Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 38.2020.68

14 dicembre 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,797 parole·~9 min·4

Riassunto

Ricorso contro decisione di sosp. emessa dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni irricevibibile. Incompetenza ratione loci. Inoltre TCA può pronunciarsi solo su decisioni su opposizione. Per economia processuale, trasmissione atti a Ufficio menzionato e non a Tribunale GR

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2020.68   rs

Lugano 14 dicembre 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di

RI 1    

contro  

la decisione del 6 novembre 2020 emanata da

Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, 7001 Coira     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione del 6 novembre 2020 l’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni ha sospeso RI 1 per 18 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI per essere stato espulso, a causa del suo comportamento, dal Programma d’inserimento __________ a __________ (cfr. doc. A3).

                               1.2.   Contro il provvedimento del 6 novembre 2020 l’assicurato, il 26 novembre 2020, ha inoltrato un ricorso al TCA chiedendo:

" -   la decisione del Servizio giuridico sia annullata.

-   in via sussidiaria che la stessa sia ridotta considerando un’eventuale colpa lieve applicabile.

-   tutte le indennità di disoccupazione siano dovute e pagate, considerato l’annullamento del corso da parte unilaterale del responsabile del corso stesso e stante le ricerche di lavoro sempre effettuate con diligenza nel periodo in discussione.” (Doc. I)

                               1.3.   Il 27 novembre 2020 questo Tribunale ha trasmesso il ricorso all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni e gli ha assegnato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte, in particolare in merito alla competenza territoriale del TCA (cfr. doc. II).

                               1.4.   L’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, il 7 dicembre 2020, ha inviato uno scritto del seguente tenore:

" (…) come potete evincere dalla nostra decisione del 6.11.2020, allegata a questa lettera (retro incluso), la decisione, emanata il 06.11.2020, può essere impugnata entro 30 giorni sollevando opposizione presso l’UCIAML.

Di conseguenza, ci consideriamo l’autorità competente a livello locale e di fatto per l’opposizione contro la succitata decisione.

Per ciò tratteremo lo scritto dell’assicurato del 26.11.2020 come opposizione.” (Doc. III+1).

                               1.5.   Il doc. III è stato inviato per conoscenza all’assicurato.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

                                         nel merito

                               2.2.   Questa Corte deve preliminarmente esaminare la propria competenza ratione loci.

                                         La competenza territoriale, così come quella materiale, è in effetti un presupposto processuale che deve essere verificato d’ufficio (cfr. DTF 119 V 68 consid. 2a).

                                         Nel caso in cui il tribunale delle assicurazioni sociali constati la propria incompetenza, trasmette d’ufficio il ricorso all’autorità competente (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

                               2.3.   Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso (art. 56 LPGA).

                                         L’art. 58 LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni (cpv. 3).

                                         Secondo l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 139 V 170; STF 8C_769/2013 del 12 maggio 2014; STF 8C_466/2011, 8C_565/2011, 8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1).

                               2.4.   L’art. 100 cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

                                         Giusta l’art. 128 cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia con l’articolo 119 dell’Ordinanza.

                                         L’art. 119 OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

" 1 La competenza locale del servizio cantonale è determinata:

a. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art. 40 LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;

d. secondo il luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione temporanea;

f.  per le persone giusta l’articolo 20a, secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.

2 Determinante è il momento in cui è presa la decisione.

3 Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.

4 Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”

                               2.5.   Nel caso in esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI, determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurato al momento in cui è stata emanata la decisione del 6 novembre 2020 impugnata (cfr. consid. 1.1.).

                                         RI 1 non risulta essere domiciliato in Ticino, bensì a __________, Comune di __________ (Cantone dei Grigioni).

                                         Competente a trattare la causa che vede l’assicurato opposto all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro sarebbe, pertanto, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira (cfr. https://www.justiz-gr.ch/it/gerichte/tribunale-amministrativo/chi-siamo/competenze.html).

                                         Il ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2015.78 del 3 marzo 2016; STCA 38.2013.68 del 20 febbraio 2014; STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).

                               2.5.   Il ricorso è irricevibile anche per un altro motivo, e meglio in quanto questo Tribunale può in ogni caso pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).

                                         In proposito giova rilevare che ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

                                         La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.

                                         Nel caso concreto difetta una decisione su opposizione.

                                         Gli atti vanno conseguentemente trasmessi, per motivi di economia processuale (al riguardo cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro Grigioni affinché esamini l'opposizione di RI 1, anziché al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni (consid. 2.4.).

                                         In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il TF ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF)” e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

                                         Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, ad art. 30 ATSG n. 1 segg.) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca).

                                         L’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, il 7 dicembre 2020, ha peraltro già anticipato di voler trattare lo scritto dell’assicurato del 26.11.2020 come opposizione (cfr. doc. III; consid. 1.3.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                         § Gli atti sono trasmessi all’Ufficio per l’industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, Coira, affinché esamini l'opposizione di RI 1, __________

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2020.68 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.12.2020 38.2020.68 — Swissrulings