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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 38.2025.54

19 gennaio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,260 parole·~31 min·5

Riassunto

Confermata sospensione (6 giorni) per mancate e insuff. ricerche di lavoro (23/4-30/6), periodo precedente l'iscrizione in disoccupaz. URC con decisione formale inflitto 4 giorni poi aumentati a 6 dopo aver ventilato una reformatio in pejus e dato termine per ritirare oppos., scaduto infruttuoso

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.54   rs

Lugano 19 gennaio 2026     

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 settembre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, ______     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 10 luglio 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di ______ (in seguito: URC) ha sospeso RI1, annunciatosi per il collocamento il 23 aprile 2025 con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 1), per quattro giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dal 23 aprile al 30 giugno 2025 precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                                  Più precisamente l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato non aveva intrapreso sforzi volti al reperimento di un’occupazione dal 23 al 30 aprile 2025, mentre aveva svolto due ricerche nel mese di maggio 2025 e quattro nel mese di giugno 2025 (cfr. doc. 7).

                          1.2.  Il 25 luglio 2025 all’URC è pervenuto uno scritto con il quale l’assicurato si è opposto al provvedimento del 10 luglio 2025 come segue:

" Vi scrivo in merito alla vostra decisione di non pagarmi 4 gg di indennità per non avere effettuato 3 ricerche nella settimana dal 23/04/25 al 30/04/25.

Il 23, giorno stesso in cui sono stato licenziato, mi sono recato immediatamente presso la vostra sede di ______ per iscrivermi, ma nessuno mi ha detto che dovevo iniziare le ricerche dal giorno stesso del licenziamento, anzi allo sportello mi hanno detto che potevo tranquillamente iscrivermi più avanti perché ero pagato fino a fine giugno dalla mia azienda.

Specifico anche che avendo percepito solo 1400 CHF l’ultimo mese di giugno, mi trovo in difficoltà con dei pagamenti e non mi sembra giusto essere penalizzato così da voi." (Doc. 8)

                          1.3.  L’URC, dopo aver riesaminato la fattispecie, il 6 agosto 2025 ha inviato a RI1 una lettera, recapitatagli tramite Posta A Plus il 7 agosto 2025, del seguente tenore:

" (…) con riferimento all’opposizione del 10.07.2025, interposta contro la nostra decisione no. _________, la informiamo che a seguito dell’esame della documentazione in nostro possesso, siamo giunti alla conclusione che vi sono gli estremi per una decisione a suo sfavore "reformatio in peius".

Nel caso concreto, conformemente alle direttive amministrative in vigore, per ricerche di lavoro insufficienti durante un periodo di controllo prima della disoccupazione di 2 mesi, senza una giustificazione accettabile ai sensi della LADI, la sanzione prevista è compresa tra 6 e 8 giorni.

Nel suo caso, lei aveva istruzioni precise su come e su quante ricerche avrebbe dovuto svolgere (colloquio di consulenza del 10.02.2025), come pure in caso di disdetta del contratto di lavoro, come risulta dalla conferma d'annullamento dal sistema COLSTA con effetto 09.04.2025. Inoltre, in data 23.04.2025 ore 14:57, in fase di nuovo annuncio al collocamento, le è stato consegnato un modulo codificato con i suoi dati, dove riepilogare le ricerche di lavoro. Modulo che lei ha ritornato al nostro ufficio in data 02.06.2025.

Dall'esame della documentazione emerge che:

per il periodo dal 23.04.2025 al 30.04.2025 non ha svolto ricerche di lavoro;

per il mese di maggio 2025 ha comprovato 2 ricerche sulle 12 indicate nel modulo consegnato in data 02.06.2025;

per il mese di giugno 2025 ha comprovato 4 ricerche sulle 14 indicate nel modulo consegnato in data 01.07.2025.

Giusta l’art. 12 OPGA l’assicuratore può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente. Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, deve dare a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.

Lei ha pertanto la facoltà di ritirare l’opposizione, evitando così le conseguenze di una “reformatio in peius”. In caso di ritiro dell’opposizione resterebbe valida la decisione no. ______. Mediante la quale è stata decretata nei suoi confronti una sospensione per la durata di 4 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Voglia per favore comunicarci, entro il termine di dieci giorni, a decorrere dalla ricezione della presente, se intende ritirare l’opposizione oppure mantenerla." (Doc. 9)

                                  Il termine assegnato all’assicurato è scaduto infruttuoso.

                          1.4.  Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 l’URC ha conseguentemente respinto l’opposizione e modificato la decisione del 10 luglio 2025, aumentando da quattro a sei il numero di giorni di sospensione applicati all’assicurato (cfr. doc. A1).

                                  L’amministrazione ha, in particolare, osservato:

" (…)

3. RI1 non ha dato seguito alla comunicazione dell'URC del 06.08.2025, con la quale veniva informato delle conseguenze di una "reformatio in peius".

    Non avendo ritirato l'opposizione, si applica quanto previsto dalla lista delle sospensioni della SECO: per ricerche di lavoro insufficienti durante un periodo di due mesi, la sanzione varia da 6 a 8 giorni.

    Pertanto, la sospensione di 4 giorni applicata con la decisione no. ______del 10.07.2025 viene rivalutata e adeguata al minimo previsto." (Doc. A1)

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della penalità inflittagli.

                                  Al riguardo il medesimo ha in buona sostanza invocato la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus e ha evidenziato la sua difficile situazione economica con riferimento al fatto di avere diritto a un’indennità di disoccupazione di circa fr. 1'700.-- mensili e di avere a proprio carico diverse sanzioni che lo costringono ogni mese a chiedere aiuto ad amici e parenti per sopravvivere (cfr. doc. I).

                          1.6.  Nella sua risposta del 16 ottobre 2025 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

                          1.7.  Il 17 ottobre 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per sei giorni a causa di mancate ricerche di lavoro dal 23 al 30 aprile 2025 e di insufficienti ricerche nei mesi di maggio e giugno 2025.

                          2.2.  Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                  Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

                                  Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                  L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                  La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                  L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

                                  Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

                                  L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

                                  La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

                                  Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                  In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                  L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                  Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_753/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 p. 369). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

                          2.3.  Per stabilire se un assicurato si sia sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

                                  Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                  La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                  L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_753/2024 del 1° settembre 2025 consid. 3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_153/2024 del 22 gennaio 2025 consid. 3, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 14 pag. 49; STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                  In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

                                  Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                  La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                  Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                  In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                  Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                  L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

                                  In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                  Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

                                  In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                          2.4.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  Come visto, la durata della sanzione è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                  Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

                                  Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                  Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

                          2.5.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI1 (__.__.1997), il 7 dicembre 2023, ha concluso con la società ______ SA un “contratto d’incarico” di durata indeterminata con la funzione di “______”. Quale tempo di lavoro è stato indicato “secondo l’orario dell’azienda”. La retribuzione concordata ammontava a fr. 18.-- lordi all’ora, oltre a fr. 1.50 indennità vacanze e fr. 1.62 tredicesima (cfr. doc. 2).

                                  Il lavoro presso ______ SA era a ore e impegnava l’assicurato di regola durante i fine settimana (a volte in settimana) a orari variabili, specialmente la notte (cfr. doc. 10).

                                  Dalla Conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 31 gennaio 2025 risulta il ricorrente si è iscritto in disoccupazione da quella data, quale disoccupato parziale (cfr. doc. 10).

                                  In occasione del primo colloquio di consulenza del 10 febbraio 2025, sono state fornite all’insorgente le seguenti indicazioni sulla compilazione e trasmissione delle ricerche di lavoro:

" Non utilizza il servizio online di Job Room per cui svolge le ricerche online o per lettera. Se di persona deve far completare tutte le righe del formulario ricerche e il datore di lavoro dovrà mettere timbro e firma. Quelle telefoniche non sono ammesse. Consegnata tabella scadenza consegna ricerche." (Doc. 11: “Azioni di reinserimento”)

                                  Inoltre sempre dal modulo “Azioni di reinserimento”, peraltro sottoscritto dall’assicurato si evince:

" (…) Attestare almeno 12 ricerche di lavoro mensili (3 alla settimana), attivandosi giornalmente in modo serio e mirato, principalmente in base a reali offerte d’impiego.

Registrarsi alla job-room tramite la piattaforma www.lavoro.swiss.

Utilizzare il sistema online per la compilazione della scheda “ricerche di lavoro” e formulario “IPA”.

Comprova delle ricerche

Copie delle candidature, eventuali annunci e risposte dovranno essere conservate per ogni mese di controllo e a disposizione del consulente in caso di richiesta. (…)" (Doc. 11)

                                  Con messaggio di posta elettronica del 9 aprile 2025 il ricorrente ha comunicato all’URC di volere disiscriversi dal collocamento, avendo un lavoro, puntualizzando che in caso di ulteriore disoccupazione si sarebbe nuovamente iscritto (cfr. doc. 12).

                                  Il 9 aprile 2025 stesso l’amministrazione ha annullato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA quale persona in cerca di impiego.

                                  Nella conferma inviata all’insorgente è stato indicato il seguente “Promemoria per lo svolgimento delle ricerche in caso di riannuncio all’URC”:

" Conformemente all’art. 17 cpv. 1 LADI rispettivamente 20 cpv. 1 lett. d OADI l’assicurato che si annuncia al nostro Ufficio deve presentare le prove degli sforzi intrapresi per trovare lavoro. Ogni assicurato è tenuto a cercare un impiego già prima di essere iscritto in disoccupazione. In particolare:

durante il termine di disdetta di un contratto di lavoro di durata indeterminata,

in caso di un contratto di lavoro di durata determinata, le ricerche devono essere svolte durante un periodo ragionevolmente adeguato che precede la fine del rapporto di lavoro (di norma negli ultimi 3 mesi).

Tutte le prove dei propri sforzi per trovare lavoro (almeno 12 ricerche mensili di qualità) devono essere conservate e consegnate all’amministrazione in occasione di una nuova iscrizione in disoccupazione." (Doc. 13)

                                  Il 23 aprile 2025 il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego per il 30 giugno 2025 (cfr. doc. 3).

                                  Il medesimo giorno l’assicurato si è annunciato nuovamente per il collocamento con effetto dal 1° luglio 2025 (cfr. doc. 1).

                                  La consulente del personale, dopo aver esaminato i formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” compilati dal ricorrente, gli ha inviato, il 3 luglio 2025, una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 10 luglio 2025, le mancate ricerche di lavoro per il periodo 23 - 30 aprile 2025, come pure le insufficienti ricerche dei mesi di maggio e giugno 2025, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                  La collocatrice ha pure precisato che le giustificazioni pervenutele oltre la data indicata non avrebbero potuto essere tenute in considerazione e che la valutazione sarebbe avvenuta sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 4).

                                  Il 4 luglio 2025 l’insorgente ha risposto:

" Le ricerche dal 23 al 30 aprile non sono state svolte per mancata informazione e per essere stato in una settimana di crisi visto la perdita del lavoro.

Per quanto riguarda maggio e giugno vi farò avere copia" (Doc. 6)

                                  Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

                                  Il 10 luglio 2025 l’URC, non ritenendo valide le motivazioni fornite dal ricorrente, ha emesso nei suoi confronti una decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per quattro giorni ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. 7; consid. 1.1.).

                                  Come visto nei fatti, il 6 agosto 2025 l’amministrazione, dopo aver riesaminato il caso dell’assicurato, da un lato, gli ha prospettato una modifica a suo sfavore della decisione del 10 luglio 2025, in quanto la sanzione prevista per ricerche insufficienti prima della disoccupazione nel periodo di due mesi, senza una giustificazione accettabile, è compresa tra 6 e 8 giorni, puntualizzando, inoltre, che il medesimo aveva ricevuto istruzioni precise anche in merito a come e a quante ricerche svolgere in caso di disdetta del contratto di lavoro.

                                  Dall’altro, l’URC, gli ha perciò dato la possibilità di ritirare l’opposizione per ovviare alle conseguenze di una reformatio in pejus, specificando che nel caso di ritiro dell’opposizione sarebbe rimasta valida la decisione del 10 luglio 2025 (cfr. doc. 9; consid. 1.3.).

                                  Con decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 l’URC, ritenuto che l’assicurato è rimasto silente e non ha, pertanto, ritirato l’opposizione, ha respinto la sua opposizione e modificato il provvedimento del 10 luglio 2025, nel senso che è stato aumentato da quattro a sei il numero di giorni di sospensione inflittigli (cfr. doc. A1; consid. 1.4.).

                          2.6.  Chiamata a dirimere la presente fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che l’art. 12 dell’Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) prevede che l’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente (cpv. 1).

                                  Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione (cpv. 2).

                                  In concreto l’URC, il 6 agosto 2025, dopo aver riesaminato la fattispecie a seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurato contro la decisione del 10 luglio 2025 con la quale il medesimo era stato sospeso per quattro giorni per mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente la disoccupazione, e meglio dal 23 aprile al 30 giugno 2025 (cfr. doc. 7; consid. 1.1.), gli ha segnalato, come visto sopra (cfr. consid. 1.3.; 2.5.), la facoltà di ritirare l’opposizione al fine di evitare le conseguenze di una reformatio in pejus, in quanto, alla luce delle direttive amministrative in vigore, una sanzione di quattro giorni per il lasso di tempo in questione non era adeguata, ma doveva essere aumentata, e gli ha assegnato un termine di dieci giorni per comunicare la propria intenzione di ritirare o mantenere l’opposizione (cfr. doc. 9).

                                  La parte resistente, la quale poi, emanando la decisione su opposizione - visto che il ricorrente non aveva dato seguito alla sua lettera del 6 agosto 2025 inviatagli tramite posta A Plus e recapitatagli il 7 agosto 2025 (cfr. tracciamento dell’invio allegato a doc. 9; riguardo alla validità del sistema di notifica delle decisioni e di altri scritti attraverso l’invio A Plus e al fatto che quale notificazione determinante per la decorrenza di un termine valga per la posta A Plus il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario cfr. in particolare STF 8C_156/2024 del 6 agosto 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N. 15 pag. 432; STF 8C_665/2022 del 15 dicembre 2022 consid. 4.5.; STF 8C_246/2022 dell’8 settembre 2022 consid. 4.2.; STCA 38.2025.36 del 29 settembre 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2025.58 del 17 novembre 2025 consid. 2.3.-2.4.) -ha modificato il provvedimento del 10 luglio a sfavore dell’assicurato, sospendendolo per sei giorni, ha, quindi, proceduto conformemente a quanto contemplato dall’art. 12 cpv. 1 e 2 OPGA (cfr. STF 8C_208/2023 del 19 marzo 2024 consid. A.d.; 4.1.; STF C 200/06 del 3 agosto 2007 consid. 3).

                                  In una sentenza 8C_127/2016 del 20 giugno 2016, pubblicata in DTF 142 V 337, il Tribunale federale ha, peraltro, stabilito che nella procedura di opposizione secondo l'art. 52 cpv. 1 LPGA combinato con l'art. 12 OPGA non vanno poste le medesime rigide condizioni a una reformatio in peius come esige la giurisprudenza - per analogia alla riconsiderazione di cui all'art. 53 cpv. 2 LPGA (presupposti: decisione manifestamente errata e notevole importanza della rettifica) - nella procedura di ricorso secondo l'art. 61 lett. d LPGA (consid. 3).

                                  In proposito cfr. pure STF 9C_467/2024 del 20 gennaio 2025 consid. 2.1.

                                  Da questo profilo la decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 non presta, dunque, il fianco a critica alcuna.

                          2.7.  Per quanto attiene alle ricerche di lavoro svolte nell’arco di tempo antecedente l’iscrizione in disoccupazione, ossia dal 23 aprile al 30 giugno 2025, il TCA evidenzia che effettivamente non risulta che l’assicurato abbia intrapreso sforzi finalizzati al reperimento di un’occupazione dal 23 al 30 aprile 2025.

                                  Inoltre per i mesi di maggio e giugno 2025, come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. A1), nei rispettivi formulari il ricorrente ha sì indicato dodici, rispettivamente quattordici ricerche di impiego che avrebbe compiuto nel mese di maggio e nel mese di giugno 2025 (cfr. doc. 5).

                                  Tuttavia sono state comprovate soltanto due ricerche di lavoro per il mese di maggio 2025 (in particolate quale addetto alla reception e al bar del ______ di ______; cfr. doc. 5) e quattro per il mese di giugno 2025 (quale cameriere per il ______ di ______, come cameriere per ______ di ______, quale cameriere per l’______ e come trasportatore/traslocatore per ______ di ______; cfr. doc. 5).

                                  Del resto l’insorgente, né con l’opposizione, né con il ricorso o a seguito del termine assegnatogli da questo Tribunale per presentare eventuali altri mezzi di prova, ha prodotto ulteriori prove di ricerche svolte o ha motivato validamente l’assenza delle stesse.

                                  Egli era, però, stato espressamente informato, segnatamente al momento della cancellazione del suo nominativo quale persona in cerca di impiego il 9 aprile 2025 (cfr. doc. 13; consid. 2.5.), di compiere almeno dodici ricerche mensili di qualità già prima di essere iscritto in disoccupazione durante il termine di disdetta di un contratto di lavoro di durata indeterminata, nonché di conservare e consegnare all’amministrazione in occasione di una nuova iscrizione le relative prove.

                                  Di conseguenza, sulla base di tali indicazioni ricevute, l’assicurato ben doveva sapere come procedere, dal profilo dell’obbligo di cercare una nuova occupazione, nell’ipotesi di un licenziamento, e meglio, nel caso di specie, nel lasso di tempo dal 23 aprile 2025, allorché gli è stata notificata la disdetta del contratto di lavoro da parte della ______ SA, al 30 giugno 2025, data in cui la stessa sarebbe diventata effettiva (cfr. doc. 3)

                                   È, d’altronde, utile sottolineare che il Tribunale federale ha, ad ogni modo, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, come già osservato, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_477/2022 del 14 giugno 2023 consid. 6.1.2.; STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

                                  In simili circostanze la censura sollevata dal ricorrente nella risposta del 4 luglio 2025 alla Richiesta di giustificazione dell’URC e nell’opposizione del 25 luglio 2025 di non avere svolto ricerche dal 23 al 30 aprile 2025 a causa della mancata informazione al riguardo (cfr. doc. 6; 8; consid. 1.2.; 2.5.) si rivela infondata.

                                  Non sussiste, quindi, alcuna violazione dell’art. 27 cpv. 1 e 2 LPGA, il quale enuncia che gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1), come pure che ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2).

                                  Il TCA non ignora che l’assicurato, nella risposta del 4 luglio 2025 alla Richiesta di giustificazione, ha pure affermato di non aver svolto ricerche dal 23 al 30 aprile 2025, essendo stato in crisi a causa della perdita del lavoro (cfr. doc. 6; consid. 2.5.).

                                  Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che l’insorgente beneficiava di un contratto di lavoro con ______ SA a ore che lo impegnava di regola durante i fine settimana (a volte in settimana) a orari variabili, specialmente la notte (cfr. doc. 10; consid. 2.5.), che era stato in disoccupazione da gennaio a inizio aprile 2025 (cfr. doc. 10; 12; 13; consid. 2.5.) e che il medesimo, il 9 aprile 2025, aveva inviato un messaggio di posta elettronica all’URC manifestando la propria intenzione di cancellare l’iscrizione per il collocamento, precisando che “nel caso in cui dovessi ritrovarmi disoccupato mi reiscriverò” (cfr. doc. 12).

                                  Ne discende che il ricorrente era nelle condizioni per poter reagire senza indugio alla notizia del licenziamento, effettuando delle ricerche fin da subito, conformemente alle chiare informazioni ricevute dall’amministrazione in occasione della Conferma dell’annullamento dal sistema COLSTA del 9 aprile 2025 (cfr. doc. 13; consid. 2.5.).

                                  Egli si è, peraltro, riannunciato per il collocamento il 23 aprile 2025, ovvero il giorno stesso del licenziamento (cfr. doc. 1; 3; consid. 2.5.).

                                  L’assicurato, non avendo comprovato alcuna ricerca di impiego per il lasso di tempo 23 - 30 aprile 2025 e avendo compiuto insufficienti ricerche nei mesi di maggio e giugno 2025, ha perciò contravvenuto all'obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.2.).

                                  Tale violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

                          2.8.  Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato, in prima battuta quattro giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 7; consid. 1.1.), poi aumentati a sei giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc. A1; consid. 1.4.; 2.5.; 2.6.).

                                  Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).

                                  A mente del TCA, tutto ben ponderato, la sanzione di sei giorni inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

                                  Si rileva, del resto, che sei giorni di sospensione corrispondono a due mesi di ricerche insufficienti nel periodo precedente l’annuncio per il collocamento.

                                  In concreto, però, l’insorgente, oltre a non avere svolto validi sforzi nei mesi di maggio e giugno 2025, non ha effettuato ricerche dal 23 al 30 aprile 2025. Ciò comporterebbe un giorno aggiuntivo di sanzione, considerato che per mancate ricerche in un mese antecedente l’iscrizione in disoccupazione vengono di regola applicati quattro giorni di sospensione.

                                  Tuttavia nel caso di specie si può, comunque, ritenere quale attenuante, nonostante l’obbligo per l’assicurato di cercare un’occupazione già a partire dal 23 aprile 2025 (cfr. consid. 2.7.), il fatto che fosse “in crisi” nei primi giorni dopo il licenziamento (cfr. doc. 6; consid. 2.5.).

                                  La conferma della penalità di sei giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

                                  Per completezza, in riferimento alle difficoltà economiche fatte valere nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 8; I; consid. 1.2.; 1.5.), giova, infine, osservare che le problematiche finanziarie, o ad ogni modo le condizioni economiche di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e quindi la durata della penalità (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26 settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.).

                          2.9.  Stante quanto precede, la decisione su opposizione dell’8 settembre 2025 impugnata deve essere confermata.

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.32 del 26 settembre 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2025.13 del 26 maggio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.54 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.01.2026 38.2025.54 — Swissrulings