Raccomandata
Incarto n. 38.2026.3 rs
Lugano 27 aprile 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2026 di
RI1, ______
contro
la decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 emanata da
Cassa CO1, ______
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 la CO1 (di seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 26 settembre 2025 (cfr. doc. 8) con cui ha negato a RI1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2025, in quanto ricopriva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società _____ Sagl di ______ (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 1° ottobre 2025.
A sostegno delle proprie pretese l'assicurata ha addotto che “(…) la mia attività è stata ceduta a terzi il 31.03.2025 e l'esercizio pubblico non è più stato gestito da me, da allora non ho più svolto alcuna attività effettiva analoga ad un datore di lavoro per la società _____ Sagl, ho intrapreso ricerche di lavoro ed ho successivamente svolto un'attività dipendente presso terzi, senza occupare la posizione summenzionata. Ritengo pertanto che l'interpretazione adottata dalla cassa CO1 non rifletta la mia realtà economica e lavorativa e che nel mio caso non sussista alcun rischio di abuso del diritto. (…)” (Doc. I)
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
La parte resistente ha, in ogni caso, indicato che “(…) la società è stata messa in liquidazione in data 15.01.2026, la Cassa valuterà il diritto alle indennità di disoccupazione a partire da tale data tenendo conto che è socia e presidente della gerenza e liquidatrice” (cfr. doc. III).
1.4. Il 23 febbraio 2026 l’insorgente ha comunicato di avere prodotto tutte le prove a sua disposizione e di poter garantire di essere in completa buona fede, precisando di essere senza stipendio da cinque mesi, come pure di avere quasi esaurito le sue riserve. La medesima ha, quindi, domandato di valutare a fondo la sua situazione per evitare, considerando che a gennaio 2026, ha sciolto la società, di avere ulteriori problemi e malintesi (cfr. doc. VII).
1.5. Il doc. VII è stato inviato alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurata abbia o meno diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2025.
2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 10 LADI).
L’art. 31 cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di quest’ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
I disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non contemplano una norma corrispondente.
Ciò non comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi.
Con decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale (TF) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della ditta (cfr. STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020 consid. 3.1.1.).
Nelle sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997 Nr. 23 pag. 130 e in SVR 1997 ALV Nr. 101 l’Alta Corte ha deciso che un dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_172/2013 del 23 gennaio 2014; STF C 160/05 del 24 gennaio 2006; STF C 102/04 del 15 giugno 2005).
In una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 il Tribunale federale ha sviluppato, su questi temi, le seguenti considerazioni:
" (…) Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e, quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid. 3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
L’Alta Corte ha ricordato questi principi in una sentenza 8C_34/2021 dell’8 luglio 2021, pubblicata in SVR 2021 ALV Nr. 14 pag. 51, in cui ha precisato che nel caso di un gerente e direttore di una SA, carica ricoperta dal ricorrente di quella fattispecie, differentemente dalla situazione riguardante un membro del CdA di una SA, deve avere luogo un esame delle circostanze concrete. Il TF ha concluso che a ragione era stato deciso che l’insorgente aveva una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro.
Lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, bensì anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025 consid. 4, pubblicata in SVR 2025 Nr. 24 pag. 80; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007 consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).
Al riguardo cfr. pure la sentenza 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016, già citata, nella quale il Tribunale federale sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. Dans plusieurs arrêts (en dernier lieu l'arrêt 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé les motifs qui ont présidé au développement de cette jurisprudence. Pour des raisons de conflits d'intérêts évidents, la loi exclut du cercle des bénéficiaires de l'indemnité en cas de réduction de travail les personnes qui occupent dans l'entreprise une position dirigeante leur permettant de déterminer elles-mêmes l'ampleur de la diminution de leur activité (cf. art. 31 al. 3 let. c LACI [RS 837.0]). Il en va de même des conjoints de ces personnes qui travaillent dans l'entreprise. Dans l'arrêt ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de cette clause d'exclusion lorsque dans un contexte économique difficile, ces mêmes personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La même chose vaut pour le conjoint de la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. (…)"
Cfr. pure STF 8C_413/2024 dell’8 ottobre 2024 consid. 4.2., pubblicata in DLA 2024 N. 13 pag. 421.
Sempre secondo la giurisprudenza federale la posizione di socio gerente di una Sagl (cfr. art. 809-814 CO) è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STF 8C_105/2024 del 30 aprile 2024 consid. 2.2.; STF 8C_668/2022 del 29 giugno 2023 consid. 3.2.; STF 8C_401/2015 del 5 aprile 2016, pubblicata in DLA 2016 Nr. 5 pag. 132; STF 8C_191/2014 del 4 giugno 2014; STF 8C_776/2011 del 14 novembre 2012; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STF C 37/02 del 22 novembre 2002 e STF C 71/01 del 30 agosto 2001; STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STCA 38.2013.51 del 23 gennaio 2014; in un altro contesto cfr. pure la STF 9C_424/2016 del 26 gennaio 2017)
2.3. In una sentenza 8C_621/2018 del 20 marzo 2019, pubblicata in DTF 145 V 200, DLA 2019 N. 5 pag. 177 e SVR 2019 ALV N. 5 pag. 17, il Tribunale federale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ad un assicurato che deteneva il 12% delle quote di una Sagl.
L’Alta Corte ha stabilito che l’influenza determinante di un socio di una Sagl secondo il diritto svizzero (con o senza funzione di gerente) risulta già di per sé dalla sua posizione di socio.
In una sentenza 8C_433/2019 del 20 dicembre 2019, pubblicata in DLA 2020 N. 5 pag. 165 e SVR 2020 ALV N. 15 pag. 46, nonché commentata da E. Berger Götz, “Anspruch der Aktionärin/des Aktionärs einer AG auf Arbeitslosenentschädigung”, in SZS/RSAS 2020 pag. 101-103, il Tribunale federale ha stabilito, nel caso di un azionista di minoranza (25% delle azioni dal dicembre 2017) licenziato con effetto immediato dalla SA che lo impiegava dal settembre 2014 (dall’agosto 2014 all’agosto 2018 era membro del CdA con firma collettiva a due), che non esisteva un rischio di abuso.
È stato precisato che dopo il ritiro dal CdA determinante non era la partecipazione finanziaria in seno alla società, bensì le circostanze concrete della fattispecie.
In quell’occasione l’Alta Corte ha pure sottolineato le differenze rispetto al caso sfociato nella DTF 145 V 200, indicando che tra i soci di una Sagl e la società stessa, rispetto agli azionisti e la SA, esiste un legame più stretto, in quanto si tratta di una società di capitali di carattere personale. Nel caso della Sagl il rischio di abuso non può, perciò, essere escluso, in considerazione anche del pericolo di un’influenza reciproca tra i soci, neppure in caso di minima partecipazione finanziaria.
Nella STF 8C_811/2019 del 12 novembre 2020, già citata sopra, l’Alta Corte, accogliendo il ricorso di una Cassa, ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 24 aprile al 30 giugno 2018 a un assicurato che aveva lavorato fino al 31 marzo 2018, quando era diventato effettivo il licenziamento del 12 febbraio 2018 deciso a seguito dell’intenzione di vendere l’impresa, per una Sagl (panetteria, tea room) di cui era socio (all’80%; l’ulteriore 20% era detenuto dalla moglie) e gerente, rispettivamente socio dopo la decisione del 19 aprile 2018 di entrata in liquidazione della società e successivamente alla decisione del 28 maggio 2018 di revoca dello scioglimento nuovamente socio e gerente con firma individuale.
Il TF ha precisato che fino al 2 luglio 2018 tale persona disponeva ex lege di un potere determinante giusta l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI senza che occorresse stabilire concretamente le sue responsabilità in seno alla Sagl.
In ogni caso, fino alla radiazione dell’impresa da RC, egli deteneva l’80% delle parti sociali e con la moglie (socia) ha deciso di revocare lo scioglimento e di vendere le quote a terzi, esercitando il potere decisionale fino alla radiazione della società.
Infine la nostra Massima Istanza ha sottolineato che il fatto di avere avuto o meno l’intenzione di abusare della legge non era determinante.
Con giudizio 38.2020.36 del 29 ottobre 2020 il TCA ha confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione dal 4 febbraio 2020 nei confronti di una persona, la quale fino agli inizi di marzo 2020 è stata iscritta a RC quale socia con una quota di fr. 10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e presidente della gerenza con firma individuale di una Sagl e in seguito è rimasta solo socia.
È stato statuito, in applicazione del principio della probabilità preponderante, che il ricorrente, potendo svolgere un ruolo attivo e decisionale in seno alla Sagl anche quale semplice socio e potendo ancora perseguire lo scopo sociale della società, dato che quest’ultima è stata sciolta soltanto il 13 agosto 2020, rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro.
In effetti il perseguimento del proprio scopo sociale, ossia l'installazione, l'esecuzione, la riparazione, l'acquisto, la vendita di impianti sanitari, idraulici e di riscaldamento, nonché la consulenza tecnica e l'assistenza riferita a tali attività, la progettazione, la direzione lavori di impianti (cfr. consid. 2.3.; estratto RC), poteva ancora essere realizzato (cfr. STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 157/06 del 22 gennaio 20078).
Cfr. anche STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024; STCA 38.2019.53 del 27 aprile 2020; STCA 38.2018.52 del 5 novembre 2018.
2.4. La situazione è differente quando il salariato, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura; in questo caso non è ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere l'indennità di disoccupazione (cfr. STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.2.; STF C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.6.; STFA C 275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2; STFA C 87/02 del 7 giugno 2004).
Il rischio d’abuso non esiste, dunque, più quando l’assicurato in questione dimostra di avere rotto ogni legame con la ditta.
In una sentenza 8C_242/2022 del 4 agosto 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 33 pag. 116 e segg., il Tribunale federale ha affrontato la questione del rischio di abuso ed in particolare dell’interruzione dei legami con la precedente società, nonché dell’eventuale attività lucrativa esercitata per almeno sei mesi dopo aver lasciato l’azienda nella quale l’assicurato rivestiva un ruolo assimilabile a quello di un datore di lavoro.
In quell’occasione l’Alta Corte ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione al gerente di una SA, licenziato per il 31 maggio 2021 ma rimasto iscritto al registro di commercio fino al 3 agosto 2021, in quanto egli rivestiva un ruolo analogo a quello di un datore di lavoro.
Quell’assicurato era già presidente del consiglio d’amministrazione di un’altra SA, nonché socio in una Sagl, entrambe aventi sede presso l’ultima datrice di lavoro dell’assicurato. In particolare, l’Alta Corte ha concluso che in quel caso si era confrontati a un rischio di abuso.
In un giudizio 8C_87/2023 del 14 settembre 2023 consid. 2.2. il TF ha sottolineato che una persona assicurata con posizione analoga a quella di un datore di lavoro e il suo coniuge hanno diritto alle ID dopo la perdita dell’impiego presso una ditta terza, se vi hanno lavorato per almeno sei mesi, anche se perdura la posizione analoga al datore di lavoro nella precedente attività.
2.5. È, altresì, utile rilevare che in una sentenza C 210/03 del 16 giugno 2004 il Tribunale federale ha negato la rottura definitiva di tutti i legami con la società nel caso di un ricorrente che aveva perso alla fine di settembre 2001 la sua occupazione presso la Sagl, ma che era rimasto iscritto nel Registro di commercio in qualità di socio e gerente con diritto di firma individuale nella suddetta società.
Al riguardo è stato specificato che l’insorgente poteva comunque cercare di ottenere delle ordinazioni per la sua ditta e se del caso riattivarla.
Il TCA, dal canto suo, in un giudizio 38.2011.74 del 29 marzo 2012, nel caso di un ricorrente che dapprima era iscritto a Registro di commercio come socio e gerente con diritto di firma individuale ed una quota di fr. 19000.- su un capitale sociale di fr. 20'000 di una Sagl attiva nell’acquisto, nella vendita e nella gestione di esercizi pubblici, che vi era stato attivo in qualità di dipendente e meglio di responsabile di un esercizio pubblico il cui contratto di locazione era, poi, stato disdetto ed i locali sgomberati, e che successivamente alle dimissioni dalla carica di gerente aveva comunque mantenuto la sua partecipazione finanziaria in seno alla società, ha stabilito che il medesimo non aveva diritto alle indennità di disoccupazione.
Ciò in quanto egli aveva conservato a pieno titolo i suoi poteri di gestione connessi alla carica di socio, dal momento che non risultava che, allorché era diventato semplice socio, i suoi poteri gestionali fossero stati modificati. Egli aveva, quindi, mantenuto ex lege il potere di determinare o perlomeno influenzare risolutivamente le decisioni della società quale datore di lavoro ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lit. c LADI.
In quel caso questa Corte aveva rilevato che il fatto che l’attività dell’esercizio pubblico fosse cessata e i relativi locali fossero stati riconsegnati alla locatrice non permetteva di concludere che la società non potesse più perseguire la realizzazione del proprio scopo sociale, che poteva ancora essere realizzato mediante la gestione di un altro esercizio pubblico.
L’insorgente, del resto, mai aveva allegato di aver ceduto l’intero inventario.
La questione relativa a un’eventuale mancanza di mezzi finanziari risultava al riguardo ininfluente e non doveva, perciò, essere maggiormente indagata.
In una sentenza 38.2016.60 dell’8 giugno 2017 il TCA - respingendo, in ogni caso, il ricorso presentato dall’assicurato ritenuto che la questione determinante ai fini del riconoscimento, o meno, delle indennità di disoccupazione, in quella fattispecie, concerneva il guadagno assicurato - si è pronunciato sul caso di un ricorrente che era iscritto a Registro di commercio come socio e gerente con diritto di firma individuale ed una quota di fr. 19'000 su un capitale sociale di fr. 20'000 di una Sagl attiva nell’ambito della ristorazione, per la quale era stato attivo come gerente di un grotto. Dopo che tale esercizio pubblico era stato chiuso, il ricorrente aveva postulato il diritto alle prestazioni LADI, e successivamente aveva chiesto che la sua qualità di gerente venisse cancellata dal Registro di commercio, rimanendo così socio senza diritto di firma della società, della quale – e meglio circa quattro mesi dopo aver postulato le indennità di disoccupazione ed un mese dopo aver riconsegnato l’immobile ai proprietari - aveva, poi, ceduto le quote. In quel caso, il TCA, ritenuto che già l’amministrazione nella propria decisione su opposizione aveva negato al ricorrente il diritto alle prestazioni LADI sino al momento della riconsegna dell’ente locato, ha stabilito che il rischio di abuso poteva essere escluso definitivamente (ed il diritto alle prestazioni LADI riconosciuto) solo con la riconsegna ai proprietari del grotto e quindi dal momento in cui la società non disponeva più dei locali dove gestire l’esercizio pubblico. Solo allora l’assicurato non avrebbe più potuto essere riassunto quale gerente del grotto in questione. La società, inoltre, era in condizioni finanziarie tali da non permetterle neppure di considerare l’eventuale presa in gestione di un altro esercizio pubblico.
Con giudizio C 219/02 del 17 marzo 2003 l’Alta Corte ha, per contro, confermato il diritto a indennità di disoccupazione di un carpentiere che, dopo essere stato licenziato, era rimasto ancora per un certo tempo iscritto quale membro del consiglio di amministrazione della ditta che lo aveva precedentemente occupato.
In quella fattispecie non erano stati ceduti unicamente i locali, bensì era stato venduto anche tutto il materiale necessario per l’attività di una falegnameria.
Questa Corte, in un giudizio 38.2006.22 del 24 luglio 2006, ha stabilito che un assicurato, socio e gerente con firma collettiva a due di una Sagl e occupato presso la medesima quale gerente di una stazione di benzina fino all’aprile 2005, dal 5 settembre 2005 non rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro. La Sagl era, infatti, stata costituita esclusivamente per gestire una determinata - ed esplicitamente menzionata nell’iscrizione a RC - stazione di benzina.
Con la cessione a terzi della stazione di benzina in questione lo scopo sociale della Sagl si era, pertanto, esaurito e non poteva più essere perseguito.
L’assicurato, del resto, non era l’unico gerente, bensì era affiancato da un altro gerente con firma collettiva a due, il quale rappresentava un grande gruppo svizzero. In caso di parità dei voti il voto del rappresentante del grande gruppo elvetico decideva. Di conseguenza ogni decisione dell’assicurato era vincolata al consenso di tale gruppo.
Questo Tribunale, inoltre, con sentenza 38.2006.29 del 1° febbraio 2007 ha deciso che l’assicurato, socio e gerente di una Sagl e occupato dalla stessa quale gerente di un ristorante gestito dalla Sagl fino alla fine di settembre 2005, dal 9 dicembre 2005 non rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, in quanto non solo era stata ceduta a terzi la gestione dell’esercizio pubblico (la cui autorizzazione a favore del ricorrente era stata revocata dal competente Ufficio e i cui locali erano stati riconsegnati ai proprietari dal medesimo a seguito dello scioglimento del relativo contratto di locazione), ma l’assicurato, già nel mese di febbraio 2006, aveva iniziato un’attività dipendente in tutt’altro settore professionale, ossia presso una ditta che si occupava di marketing e vendita di servizi di telecomunicazioni e di buoni pubblicitari.
In una sentenza 38.2015.28 del 7 luglio 2016 il TCA, nel caso di un’assicurata che aveva lavorato come direttrice e contabile presso l’albergo di proprietà di suo marito fino al 31 dicembre 2014, ha stabilito che anche se la ditta era stata radiata solo il 9 aprile 2015 all’assicurata doveva essere riconosciuto il diritto alle indennità a partire dal 1° febbraio 2014 poiché l’Albergo non era più operativo essendo stato demolito e venduto nel gennaio 2014.
È vero, infine, che con la sentenza 38.2004.75 del 24 ottobre 2005 il TCA ha deciso che un assicurato, socio gerente con una quota di fr. 10'000.-- su un capitale sociale di fr. 20'000.-- e diritto di firma individuale di una Sagl per la quale aveva pure lavorato quale dipendente, non rivestiva una posizione analoga a un datore di lavoro, ritenuto che il medesimo, dopo che la ditta aveva ricevuto la disdetta dei locali commerciali presso il quale egli aveva lavorato e visto che la società era stata mantenuta solo per portare a termine le vertenze ancora in sospeso con la locatrice e con una ex dipendente, non avrebbe più potuto essere riassunto quale responsabile dell’esercizio pubblico.
È, tuttavia, altrettanto vero che il Tribunale federale, con giudizio C 315/05 del 27 aprile 2007, ha accolto il ricorso della Cassa contro la sentenza 38.2004.75, stabilendo, tra l’altro, che:
" (…)
6.2 In concreto, la qualità di datore di lavoro di E.________ ai fini delle assicurazioni sociali emerge in termini di tutta evidenza da una serie di circostanze che l'istruttoria ha dimostrato.
In primo luogo occorre rilevare che l'opponente è stato socio gerente della M.________ Sagl con una quota sociale di fr. 10'000.-, assieme alla moglie I.________ e a B.________, pure socie gerenti, entrambe con una quota sociale di fr. 5'000.-. Inoltre, l'assicurato ha continuato a disporre del diritto di firma individuale anche dopo aver sospeso l'attività quale responsabile del Bar F.________. All'inizio del 2004 si è poi attivato nella sua qualità di socio gerente - benché la Sagl avesse disdetto il rapporto di lavoro con effetto al 30 luglio 2003 - presso il contabile S.________ affinché venissero registrati i dati contabili della società riferiti al periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003 (cfr. consid. 5.2 in fine). Il 7 aprile 2004, infine, E.________ ha formulato, sempre nella sua qualità di socio gerente, istanza di autofallimento della M.________ Sagl al competente Pretore del distretto di X.________.
6.3 Il "modus operandi" dell'opponente denota come egli non si ritenesse unicamente quale dipendente, ma agisse come persona coinvolta attivamente nella società dal profilo gestionale e finanziario. Non può essere infatti disatteso come l'interessato disponesse di una quota sociale di fr. 10'000.-. Anzi, con la quota sociale della moglie di fr. 5'000.- i coniugi E.________ disponevano giuridicamente della maggioranza nell'ambito societario. A nulla sussidia in questo contesto l'asserzione dell'altra socia gerente, B.________, con la quota residua di fr. 5'000.-, secondo cui il capitale sarebbe stato esclusivamente suo. Siffatta allegazione non ha trovato alcun conforto nelle tavole processuali.
Decisivo in questo contesto è il rapporto esterno che si evince dal registro di commercio, ritenuto che accordi di natura interna tra le parti sono ininfluenti nell'ambito delle pretese di prestazioni delle assicurazioni sociali. La fattispecie è emblematica dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta in questo campo e che intende non solo sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche prevenire il rischio di un simile abuso che è immanente quando si sia in presenza di richiedente attivo professionalmente in una posizione simile a quella di un datore di lavoro. È infatti di tutta evidenza come, in virtù di siffatta posizione di forza, l'interessato sia in grado di influenzare la perdita di lavoro che può subire, rendendo in tal modo difficilmente controllabile la sua disoccupazione.
6.4 Il fatto poi che E.________ non abbia chiesto di essere radiato dal registro di commercio quale socio gerente al momento del suo licenziamento con effetto dal 30 luglio 2003 resta senza una giustificazione plausibile nell'ipotesi che l'opponente fosse un semplice dipendente. Vi era per contro un suo interesse quale dominus - unitamente alla moglie - della Sagl a rimanere operativo a favore della società per gli aspetti patrimoniali connessi al contenzioso aperto nei confronti di una ex-dipendente e della Z.________ AG. L'omessa richiesta di radiazione denota come egli abbia voluto mantenere i legami con la Sagl quale dirigente: in tale funzione risulta quindi impossibile controllare in termini affidabili di credibilità la sua perdita di lavoro.”
2.6. Per completezza va segnalato che il 12 marzo 2020 il consigliere nazionale Andri Silberschmidt ha presentato l’iniziativa parlamentare «Gli imprenditori che pagano i contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione devono anche essere assicurati contro la disoccupazione», in cui chiedeva di adeguare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, (LADI) in modo che le persone in una posizione analoga a quella dei datori di lavoro e che pagano i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) abbiano diritto all’ID come tutti gli altri dipendenti (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200406).
In risposta all’iniziativa parlamentare Silberschmidt la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), il 3 luglio 2023, ha adottato un progetto preliminare che prevede di modificare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione in tal senso (LADI; cfr. https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/MM-SGK-N-2023-08-18.aspx?lang=1040).
Il Consiglio federale, il 10 aprile 2024, ha però espresso il suo favore al mantenimento dello status quo, indicando che la LADI permette già oggi a una persona in posizione analoga a quella di datore di lavoro di beneficiare dell'indennità di disoccupazione qualora abbia definitivamente abbandonato questa posizione (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-100660.html).
Il 13 giugno 2024 il Consiglio nazionale ha, per contro, approvato la revisione legislativa della LADI, precisando che “sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale. Le persone che beneficiano dell'estensione del diritto alla disoccupazione e che sono nuovamente assunte nella stessa azienda entro il termine quadro per la riscossione della prestazione o nei tre anni successivi saranno tuttavia chiamate a rimborsare le indennità ricevute. Anche in questo caso si è formulata una eccezione per i lavoratori del settore culturale”. (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240613113800060194158159026_bsi082.aspx; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.8.).
Il 16 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha deciso che il disegno di legge doveva essere rivisto alla luce dei possibili abusi e delle ripercussioni finanziarie. Il dossier è stato rinviato alla sua commissione preparatoria (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=65436; https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2024/20240916164606612194158159026_bsi0135.aspx).
Il 3 marzo 2026 il Consiglio degli Stati ha approvato una modifica della LADI. Nel relativo Comunicato Stampa figurano le seguenti indicazioni:
" (…)
Attualmente chi occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, per esempio come socio o detentore di una partecipazione finanziaria; così come il coniuge che lavora nell'impresa, è tenuto a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione. Per beneficiare delle prestazioni in caso dovesse restare senza lavoro deve però rinunciare definitivamente alla sua posizione.
Ci sono tuttavia delle situazioni in cui non è così facile liberarsi rapidamente di queste posizioni, ad esempio in caso di fallimento o quando c'è di mezzo un divorzio. Per questo, la riforma permetterà invece loro di disporre di un accesso più rapido e semplice all'indennità di disoccupazione. Saranno soggetti a un periodo di attesa di 20 giorni e riceveranno il 70% del salario assicurato (80% per chi deve occuparsi di eventuali figli).
Sono comunque previsti dei paletti per ridurre il rischio di abusi. Per ricevere le indennità gli interessati non devono essere membri del consiglio di amministrazione e devono aver lavorato per l'azienda per almeno due anni. Un'eccezione a questo limite temporale è prevista per le persone che lavorano in professioni in cui i cambiamenti o gli incarichi di durata limitata sono comuni, come nel settore culturale.
Gli Stati hanno tuttavia modificato le altre condizioni, al fine di rafforzare ulteriormente la lotta contro gli abusi. Queste devono essere applicate in modo diverso a seconda che l'impresa sia in liquidazione o meno. Si tratta di garantire che gli imprenditori si assumano le loro responsabilità, dato che una liquidazione richiede tempo. Se è stata pronunciata, le condizioni sono le stesse previste dal Consiglio nazionale.
Se l'impresa non è in liquidazione, le persone devono detenere meno del 50% della partecipazione finanziaria nell'impresa, non essere membri del consiglio di amministrazione e detenere meno del 33% delle quote sociali per poter percepire le indennità. Condizioni diverse si applicano anche ai coniugi che lavoravano nell'impresa.
Il Consiglio nazionale aveva deciso che, se le persone tornavano in azienda durante il periodo di riferimento o nei tre anni successivi, dovevano rimborsare le indennità percepite. Il Consiglio degli Stati ha respinto la clausola di rimborso, ma ha approvato una sospensione del diritto all’indennità in questi casi. (…)" (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2026/20260303092149851194158159026_bsi084.aspx).
Il dossier è stato rinviato al Consiglio nazionale per l’esame in merito alle divergenze (cfr. https://www.parlament.ch/it/services/news/Pagine/2026/20260303092149851194158159026_bsi084.aspx).
Si rileva, infine, che il Consiglio federale, in un rapporto del 6 dicembre 2024 realizzato in adempimento del postulato 20.4141 “Ottimizzare la copertura sociale dei lavoratori indipendenti” depositato il 24 settembre 2020 dal consigliere nazionale Benjamin Roduit, ha sì constatato che i lavoratori indipendenti non godono della medesima protezione sociale dei salariati, tuttavia l’introduzione di un obbligo assicurativo per migliorare la loro copertura sociale non sarebbe praticamente attuabile né da un punto di vista tecnico né tantomeno finanziario. Il CF è favorevole piuttosto a iniziative private che sostengono gli indipendenti nella costituzione di riserve (cfr. https://www.kbob.admin.ch/it/nsb?id=103401).
In proposito cfr. pure STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.8.
2.7. Nella presente vertenza dalle carte processuali emerge che RI1, nata il ______, nel marzo 2015, è stata iscritta a Registro di commercio quale socia e presidente della gerenza con firma collettiva a due e una quota di fr. 10'000.-- (su un capitale sociale di fr. 20'000.--) della _____ Sagl fondata nel marzo 2015. La restante quota di fr. 10’000.-- è detenuta da ______, anch’ella iscritta a RC nel marzo 2015 quale socia e gerente con firma collettiva a due (cfr. doc. 7; III: estratti RC).
Lo scopo della società è “la gestione nell'ambito della ristorazione, di uno o più snack bar, take-away, bar, ristoranti e alberghi, nonché l'acquisto, la vendita, la produzione, la locazione, l'esportazione e l'importazione di merce e altri beni mobili. (…)” (cfr. doc. 7; III: estratti RC).
La ricorrente è stata, altresì, alle dipendenze della _____ Sagl, in qualità di gerente del Bar ______ di ______, gestito dalla Sagl, dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2025 (cfr. doc. 5; 12).
Dal 28 aprile al 30 settembre 2025 la medesima ha lavorato a tempo pieno quale esercente / gerente presso ______ in virtù di un contratto di durata determinata relativa all’apertura stagionale (cfr. doc. 4; 6).
Il 28 agosto 2025 l’insorgente si è, poi, annunciata al collocamento con inizio della disoccupazione il 1° ottobre 2025, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).
Nel modulo “Attestato del datore di lavoro” del 15 settembre 2025, non firmato, la _____ Sagl ha indicato che la fine del rapporto di impiego è da ascrivere a “chiusura Sagl (liquidazione)” (cfr. doc. 5).
In effetti il 15 gennaio 2025 RI1 e ______ hanno concluso con ______ un “Contratto di cessione di esercizio pubblico” da cui si evince, da una parte, che l’intero esercizio pubblico denominato Bar ______ di ______, comprendente i mobili, gli apparecchi, i macchinari, le vettovaglie e le stoviglie presenti nei locali, è stato ceduto all’acquirente e che il trapasso del possesso avrebbe avuto luogo il 1° aprile 2025.
Dall’altra, che ______ ha sottoscritto parallelamente un nuovo contratto di locazione stipulato con il locatore degli spazi adibiti al Bar ______, avente per oggetto i locali dell’esercizio pubblico (cfr. doc. 12).
Inoltre con scritto del 19 febbraio 2025 la Polizia Cantonale, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, ha preso atto che la _____ Sagl avrebbe cessato l’attività il 31 marzo 2025. La società è, peraltro, stata resa attenta del fatto che “la riapertura potrà avvenire unicamente con nostra autorizzazione scritta, dopo l’esame di un’istanza di autorizzazione alla gestione ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 e degli artt. 26, 27 e 29 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugo2023 (RLEAR)” (cfr. doc. 14).
Il 27 marzo 2025 è, del resto, stata iscritta a Registro di commercio la ditta individuale Bar ______ di ______ con sede a ______, di cui ______ è titolare con firma individuale (cfr. doc. 13).
La Cassa, con decisione del 26 settembre 2025, ha negato all’assicurata il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione a decorrere dal 1° ottobre 2025 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della _____ Sagl (cfr. doc. 8).
Nell’opposizione interposta il 6 ottobre 2025 l’insorgente ha fatto valere che la sua gerenza è stata disdetta, come pure il ruolo di socia gerente, che l’attività è stata chiusa il 31 marzo 2025, ma che per ragioni contabili di transazioni di pagamenti e motivi familiari di salute urgenti lo scioglimento definitivo a RC sarebbe avvenuto alla fine dell’anno. La medesima ha aggiunto di aver dovuto, per ragioni finanziarie, ricercare subito un’occupazione e di avere trovato un impiego come gerente al ______, precisando che per essere in regola con la Cassa, avendo fatto tante ricerche, ha accettato la prima opportunità concreta.
L’assicurata ha, altresì, lamentato il fatto di non avere diritto ad alcunché, nonostante abbia sempre dimostrato negli anni il suo impegno come lavoratrice senza pesare su alcuna Cassa di disoccupazione, abbia costituito la Sagl per tutelarsi, investendo fr. 20'000, e abbia trovato immediatamente un lavoro che l’ha impegnata da aprile al 1° ottobre 2025. A quest’ultimo proposito ella ha puntualizzato di aver effettuato diversi sopralluoghi sul posto di lavoro a ______ per aprire al meglio la stagione (cfr. doc. 9).
La ricorrente, il 31 ottobre 2025, ha dato seguito allo scritto del 27 ottobre 2025 con il quale la Cassa, le aveva posto alcuni quesiti (cfr. doc. 11), specificando, in particolare, che ______ era la sua socia al 50% e che la procedura per la chiusura della società sarebbe stata attuata a fine anno e non prima per motivi contabili e per la mancanza di tempo essendosi attivata subito per reperire un nuovo lavoro (cfr. doc. 11).
Il provvedimento del 26 settembre 2025 è stato confermato con decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
La _____ Sagl è stata sciolta con decisione dell’assemblea dei soci del 5 gennaio 2026 e posta in liquidazione (cfr. doc. III).
Il 15 gennaio 2026, con pubblicazione nel FUSC del 20 gennaio 2026, la carica dell’assicurata è stata modificata in “socia e presidente della gerenza + liquidatrice” con firma individuale. L’iscrizione di ______ è mutata in socia e gerente senza diritto di firma (cfr. doc. III).
2.8. Questa Corte, chiamata a dirimere la concreta fattispecie, rileva innanzitutto che _____ Sagl, il cui scopo sociale, come visto, è la gestione nell’ambito della ristorazione, tra l’altro, di un bar, è stata costituita il 18 marzo 2015, ovvero poco prima dell’inizio, il 1° aprile 2015, dell’attività lavorativa della ricorrente quale gerente del Bar ______, sito in Via ______ __ a ______ (cfr. doc. III; 5; 12; consid. 2.7.).
Anche la sede della società era stata collocata, nel 2015, in Via ______ __ a ______, indirizzo che corrisponde a quello dell’esercizio pubblico (cfr. doc. III; 12).
A decorrere dal 1° aprile 2025 il Bar ______ è stato, poi, ceduto, unitamente al mobilio, all’apparecchiatura, alle vettovaglie, alle stoviglie, nonché al diritto di utilizzare la sua insegna e il suo nominativo, ad ______, la quale dal 27 marzo 2025 risulta essere la titolare della ditta individuale Bar ______ di ______ (cfr. doc. 12; 13; consid. 2.7.).
Del resto il locatore degli spazi adibiti al Bar ______ nel gennaio 2025 ha concluso un nuovo contratto di locazione con ______ (cfr. doc. 12; consid. 2.7.).
Pertanto, allorché l’assicurata ha terminato la propria occupazione di gerente per la _____ Sagl, a fine marzo 2025, la società, fondata nel medesimo periodo in cui l’assicurata ha assunto l’impiego di gerente del Bar ______, non aveva più l’opportunità - in modo definitivo - di svolgere la propria attività in relazione all’esercizio pubblico di ______, presso il quale aveva la sede, visto che lo stesso, dal 1° aprile 2025, è stato preso in gestione da un’altra persona.
La Sagl, in effetti, a ______ non disponeva più dei locali dove eventualmente gestire un esercizio pubblico, né della necessaria attrezzatura (mobilio, apparecchi, stoviglie, ecc.).
D’altronde, dopo il 31 marzo 2025, la Sagl non beneficiava più dell’autorizzazione per la gestione di un esercizio pubblico ai sensi della Legge sugli esercizi alberghieri e la ristorazione (LEAR; cfr. doc. 14; consid. 2.7.).
Per quanto attiene alla dichiarazione di cui al formulario “Attestato del datore di lavoro” del 15 settembre 2025 secondo cui la fine del rapporto di lavoro tra l’insorgente e la _____ Sagl è da attribuire alla “chiusura Sagl (liquidazione)” (cfr. doc. 5; consid. 2.7.), si rileva che la società è stata effettivamente sciolta il 5 gennaio 2026 (cfr. doc. III; consid. 2.7.).
È vero che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è stata emessa (in casu la decisione su opposizione risale al 12 dicembre 2025). I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (cfr. STF 8C_129/2025 dell’11 novembre 2025 consid. 7.1.1.; STF 8C_767/2023 del 30 gennaio 2024 consid. 5.1.; STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V 2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).
È altrettanto, vero, però, che eccezionalmente il giudice, al momento in cui decide, può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente connessi all’oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio l’apprezzamento della situazione al momento in cui la decisione impugnata è stata emanata. I diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, devono parimenti essere ossequiati (cfr. STF 9C_268/2025 del 4 marzo 2026 consid. 6.2.; STF 8C_323/2023, 324/2023, 325/2023 del 17 ottobre 2023 consid. 8.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; 8C_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.).
In simili condizioni, è evidente che l’assicurata non avrebbe più potuto essere riassunta quale gerente dell’esercizio pubblico di ______ dopo che lo stesso, non solo è stato chiuso, ma è stato ceduto, con tutta l’attrezzatura, a una persona terza e i locali riconsegnati al locatore che ha stipulato un nuovo contratto con la nuova titolare del Bar ______ dall’aprile 2025.
Questo Tribunale non ignora che la giurisprudenza, esclude di considerare che un socio abbia lasciato definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura fino al momento in cui la stessa non entri in liquidazione, in concreto nel gennaio 2026 (cfr. doc. III; STF 8C_401/2015 del 5 aprile 2016 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2016 Nr. 5 pag. 132; STF 8C_511/2014 del 19 agosto 2015; STF 8C_415/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 3.2.; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002; STFA C 355/00 del 28 marzo 2001, pubblicata in DLA 2001 pag. 164).
Tuttavia, tenuto conto degli elementi fattuali del caso in esame e in applicazione dell’abituale criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_52/2025 del 9 febbraio 2026 consid. 4.2.; STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 19), il TCA ritiene, a ogni modo, che nemmeno fosse attuabile a breve/medio termine il perseguimento dello scopo sociale, ovvero la gestione nell’ambito della ristorazione di uno snack bar, take away, bar, ristorante ecc. (cfr. doc. III; consid. 2.7.), mediante un altro esercizio pubblico, considerato che nel gennaio 2025, con effetto dal 1° aprile 2025, è stata parimenti ceduta tutta l’attrezzatura necessaria all’avvio di una tale attività.
Dalle tavole processuali emerge, peraltro, che l’insorgente, già il 13 marzo 2025, ha reperito un nuovo posto di lavoro presso ______ con inizio il 28 aprile 2025 che si è protratto per più di cinque mesi, fino al 30 settembre 2025, in virtù di un contratto di durata determinata (cfr. doc. 4; 6; consid. 2.7.).
In effetti la medesima si è annunciata per il collocamento soltanto a decorrere dal 1° ottobre 2025 (cfr. doc. 1; consid. 2.7.).
Tutto ben ponderato, dunque, la presente evenienza non presentava un rischio di abuso, e meglio il rischio che venisse elusa la regolamentazione in materia di indennità per lavoro ridotto, in particolare l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che contempla la preclusione di tali prestazioni, tra l’altro, alle persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda.
Del resto, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), in situazioni paragonabili al caso di specie la giurisprudenza, in particolare nel giudizio del Tribunale federale C 219/02 del 17 marzo 2003, come pure nelle sentenze del TCA 38.2006.29 del 1° febbraio 2007 e STCA 38.2015.28 del 7 luglio 2016, ha ammesso il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione.
Infine, per quanto concerne il ruolo di liquidatrice assunto dalla ricorrente da metà gennaio 2025 (cfr. doc. III), va osservato che in linea di principio i liquidatori sono esclusi dal diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto possono continuare a stabilire le sorti dell’azienda e per questo motivo non risultano essersi definitivamente ritirati dalla stessa.
L’Alta Corte ha, comunque, precisato che, se sulla base di circostanze concrete l’abuso può essere escluso con un elevato grado di sicurezza, non è giustificato negare il diritto all’indennità di disoccupazione a causa di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che l’abuso è fuori discussione anche nel caso in cui praticamente non esista più nulla da liquidare e una riattivazione o una ricostituzione appaiano impossibili (cfr. STF 8C_379/2022 del 21 novembre 2022 consid. 5.1.2.; STF 8C_514/2014 del 17 ottobre 2014, pubblicata in DLA 2015 Nr. 2 pag. 69).
Stante quanto precede, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli atti retrocessi alla Cassa affinché, qualora siano ossequiati gli ulteriori presupposti, proceda a riconoscere alla ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° ottobre 2025.
2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.56 del 16 febbraio 2026 consid. 2.12.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.7 del 28 aprile 2025 consid. 2.16.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.20 del 22 luglio 2024 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio n. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»; Rapporto n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti sull’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi.
Si segnala, a quest’ultimo proposito, che il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio ha respinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale n. 8480R del 16 marzo 2026 che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel Messaggio n. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 12 dicembre 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO1 affinché, se dati gli ulteriori presupposti, riconosca all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° ottobre 2025.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti