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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2019 38.2019.55

25 novembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,954 parole·~50 min·2

Riassunto

STF 8C_157/2019 stabilito che TCA a torto stabilito incomp. Cassa x restituzione ILR. Rinvio atti a TCA per decisione nel merito. Dopo udienza, TCA deciso che in casu, esistendo sistema di controllo, non giustificata restituzione di tutte le ILR percepite 4/15-12/16. Rinvio a Cassa per accertamenti

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.55   dc/gm

Lugano 25 novembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 5 novembre 2018 di

RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 28 marzo 2018 (cfr. pag. 397-398 inc. Cassa) con la quale ha chiesto alla  la restituzione di fr. 128'065.55 a titolo di indennità per lavoro ridotto indebitamente percepite, durante 17 periodi di conteggio, nel periodo 1° aprile 2015 – 31 dicembre 2016.

                                         L’amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

" (…)

2.   Dall’istruttoria esperita nell'ambito del procedimento penale di cui all'INC.__________ aperto su segnalazione della Cassa disoccupazione, è emerso rispettivamente è stato confermato che la RI 1 non ha ottemperato all'obbligo di registrazione ad hoc del tempo di lavoro come anche della relativa perdita.

      E’, infatti, risultato, così come da verbali di interrogatorio all'incarto penale a conferma delle dichiarazioni rilasciate in precedenza da alcuni dipendenti, che il datore di lavoro ha fatto ripetutamente sottoscrivere ai propri collaboratori i "Rapporti sulle ore perse per motivi economici" in bianco e che gli stessi sono poi stati compilati dal datore di lavoro medesimo e da lui trasmessi alla Cassa disoccupazione al fine di ottenere il versamento di IRL per dipendenti che in realtà erano in azienda a svolgere le proprie mansioni lavorative e/o formative.

      Il procedimento penale si è concluso con la Condanna dei responsabili della RI 1 e meglio dell'amministratore unico, signor __________, e della consorte, signora __________, per infrazione alla LADI ai sensi dell'art. 105 (cfr. decreti di accusa del 10 aprile 2018 n. 1344/2018 e n. 1348/2018 passati in giudicato incontestati).

      Riguardo alle ILR versate indebitamente neppure l'inchiesta penale per mezzo della documentazione sequestrata a seguito della perquisizione eseguita presso la RI 1 è riuscita a definire con precisione il relativo ammontare (cfr. succitati decreti di accusa)

3.   Ritenuto come nelle surriferite circostanze il diritto a ILR sia da considerare decaduto in assenza del necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del datore di lavoro, la Cassa disoccupazione ha proceduto con decisione n. __________ del 28 marzo 2018 a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55 inerenti al periodo dal 1. aprile 2015 al 31 dicembre 2016.

4.   Avverso tale provvedimento è insorta la RI 1 con opposizione del 3 maggio 2018, contestando il calcolo effettuato dalla Cassa disoccupazione e riconoscendo unicamente la restituzione di CHF 12'471.15.

      A sostegno della riduzione dell'importo chiesto in restituzione rispettivamente dell'ammontare riconosciuto in restituzione, la RI 1 ha fornito in un secondo tempo e meglio con scritto del 9 luglio 2018 ulteriore documentazione segnatamente una tabella riassuntiva, per ogni dipendente, attestante sia i giorni lavorativi sia quelli erroneamente indennizzati tramite lavoro ridotto (pertanto oggetto di restituzione).

(…).

6.   A comprova dell'obbligo di restituzione di CHF 12'471.15 anziché dell'importo di CHF 128'065.55 reclamato dalla Cassa, la RI 1 ha presentato in sede amministrativa nell'ambito della procedura di opposizione dei documenti che ha denominato "fogli di controllo produttivo/riassunto rapporto produttivo".

      In quanto tali, i documenti forniti non sono sufficienti per ritenere che il datore di lavoro abbia controllato in modo adeguato il tempo di lavoro per tutti i lavoratori per i quali ha chiesto l'ILR secondo quanto descritto nella Prassi LADI e stabilito dalla giurisprudenza.

      Infatti, dall'analisi della documentazione all'incarto si evidenzia un'incongruenza importante tra le timbrature e i cosiddetti fogli di controllo produttivo: le timbrature non possono quindi essere considerate attendibili, alla luce pure delle dichiarazioni, invero discordanti, rese in sede penale non solo dai collaboratori, ma anche dai responsabili della RI 1 che, come detto, hanno fatto firmare in bianco ai collaboratori i formulari ufficiali per la richiesta delle ILR per poi compilarli successivamente essi medesimi.

      In una tale evenienza e in assenza di un sistema di controllo del tempo che permetta di verificare se le ore perse siano state debitamente erogate e meglio che la perdita di lavoro sia effettivamente dovuta a fattori di ordine economico e nell'impossibilità, quindi di procedere a verifiche, la controllabilità del lavoro non è data e pertanto il diritto all'ILR non può essere riconosciuto.

      Ciò stante, atteso come l'azienda non abbia dimostrato di avere avuto un controllo sulle ore di lavoro, la Cassa non può che riconfermarsi nella decisione impugnata. (…)” (Doc. A1, inc. TCA 38.2018.69)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Il suo patrocinatore ha innanzitutto ricordato che durante i suoi 37 anni di attività la ditta ha beneficiato in più occasioni (almeno 4 volte) di indennità per lavoro ridotto, senza che vi siano stati problemi relativi al controllo della perdita di lavoro.

                                         Riguardo al periodo in questione, il rappresentante della ricorrente si è in particolare così espresso:

" (…) l'amministratore della società e la di lui moglie (signori __________) in buona fede, durante l'ultimo periodo di lavoro ridotto dal 01.04.2015 al 31.12.2016, talune volte e sporadicamente hanno fatto venire il personale in ditta per dare loro nuova e tempestiva formazione (necessaria per la ripresa immediata della ditta) su nuovi articoli (purtroppo anche di piccole serie e fino ad allora mai fatti/richiesti dall'abituale clientela), in sostituzione della scomparsa, da un giorno all'altro, di quelli numerosi e sempre fatti precedentemente l'inizio della crisi economica. Da quel momento in poi la clientela ha fatto fabbricare ancor di più all'estero, a prezzi infinitamente inferiori a quelli svizzeri, già molto concorrenziali e che malgrado ciò anche gli Enti Pubblici preposti snobbavano a beneficio delle ditte che producevano all'estero, a prezzi ancora più bassi di quelli già bassissimi praticati dalla RI 1.

Per questi motivi e per la sopravvivenza stessa della qui ricorrente, la medesima si è vista costretta (sbagliando, ora lo si è appreso) a reagire in tutta fretta per poter riprendersi economicamente e recuperare il più presto, nel bene delle dipendenti in primis e per non dover pesare ancor più sulle assicurazioni sociali.

Ragion per cui, come detto, al momento che ci si è resi conto del non ritorno allo stato precedente la crisi economica, la ricorrente ha iniziato a fare formazione interna al personale, ma solo durante alcune ore (1-2 giornate di orario ridotto) quando, in assenza di commesse, piuttosto che lasciare a casa le dipendenti si procedeva - per l'appunto ad impartire nuovi insegnamenti, insegnando nuovi lavori/mansioni utili per nuove opportunità lavorative. Il tutto con l'intento e la convinzione di non commettere nessuno sbaglio, non nuocendo a nessuno.

Tanté che gli articoli su cui è stata impartita la formazione, che prima o poi eventualmente si sarebbero potuti vendere, sono rimasti invenduti perché non vi sono stati ordini in tal senso (a disposizione per verifica).

Quanto sopra indicato risulta dall'incarto penale che è già stato richiamato. Nonostante la buona fede dei signori __________, gli stessi hanno accettato senza mezzi termini la sanzione penale comminata sulla base dell'articolo 105 LADI. Gli stessi hanno sbagliato

e non potevano agire in questo modo e ne hanno assunto le conseguenze.

(…).

E proprio qui sta il nocciolo della questione, ossia che l'autorità inferiore ha apprezzato in maniera totalmente errata i fatti e la copiosa documentazione messa a sua disposizione.

Difatti la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ritiene che non vi sia stato un puntale e corretto controllo del tempo di lavoro perso e questo in quanto risultano delle incongruenze importanti tra le timbrature e i fogli di controllo produttivo. Ma tale conclusione è errata. Difatti le incongruenze certamente esistono, ma le stesse in realtà dimostrano i periodi in cui non erano dovute le ILR in quanto le dipendenti erano "produttive in azienda" ma il cartellino non veniva timbrato.

Quello che il raffronto dei due documenti porta a concludere non è che non vi era un sistema di controllo efficace (addirittura un sistema a doppio controllo!) come ritenuto dall'autorità inferiore, bensì che proprio con il doppio sistema di controllo risulta quando le ILR non erano dovute e vanno restituite.

E con il raffronto la cifra da restituire è ampiamente inferiore a quella richiesta dalla Cassa Cantonale contro la disoccupazione!

Erroneamente quindi la cassa indica che l'azienda non abbia dimostrato di avere avuto un controllo sulle ore di lavoro, e quindi si riconferma nella decisione impugnata! Come visto, l'azienda aveva un doppio controllo sulle ore di lavoro, e i "buchi" o incongruenze che dir si voglia che emergono, dimostrano i periodi in cui non v'era diritto alla ILR e che vanno restituiti!

In questo senso la decisione va pertanto annullata, in quanto arbitraria e basata su fatti e soprattutto documenti che sono stati mal compresi o forse non esaminati a fondo. (…)”

                                         In conclusione, il patrocinatore della ditta chiede che l’importo da restituire sia fissato in fr. 14'414.95 (cfr. Doc. I, inc. TCA 38.2018.69)

                               1.3.   Nella sua risposta di causa del 29 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

" (…)

5.   Il procedimento penale si è concluso con la condanna dei responsabili della RI 1 e meglio dell'amministratore unico, signor __________, e della consorte, signora __________, per infrazione alla LADI ai sensi dell'art. 105 (cfr. decreti di accusa del 10 aprile 2018 n. __________ e n. __________ passati in giudicato incontestati di cui rispettivamente ai doc. 9 e 10).

      I signori __________ e __________ sono stati ritenuti colpevoli per avere in correità fra di loro "mediante indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente a favore della RI 1 prestazioni assicurative per un importo che l'inchiesta non ha potuto definire con precisione, e in particolare per avere chiesto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando nei "rapporti sulle ore perse per motivi economici" un numero di ore perse superiore a quello reale, ottenendo così prestazioni assicurative non dovute".

      Riguardo alle ILR versate indebitamente si sottolinea come neppure l'inchiesta penale per mezzo della documentazione sequestrata a seguito della perquisizione eseguita presso la RI 1 sia riuscita a definire con precisione il relativo ammontare (cfr. succitati decreti di accusa; cfr. Rapporto d'inchiesta di Polizia giudiziaria di cui al doc. 14 e meglio il relativo allegato 8 e in particolare "Elenco oggetti sequestrati - reperti casuali" alla pag. 630).

6.   Con decisione n. __________ del 28 marzo 2018, ritenuto come nelle surriferite circostanze il diritto a ILR fosse da considerare decaduto in assenza del necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del datore di lavoro, la Cassa ha proceduto a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55 inerenti al periodo dal 1. aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (doc. 12 a pag. 397 e segg.).

(…)

9.   Visto quanto precede, rilevato che la RI 1 non disponeva di alcun controllo del tempo di lavoro, come emerso in sede penale ed esposto nei punti precedenti (vedi dichiarazioni discordanti tra gli stessi signori __________, tra questi ultimi e le lavoratrici e Rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 22 maggio 2017 in particolare sub Osservazioni a pagina 9), e che "i rapporti lavorativi/produttivi giornalieri" cui fa riferimento la ricorrente non attestano il tempo di lavoro, in assenza quindi di una sufficiente controllabilità ai sensi di quanto suindicato, non è dato alcun diritto all'ILR che deve quindi essere integralmente restituita. (…)” (Doc. III, inc. TCA 38.2018.69)

                               1.4.   Il 12 dicembre 2018 il patrocinatore della RI 1 ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

" (…) con la presente sono a depositare, come ulteriore mezzo di prova, uno scatolone contenente i rapporti di lavoro allestiti dalle dipendenti per il periodo giugno - dicembre 2016, divisi mensilmente. Le segnalo qualora ve ne fosse necessità, che la ditta dispone tale documentazione per i 37 anni d'attività della medesima.

Tale documentazione è necessaria visto quanto viene indicato dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Mi spiego.

Ogni dipendente, a fine giornata, predisponeva il rapporto di lavoro indicando l'ora d'inizio, quanto svolto e l'ora di fine. Questo serviva alla società per il controllo qualità, oltre che per il controllo produttività. Difatti a fine giornata lavorativa ogni dipendete lasciava la propria scheda (compilata a mano dal dipendente) in uno spazio predisposto appositamente, e la signora __________ a fine giornata lavorativa riportava i dati inseriti nelle schede produttive che già sono agli atti.

Con la produzione di tale documentazione (che, lo si ripete, è presente per tutti i 37 anni d'attività della società ricorrente) se ne ha che:

-     Le schede produttive già agli atti non sono state compilate posteriormente o con indicazioni non corrette dalla signora __________, ma riportano quanto indicavano le dipendenti;

-     Con tale mezzo, sicuramente vi era un terzo metodo di controllo del tempo lavorativo: ossia le dipendenti timbravano i cartellini d'entrata ed uscita (già agli atti); le stesse in seguito ed a fine giornata depositavano la relativa scheda di produzione (qui allegate) ed infine i dati venivano riportati nelle schede produttive già agli atti e controllate il giorno seguenti dalle dipendenti.

Risulta quindi errato quanto considerata la controparte, ossia che non vi fosse nessun metodo di controllo del tempo di lavoro.

Addirittura (e ci si chiedi quali altre ditte operino in questo modo) vi erano ben tre metodi di controllo del tempo lavorativo, oltre che di quanto effettivamente prodotto.

Le segnalo inoltre che nel medesimo scatolone troverà anche una lettera inviata alla Cassa Cantonale di disoccupazione in data 16 gennaio 2017 (di cui vi sarà copia negli atti trasmessi a questo Tribunale, ma che per comodità si allega nuovamente) ove la ditta ricorrente inviava i rapporti firmati con le ore perse per motivi economici dietro richiamo della Cassa Cantonale medesima.

Purtroppo, come già spiegato abbondantemente (e questa è ulteriore prova) a volte le dipendenti non firmavano i rapporti sulle ore perse in quanto erano assenti o si dimenticavano. Perciò - e solo per questi motivi - si è adottato il sistema di far firmare talune volte i formulari in bianco per pura e semplice praticità. Altrimenti capitava che vi erano ritardi e richiami da parte della Cassa Cantonale e si doveva procedere posteriormente all'invio dei medesimi (come dimostra la lettera di cui sopra).

Le collaboratrici (come troverà nello scritto 16 gennaio 2017 affisso all'albo e qui prodotto in copia) sono state avvistate di ciò e le medesime avevano pieno controllo, a posteriori, di quanto era stato mandato, potendo controllare il conteggio delle ore perse per lavoro ridotto.

Anche tale documento è fondamentale per screditare le presunte tesi e dubbi avanzate da controparte per quanto riguarda la firma dei formulari in bianco.

Chiedendo che tale documentazione venga annessa agli atti del procedimento in essere, RI 1 si riconferma con quanto già espresso in sede di ricorso, con protestate tasse, spese e ripetibili.” (Doc. V, inc. TCA 38.2018.69)

                                         Il 12 dicembre 2018 il Segretario del TCA ha invitato la Cassa a visionare la documentazione prodotta dal patrocinatore della RI 1 e a formulare entro 10 giorni osservazioni scritte al riguardo (cfr. Doc. VI, inc. TCA 38.2018.69).

                                         La Cassa, l’11 gennaio 2019, si è così espressa:

" (…) La Cassa prende innanzitutto atto dello scritto del 12 dicembre 2018 e parimenti della documentazione prodotta dalla ricorrente che, visionata il 2 gennaio 2019, si riferisce alle timbrature e meglio a una nuova ricostruzione delle stesse, ciò che permette di concludere, seppur a titolo abbondanziale, come non sia affidabile.

Al riguardo è bene osservare che l'oggetto del contendere verte sulla restituzione delle indennità per lavoro ridotto (ILR) ai sensi dell'art. 25 LPGA che la Cassa ha il diritto di esigere giusta l'art. 95 cpv. 2 LADI, allorquando, come nel caso di specie, risulta che le ILR sono state versate indebitamente in ragione dell'inoltro, ai fini della loro rifusione, di documenti poi rivelatisi di contenuto non veritiero.

Come già sottolineato in più occasioni, dall'istruttoria esperita nell'ambito del procedimento penale di cui all'INC.__________ - avviato a seguito dell'esposto presentato dalla Cassa per presunte irregolarità segnalate da alcune dipendenti e meglio dai verbali di interrogatorio, è emerso, a conferma delle dichiarazioni rilasciate dalle impiegate, che il datore di lavoro aveva fatto ripetutamente sottoscrivere alle proprie collaboratrici i formulari "Rapporti sulle ore perse per motivi economici" in bianco e che gli stessi erano poi stati compilati dal datore di lavoro medesimo e da lui trasmessi alla Cassa al fine di ottenere dalla stessa il versamento di IRL per dipendenti che in realtà erano in azienda a svolgere le proprie mansioni lavorative e/o formative.

Come ben riporta e riassume il Rapporto d'inchiesta della Polizia giudiziaria, "Tutte le persone interrogate -nell'ambito del presente procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità per lavoro ridotto", con l'aggiunta che "Nessuno ha tenuto, per queste specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali" e la precisazione che "Anche all'interno della contabilità aziendale, come per altro dichiarato dai coniugi __________, non venivano registrate quali fossero le giornate di effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le giornate di "formazione interna" o le giornate in cui le dipendenti lavoravano effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia e timbrare il cartellino" (doc. 14).

Si rammenta che il procedimento penale si è concluso con la condanna dei responsabili della RI 1 e meglio dell'amministratore unico, signor __________, e della consorte, signora __________, per infrazione alla LADI ai sensi dell'art. 105 LADI, essendo entrambi stati ritenuti colpevoli per avere in correità fra di loro "mediante indicazioni inveritiere, ottenuto indebitamente a favore della RI 1 prestazioni assicurative per un importo che l'inchiesta non ha potuto definire con precisione, e in particolare per avere chiesto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando nei "rapporti sulle ore perse per motivi economici" un numero di ore perse superiore a quello reale, ottenendo così prestazioni assicurative non dovute" (cfr. decreti di accusa del 10 aprile 2018 n. __________ e n. __________ passati in giudicato incontestati di cui rispettivamente ai doc. 9 e 10; sottolineatura nostra).

Ne consegue che la decisione impugnata merita conferma e l'importo reclamato deve essere restituito integralmente. Si chiede dunque che il ricorso venga respinto.” (Doc. VII, inc. TCA 38.2018.69)

                                         Lo scritto della Cassa è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore della RI 1 il 14 gennaio 2019 (cfr. Doc. VIII, inc. TCA 38.2018.69).

                               1.5.   Con giudizio 38.2018.69 del 13 febbraio 2019 il TCA ha accolto il ricorso della RI 1, ha annullato la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 e deciso di trasmettere gli atti alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) per esaminare nel merito la questione ed emettere, se del caso, una nuova decisione.

                               1.6.   Con sentenza 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 il Tribunale federale ha accolto il ricorso inoltrato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) contro la sentenza del TCA, argomentando:

" 8.1. Nella fattispecie, la Cassa nella decisione su opposizione del 19 ottobre 2019 ha esposto, che riguardo alle ILR versate indebitamente neppure l'inchiesta penale per mezzo della documentazione sequestrata in seguito alla perquisizione eseguita presso la RI 1 sarebbe risuscita a definire con precisione il relativo ammontare. A comprova dell'obbligo di restituzione di fr. 12'471.15, anziché dell'importo di fr. 128'065.55 reclamato dalla Cassa, la RI 1 avrebbe presentato in sede amministrativa nell'ambito della procedura di opposizione alcuni documenti che ha denominato "fogli di controllo produttivo/riassunto rapporto produttivo". In quanto tali, secondo la Cassa, i documenti forniti non sarebbero sufficienti per ritenere che il datore di lavoro abbia controllato in modo adeguato il tempo di lavoro per tutti i lavoratori per i quali ha chiesto l'ILR secondo quanto descritto nella Prassi LADI e stabilito dalla giurisprudenza. In assenza di un sistema di controllo del tempo che permettesse di verificare se le ore perse siano state debitamente erogate o meglio che la perdita di lavoro fosse effettivamente dovuta a fattori di ordine economico, nell'impossibilità quindi di procedere a verificare, la controllabilità del lavoro non sarebbe adempiuta e pertanto il diritto all'ILR non potrebbe essere riconosciuto. 

8.2. La ricorrente a ragione rileva di essere competente per l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione (cfr. RUBIN, op. cit., nota marginale n. 34 ad art. 95 OADI). Nel caso concreto, è pacifico che l'obbligo di restituzione non è stato scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti dell'amministratore unico dell'opponente e di sua moglie, conclusosi con l'emanazione il 10 aprile 2018 di due decreti di accusa. L'autorità penale ha accertato che sono state versate indebitamente ILR all'opponente. Al riguardo, è irrilevante che la Cassa al fine di accertare l'importo da restituire ha proceduto a un controllo del datore di lavoro, poiché ha esaminato la documentazione presentata dall'opponente ed è giunta alla conclusione che, mancando il requisito della controllabilità delle ILR, occorreva ordinare la restituzione dell'intero importo. La ricorrente rileva a ragione, che le decisioni indicate nel giudizio impugnato riguardano tutte controversie in cui la SECO aveva svolto di propria iniziativa un controllo del datore di lavoro. Esse non possono essere considerate pertinenti alla questione qui contestata. Del resto, non c'è alcuna base legale, che impone alla Cassa in casi analoghi alla fattispecie di presentare un annuncio alla SECO in modo che quest'ultima ordini un controllo del datore di lavoro e pretenda se del caso la restituzione di prestazioni percepite indebitamente. 

9. Pertanto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, declinando la competenza della Cassa per la decisione di restituzione, ha violato il diritto federale. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La causa viene rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione nel merito della vertenza. (…)”

                               1.7.   In data 11 novembre 2019 si è tenuta un’udienza di discussione davanti al presidente del TCA. In quell’occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:

" Il presidente del TCA chiede al sig. __________ di indicare qualcuna delle decisioni con le quali la Sezione del lavoro non si è opposta al versamento di indennità. Il sig. __________ richiama la decisione del 21 settembre 2015 (doc. 922-923) e quella del 26 marzo 2015 (doc. 1004-1006).

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ precisa che dal 2013 (data della sua entrata in servizio) ad oggi la Cassa non aveva mai emesso nessuna decisione di restituzione fondata su questo motivo, cioè la perdita di lavoro non sufficientemente controllabile.

Il presidente del TCA chiede alla responsabile della Cassa per quale motivo è stata data al MP in data 4 aprile 2018 la comunicazione che è stato chiesto in restituzione l’intero importo. L’avv. __________, autrice della lettera al MP, risponde che è stato così quantificato il danno patito dalla Cassa.

Rispondendo al presidente del TCA, l’avv. RA 1 precisa che la ditta ha cessato l’attività e che lo stabile è stato venduto nell’estate del 2019. L’avv. __________ precisa che è stato indicato nella sentenza del TF (consid. C) che la ditta non ha più attività dal 2018.

Il presidente del TCA, con riferimento alla distinta allegata con scritto del 9 luglio 2018 (doc. 11-27), chiede se questi dati erano già stati forniti in occasione dell’inchiesta di polizia. L’avv. RA 1 comunica innanzitutto che questi dati li ha ricevuto con scritto del 5 luglio 2018 da parte dell’amministratore della ditta. Questo scritto viene acquisito agli atti e consegnato seduta stante alla Cassa. Egli risponde che le tabelle, in quell’occasione, non sono state fornite. Esse sono state allestite per verificare quello che chiedeva la Cassa.

L’avv. __________ rinvia al doc. 628 nel quale figura la documentazione sequestrata (in particolare doc. 630).

L’avv. RA 1 precisa che le schede di produzione erano presenti in azienda in parte nell’ufficio dell’amministratore ove la polizia non ha sequestrato nessun materiale e in parte (per quel che concerne gli ultimi 30 anni di attività) nella cantina dello stabile.

L’avv. RA 1, rispondendo al sig. __________, precisa che le tabelle dei dati ricevuti in eccesso da ogni singolo dipendente non esistevano e sono state allestite soltanto successivamente con il raffronto tra cartellini e schede produttive. L’avv. RA 1 prende atto.

Il presidente del TCA sottolinea che sia dai decreti di accusa sia dall’ordine di perquisizione sia dalle dichiarazioni di alcune dipendenti, in particolare __________ e __________, risulta che molti dei periodi di lavoro ridotto annunciati sono stati effettivamente svolti.

Rispondendo al presidente del TCA, il sig. __________ dice che la difficoltà per la Cassa è costituita dal fatto che vi sono molte incongruenze in particolare nelle versioni fornite dai due coniugi durante gli interrogatori di polizia.

Il presidente del TCA chiede alle parti se vi è una disponibilità a risolvere la questione in via transattiva. L’avv. __________ risponde che per risolvere la questione in via transattiva occorre l’accordo della SECO e che interpellata preventivamente in vista dell’odierna udienza la SECO ha risposto che non vi è disponibilità a risolvere per via transattiva questo incarto.

Il sig. __________ chiede all’avv. RA 1 come è stato calcolato dai sig.ri Bachmann l’importo da restituire. L’avv. RA 1 risponde di averlo già spiegato in sede di opposizione ed ha chiesto di essere sentito per illustrare il calcolo.

L’avv. __________ sottolinea che le difficoltà le hanno create i ricorrenti e non la Cassa. L’avv. RA 1 riconosce questo aspetto e ribadisce che comunque esiste documentazione per fissare con precisione l’importo da restituire.

L’avv. __________ precisa che è stato controllato il mese di ottobre 2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33 lavorati senza che fosse indicato lavoro ridotto. L’avv. RA 1 al riguardo rileva che il periodo di lavoro ridotto va dal 01.04.2015 al 31.12.2016.

Il sig. __________ rileva che le schede di produzione giornaliera non costituiscono un doppio controllo come sostiene l’avv. RA 1 perché l’unico controllo è la timbratura. Il presidente del TCA cerca di riassumere in che cosa i due ulteriori elementi “schede giornaliere di produzione” e “singolo riassunto per ogni giornata” vanno a completare le schede di timbratura nella misura in cui non indicano risultati corretti e quindi in definitiva permettono di determinare l’importo ottenuto abusivamente.” (Doc. III, sottolineatura del redattore)

                                         in diritto

                               2.1.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima   per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

  b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i    loro posti di lavoro."

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di   un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

                                         L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

                                         L’art. 47 OADI, dedicato al perfezionamento professionale in azienda, prevede che:

" 1 Il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente il tempo di lavoro soppresso per il perfezionamento professionale dei lavoratori colpiti.

2 Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se il perfezionamento professionale:

a. procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;

b. è organizzato da persone competenti secondo un programma prestabilito;

c. e rigorosamente separato dall’attività usuale dell’azienda; e

d. non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.”

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

                                         Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:

" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."

                                         L’art. 95 cpv. 2 LADI prevede che la cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

                               2.3.   Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a proposito della controllabilità della perdita di lavoro:

" (…)

B34    Affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

           L’Info-Service «Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di lavoro.

B35    La verifica del sistema di controllo del tempo di lavoro non spetta né al servizio cantonale né alla cassa. I versamenti di ILR sono controllati esclusivamente dalla SECO/TCRD secondo le prescrizioni dell’art. 110 OADI. Questi controlli sono effettuati per sondaggio (I6; DTFA C208/02 del 27.10.2003). Dal canto suo, il datore di lavoro deve conservare durante 5 anni presso la sede della sua azienda i documenti relativi al controllo del tempo di lavoro (art. 125 OADI).

B36    Se, nell’ambito di un controllo presso il datore di lavoro, risulta successivamente che la perdita di lavoro non avrebbe dovuto essere computata – non essendo sufficientemente controllabile data l'assenza di un sistema di controllo adeguato da parte dell'azienda –, la SECO/TCRD esige il rimborso delle indennità indebitamente riscosse. Il datore di lavoro non può appellarsi alla sua buona fede per il fatto che l’indennità gli è stata versata ripetutamente e senza riserve per un lungo periodo e non può sottrarsi alla decisione di restituzione (DTF 8C_469/2011 del 29.12.2011).

           Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro non può neppure invocare la sua buona fede per chiedere un condono dell’obbligo di restituire le prestazioni. Il servizio cantonale deve respingere qualsiasi domanda in tal senso. (…)”

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, p. 56).

                               2.5.   In una sentenza B-8093/2010 del 16 giugno 2011 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso inoltrato da una ditta contro una decisione della SECO del 6 luglio 2010, confermata su opposizione il 18 ottobre 2010, che aveva ordinato la restituzione di fr. 159'194.35 in quanto l’azienda non disponeva di nessun sistema di controllo.

                                         Con sentenza 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 il Tribunale federale ha poi respinto la successiva richiesta di condono in assenza del presupposto della buona fede ed ha rilevato:

" (…)

En l'espèce, il est constant que jusqu'au contrôle de son droit aux indemnités par le SECO, la société n'avait pas mis en place un système permettant de vérifier les horaires de travail. Cela étant, même en complétant l'état de fait dans le sens voulu par la recourante, cela ne permettrait pas de considérer qu'elle était de bonne foi. En effet, si aucune remarque ne lui a été adressée en 2002, c'est apparemment parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un contrôle. En outre, il ressort de la décision du Service de l'emploi du 18 février 2002 figurant au dossier, que l'indemnité pouvait être octroyée "pour autant que les autres conditions du droit soient remplies". Dans ces conditions, la recourante ne pouvait pas partir de l'idée, en 2009, qu'elle remplissait les exigences liées au contrôle des heures de travail au motif qu'elle avait déjà perçu dans le passé des indemnités dans des conditions analogues. 

5.2.  

5.2.1. La recourante avance ensuite d'autres arguments en vue de démontrer sa bonne foi. Elle se prévaut du jugement du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2011 et fait valoir que la juridiction fédérale n'a pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave de sa part. La société soutient également que l'absence de système de contrôle détaillé des heures de travail serait compréhensible, compte tenu de sa petite structure. En outre, elle relève qu'après le contrôle effectué par le SECO, elle s'est conformée aux prescriptions et que son droit aux indemnités lui a été reconnu. Dans de telles circonstances, le reproche qui lui est fait ne devrait pas avoir des conséquences aussi graves. Enfin, la recourante se plaint de n'avoir pas été rendue attentive dès le départ au fait qu'elle ne remplissait pas les exigences liées au contrôle des heures.  

5.2.2. En l'occurrence, les arguments de la recourante ne permettent pas de s'écarter de la solution retenue par la juridiction cantonale. Peu importe que le Tribunal administratif fédéral n'ait pas retenu une attitude dolosive ou une négligence grave à l'égard de la société. En effet, il n'était saisi d'un recours que contre la décision de restitution (art. 25 al. 1 première phrase LPGA); la remise n'était pas litigieuse devant lui. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de tenir compte de la dimension de la société, du moment qu'il lui suffisait, par exemple, de tenir des rapports quotidiens sur les heures travaillées, ce qui n'est pas particulièrement contraignant pour une entreprise ne comptant que quelques employés. Quant aux faits qu'un système de contrôle adéquat a été instauré par la suite et que le droit aux indemnités a été reconnu, ils ne permettent pas d'atténuer la responsabilité de la société pour la période antérieure. Enfin, la caisse de chômage n'est pas tenue de vérifier de manière approfondie, au moment du dépôt du préavis ou en cours d'indemnisation, si toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies. Elle ne dispose alors pas forcément de toutes les informations nécessaires sur la méthode de contrôle instaurée par l'employeur, puisque celui-ci ne doit pas remettre les documents y relatifs au moment du préavis de réduction de l'horaire de travail, mais les conserver en vue d'éventuels contrôles subséquents (ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384; arrêt C 240/03 du 12 juillet 2004 consid. 4.4).  

6.   

C'est en vain que la recourante tente d'établir un parallèle avec l'arrêt C 139/03 du 21 novembre 2003, où seule une négligence légère avait été retenue à l'encontre d'une société dont le système de contrôle des heures ne satisfaisait pas aux exigences requises. En effet, dans cette affaire, la caisse de chômage avait indiqué à tort à la société que son système de contrôle des heures de travail (à savoir des plans de présences hebdomadaires) était suffisant (cf. arrêt C 139/03 précité consid. 4.2). En l'espèce, la recourante n'expose pas avoir reçu une telle assurance de la part de la caisse de chômage. (…)”

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2013 Nr. 4 pag. 79 seg. il Tribunale amministrativo ha confermato una decisione della SECO con la quale è stata chiesta ad un datore di lavoro la restituzione di fr. 311'176.45 a titolo di lavoro ridotto in quanto l’incompletezza dei dati registrati impediva una verifica.

                                         In una sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016, pubblicata in DLA 2016 Nr. 4 pag. 63 seg., il Tribunale federale ha respinto il ricorso inoltrato contro una sentenza del Tribunale amministrativo federale che aveva confermato una decisione su opposizione della SECO che aveva chiesto ad una ditta la restituzione di fr. 56'785.-- ricevute a titolo di lavoro ridotto.

                                         L’Alta Corte ha concluso che il datore di lavoro non utilizzava un sistema di registrazione quotidiana della durata del lavoro svolto dal lavoratore, che soddisfacesse i requisiti posti dalla legge e dalla giurisprudenza. La restituzione di 65’785,10 franchi non costituiva inoltre una violazione dell’art. 31 capoverso 3 lettera a LADI e dell’articolo 46b capoverso 1 OADI in relazione al diritto di essere sentiti previsti dall’art. 29 capoverso 2 Cost., poiché l’autorità inferiore non aveva, tra l’altro, autorizzato la citazione di testimoni. Non è rilevabile nemmeno una violazione degli articoli 27 LPGA e 19a OADI, come pure del divieto di formalismo eccessivo o una violazione dell’articolo 9 Cost..

                                         In una sentenza 8C_276/2015 del 23 agosto 2019 l’Alta Corte ha confermato la restituzione di fr. 776’133.30 versata a titolo di indennità per intemperie, in quanto la perdita di lavoro non era sufficientemente controllabile.

                                         A proposito dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI, cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 347-348 e B. Kupfer Bucher, “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG”, Ed. Schulthess 2019, pag. 260-264.

                               2.6.   Sullo scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)”

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

                                         Cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

                                         In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

                                         Cfr. pure STCA 42.2018.40 del 4 febbraio 2019 consid. 2.8.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

                                         L'art. 42 LPGA prevede, inoltre, che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione (cfr. STF 8C_617/2017 del 12 gennaio 2018 consid.4.3.; STF 8C_919/2013 del 27 maggio 2014 consid. 3; DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124). In ogni caso al più tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma sufficiente (cfr. STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2.; DTF 132 V 368 consid. 6 pag. 374). 

                               2.7.   Nella presente fattispecie, il TCA è chiamato a stabilire se la Cassa è legittimata a chiedere la restituzione di tutte le indennità per lavoro ridotto versate nel periodo dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016, oppure soltanto una parte di esse.

                                         Al riguardo il TCA constata che, contrariamente ad altri casi decisi dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.), la ditta RI 1 disponeva di un controllo tramite timbratura delle ore giornaliere di lavoro (entrata e uscita). Inoltre venivano allestiti dei resoconti giornalieri di produttività che venivano poi riportati nelle schede produttive (cfr. consid. 1.2., 1.4. e 1.7. oltre agli allegati allo scritto dell’avv. RA 1 del 9 luglio 2018, doc. 11, ad es. i doc. 42 e 43).

                                         Dagli atti penali emerge inoltre che molti dei periodi di lavoro ridotto annunciati sono stati realmente effettuati.

                                         Significativo il fatto che nel decreto d’accusa si parli di “un importo che l’inchiesta non ha potuto definire con precisione” e che __________ e __________ hanno “chiesto alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione indennità per lavoro ridotto per vari dipendenti della RI 1, indicando nei “rapporti sulle ore perse per motivi economici” un numero di ore perse superiore a quello reale, ottenendo così prestazioni assicurative non dovute” (doc. 363).

                                         Del resto, già nel nell’Ordine di perquisizione e sequestro del 3 maggio 2017 del Procuratore Pubblico figurava l’indicazione secondo cui “gli imputati, responsabili della società RI 1, sono sospettati di avere richiesto e ottenuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità per lavoro ridotto superiori a quanto avevano diritto, in particolare aumentando le giornate/ore di lavoro “perso per motivi economici” (ossia per mancanza di lavoro). Vi è motivo di credere che tra la documentazione amministrativa della società, vi siano dei dati (tabelle/elenchi, note) per ricostruire con precisione la frequenza di questo modo di procedere illecito. Per questi motivi si giustifica la perquisizione ordinata e, a seguire, l’interrogatorio dei due imputati” (doc. 631).

                                         Ciò è stato peraltro confermato pure dalle dipendenti della ditta.

                                         Ad esempio __________ ha dichiarato:

" (…)

D:  Le è capitato di dover lavorare presso la RI 1 senza timbrare il cartellino delle presenze?

R:  Posso dire che sarà capitato 3 o 4 mezze giornate. Questo era nel periodo della disoccupazione parziale e venivano fatte come istruzione. Non so come sia stato contabilizzato, ma a me, per quei giorni, è stata versata la paga intera, o meglio a me sembrava così in quanto verificavo la paga in base alle ore lavorate e non ho visto ammanchi.

D:  Lei ha preso nota su qualche agenda personale delle giornate in cui ha lavorato senza timbrare il cartellino o rispettivamente delle giornate in cui era a casa libera a causa dell’orario di lavoro ridotto?

R:  No, non ho annotato nulla anche perché la paga arrivava regolarmente e, secondo me il giusto importo, e quindi non avevo motivo di eseguire delle verifiche. (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio del 9 maggio 2017)

                                         Anche la sua collega __________ ha affermato:

" (…)

D:  Ci sono state delle giornate in qui effettivamente è stata a “lavoro ridotto” per l’intera giornata ed effettivamente non si è recata al lavoro?

R:  Sì, è capitato. Non sono in grado di quantificare in quante occasioni.

Effettivamente il lavoro mancava ed ogni tanto la ditta rimaneva effettivamente chiusa o almeno io ero a casa per questo motivo. Devo precisare che io non venivo in ditta a verificare se anche le altre dipendenti era a casa quel giorno.

Devo precisare che la questione del lavoro senza timbrare il cartellino è capitata molto meno frequentemente rispetto alle giornate in cui sono stata a casa per via del lavoro ridotto. (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio del 27 aprile 2017)

                                         Dal canto suo, __________ ha dichiarato:

" (…)

D:  Nel periodo in cui era dipendente della RI 1 ha lavorato a tempo parziale o a lavoro ridotto?

R:  Negli ultimi due anni sì. Ricordo di essere rientrata dalla maternità nel mese di febbraio 2015 e un mese dopo era iniziata la cassa integrazione. Questo avveniva regolarmente. Ogni mese capitava che la ditta rimaneva chiusa e che io, come pure le altre colleghe, dovevamo rimanere a casa senza lavorare. Questo a causa dell’effettiva mancanza di lavoro. Non sono in grado di quantificare quante giornate sono stata a casa in cassa integrazione negli ultimi due anni. Preciso di non aver tenuto nota su un’agenda personale o su qualche blocco degli appunti personale le date in cui sono stata tenuta a casa dal avoro a causa del lavoro ridotto. Non sono nemmeno in grado di stimarlo.

(…).

In merito all'"obbligo di svolgere la propria attività lavorativa durante le ore coperte dal regime di cassa integrazione senza ovviamente timbrare il cartellino" dichiaro che era una prassi molto comune in special modo negli ultimi periodi. Arrivavamo al mattino all'inizio del lavoro che non trovavamo il cartellino da timbrare oppure vi erano i cartellini e l'accesso all'apparecchio delle timbrature era chiuso con del nastro adesivo.

Preciso che né il signor Josef né la signora __________ non hanno mai comunicato nulla di preciso in merito a queste mancate possibilità di timbrare. Ci veniva solamente detto che noi venivamo pagate lo stesso.

Di fatto però a noi dipendenti cambiava la situazione in quanto quando lavoravamo regolarmente venivamo pagate al 100% mentre in cassa integrazione unicamente all'80%. Questo per quanto ne so io. La signora __________ diceva che tanto noi non lavoravamo al 100% nel senso che riteneva che non ci impegnavamo abbastanza.

D:  È in grado di indicare il numero di giorni che è capitato di dover lavorare presso la RI 1 senza timbrare il cartellino delle presenze?

R: No, non sono in grado di farlo. Se dovessi stimarlo potrei dire circa 2-3 giornate al mese ma non è un dato che posso confermare con esattezza. Non ho tenuto nota di queste giornate su qualche mia agenda o appunto personale. Devo dire che non tutte le mie ex colleghe avevano le stesse giornate in qui non timbravano il cartellino. Quando vi era il nastro adesivo sull'apparecchio delle timbrature ciò avveniva per tutte mentre in altre occasioni, quando mancava il cartellino, poteva essere anche solo per alcune persone. (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio del 28 aprile 2017)

                                         Nel Rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria le dichiarazioni della titolare della ditta sono state così riassunte:

" (…) Verso il termine dell’interrogatorio, alla luce delle dichiarazioni res dal marito, __________ precisava che le indennità per lavoro ridotto venivano richieste dalla RI 1 per tre circostanze particolari e meglio quella della «formazione» interna, quella in cui le dipendenti erano effettivamente a casa e quelle in cui le dipedenti lavoravano normalmente. Ciò avveniva, per una giornata al mese circa per dipendente, soprattutto nel 2015 quando la mole di lavoro era veramente molto poca. (…)” (cfr. Rapporto d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag. 9)

                                         Il Rapporto d’inchiesta si conclude con le seguenti osservazioni:

" (…) Tutte le persone interrogate nell’ambito del presente procedimento non erano in grado di quantificare con precisione il numero dei giorni effettivi in cui la RI 1 richiedeva illecitamente le indennità di lavoro ridotto.

Nessuno ha tenuto, per queste specifiche date, delle annotazioni in calendari o agende personali. Anche all’interno della contabilità aziendale, come peraltro dichiarato dai coniugi __________, non venivano registrate quali fossero le giornate di effettiva assenza dal lavoro a causa del lavoro ridotto, le giornate di «formazione interna» o le giornate in cui le dipendenti lavoravano effettivamente in mansioni ordinarie senza tuttavia timbrare il cartellino.

Per questi motivi e per via del tempo trascorso dal periodo in questione (aprile 2015 / dicembre 2016), non possiamo fare altro che attestarci alle dichiarazioni dei responsabili della RI 1. (…)” (cfr. Rapporto d’inchiesta del 22 maggio 2017, pag. 9-10)

                                         Nel corso dell’udienza dell’11 novembre 2019 l’avv. __________ della Cassa ha poi precisato che “è stato controllato il mese di ottobre 2015 da cui sono risultati 146 giorni di lavoro ridotto totale e 33 lavorati senza che fosse indicato lavoro ridotto” (cfr. Doc. III pag. 3).

                                         Per quel che concerne le ore in cui era stato annunciato lavoro ridotto, ma le dipendenti sarebbero state presenti in azienda per effettuare una formazione, il TCA sottolinea che tale modalità non è corretta in quanto per agire in questo modo la ditta doveva ottenere l’autorizzazione del servizio cantonale, ciò che qui non è avvenuto (cfr. art. 47 OADI riprodotto al consid. 2.1.), ragione per cui le indennità per lavoro ridotto versate per questi periodi di “formazione” devono essere restituite.

                                         Inoltre, secondo questo Tribunale, visto che un sistema di controllo esisteva realmente, ma che in certe occasioni è stato utilizzato dai titolari della ditta in modo scorretto, ciò che ha portato ad una condanna penale dei coniugi __________, non si giustifica la restituzione dell’intero importo ma soltanto della somma relativa al tempo in cui le lavoratrici hanno lavorato, rispettivamente la somma concernente il tempo in cui esse erano in ditta per svolgere una formazione.

                                         L’importo preciso dovrà essere ricostruito dall’amministrazione utilizzando tutta la documentazione contenuta negli atti dell’incarto (anche quella prodotta davanti al TCA), sentendo pure i titolari della ditta (cfr. consid 2.6. a proposito del diritto delle parti di essere sentite).

                                         In tale contesto è utile ricordare quanto esposto dal patrocinatore della ditta davanti al TCA:

" (…)

4) Gli stessi (e la società RI 1) si sono detti disposti sin da subito a restituire quanto percepito durante i giorni in cui in realtà non avevano diritto all'indennità per lavoro ridotto, salvo che la Cassa di disoccupazione ha chiesto la retrocessione di tutto il periodo di indennità di lavoro ridotto, quindi anche compresi i giorni in cui effettivamente l'azienda non lavorava e non c'era nessuna delle dipendenti.

5) Per arrivare a tale decisione, l'autorità inferiore considera (considerando 3. Decisione impugnata) che "Ritenuto come nelle sufferite circostanze il diritto a ILR sia da considerare decaduto in assenza del necessario sufficiente controllo delle ore lavorate da parte del datore di lavoro, la cassa disoccupazione ha proceduto con decisione n. 01.2018 del 28 marzo 2018 a richiedere la restituzione di ILR pari a CHF 128'065.55 inerenti al periodo dal 1. Aprile 2015 al 31 dicembre 2016". Invano la qui ricorrente ha ben chiarito i contorni della fattispecie andando a produrre tutto quanto necessario per dimostrare il contrario.

6) Orbene, l'autorità inferiore conclude che "atteso come l'azienda non abbia dimostrato di avere avuto controllo sulle ore di lavoro, la Cassa non pue) che confermarsi nella decisione impugnata". Ciò sulla base di un apprezzamento manifestamente errato sui fatti e quanto dimostrato in sede di prima istanza.

7) All'interno dell'azienda, vi erano da sempre due metodi di controllo del tempo di lavoro:

    - La timbratura dei cartellini, secondo i metodi attuali e riconosciuti;

    - Le schede del controllo giornaliero produttivo, appese giornalmente, durante tutto l'anno, nell'atelier per la verifica da parte del Personale.

    Come era stato correttamente indicato con opposizione del 3 maggio 2018, con il raffronto di tali due documenti si chiariva, in maniera definitiva, quali fossero i periodi di lavoro in cui venivano versate le indennità lavoro ridotto non dovute (in quanto le operarie erano presenti in azienda).

    Difatti i due documenti raffrontati davano tulle le spiegazioni del caso e dimostrazioni che erano necessarie. La scheda di controllo giornaliero produttivo (metodo di controllo pure corretto) riportava, giorno per giorno, tutto quanto veniva svolto in seno all'azienda dai dipendenti. Non v'era momento di lavoro che non fosse registrato e - come detto - tale documento era a disposizione delle dipendenti che lo verificavano e lo accettavano. Quindi già di per se il controllo del lavoro era ampiamente stabilito.

    In aggiunta vi erano le timbrature dei cartellini da parte delle dipendenti. Orbene, come è già stato indicato in sede d'opposizione, vi erano dei giorni in cui mancano le timbrature dei relativi cartellini. Quindi anche in questo caso il controllo del tempo di lavoro era dato.

    Solo raffrontando i due documenti si è potuto stabilire, a posteriori, i periodi in cui l'indennità del lavoro ridotto non era dovuta, e meglio:

    - Se risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva non risulta nessuna produzione, allora significa che la dipendente non era in azienda e non ha prodotto nulle. Quindi l'indennità è giustificata;

    - Se risulta dal cartellino nessuna timbratura e nella scheda produttiva invece risulta la produzione, allora significa che la dipendente era in azienda ed ha prodotto (in realtà formazione). In questo caso, e solo in questo caso, l'indennità per lavoro ridotto non era giustificata.

    Tale metodo di controllo ha permesso, a posteriori, di ricostruire esattamente in quali giorni l'indennità per lavoro ridotto non era dovuta, e la stessa andava e va restituita. La qui ricorrente, per il tramite dei signori __________, ha tramesso, in data 9 luglio 2018, tutti i cartellini di tutte le dipendenti e tutte le schede di produttività per dimostrare quanto andava restituito. Addirittura in quell'ambito (raccomandata 9 luglio 2018) veniva segnalato che dopo attenta verifica e raffronto, la prima cifra proposta in restituzione con opposizione (di CHF 12471.15) aumentava in quanto non si era più proceduto ad approssimazioni delle cifre. Notando che nella propria decisione l'autorità inferiore (punto 6.) parla encore della prima cifra proposta in restituzione (CHF 12'471.15) e non di quelle aumentata (CHF 14414.95), viene da chiedersi se la stessa si sia realmente chinata sui documenti messi a disposizione in data 9 luglio 2018. (…)” (cfr. ricorso, doc. I pag. 4-6)

                                         La decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è quindi annullata e gli atti vengono rinviati all’amministrazione, a cui spetta in primo l’obbligo di accertare i fatti (cfr. consid. 2.6.), affinché, sulla base della documentazione a disposizione e dopo avere sentito i titolari della ditta, determini l’importo preciso da restituire dalla ditta RI 1 per i periodi in cui non ha effettuato il lavoro ridotto, contrariamente a quanto risulta dal sistema di controllo delle presenze.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 19 ottobre 2018 è annullata.

                                         § Gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione per nuovi accertamenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione verserà alla parte ricorrente CHF 1'500.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.55 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.11.2019 38.2019.55 — Swissrulings