RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00006 MB/sc
Lugano 8 giugno 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Michela Bürki Moreni
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2000 di
__________,
contro
la decisione del 11 gennaio 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assegni di famiglia
ritenuto in fatto,
- che, con decisione 11 gennaio 2000, con effetto dal 1 gennaio 2000, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha soppresso l'assegno integrativo precedentemente erogato a __________, moglie di __________;
- che lo stralcio dell'assegno è riconducibile al mancato computo, nel fabbisogno della famiglia, degli alimenti di fr. 580.- mensili versati a __________, figlio del marito;
- che con tempestivo ricorso 20 gennaio 2000, indirizzato al TCA, l'interessata ha impugnato la decisione dell'amministrazione, chiedendo che nel calcolo dell'assegno venga tenuto conto dei contributi alimentari versati dal marito al figlio __________;
- che con risposta 1 marzo 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha proposto di respingere il gravame, precisando che dalla sentenza di divorzio emerge che __________ è obbligato a versare gli alimenti al figlio solo fino al ventesimo anno di età;
- che in data 13 aprile 2000 __________ e __________ a sono giunti, di fronte al Pretore di __________, __________, alla seguente transazione giudiziale
" a titolo di contributo alimentare ex art. 277 cpv. 2 CCS il padre __________ verserà mensilmente e anticipatamente al figlio __________ l'importo di fr. 580, con decorrenza dal 1 gennaio 2000"
- che al considerando 3 della transazione è stato precisato che essa vale quale sentenza ai sensi dell'art. 358 CPC;
- che in data 12 maggio 2000 la Cassa ha emanato una nuova decisione con effetto dal 1 gennaio 2000, in cui ha tenuto conto del contributo alimentare di fr. 580 mensili fissati dal Pretore di __________ e assegnato all'assicurata un assegno integrativo di fr. 313 mensili;
- che in data 15 maggio 2000 la Cassa ha chiesto al TCA di stralciare dai ruoli la causa, in quanto la nuova decisione che annulla e sostituisce quella impugnata, accoglie integralmente le conclusioni ricorsuali;
considerato in diritto,
- che oggetto del contendere, prima della pronuncia della decisione 12 maggio 2000, era la la soppressione dell' assegno integrativo erogato alla ricorrente e in particolare il mancato computo dei contributi alimentari versati dal marito al figlio __________, nato dal primo matrimonio.
- che con la decisione summenzionata la Cassa ha dato integralmente seguito alle richieste avanzate dall'assicurata in questa sede;
- che la Cassa può, fino alla trasmissione della risposta di causa, riesaminare la decisione impugnata (art. 3a della Legge di procedura per il ricorsi al TCA);
- che un avviso difeso in comune dalle parti ha unicamente valore di proposta al giudice, compete quindi a quest’ultimo verificare se corrisponde ai fatti e alla legge (SVR 1996 p. 223 AHV Nr. 74; SZS 1994 p. 231; DTF 104 V 165; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; cfr. in materia di assicurazione malattia SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165);
- che l'accordo può essere omologato, in quanto conforme alla legge;
- che pertanto la causa va stralciata dai ruoli, in quanto priva di oggetto (cfr. SVR 1995 KV Nr. 54 p. 165, p. 167 consid. 4a; STFA 10.3.1982; nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V 162; Meyer, die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 28; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, p. 367);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è stralciato dai ruoli ai sensi dei considerandi;
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati a sensi ed effetti di legge, con l’avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o di difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo