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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.11.2000 39.2000.26

2 novembre 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,028 parole·~10 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 39.2000.00026   ZA/sc

Lugano 2 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Daniele Cattaneo

con redattore:

Zaccaria Akbas  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2000 di

__________, 

contro  

la decisione del 22 marzo 2000 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assegni di famiglia

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione del 1°aprile 1998, con effetto dal 1°luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha assegnato a __________ a favore del figlio __________, 1994, un assegno integrativo mensile di fr. 378.-- (cfr. doc. _). L'importo dell'assegno è stato sostanzialmente riconfermato con effetto dal 1° gennaio 1998 (fr. 374.-- mensili, cfr. doc. _).

                                         Con decisione del 22 marzo 2000, la cassa ha soppresso il versamento dell'assegno integrativo in quanto il reddito determinante supera il limite annuo fissato dalla legge (cfr. doc. _).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso del 5 aprile 2000, l'assicurata ha impugnato la decisione della Cassa chiedendo il ripristino dell'assegno precedentemente erogato, con le seguenti motivazioni:

"  Vi scrivo per la decisione di rifiuto dell'assegno integrativo che con grande delusione non comprendo. Il quali mi sosteneva il fabbisogno della retta dell'ASILO __________ di fr. 350.--. Per quanto lavorando a tempo pieno.

Inoltre avendo ulteriori spese "telefono+luce+dentista+tassa rifiuti +assicurazione RC+spese varie.

Quindi vi chiedo di riesaminare il calcolo "ASSEGNO INTEGRATIVO" per un AIUTO FONDAMENTALE." (Doc. _)

                               1.3.   Con risposta 23 maggio 2000 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con le seguenti motivazioni:

"  (…)

Fino al 31 marzo 2000 l'assegno integrativo veniva erogato sulla base di una situazione economica accertata nel mese di aprile 1998.

L'assegno integrativo ed il relativo diritto è sottoposto a revisione ogni 2 anni.

Il 25 gennaio 2000 la Cassa ha mandato alla ricorrente il formulario di revisione con l'invito a ritornando entro e non oltre il 15 marzo 2000.

In data 15 marzo 2000 si è richiamata la documentazione, fissando un ulteriore ultimo termine di 10 giorni per l'invio di quanto richiesto.

Da documenti pervenuti il 22 marzo 2000 si è potuto riscontrare che il reddito del lavoro era fortemente aumentato nel corso del 1999 (salario lordo Fr. 39'449.10).

Il computo del nuovo salario netto annuo ammonta a Fr. 32'761.-- contro i precedenti 26'181.--, è essenzialmente per questo motivo che l'assegno integrativo non può più essere riconosciuto in quanto i redditi totali della ricorrente si fissano a Fr. 34'957.--, a fronte di un fabbisogno totale di Fr. 33'098.--.

La Cassa chiede pertanto a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate." (Doc. _)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la sopressione dell'assegno integrativo precedentemente versato a __________.

                                         L'art. 29 LAF prevede che:

"  L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della composizione della famiglia.

Il regolamento disciplina i particolari.

L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di revisione è stata inoltrata.

La riduzione o la sospensione interviene:

                                        a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

                                         L’art. 35 del Regolamento LAF (Reg. LAF) prevede che:

"  Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo della prestazione.

L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento importante del reddito disponibile dei genitori.

Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso provoca una modifica di almeno fr. 500.-all'anno dell'assegno erogato.

                                         L'art. 36 del Regolamento LAF (Reg. LAF) prevede che l'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali.

                                         Secondo l'art. 24 LAF il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno integrativo per il figlio, se cumulativamente:

"  a) ha la custodia del figlio;

  b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

  c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

      dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

      alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

      prestazioni complementari all'AVS/AI.

  Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.

  Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

                                         Per l’art. 25 LAF l’assegno è riconosciuto per il figlio che non ha ancora compiuto i quindici anni.

                                         L’art. 27 LAF prevede inoltre che:

"  1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, é pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

   2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite de o dei figli per i quali l'assegno é riconosciuto.

   3 L'assegno integrativo non é versato se il suo importo annuo é inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,

"  Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

  Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

  Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

                                         L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che:

"  Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie”.

                                         Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

                                         a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

                                         b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più   tardi fino ai 25 anni (art. 34 RegLAF).

                               2.3.   A proposito dell’ammontare del fabbisogno si rileva che l’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) entrato in vigore con la terza revisione della Legge il 1 gennaio 1998, e al quale rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF prevede che, per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari al minimo per le persone sole, a fr. 14’860, per i coniugi, almeno 22’290 franchi e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo. (fr.2'610.--).

                                         Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).

                               2.4.   Per stabilire l’ammontare dell’assegno integrativo vanno pure computate, secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC, le

"  a) spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del      reddito lordo dell'attività lucrativa;

  b) spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a      concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

  c) premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione,        eccettuata l'assicurazione malattie;

  d) importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure           medico-sanitarie. L'importo forfetario deve corrispondere al    premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure                  medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

  e) pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

                                         Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tenere conto per il calcolo della PC e quindi dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono

"  b) il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

  c) un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i       beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per           persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per      orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI     15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle         prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel     calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione             ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile                               eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale   sostanza;

d) le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

  e) le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra       convenzione analoga;

  f)  gli assegni familiari

  g) le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

  h) le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

                                         Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51).

                               2.5.   Nel caso in esame dagli atti dell'amministrazione emerge che la famiglia __________ è composta dalla madre __________ e dal figlio __________ nato nel 1994. L'importo destinato a coprire il fabbisogno vitale della famiglia è quindi pari a fr. 22'690.-- come indicato dalla Cassa (fr. 14'860.-- per la madre, fr. 7'830 per il figlio; cfr. consid. 2.3).

                                         L'importo computato dalla Cassa a questo titolo risulta pertanto corretto.

                                         Per ciò che attiene al computo dei premi dell'assicurazione contro le malattie, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale, non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.

                                         Come visto al consid. 2.1, ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato il premio relativo all’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi l’assicurazione di base secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF). I premi relativi alle assicurazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).    

                                         Il premio va inoltre computato al netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che si tien conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).

                                         Nella fattispecie la Cassa ha correttamente tenuto conto degli importi per l'assicurazione di base deducendo il sussidio erogato (fr. 249 - 183,35 per la madre e fr. 70 - 48.35 per il figlio, per un totale mensile di fr. 87.30, annuale di fr. 1'048.--; cfr. doc. _)

                                         Per la pigione è stato correttamente computato l'importo totale di fr. 9'360.--.

                               2.6.   Per quanto attiene al reddito del lavoro la cassa si è giustamente attenuta alla comunicazione del datore di lavoro (fr. 32'761.-- annui, cfr. doc. _). Essa ha correttamente computato nel reddito anche l'assegno di base annuale di fr.2'196.--.

                                         A fronte di un reddito complessivo di fr. 34'957.-- e di un fabbisogno totale di fr. 33'098.--, la decisione della Cassa risulta corretta per cui il TCA non può che confermarla.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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