RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00067 cr/sc
Lugano 10 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2001 di
1. __________, 2. __________,
contro
la decisione del 3 ottobre 2001 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _), la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha respinto la richiesta di __________, tendente all'assegnazione di un assegno di prima infanzia a favore dei figli __________ (12 luglio 1994) e __________ (18 gennaio 2000).
A motivazione della propria decisione l'amministrazione ha precisato che i redditi determinanti superano le spese riconosciute.
1.2. Con ricorso spedito il 12 novembre 2001 __________ e il marito __________ hanno impugnato la decisione della Cassa, chiedendo l'erogazione dell'assegno di prima infanzia. Essi si sono così espressi:
" Con il seguente scritto chiedo di poter impugnare la decisione di rifiuto dell'assegno di prima infanzia da parte dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona per motivi citati nella lettera allegatavi.
Vi informo che non mi è stato possibile impugnare la decisione negativa dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona entro i termini stabiliti per legge per problemi di salute, segue Certificato Medico." (Doc. _)
La lettera citata ha il seguente tenore:
" chi vi scrive è una moglie e una mamma preoccupata del suo futuro e di quello della sua famiglia, con questa mia lettera spero di farvi capire a cosa mi riferisco.
Come dicevo sopranzi sono una moglie e una mamma estremamente preoccupata per la sua famiglia, marito, moglie e due bambini piccoli uno e sei anni, questa famiglia (che oggi versa in condizioni economiche precarie) ha sempre lottato con tutte le sue forze per cercare di tirare avanti dignitosamente e al tempo stesso cercare di non far mancare l'indispensabile ai propri figli.
Vi preannuncio che questa lettera la scrivo all'insaputa di mio marito (orgoglioso com'è non avrebbe approvato) il quale da quando è arrivato in Svizzera nel 1986, ha sempre lavorato anche facendo mestieri faticosi e logoranti senza mai tirarsi indietro.
Mio marito è di professione geometra ma ciò non gli ha impedito, prima di trovare un lavoro consono al suo mestiere, di fare qualsiasi cosa pur di lavorare; ha lavorato un anno in una officina metalmeccanica (__________) come operaio generico o manovale, scaricando e spostando tutto il giorno pesanti profili di alluminio; l'anno seguente è andato a fare pratica in una imp. di costruzioni del Mendrisiotto (__________), essendo reputato quasi un'apprendista veniva preso in considerazione come tale e pagato altrettanto.
Dopo un anno di "apprendistato" viene assunto dall'imp. __________ lavorando come Assistente di cantiere per tre anni c.a., prima che la crisi del settore non lo costrinse a cercarsi un nuovo impiego; dopo un mese circa venne assunto come autista-fattorino in una Fiduciaria del Luganese (__________) per tre anni prima che la stessa venisse messa in mora e fatta fallire per motivi finanziari.
Restato a casa per l'ennesima volta suo malgrado non riuscì subito a trovare lavoro causa la profonda crisi della metà degli anni '90; nel frattempo anche l'istituto bancario in cui lavorava la sottoscritta (__________) decise di fare dei tagli al personale, tra cui la sottoscritta appunto.
Nel frattempo mio marito per non restare in disoccupazione entrò in un programma occupazionale per c.a. sei mesi (__________) finito questo con la prospettiva sconsolante di ritornare in disoccupazione, riuscì a farsi inserire in un altro programma occ. (ristrutturazione sentiero Pregassona-Cureggia) come manovale.
Finito anche questo "lavoro" sempre per non restare solo in disoccupazione, va a lavorare come lavoro intermedio alla __________, dalle tre di notte alle cinque a scaricare i sacchi ed i pacchi postali e dalle cinque alle sei a smistare gli stessi per la distribuzione, il lavoro consisteva nel farsi trovare pronto a qualsiasi ora nell'arco della giornata a dipendenza di quanto lavoro ci fosse, il tutto a Fr. 16.80.-/h comprensiva di tariffa notturna e indennità di vacanze e senza nessun tipo di assicurazione al di fuori del posto di lavoro, il tutto senza mai aver fatto nessuna assenza.
Nel frattempo è arrivato il primo bambino e facendo molta fatica a tirare avanti mio marito dando fondo ai nostri ultimi risparmi (c.a. Fr. 4'000.--) e con l'aiuto dei miei suoceri (Fr. 21'000.--) entra in una società di taxi a __________ (__________) ma nonostante le buone intenzioni la situazione finanziaria è andata sempre peggiorando, sia per la situazione congiunturale che per l'enorme concorrenza che c'è in questo settore (a __________ c.a. 170 taxi fra comunali e privati).
Vi ho scritto questa lettera (molto lunga in verità) per farvi capire quanto questa famiglia abbia stentato fino adesso senza mai tirare i remi in barca, avendo ancora debiti in corso con la famiglia di mio marito e con alcuni nostri amici che ci hanno aiutato, con la situazione professionale e finanziaria più che precaria, ci è arrivata fra capo e collo la suddetta richiesta di rimborso di fr. 21'000.-- c.a. con tutta la buona volontà di restituire la cifra erroneamente versataci e con altrettanta buona fede percepita (c.a. fr. 600.-- al mese per tre anni c.a.) e consapevoli purtroppo di non riuscire a far fronte agli enormi impegni finanziari e con i risvolti psicologici che comporta (ho notato che mio marito ha smesso di lottare e sta man mano incominciando a lasciarsi andare nello sconforto).
Ad aggravare tutto ciò nel frattempo ci è arrivato il secondo bambino che nonostante la gioia che ci ha portato, mio marito si sente in colpa anche per il loro più che incerto futuro. (…)" (Doc. _)
1.3. Con scritto del 4 dicembre 2001 il TCA ha invitato l'assicurata ad inviare il certificato medico attestante l'impossibilità di redigere il ricorso nei termini stabiliti per motivi di salute (cfr. doc. _).
In data 4 dicembre 2001 l'assicurata ha provveduto a trasmettere al TCA il certificato medico richiesto (cfr. doc. _).
1.4. Con scritto pervenuto al TCA in data 14 dicembre 2001 l'assicurata ha comunicato quanto segue:
" Vi informo che in data 5 dicembre 2001 la Cassa cantonale assegni familiari mi ha notificato l'allegato precetto esecutivo al quale ho fatto opposizione.
Chiedo che la procedura esecutiva sia sospesa fino alla decisione del Tribunale per il mio ricorso." (Doc. _)
1.5. Con risposta del 19 dicembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame con le seguenti motivazioni:
" Prima di entrare nel merito del ricorso occorre rilevare che i ricorrenti sono stati titolari di un assegno integrativo dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2000: in questo periodo sono stati erogati assegni integrativi per complessivi fr. 20'159.--. In data 14 novembre 2000 la Cassa, dopo aver accertato che la signora __________ era stata posta al beneficio di una rendita di invalidità con effetto 1° maggio 1997 e che questo importante mutamento della situazione economica non le era stato comunicato, ordinò la restituzione dell'assegno indebitamente percepito per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 luglio 2000. La successiva domanda di condono del 22 dicembre 2000 fu respinta con decisione del 15 gennaio 2001, oggi cresciuta in giudicato.
Per quanto attiene alla decisione contestata la Cassa precisa che il calcolo dell'assegno di prima infanzia è stato fatto sulla base della situazione economica della famiglia __________, in particolare risulta che la signora percepisce una rendita intera d'invalidità, due rendite completive per i figli ed una rendita completiva per il marito. L'importo annuo ammonta a fr. 42'780.-- nel 2000 e a fr. 44'028.-- nel 2001.
A questo reddito sono da aggiungere fr. 6'000.-all'anno relativi alla rendita pagata dalla __________ alla signora _________ ed il reddito dell'attività lucrativa indipendente del marito di fr. 36'000.--.
Da quanto precede risulta che la famiglia __________ dispone di redditi annui complessivi superiori di oltre fr. 30'000.-- ai fabbisogni annui computabili per una famiglia di quattro persone, da ciò la conferma dell'impossibilità di riconoscere l'assegno di prima infanzia.
A titolo informativo, va pure rilevato che nella presente fattispecie non è possibile riconoscere l'assegno integrativo in quanto la titolarietà della rendita d'invalidità della signora __________ le consentirebbe, se ne esistessero le condizioni economiche, di ottenere la prestazione complementare. Si osserva che pure tale diritto le è stato rifiutato (cfr. decisione del 13 settembre 2001) da parte della Cassa cantonale di compensazione, i parametri di calcolo, pur diversi trattandosi di legislazioni con regolamentazioni che differiscono, hanno prodotto un rifiuto di prestazioni anche nell'ambito della legislazione federale sulle prestazioni complementari.
In considerazione di quanto precede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.6. In data 2 gennaio 2002 l'assicurata ha inviato al TCA il seguente scritto:
" Mi permetto inviare questo fax come conferma di risposta alla vostra del 20 dicembre 2001 con termine di 10 giorni inerenti ai mezzi di prova.
Purtroppo abbiamo potuto prendere visione del vostro scritto soltanto in data 29 dicembre 2001 (giorno in cui siamo rientrati al nostro domicilio dopo una breve assenza in Italia in visita Natalizia presso le nostre Famiglie).
Sarà mia preoccupazione consegnarvi personalmente la lettera in questione all'apertura dei vostri uffici." (Doc. _)
1.7. Il 3 gennaio 2002 il TCA ha ricevuto la seguente lettera dei ricorrenti:
" Come da vostro scritto dell'incarto sopraccitato in risposta alla nostra domanda di condono, vi presentiamo (da vostra richiesta) ulteriori mezzi di prova.
I sottoscritti vogliono precisare a titolo informativo che dalla metà del 1997 fino alla fine dell'anno 1999 (momento in cui ci è stata versata la somma in questione) il nostro reddito familiare era di circa 3'000 fr. mensili (suddivisi tra Ass. Disoccupazione, 1'000 fr. circa, e lavoro parziale come sostituto operaio generico alla ___________ "scarico e carico pacchi sui treni dalle ore 03.00 notturne alle 06.00", 2'000 fr. circa).
In questo lasso di tempo la nostra situazione economica era disastrosa (famiglia con un bambino piccolo di quattro anni e le spese che ne comporta) e ci siamo visti costretti nostro malgrado a chiedere aiuto economico alle nostre rispettive famiglie nonché ad alcuni amici stretti.
- La famiglia di mio marito ci ha aiutati in questi anni nell'ordine di circa 21'000/22'000 fr.
- Un nostro amico ci è venuto incontro prestandoci circa 12'000 fr. nel 1998/1999.
- Nostra zia ___________, ci ha aiutato a titolo di prestito personale da saldare quando e senza fretta in momenti migliori, circa 8'000'000 lire.
Il totale, circa 40'000.- fr., è stato completamente saldato (ai nostri familiari ed amici) appena ci è stata versata la somma di fr. 70'000 alla fine del 1999.
Inoltre, un'ulteriore somma di 22'000 fr. è stata versata come anticipo per un leasing di una vettura a scopo di lavoro (tassametrista) che permettesse a mio marito di iniziare un'attività lavorativa indipendente non più all'insegna della precarietà ma con la speranza di un lavoro più stabile.
Vi chiediamo quindi di valutare tutta la nostra situazione economica nell'arco di questi anni (estremamente duri fino alla fine del 1999) fatti di tribolazioni, preoccupazioni (soprattutto per il futuro incerto del nostro bambino) nonché di umiliazioni per la nostra condizione sia economica che psicologica.
Sicuri della vostra massima attenzione a una famiglia che non si è mai arresa nei momenti duri e che pian piano ne sta venendo fuori con sacrifici e lavoro duro." (Doc. _)
1.8. Il doc. _ è stato trasmesso alla Cassa, con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Con scritto del 22 gennaio 2002 la Cassa ha comunicato al TCA quanto segue:
" La nostra Cassa non ha nulla da aggiungere a quanto già comunicatovi con la risposta di causa del 19 dicembre 2001. Il ricorso dei coniugi, presentato il 21 novembre 2001, contestava la nostra decisione relativa al diritto all'assegno di prima infanzia dal 1° agosto 2000. Da questa data la situazione economica della famiglia ___________ è quella da noi descritta nella tabella di calcolo che riconfermiamo totalmente (cfr. nostra risposta di causa del 19 dicembre 2001).
Vi informiamo che l'incasso dell'ordine di restituzione di fr. 20'159.- è indipendente dalla contestata decisione del 3 ottobre 2001."
(Doc. _)
1.9. Il doc. _ è stato trasmesso ai ricorrenti, con la possibilità di presentare osservazioni scritte (cfr. doc. _).
Con scritto datato 9 aprile 2002 i ricorrenti hanno comunicato al TCA di confermare quanto già esposto nel loro ricorso (cfr. doc. _).
1.10. Pendente causa il TCA ha richiesto alla Cassa di precisare l'ammontare dei premi della Cassa malati del nucleo familiare e dei relativi sussidi cantonali (cfr. doc. _).
Con scritto del 10 giugno 2002 la Cassa ha risposto:
" ci riferiamo alla vostra lettera del 6 giugno 2002 e vi comunichiamo i premi cassa malati 2000 e 2001 con il relativo sussidio accordato alla famiglia ___________:
Premio LAMAL annuo 2000 ./. suss. CM premio netto
_______ fr. 249.00 x 12 mesi fr. 2'988.00 fr. 2'200.00 fr. 788.00
_______ fr. 249.00 x 12 mesi fr. 2'988.00 fr. 2'200.00 fr. 788.00
_______ fr. 70.00 x 12 mesi fr. 840.00 fr. 580.00 fr. 260.00
_______ fr. 70.00 x 12 mesi fr. 840.00 fr. 780.00 fr. 60.00
Contributo assicurazione malattia per l'anno 2000 fr. 1'896.00
Premio LAMAL annuo 2001 ./. suss. CM premio netto
_______ fr. 197.90 x 12 mesi fr. 2'374.80 fr. 1'304.75 fr. 1'070.05
_______ fr. 197.90 x 12 mesi fr. 2'374.80 fr. 1'30.475 fr. 1'070.05
_______ fr. 75.70 x 12 mesi fr. 908.40 fr. 433.35 fr. 475.05
_______ fr. 70.00 y 12 mesi fr. 908.40 fr. 800.00 fr. 108.40
Contributo assicurazione malattia per l'anno 2001 fr. 2'723.55"
(Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Secondo l’art. 100 LADI, le decisioni sono impugnabili mediante ricorso.
Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 102 cpv. 1 LADI).
Il termine di ricorso all’autorità cantonale è di 30 giorni (art. 103 cpv. 3 LADI) e inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della decisione amministrativa (cfr. art. 20 cpv. 1 legge federale sulla procedura amministrativa (LPA); cfr. pure G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 842 no. 34; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, ad. art. 103 pag. 111).
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (cfr. art. 20 cpv. 3 LPA).
2.3. La decisione impugnata porta la data del 3 ottobre 2001 (cfr. doc. _).
Il termine di 30 giorni per presentare il ricorso ha preso quindi inizio al più presto venerdì 5 ottobre 2001 ed è scaduto il 3 novembre 2001. Essendo il 3 novembre 2001 un sabato il termine di ricorso è definitivamente scaduto il 5 novembre 2001.
Il ricorso è stato spedito il 12 novembre 2001 ed è pervenuto al TCA il 13 novembre 2001 (cfr. doc. _).
Lo stesso è pertanto manifestamente tardivo. Resta dunque da stabilire se esistono motivi atti a giustificare la restituzione del termine (cfr. consid. 2.4).
2.4. La restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. DLA 1996/1997, pag. 70; DLA 1988, pag. 128 e DTF 114 V 125).
Tuttavia non tutti i motivi sono scusabili.
La giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid. 4; STFA 16 settembre 1985 in causa G., non pubblicata; DLA 1988, pag. 128, consid. 4).
E’ invece ritenuto motivo scusabile l'impossibilità di osservare un termine a seguito di malattia dell’interessato. In caso di malattia seria insorta quando il termine sta per scadere, la persona é impedita nell’agire, né può incaricare un terzo. In simili casi si giustifica la restituzione del termine (DTF 112 V 256 in fine e giurisprudenza citata; DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).
Nell’evenienza concreta l’assicurata ha giustificato il ritardo nell'invio del proprio ricorso con problemi di salute (cfr. doc. _). Tale circostanza è stata pienamente comprovata dal certificato medico rilasciato in data 16 novembre 2001 dal Dr. Med. ____________, che ha attestato che la ricorrente, in cura dal 1 giugno 1999, soffre di un disturbo fobico grave che, a causa di una riacutizzazione della sintomatologia, le ha impedito di evadere le pratiche amministrative (cfr. doc. _).
Pertanto, nel caso di specie questo Tribunale ritiene che quanto addotto dalla ricorrente costituisca motivo scusabile e giustifichi la restituzione dei termini.
Il ricorso è quindi ricevibile e il TCA può entrare nel merito della vertenza.
Nel merito
2.5. Oggetto del contendere è l'assegnazione ai ricorrenti di un assegno di prima infanzia.
A tal proposito, occorre rilevare che dal tenore dell'atto ricorsuale sembrerebbe che i ricorrenti confondano la procedura di ricorso (cfr. consid. 1.2) contro la decisione della Cassa che nega loro il riconoscimento di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _) - oggetto della presente vertenza - con la procedura di condono (cfr. doc. _) nei confronti della decisione della Cassa con la quale viene richiesta la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dai ricorrenti (cfr. doc. _), domanda di condono che la Cassa ha respinto con decisione del 15 gennaio 2001, ormai cresciuta in giudicato (cfr. doc. _) e sulla quale il TCA non può pronunciarsi.
A titolo preliminare va rilevato che l'assegno di prima infanzia copre tutta la popolazione domiciliata (cfr. art. 31 lett.a e 32 cpv. 1 lett. a LAF).
Esso garantisce, in modo selettivo (cfr. art. 31 lett. c e 32 cpv. 1 lett. c LAF), un reddito minimo alle persone che rinunciano ad esercitare un'attività lucrativa o la riducono, lavorando al massimo al 50%, per dedicarsi alla cura del figlio (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. b LAF) durante al massimo i primi tre anni di vita del figlio (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. c LAF). Questo assegno secondo l'art. 60 cpv. 1 LAF è interamente finanziato tramite le imposte (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 125).
Questi due tipi di assegno costituiscono dunque una prestazione sociale universale e selettiva (cfr. Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 11).
Il principio di universalità prevede che una prestazione sia attribuita a tutta la popolazione domiciliata, mentre la selettività nelle prestazioni equivale all'attribuzione delle medesime solamente alle famiglie che non raggiungono un determinato reddito.
2.6. L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31ss LAF.
L’art. 32 LAF prevede in particolare che
" 1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
b) uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del figlio;
c) il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).
Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, è computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.
Il reddito ipotetico minimo è pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.
Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.
Il diritto all'assegno si estingue:
a) alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;
b) quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;
c) al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di età."
Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.
2.7. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--,
per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a
fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.8. La decisione impugnata è stata emessa il 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _), per cui vanno applicati i vecchi limiti in vigore fino al 31 dicembre 2000. Il fabbisogno vitale della famiglia computato dall'amministrazione, corrispondente a fr. 37'950.--, è quindi corretto.
La pigione pagata dai ricorrenti ammonta a fr. 1'360.-- mensili (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Il canone annuo è pari, pertanto, a fr. 16'320.--.
Considerato che la somma complessiva di fr.16'320.-- è più elevata del massimo riconosciuto per l'anno 2000, la Cassa a giusta ragione, nella sua decisione, ha computato unicamente a titolo di pigione l'importo massimo per il 2000 pari a fr. 13'800.-- (cfr. doc. _).
2.9. Per stabilire l'ammontare dell'assegno vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
" a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del
reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. ….
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).
2.10. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che, come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Nella fattispecie il premio di base per il 2000, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 7'656.-- annui (fr. 249.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 249.-- premio per il marito;
fr. 70.-mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. _).
I sussidi per il 2000 ammontano a fr. 2'200.-- per l'assicurata, a fr. 2'200.-- per il marito; a fr. 580.-- per ________ e fr. 780.-- per _________ (cfr. doc. _).
Il sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 780.- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2000). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 5'760.--.
In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 1'896.-- e non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _).
2.11. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Nella fattispecie il marito dell'assicurata esercita un'attività indipendente di taxista. Egli percepisce un salario annuo di fr. 36'000.--, come espressamente indicato dall'assicurata nella sua lettera del 26 aprile 1998 all'Istituto delle assicurazioni sociali (cfr. doc. _).
La Cassa nel conteggio relativo all'assegno di prima infanzia, ha correttamente computato tale importo.
2.12. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 3 dell'art. 23 OPC il calcolo della prestazione complementare annua deve tuttavia essere effettuato tenendo conto delle rendite, pensioni e altre prestazioni periodiche correnti (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. d LPC; consid. 2.8.; Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7003).
L'assicurata, con effetto a partire dal 1° ottobre 1997, è stata posta al beneficio di una rendita AI al 100 % (cfr. doc. _). A giusta ragione dunque la Cassa nel nuovo conteggio ha considerato l'ammontare delle prestazioni AI percepite durante il 2000.
Emerge dall'incarto che nel 2000 l'assicurata ha beneficiato di una rendita AI di fr. 1'704.-- mensili, di una rendita completiva per il marito di fr. 511.-- mensili e di 2 rendite completive per i figli _________ e _________ di fr. 675.-mensili ciascuna (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Complessivamente quindi la famiglia __________ ha beneficiato di un ammontare versatole dall'assicurazione invalidità di fr. 42'780.-- annui nel 2000, come indicato dalla Cassa (cfr. doc. _).
2.13. La ricorrente non può neppure beneficiare di un assegno integrativo.
Infatti, poiché l'assicurata è beneficiaria di una rendita AI, ella, in base a quanto stabilito dall'art. 24 cpv. 3 LAF, deve richiedere dapprima la concessione di una prestazione complementare all'AVS/AI.
L'art. 24 cpv. 3 LAF prevede infatti che non ha diritto all'assegno integrativo il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione.
Conformemente a quanto appena ricordato, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha invitato a più riprese l'assicurata a inoltrare la richiesta di prestazione complementare (cfr. doc. _).
Con decisione del 13 settembre 2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda di prestazione complementare di ____________, dato che i redditi disponibili della famiglia erano superiori al fabbisogno (cfr. doc. _).
2.14. __________ e __________ percepiscono dalla __________ una rendita annua di fr. 6'000.-- (cfr. doc. _). La Cassa ha correttamente tenuto conto di tale importo alla voce "Rendite e pensioni di ogni specie" (cfr. doc. _ e doc. _).
2.15. Per il resto i ricorrenti non hanno sollevato particolari eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e fabbisogno indicate dalla Cassa.
Ora, nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati dal giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessaire, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Osservato come nel caso di specie gli assicurati - malgrado che ciò fosse senz'altro esigibile - non hanno portato elementi tali da inficiare il calcolo dell'amministrazione, non sussiste alcun motivo per scostarsi dalla decisione della Cassa.
2.16. In simili condizioni, pur tenendo conto del fatto che il computo del premio per l'assicurazione malattia effettuato dalla Cassa non è esatto e va di conseguenza corretto (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata, dato che il reddito della famiglia è comunque superiore al fabbisogno annuo.
2.17. A titolo abbondanziale, occorre osservare che dalla documentazione agli atti emerge che sempre in data 3 ottobre 2001, con effetto dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _), la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di ____________, tendente all'assegnazione di un assegno di prima infanzia a favore dei figli ________ e ________.
L'assicurata non ha impugnato tale decisione, dato che al proprio ricorso essa ha allegato unicamente la decisione del 3 ottobre 2001 con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _). Va tuttavia rilevato che anche nel caso in cui l'assicurata avesse impugnato, oltre alla decisione con effetto a partire dal 1° agosto 2000 (cfr. doc. _), pure la decisione della Cassa con effetto a partire dal 1° gennaio 2001 (cfr. doc. _), l'esito non sarebbe mutato.
Infatti, a fronte di un aumento del fabbisogno della famiglia nell'anno 2001 rispetto all'anno 2000, vi è stato un aumento dell'ammontare della rendita AI versata nel 2001 a favore dell'assicurata: di conseguenza il reddito della famiglia è superiore al fabbisogno annuo, motivo per cui non può essere riconosciuto alcunché a titolo di assegno di prima infanzia.
Per inciso va pure segnalato che il premio annuo della Cassa malati per il 2001 a carico della ricorrente ammonta a fr. 2'723.55.-- e non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _). Difatti, il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 6'566.40.-- annui (fr. 197.90.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 197.90.-premio per il marito; fr. 75.70.-- mensili per ciascuno dei due figli; cfr. doc. _).
I sussidi per il 2001 ammontano a fr. 1'304.75.-- per l'assicurata, a fr. 1'304.75.-- per il marito; a fr. 433.35.-- per _________ e fr. 800.-- per __________ (cfr. doc. _).
Il sussidio di un figlio è più elevato, poiché l'art. 44 LCAMal prevede che le famiglie sussidiate sono esonerate dal pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per il secondo figlio e per quelli successivi, tuttavia ex art. 48 LCAMal solo fino all'ammontare massimo della quota media cantonale ponderata per assicurati il cui premio è inferiore a quello degli adulti, che corrisponde appunto a fr. 800.- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione dei sussidi nell'assicurazione sociale malattie per l'anno 2001). Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 3'842.85.--.
Pur considerando dunque che il premio annuo della Cassa malati per il 2001 a carico della ricorrente ammonta a fr. 2'723.55.-- e non a fr. 1'881.--, come computato dalla Cassa nella decisione impugnata (cfr. doc. _), la soluzione non cambia dato che il reddito della famiglia è comunque superiore al fabbisogno annuo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti