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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.10.2000 39.2000.55

12 ottobre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,151 parole·~16 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00055   rs/nh

Lugano 12 ottobre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 31 luglio 2000 di

__________, 

rappr. da: __________,   

contro  

la decisione del 3 luglio 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 3 luglio 2000 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito la Cassa) ha assegnato a __________ un assegno integrativo di fr. 139.-- mensili a favore della figlia __________, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2000.

                               1.2.   Contro questa decisione l'interessata, tramite l'avv. __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso, nel quale postula che:

"1.  La decisione querelata è annullata e riformata nel senso che a __________ è corrisposto un assegno integrativo di fr. 287.20 mensili.

2. A __________ è concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

3. Protestate spese e ripetibili." (Doc. _ pag. 2)

                                         A motivazione del proprio gravame l'assicurata ha, in particolare, rilevato che:

"1.    La ricorrente è separata dal marito e, da quest'ultimo, percepisce l'importo mensile anticipato di fr. 15'600.‑, il tutto e meglio come giustamente ritenuto nella tabella di calcolo assegni di famiglia, sub. 315 e 318 (fr. 13'404.‑ + fr. 2'196.‑).

2.   L'istituto però a torto ha considerato un reddito d'attività dipendente di fr. 19'798.‑ annui, quando già lo scorso anno, come risulta dalla documentazione consegnata dalla Signora __________, quest'ultimo era di fr. 19'262.‑ (doc. _).

      Inoltre, essendo la Signora __________ impiegata a ore presso la __________, il suo salario varia secondo le necessità. In questo senso e per quanto qui interessa, come risulta dalla documentazione che si produce (doc. _), da gennaio a giugno 2000), Ia ricorrente ha percepito l'importo di fr. 9'119.30, donde un reddito mensile netto di fr. 1'519.88, per cui annui 18'238.60.

3.   Di conseguenza, la decisione querelata deve essere corretta nel senso di computare quale reddito annuo l'importo di fr. 18'238.60, donde un reddito annuo di fr. 33'838.60, a fronte di un fabbisogno complessivo di fr. 37'057.‑, per cui l'assegno annuo che si chiede assomma a fr. 3'218.40, ossia mensili fr. 278.20.

4.   La Signora __________ non è evidentemente in grado di far fronte alle spese di causa e chiede di essere posta a beneficio dell'assistenza giudiziaria.

      Il certificato Municipale, che qui si richiama, già è stato prodotto dinanzi alla Pretura di __________ e meglio con l'incarto No. __________.

5.   Si propongono le seguenti prove:

      ‑                               richiamo della Pretura di __________ dell'inc. No. __________ con il certificato di ammissione all'assistenza giudiziaria;

      ‑                               richiamo dall'istituto assicurazioni sociali dell'incarto."  (Doc. I)

                               1.3.   Con risposta 6 settembre 2000 la Cassa ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso e osserva:

"  Con istanza del mese di maggio 2000 la ricorrente ha richiesto il riconoscimento dell'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia.

Unitamente al formulario di richiesta, ha fatto pervenire alla Cassa il certificato di salario per l'intero 1999 ed i primi 4 conteggi paga dell'anno 2000. La Cassa ha effettuato il calcolo dell'assegno integrativo prendendo come base di calcolo la retribuzione dei primi 4 mesi dell'anno 2000, riportandola su base annua. Tale computo ha prodotto un reddito annuo netto di fr. 19'798.‑, leggermente più elevato dei fr. 19'262.‑ netti guadagnati nell'intero anno 1999.

Il rappresentante dell'assicurata contesta tale modalità di computo; sostiene, sulla scorta dei conteggi paga da gennaio a giugno 2000 che attesterebbero il conseguimento di un guadagno complessivo netto di fr. 9'119.30, la computabilità di un reddito annuo di fr. 18'238.60 (2 x 9'119.30; in realtà fr. 9'488.09 poiché si possono tenere solo in considerazione le deduzioni contrattuali). Tale argomentazione non può essere condivisa dalla Cassa per i seguenti motivi:

a)   l'attività della ricorrente varia secondo le necessità della __________, non è pertanto regolare;

b)   se si volesse ammettere per buona la riduzione dell'attività nel 2000 rispetto al 1999, a ciò porta il ragionamento della ricorrente, non si capirebbe perché nel confronto tra il primo semestre 1999 ed il primo semestre 2000 il reddito netto è aumentato da fr. 7'373.05 a fr. 9'119.30;

c)   se il trend delle ore di lavoro dovesse riconfermare quanto avvenuto nel secondo semestre del 1999, è probabile che a fine anno la ricorrente possa ritrovarsi con un reddito annuo superiore a quello conseguito nel 1999: appare infatti chiaro che nella seconda metà dell'anno la signora __________ svolge più attività che nel primo semestre (situazione verificatasi nel 1999);

Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che, data l'irregolarità della prestazione lavorativa della ricorrente, sia più giustificato tener conto del reddito annuo 1999 quale base di calcolo per l'assegno integrativo erogabile dal 1. maggio 2000. Il calcolo, rettificato, si presenta così (periodo maggio/giugno 2000):

Fabbisogno  

Contributo assicurazione malattia Pigione lorda annua fr. 14'100.-  pigione ammessa Fabbisogno vitale

fr.     567.-fr. 13'800.-fr. 22'690.--

  Totale fabbisogno

  fr. 37'057.--  

  Sostanza  

Libretti di risparmio e di deposito Parte sostanza non computabile         fr.  40'000.-fr.       17.--

  Totale sostanza

  fr.         0.--  

Reddito  

Reddito d'attività dipendente Alimenti Assegno di base

fr. 19'262.-fr. 13'404.-fr.   2'196.--

  Totale reddito

  fr. 34'862.--  

Importo massimo erogabile per anno Assegno annuo: fr. 37'057.--  ./.  34'862.-- Assegno integrativo mensile:

fr.   5'634.-fr.   2'195.-fr.     183.--

Effettuare il calcolo come proposto dalla ricorrente porterebbe, per le argomentazioni sviluppate, all'erogazione di prestazioni che a fine anno risulterebbero indebite.

Visto quanto procede si chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler accogliere il ricorso così come proposto dalla Cassa, assegnando alla ricorrente l'importo mensile di fr. 183,

A titolo abbondanziale si fa presente che dal 1. luglio 2000 la signora ha cambiato casa con riduzione della pigione annua lorda da fr. 14'100.‑ (pigione massima ammessa fr. 13'800.‑) a fr. 12'315, La decisione valida dal 1. luglio 2000 terrà conto di questo nuovo elemento."  (Doc. IV)

                               1.4.   Il 15 settembre 2000 l'assicurata ha trasmesso al TCA il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (cfr. doc. VII; VII bis).

                               1.5.   Con scritto del 6 ottobre 2000 l'avv. Fontana ha richiesto in via cautelare il riconoscimento all'assicurata di un assegno integrativo di fr. 183.-- a partire dal mese di maggio 2000, argomentando:

"  Con riferimento al mio ricorso 31 luglio u.s., in cui chiedevo l'annullamento della decisione 3 luglio 2000 dell'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, con cui veniva corrisposto un assegno integrativo, limitatamente a 2 mesi, di fr. 139.--, e postulavo l'erogazione di un assegno per tempo indeterminato di fr. 287.20 mensili, richiamata la risposta di controparte (pag. 3 ) in cui a parziale acquiescenza, riconosce di dovere un assegno di fr. 183.--, chiedo in via cautelare quanto segue.

Alla signora __________ sono stati versati unicamente gli assegni per il mese di maggio e giugno di fr. 139.-- e, da allora benché nella risposta al ricorso, ripetesi, la cassa riconosce di dover corrispondere un assegno di almeno fr. 183.--, la Signora ________ non ha ricevuto nulla.

Data la disastrosa situazione finanziaria della Signora __________, Vi invito conseguentemente a accogliere, in via cautelare, l'importo riconosciuto da controparte, ossia la corresponsione di un assegno di fr. 183.-- mensili a far tempo dal mese di maggio 2000 finora." (Doc. VIII)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                               2.2.   Per quanto concerne la richiesta del 6 ottobre 2000 di riconoscere all'assicurata in via cautelare l'erogazione di un assegno integrativo di fr. 183.-- mensili (cfr. consid. 1.5.), va osservato che con l'emanazione della presente decisione essa, limitatamente ai mesi di maggio e giugno 2000, diviene priva di oggetto. Relativamente ai mesi successivi, il TCA non può comunque esprimersi, in quanto la Cassa non ha emesso alcuna decisione al riguardo.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è l'adeguamento dell'assegno integrativo assegnato all'assicurata a favore della figlia ________. Pendente causa la Cassa ha dato parzialmente seguito alle richieste dell'assicurata, riconoscendo un importo meno elevato a titolo di reddito da attività dipendente.

                                         L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"  Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

  a)   ha la custodia del figlio;

  b)   ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c)   il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta         dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi                     alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione                                       sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 LAF).

                               2.4.   L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno 22’290.-- franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830.--. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                                         Per quanto riguarda la somma computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo di fr. 12'000 per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e persone con figli.

                                         Secondo l'art 2 delle Legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                               2.5.   Per stabilire l'ammontare degli assegni vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le

"  a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del

       reddito lordo dell'attività lucrativa;

 b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a                         concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

 c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,                           eccettuata l'assicurazione malattie;

 d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure                 medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al                           premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                 medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

 e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b.   il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c.   un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i     beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI       15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle       prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale                              abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore                                     dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in                      considerazione quale sostanza;

  d.   le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese           le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e.   le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra     convenzione analoga;

  f.    gli assegni familiari

  g.   le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h.   le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.6.   Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.

                                         Giusta il cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).

                                         Nel caso di specie risulta dagli atti che l'assicurata lavora a ore presso la Coop Ticino di Giubiasco.

                                         Nel primo semestre del 1999 ha percepito complessivamente un salario netto di fr. 7'373.05 (cfr. doc. 34 agli atti dell'amministrazione). Il reddito netto conseguito durante l'intero anno 1999 è pari a fr. 19'262.-- (cfr. doc. A).

                                         Nella seconda parte dell'anno, dunque, le ore di lavoro effettuate dall'assicurata sono aumentate in modo rilevante.

                                         Da ciò si desume che l'assicurata svolge un'attività, il cui orario di impiego mensile varia in misura importante.

                                         Non può quindi essere credibile quanto allegato dalla ricorrente circa la notevole diminuzione delle sue entrate nel 2000 (cfr. consid. 1.2). Infatti nei primi sei mesi dell'anno lo stipendio netto è stato di fr. 9'119.30. Esso non può tuttavia essere semplicemente raddoppiato per ottenere il reddito totale del 2000, dato che non è ancora noto il numero di ore che la ricorrente svolgerà nei prossimi mesi presso la Coop Ticino.

                                         Per inciso va osservato che, in ogni caso, nel primo semestre dell'anno in corso, l'assicurata ha guadagnato di più rispetto allo stesso periodo del 1999. Di conseguenza è impossibile pronosticare quale sarà la retribuzione globale del 2000.

                                         In simili condizioni, vista l'irregolarità dell'attività svolta dalla ricorrente, non può trovare applicazione l'art. 23 cpv. 4 OPC AVS/AI, bensì deve essere presa in considerazione la regola generale enunciata all'art. 23 cpv. 1 OPC AVS/AI. Determinante ai fini del calcolo dell'assegno integrativo erogato all'assicurata è quindi il reddito conseguito nell'anno precedente la sua richiesta di assegni familiari, ovverosia nel 1999, come correttamente considerato dalla Cassa nella risposta di causa del 6 settembre 2000 (cfr. consid. 1.3.).

                               2.7.   Ritenuto un reddito da attività lucrativa dipendente di fr. 19'262.-- (cfr. consid. 2.6.), i redditi disponibili dell'assicurata diminuiscono a fr. 34'862.--.

                                         Il fabbisogno complessivo è, per contro, pari a fr. 37'057.--, di cui fr. 567.-corrispondono al premio della cassa malati al netto dei sussidi erogati alla ricorrente (cfr. doc. 7; 8 agli atti dell'amministrazione), fr. 13'800.-equivalgono all'importo massimo previsto dalla legge a titolo di pigione per coniugi e le persone con figli (cfr. consid. 2.4.) e fr. 22'690.-- sono computati quale fabbisogno vitale della famiglia (cfr. consid. 2.4.).

                                         Il disavanzo è così aumentato a fr. 2'195.-- annui.

                                         In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto e all'assicurata deve essere erogato un assegno integrativo di fr. 183.-- mensili per i mesi di maggio e giugno 2000.

                                         Per quanto attiene al periodo dal 1° luglio 2000, va ribadito che il TCA non può esprimersi sulla questione, a motivo del fatto che, in ogni caso, neppure la Cassa non ha ancora deciso in merito. Si segnala, comunque, che l'importo della pigione è diminuito, in quanto l'assicurata ha traslocato a Bellinzona in un nuovo appartamento (cfr. doc. 22 agli atti dell'amministrazione).

                               2.8.   Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto (cfr. STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99 Ws; STFA del 2 agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97 Ws; STFA del 19 novembre 1998 nella causa S.S contro CCC, P 7/97 Ws e STFA del 27 aprile 1998 nella causa INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97 Ws).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   L'istanza cautelare 6 ottobre 2000 è respinta.

                                 2.-   Il ricorso 31 luglio 2000 è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all'assicurata è riconosciuto un assegno integrativo dell'importo di fr. 183.-- mensili per i mesi di maggio e giugno 2000.

                                 3.-   L'incarto è trasmesso alla Cassa di compensazione, per ragione di competenza, affinché statuisca sul diritto dell'assicurata all'assegno integrativo a partire dal 1° luglio 2000 e sull'eventuale relativo importo.

                                 4.-   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta in quanto priva di oggetto.

                                 5.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La Cassa cantonale assegni familiari verserà all'assicurata la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili.

                                 5.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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