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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2026 38.2025.72

30 marzo 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,508 parole·~28 min·1

Riassunto

Sospensione 35 gg causa di licenziamento da parte di DL nel 7/24. Atti non consentono di stabilire se A. perso lavoro colpev. Ricevuto sì avvert. 4/24. DL, però, non fornito dettagli circa ult. trattenuta salario non comunicata a HR posta a fondam. licenz. quale viol. norme interne. Rinvio atti

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.72   rs

Lugano 30 marzo 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 17 novembre 2025 emanata da

Cassa CO1, ______

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1, nato nel 1982, il 26 settembre 2019 ha concluso un contratto di impiego a tempo indeterminato con ______ in qualità di analista operativo a tempo pieno. La retribuzione ammontava a fr. 92’000.-- lordi annui (cfr. doc. 4).

                                  Il 24 aprile 2024 il datore di lavoro, a seguito dell’incontro tra il Comitato Disciplinare e l’assicurato del 1° febbraio 2024, durante il quale quest’ultimo ha potuto presentare le proprie spiegazioni riguardo agli addebiti formulati nei suoi confronti concernenti la violazione del regolamento del personale, del codice di comportamento e della politica aziendale relativa ai conflitti di interesse (e meglio gli è stato contestato di avere fornito i documenti non nei tempi previsti, bensì con notevole ritardo, di avere tentato di nascondere informazioni rilevanti e critiche, di avere utilizzato la carta di credito aziendale per spese di natura aziendale/personale e di avere chiesto ad alcuni colleghi, fra cui un suo diretto subordinato, un prestito di denaro), gli ha trasmesso un ultimo avvertimento scritto valido dodici mesi, precisando che la ripetizione di una condotta inaccettabile avrebbe potuto portare a ulteriori provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento (cfr. doc. 5).

                                  Il 16 luglio 2024 RI1 è stato licenziato da ______ per il 31 ottobre 2024 con esonero immediato dall’attività lavorativa (cfr. doc. 6).

                                  Il termine di disdetta è stato poi prolungato a causa di inabilità lavorativa dovuta a malattia, inizialmente, fino al 28 febbraio 2025 e, in un secondo tempo, fino al 30 aprile 2025 (cfr. doc. 7; 8).

                          1.2.  Il 27 gennaio 2025 l’assicurato si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° maggio 2025, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% quale compliance manager e manager di banca (cfr. doc. 1; 16).

                          1.3.  Con decisione del 26 maggio 2025 la Sezione del lavoro ha considerato RI1 idoneo al collocamento dal 1° maggio 2025 con la seguente motivazione:

" (…)

3. Nel caso specifico, emerge che il signor RI1, allo stato attuale, soddisfa i requisiti per il diritto all'indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda l'attività indipendente, dall'analisi delle dichiarazioni dell'assicurato ed allo stato attuale dei fatti emerge che l'attività non risulta ancora formalmente avviata e produce ricavi limitati. Sono state sostenute spese iniziali contenute per la registrazione e la preparazione di materiale informativo, ma i costi per un avvio strutturato si sono rivelati troppo elevati rispetto alle risorse disponibili. L'attività è stata svolta saltuariamente, presso il domicilio e senza una pianificazione regolare o iniziative promozionali.

Inoltre, l’assicurato ha dichiarato di essere pienamente disponibile sul mercato del lavoro, senza alcuna limitazione in termini di orario o ambito professionale. Ha confermato di essere attivamente impegnato nella ricerca di un'occupazione adeguata alle sue competenze e di essere disposto a partecipare a qualsiasi misura attiva del lavoro che l'URC dovesse eventualmente assegnargli.

Qualora l'interessato abbia svolto o dovesse svolgere attività salariate come lavoratore indipendente nella situazione attuale, la Cassa applicherà le disposizioni previste per il guadagno intermedio.

Il signor RI1 è tenuto a informare costantemente la Cassa e l'URC riguardo all'andamento della sua attività indipendente, fornendo tempestivamente tutte le informazioni necessario.

Rimane comunque riservato il diritto di procedere a un riesame dell’idoneità al collocamento dell’interessato, qualora la sua situazione professionale dovesse subire modifiche. (…)" (Doc. 16)

                          1.4.  La CO1 (in seguito: Cassa), il 27 maggio 2025, ha informato l’assicurato in merito al suo diritto a indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2025, comunicandogli, in particolare, che il guadagno assicurato ammontava a fr. 12'350.-- e che entro il 30 aprile 2027 avrebbe potuto percepire al massimo 400 indennità giornaliere (cfr. doc. 17).

                          1.5.  Con decisione del 18 settembre 2025 la Cassa ha sospeso RI1 per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile, visto che “con il suo comportamento e le sue azioni ha violato diverse policy aziendali, nella piena consapevolezza che tali condotte avrebbero potuto condurre al suo licenziamento” (cfr. doc. 22).

                          1.6.  Il 24 settembre 2025 alla Cassa è pervenuta l’opposizione interposta dall’assicurato, nella quale quest’ultimo ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 18 settembre 2025 e il riconoscimento integrale del suo diritto alle indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2025, rilevando:

" (…)

1.     Conversazioni e ammonimento scritto

Confermo di aver ricevuto un written warning nel 2024. Tuttavia, era chiaramente indicato che un licenziamento sarebbe potuto avvenire solo in caso di ripetizione dei fatti contestati. Tali fatti non si sono mai ripetuti.

2.     Motivo reale del licenziamento

Il mio licenziamento del 30.04.2025 è riconducibile a motivi aziendali e strutturali, e non ha colpe personali. Io stesso ero responsabile del reparto di trasformazione, dove ho diretto il processo di centralizzazione delle attività operative all'estero. La riorganizzazione ha portato alla soppressione della mia funzione.

3.     Errata imputazione della disoccupazione

Poiché la cessazione del rapporto di lavoro non è conseguenza di un mio comportamento intenzionale o colposo, la disoccupazione non può essere imputata a me ai sensi dell'art 30 LADI. La sospensione di 35 giorni non è quindi giustificata.

4.     Impatto della sospensione

Una sospensione improvvisa dei pagamenti, comunicata da un giorno all'altro, non è compatibile con la vita quotidiana. Ho una famiglia a carico con tre figlie minorenni, e mi trovo nell'impossibilità di provvedere alle necessità di base come il cibo per le bambine.

Inoltre come posso far fronte al pagamento delle spese essenziali quali elettricità e connessione internet, indispensabili per continuare le ricerche di lavoro che sono un mio obbligo legale? Tale situazione compromette la mia sopravvivenza e la possibilità stessa di rispettare i requisiti previsti dalla disoccupazione. (…)" (Doc. 23)

                          1.7.  Dopo avere esperito alcuni accertamenti presso l’ex datore di lavoro dell’assicurato (cfr. doc. 26; 28 in fine; 32; 30; 31), la Cassa, il 17 novembre 2025, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento di sospensione del 18 settembre 2025 (cfr. consid. 1.5.), indicando:

" (…)

18. Le motivazioni del licenziamento secondo il datore di lavoro sono le seguenti:

·        Consegna tardiva dell'estratto dei debiti nel mese di dicembre 2023 anziché nel mese di febbraio 2023. Documento necessario per adempiere i requisiti della FINMA (Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari).

·        Mancata comunicazione dei debiti contratti;

·        Mancata segnalazione di aver ricevuto la lettera dell'Ufficio esecuzioni che intimavano il pignoramento del salario;

·        Utilizzo della carta della "______" per scopi privati, casinò online, negozi di abbigliamento e accessori e negozi di alimentari;

·        Richiesta di prestito di denaro ad un subordinato diretto;

·        Il comportamento è rimasto invariato, non ha avvisato la Banca di ulteriori pignoramenti di salario oltre a quello indicato il 24.04.2024.

19. Occorre rilevare che nell'_______, al punto 2.5 viene riportato: "Il dipendente è tenuto ad informare immediatamente il datore di lavoro se gli viene comunicato che sarà perseguito per un importo superiore a quattro mensilità di stipendio lordo". Inoltre, al punto 4.1 del Conflicts of interest Policy - ______ viene indicato: "Evitare, ove possibile, situazioni che diano origine a conflitti di interesse dovuti a uno o qualsiasi dei seguenti fattori: a. interessi finanziari personali".

20. Risulta dagli atti che l’assicurato ha trasmesso l'estratto dei debiti soltanto nel mese di dicembre 2023, nonostante la prima richiesta risalisse a febbraio 2023 e fossero stati inviati diversi solleciti. Tale circostanza non è contestata.

21. Ai sensi del regolamento, lei era inoltre tenuto a informare immediatamente la banca in caso di pendenze o procedimenti esecutivi. Ha riconosciuto di non aver comunicato il pignoramento salariale, sostenendo che la banca avesse ricevuto la lettera ma l'avesse smarrita. Tuttavia, il regolamento impone un obbligo personale di informazione, indipendentemente dalla ricezione direttamente dall'Ufficio esecuzioni.

22. L'assicurato ha utilizzato ripetutamente a più riprese la carta aziendale "______" per spese di natura privata, tra cui scommesse online, abbigliamento, accessori e generi alimentari. L'uso della carta era limitato a spese strettamente professionali (viaggi e spese correlate).

23. Il datore di lavoro ha precisato che non si è trattato di una ristrutturazione aziendale o riduzione di personale, ma di un licenziamento individuale a causa del suo comportamento. La banca ha sottolineato che la posizione avrebbe potuto essere mantenuta se non fossero intervenuti i comportamenti contrari ai regolamenti interni e la reiterata mancanza di trasparenza.

24. Alla luce di tutta la fattispecie e del principio della probabilità preponderante che vige nelle assicurazioni sociali, lei sapeva o avrebbe dovuto sapere che con il suo comportamento avrebbe potuto avere delle conseguenze, non da ultimo il licenziamento.

(…)" (Doc. A)

                          1.8.  Contro la decisione su opposizione RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento della stessa, la revoca della sospensione di 35 giorni e il pagamento immediato delle indennità arretrate.

                                  A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

2. Fatti

2.1 - Gli episodi contestati sono antecedenti, già sanzionati e non collegati al licenziamento

Gli episodi citati dal datore:

·        sono tutti precedenti al 2024,

·        erano già noti alla banca,

·        sono stati sanzionati con written warning,

·        non si sono più ripetuti,

·        non hanno alcun legame con il licenziamento del 30.04.2025.

Né la banca né la Cassa indicano un fatto nuovo.

2.2 - La banca ammette l'outsourcing del reparto ______

La banca scrive:

"Certain tasks were outsourced in Q3 2024."

Le prove dimostrano:

·        riduzione organico da ~30 a ~8 persone,

·        presenza di personale in _______ per il "______",

·        mancata sostituzione del mio ruolo,

·        documentazione ________ interna.

Il licenziamento si inserisce nella riorganizzazione operativa, non in un contesto disciplinare.

2.3 - Accertamento incompleto da parte della Cassa

La Cassa non ha considerato:

·        l'outsourcing ammesso,

·        la riorganizzazione,

·        la riduzione organica,

·        l'assenza totale di recidiva,

·        il mancato nesso causale.

Questo viola l'art. 43 LPGA.

3. Diritto

3.1 - Errata applicazione dell'art. 30 LADI

Manca il requisito essenziale del nesso causale diretto.

Il comportamento indicato:

·        è antecedente,

·        è già sanzionato,

·        non si è ripetuto,

·        non ha causato il licenziamento.

3.2 -Giurisprudenza: fatti remoti non possono fondare una sospensione

Secondo costante giurisprudenza TFA:

"Fatti remoti già sanzionati non possono essere usati come motivo di sospensione."

3.3 - Violazione della verosimiglianza preponderante

Tra:

·        una riorganizzazione documentata,

·        e affermazioni generiche del datore,

la Cassa ha scelto la seconda, senza analisi critica. (…)" (Doc. I1)

                          1.9.  Nella sua risposta del 15 dicembre 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, rimandando ai fatti e ai motivi esposti nella decisione su opposizione del 17 novembre 2025, considerato che l’insorgente non ha fornito elementi di fatto o argomenti nuovi (cfr. doc. III).

                        1.10.  Il 17 dicembre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le stesse sono rimaste silenti.

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni a seguito del suo licenziamento da parte di ______.

                          2.2.  L'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.

                                  In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

                                  Nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di evitare la disoccupazione.

                                  La disoccupazione per colpa propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44 OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

                                  L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. b).

                          2.3.  Per quanto attiene alla disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è utile rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003 consid. 2.3).

                                  La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del    6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).

                                  Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).

                                  Una sospensione può, tuttavia, essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (cfr. STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).

                                  Dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_125/2021 del 14 settembre 2021 consid. 2.2., STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che aveva avuto un incidente, dopo essere stato già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).

                          2.4.  La costante giurisprudenza federale, come esposto, ha precisato che, ove occorre esaminare se il lavoratore abbia con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).

                                  Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.

                                  Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).

                          2.5.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                  La durata della sospensione, che, come visto, è stabilita in base alla gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

                                  L'art. 45 cpv. 4 OADI prevede che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende dalla qualità della colpa e non dalla durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (cfr. STF 8C_24/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2.1.; STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012 consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).

                                  La Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022, il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023).

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

                          2.6.  Il Tribunale federale, con pronunzia 8C_562/2024 del 22 ottobre 2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Grigioni (S 24 16 del 3 settembre 2024) che aveva respinto l’impugnativa dell’interessato sospeso per 50 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, per avere dato occasione, almeno secondo il dolo eventuale, al datore di lavoro di essere licenziato con effetto immediato. Egli, infatti, nonostante ripetuti avvertimenti, si era presentato di nuovo al lavoro in ritardo innumerevoli volte.

                                  Con sentenza 8C_436/2025 del 14 gennaio 2026 l’Alta Corte ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta a un assicurato a causa di disoccupazione per colpa propria (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI; 44 cpv. 1 lett. a OADI). Egli era stato licenziato il 31 luglio 2023 per il 31 ottobre 2023 a seguito della violazione degli obblighi contrattuali, in quanto aveva autorizzato i collaboratori del negozio di cui era responsabile ad accordarsi dalle ore 14:00 uno sconto del 50% sui prodotti freschi in scadenza, allorché le direttive interne prevedevano tale possibilità dalle ore 17:00, come pure aveva ridotto il prezzo di altri articoli del 50% in caso di scorte in eccesso o di imballaggi danneggiati.

                                  Né dal verbale della sua audizione, né dalla lettera di contestazione del licenziamento e nemmeno dai documenti annessi all’opposizione emergeva, peraltro, che il medesimo avesse agito su istruzione del proprio capo vendita, come preteso dall’insorgente nella procedura davanti alla Corte cantonale.

                                  Nella commisurazione della penalità era, inoltre, stato tenuto conto del fatto che l’assicurato non avesse ricevuto precedentemente un avvertimento formale e che l’obiettivo del suo agire era di minimizzare le perdite.

                                  Infine la nostra Massima Istanza ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, quest’ultimo non era il solo a essere stato sanzionato. In effetti era stato licenziato anche l’aggiunto gerente, mentre all’assistente gerente e ad altri tre dipendenti era stato inviato un avviso.

                                  Dal canto suo il TCA, in un giudizio 38.2025.47 del 1° dicembre 2025, ha stabilito che rettamente una Cassa aveva sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 45 giorni ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI un assicurato che era stato licenziato ex art. 337 CO a causa della mancata consegna tempestiva degli incassi e dell’assenza da un corso di aggiornamento.

                                  La conclusione secondo cui il comportamento generale assunto dall’assicurato aveva costituto per il datore di lavoro motivo di disdetta, si giustificava, del resto, anche ponendo mente alla transazione stipulata tra il ricorrente e l’ex datore di lavoro che aveva posto termine alla procedura dinanzi alla Pretura.

                                  L’assicurato, infatti, accettando la somma di fr. 3'276.--, aveva ammesso che gli fosse comunque imputabile una colpa nella decisione di licenziarlo, visto che in caso contrario avrebbe dovuto continuare la causa civile e pretendere, oltre ai salari del periodo di disdetta ordinaria, pure l’indennità supplementare (art. 337c cpv. 3 CO).

                          2.7.  Questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla sospensione inflitta al ricorrente ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ribadisce dapprima che se, da una parte, la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3.-2.4.), dall'altra, per ammettere una colpa, non è necessario che questi abbia fornito al datore di lavoro un motivo grave, atto a giustificare lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato giusta l’art. 337 CO. Basta, al contrario, un comportamento non corretto, purché abbia costituito per il datore di lavoro il motivo della disdetta del rapporto di impiego (cfr. consid. 2.3.).

                                  È, poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.7.; DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; RDAT II-2003 pag. 310; STCA 38.2018.77 del 6 febbraio 2019; STCA 38.2003.46 del 9 febbraio 2004).

                                  In una STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 l’Alta Corte ha rilevato che “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”.

                          2.8.  In concreto è incontestato che l’assicurato ha ricevuto da parte dell’ex datore di lavoro la lettera di avvertimento del 24 aprile 2024 dalla quale risulta, in buona sostanza, che un’ulteriore condotta inaccettabile nei dodici mesi seguenti (al medesimo era stato imputato di avere fornito i documenti non nei tempi previsti, bensì con notevole ritardo, di avere tentato di nascondere informazioni rilevanti e critiche, di avere utilizzato la carta di credito aziendale per spese di natura aziendale/personale e di avere chiesto ad alcuni colleghi, fra cui un suo diretto subordinato, un prestito di denaro), avrebbe potuto portare a ulteriori provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

                                  Litigiosa è, invece, la questione di sapere se il ricorrente, successivamente alla diffida menzionata, abbia ripetuto dei comportamenti contrari al regolamento del personale, al codice di comportamento e alla politica aziendale relativa ai conflitti di interesse, conformemente a quanto sostiene la Cassa, oppure no, come fa valere l’assicurato.

                                  La parte resistente, nella decisione su opposizione, ha asserito che dopo la lettera del 24 aprile 2024 il comportamento dell’insorgente sarebbe rimasto invariato, e meglio quest’ultimo “… non avrebbe avvisato la Banca di ulteriori pignoramenti di salario oltre a quello indicato il 24.04.2024” (cfr. doc. A; consid. 1.7.).

                                  In effetti ______, il 17 ottobre 2025, rispondendo a dei quesiti postile dalla Cassa (in particolare domanda n. 9: “Dopo l’ultimo ammonimento del 24.04.2025 - recte: 2024 -, il comportamento dell’assicurato è rimasto invariato? Se sì, quale comportamento è rimasto invariato?”; cfr. doc. 26), ha indicato che “purtroppo il comportamento del Sig. RI1 è rimasto invariato (si fa riferimento ad ulteriori documenti relativi alla sua trattenuta sullo stipendio, che non ha condiviso in anticipo con le Risorse Umane)” (“Unfortunately, Mr RI1’s behavior remained unchanged (reference is made to further documents regarding his salary withholding that he did not share upfront with HR)”) (cfr. doc. 28 in fine; 31; 32).

                                  Il ricorrente, già nell’opposizione, aveva, tuttavia, affermato che i comportamenti contestatigli nello scritto del 24 aprile 2024 non si erano più ripetuti (cfr. doc. 23; consid. 1.6.).

                                  Nel ricorso egli ha ribadito recisamente che gli episodi citati dall’ex datore di lavoro erano tutti precedenti al 2024 e non si sono più verificati (cfr. doc. I1; consid. 1.8.).

                          2.9.  Attentamente esaminato il fascicolo dell’assicurato, il TCA, in primo luogo, osserva che i fatti addebitatigli fino al 24 aprile 2024 sono stati sanzionati dall’ex datore di lavoro tramite un ultimo ammonimento formulato nei confronti del ricorrente in tale data. Il rapporto di impiego successivamente agli stessi è continuato, benché gli sia stato imposto un periodo di dodici mesi di osservazione in cui non avrebbe dovuto ricapitare alcuna condotta inaccettabile analoga. In caso contrario egli sarebbe stato passibile di provvedimenti disciplinari, se del caso di licenziamento (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

                                  I comportamenti elencati il 24 aprile 2024 - da soli e non unitamente a nuove ulteriori violazioni dei regolamenti interni - non possono, quindi, giustificare una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenuto che questi atteggiamenti non hanno causato il licenziamento, per cui la disoccupazione a far tempo dal maggio 2025 non è imputabile agli stessi.

                                  In secondo luogo, si rileva che l’ex datore di lavoro non ha fornito particolari dettagli riguardo all’ulteriore trattenuta sullo stipendio - posteriore alla diffida del 24 aprile 2024 - che l’assicurato non avrebbe condiviso in anticipo con le Risorse Umane e che sarebbe stata posta - visto che non sarebbe stata tempestivamente comunicata a fondamento del licenziamento del 16 luglio 2024, quale nuova ripetuta violazione delle norme interne della Banca entro il termine di dodici mesi fissato nell’avvertimento del 24 aprile 2024.

                                  Né agli atti sono reperibili documenti che possano chiarire di cosa si tratti precisamente e a quale data si riferisca.

                        2.10.  In simili condizioni, tutto ben ponderato e ritenuto che secondo la costante giurisprudenza federale la colpa del lavoratore riguardo alla perdita del posto di lavoro deve essere nettamente stabilita (cfr. consid. 2.3.; 2.4.; 2.7.), questa Corte ritiene che le carte processuali non consentano di stabilire se l’insorgente abbia oppure no perso colpevolmente il proprio impiego presso ______ (sul tema STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024; STCA 38.2023.3 del 3 aprile 2023; STCA 38.2022.101 del 6 febbraio 2023; STCA 38.2021.93 del 14 marzo 2022; STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021).

                                  In concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione del 17 novembre 2025 e il rinvio degli atti alla Cassa per procedere a un complemento istruttorio al fine di determinare se la disoccupazione sia o meno imputabile al ricorrente.

                                  La parte resistente richiederà, innanzitutto, all’ex datore di lavoro di precisare, comprovando le proprie affermazioni tramite debita documentazione, l’asserzione secondo cui, successivamente alla lettera di ammonimento del 24 aprile 2024, nei confronti dell’assicurato sarebbe stata applicata una trattenuta sullo stipendio, che quest’ultimo non ha condiviso in anticipo con le Risorse Umane (cfr. consid. 2.8.).

                                  ______ dovrà, altresì, motivare la decisione di chiamare a ricoprire la posizione del ricorrente una persona che già lavorava nel medesimo gruppo dell’assicurato, riducendo di un’unità l’organico (cfr. doc. 32), allorché la medesima ha, d’altra parte, indicato che il trasferimento in _______ di determinate attività non avrebbe comportato la riduzione dell’organico locale e che l’insorgente avrebbe continuato a lavorare per la Banca, se il suo contratto non fosse stato disdetto a seguito del suo comportamento (cfr. doc. 31).

                                  Al ricorrente sarà, peraltro, garantito il diritto di essere sentito in merito all’esito degli accertamenti che saranno effettuati.

                                  Dopo aver esperito le necessarie indagini la Cassa valuterà nuovamente se l’insorgente abbia fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento e se pertanto egli debba, oppure no, essere sospeso ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI.

                                  Se dalle nuove verifiche dovessero emergere motivi che giustifichino una sanzione, sarà inflitta a RI1 una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

                                  In particolare questo Tribunale segnala che, dal profilo della proporzionalità, vanno pure considerati gli aspetti soggettivi, come ad esempio la situazione personale dell’assicurato [cfr. consid. 2.5.; Prassi LADI ID emanata dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO, p.to D 64: “la durata della sospensione è fissata tenendo conto di tutte le circostanze del caso specifico, quali: (…) la situazione personale, come l’età, lo stato civile (…)” e p.to D72: “la tabella delle sospensioni ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.”].

                                  In proposito in una sentenza 38.2021.10 del 12 aprile 2021 il TCA ha ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione applicata a un assicurato ai sensi degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, tenendo conto, tra l’altro, di importanti oneri di mantenimento per le tre figlie.

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.54 del 19 gennaio 2026 consid. 2.10.; STCA 38.2025.47 del 1° dicembre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023 consid. 2.7.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su opposizione del 17 novembre 2025 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati alla CO1 perché proceda come indicato al consid. 2.10.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.72 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.03.2026 38.2025.72 — Swissrulings