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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2026 38.2025.50

2 febbraio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,360 parole·~47 min·5

Riassunto

Sospesione di un assicurato,poiché a causa di una sua negligenza (spedito candidatura a indirizzo mail errato) ha compromesso possibile assunzione in relazione a un impiego assegnatogli dall'URC. Incontestato principio della sospensione. Entità della sanzione di 31 giorni confermata

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2025.50   rs

Lugano 2 febbraio 2026        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 settembre 2025 di

RI1, ______ rappr. da: RA1, ______  

contro  

la decisione su opposizione del 6 agosto 2025 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 6 agosto 2025 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 25 giugno 2025 (cfr. doc. 16) con la quale RI1 (__.__.1999), annunciatosi per il collocamento a far tempo dal 1° aprile 2025 (primo termine quadro: 01.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. 1; 6), era stato sospeso per 31 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere, a causa di una sua negligenza, compromesso la possibile assunzione quale barman/chef de rang presso la società ______, impiego a tempo pieno e di durata indeterminata assegnatogli dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di ______ il 14 maggio 2025 (cfr. doc. 10/1).

                                  L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

" (…) l'assicurato ha inviato tempestivamente la sua e-mail di candidatura, ma all'indirizzo e-mail ______ e non ______ (…). L'assicurato ha dunque mandato un messaggio di posta elettronica ad un indirizzo e-mail errato e non ha verificato che fosse arrivato correttamente a destinazione. Al contrario, anche nella risposta del 2 giugno 2025 all'URC l'assicurato ha utilizzato nuovamente il cognome "______" e non "______". Questo dimostra che l'interessato non solo non ha verificato di aver intrapreso tutti i passaggi richiesti dall'assegnazione del 14 maggio 2025 in modo corretto, ma che non ha fatto nulla per porvi un rimedio, come ad esempio inviare successivamente la candidatura all'indirizzo corretto.

A tal proposito la giurisprudenza è molto chiara. Infatti, se una spedizione postale con un errore di scrittura di solito arriva comunque al destinatario, un'e-mail con un errore di battitura o di scrittura nell'indirizzo potrebbe non raggiungere la destinazione desiderata. Poiché un simile errore può avere conseguenze significative, è necessario che la persona assicurata controlli sempre con precisione l'inserimento dell'indirizzo (DTF 8C_339/2016 del 29 giugno 2016, consid. 4.4).

Nel caso di giurisprudenza citato, l'assicurato non solo aveva inviato la candidatura all'indirizzo e-mail sbagliato, ma aveva commesso anche altri errori di battitura. In tal senso il Tribunale federale ha sottolineato che il ricorrente avrebbe dovuto usare una diligenza ancora maggiore e che non gli viene rimproverato l'errore di digitazione, bensì il fatto di non aver controllato se l'indirizzo fosse stato scritto correttamente (DTF 8C_339/20'l6 del 29 giugno 2016, consid. 3 e 4.4). Inoltre, l'Alta Corte ha ulteriormente ribadito che si poteva ragionevolmente pretendere dal ricorrente che si informasse presso il potenziale datore di lavoro sull'avvenuta ricezione della sua candidatura, visto che le comunicazioni via e-mail sono generalmente soggette a incertezze (DTF 8C_339/2016 del 29 giugno 2016, consid. 4.4).

In un altro caso analogo alla presente fattispecie, il Tribunale federale ha confermato trattarsi di un caso di colpa grave e non di colpa mediamente grave come erroneamente stabilito dalla corte cantonale (DTF 8C 756/2020 del 3 agosto 2021, consid. 4.4 con tutti í riferimenti).

5.

Pur comprendendo le buone intenzioni dell'assicurato, le censure da lui sollevate non permettono di giungere ad una conclusione diversa.

Per quanto concerne la contestazione riguardante la colpa grave, va rammentato che giusta l'art. 45 cpv. 4 lett. b OADI "Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo, ha rifiutato un'occupazione adeguata".

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 giorni in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI)

Visto quanto sopra, si ritiene che una sospensione di 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione, è conforme al principio di proporzionalità e deve essere considerata giustificata. (…)" (Doc. B)

                          1.2.  Contro la citata decisione su opposizione RI1, rappresentato dall’RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e l’applicazione di una sanzione al massimo di grado medio.                             

                                  A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la parte ricorrente ha segnatamente addotto che l’assicurato:

" (…)

2. A partire dal 01.05.2025 è stato assunto come Barista-Addetto di cucina presso un ristorante di ______, ______ di ______ al 60%, equivalente a 27 ore settimanali dal lunedì al sabato, a tempo indeterminato, in regime di guadagno intermedio (art. 24 LADI), adempiendo di fatto ai suoi obblighi di assicurato (art. 17 LADI). L’esperienza professionale presso il sopraccitato datore di lavoro è stata interrotta da quest’ultimo a far tempo dal 31.07.2025, tramite notifica di disdetta del 24.07.2025.

Ciononostante, il nostro assistito ha continuato a ricercare lavoro e dal 25.08.2025 ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro presso ______ di ______.

Di conseguenza, possiamo tranquillamente confermare che l'agire del Sig. RI1 è orientato fin da subito nel cercare di uscire il prima possibile dalla disoccupazione.

Prove: Doc. C

3. Quanto descritto dall'UG nei punti 3 e 4 della Decisione su opposizione (in seguito: DSO) concernente gli eventi che hanno portato all'errore il nostro assistito non sono contestati.

Prove: Doc. 15 Incarto UG

4. È contestata, invece, l'entità della sanzione comminata dall'UG al Sig. RI1.

Infatti, riteniamo che il modo di agire del nostro assistito non possa essere ritenuto aderente a colpa grave ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI.

NEL MERITO

5. L'amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione le evidenti attenuanti del caso:

- l'assicurato non ha mai esitato nel cercare di ridurre il danno assicurativo (v. come prove fattuali i due posti di lavoro trovati dall'inizio della disoccupazione, sicuramente il primo al momento della decisione del 25.06.2025);

- l'assicurato non si è rifiutato di candidarsi per il posto di lavoro, ma, purtroppo, ha omesso di digitare una "L" nell'invio della email del 16.05.2025 al Signor ______ del ______ di ______. In tal senso, pure controparte non mette in dubbio la buona fede dell'assicurato.

In un caso similare (cfr. consid. 2.12, STCA 38.2022.87 del 16.01.2023, codesto lodevole Tribunale aveva considerato la sanzione inflitta all'insorgente conforme al principio di proporzionalità.

(…)

In base a quanto sopraccitato, riteniamo quindi che anche il caso del Sig. RI1 sia meritevole di essere valutato secondo tutte le circostanze oggettive e soggettive, così come vada preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Egli ha sempre dimostrato, tramite il proprio comportamento ed attitudine, di fare di tutto per ridurre il danno assicurativo tramite i lavori trovati da quando è in disoccupazione, così come di essersi messo a disposizione senza indugio del datore di lavoro Casinò di ______ (v. testo dell’email del 16.05.2025).

Inoltre, ricordiamo che il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO prevede che "secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".

6. In conclusione, come dimostrato dalla giurisprudenza prodotta, da quanto previsto nella prassi LADI e dalle attenuanti citate agli atti, il Sig. RI1 è da ritenersi passibile di sanzione al massimo di grado medio e non di grado elevato." (Doc. I)

                          1.3.  Nella risposta di causa del 24 settembre 2025 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                          1.4.  Il 6 ottobre 2025 l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha formulato ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).

                          1.5.  L’amministrazione ha preso posizione al riguardo il 14 ottobre 2025 (cfr. doc. VII).

                          1.6.  Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato                 in diritto

                          2.1.  RI1 ha implicitamente invocato la violazione del diritto di essere sentito, in quanto non gli sarebbero stati trasmessi da parte dell’amministrazione tutti i documenti relativi al suo incarto, rilevando che “… l’incarto ricevuto dall’UG in data 01.09.2025 è composto da soli 16 atti rispetto ai 25 documenti notificatici con la risposta di causa. In particolare, segnaliamo l’assenza dei doc. 9, 11 e 21 intitolati “Azioni di reinserimento - protocollo firmato colloquio del ….” nell’incarto inviatoci dall’UG” (cfr. doc. V pag. 2).

                                  Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

                                  L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale. Ora, la LADI come pure l'art. 42 LPGA non prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF 8C_649/2025 del 1° dicembre 2025 consid. 4.3.; STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).

                                  Per quanto riguarda specificatamente la contestazione secondo cui la Sezione del lavoro non avrebbe messo a disposizione del ricorrente determinati documenti, va osservato, in primo luogo, che i protocolli “Azioni di reinserimento” del 4 aprile 2025 (cfr. doc. 9), del 19 maggio 2025 (doc. 11) e del mese di luglio 2025 (cfr. doc. 21) concernono l’assicurato stesso, per cui essi dovrebbero essere noti all’insorgente.

                                  In secondo luogo, che in ogni caso, anche volendo ammettere, per ipotesi, che il diritto di essere sentito del ricorrente sia stato leso, tale violazione risulta comunque sanata (cfr. STF 8C_754/2024 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2.; STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa) con l’inoltro dell’impugnativa al TCA, in quanto, da un lato, al medesimo è stata offerta la possibilità di consultare il proprio incarto completo - richiesto da questa Corte alla parte resistente l’11 settembre 2025 (cfr. doc. II) e prodotto con la risposta di causa (cfr. doc. III; 1-25) - in sede ricorsuale, dall’altro, l’insorgente ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi a questo Tribunale che è dotato di pieno potere sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_754/2024 del 5 dicembre 2025 consid. 2.2.; STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.) e che, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).

                          2.2.  In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                  Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

                                  La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                  Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                          2.3.  L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                  L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.     necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.     procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                  Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (quarta revisione della LADI; cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

                                  Un impiego che si rivela inadeguato può essere rifiutato senza conseguenze svantaggiose dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_35/2025 del 30 ottobre 2025 consid. 3).

                                  Nella DTF 124 V 62, il TF ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 60).

                                  Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                          2.4.  La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STF C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                  La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30 pag. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                  In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, evidenziando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STF del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                  Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                  Questo principio è stato confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

                                  In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TF ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

                                  In un giudizio 8C_750/2019 del 10 febbraio 2020, pubblicato in DLA 2020 Nr. 3 pag. 89 seg. e in SVR 2020 ALV Nr. 14 pag. 43, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito il principio secondo cui una sospensione deve essere inflitta anche se l’assicurato non rifiuta esplicitamente il lavoro ma con il suo comportamento assume il rischio che il posto sia assegnato a un’altra persona e che nella fattispecie è incluso ogni comportamento che comporta la mancata conclusione di un contratto di lavoro (cfr. pure STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2.).

                                  L’Alta Corte ha poi precisato, che è controverso, dal profilo del diritto civile, se un nuovo potenziale datore di lavoro possa pretendere che un assicurato gli consegni della documentazione comprovante il salario percepito presso un precedente datore di lavoro.

                                  Il Tribunale federale ha pure ricordato che una persona disoccupata può sicuramente negoziare il salario con la potenziale datrice di lavoro durante il colloquio di lavoro ma, in virtù del suo obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione, non deve compromettere le possibilità di essere assunta se risulta evidente che la controparte non intende contrattare. La persona assicurata deve far capire chiaramente che si accontenterebbe di un salario più basso.

                                  Nel caso che era chiamata a giudicare, dai cui atti era emerso che il tema centrale del colloquio conoscitivo del 9 giugno 2018 verteva sullo stipendio, l’Alta Corte ha, infine, rinviato la causa al Tribunale cantonale delle assicurazioni per accertare se l’assicurato avrebbe comunque accettato un salario inferiore rispetto a quello da lui richiesto, essendo comunque molto interessato all’occupazione offertagli.

                                  Con sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298 e SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67, la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo inoltrato contro il giudizio di prima istanza che aveva ridotto da 36 a 18 giorni la sospensione inflitta ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI a un assicurato, il quale non aveva accettato un impiego adeguato anche dal profilo salariale (lo stipendio nonostante fosse inferiore del 10% rispetto a quello precedente, è stato considerato ragionevole). Chiedendo un periodo di riflessione, dopo i tre giorni di prova, e un salario mensile di fr. 5'700, allorché il potenziale datore di lavoro aveva fatto capire in modo evidente di non volerlo pagare più di fr. 5'300 al mese, egli non aveva manifestato chiaramente la sua disponibilità a concludere un contratto di lavoro.

                                  Il TF ha puntualizzato che il fatto che l’assicurato in un precedente rapporto di impiego guadagnasse più di fr. 5'300 e che avesse ridotto la propria aspettativa di salario - anche se tardivamente - da fr. 6'000 a fr. 5'700 non rappresentava una valida giustificazione che consentisse di scostarsi dalla colpa grave.

                                  La nostra Massima istanza, con giudizio 8C_446/2020 del 28 gennaio 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 5 pag. 190, ha poi confermato il modo di procedere della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton Vaud che aveva annullato una sospensione di 31 giorni decisa dall’amministrazione nei confronti di un assicurato, in quanto aveva rifiutato di effettuare due giorni di stage presso un potenziale datore di lavoro. Il TF ha osservato che il solo fatto di aver chiesto un posticipo dello stage a seguito di trattative avanzate con un altro datore di lavoro in vista di un periodo di prova non può essere parificato a un rifiuto di un’occupazione adeguata.

                                  In una sentenza 8C_132/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale federale, dichiarando inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 con cui è stata confermata la sospensione di 35 giorni inflitta a un’assicurata per avere compromesso con il suo comportamento la trattativa concernente un’eventuale assunzione a tempo determinato in relazione a un impiego adeguato annunciato da una ditta al Servizio aziende dell’URC, ha ricordato:

" (…)  la prassi abbia dato un'interpretazione estensiva del concetto di accettazione di un'occupazione adeguata, non essendo necessario un rifiuto esplicito, ma essendo già sufficiente il non prendere sul serio l'invito di iniziare le trattative per un posto di lavoro (DTF 122 V 34 consid. 3b pag. 38; sentenza 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 5.2, pubblicata in SVR 2021 ALV n. 5) (…)"

                                  Con giudizio 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, pubblicato in DLA 2021 N. 15 pag. 423, la nostra Massima Istanza, accogliendo il ricorso della SECO contro la riduzione di una sanzione da 31 a 16 giorni decisa dalla Camera delle assicurazioni sociale della Corte di giustizia del Canton Ginevra, ha confermato la sospensione di 31 giorni inflitta dall’amministrazione a un assicurato che non si era candidato per un impiego assegnatogli tramite e-mail, nonostante il suo impegno di consultare ogni giorno la posta elettronica.

                                  Con sentenza 8C_364/2021 del 17 novembre 2021 l’Alta Corte ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro del Canton Grigioni inoltrato contro l’annullamento di una sanzione di 37 giorni inflitta a un’assistente di profilassi da parte del Tribunale amministrativo cantonale. L’impiego assegnatole quale assistente dentale, in effetti, non era inadeguato, e meglio non era contrario all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI.

                                  Il TF, in un giudizio 8C_511/2021 del 2 marzo 2022, ha poi confermato una sospensione di 35 giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato, senza valido motivo, un appuntamento di presentazione in relazione a un impiego al 100%, dando così l’impressione al potenziale datore di lavoro di non essere interessato all’occupazione assegnatagli.

                                  Con sentenza 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 la nostra Massima Istanza ha deciso che rettamente l’Istanza cantonale aveva ritenuto il comportamento di un assicurato che, nonostante durante la telefonata del 21 aprile 2021 con un collocatore privato gli fossero state indicate l’urgenza di impiegare qualcuno per il posto in questione e la possibilità di un colloquio di presentazione tramite skype, aveva dato la propria disponibilità soltanto per il 26 aprile 2021, quale fattispecie soggetta a sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                  Il TF pure avallato l’entità della sospensione di 43 giorni.

                                  In un giudizio 8C_149/2023 del 14 agosto 2023, pubblicato in SVR 2023 ALV N. 21 pag. 70, l’Alta Corte, nel caso di un pizzaiolo a beneficio delle indennità LADI, a cui era stato assegnato un impiego come pizzaiolo a tempo indeterminato al 70-80%, che l’assicurato aveva rifiutato, ha stabilito che la sua colpa era da considerarsi grave, ritenuto che il medesimo non aveva alcun valido motivo per giustificare il rifiuto, dato che si trattava di un’occupazione adeguata che gli avrebbe permesso di rispettare l’obbligo di ridurre il danno. Inoltre la promessa di assunzione ch’egli aveva preteso di avere ricevuto da parte di un altro datore di lavoro non lo dispensava dal dover accettare l’impiego assegnatogli.

                                  Con sentenza 8C_350/2024 del 19 giugno 2024 il TF ha ritenuto inammissibile il ricorso di un assicurato che, non firmando un contratto di lavoro dopo il termine di riflessione concessogli, ma chiedendo ulteriore tempo, era stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione (36 giorni) per avere rifiutato un’occupazione adeguata.

                                  Infine in un giudizio 8C_469/2024 del 2 aprile 2025, pubblicato in SVR 2025 ALV Nr. 19 pag. 65, la nostra Massima Istanza ha deciso che a ragione un assicurato, nato nel 1988 e che nel 2021 aveva concluso un apprendistato nel settore edile, era stato sospeso (per 29 giorni) a causa del rifiuto di un’occupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, non avendo più richiamato, dopo un colloquio di presentazione e un termine di riflessione, il potenziale datore di lavoro attivo nell’ambito dell’edilizia, il quale l’aveva informato che l’avrebbe assunto.

                                  L’impiego era, del resto, adeguato anche dal profilo salariale, in quanto lo stipendio offerto di fr. 75'000.-- corrispondeva a più del 70% del guadagno assicurato ed era superiore alla retribuzione contemplata dal CCL determinante.

                                  Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti …, pag. 71 segg.

                                  Il Tribunale federale ha, inoltre, precisato che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.8.).

                          2.5.  In una sentenza 38.2019.23 del 16 ottobre 2019, pubblicata in RtiD I-2020 N. 47 pag. 259 segg., a proposito di un’assicurata alla quale era stata assegnata un’occupazione con l’indicazione che si trattava di un lavoro a tempo pieno quando in realtà esso era inizialmente solo al 50%, il TCA ha ricordato “l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. È auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)”.

                                  Vedi pure STCA 38.2020.31 del 30 giugno 2020.

                          2.6.  Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                  La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                  La sua durata è quindi determinata secondo la gravità della colpa e soggiace così al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                  In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                  L'art. 45 cpv. 4 lett. a e b OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

                          2.7.  Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale), in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                  Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                  In quel caso il TF ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                  In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TF ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                  In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TF ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                  L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

                                  temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                  Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                  Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                  Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

                                  Con sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TF ha confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

                                  Il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante.

                                  In una sentenza 8C_24/2021 del 10 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 10 pag. 298, come pure in SVR 2022 ALV Nr. 20 pag. 67 e già menzionata al consid. 2.4., il Tribunale federale, accogliendo il ricorso dell’Ufficio dell’economia e del lavoro del Canton Zurigo, in quanto a torto la Corte cantonale aveva ridotto una sanzione d 36 a 18 giorni inflitta a un assicurato che non aveva manifestato chiaramente il proprio interesse per l’occupazione in questione, nonostante non vi fosse spazio di negoziazione in relazione all’entità della retribuzione, ha osservato che, siccome l’art. 45 cpv. 3 lett. c OADI prevede in caso di colpa grave una sospensione da 31 a 60 giorni, l’amministrazione, irrogando 36 giorni, aveva in quel caso di specie già deviato verso il basso rispetto alla sanzione media di 45 giorni.

                                  L’Alta Corte, nelle sentenze 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, STF 8C_313/2021 del 3 agosto 2021 e STF 8C_283/2021 del 25 agosto 2021, ha poi deciso che erroneamente i rispettivi Tribunali cantonali avevano ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, da 34 a 20 giorni la sanzione irrogata a un’assicurata che, non riuscendo a spedire un messaggio di posta elettronica al potenziale datore di lavoro (avendo copiato erroneamente il relativo indirizzo), gli ha inviato una richiesta Linkedin e da 31 a 16 giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non si era proposto per il posto assegnatogli tramite posta elettronica e SMS, facendo valere di possedere delle conoscenze molto lacunose in informatica e di non sapere leggere né scrivere SMS.

                                  In un giudizio 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 9 pag. 279 e in SVR 2023 ALV Nr. 14 pag. 43, la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto l’istanza cantonale aveva ridotto da 45 a 31 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non aveva contattato entro un certo termine il potenziale datore di lavoro del posto assegnatole, non dimostrando così un serio interesse per quest’ultimo.

                                  In una sentenza 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 il TF ha deciso che il Tribunale cantonale aveva decurtato la sanzione di 54 giorni di sospensione a 27 giorni per rifiuto di un’occupazione, violando il diritto federale, poiché non vi erano validi motivi che permettessero di mettere in discussione il margine di apprezzamento dell’amministrazione.

                                  Al riguardo è stato evidenziato che non è accettabile, da un lato, pretendere le indennità di disoccupazione e, dall’altro, esprimere al potenziale datore di lavoro di non considerarsi idoneo al collocamento, come nel caso dell’assicurata che ha prodotto a un’agenzia di collocamento privata un certificato medico attestante di fatto la sua inidoneità al collocamento, accettando così di non venire considerata nel prosieguo del processo di candidatura. Tale comportamento è stato qualificato quale rifiuto di un’occupazione adeguata ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                  Nella già citata STF 8C_149/2023 del 14 agosto 2023 (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, quanto alla durata della sospensione inflitta ad un assicurato che aveva senza validi motivi rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli, ha precisato che i motivi che consentono di scostarsi dalla colpa grave e quindi di applicare una sanzione inferiore a 31 giorni devono essere ammessi restrittivamente.

                                  L’autorità decisionale, nonostante le direttive della SECO riguardanti la scala indicativa delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.), è tenuta ad apprezzare il comportamento dell’assicurato tenendo conto di tutte le circostanze - sia oggettive (ad esempio posto di lavoro di durata determinata; cfr. STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) che soggettive (segnatamente problemi di salute, situazione familiare, appartenenza religiosa; STF 8C_522/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 3.1.) - del caso concreto, in particolare quelle personali relative al comportamento dell’interessato considerati i suoi doveri generali di assicurato che fa valere il proprio diritto alle prestazioni.

                                  In quel caso di specie la nostra Massima Istanza ha stabilito che a torto il Tribunale cantonale aveva ridotto da 35 a 20 giorni la sanzione, avendo l’assicurato, il 1° settembre 2021, iniziato un nuovo lavoro, peraltro al 60%. In proposito è stato rilevato che al momento dell’assegnazione del 6 agosto 2021 di un’occupazione al 70/80%, l’interessato non era ancora stato assunto e le parti non avevano espresso la volontà di concludere un contratto.

                                  Con sentenza 8C_225/2023 del 6 marzo 2024, pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 16 pag. 57, l’Alta Corte ha ritenuto corretto il modo di procedere del Tribunale cantonale che aveva considerato quale colpa mediamente grave il comportamento di un assicurato che non aveva rispettato il termine fissato dall’URC per postulare presso due impieghi proposti dall’amministrazione, candidandosi comunque anche se con tre giorni di ritardo e segnalando spontaneamente all’URC di non avere prestato attenzione al termine.

                                  Il TF, tuttavia, ha deciso che la riduzione della sospensione da 34 a 16 giorni - corrispondente al minimo in caso di colpa mediamente grave (art. 45 cpv. 3 OADI) - non era corretta, in quanto la sanzione unica doveva comunque tenere conto del fatto che il ritardo riguardava due occupazioni distinte e l’ha aumentata a 25 giorni.

                                  Al riguardo cfr. pure STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 (questo Tribunale ha confermato la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 35 giorni inflitta a un assicurato per non avere dimostrato – indicando sì di essere disposto a effettuare delle ore, ma sollevando questioni riguardanti la distanza tra il domicilio e il posto di lavoro, come pure di cercare un’occupazione come gerente – una sufficiente disponibilità a concludere un contratto di lavoro in relazione a un impiego adeguato quale ausiliario di servizio assegnatogli da un URC); STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 (il ricorso di un’assicurata contro una sanzione di 35 giorni inflittale per avere di fatto, manifestando pretese salariali ben superiori a quanto offertole dal potenziale datore di lavoro, rifiutato un impiego di durata indeterminata a tempo parziale - 50-80% - è stato respinto dal TCA); STCA 38.2024.8 del 29 aprile 2024 (questa Corte ha confermato la sospensione di 31 giorni); STCA 38.2023.63 del 29 gennaio 2024 (il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni); STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 (questo Tribunale ha avallato il modo di operare dell’amministrazione che aveva ridotto con la decisione su opposizione la sospensione da 31 a 25 giorni inflitta a un assicurato che non aveva risposto al potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite un messaggio di posta elettronica finito nella posta desiderata); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (questa Corte ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2022.71 del 5 dicembre 2022 (il TCA ha confermato la sanzione di 31 giorni); STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 (il TCA ha ridotto da 35 a 25 giorni la sospensione); STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 (con la quale il TCA ha confermato la sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023); STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 (il TCA ha ridotto da 27 a 20 giorni la sospensione); STCA 38.2020.60 del 18 gennaio 2021 già citata al consid. 2.4. (questo Tribunale ha confermato una sanzione di 35 giorni. Il relativo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_132/2021 del 10 marzo 2021); STCA 38.2020.18 del 1° settembre 2020 (il TCA ha ridotto da 28 a 21 giorni la sospensione).

                          2.8.  Nella Prassi LADI ID, emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), al p.to D79 figura una “Tabella delle sospensioni per i servizi cantonali e gli URC” la quale prevede, in particolare, quanto segue:

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di giorni di sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

                                        2 settimane

L

6-10

3

                                        3 settimane

L

10 - 15

4

                                        4 settimane

L - M

15 - 20

5

                                        2 mesi

M

20 - 27

6

                                        3 mesi

M

23 - 30

7

                                       4 mesi

M - G

27 - 34

8

                                        5 mesi

G

30 - 37

9

                                        6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

    G

    46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

                                  La Prassi LADI ID prevede pure, al punto D73, che:

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, quando giustificato da circostanze particolari, l’amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali possono scostarsi dall’articolo 45 capoverso 3 OADI. In tal senso il loro potere di apprezzamento non è limitato dalla durata minima della sospensione fissata dalla disposizione in caso di colpa grave (DTF 130 V 125)".

                                  Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; DTF 151 V 264 consid. 6.2.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

                                  In una sentenza 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020, pubblicata in DLA 2020 ALV Nr. 4, il Tribunale federale ha stabilito che indipendentemente dalla scala adottata dalla SECO gli organi incaricati dell’applicazione del diritto devono tener conto di tutti gli elementi del caso specifico e, in determinate circostanze, possono anche scendere al di sotto della durata minima della sospensione prevista dalla tavola scalare.

                                  In quell’occasione l’Alta Corte ha stabilito che un Tribunale cantonale delle assicurazioni si era scostato, a torto, dalla scala della SECO nel caso di un assicurato che aveva comprovato insufficienti ricerche di lavoro.

                                  Al riguardo cfr. pure consid. 2.7.; STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.3.; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3. relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                          2.9.  Nel caso concreto è incontestato dalle parti il principio dell’applicazione al ricorrente di una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                  In effetti l’assicurato, benché non abbia espressamente rifiutato l’impiego assegnatogli il 14 maggio 2025 presso ______, non si è messo nelle condizioni di conoscere il potenziale datore di lavoro, né di presentarsi a quest’ultimo, avendo spedito la sua candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato, e meglio a ______ invece che a ______ – indirizzo peraltro indicato chiaramente nell’assegnazione del 14 maggio 2025 (cfr. doc. 10/1) – e non avendo verificato che il suo invio fosse arrivato correttamente a destinazione (cfr. doc. 10/2; 10/4; B consid. 1.1.).

                                  L'insorgente, con il suo atteggiamento, ha, pertanto, rifiutato di fatto un'occupazione che si rivela essere stata adeguata (cfr. art. 16 cpv. 2 LADI cfr. consid. 2.3.). L’impiego quale barman/chef de rang presso ______ era nella sua professione, in particolare, di Barista, attività che l’assicurato aveva dichiarato, al momento dell’annuncio in disoccupazione, voler ricercare (cfr. doc. 7; 9; B). Era, inoltre, prevista una retribuzione salariale in base al CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione (cfr. doc. 10/1).

                                  Nell’impugnativa è stato, del resto, espressamente asserito che “quanto descritto dall'UG nei punti 3 e 4 della Decisione su opposizione (in seguito: DSO) concernenti gli eventi che hanno portato all'errore il nostro assistito non sono contestati. (…) 4. È contestata, invece, l'entità della sanzione comminata dall'UG al Sig. RI1. (…)” (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.2.).

                                  Per completezza è, ad ogni modo, utile rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_339/2016 del 29 giugno 2019 consid. 4.4., menzionata anche dall’amministrazione (cfr. doc. B), ha evidenziato che, siccome un invio tramite un indirizzo di posta elettronica contenente un errore di battitura o di scrittura può non raggiungere il destinatario, si pretende da parte di un assicurato che si propone a un potenziale datore di lavoro mediante tale modalità di verificare con precisione l’inserimento dell’indirizzo. Inoltre va accertato presso il potenziale datore di lavoro se questi abbia ricevuto la candidatura, ritenuto che gli invii tramite posta elettronica sono in generale caratterizzati da incertezza.

                                  In proposito cfr. altresì STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.1., pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303; STF 8C_239/2018 del 12 febbraio 2019, pubblicata in DTF145 V 90, entrambe citate pure dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B; III).

                                  In particolare nella DTF 145 V 90 consid. 6.2.2. l’Alta Corte, nel contesto di una vertenza relativa a una sospensione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa della consegna tardiva delle ricerche di lavoro mensili, ha segnatamente osservato che, tenuto conto della mancanza di affidabilità del traffico elettronico e delle difficoltà connesse alla prova dell’arrivo di un messaggio di posta elettronica nella sfera di influenza del destinatario, il mittente di un tale invio è invitato a richiedere al destinatario una conferma di ricezione e a reagire in assenza della stessa, spedendo tramite posta ordinaria il suo plico o riprovando a inviarlo per via elettronica. Spetta al mittente prendere determinate precauzioni, senza le quali dovrà assumere il rischio che il suo invio non giunga al destinatario.

                        2.10.  Per quanto attiene alla durata della sanzione, questo Tribunale constata che la parte resistente ha inflitto al ricorrente una sospensione di 31 giorni corrispondente al limite minimo della sanzione per colpa grave (cfr. doc. B; 16).

                                  Il ricorrente ritiene, per contro, che il suo modo di agire non possa essere ritenuto aderente a colpa grave ai sensi dell’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

                                  Giusta l’art. 45 cpv. 4 lett. b OADI la colpa grave è data se l'assicurato ha rifiutato un’occupazione adeguata (cfr. consid. 2.6.).

                                  Secondo l’art. 45 cpv. 3 OADI in caso di colpa grave la sospensione del diritto a indennità va da 31 a 60 (cfr. consid. 2.6.).

                                  Qualora si tratti di un’occupazione di durata indeterminata la Tabella allestita dalla SECO (cfr. consid. 2.8.) prevede per il primo rifiuto dai 31 ai 45 giorni di sospensione.

                                  Nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.7., l’Alta Corte ha, altresì, stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve (cfr. pure STF 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 consid. 7.1.).

                                  Il p.to D72 della Prassi LADI ID emessa dalla SECO enuncia, d’altronde, che la tabella delle sospensioni (cfr. consid. 2.8.) ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza (cfr. anche p.to D64; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021).

                                  In concreto, tutto ben ponderato, la sanzione di 31 giorni inflitta all’insorgente si rivela conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

                                  In proposito va osservato che l’assicurato - anche volendo considerare che non avesse ricevuto un messaggio di mancato recapito del suo invio alla ______ -, oltre a non avere prestato la debita attenzione alla scrittura dell’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la propria candidatura in relazione al posto di lavoro assegnatogli il 14 maggio 2025 dall’URC, mai ha preteso di aver verificato se il suo messaggio del 16 maggio 2025 fosse pervenuto correttamente al potenziale datore di lavoro, interpellandolo direttamente o per il tramite dell’URC, nonostante, da un lato, ______ non avesse in alcun modo reagito alla sua presa di contatto, dall’altro, l’inizio dell’impiego fosse comunque già possibile a partire dal 1° giugno 2025 (cfr. doc. 10/1).

                                  A ciò si aggiunge la circostanza che il 19 maggio 2025 l’insorgente ha avuto un colloquio con la propria consulente URC (cfr. doc. 11).

                                  La parte ricorrente ha sì censurato il fatto che quest’ultima non si sia interessata, in quell’occasione, dell’esito della candidatura relativa all’assegnazione del posto di lavoro di lavoro risalente a cinque giorni prima, precisando che se avesse proceduto in tal senso, avrebbe “… potuto intervenire sia nei confronti dell’assicurato, dicendogli di inviarla all’indirizzo corretto, sia nei confronti del datore di lavoro, anticipandogli che avrebbe ricevuto la candidatura e che vi era stato un errore” (cfr. doc. V).

                                  Il TCA rileva, tuttavia, che nemmeno risulta che l’insorgente abbia chiesto lumi al riguardo. Più specificatamente sarebbe stato nel suo interesse, applicando la dovuta diligenza e in virtù dell’obbligo di riduzione del danno (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_725/2022 del 3 maggio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_468/2020 del 27 ottobre 2020 consid. 3.1), comunicare alla consulente di aver dato seguito all’assegnazione tramite un messaggio di posta elettronica del 16 maggio 2025, rimasto a quel momento senza risposta, e informarsi in merito a come procedere al fine di poter essere chiamato per un colloquio e di aumentare così le possibilità di assunzione.

                                  Per quanto riguarda la sentenza 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 con cui questa Corte ha confermato una sanzione di 25 giorni applicata a un assicurato che di fatto aveva rifiutato un’occupazione e a cui si è riferito il ricorrente (cfr. doc. I; V), giova evidenziare che quella fattispecie si differenziava dalla presente, in quanto l’assicurato, in quel caso, non aveva risposto a un potenziale datore di lavoro che l’aveva contattato tramite posta elettronica al fine di fissare un incontro conoscitivo a causa del mancato controllo rigoroso della posta elettronica in entrata, comprensiva della posta indesiderata (spam), dove era stato recapitato il messaggio del potenziale datore di lavoro.

                                  È vero che l’amministrazione aveva tenuto conto, per ridurre la sospensione da 32 a 25 giorni con la decisione su opposizione, del fatto che l’assicurato avesse esteso le ricerche di lavoro anche al di fuori del Canton Ticino, reperendo un'occupazione di durata indeterminata

                                  È altrettanto vero, però, che si trattava di un impiego al 100%, a differenza del caso di specie in cui l’insorgente, dapprima, dal 1° maggio al 31 luglio 2025, ha lavorato come barista-addetto di cucina presso un ristorante di ______, il ______ di ______, al 60% e in seguito dal 25 agosto 2025 ha concluso un “Contratto di lavoro per collaboratore/trice con orari di lavoro irregolari (p.es. “ausiliari” con salario a ore)” con ______, conseguendo un guadagno intermedio e continuando, dunque, a percepire indennità di disoccupazione compensative (cfr. doc. I; C; V pag. 5 consid. 1.2.).

                                  Conformemente a quanto sottolineato dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 4), il posto di lavoro assegnato dall’URC il 14 maggio 2025 concerneva, invece, un’occupazione a tempo pieno dal 1° giugno 2025 (cfr. doc. 10/1).

                                  Alla concreta evenienza si attaglia meglio, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B; III), il caso giudicato dal Tribunale federale con sentenza 8C_756/2020 del 3 agosto 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 11 pag. 303, a più riprese citata in precedenza, riguardante un assicurato che aveva inviato la propria candidatura a un indirizzo di posta elettronica errato. L’Alta Corte ha stabilito che un assicurato che invia una candidatura per e-mail deve prendere precauzioni particolari per evitare errori di trasmissione. In caso contrario, si può presupporre una colpa grave.

                                  Accogliendo il ricorso della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il TF ha, perciò, deciso che erroneamente il Tribunale cantonale aveva ridotto da 34 a 16 giorni la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                  Cfr. pure STF 8C_339/2016 del 29 giugno 2019, menzionata sopra e dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B), con la quale è stata confermata una sanzione di 31 giorni nel caso di un assicurato che si era candidato per il posto di lavoro assegnatogli tramite posta elettronica, digitando in modo inesatto il relativo indirizzo e rinviando, successivamente, il messaggio a un destinatario errato.

                                  In concreto la soluzione di confermare la sospensione di 31 giorni si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_483/2025 dell’11 dicembre 2025 consid. 4; STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 4.5.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

                                  Abbondanzialmente è utile rilevare che i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione concerne soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. Prassi LADI ID p.to D66-D68; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.12.; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022 consid. 2.13., confermata dal TF con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023; STCA 38.2020.57 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; 2.7.).

                        2.11.  Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 6 agosto 2025 deve essere confermata.

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.25 del 12 agosto 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è respinto.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

38.2025.50 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 02.02.2026 38.2025.50 — Swissrulings