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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2001 39.2001.3

21 settembre 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,630 parole·~23 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2001.00003   rs/nh

Lugano 21 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2001 di

__________, 

contro  

la decisione del 15 dicembre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 15 dicembre 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha attribuito a __________, a favore del figlio __________, un assegno integrativo di fr. 653.-- mensili, limitatamente al mese di giugno 2000 (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).

                               1.2.   In data 15 gennaio 2001 l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espressa:

"  (…)

Riguarda il conteggio prestazioni del 15.12.2000, in particolare al punto 220 Debiti ipotecari, è stato calcolato al 50% anziché al 100%.

Come potrete verificare dalla dichiarazione fatta per il Municipio di __________ (9 o 10 mesi fa), abbiamo deciso tra mio fratello, mia madre ed io che io mi sarei assunta le spese dal momento che solo io la sfrutto e ci abito." (Doc. _)

                               1.3.   Dopo che questo Tribunale ha fissato alla Cassa un secondo termine di 10 giorni per presentare la risposta di causa (cfr. doc. _), l'amministrazione ha inviato, l'11 maggio 2001, il seguente scritto:

"  (…)

d) per quanto attiene la decisione del 15.12.2000 relativa all'assegno integrativo valido per il mese di giugno 2000, contestata con il ricorso no. 39.2001.00003, la Cassa aveva chiesto la concessione di una proroga il 25.01.2001 al Tribunale cantonale delle assicurazioni e, lo stesso giorno, richiesto alla ricorrente l'invio di ulteriore documentazione necessaria alla soluzione della vertenza;

e) la documentazione inviataci il 26.04.2001 ci consente ora di rispondere alle obiezioni sollevate con il ricorso del 15.01.2001, per cui riceverete la nostra risposta di causa." (Doc. _)

                               1.4.   Con risposta del 15 maggio 2001 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

"  Dai documenti presentati il 20.04.2001 dalla signora __________ al Tribunale cantonale delle assicurazioni si evincono i seguenti punti:

a)   la ricorrente, unitamente al fratello __________, in data 10.11.1992, ha ricevuto in donazione dal padre, in ragione del 50% ciascuno, la particella __________;

b)   tale proprietà è gravata da un diritto d'usufrutto vitanaturaldurante a favore della madre __________;

c)   mediante accordo tra le parti (assicurata, fratello e madre) si è stabilito che le spese della casa sono totalmente assunte dalla ricorrente in quanto l'unica che vi abita dal gennaio 2000.

Ora, da quanto precede risulta inequivocabile che la signora __________ è proprietaria in ragione del 50% della casa e che pure il debito che la grava è suddiviso con il fratello. Va osservato che per il calcolo dell'assegno integrativo 50% o 100% non modifica in nessun modo il diritto dal momento che nelle due situazioni non esisterebbe comunque sostanza computabile. Inoltre, e questo elemento è scaturito in sede ricorsuale, essendo la sostanza immobiliare gravata da usufrutto a favore della madre, secondo le norme che regolano il calcolo delle prestazioni complementari ciò impedirebbe il computo sia del valore di stima della casa, sia del debito ipotecario che la grava.

Per quanto riguarda il computo del reddito della sostanza, la Cassa ribadisce che l'importo computabile è di fr. 1'813.- (= 50% del 5% di fr. 72'500.-), per le spese di manutenzione e per gli interessi ipotecari passivi non possiamo superare il reddito lordo dell'immobile pari a fr. 1'813.-. Il calcolo è quindi da riconfermare totalmente. Infine va osservato che l'importo dell'assegno integrativo equivale all'importo massimo riconoscibile secondo le disposizioni vigenti." (Doc. _)

                               1.5.   Pendente causa il TCA ha posto all'amministrazione il seguente quesito:

"-   i motivi per i quali avete calcolato il valore locativo dell'abitazione di proprietà al 50% dell'assicurata, sita sul fondo base part. N. __________, applicando al valore di stima il tasso del 5% e non del 6,5% come previsto dall'allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni (n. 15/1999) per gli immobili la cui stima è entrata in vigore tra il 1.1.1989 e il 1.1.1986."

(Doc. _)

                                         La Cassa, il 22 giugno 2001, ha risposto:

"  Con riferimento a quanto richiestoci possiamo confermarvi che effettivamente il valore locativo dell'immobile doveva essere calcolato al tasso del 6,5% del valore di stima.

Facciamo osservare che l'applicazione dell'uno o dell'altro tasso percentuale non modifica il risultato finale relativo all'assegno integrativo." (doc. _)

                               1.6.   I doc. _ e _ sono stati sottoposti all'assicurata, alla quale è stato assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni (cfr. doc. _).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è l'assegnazione di un assegno integrativo più elevato per il mese di giugno 2000 a __________, in favore del figlio __________.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha la custodia del figlio;

  b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta         dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi                     alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione                                       sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie."

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.3.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000, al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                               2.4.   Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1° gennaio 2001).

                                         In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia della ricorrente, formata dalla madre, dal padre e da un figlio, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla Cassa.

                                         Al riguardo va segnalato infatti che, a differenza delle assicurazioni sociali federali che non parificano la convivenza al matrimonio (cfr. STCA del 15 aprile 1996 nella causa M.M.), la legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede che anche le coppie conviventi possono beneficiare degli assegni integrativi e di prima infanzia e che il termine "genitore" deve essere inteso nel senso più ampio possibile (cfr. art. 2 cpv. 2 LAF; STCA del 24 luglio 2000 nella causa A.I.).

                               2.5.   Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del

       reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                    eccettuata l'assicurazione malattie;

d. ….

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         A differenza dell'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC, il quale, relativamente al premio per l'assicurazione malattia, prevede il computo unicamente del premio medio cantonale, ai fini del conteggio dell'assegno integrativo e dell'assegno di prima infanzia viene dedotto l'intero premio per l'assicurazione malattia obbligatoria (cfr. consid. 2.3.).

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   Nel caso in esame risulta dagli atti che la ricorrente è proprietaria in ragione di 1/2 della part. No _________. L'altra metà del mappale è di proprietà del fratello dell'assicurata (cfr. 42 e 46). Inoltre emerge che, benché sia stato conferito alla madre il diritto d'usufrutto sull'abitazione (cfr. doc. _), la ricorrente vive nell'intera casa (cfr. doc. _).

                                         Dalla situazione catastale si evince che 59 mq del citato mappale sono adibiti ad abitazione. Il valore di stima dell'abitazione corrisponde a fr. 72'500.--, pertanto il valore della quota dell'assicurata è pari a fr. 36'250.-- (cfr. doc. _).

                                         A giusto titolo la Cassa non ha computato nulla a titolo di sostanza immobiliare (cfr. doc. _), visto che ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. c LPC non va conteggiata alcuna sostanza fino alla quota massima, nella fattispecie, di fr. 55'000.-- (cfr. consid.2.5.).

                                         La ricorrente sostiene di essersi assunta le spese complessive relative alla casa (cfr. consid. 1.2.).

                                         Per quanto concerne l'importo del debito ipotecario computato dalla Cassa quale deduzione dalla sostanza, il TCA rileva che anche tenendo conto di un ammontare più elevato di fr. 30'250 (cfr. consid. 1.2.), il risultato finale non cambierebbe, come d'altronde correttamente osservato dalla Cassa (cfr. consid. 1.4.). Infatti, come visto, già nella decisione impugnata non è stata in ogni caso considerata alcuna sostanza.

                               2.7.   Per quanto attiene al reddito della sostanza immobiliare, va osservato che esso corrisponde al valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario.

                                         Ciò è stato confermato pure in una recente sentenza emanata dal TFA il 20 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 252 segg. (cfr. in particolare pag. 254 consid. 2a).

                                         Secondo l'art. 12 OPC AVS-AI, applicabile per analogia nel caso concreto, il valore locativo è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta (cfr. DTF 126 V 254-256).

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (cfr. DTF 126 V 255; RDAT N. 5t/II-1996; RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

                                         Secondo la circolare del 30 giugno 1999 (n. 15/1999), la quale abroga la circolare n. 15/1997 del 16 maggio 1997: "il valore locativo corrisponde, di regola, ad una percentuale del valore di stima dell'immobile. Il tasso viene regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di costruzione dell'immobile. Quando questo metodo porta a dei risultati in contrasto col principio secondo cui il valore locativo deve corrispondere a quello reperibile sul mercato, si può ricorrere, senza ledere il principio della parità di trattamento, a valutazioni individualizzate (canoni locatizi della zona, stato di manutenzione dell'immobile, ecc.).

                                         Quando ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione".

                                         Per ragioni di praticità e di praticabilità del diritto, il valore verrà stabilito, di massima, nel 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del 30% nei comuni con revisione generale delle stime entrata in vigore dal 1. gennaio 1991 (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d'imposta delle persona fisiche 1999/2000, p.to 5).

Le istruzioni 1999/2000 per la determinazione del valore locativo (cfr. allegato alla Circolare del 30 giugno 1999 della Divisione delle contribuzioni, N. 15/1999) precisano inoltre che

"2.1.      per i fabbricati nuovi la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima si applica:

             -   il 6.25% del valore di stima ufficiale del fabbricato ridotto del

                30%.

             Importante: il calcolo del valore locativo applicando il valore di stima ridotto può essere effettuato solo in presenza della decisione favorevole dell'Ufficio stima (alla richiesta di riduzione del valore di stima presentata dal contribuente).

2.2.      per i fabbricati riattati la cui stima, dopo il riattamento, è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi e il contribuente ha presentato, all'Ufficio stima, la richiesta per ottenere la riduzione del valore di stima

2.2.1.  nel caso in cui il nuovo valore locativo dopo il riattamento è già stato tassato nel periodo fiscale 1997/98 si applica:

           -    la medesima percentuale di calcolo (5, 6.5 o 7.25%) applicata per la tassazione 1997/98 alla (parte) di stima ufficiale prima del riattamento (parte vecchia del fabbricato)

                e

           -    il 6.25% all'aumento della stima ufficiale ridotto del 30%.

Attenzione: se il calcolo è eseguito in modo corretto ne deve in ogni caso risultare un valore locativo ridotto rispetto a quello tassato nel periodo fiscale 1997/98.

2.3.     per tutti gli altri fabbricati (sono compresi nuovi o riattati la cui stima è entrata in vigore dal 01.01.91 in poi che non sono stato oggetto di una richiesta di riduzione della stima all'Ufficio stima) si applicano le usuali disposizioni cioè:

           -    il 7.25 per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.85 o precedentemente;

           -    il 6.5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore fra il 01.01.86 e il 01.01.89;

           -    il 5% per gli immobili la cui stima è entrata in vigore il 01.01.90 o successivamente."

                                         Tale modo di procedere non è, in linea di principio, contrario al principio dell'uguaglianza di trattamento (CDT n. 24 del 13 febbraio 1996 in re R.C.).

                                         Nel caso in esame la revisione generale delle stime del Comune di ________ è entrata in vigore tra il 1.1.1986 e il 1.1.1989, di conseguenza per il calcolo del valore locativo si deve applicare il tasso del 6.5% al valore di stima, invece del 5% erroneamente applicato dalla Cassa.

                                         Pertanto il valore locativo dell'abitazione dell'assicurata è di fr. 2'356.-- e non di fr. 1'813.-- come considerato nella decisione impugnata.

                                         Al riguardo va rilevato che la Cassa ha riconosciuto, con scritto del 22 giugno 2001 (cfr. consid. 1.5.), che nel caso di specie il tasso da applicare al valore di stima è il 6.5% e non il 5%.

                               2.8.   Nel caso di assicurati che vivono in casa propria, analogamente alla LPC, è riconosciuta quale spesa la pigione (cfr. Direttive UFAS per le prestazioni complementari, n. 3021). Ciò nella misura del valore locativo (cfr. DTF 126 V 256-257; ZAK 1968, pag. 248). In concreto la Cassa ha computato l’importo di fr. 3'493.--, composto di fr. 1'813.--, quale valore locativo dell’abitazione e fr. 1’680.-quale forfait per spese accessorie. Quest'ultimo dato è corretto. Secondo l’art. 16a cpv. 1 OPC AVS/AI infatti nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto solo un forfait. Esso è pari a fr. 1’680.--.

                                         Va, comunque, segnalato che la somma del valore locativo dell'immobile e delle spese può essere riconosciuto al massimo fino a concorrenza degli importi massimi stabiliti dalla legislazione federale per le spese di pigione, pari per tutti i Cantoni, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 12'000.-- per le persone sole e fr. 13'800 per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita (cfr. Direttiva UFAS, n. 3026; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zurigo 2000, pag. 87).

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente a fr. 15'000.-- per i coniugi (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

                                         Il valore locativo dell’immobile in cui abita l'assicurata è pari a fr. 2'356.-- (cfr. consid. 2.7.), per cui l'importo computato dalla Cassa nel provvedimento impugnato a titolo di pigione annua deve essere adeguato a fr. 4'036.-- (fr. 2'356.-- + fr. 1'680.--).

                               2.9.   A proposito degli interessi ipotecari e delle spese per la manutenzione fabbricati va evidenziato che l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC (cfr. consid. 2.5.), applicabile agli assegni di famiglia giusta l'art. 28 LAF, consente di dedurre dal reddito questi costi fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile (cfr. DTF 126 V 256).

                                         Se quindi questo reddito è inferiore alla somma degli interessi ipotecari e delle spese per manutenzione fabbricati, i costi effettivi non possono essere considerati integralmente.

                                         Nella sentenza del TFA del 20 luglio 2000 pubblicata in DTF 126 V 252 segg., menzionata sopra (cfr. consid. 2.7.), la nostra Alta Corte ha stabilito che il ricavo lordo dell'immobile giusta l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC non corrisponde necessariamente al valore locativo fiscale del medesimo, in quanto talvolta il valore locativo considerato dall'autorità fiscale non coincide con le pigioni di mercato, bensì è di un importo inferiore.

                                         Va rilevato che ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 OPC, il quale specifica l'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissata dal Cantone di domicilio. Non possono pertanto essere dedotte le spese effettive (Carigiet, op. cit., pag. 89 seg.; ZAK 1987 p. 309).

                                         Ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 LT, in linea di principio vanno riconosciute le spese effettive di manutenzione, gestione e amministrazione sostenute nel biennio di computo. Tuttavia, per semplificare l'accertamento e per evitare al contribuente la raccolta e la presentazione della documentazione, è lecito concedere la deduzione forfetaria delle spese (cfr. CDT n° 282 del 30 ottobre 1992 in re J.P., CDT n° 316 del 28 agosto 1986 in re K.; circolare n° 33/1 ACC del 15 gennaio 1985; Epiney-Colombo RDAT 1991 II p. 310; Rivier, L'imposi­tion du revenu et de la fortune, Ed. Ides et Calendes 1980 Neuchâtel, pag. 122).

                                         In base all'art. 2 Reg. LT (cfr. pure circolare n° 7/1995 della Divisione delle Contribuzioni) la deduzione forfetaria è del 15% del reddito lordo se l'immobile è stato costruito fino a 10 anni prima dell'inizio del periodo fiscale; oltre i 10 anni la deduzione è del 25%.

                                         Nel caso concreto, essendo la costruzione stata edificata sicuramente prima dell'anno 1988 (cfr. doc. _), a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati vanno computati fr. 589.-- (25% del valore locativo).

                                         Se il ricavo lordo dell'immobile equivalesse al valore locativo, a titolo di interessi ipotecari potrebbe essere considerato l'importo di fr. 1'767.-- (fr. 2'356.-- - fr. 589.--).

                                         Alla luce della sentenza DTF 126 V 252 segg., occorre tuttavia esaminare se in Ticino il ricavo lordo dell'immobile corrisponde al valore locativo o a un importo più elevato.

                                         Dalla Circolare 30 giugno 1999 (n. 15/1999) della Divisione delle contribuzioni emerge che :

"  (…)

Quanto ai criteri per la determinazione del valore locativo l'articolo 20 capoverso 2 LT prevede che lo stesso "è stabilito tenendo conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale". Il legislatore cantonale ha così voluto introdurre degli elementi di moderazione del valore locativo rispetto alle pigioni di mercato anche per conseguire l'obiettivo di favorire la previdenza individuale e l'accesso alla proprietà privata.

Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale è considerato ancora conciliabile con il principio costituzionale della parità di trattamento un valore locativo che si situa tra il 60-70% delle pigioni di mercato, ritenuto comunque che il 60% rappresenta in ogni caso il limite inferiore che può ancora essere sostenuto dal profilo costituzionale (DTF 124 I 145 e 125 I 65).

(…)

Il valore locativo corrisponde di regola, ad una percentuale del valore di stima dei fabbricati. Il tasso (che converte la stima in valore locativo da tassare) è regolarmente adeguato dalla Divisione delle contribuzioni e varia a dipendenza dell'anno di stima dell'immobile. Esso è calcolato in funzione dell'obiettivo di conseguire un valore locativo che si situi mediamente attorno al 70% del valore medio delle pigioni di mercato.

(…)

Quando, ai fini del valore locativo, si fa riferimento al valore delle pigioni di mercato, è tuttavia applicato un valore prudenziale che si situa al 70% circa del valore effettivo della pigione."

                                         Da quanto appena esposto risulta evidente che il ricavo lordo dell'immobile, nell'ipotesi in cui sia maggiore del valore locativo, non può in ogni caso superare quest'ultimo di più del 30%.

                                         Nel caso di specie dunque gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione potrebbero ammontare al massimo a fr. 3'063.-- (fr. 2'356.-- + 30% di fr. 2'356.--).

                                         Nell'evenienza concreta comunque la questione a sapere se e in che misura in Ticino il ricavo lordo dell'immobile è maggiore del valore locativo può rimanere irrisolta, in quanto, come verrà esposto in seguito, la computazione nel calcolo relativo all'assegno integrativo di un importo maggiore di interessi ipotecari e di spese di manutenzione non muterebbe l'esito della vertenza (cfr. consid. 2.11).

                             2.10.   Vi è da chiedersi poi a che titolo la ricorrente abiti la quota del 50% di proprietà del fratello.

                                         L'assicurata, come visto, ha asserito infatti di essersi assunta i costi concernenti l'intero mappale, in particolare gli ammortamenti e gli interessi del debito ipotecario, oltre alle tasse dell'acqua potabile, della fognatura e della raccolta rifiuti (cfr. doc. _).

                                         Andrebbe così esaminato se si può concludere che l'assicurata vive nella parte di abitazione di proprietà del fratello in virtù di un contratto di locazione o di un contratto misto e dunque se a titolo di pigione deve essere computato un importo più elevato.

                                         Dagli atti emerge che all'anno l'assicurata versa fr. 3'944.-- corrispondenti agli ammortamenti e agli interessi ipotecari, al cui ammontare si devono aggiungere fr. 165.70 relativi alla tassa per l'acqua potabile, fr. 122.50 concernenti la tassa per la fognatura, fr. 60.-- per la raccolta rifiuti (cfr. doc. _).

                                         Va rilevato tuttavia che l'assicurata, essendo proprietaria del 50% della particella di __________, fa fronte comunque al pagamento della metà di questi importi, ovvero complessivamente fr. 2'146.--. Essa quindi, come controprestazione del fatto che usufruisce della parte di casa di proprietà del fratello, si assume unicamente il pagamento di fr. 2'146.--.

                                         La questione può rimanere nel caso di specie indecisa, in quanto, anche computando a titolo di pigione un importo più elevato, e meglio fr. 6'183.-- (fr. 4'037.-- + fr. 2'146.--), il risultato del conteggio non muterebbe.

                             2.11.   Va ricordato che giusta l'art. 27 cpv. 2 LAF l'importo dell'assegno integrativo non può infatti superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto e che esso corrisponde all'ammontare minimo del fabbisogno vitale dei figli sancito dall'art. 3b LPC dedotto l'importo dell'assegno di base effettivamente percepito (cfr. messaggio del Consiglio di Stato relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994, pag. 16-17 e 51; art. 27 cpv.1 LAF; STCA del 28 aprile 1999 nella causa A.S.; STCA del 24 aprile 1999 nella causa S.B.).

                                         Nell'evenienza concreta l'importo massimo annuo erogabile a titolo di assegno integrativo ammonta a fr. 7'830.-- (cfr. consid. 2.3.), in quanto l'assicurata e il padre di _________, non esercitando nel mese di giugno 2000 nessuna attività lucrativa (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione; inc. 39.00.97), non percepivano l'assegno di base.

                                         La Cassa ha già riconosciuto tale importo con il provvedimento impugnato.

                                         Ecco perché nel caso di specie sia la questione relativa alla determinazione dell'effettivo importo di interessi ipotecari e di spese di manutenzione (cfr. consid. 2.9.), che il problema di sapere se a titolo di pigione si debba riconoscere un ammontare più elevato (cfr. consid. 2.10.) possono rimanere irrisolte.

                              2.12.   In simili condizioni pertanto anche le modifiche da apportare a seguito del maggiore valore locativo (cfr. consid. 2.7.; 2.8.; 2.9.) non hanno comunque nessuna influenza sull'esito della vertenza, visto che, come appena esposto, il provvedimento contestato già riconosce all'assicurata un assegno integrativo dell'importo massimo erogabile (cfr. consid. 2.11.).

                                         Alla luce di quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

39.2001.3 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.09.2001 39.2001.3 — Swissrulings