RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00063-64 dc/gm
Lugano 15 gennaio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visti i ricorsi del 25 agosto 2000 interposti da
__________,
contro
le decisioni del 7 agosto 2000 emanate da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamata l'ordinanza 28 agosto 2000 con la quale il Tribunale ha assegnato alla parte convenuta il termine di rito per presentare la risposta;
vista la lettera 21 novembre 2000 della ricorrente al TCA, del seguente tenore:
" in risposta alle ultime decisioni evase da parte dell'istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, con la presente vi informo come segue.
L'assegno integrativo, mi è stato di nuovo interamente riconosciuto in Fr. 470.-- mensili come in precedenza.
Per quanto riguarda l'assegno di prima infanzia, lo stesso è stato riconsiderato in Fr. 102.-mensili al posto di Fr. 267.-- mensili come in precedenza.
Nonostante le innumerevoli discussioni intercorse tra noi telefonicamente, sinceramente resto tuttora con un pizzico di perplessità sulle giustificazioni a me esposte e per me incomprensibili.
Comunque onde poter chiudere definitivamente la questione in causa, accetto queste conclusioni e vi inoltro il ritiro dei ricorsi citati a margine.
Vogliate cortesemente prendere atto di quanto scritto e nel contempo gradite i miei più distinti saluti." (Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. le cause sono stralciate dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo