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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2026 38.2026.9

11 maggio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,131 parole·~31 min·4

Riassunto

Rettam.Cassa non riconosciuto indennità per insolv.,ritenendo domanda tardiva.Essa è infatti stata presentata dopo scadenza termine di 60gg a decorrere dalla pubblic.della sospens.del fallim.per mancanza di attivi. Ferie giudiz.non si applicano. Non adempiute cond.tutela BF,per cui no restit.termine

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2026.9   rs

Lugano 11 maggio 2026       

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2026 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 19 dicembre 2025 emanata da

Cassa CO1, ______

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 19 dicembre 2025 la Cassa CO1 (in seguito: Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 29 ottobre 2025 (cfr. doc. 22-24) con cui ha ritenuto che il diritto alle indennità di insolvenza per i crediti salariali di RI1 si era estinto, in quanto la relativa richiesta è intervenuta tardivamente (cfr. doc. A).

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione menzionata l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendone l’annullamento.

                                  Al riguardo egli ha addotto:

" (…) È stata inoltrata una domanda di indennità per insolvenza del datore di lavoro secondo la legge sulla disoccupazione. Non capendo bene cosa fare (era il mese di luglio) mi ero recato presso il segretariato di ______ per avere informazioni su questa procedura.

Come ho già spiegato nella opposizione, la persona addetta allo sportello di ______ (che dovrebbe chiamarsi ______ di cognome) telefonava in mia presenza presso l'ufficio competente sulle procedure delle indennità di insolvenza.

La telefonata avvenne in vivavoce.

Forse per tranquillizzare il periodo, estivo dove molti uffici e strutture sono chiusi, fu la persona dell'ufficio statale a parlare al telefono di cosiddette ferie giudiziarie. Cosa che il Tribunale potrà chiedere alla testimone se lo vorrà.

E come ho spiegato nella opposizione: io fino al momento che la funzionaria dell'ufficio non ne avesse parlato neppure sapevo cosa fossero le ferie giudiziarie.

Infatti, dopo questa informazione mi ero informato in internet per capire che cosa fossero le ferie giudiziarie che fermavano i termini.

Quindi, rassicurato di quanto riferito al telefono nella succitata telefonata ho inoltrato poi il tutto all'inizio di ottobre. Al 2 ottobre 2025 il periodo di 60 giorni con le ferie giudiziarie non era ancora scaduto (4 giorni in luglio + 56 in agosto, settembre e ottobre: totale 10 ottobre 2025).

L'ufficio cantonale però il 29 ottobre 2025 si è rimangiato la parola affermando, contrariamente a quanto riferito al telefono, che non vi erano ferie giudiziarie. Considero la cassa cantonale un ufficio dello Stato.

Per questa ragione ho inoltrato opposizione.

(…).

Ma l'Ufficio mi ha nuovamente rifiutato la richiesta, affermando ancora una volta che nel termine di 60 giorni non esistono queste ferie giudiziarie. L'Ufficio non ha detto nulla sull'informazione opposta data alla segretaria di ______ al telefono e che io avevo pure sentito in vivavoce.

È evidente che non avrei aspettato fino al 2 di ottobre per mandare la documentazione l'Ufficio avesse dato la corretta informazione. Mi sarei attivato anche subito, visto che l’informazione era stata data nel corso del mese di luglio.

Non è giusto che l'informazione dello Stato sbagliata debba essere il cittadino a doverla pagare.

Non è neppure giusto che l'Ufficio cerca di minimizzare e nascondere l'errore e non prende neppure posizione al riguardo. E questo è ancora più grave.

lo non so se è vero che per questo caso specifico non esistono le ferie giudiziarie. So però il ritardo che ora mi si imputa è in verità il frutto di un’erronea informazione fornita ad una richiesta esplicita effettuata.

lo ero quindi in buona fede e rassicurato da informazioni ufficiali. (…)" (Doc. I)

                          1.3.  La Cassa, con risposta del 4 marzo 2026, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.4.  Il 5 marzo 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato                 in diritto

                          2.1.  L’assicurato, nel ricorso (cfr. doc. I), ha indicato che “se il ricorso non è completo chiedo se posso essere assistito dal responsabile ______, che è avvocato”,

                                  Al riguardo va rilevato che l’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca), prevede che:

" 1Quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio."

                                  In concreto va, ad ogni modo, considerato, da una parte, che l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per le quali non condivide la decisione su opposizione relativa al diniego del diritto alle indennità per insolvenza.

                                  Dall’altra, che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA; STF 9C_678/2024 del 4 febbraio 2026; consid. 1.2.; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).

                                  Questa Corte ritiene, pertanto, che il ricorrente sia in grado di difendere adeguatamente i propri interessi davanti a questo Tribunale.

                                  Non vi è, perciò, la necessità di assegnare all’insorgente un avvocato d’ufficio, segnatamente l’avv. ______ (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.1.; STCA 42.2024.45 del 27 gennaio 2025; STCA 42.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 38.2012.36 del 10 dicembre 2012 consid. 2.1.).

                          2.2.  L’insorgente ha contestato la decisione su opposizione del 19 dicembre 2025 emessa dalla parte resistente, dapprima, per motivi d’ordine formale, facendo valere, in buona sostanza, che la Cassa non si è confrontata con la censura, formulata in sede di opposizione (cfr. doc. 18), riguardante l’informazione errata che la persona dello sportello ______, al quale si era rivolto nel mese di luglio 2025, avrebbe ricevuto telefonicamente dall’Ufficio cantonale competente a proposito dell’esistenza delle ferie giudiziarie (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                  Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può al contrario limitarsi all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_461/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 4.3.; STF 9C_142/2025 del 28 maggio 2025 consid. 5.4.; STF 8C_430/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

                                  Purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può, altresì, anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

                                  Nella presente fattispecie l’amministrazione, nella decisione su opposizione del 19 dicembre 2025, non ha effettivamente fatto alcun riferimento all’obiezione dell’insorgente relativa alla pretesa informazione del luglio 2025 circa la sussistenza delle ferie giudiziarie.

                                  Questa Corte ravvisa, dunque, perlomeno delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 19 dicembre 2025.

                                  È vero, però, che la Cassa, nella risposta di causa, ha preso posizione riguardo alla censura in questione, precisando che l’assicurato non ha comprovato le proprie affermazioni e che in ogni caso ______, fornendo consulenza e supporto ai lavoratori del settore alberghiero e della ristorazione su questioni di varia natura giuridica, non può misconoscere i presupposti e i termini per far valere il diritto alle indennità per insolvenza. Inoltre è stato evidenziato che il formulario per la domanda di tali indennità indica che la richiesta va inoltrata al più tardi entro 60 giorni, che è emblematico che il modulo riporta la data del 9 settembre 2025, corrispondente in concreto all’ultimo giorno utile del termine e che non si comprendono le ragioni per le quali il medesimo, dopo aver ottenuto le informazioni da ______, non si sia attivato prontamente per postulare le indennità, attendendo quasi tre mesi dalla pubblicazione sul FUSC del __ luglio 2025 (cfr. doc. III).

                                  Inoltre la giurisprudenza federale ha stabilito che la violazione del diritto di essere sentito – in caso di lesione non particolarmente grave dei diritti procedurali della parte interessata – è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_186/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 5.3.; STF 8C_754/2024 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2.; STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

                                  Nel caso di specie il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

                                  Per costante giurisprudenza federale una violazione del diritto di essere sentito può, d’altronde, essere sanata, anche nel caso di un vizio grave, allorché il rinvio della causa all'amministrazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito – della parte ad essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_186/2025 del 25 febbraio 2026 consid. 5.3.; STF 8C_754/2024 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …”).

                                  Nel caso in esame, tutto ben considerato, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito per lesione dell’obbligo di motivare va, in ogni caso, ritenuta sanata in questa sede (cfr. STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.3.; confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024 consid. 2.2.).

                                  Del resto l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione del 19 dicembre 2025 con la quale la parte resistente gli ha rifiutato l’assegnazione di indennità per insolvenza.

                          2.3.  Secondo l’art. 51 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza, se:

                                  a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

                                  b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

                                  c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

                                  Il cpv. 2 di questa disposizione stabilisce, poi, che non hanno diritto all’indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

                          2.4.   Ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.

                                  L'art. 53 cpv. 2 LADI prevede che, nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all'indennità entro 60 giorni dopo l'esecuzione del pignoramento.

Giusta l’art. 53 cpv. 3 LADI alla scadenza di questi termini il diritto all’indennità per insolvenza si estingue.

                                  L’art. 53 cpv. 4 LADI stabilisce, infine, che il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’indennità.

                                  L’art. 77 dell’Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (OADI), nel suo tenore in vigore dal 1° luglio 2021, enuncia:

" 1 L’assicurato che fa valere il diritto all’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente:

a.     la domanda d’indennità per insolvenza;

b.     il numero AVS;

c.      se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri;

d.     tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.

2 Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.

3 Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro.

4 Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.

5 Nel caso di cui all’articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889214 sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso."

                                  Al riguardo cfr. STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010.

                          2.5.  La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI II, al punto B26, ha stabilito quanto segue:

"          Termini

B26 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve presentare la richiesta d’indennità per insolvenza alla cassa pubblica competente entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel FUSC. Lo stesso vale in caso di moratoria concordataria o di sospensione per mancanza di attivi.

         Le pubblicazioni nel FUSC nella rubrica «Registro di commercio» o nella sottorubrica «Avviso provvisorio di apertura di fallimento» non determinano l’inizio del periodo di 60 giorni dato che la pubblicazione non è un obbligo legale. Solamente la pubblicazione ai sensi degli art. 232 e 233 LEF (nella sottorubrica «Pubblicazione di fallimento / Diffida ai creditori») è determinante per l’inizio di tale periodo (DLA 1989 n. 3 pag. 67).

         In caso di sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi, è determinante anche la pubblicazione di tale sospensione nel FUSC (art. 230 cpv. 2 LEF), sempreché non sia già stata pubblicata la dichiarazione di fallimento (DLA 1989 n. 3 pag. 66; DTF 114 V 354).

         Nel caso di cui all’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI, considerata l’assenza di pubblicazione nel FUSC, l’assicurato deve far valere il diritto all’II entro 60 giorni dal momento in cui ha preso atto che il termine per il versamento dell’anticipo delle spese ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 LEF è trascorso infruttuoso. A colui che ha inoltrato la domanda di proseguimento della procedura, la data di scadenza per l’effettuazione dell’anticipo spese ai sensi dell’art. 169 cpv. 2 LEF è invece già nota."

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

                          2.6.  Per costante giurisprudenza federale i termini previsti dalla LADI per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni, non costituiscono semplici prescrizioni d’ordine, ma hanno carattere perentorio.

                                  Concretamente ciò significa che, nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

                                  Allorché invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle prestazioni (su queste questioni, cfr. in particolare: STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.; STF 8C_335/2010 del 1° giugno 2010 consid. 2.3.; STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a; DLA 1995 no 21 pag. 123 consid. 1a DTF 117 V 244; DTF 110 V 334; DLA 1986 pag. 50).

                                  Per quanto attiene più specificatamente alla domanda di indennità per insolvenza, la perentorietà del termine per esercitare il diritto all’indennizzazione è stata espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70 consid. 1a).

                                  Pertanto, nel caso di sospensione del fallimento per mancanza di attivi e in assenza di una pubblicazione anteriore della pronuncia del fallimento, è la pubblicazione della misura di sospensione ad essere determinante ai fini della decorrenza del termine per presentare la domanda di indennità per insolvenza (cfr. STF 8C_541/2009 del 19 novembre 2009, consid. 4 e DTF 114 V 354).

                          2.7.  La nostra Massima istanza ha stabilito che la sospensione dei termini di cui all’art. 38 cpv. 4 LPGA (ad esempio in occasione del periodo dal 15 luglio al 15 agosto incluso) si applica solo ai termini di natura procedurale, ad esclusione dei termini relativi all’esercizio di un diritto (cfr. STF C_108/06 del 16 agosto 2006 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 AIV no 1 pag. 1).

                                  Il termine di cui all’art. 53 cpv. 1 LADI è un termine per l’esercizio del diritto alle indennità di insolvenza, di natura perentoria (cfr. STF 8C_541/2009 del 19 novembre 2009 consid. 5.; STF C 20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 3; STFA C 108/06 del 14 agosto 2006 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 ALV no 1 pag. 1; DTF 123 V 106 consid. 2a pag. 107).

                                  L’art. 38 cpv. 4 LPGA non si applica, di conseguenza, all’art. 53 cpv. 1 LADI.

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2018.1 del 21 marzo 2018 consid. 2.4.; STCA 38.2015.41 del 6 agosto 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2015.1 del 13 aprile 2015 consid. 2.6.

                          2.8.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge, in particolare, che RI1, nato il ______ 1977, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della società ______ nel marzo 2016 quale gerente a tempo pieno.

                                  Nel mese di settembre 2023 l’assicurato ha disdetto il rapporto di impiego (cfr. doc. 78; 35).

                                  Con sentenza del 3 maggio 2024 il Pretore ______, ha parzialmente accolto – limitatamente all’importo di fr. 7'800.--, oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2023 – l’istanza inoltrata il 12 febbraio 2024 da RI1 di rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da ______ al precetto esecutivo del 2 novembre 2023, con il quale il medesimo aveva escusso la società rivendicando la somma di fr. 8'249.47 e menzionando, quale titolo di credito, gli stipendi di aprile, agosto, settembre e ottobre 2023 (cfr. doc. 78-84).

                                  Nel frattempo, il 21 marzo 2024, l’assicurato aveva fatto spiccare un ulteriore precetto esecutivo nei confronti della SA di fr. 2'300.-- (salario novembre 2023), oltre a interessi del 5% dal 20 marzo 2024 e ad assegni familiari di fr. 1'600.-- (cfr. doc. 74).

                                  La ______ è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di ______ del ___ marzo 2025 a far tempo dal ___ marzo 2025 (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile nel sito internet www.zefix.ch).

                                  Il ___ luglio 2025 l’Ufficio dei fallimenti ha comunicato a RI1 che l’avviso di apertura del fallimento e sospensione della procedura ex art. 230 LEF sarebbe stato pubblicato sul Foglio Ufficiale del ___ luglio 2025 e che la pubblicazione avrebbe potuto essere consultata nel portale www.fusc.ch (cfr. doc. 71).

                                  In effetti dal Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del ___ luglio 2025 (sottorubrica: “sospensione della procedura di fallimento”) risulta la sospensione della procedura di fallimento di ______ con la precisazione che “la procedura di fallimento sarà chiusa per mancanza di attivo se nessun creditore ne richiederà la continuazione entro il termine indicato (n.d.r. 31 luglio 2025) fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa (…)” (cfr. doc. 1).

                                  Il 2 ottobre 2025 il ricorrente ha spedito alla Cassa, tramite posta A Plus, la “Domanda d’indennità per insolvenza” datata 9 settembre 2025 in relazione ai crediti salariali concernenti i mesi di aprile, ottobre e novembre 2023 (cfr. doc. 37).

                                  Nel caso di specie, ritenuto il termine di 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sospensione del fallimento per mancanza di attivi (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI; Prassi LADI II p.to B26; consid. 2.4.; 2.5.) - in casu avvenuta il ___ luglio 2025 - per presentare la domanda di insolvenza, la richiesta di RI1, inviata il 2 ottobre 2025, si rivela tardiva.

                                  Ad ogni modo un termine perentorio può essere oggetto di una restituzione (cfr. STF 8C_218/2024 del 13 giugno 2024 consid. 4.1.; STF C 108/06 del 14 agosto 2006 consid.4.3., pubblicata in DLA 2007 pag. 303 e SVR 2007 ALV no 1 pag. 1; DTF 131 V 454 consid. 3.1).

                          2.9.  Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

                                  Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                  L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 9C_678/2024 del 4 febbraio 2026 consid. 1.1.; STF 8C_391/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

                                  La giurisprudenza federale ammette, in particolare, che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possano costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 9C_711/2024 del 4 febbraio 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C_728/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8 pag. 32; DTF 119 II 86 consid. 2a; DTF 112 V 255 consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

                                  In una sentenza 9F_12/2025 dell’11 agosto 2025 consid. 3.1. l’Alta Corte ha specificato che una malattia di una certa gravità può consentire la restituzione dei termini se essa interviene alla fine del termine e impedisce all’interessato di tutelare i propri interessi o di ricorrere in tempo ai servizi da parte di terzi.

                                  Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente, se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                  Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_73/2014 del 14 maggio 2024.

                                  Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 8C_669/2025 del 9 dicembre 2025; STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

                                  La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2.; STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1.; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; STFA C 189/01 del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 pag. 27; STCA 38.2021.7 del 26 aprile 2021 consid. 2.12., il cui ricorso della società insorgente è stato respinto dal TF con giudizio 8C_400/2021 del 14 aprile 2022, massimato e parzialmente pubblicato in RtiD II-2022 N. 74 pag. 314; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.6.).

                                  Deve, infine, essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

                        2.10.  Nel caso in esame il ricorrente ha invocato la tutela della sua buona fede, asserendo, nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 18; I), da un lato, di essersi rivolto nel mese di luglio 2025 al segretariato di ______ per ottenere informazioni circa la procedura relativa alla richiesta di indennità per insolvenza, dall’altro, che l’addetta interpellata di ______ - che secondo l’assicurato dovrebbe chiamarsi ______ - avrebbe chiesto, telefonicamente mediante dispositivo di vivavoce - e in sua presenza, ragguagli a una persona dell’Ufficio competente, la quale avrebbe indicato l’esistenza delle ferie giudiziarie, ovvero di un periodo in cui non decorrono i termini.

                                  Egli, nell’impugnativa, ha quindi concluso di non sapere se sia vero che per il suo caso specifico non si applicano le ferie giudiziarie, ma di sapere che il ritardo imputatogli è frutto di un’erronea informazione fornita a seguito di un’esplicita richiesta e di essere, conseguentemente, in buona fede in quanto rassicurato da informazioni ufficiali.

                                  Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.    Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;

                                  2.  l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                  3.  l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                  4.  l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                  5.  l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                  6.  la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;

                                  7.  l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.

                                  Cfr. STF 8C_660/2023 del 27 marzo 2024 consid. 6.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata.

                                  L’esistenza di un’informazione errata deve essere comprovata o almeno resa altamente verosimile da colui che si avvale del principio della buona fede (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.4.).

Del resto il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali, comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., pubblicata in DTF 149 V 250; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                  La giurisprudenza ha riconosciuto che la semplice allegazione non comprovata di aver ricevuto informazioni o conferme per telefono non è sufficiente a fondare un diritto derivante dal principio della tutela della buona fede. Secondo la prassi, un semplice scambio avvenuto per telefono - che può essere viziato da equivoci, imprecisioni o omissioni - non comprovato da alcun documento scritto non è di per sé idoneo a fondare un legittimo affidamento. Nemmeno costituisce un formalismo eccessivo richiedere una conferma per iscritto di tali informazioni ottenute da un assicuratore a riguardo di prestazioni o che sono in contraddizione con delle indicazioni scritte (cfr. STF 8C_107/2025 del 18 giugno 2025 consid. 7, parzialmente pubblicata in DTF 151 V 368; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.4.; DTF 143 V 341 consid. 5.3.1).

                                  Nella fattispecie l’affermazione dell’insorgente secondo cui una persona dell’Ufficio competente - non è peraltro stato precisato di quale Ufficio si tratti, né il nominativo di tale persona, né la data precisa in cui avrebbe avuto luogo la telefonata - avrebbe indicato a ______ che sussistono le ferie giudiziarie (cfr. doc. 18; I) non è, però, come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), stata supportata da prova alcuna, risultando così una mera allegazione di parte.

                                  Il TCA non ignora che l’assicurato ha postulato l’audizione della collaboratrice di ______ che avrebbe chiamato l’Ufficio competente (cfr. doc. I).

                                  Al riguardo va osservato, tuttavia, che non si vede quale concreta utilità probatoria possa avere tale richiesta, considerato, da una parte, che il contenuto della conversazione telefonica non sarebbe comunque verificabile, dall’altra, che, anche interpellando in un secondo tempo l’Ufficio competente qualora si chiarisse quale autorità avrebbe menzionato le ferie giudiziarie -, è assai poco probabile che ciò conduca a un esito favorevole per l’assicurato.

                                  In primo luogo, l’asserzione in merito all’esistenza delle ferie giudiziarie, in generale, non è errata (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA; consid. 2.5.).

                                  In secondo luogo, il ricorrente nemmeno sostiene che l’Ufficio in questione abbia asserito che le ferie giudiziarie si applichino al termine di 60 giorni per presentare domanda d’indennità per insolvenza ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LADI.

                                  Del resto appare poco verosimile che la Cassa, autorità competente in ambito di indennità per insolvenza (cfr. art. 77 LADI), abbia rilasciato un’indicazione più specifica riguardo a un’eventuale sospensione della decorrenza del termine per richiedere il riconoscimento del diritto alle indennità per insolvenza.

                                  In proposito giova ricordare che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                  In simili condizioni occorre concludere, con riferimento all’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_182/2024 del 28 luglio 2025 consid. 7.3.1.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente ha inviato la domanda di indennità per insolvenza – la quale riporta di per sé, come data di compilazione, il 9 settembre 2025 (cfr. doc. 37) che corrisponde, come sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. III), all’ultimo giorno del termine contemplato dall’art. 53 cpv. 1 LADI – soltanto nel mese di ottobre 2025 non sulla base di informazioni errate da parte dell’organo LADI competente.

                                  Non essendo adempiute le condizioni che consentono di tutelare la sua buona fede, all’insorgente non va restituito il termine per fare valere il diritto all’indennità per insolvenza.

                        2.11.  Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 19 dicembre 2025 che ha avallato il provvedimento del 29 ottobre 2025 con cui la Cassa non ha riconosciuto a RI1 il diritto a indennità per insolvenza deve essere confermata.

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.12 del 12 agosto 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023 consid. 2.8.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.

                                  Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  La richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta

                             3.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             4.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2026.9 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.05.2026 38.2026.9 — Swissrulings