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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2001 39.2000.82

19 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,831 parole·~19 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00082   DC/FP/gm

Lugano 19 gennaio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Francesca Pozzi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 19 settembre 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di luglio 2000 __________, coniugata con __________ e madre di __________ (nata il 10 settembre 1985), __________ (1987), __________a (1995) e __________ (1998), ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia (doc. _).

Con decisione del 4 settembre 2000, valida dal 1. luglio 2000 al 31 agosto 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha respinto la richiesta di assegno di prima infanzia, adducendo a motivazione il fatto che il reddito determinante supera il fabbisogno (doc. _).

                                         Con decisione della medesima data l'amministrazione ha invece assegnato a __________ un assegno integrativo di fr. 417 mensili, nei mesi di luglio e agosto 2000, a favore delle figlie __________, __________, __________ e __________ (doc. _). In entrambe le decisioni la Cassa ha precisato:

"  Decisione valida fino ad agosto 2000. Per effettuare una decisione valida da settembre 2000 la invitiamo a trasmetterci il certificato di frequenza scolastica (anno scolastico 2000/2001) o, se svolge un apprendistato, il contratto di tirocinio per __________ ". (cfr. doc. _)

                                1.2.   Con scritto del 13 settembre 2000 __________ ha inoltrato alla Cassa il certificato di frequenza scolastica della figlia __________, comunicando altresì:

"  La ringrazio della sua ultima lettera e in risposta le invio il certificato della figlia __________ sia per completare la pratica dell'assegno di prima infanzia e anche per l'assegno di famiglia. Nella speranza che la vostra decisione sia per cortesia più chiara le chiedo gentilmente se è possibile che a pag. 2 del capitolo "ASSEGNO PRIMA INFANZIA" al capitolo REDDITO vi sia calcolato un assegno di base di fr. 8784 che è per le 4 figlie giusto, e uno "integrativo" di fr. 5003 che io non ho percepito poiché da gennaio è stato bloccato l'assegno. Lei penso troverà strano che vi sia una CIFRA di fr. 81812 UGUALE SIA DI REDDITO CHE DI FABBISOGNO. …" (Doc. _)

                               1.3.   Con due decisioni del 19 settembre 2000, la Cassa per gli assegni familiari ha assegnato a __________ un assegno integrativo di fr. 417.-- mensili a partire dal 1. settembre 2000 a favore delle figlie __________, __________ e __________ (doc. _) ed ha invece respinto - confermando quindi quanto già deciso in data 4 settembre 2000 (cfr. consid. 1.1.) - la richiesta dell'assicurata volta all'ottenimento di un assegno di prima infanzia (doc. _).

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 17 ottobre 2000, __________ ha impugnato quest'ultima decisione dell'amministrazione relativa all'assegno di prima infanzia, adducendo le seguenti motivazioni:

"  (…) Vogliate notare che il fabbisogno e il reddito sono uguali al centesimo!! (Ma 417 x 12 = 5004) Io chiedo alla vostra cortesia di voler considerare che ho percepito l'assegno integrativo di prima infanzia fino al mese di gennaio e dopo è stato stoppato fino al mese di settembre. Però nel calcolo del reddito è calcolato!! E la somma è per 1 anno (417 x 12). Non ritengo giusto questo calcolo di una somma che non ho percepito! Se voi la giudicate giusta, ho il diritto di chiedere le mensilità arretrate da febbraio??? …" (doc. _)

                               1.5.   La Cassa, nella sua risposta del 2 novembre 2000, ha proposto di respingere il gravame, prendendo posizione come segue sulle censure sollevate dall'assicurata:

"  (…)

Dalla lettura del ricorso si rileva la mancata comprensione della decisione e della sua portata.

Si precisano quindi i seguenti punti:

a)      con decisione del 13 marzo 2000 alla ricorrente furono respinti sia il diritto all'assegno integrativo, sia il diritto all'assegno di prima infanzia;

b)      con istanza del mese di luglio 2000 l'assicurata ha riproposto la richiesta dei due tipi di assegno;

c)      con decisioni del 4 settembre 2000 alla ricorrente è stato riconosciuto l'assegno integrativo di fr. 417.-- mensili a contare dal 1. luglio 2000 al 31 agosto 2000 e per lo stesso periodo le è stato respinto l'assegno di prima infanzia. In quella occasione l'assegno integrativo era destinato a quattro beneficiari, le 4 figlie della ricorrente __________, __________, __________ e __________;

d)      con decisioni del 19 settembre 2000 alla ricorrente è stato riconosciuto l'assegno integrativo di fr. 417.-- dal 1. settembre 2000 e dalla stessa data riconfermato il rifiuto dell'assegno di prima infanzia;

L'ultima decisione è quella che ci occupa. Va osservato che l'assegno integrativo di fr. 417.-- dal 1. settembre 2000 è ora rivolto a solo 3 beneficiari ossia __________, __________ e __________, avendo __________ compiuto i 15 anni nel mese di agosto 2000.

Gli elementi del calcolo non sono stati contestati dalla ricorrente sia per quanto riguarda i redditi, sia per quanto riguarda il fabbisogno.

Ciò che non risulta è il computo nella tabella di calcolo dell'assegno di prima infanzia di fr. 5'003.-- di assegno integrativo, prestazioni mai incassate dalla ricorrente.

Questa obiezione non è pertinente per il motivo che il calcolo operato dalla Cassa va riportato su base annua. Sia i redditi, sia il fabbisogno sono riferibili alle entrate su cui può contare ed alle uscite cui deve far fronte nell'arco di un anno. Nel presente caso la Cassa ha quindi tenuto conto del reddito d'indennità giornaliera percepite dal marito della ricorrente dal 1. settembre 2000 riportandolo su base annua. Si osserva che dalla stessa data la ricorrente è titolare di un assegno integrativo di fr. 417.-- (cfr. decisione del 19 settembre 2000.--, prestazione che annualmente comporterebbe un'entrata di fr. 5'004.--.

Da quanto precede se ne deduce la correttezza del calcolo contestato e pertanto la Cassa chiede a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata. …" (doc. _)

                                         in diritto

                                         in ordine

                                         La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         nel merito

                               2.1.   Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di un assegno di prima infanzia, che l'amministrazione le ha negato in quanto ha ritenuto il reddito determinante superare il limite annuo fissato dalla legge. Con l'impugnativa l'assicurata contesta il computo nella tabella di calcolo dell'assegno di prima infanzia dell'importo di fr. 5'003.-- quale assegno integrativo, poiché ritiene di non aver beneficiato di tale prestazione. L'assicurata non contesta invece gli altri elementi del calcolo, sia quelli pertinenti il reddito sia quelli pertinenti il fabbisogno (cfr. doc. _).

                                         L’assegno di prima infanzia è regolato agli art. 31 seg. LAF.

                                         L’art. 32 LAF prevede in particolare che

"  1 I genitori domiciliati nel Cantone hanno diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

  a)   hanno il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  b)   uno dei genitori non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne            esercita una che non supera il 50% per dedicarsi alla cura del       figlio;

  c)   il reddito disponibile dei genitori, inclusi gli eventuali assegni di    cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, é inferiore ai             limiti posti dall'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  Al genitore che non esercita un'attività lucrativa o ne esercita una solo a tempo parziale, senza giustificati motivi, é computabile un reddito ipotetico, pari al guadagno di un'attività a tempo pieno, da lui esigibile.

  Il reddito ipotetico minimo é pari al doppio del limite minimo per persona sola secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Il diritto all'assegno sorge il primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le condizioni legali, ma al più presto il primo giorno del mese in cui nasce il figlio.

  Il diritto all'assegno si estingue:

  a)   alla fine del mese in cui il genitore inizia un'attività lucrativa con un grado di occupazione superiore al 50%;

  b)   quando il genitore affida il figlio alle cure di una terza persona     per più di mezza giornata sull'arco di un giorno;

  c)   al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie i tre anni di      età."

                                         Da quanto esposto all’art. 32 lett. c LAF, che richiama l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, emerge che il calcolo per stabilire al diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo. Secondo l'art. 24 cpv. 1 lett. c LAF

"  il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI".

                                         L’art. 35 LAF, in merito all'importo annuo, prevede che:

"  L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto all'art. 24 cpv. 1 lett. c).

  In ogni caso, l'importo dell'assegno non può superare il quadruplo dell'importo minimo annuo della rendita di vecchiaia ai sensi della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

  L'assegno di prima infanzia non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Per l’art. 36 LAF

"  Per l'accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI).

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l'assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazione nel calcolo."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"   

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                               2.2.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’690, per i coniugi, almeno 22’035 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’745. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo.

                                         Nel 1999 e nel 2000 il fabbisogno era di fr. 14'860, fr. 22'290 rispettivamente fr. 7'830.

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 e art. 36 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.3.   L'assicurata sostiene in particolare che il reddito è stato stabilito tenendo conto, fra l'altro, dell'importo di fr. 5'003.-- di assegno integrativo che lei non avrebbe riscosso in quanto ne è beneficiaria unicamente dal mese di settembre 2000 (cfr. doc. _). Ora, in virtù di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.1. e 2.2.) e prescindendo dal fatto che l'importo annuo dell'assegno integrativo a beneficio della famiglia _________ va rettificato in fr. 5'004.-- (fr. 417.-- x 12), a mente del TCA, la Cassa ha correttamente effettuato il calcolo su base annua. Infatti tale calcolo va effettuato tenendo conto sia del reddito che del fabbisogno annuale della famiglia dell'assicurata.

All'assicurata che del resto non contesta altre poste del calcolo il TCA ricorda inoltre quanto segue.

                               2.4.   Nel 2000 l'importo computabile a titolo di fabbisogno minimo, per una famiglia con quattro figli , è pari a fr. 48'390.-- (fr. 22'290, fabbisogno per coniugi, fr. 7'830 fabbisogno ciascuno per le prime due figlie; fr. 5'220.-- ciascuno per le due altre figlie). L'importo computato a questo titolo dalla Cassa è quindi corretto (cfr. doc. _).

                               2.5.   Per quanto concerne la pigione e le spese accessorie, con la revisione della LPC è stata introdotta la deduzione della pigione lorda (cfr. Messaggio del consiglio federale relativo alla terza revisione della LPC, p. 15).

                                         L’art. 3b LPC prevede infatti che per il calcolo della PC si tiene conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie e che in caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.

                                         La Cassa nel presente caso, ha tenuto conto dell'importo massimo di fr. 13'800.-previsto dalla legge nel 2000 (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. b), per cui nulla le si può rimproverare su quest'aspetto.

                               2.6.   Per quanto attiene al computo del premio dell'assicurazione malattia va rilevato che, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.

                                         Come indicato al consid. 2.1., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato il premio relativo all’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione di base secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 e art. 36 cpv. 3 LAF, art. 33 RegLAF).

                                         I premi relativi alle assicurazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).      

                                         Il premio va inoltre computato al netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati.

                                         L’art. 36 cpv. 3 LAF precisa infatti che si tien conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                               2.7.   Per quanto riguarda il reddito lordo da attività lucrativa, secondo l'art. 23 OPC AVS-AI, applicabile per analogia alla LAF, di regola, per il calcolo della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui é assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non é subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         In concreto, dagli atti emerge che la Cassa si è correttamente fondata sul reddito conseguito dal marito dell'interessata da disoccupato, ed ha dunque considerato la diminuzione del reddito rispetto alla tassazione fiscale 1999-2000 (cfr. doc. _).

                                         Il signor __________ è infatti al beneficio dell'indennità di disoccupazione dal mese di maggio 1999 (doc. _).

                                          L'indennità giornaliera è di fr. 238.25 e l'importo annuale è di fr. 62'040.30 (cfr. art. 21, 22 e 23 LADI, 40 OADI: 5 indennità giornaliere x 52 settimane = 260 indennità giornaliere; 21,7 indennità giornaliere al mese x 12 mesi = 260,4 indennità; DTF 111 V 250). Da questo importo occorre ancora dedurre i contributi, per cui la somma dell'indennizzazione da parte della LADI considerato dall'amministrazione (fr. 54'900, cfr. Doc. _) è dunque corretto.

                               2.8.   Per quanto riguarda il valore della sostanza computabile, secondo l'art. 17 OPC -AVS/AI, nella versione in vigore dal 1 gennaio 1999, applicabile alla LAF

"  La valutazione della sostanza computabile deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (cpv. 1)."

"  La sostanza immobiliare che non serve di abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari deve essere computata al valore corrente (cpv. 2)."

"  In caso di alienazione di un immobile, a titolo oneroso o gratuito, il valore venale é determinante per sapere se ci si trova in presenza di una rinuncia a elementi patrimoniali ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera g LPC. Il valore venale non é applicabile se, per legge, esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore (cpv. 5)."

"  Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale (cpv. 6)."

                                         La modalità di calcolo prevista dal capoverso 6 non è stata fatta propria dal Canton Ticino, che continua a fondarsi su quanto stabilito al capoverso 4 e sulla giurisprudenza sviluppatasi sulla base di questa disposizione.

                               2.9.   Se la sostanza immobiliare, come nel caso di specie, serve da abitazione dell'assicurato, fa quindi stato il cpv. 1 dell'art. 17 OPC, secondo cui la sostanza computabile deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

                                         La norma in questione vuole facilitare l'amministrazione cantonale nell'accertamento della sostanza, permettendole di riprendere il valore direttamente dalla tassazione fiscale, senza dover ricalcolare lei stessa l'importo da computare (RCC 1991 pag. 422).

                                         Secondo la volontà del legislatore, dunque dal 1° gennaio 1992 la sostanza deve essere, di principio, esposta al valore considerato in sede fiscale cantonale prima della deduzione degli importi esenti da imposta (Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 2109).

                                         A norma dell'art. 52 cpv. 1 LT gli immobili e i loro accessori nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale.

                                         Ne consegue che la sostanza immobiliare è computata sulla base del suo valore di stima ufficiale (STFA 8 ottobre 1992 nella causa N.G., pubblicata in RDAT I-1993, pag. 232).

                                         Nel caso in esame dagli atti emerge che la Cassa ha computato l'importo di fr. 275'800.--, importo dedotto dalla tassazione fiscale 1999-2000 (cfr. doc. _). Comunque a titolo di sostanza, l'amministazione non ha conteggiato nulla visti i debiti ipotecari di fr. 572.487.

                             2.10.   In merito al reddito della sostanza computato dalla Cassa, secondo l'art. 12 OPC AVS-AI il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario è valutato secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio e, se tali criteri non esistono, secondo quelli in materia di imposta federale diretta.

                                         Giusta l'art. 20 lett. b) LT e 21 lett. b) LIFD l'uso da parte del proprietario (o dell'usufruttuario) del suo immobile o di parte di esso è fiscalmente imponibile quale reddito della sostanza immobiliare; ad esso viene attribuito un valore locativo. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.

                                         Di regola il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1993 II, 389). Il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere "al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere - tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, in quanto esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98).

Nel caso in esame, la Cassa ha computato l'importo di fr. 13'125.-- importo dedotto dalla tassazione fiscale 1999-2000 (cfr. doc. _).

                             2.11.   Per stabilire il fabbisogno (in particolare il fabbisogno vitale), sia le normative sull'assegno di prima infanzia (art. 32 cpv. 1 lett. c LAF), che quelle sull'assegno integrativo (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. c LAF "è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI") fanno riferimento ai minimi della legge sulle prestazioni complementari. Ora, nel caso concreto, il fabbisogno ammonta a fr. 81'812. D'altra parte i redditi considerati dalla Cassa sono corretti. Ad essi va aggiunto l'assegno di base di fr. 8'784 e l'assegno integrativo di fr. 5'004. Quest'ultima prestazione permette alla famiglia __________ di raggiungere l'importo di fr. 81'812 per coprire il fabbisogno. Non vi è dunque più spazio per l'attribuzione di un assegno di prima infanzia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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