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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.02.2026 38.2025.59

16 febbraio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,973 parole·~40 min·5

Riassunto

Rettamente URC rifiutato finanziamento di corso nel settore sanitario frequentato da A.. Non giustificato da indicaz. del mercato del lavoro. A. vanta grande esperienza profess. nell'ambito del ricevimento presso diverse strutture turistiche. Esistono poi dubbi circa miglioramento idon. al colloc

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.59   rs

Lugano 16 febbraio 2026    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2025 di

RI 1, _______  

contro  

la decisione su opposizione del 9 settembre 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, _______     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI1 (______.1969), in possesso di un AFC quale impiegata di commercio e con competenze linguistiche in italiano, tedesco, inglese e russo, dal 2012 ha lavorato come impiegata addetta al ricevimento presso diverse strutture turistiche nella Svizzera tedesca e, dal 2022, nel Cantone Ticino (cfr. doc. A pag. 1).

                          1.2.  Il 23 settembre 2024, allorché a suo favore vigeva un termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI scadente il 9 novembre 2024, l’assicurata si è annunciata nuovamente per il collocamento (cfr. doc. 18).

                                  Da quanto riportato nel modulo “Azioni di reinserimento” relativamente al primo colloquio di consulenza del 25 settembre 2024 presso l’Ufficio regionale di collocamento di _______ (in seguito: URC) emerge: “interruzione del rapporto di lavoro il 19.09.2024 di comune accordo con il datore di lavoro in quanto nonostante si trovasse bene, gli orari previsti dai turni dell’albergo non le permettevano di raggiungere puntualmente il luogo di lavoro con i mezzi pubblici” (cfr. doc. 18).

                                  Dal formulario menzionato risultano le seguenti professioni ricercate: segretaria d’albergo, ricezionista e altre professioni affini nel settore dell’accoglienza (cfr. doc. 18 pag. 2-5).

                                  La Cassa di disoccupazione competente le ha aperto un nuovo termine quadro valido dal 10 novembre 2024 al 9 novembre 2026 (cfr. doc. III).

                          1.3.  Il 1° aprile 2025 l’URC ha annullato il nominativo dell’assicurata quale persona in cerca d’impiego dalla banca dati COLSTA dal 27 marzo 2025, a seguito del reperimento di un’occupazione dal 28 marzo 2025 (cfr. doc. 8).

                                  In effetti il 12 marzo 2025 RI1 ha concluso un contratto di lavoro a tempo determinato con l’Hotel _______ in qualità di ricezionista/allrounder al 90% per il periodo 1° aprile – 26 ottobre 2025 (cfr. doc. 7).

                          1.4.  Dopo che l’ultimo datore di lavoro (Hotel _______) ha disdetto il contratto di impiego per il 25 maggio 2025 (cfr. doc. A pag. 1), l’assicurata si riscritta all’URC il 23 maggio 2025 con effetto dal 26 maggio 2025 (cfr. doc. 1).

                          1.5.  Con decisione del 31 luglio 2025 (cfr. doc. 3) l’URC ha respinto la domanda di RI1 di poter frequentare il corso organizzato dalla __________ e denominato “Collaboratrice __________” a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                  L’amministrazione ha giustificato il suo rifiuto, asserendo:

" Assicurata qualificata con esperienza in attività professionale con mercato. Buone competenze nel suo settore di provenienza e buone competenze linguistiche. La necessità di cambiare settore non fa parte della strategia definita con il consulente URC." (Doc. 3)

                          1.6.  A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata il 20 agosto 2025 (cfr. doc. 4), l’URC, il 9 settembre 2025, ha confermato il proprio provvedimento del 31 luglio 2025.

                                  Nella decisione su opposizione del 9 settembre 2025 è stato rilevato:

" (…) Dall’esame del dossier emerge che RI1 era iscritta all'URC anche durante il periodo dal 23.09.2024 al 27.03.2025; e che in data 04.11.2024, durante il colloquio di consulenza, RI1 aveva effettivamente discusso con il consulente dell'interesse a intraprendere la formazione come collaboratrice _______. Dal 16.12.2024 al 19.12.2024 le era stato riconosciuto un stage d'orientamento presso la _______ di _______. Dal rapporto finale dello stage risultano un buon comportamento ed una buona cooperazione, ma nessuna opportunità d'impiego.

RI1 si era messa in contatto con _______, ma fino ad agosto 2025 non erano disponibili posti di formazione.

Dal 01.04.2025, RI1 ha iniziato un rapporto di lavoro con Hotel _______, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 26.10.2025. La pratica URC era pertanto stata annullata con effetto 27.03.2025.

Inoltre, l'URC aveva emesso decisioni di test d'idoneità anche nelle seguenti occasioni:

-        Hotel _______, (06.03.2024-08.03.2024) rapporto finale positivo, assunzione dal 25.03.2024;

-        _______, (15.12.2024), rapporto finale positivo ma richiesta di maggiore padronanza dell'italiano;

-        _______, (10.03.2025-11.03.2025), rapporto finale positivo, assunzione dal 01.04.2025;

-        Hotel _______, (18.07.2025), rapporto finale positivo, assunzione dal 01.08.2025 al 20.10.2025, occupazione al 60% come receptionist.

Alla luce di quanto sopra, non vi sono elementi sufficienti per dimostrare che la frequenza del corso "collaboratrice _______" sia funzionale a un reinserimento rapido, duraturo nel mercato del lavoro, rispetto alle concrete possibilità occupazionali già esistenti nel settore alberghiero, dove RI1 beneficia di buoni riscontri grazie alla sua pluriennale esperienza e alle competenze linguistiche.

Ciò si conferma anche dal fatto che, alla data attuale, RI1 risulta occupata presso Hotel _______. Pertanto, la frequenza del corso "collaboratrice _______", in un settore diverso da quello in cui possiede qualifiche ed esperienze consolidate, non rappresenta un obiettivo strategico di reinserimento concreto e non può giustificare un finanziamento a carico della LADI." (Doc. A)

                          1.7.  Contro questo provvedimento RI1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il finanziamento del corso _______, avendo reali possibilità di trovare un lavoro in tale settore, ritenuta la sua età e la situazione in ambito alberghiero.

                                  Al riguardo ella ha precisato che “io lavoro come ricezionista da tanti anni ma non trovo lavoro a lungo termine da diversi anni (solo rimpiazzo per qualche mese per urgenze o impieghi stagionali)” e che “visto che ci sono posti aperti come collaboratori sanitari, ho deciso cercare un posto così per poter uscire dalla disoccupazione, mi manca solo questo corso e certificato _______” (cfr. doc. I).

                          1.8.  Nella risposta di causa del 24 ottobre l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.9.  Il 7 novembre 2025 l’insorgente si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

                        1.10.  La parte resistente, il 13 novembre 2025, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (cfr. doc. VII).

                        1.11.  Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato                 in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Nella risposta di causa è stato indicato che l’assicurata, il 25 agosto 2025, ha iniziato il corso “Collaboratrice _______” e che il 16 ottobre 2025 la _______ ha confermato la frequenza della formazione che si sarebbe conclusa il 15 dicembre 2025 da parte della ricorrente (cfr. doc. III).

                                  Questo Tribunale entra, pertanto, nel merito dell’impugnativa (cfr. STCA 38.2023.11. del 5 giugno 2023; STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022; STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020; STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017; per dei casi in cui il TCA ha invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano seguito i corsi cfr. STCA 38.2017.90 del 19 giugno 2018; STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2 aprile 2004: STCA 38.1999.384 del 24 luglio 2000).

                                  nel merito

                          2.2.  Il TCA è chiamato a stabilire se il corso di “Collaboratrice _______” frequentato dalla ricorrente nel 2025 debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

                          2.3.  Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                  Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                  Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

                                  L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5  I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

                                  All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

                                  L’art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché l’attività in aziende di pratica commerciale e pratiche di formazione

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

    a.  gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

    b.  le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere scelti e impostati, per quanto possibile, secondo i principi della LFPr. Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

                          2.4.  Per completezza giova rilevare che in relazione alla mozione 21.3732 “Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro efficaci a lungo termine nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione”, depositata il 16 giugno 2021 da Mustafa Atici, Consigliere nazionale dal 2019 al 2023 (Gruppo socialista), con la quale il Consiglio federale è stato invitato, nella legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), a sostituire l'obiettivo della reintegrazione "rapida" sul mercato del lavoro con quello della reintegrazione "a lungo termine" e a finanziare anche riqualificazioni e formazioni professionali più lunghe, in particolare per gli adulti poco qualificati, in modo da possibilmente raddoppiare il numero di queste persone nei programmi previsti nell'ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732), Guy Parmelin, in occasione della sessione del 2 maggio 2023 del Consiglio nazionale che ha respinto la mozione (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213732), si è così espresso:

" L'objectif de réinsertion durable est déjà ancré dans l'article 1a alinéa 2 de la loi sur l'assurance-chômage (LACI). Cependant, un soutien accru aux formations de base et aux qualifications supérieures pour toutes les personnes peu qualifiées inscrites au chômage créerait de mauvaises incitations. Les assurés se formeraient aux frais de l'assurance-chômage, ce qui irait à l'encontre d'une réinsertion rapide sur le marché du travail.

En cas de chômage, l'assurance-chômage peut toutefois permettre aux personnes assurées d'acquérir les compétences manquantes si celles-ci sont indispensables à un retour sur le marché du travail et ne servent pas à obtenir des qualifications supérieures. Sous certaines conditions, les coûts directs des cours ou des modules individuels de formation continue peuvent ainsi être pris en charge dans le cadre des mesures du marché du travail. Avec les allocations de formation, selon l'article 66a LACI, l'assurance-chômage connaît également une mesure du marché du travail qui permet, dans des situations bien précises, d'acquérir un diplôme professionnel de niveau secondaire II. Avec les mesures supplémentaires décidées par le Conseil fédéral en 2019 pour soutenir les chômeurs difficiles à placer et les chômeurs âgés, les cantons peuvent ainsi, depuis 2020 et jusqu'en 2024, mettre en oeuvre des mesures de soutien destinées à ce groupe cible dans le cadre des structures déjà existantes. En outre, un essai pilote qui a débuté en 2020 et s'achèvera en 2024 teste par ailleurs la méthode dite "supported employment", qui prévoit que des "job coaches" encadrent intensivement la recherche d'emploi et que les demandeurs d'emploi et les employeurs soient accompagnés même au-delà de la prise d'un emploi. Cet essai pilote permettra d'optimiser les structures de l'assurance-chômage afin qu'elles répondent encore mieux aux besoins des demandeurs d'emploi. La Confédération soutient également les personnes peu qualifiées en dehors du chômage, que ce soit dans le cadre de la formation professionnelle ou dans le cadre de l'indemnisation du chômage partiel. Vu tous ces arguments, le Conseil fédéral est d'avis que le cadre légal actuel de l'assurance-chômage et les mesures supplémentaires mentionnées suffisent pour promouvoir la formation et la reconversion des assurés peu qualifiés. Il vous recommande en conséquence de rejeter la motion."

(cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=60558#votum2)

                                  Inoltre il 27 settembre 2024 è stata depositata dal consigliere nazionale Benjamin Roduit un’iniziativa parlamentare 24.456 “Menzionare esplicitamente il settore della formazione e della formazione continua nella LADI”, la quale prevede di completare l’art. 1a LADI, relativo allo scopo della legge, al capoverso 2, come segue: «La legge si prefigge di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente, di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro e di prevenire la disoccupazione di lunga durata e quella strutturale attraverso provvedimenti appropriati a livello di formazione e formazione continua».

                                  Dalla motivazione emerge in particolare che “(…) Di per sé, la LADI offre già la base legale per provvedimenti in questo senso, in particolare sotto forma di assegni di formazione, ma questo strumento è poco utilizzato, come dimostra il rapporto della CSFP sui costi della formazione professionale.

                                  D’altro canto, anche la Strategia servizio pubblico di collocamento (SPC) 2030 conferma che: «In considerazione della carenza di manodopera qualificata, delle esigenze dei datori di lavoro, del crescente fabbisogno di apprendimento permanente e dei rapidi cambiamenti che intervengono sul mercato del lavoro, gli assegni di formazione e le misure di formazione continua e di riqualificazione nell’ambito dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro saranno notevolmente potenziati». Nel 2018 la COSAS e la FSEA hanno lanciato una campagna di promozione della formazione continua con l’obiettivo di consentire alle persone la cui formazione di base è insufficiente di continuare a formarsi. Affinché la Strategia SPC 2030 e la suddetta campagna possano risultare efficaci, occorre menzionare esplicitamente il settore della formazione e della formazione continua nella LADI.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20240456).

                                  L’11 aprile 2025 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare 24.456 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20240456).

                          2.5.  In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.

                                  Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

                                  Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

                                  Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

                                  L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

                                  Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

                                  Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

                                  Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

                                  Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

                                  L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

                          2.6.  A titolo di "provvedimenti di formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

                                  Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

                                  La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

                                  In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

                                  Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

                                  Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

                                  In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:

" (…) l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b). 

Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”

                                  Cfr. pure STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.

                                  La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

                                  Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

                          2.7.  Un parametro importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

                                  In una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta Corte ha ribadito la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

" In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

                                  In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha poi confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

                                  In quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:

" (…)

7.

Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. (…)”

                                  Cfr. pure STF 8C_708/2024 del 7 gennaio 2025 (il Tribunale cantonale aveva confermato il diniego dell’assunzione del costo del corso "Master in Stragegy and International Management" presso l’Università di San Gallo, in quanto, segnatamente, la durata prevista era di 3/4 semestri. Il ricorso al TF si è rivelato inammissibile).

                          2.8.  A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

                                  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 con cui ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro, ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.

                                  L’Alta Corte ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

                                  Inoltre con sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una licenza di condurre. Da tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

                                  Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all’assunzione dei costi.

                                  In una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

                                  Cfr. anche STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e Industrial Development Enginer Project Manager.

                                  In un giudizio 38.2021.84 del 17 gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter frequentare il corso organizzato da una scuola come formatrice per adulti, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che questo non migliorava la sua idoneità al collocamento, il TCA ha confermato l’operato dell’amministrazione rilevando che “come sottolineato dall’URC di _________ nella risposta di causa, i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per adulti sono limitati”, che “Inoltre (…) una società che si occupa della formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale sprovvisto del certificato ____, oppure la persona neo assunta deve ottenerlo entro un determinato termine” ed infine che “la ricorrente ha potuto iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai migranti (…), senza che sia stata richiesta la formazione ____ quale requisito necessario” (cfr. consid. 2.7.).

                                  A quest’ultimo riguardo cfr. pure STCA 38.2025.9 del 19 maggio 2025.

                                  In una sentenza 38.2023.11 del 5 giugno 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 59 pag. 340 segg., questa Corte ha deciso che a torto l’URC aveva negato a un’assicurata, nata nel 1966, laureatasi nel 1990 in scienze dell’informazione, attiva per un trentennio quale ingegnere informatico e iscrittasi in disoccupazione a decorrere dal 1° aprile 2022, il finanziamento del corso SUPSI DFA per l’ottenimento del Diploma di insegnamento dell’informatica nelle scuole di maturità della durata di due semestri.

                                  In primo luogo, tale corso, a prescindere dall’indicazione fornita dal DFA della SUPSI, non costituiva in concreto una formazione di base, bensì corrispondeva a un perfezionamento quale adeguamento (o estensione) della formazione di base allo sviluppo economico attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l’assicurata avrebbe svolto un’attività – l’insegnamento – diversa da quella precedente di project manager. In secondo luogo, la formazione presso la SUPSI risultava essere giustificata da un’indicazione del mercato del lavoro. La ricorrente, benché disponesse di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di esperienza professionale, si era infatti proposta senza esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro negli ambiti project manager, IT development manager e computer science consulting. Le assegnazioni di posti di impiego da parte dell’amministrazione non avevano, d’altronde, condotto ad alcuna assunzione. È stato rilevato in proposito che è notorio, del resto, che i disoccupati con più di cinquant’anni, in generale, possono incontrare particolari difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro. Infine il corso in oggetto era atto a migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata. Senza tale formazione la medesima, alla luce delle numerose ricerche compiute senza successo, avrebbe continuato, perlomeno temporaneamente, a essere disoccupata. L’abilitazione all’insegnamento dell’informatica al liceo, diventata materia obbligatoria dall’anno scolastico 2022/23, rendeva invece l’insorgente in grado di lavorare quale insegnante, come già avvenuto tramite un incarico a tempo determinato presso un liceo cantonale a partire da fine agosto 2022 contestualmente alla formazione. È stato aggiunto che il finanziamento della formazione, il cui costo ammontava complessivamente a fr. 1760.–, risultava pure rispettoso del principio della proporzionalità. La domanda della ricorrente tendente all’ottenimento della presa a carico da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione dei costi relativi alla formazione per l’abilitazione quale insegnante di informatica al liceo doveva, pertanto, essere accolta.

                          2.9.  In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

" (…)

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14  Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter

après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).

15  Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

      -   de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'AI a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

      -    de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);

      -   de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

           ou encore

      -   de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

                        2.10.  La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

                                  Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

                                  In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

                                  B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12  Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

                        2.11.  La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2023, ai punti A12 segg., ha fornito in particolare le seguenti indicazioni:

" Condizioni formali

(…)

A12    Durante un PML, l'assicurato deve continuare a cercare un impiego (art. 17 cpv. 1 LADI). In caso di occupazione adeguata, egli deve interrompere il provvedimento in qualsiasi momento. In casi motivati può essere autorizzato un rinvio di poche settimane (1 mese al massimo) nell’assunzione di un’occupazione adeguata trovata autonomamente o assegnata, se il datore di lavoro è d’accordo e la conclusione del PML è fondamentale per consentire il reinserimento nel mercato del lavoro.

(…)

Indicazione proveniente dal mercato del lavoro

A16    Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi; il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Ÿ  Motivazione della persona in cerca d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale, allora l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro non è data. Se si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad es. perché il provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di adeguarsi ai cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico), allora l’indicazione proveniente dal mercato del lavoro è data.

A18 Ÿ  Età della persona in cerca d’impiego In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Ÿ  Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. Si tratta di stage che solitamente sono collegati a una formazione di base di grado terziario e servono per conseguire un diploma specifico.

A20 Ÿ  Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.

A21 Ÿ  PML all’estero. Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA, i provvedimenti all’estero sono autorizzati soltanto a titolo eccezionale e in presenza di validi motivi. In particolare, se in Svizzera non vi è alcuna possibilità di raggiungere l’obiettivo prefissato in modo adeguato e conveniente.

A22 Ÿ  Stato di salute dell'assicurato: se la capacità lavorativa è pregiudicata da motivi di salute, il caso rientra in linea di massima nell’ambito di competenza dell’assicurazione per l’invalidità (AI). Anche in caso di disoccupazione dovuta a motivi di salute, tuttavia, i PML dell’AD possono avere un’indicazione proveniente dal mercato del lavoro ed essere proporzionati. La competenza dell’AD non può essere esclusa categoricamente. L’AI sostiene, nel quadro di provvedimenti di intervento tempestivi e di provvedimenti di integrazione, persone che hanno perso il posto di lavoro per motivi di salute. Nel contempo l’AD può finanziare i provvedimenti fino al termine degli accertamenti da parte dell’AI. Tali provvedimenti devono tuttavia tenere conto delle condizioni del mercato del lavoro e delle possibilità dell’assicurato. L’assegnazione e l’impiego dei provvedimenti presuppongono una stretta coordinazione e un’intesa fra AD e AI. Se l’AI rifiuta il diritto alle prestazioni dell’assicurato, quest’ultimo continua a poter beneficiare dell’offerta ordinaria delle prestazioni dell’AD.

Miglioramento dell’idoneità al collocamento

A23    I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato.

A24    Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…)."

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

                        2.12.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente da anni è attiva nell’ambito del ricevimento presso diverse strutture turistiche sia in Svizzera tedesca che nel Cantone Ticino (cfr. consid. 1.1.).

                                  La medesima, quindi, vanta una grande esperienza professionale in tale ambito.

                                  L’assicurata, la quale dispone di un AFC quale impiegata di commercio e di competenze linguistiche in svariati idiomi (cfr. consid. 1.1.), in occasione di quattro test di idoneità assegnatile dall’URC tra marzo 2024 e luglio 2025 ha, del resto, ricevuto tre proposte di assunzioni, e meglio da parte dell’Hotel _______ di _______ dal 25 marzo 2024, da parte dell’Albergo _______ di _______ dal 1° aprile 2025 e da parte dell’Hotel _______ di _______ dal 1° agosto 2025 (cfr. doc. 9; 11; 12; A; consid. 1.2.; 1.3.).

                                  L’insorgente ha, inoltre, sempre indicato di ricercare un’occupazione come segretaria d’albergo, ricezionista, impiegata di commercio o di un call-center e in altre professioni nel settore dell’accoglienza (cfr. doc. 18; 17).

                                  Ancora nel suo scritto del 7 novembre 2025 ella ha affermato di continuare a cercare un impiego in qualità di impiegata di commercio e che, se non riuscisse a reperire un posto di lavoro, la formazione in quale collaboratrice sanitaria potrebbe esserle utile per trovare un’occupazione in un ambito dove vi è richiesta di lavoratori (cfr. doc. V).

                                  Per quanto attiene al riferimento alla LADI in relazione all’obbligo di cercare lavoro al di fuori della propria professione (cfr. doc. V; 4), giova rilevare che l’art. 17 cpv. 1 LADI, secondo cui “l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l’aiuto dell’ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno”, non implica un diritto per l’assicurato di ottenere delle misure inerenti al mercato del lavoro al fine di permettergli di ricercare un’occupazione al di fuori della sua professione.

                                  In simili condizioni, il corso in oggetto non è giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

                                  Esistono, d’altronde, dubbi anche dal profilo del miglioramento dell’idoneità al collocamento. La ricorrente, la quale risulta non avere mai lavorato nel settore sanitario prima del corso _______, ad eccezione dello svolgimento dello stage d’orientamento assegnatole dall’URC l’11 dicembre 2024 presso le _______ di _______ dal 16 al 19 dicembre 2024 (cfr. doc. 19), non ha, invero, fatto valere delle prospettive concrete di assunzione nel settore sanitario che si sarebbero create grazie alla frequentazione del corso _______.

                                  Il TCA, di conseguenza, situandosi al momento determinante in cui è stata inoltrata la richiesta del corso individuale, ossia nel mese di luglio 2025 (cfr. doc. 2; consid. 2.5. in fine), e ritenuti i criteri restrittivi per ottenere il finanziamento di un corso da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve concludere che a ragione l’URC ha respinto la domanda della ricorrente di assunzione del costo della formazione quale “Collaboratrice _______” (cfr. STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2027; STCA 38.2009.18 del 18 giugno 2009; STCA 38.2004.43 del 19 gennaio 2005).

                                  Stante quanto precede, la decisione su opposizione del 9 settembre 2025 impugnata va, pertanto, confermata

                        2.13.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.31 del 30 ottobre 2025 consid. 2.13.; STCA 38.2025.45 del 20 ottobre 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.42 del 9 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti