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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.01.2001 39.2000.68

4 gennaio 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·215 parole·~1 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00068   dc/fz

Lugano 4 gennaio 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

visto il ricorso del 24 agosto 2000 interposto da

__________, 

contro  

la decisione del 8.8.2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona   in materia di assegni di famiglia

letti ed esaminati gli atti;

visto in particolare lo scritto della parte convenuta che precisa di aver emesso in data 9.10.200 due nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;

ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;

rilevato che di conseguenza il gravame è divenuto privo di oggetto;

ritenuto che, comunque, anche i ricorrenti, con scritto 2 gennaio 2001 (doc._) hanno comunicato il ritiro del ricorso aderendo alle nuove decisioni della cassa;

decreta                          1.   il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il presidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Daniele Cattaneo