Raccomandata
Incarto n. 38.2026.11 rs
Lugano 2 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2026 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 30 ottobre 2025 CO 1 ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025, ossia per la durata del corso “__________” frequentato dal medesimo a __________ (cfr. doc. A pag. 2).
1.2. Contro il provvedimento del 30 ottobre 2025 l’assicurato, il 28 novembre 2025, ha inoltrato opposizione all’CO 1, facendo valere, in particolare, di avere sottoscritto un’assicurazione per l’annullamento del viaggio non con la scuola di lingue, bensì con il __________ (cfr. doc. B)
1.3. Il 21 gennaio 2026 l’CO 1 ha emanato una decisione in merito all’opposizione del 28 novembre 2025, con la quale ha confermato il proprio provvedimento del 30 ottobre 2025 di inidoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025, rilevando:
" (…)
4. Il fatto che un’eventuale interruzione del viaggio sarebbe stata coperta dall’assicurazione del __________ e che il rientro dall’__________ in Svizzera non comportasse né costi elevati né un rilevante dispendio di tempo non consente di ritenere verosimile che l’oppositore avrebbe effettivamente interrotto il corso per accettare un’eventuale attività lucrativa dipendente.
I costi del corso ammontavano complessivamente a CHF 3'205.00. L’assicurazione __________ avrebbe coperto le spese di viaggio e, al massimo, una parte dei costi del corso, segnatamente quelli relativi all’alloggio. Per contro, secondo quanto previsto dalle condizioni generali del __________, la quota delle lezioni non sarebbe stata rimborsata.
Va inoltre rilevato che l'oppositore aveva già sottoscritto un contratto di lavoro con la __________, con inizio del rapporto di lavoro previsto per il 01.09.2025. Il datore di lavoro attribuiva particolare importanza alla frequenza del corso da parte dell'oppositore.
Alla luce di quanto precede, e tenuto conto delle tuttora rilevanti conseguenze finanziarie che un'interruzione del corso avrebbe comportato, nonché del fatto che la frequenza del corso era considerata di particolare rilievo dal futuro datore di lavoro, deve concludersi che appare altamente improbabile che l'oppositore avrebbe interrotto il corso per accettare un'eventuale attività lavorativa in Svizzera, la quale avrebbe potuto avere una durata massima di poco superiore a due mesi. (…)" (Doc. A)
Quale rimedio giuridico è stato indicato:
" 3. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla sua notifica al Tribunale __________. (…)" (Doc. A pag. 5)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 RI 1, il 30 gennaio 2026, ha inoltrato un ricorso al TCA, chiedendo, in via principale, l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2025, in via subordinata l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti all’autorità inferiore al fine di emanare una nuova decisione conforme ai considerandi (cfr. doc. I).
1.5. Il 3 febbraio 2026 questo Tribunale ha trasmesso il ricorso dell’assicurato all’CO 1, assegnando un termine di dieci giorni per presentare osservazioni scritte, in particolare in merito alla competenza territoriale del TCA (cfr. doc. II).
L’avv. lic. iur. __________, collaboratore giuridico dell’CO 1, il 12 febbraio 2026, ha precisato:
" (…)
1. Non può esservi alcun serio dubbio sul fatto che la controversia in esame si fonda sulla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI). Ai sensi dell'art. 1 cpv.1 di tale legge, sono applicabili le disposizioni della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), nella misura in cui la LADI non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2. La LADI ha effettivamente fatto uso di tale possibilità in taluni casi. In particolare, l'art 100 cpv. 3 LADI stabilisce che il Consiglio federale può disciplinare, in deroga all'art. 58 cpv. 1 e 2 LPGA, la competenza territoriale del tribunale cantonale delle assicurazioni.
3. Il Consiglio federale ha fatto uso di tale possibilità disciplinando, all'art. 128 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI), quanto segue: è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio cantonale il tribunale cantonale delle assicurazioni dello stesso Cantone (art. 128 cpv. 2 OADI).
Pertanto, siamo fermamente convinti che competente per l'esame del ricorso sia il Tribunale __________. (…)"
(Doc. III)
1.6. Il doc. III è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
2.2. Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci in relazione al ricorso inoltrato il 30 gennaio 2026 contro la decisione su opposizione emessa dall’CO 1 il 21 gennaio 2026 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.).
La competenza territoriale (così come quella materiale) è in effetti un presupposto processuale che deve essere verificato d’ufficio (cfr. STFA U 427/00 del 26 febbraio 2002 consid. 3.b).
2.3. Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA; art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza - LADI).
Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 cpv. 1 LPGA).
L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1).
Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2).
Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).
Va comunque tenuto conto di eventuali deroghe contemplate nelle disposizioni speciali di certi ambiti delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_183/2025 del 12 giugno 2025 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 22 pag. 74; STF 9C_738/2020 del 7 giugno 2021 consid. 2.2.; DTF 136 V 106 consid. 3.2.3.).
2.4. L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
Il Consiglio federale ha fatto uso di tale facoltà, emanando l’art. 128 cpv. 1 OADI, secondo il quale la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con gli art. 77 e 119.
Il cpv. 2 dell’art. 128 OADI prevede che il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.
L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
" 1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione (art. 18);
b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;
d. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di occupazione temporanea;
e. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.
3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.
4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente."
Da quanto esposto emerge che, allorché un servizio cantonale, ad esclusione delle casse - le cui decisioni vengono esaminate dal tribunale cantonale delle assicurazioni competente secondo i criteri fissati dall’art. 119 dell’OADI, applicato per analogia (cfr. art. 128 cpv. 1 OADI) -, ha emesso una decisione, è il tribunale cantonale delle assicurazioni dello stesso Cantone ad essere competente quale autorità di ricorso (cfr. art. 128 cpv. 2 OADI; Boris Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess 2014, n. 36 ad art. 100 LADI).
2.5. Nel caso in esame la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 è stata emanata dall’CO 1 (cfr. consid. 1.3.).
In virtù dell’art. 128 cpv. 2 OADI (cfr. consid. 2.4.) il TCA non è competente a trattare la presente causa, non essendo il Tribunale del Cantone dell’CO 1.
In effetti la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 prevede, quale rimedio giuridico, il ricorso entro trenta giorni dalla relativa notifica al Tribunale __________ (cfr. doc. A pag. 5; consid. 1.3.).
Inoltre anche l’CO 1 stesso, interpellato da questa Corte, ha affermato che, in applicazione dell’art. 128 cpv. 2 OADI, competente per l’esame del ricorso di RI 1 è il Tribunale __________ (cfr. doc. III; consid. 1.5.).
Il ricorso del 30 gennaio 2026 si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci.
Gli atti vanno trasmessi al Tribunale __________, per ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA; consid. 2.3.).
Il termine di ricorso è, in ogni caso, salvaguardato in virtù dell’art. 39 cpv. 2 LPGA, al quale rinvia l’art. 60 cpv. 2 LPGA concernente il termine di ricorso, che prevede che se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cfr. STF 9C_794/2014 del 13 marzo 2015 consid. 3.1.).
2.6. A titolo abbondanziale si rileva, per quanto attiene alla competenza dell’CO 1 in relazione all’emanazione della decisione del 30 ottobre 2025 e della decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 di inidoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.1.; 1.3.), che dall’estratto relativo all’insorgente del sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino (cfr. Legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione, RL 144.100) emerge che il 1° settembre 2025 il ricorrente è arrivato a __________ proveniente da __________.
Al riguardo cfr. art. 119 cpv. 1, in particolare lett. a ed e, nonché cpv. 2 OADI riportato al consid. 2.4.
Ad ogni modo secondo la giurisprudenza un tribunale, quando è adito con un ricorso contro una decisione emessa da un’autorità incompetente ratione loci, può per economia processuale rinunciare ad annullare il giudizio impugnato e a trasmettere gli atti all’autorità competente alla doppia condizione che la censura di incompetenza non sia stata sollevata e che la vertenza sia in stato di essere decisa (cfr. DTF 142 V 67 consid. 2.1.; STFA I 8/02 del 16 luglio 2002; STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004; STCA 38.2007.70 del 21 gennaio 2008 consid. 2.6.).
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso in esame il ricorso contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2026 riguardante il diniego dell’idoneità al collocamento dal 2 al 27 giugno 2025 (cfr. consid. 1.3.) si è rivelato irricevibile per incompetenza del TCA ratione loci.
Nella concreta fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5a edizione, 2024, n. 192 ad art. 61, pag. 1191 e Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA.
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.41 del 30 settembre 2025 consid. 2.8.; STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2024.38 del 9 settembre 2024 consid. 2.8.; STCA 38.2023.36 del 17 luglio 2023 consid. 2.11., il cui ricorso al TF dell’assicurato è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_483/2023 del 15 settembre 2023).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale __________.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti