 22 febbraio 2001 (cfr. doc. _) e 23 febbraio 2001 (cfr. doc. _), ha accordato all'assicurata un assegno integrativo a favore del figlio __________ di fr. 470.- mensili a partire dal 1° novembre 2000 fino al 31 dicembre 2000 (cfr. doc. _), in seguito aumentato a fr. 488.- mensili a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _), tenendo in considerazione unicamente gli alimenti dovuti da ___________ a favore del figlio ________, stabiliti nella convenzione stipulata dai coniugi e trasmessa in data 21 novembre 2000 alla Cassa (cfr. doc. _), corrispondenti alla somma di fr. 700.- mensili, ovvero fr. 8'400 annui (cfr. tabella di calcolo dell'assegno di famiglia, doc. _).

Tali decisioni sono state trasmesse all'assicurata, unitamente alla tabella di calcolo utilizzata dalla Cassa per stabilire l'entità dell'assegno integrativo: alla voce "alimenti ricevuti" figura unicamente l'importo di fr. 8'400.- annui, pari a fr. 700.- mensili, corrispondenti al contributo alimentare del marito dell'assicurata a favore del figlio _________.

Di conseguenza la ricorrente avrebbe dovuto, applicando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile, rendersi conto che il calcolo dell'assegno andava rivisto, in quanto la cifra riportata a titolo di alimenti era inferiore a quella da lei effettivamente percepita, dato che la Cassa aveva preso in considerazione il solo contributo alimentare versato nei confronti del figlio _________, senza considerare anche il contributo alimentare che spettava all'assicurata in base alle decisioni del Pretore di _________ (cfr. doc. _).

Va rilevato che la Cassa, nelle citate decisioni che hanno fissato l'importo dell'assegno integrativo corrisposto a ___________ (cfr. doc. _), ha segnalato, in neretto, l'obbligo degli assicurati di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica (cfr. doc. _). Infatti, nelle decisioni in questione è espressamente indicato quanto segue:

"  Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente alla:

                         Istituto delle assicurazioni sociali

                         Cassa cantonale per gli assegni familiari

                         Servizio prestazioni complementari

                         e assegni familiari

                         Casella postale 2121

                         6501 Bellinzona

In particolare quanto segue:

- il cambiamento di indirizzo;

- il cambiamento di domicilio;

- la separazione, il divorzio o il nuovo matrimonio;

- il decesso del coniuge o di un figlio che è considerato nel calcolo;

- l'inizio, la fine o l'interruzione dell'apprendistato, oppure la fine o

  l'interruzione della formazione scolastica;

- l'inizio o la fine di una attività lucrativa;

- l'aumento o la diminuzione del reddito o della sostanza (per

  esempio: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.);

- la vendita di beni immobiliari;

- l'inizio o la fine delle prestazioni concesse da una cassa malattia o

  da un'assicurazione privata.

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite. Sono inoltre riservate le sanzioni penali." (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione)

                                         Pertanto l'assicurata è stata resa attenta della circostanza che la Cassa doveva essere informata di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto all'assegno, in quanto autorità competente.

Di conseguenza, l'assicurata avrebbe dovuto informare la Cassa del contributo alimentare versatole da ___________, in virtù delle decisioni del Pretore di _________ del 14 dicembre 2000 e del 9 febbraio 2001 (cfr. doc. _).

L'assicurata, del resto, non ha mancato di comunicare alla Cassa, in data 13 agosto 2001 (cfr. doc. _), il peggioramento delle sue condizioni economiche, causato dalla cessazione dell'attività lavorativa presso il Bar __________ (cfr. doc. _). In tale occasione la ricorrente ha richiesto all'amministrazione l'adeguamento dell'importo dell'assegno integrativo, segnalando sia la sua iscrizione al collocamento, sia la sua richiesta, date le sue condizioni di salute, di prestazioni dell'assicurazione invalidità, comunicando che, a parte tali cambiamenti, la sua situazione è rimasta inalterata, con riferimento in particolare alla sua separazione da ___________, in merito alla quale l'assicurata ha scritto alla funzionaria della Cassa "il Pretore non ha ancora preso nessuna decisione, appena avrò notizie gliele farò avere" (cfr. doc. _; consid. 2.7.).

Il 16 agosto 2001 il Pretore di ___________ ha emanato la decisione (cfr. doc. _) con la quale ha stabilito che ___________ ha l'obbligo di versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 815.- a favore della moglie, come pure un contributo alimentare mensile di fr. 885.- a favore del figlio _________ e che ha confermato la trattenuta di stipendio di fr. 1'000 mensili decretata il 9 febbraio 2001 (cfr. doc. _).

Tale decisione è stata comunicata alla Cassa in data 4 settembre 2001 (cfr. doc. _).

Visto tutto quanto precede, non è possibile ritenere che l'assicurata non fosse a conoscenza dell'obbligo di informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale o economica.

Pertanto, dato che la ricorrente non ha tempestivamente avvisato la Cassa dei mutamenti intervenuti nella situazione economica della famiglia, occorre concludere che ella non abbia agito in buona fede.

                             2.11.   A motivazione del rifiuto della domanda di condono presentata dalla ricorrente la Cassa ha sostenuto che ____________ non ha notificato tempestivamente di percepire, oltre agli alimenti a favore del figlio __________, un contributo alimentare in suo favore da parte di ___________ (cfr. doc. _; consid. 1.9.).

                                         La ricorrente per contro ha asserito di avere sempre informato l'amministrazione cantonale circa tutti i cambiamenti della propria situazione personale. Essa ha sottolineato il fatto che il suo interlocutore era l'amministrazione cantonale e pertanto trasmettendo correttamente le informazioni all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento essa riteneva di avere adempiuto ai propri obblighi; la mancata collaborazione e l'omesso passaggio di informazioni fra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento e l'Istituto delle assicurazioni sociali, entrambi appartenenti al Dipartimento della sanità e della socialità, non potevano dunque essere addebitati alla ricorrente (cfr. doc. _; consid. 1.10.).

                                         A tal proposito, occorre osservare che la Cassa e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, come del resto altri servizi, fanno parte del Dipartimento della sanità e della socialità. Tuttavia, gli uffici sono distinti e hanno compiti differenti.

                                         Giusta l'art. 54 cpv. 1 lett.a LAF è in effetti alla Cassa che compete il calcolo e il pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia.

                                         L'art. 70 Reg.LAF (cfr. consid. 2.3.) prevede poi che ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno deve essere comunicato direttamente alla Cassa. Tale obbligo è d'altronde espressamente indicato sulle decisioni concernenti gli assegni familiari emanate dalla medesima.

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 30 settembre 1998 nella causa B., pubblicata in RDAT I-1999 pag. 275, pronunciandosi in merito ad un'assicurata che aveva sottaciuto il fatto di essersi risposata e di conseguenza ha continuato a percepire una rendita vedovile, ha rilevato:

"  b) A rivendicazione della sua buona fede B. adduce in sostanza di aver ritenuto che la Cassa cantonale di compensazione dovesse essere a conoscenza del suo matrimonio dal momento che lo stesso era noto all'autorità tributaria e a quella preposta alle affiliazioni all'AVS, quest'ultima avendo in effetti provveduto ad assegnarle un nuovo numero AVS, a dipendenza del cambiamento di stato civile e di cognome, quando fu informata dal suo datore di lavoro che aveva ripreso un'attività lavorativa nel giugno 1989.

Ora, come hanno già concluso i giudici cantonali, simili argomentazioni non ravvisano l'esistenza di validi motivi per rendere scusabile l'omessa notifica all'autorità competente per la concessione della rendita vedovile.

Innanzitutto, l'assunto ricorsuale s'appalesa manifestamente pretestuoso ove si consideri che la ricorrente, anche successivamente al giugno 1989, ha continuato a ricevere i versamenti delle prestazioni e le comunicazioni di servizio da parte dell'opponente sempre indirizzati e intestati con il suo cognome da vedova e il relativo - vecchio- numero d'affiliazione. Ora, in simili circostanze non si vede veramente come le potesse sfuggire che l'amministrazione ancora la reputava non risposata e che, di conseguenza, l'erogazione della rendita avveniva sulla base di tale, errata, presunzione (sentenza non pubblicata 27.8.1973 in re Z., H 28/73).

Ma a prescindere da queste constatazioni, correttamente il primo Tribunale ha osservato che se alla Cassa di compensazione è certo fatto obbligo di tener conto degli elementi che potrebbero casualmente pervenirle da altre amministrazioni, non si può tuttavia esigere dalla stessa, amministrazione di massa, di spontaneamente cerziorarsi presso organi amministrativi non direttamente partecipanti all'erogazione delle prestazioni circa l'esistenza di eventuali elementi suscettibili di influire sui diritti di un assicurato. L'opposta conclusione, oltre a minacciare seriamente l'efficienza dell'amministrazione, svuoterebbe di ogni portata e significato la ricordata prescrizione concernente l'obbligo per l'assicurato di informare l'autorità competente (cfr. VSI 1994 pag. 127 consid. 4, sentenze non pubblicate 24 luglio 1990 in re B., P 11/90, 20 ottobre 1989 in re B., P 20/88, 16 giugno 1989 in re T., H 263/87."(cfr. RDAT I-1999 pag. 277-278)."

                                         Pertanto nel caso di specie è ininfluente che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fosse al corrente del fatto che l'assicurata riceveva dal coniuge un contributo alimentare di fr. 1'000.- mensili per sé, oltre al contributo alimentare di fr. 700.- a favore del figlio __________, in quanto tale ufficio non era tenuto a comunicare tali dati alla Cassa, né questa doveva informarsi in merito presso il menzionato servizio. Trattandosi di amministrazioni distinte, con compiti diversi - come fatto rilevare dalla Cassa (cfr. doc. _; consid. 1.11.) - non spettava all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento fornire informazioni circa le condizioni finanziarie dell'assicurata, ma tale compito incombeva direttamente e personalmente a ____________.

                                         E' dunque soltanto la Cassa, e non un servizio a lei vicino, che deve venire a conoscenza di un fatto rilevante ai fini del calcolo degli assegni di famiglia, come peraltro espressamente specificato sulle decisioni ricevute dalla ricorrente (cfr. doc. _).

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente violato l'obbligo di informare l'amministrazione di ogni cambiamento della sua situazione personale o economica. Così facendo essa ha percepito indebitamente gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore del figlio _________. Essi vanno così restituiti.

                             2.12.   La ricorrente, contrariamente a quanto previsto all'art. 41 LAF e all'art. 70 Reg.LAF, non ha dunque comunicato alla Cassa, organo amministrativo competente, l'importo percepito a titolo di contributo alimentare da parte di ___________. Pertanto essa ha senz'altro violato il proprio obbligo di informare l'amministrazione, sin dal 1° aprile 2001, momento in cui il contributo alimentare di fr. 1'000.- a favore della moglie è stato trattenuto, per ordine del Pretore di _________, direttamente dallo stipendio di ___________ (cfr. doc. _).

                                         A mente di questa Corte la violazione commessa dall'assicurata, avendo la Cassa avvisato in modo chiaro ed esplicito quest'ultima circa il suo obbligo di informare l'organo competente (cfr. doc. _), configura inoltre una negligenza grave, per cui l'invocata buona fede non deve essere ammessa.

                             2.13.   In simili condizioni occorre concludere che l'importo di fr. 3'184.-- chiesto in restituzione dalla Cassa (cfr. doc. _), dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che non può essere riconosciuta alla ricorrente la buona fede (cfr. consid. 2.10.), primo presupposto per ottenere il condono.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2002.25 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 28.06.2002 39.2002.25 — Swissrulings