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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 39.2001.58

11 giugno 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,378 parole·~27 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00058   rs/cd

Lugano 11 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 30 agosto 2001 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione 6 maggio 1999 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore dei figli __________ (12.02.1985), __________ (30.09.1991) e __________ (28.11.1993), un assegno integrativo di fr. 1'191.-- mensili con effetto dal 1° maggio 1999 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Dal 1° marzo 2000 l'importo dell'assegno è stato ridotto a fr. 939.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), poiché il figlio

                                         __________, che il 12 febbraio 2000 ha compiuto 15 anni, non può più beneficiare dell'assegno integrativo (cfr. art. 25 LAF).

                               1.2.   La Cassa, con decisione 21 giugno 2001, ha ordinato a __________ di restituire l'importo di fr. 7'356.-- percepiti indebitamente nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000. A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato che:

"  con decisione del 6 maggio 1999 la nostra Cassa le ha accordato un assegno familiare integrativo mensile di fr. 1'191.- a decorrere dal 1. maggio 1999 tenendo in considera­zione un salario netto di fr. 39'586.- (cfr. dichiarazione della ditta __________ del 23 luglio 1998). Tale assegno è stato diminuito a fr. 939.- con effetto 1. marzo 2000.

In data 28 marzo 2001 le trasmettiamo il formulario per la revisione degli assegni familiari che ci viene ritornato il 17 aprile 2001.

Dalla dichiarazione del 16 maggio 2001 della ditta __________ rileviamo che il salario lordo 2000 dei signor __________ ammonta a fr. 55'807.65 (assegni familiari di base esclusi), pari ad un salario netto di fr. 49'587.98.

Questo aumento è dovuto ad un elevato numero di ore straordinarie effettuate durante l'anno 2000 e mai comunicate alla nostra Cassa.

L'articolo 41 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF) dispone che il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente la Cassa competente su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno.

Ne consegue che per il periodo 1. gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 ha percepito a torto l'importo di fr. 7'356.- come da seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.01.2000 al 29.02.2000/02 mesi    a fr.  1'191.- fr. 2'382.dal 01.03.2000 al 31.12.2000/10 mesi    a fr.     939.- fr. 9'390.-    fr.11'772.-

Assegno integrativo di diritto (cfr. tabella allegata):

dal 01.01.2000 al 31.12.2000/12 mesi    a fr.    368.-                   fr.  4'416.-

Totale assegno integrativo a nostro favore                                 fr.  7'356.- "

                                                                                                  ========

(Doc. _)

                               1.3.   In data 19 luglio 2001 l'interessata, tramite l'organizzazione __________, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa, sostenendo la propria buona fede e una situazione economica problematica (cfr. doc. _).

                                         Con decisione 30 agosto 2001 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha osservato:

"  (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della presta­zione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione. Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La condizione legale dell'onere troppo grave deve essere assolta dalla persona obbligata alla restituzione e viene accertata in base alle condizioni di esistenza di questa persona: di norma si ammette questa condizione quando il reddito determinante non supera i limiti massimi stabiliti dall'articolo 2 cpv. 1 e 3 LPC.

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella deci­sione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15 a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni inde­bitamente percepite".

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché non ci ha annunciato tempe­stivamente l'aumento del salario (da fr. 39'586.- a fr. 49'587.-) dovuto all'elevato nume­ro di ore straordinarie effettuate dal marito presso la ditta __________.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella dell'onere troppo grave."

(Doc. _)

                               1.4.   Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato, sempre tramite la __________ (cfr. doc. _), un tempestivo ricorso nel quale si è così espressa:

"  Non so da dove devo cominciare, forse dal maggio 1998, quando mio figlio si è ammalato dopo poco tempo per le cure della sua malattia che anche oggi è instabile (glicemie alte e basse), ho dovuto lasciare il mio posto di lavoro per poter star dietro a mio figlio e curarlo. La sua malattia e la mia perdita di lavoro ci hanno portato gravi perdite finanziarie. Abbiamo chiesto il riconoscimento dell'AI delle spese di partecipazione della cassa malati e della dieta che deve eseguire tutti i giorni. Ma senza risultati positivi, entrambe le volte loro hanno alzato le mani, anche la cassa malati invece di venirci incontro ci carica di franchigie e partecipazioni. Così siamo rimasti sulle spalle di mio marito, io e i nostri tre figli, visto che tutti hanno alzato le mani l'unico a non poter farlo è mio marito che ha lavorato tutte le sere, tutti i sabati, le feste e anche durante le vacanze quando tutti si riposano lui doveva lavorare per poter affrontare le spese che gli sono cadute sulle spalle. Egregi signori dopo i rifiuti dell'AI non abbiamo cercato più aiuto da nessuno. Mio marito si è messo a lavorare 10 e 13 ore al giorno per affrontare le necessità della famiglia. Questo anno ci hanno chiesto i documenti per revisione dell'assegno integrativo, che noi gli abbiamo mandato tutto il necessario. La risposta, arrivata dopo 1 mese, è che mio marito ha guadagnato di più del previsto della legge e che come potete vedere mi chiedono indietro dei soldi. Malgrado la decisione negativa dell'AI e il certificato medico, la signora __________ ha rifiutato di riconoscere le spese di mio figlio malato e di fare i calcoli del bisogno con la famiglia con figlio malato che ci costa ogni mese dai 700.-- ai 1000.-- franchi. Egregi signori, noi non abbiamo nascosto niente, mio marito ha solo cercato di portare il pane per la famiglia. Non è andato a lavorare in nero come tanti, invece è tutto bianco su nero. Purtroppo questo anno la ditta dove lavora mio marito, non hanno tanto lavoro come l'anno scorso, per questo anche lo stipendio è molto meno. Non facendo le ore straordinarie non so come faremo ad affrontare le spese della vita, e la cura e dieta del figlio. Se la signora __________ anche questa volta non ci riconosce le spese del figlio malato non sappiamo più cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo andare per poter affrontare le spese.

Egregi signori è tutto quello che vi ho da dire su questo foglio di carta.

Egregi signori, siamo nelle vostre mani, giudicateci voi se mio marito ha sbagliato ad andare a lavorare per poter sfamare la famiglia o ha infranto la legge." (Doc. _)

                               1.5.   Con risposta 2 novembre 2001 la Cassa ha proposto di respingere il gravame e ha rilevato:

"  (…)

Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti elementi:

a)     con decisioni del 12 agosto 1998 fu respinto il riconoscimento dell'assegno integrativo per il periodo dal 1. luglio 1997 al 31 dicembre 1997 e riconosciuto un assegno integrativo dal 1. gennaio 1998 di fr. 26.- al mese;

b)     con istanza del 10 marzo 1999 l'assicurata, dimostrando di capire perfettamente il meccanismo di calcolo dell'assegno, ne chiese l'adeguamento per intervenuta sua cessazione dell'attività lucrativa: la famiglia poteva contare solo sul reddito

         del lavoro del marito per cui i redditi erano passati da fr. 53'211.- a fr. 39'586.-;

c)     con decisione del 6 maggio 1999 la Cassa stabilì il diritto ad un assegno integrativo di fr. 1'191.- al mese con effetto 1. maggio 1999 mese seguente la cessazione dell'attività lucrativa della ricorrente;

d)     ad inizio anno 2000 la Cassa inviò alla ricorrente una tabella di calcolo che, oltre a tenerla informata sulla base di calcolo della prestazione erogatale, le ricordava l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale ed economica;

e)     in data 18 febbraio 2000, causa il compimento dei 15 anni di __________ l'assegno integrativo fu ridotto a fr. 939.- che rappresentava il massimo erogabile per i loro restanti due figli in età da poter beneficiare dell'assegno. Pure con la notifica di questa decisione fu ricordato l'obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale ed economica;

Da quanto precede si possono trarre le seguenti conclusioni:

a)     l'assoluta comprensione dei meccanismi di calcolo delle prestazioni da parte della ricorrente che aveva ben chiaro il rapporto diretto fra redditi del lavoro e commisurazione dell'assegno;

b)     l'assoluta consapevolezza che il forte incremento del reddito del marito, dovuto all'effettuazione di ore straordinarie nell'intero anno 2000, doveva influenzare negativamente l'entità dell'assegno integrativo di diritto.

La Cassa, in considerazione di quanto sopra e delle segnalazioni fatte sull'obbligo di annunciare i cambiamenti economici, non ritiene sia soddisfatto il requisito della buona fede. Era preciso compito della ricorrente segnalare l'aumento del reddito da lavoro del marito. Non ottemperando a tale obbligo ha commesso perlomeno una

negligenza grave incompatibile con il riconoscimento della buona fede." (Doc. _)

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è il condono della restituzione di prestazioni presumibilmente percepite a torto da __________ a titolo di assegni integrativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta 

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha  

  diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 27 LAF

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).

                               2.2.   Per l’art. 29 LAF

"  1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

  2 Il regolamento disciplina i particolari.

  3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

  4 La riduzione o la soppressione interviene:

a)   se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b)   se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         In proposito l’art. 35 RegLAF precisa che

"  1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

  2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

  3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno erogato."

                                         Secondo l’art. 36 RegLAF inoltre

"  L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

                               2.3.   Secondo l’art. 41 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

                                         In proposito l'art. 70 del RegLAF precisa che

"  Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a)   ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b)   ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

                                         Anche secondo l'art. 42 LAF

"  Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

                               2.4.   Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e del condono l’art. 44 LAF prevede che

"  1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

  2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

  3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave."

                                         Dal tenore del Messaggio alla LAF emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

                                         Per l’art. 76 RegLAF:

"  1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

                                         Secondo l’art. 47 LAF, infine,

"  Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

                               2.5.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all’art. 47 LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

                                         E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 LAF (cfr. consid. 2.4.).

                               2.6.   Nel caso in esame, a giusto titolo__________ non ha contestato l'obbligo di restituzione fatto valere dalla Cassa.

                                         Dagli atti di causa risulta infatti che il marito della ricorrente, il quale lavora presso la __________, durante l'anno 2000, e meglio nei mesi di febbraio, marzo, maggio, luglio, settembre, ottobre e novembre 2000, ha effettuato molte ore di lavoro straordinario (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Egli ha così percepito un salario annuo complessivo più elevato rispetto a quello degli anni precedenti.

                                         La Cassa nel nuovo conteggio dell'assegno integrativo relativo all'anno 2000 ha tenuto conto di un guadagno al netto dei contributi sociali (AVS 5,05%, AD 1,5%; infortuni non professionali 1,8%, LPP) di fr. 49'587.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; doc. _).

                                         E' pacifico che l'importo di fr. 49'587.-- era superiore al reddito considerato dalla Cassa ai fini del calcolo dell'assegno integrativo (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), la quale si era basata unicamente su quanto il marito della ricorrente aveva percepito negli anni 1997, 1998 effettuando le normali ore di lavoro, ovvero fr. 39'586.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Pertanto risulta chiaramente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'assicurata (cfr. art. 35 Reg.LAF), il calcolo dell'assegno integrativo andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

                                         In simili condizioni, dunque, l'assicurata ha effettivamente, da un profilo oggettivo, percepito a torto gli assegni integrativi che le sono stati erogati a favore dei figli. Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.5.).

                               2.7.   Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

                               2.8.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

                               2.9.   Nell'evenienza concreta la Cassa ha respinto la domanda di condono inoltrata dall'assicurata, in quanto alla medesima, non avendo annunciato tempestivamente l'aumento di salario dovuto all'elevato numero di ore straordinarie effettuate dal coniuge nel 2000 presso la ditta __________, non può essere riconosciuta la buona fede (cfr. consid. 1.3.).

                                         L'interessata sostiene che il marito non ha beneficiato di un aumento mensile dello stipendio, bensì di maggiori introiti dovuti alle ore supplementari svolte dallo stesso nel 2000 al fine di far fronte alle ingenti spese insorte a seguito della malattia - diabete mellito - di cui soffre il loro figlio minore, _______. Il numero di ore straordinarie compiute da __________ variava di mese in mese, per cui egli non sapeva che avrebbe dovuto informarne la Cassa (cfr. consid. 1.4., doc. _).

                                         A metà del mese di aprile 2001 la ricorrente ha trasmesso alla Cassa il formulario di revisione degli assegni di famiglia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         L'amministrazione ha conseguentemente proceduto a effettuare degli accertamenti da cui sono emerse le maggiori entrate della famiglia __________ durante l'anno 2000.

                             2.10.   L'art. 41 LAF prevede espressamente che ogni cambiamento rilevante per il diritto agli assegni familiari deve essere comunicato alla Cassa competente (cfr. consid. 2.3.).

                                         Inoltre l'art. 70 Reg.LAF enuncia, in relazione all'assegno integrativo, che è proprio la Cassa cantonale per gli assegni familiari che deve essere informata (cfr. consid. 2.3.).

                                         Lo scopo dell'obbligo di informare consiste nel permettere alla Cassa di eventualmente modificare l'assegno di famiglia erogato a favore di un assicurato, ovvero di adeguarlo alla situazione reale dell'interessato.

                                         L'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC concernente la modificazione della prestazione complementare annua, al quale la LAF rinvia in modo generale (cfr. art. 28 e 47 LAF), prevede che:

"  ad ogni diminuzione o aumento delle spese riconosciute dalla LPC, dei redditi determinanti e della sostanza, se durerà prevedibilmente per un periodo di tempo abbastanza lungo: determinanti sono i nuovi redditi e le spese duraturi, calcolati su un anno, e la sostanza presente alla sopravvenienza del cambiamento, se il cambiamento è inferiore a 120 franchi l'anno, si può rinunciare all'adattamento."

                                         Per la modifica dell'assegno di famiglia è dunque determinante che l'incremento dei redditi duri per un lasso di tempo abbastanza lungo.

                                         Nel caso di specie per contro l'aumento del salario non era stato stabilito in maniera precisa, per un periodo di tempo di durata indeterminata e con effetto a partire da una data definita.

                                          Il numero di ore da compiere oltre il normale orario di impiego non era poi stato precisato.

                                         Il datore di lavoro aveva semplicemente chiesto agli operai se erano disposti a svolgere, in un momento di necessità, ore supplementari. Come precisato dalla __________, il lavoro straordinario non è in generale programmabile (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), per cui era impossibile essere al corrente anticipatamente del numero di ore che i lavoratori avrebbero effettuato.

                                         Dalla documentazione agli atti emerge in effetti che il marito dell'assicurata ha iniziato a compiere ore straordinarie soltanto dal mese di febbraio 2000 e che la quantità delle stesse mutava ogni mese.

                                         __________ ha effettuato complessivamente 147.10 ore di lavoro nel mese di gennaio 2000, 193.53 ore nel mese di febbraio 2000, 202.56 ore nel mese di marzo 2000, 162.70 ore nel mese di aprile 2000, 215.93 ore nel mese di maggio 2000, 148.41 ore nel mese di giugno 2000, 199.43 ore nel mese di luglio 2000, 85.78 ore nel mese di agosto 2000. 208.26 ore nel mese di settembre 2000, 195.70 ore nel mese di ottobre 2000, 196.46 nel mese di novembre 2000, 142.20 ore nel mese di dicembre 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Nei mesi di aprile, giugno, agosto e dicembre 2000 egli non ha quindi svolto del lavoro supplementare.

                                         Prima della fine di ogni mese, __________ non sapeva pertanto né se avrebbe effettuato delle ore straordinarie, né il relativo numero. Egli quindi ignorava se ed eventualmente di quanto il suo stipendio mensile sarebbe aumentato.

                                         Solamente alla fine dell'anno 2000, valutando complessivamente le entrate di cui ha beneficiato, il marito della ricorrente ha, o perlomeno avrebbe, potuto rendersi conto dell'effettivo incremento del suo reddito.

                                         __________ si è reso disponibile a lavorare oltre il normale orario di impiego per tentare di guadagnare di più, al fine di provvedere in modo adeguato alle necessità della sua famiglia, in primo luogo al pagamento delle accresciute spese causate dalla malattia del suo bambino, che, non essendo congenita, non è stata presa a carico dall'AI (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                                         Un'eventuale comunicazione alla Cassa della semplice volontà del coniuge dell'assicurata di aumentare il suo reddito sarebbe tuttavia stata ininfluente, in quanto gli assegni integrativi vengono calcolati computando gli effettivi redditi e la reale sostanza, che nella fattispecie non erano ancora definiti (cfr. per casi analoghi DTF 122 V 224 = Pratique VSI 1996 pag. 267; STCA del 9 ottobre 2001 nella causa M.M., 39.2001.16).

                                         Anche il fatto che l'assicurata non abbia informato la Cassa alla fine di ogni mese in cui suo marito ha svolto ore supplementari di lavoro è irrilevante, visto che per il mese concernente l'annuncio essa aveva comunque già percepito l'assegno integrativo, che è versato all'inizio di ogni mese (cfr. art. 38 cpv. 3 LAF), ignara dell'ammontare dello stipendio mensile del coniuge e che per i mesi successivi non era possibile procedere a una modifica dell'assegno, poiché l'aumento del reddito non era durevole ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 lett. c OPC.

                                         Si tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA del 29 gennaio 2001 nella causa R., I 144/98; STCA del 24 aprile 2001 nella causa M.-S., 39.2000.39).

                                         Di conseguenza occorre concludere che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, non sapendo in anticipo se e in che misura al coniuge sarebbe stata data la possibilità di effettuare delle ore straordinarie, la ricorrente ha percepito in buona fede gli assegni integrativi erogatile.

                             2.11.   Alla luce di quanto sopra esposto la decisione emanata dalla Cassa il 30 agosto 2001 va annullata e l'incarto va rinviato alla Cassa affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata la somma di fr. 7'356.--, corrispondenti agli assegni integrativi percepiti a torto nel lasso di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

                             2.12.   Per inciso e indipendentemente dalla presente vertenza va osservato che l'art. 28 cpv. 3 LAF sancisce:

"  Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo."

                                         La LAF dunque esclude il computo delle spese mediche e dentistiche dal conteggio degli assegni di famiglia, così come della franchigia prevista dall'assicurazione malattia, essendo quella porzione di spese di cura e malattia a carico dell'assicurato (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 19 gennaio 1994 relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia pag. 36).

                                         Anche il sistema delle prestazioni complementari all'AVS/AI non tiene conto di tali spese nel calcolo delle PC, tuttavia prevede il rimborso delle spese di malattia e invalidità per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura nei limiti di determinati importi (cfr. art. 3 lett. b LPC art. 3d LPC; art. 2 OMPC).

                                         Va segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

                                         Pertanto, pur comprendendo la difficile situazione della famiglia della ricorrente confrontata con la malattia del figlio _________, nel calcolo degli assegni integrativi non possono essere computate le spese per la cura e la dieta del bambino.

                             2.13.   Di regola, le ripetibili sono assegnate al ricorrente vincente in causa che è rappresentato da un'organizzazione Sindacale (DTF 122 V 278; STFA non pubblicata dell'8 luglio 1997 in re D., I 73/96; STFA non pubblicata 3 febbraio 1998 in re M.P., I 7/97; STFA non pubblicata del 30 settembre 1998 in re A.C.F.R., I 462/97 e STFA non pubblicata del 13 gennaio 2000 in re K.K., U 284/99 circa il diritto a ripetibili della persona cognita in materia) anche in assenza di una esplicita richiesta (DTF 118 V 139).

                                         Pure un insorgente patrocinato dall'organizzazione _________ ha diritto a ripetibili nel caso in cui il suo ricorso sia accolto.

                                         Al proposito, il Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 11, ha avuto occasione di ricordare che:

"  Dans un arrêt du 12 juillet 1996 (ATF 122 V 278), le Tribunal fédéral des assurances a changé sa jurisprudence en matière de droit aux dépens. Il a jugé qu'une partie représentée par l'Association suisse des invalides (ASI) et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, tant pour la procédure de recours fédérale

(ATF 122 V 280 consid. 3e/aa) que pour la procédure cantonale (VSI 1997 p. 36 consid. 5). A cette occasion, la Cour de céans a laissé indécis le point de savoir si cette réglementation est applicable lorsque d'autres organismes offrent une représentation qualifiée aux assurés (ATF 122 V 280 consid. 3e/bb).

Selon la jurisprudence, peuvent également prétendre des dépens les assurés qui sont représentés par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (SVR 1997 IV n° 110 p. 341), Pro infirmis (arrêt non publié K du 30 avril 1998), l'Union Helvetia (arrêt non publié B. du 3 février 1995), le Syndicat industrie et bâtiment (arrêt non publié S. du 18 octobre 1982), un médecin (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF 122 V 230), la rédaction du Schweizerischer Beobachter (arrêt non publié H. du 15 février 1999), le Patronato INCA (arrêt non publié G. du 19 novembre 1998), CARITAS (arrêt non publié P. du 28 mai 1998), diverses communautés de travail de malades et d'invalides (consid. 4 non publié dans Praxis 1998 n° 59 p. 374; arrêts non publiés S. du 28 novembre 1989 et H. du 7 mars 1986), l'avocat d'une assurance de protection juridique (arrêt non publié H. du 27 janvier 1992), le Centro Consulenze (arrêt non publié F. du 6 avril 1990) et l'association Schweizerische Multiple Sklerose (arrêt non publié S. du 3 février 1999)."

                                         In applicazione della giurisprudenza citata e visto l'esito della procedura, la Cassa verserà all'assicurata, rappresentata dalla __________, fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione impugnata è annullata.

                                 2.-   E' riconosciuta la buona fede di __________ per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

                                         Di conseguenza l'incarto è rinviato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di fr. 7'356.- e pronunci una nuova decisione.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa verserà alla ricorrente fr. 100.-- a titolo di ripetibili.

                                 4.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.58 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2002 39.2001.58 — Swissrulings