RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2001.00017 DC/fz
Lugano 29 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 12 febbraio 2001 interposto da
1. __________, 2. __________,
contro
la decisione del 2.2.01 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che con lettera 26.2.01 la Cassa propone, in parziale accoglimento del ricorso, di riconoscere un assegno integrativo di fr. 199.- mensili dal 1° febbraio 2001 (doc. _);
visto lo scritto 21.5.01 col quale i ricorrenti comunicano la propria adesione al nuovo calcolo proposto dalla cassa (VII);
preso atto che la Cassa in data 28.5.01 ha emanato una nuova decisione nel senso sopra indicato (IX);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;
decreta 1. il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo