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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.12.2019 38.2019.42

9 dicembre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,121 parole·~11 min·4

Riassunto

Negate ind. per insolvenza per pretese salariali riferite a 03-04/2018. Licenziamento per fine 10/2018 e a seguito inf. 02/18 ricevuto IG fino al 25.10.2018. Pertanto le pretese del ricorrente non rientrano negli ultimi 4 mesi del rapporto di lavoro

Testo integrale

Incarto n. 38.2019.42   dc/sc

Lugano 9 dicembre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 7 giugno 2019 emanata da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 7 giugno 2019 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la sua precedente decisione del 23 aprile 2019 (cfr. doc. 16-17) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a indennità per insolvenza per il periodo dal 1° al 30 aprile 2018.

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

" (…)

2.   Nell'evenienza concreta l'opponente comunica di essere stato impiegato presso la società __________ di __________ dal 01 settembre 2017 al 31 ottobre 2018 in qualità di manovale edile.

La Cassa ha negato il diritto a prestazioni per insolvenza, in considerazione del fatto che l'assicurato avesse ricevuto il salario inerente gli ultimi 4 mesi di lavoro direttamente dall'assicurazione infortuni.

Nell'opposizione del 24 maggio 2019, l'opponente, afferma come gli ultimi 4 mesi di lavoro devono essere considerati quelli realmente lavorati, esclusi pertanto i mesi regolarmente percepiti dall'assicurazione infortuni.

3.   Dall'intera documentazione agli atti e dalla relativa opposizione si constata come il qui opponente abbia regolarmente percepito i salari inerenti gli ultimi 4 mesi di lavoro. Non sono emersi dunque elementi atti a rivedere il precedente giudizio. (…)” (Doc. A)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale postula il versamento dell’indennità per insolvenza rilevando:

" (…) l'opponente riteneva la decisione lesiva dei propri diritti in quanto l'assicurazione infortuni non si è di fatto presa a carico il periodo in cui egli ha prestato servizio presso la __________, periodo in cui si trovava abile al lavoro (cfr. doc. B: domanda di indennità per insolvenza). In tale periodo non è stato retribuito e proprio per questo egli ha avanzato le proprie pretese di indennizzo a carico dell'assicurazione per insolvenza del datore di lavoro. L'assicurazione per infortuni si è presa a carico le indennità per un periodo successivo a quello vantato dal ricorrente (cfr. doc. C: riassuntivo delle indennità per infortunio corrisposte dalla __________).

Negando il diritto alle indennità per insolvenza, la Cassa ha commesso un errore perché ha creduto che il credito vantato fosse relativo al periodo in cui il lavoratore si trovava in infortunio, ma non è così: dal 20 marzo 2018 al 30 aprile il signor RI 1 era abile al lavoro; ha prestato servizio e non è stato retribuito se non parzialmente nel mese di marzo (mancavano le ore straordinarie).

(…).

2.   Nel caso concreto l'assicurato non ha ricevuto il salario del mese di aprile 2018 e gli straordinari del mese di marzo che riguardavano prestazioni lavorative effettivamente svolte. Non aveva modo di richiedere a suo tempo le indennità per insolvenza perché il rapporto di lavoro non poteva terminare in quanto non si pub essere licenziati durante il periodo di infortunio senza rispettare i termini di protezione.

      Prove: doc., testi, richiamo atti

3.   Si contesta che il signor RI 1 abbia percepito il salario relativo agli ultimi 4 mesi di lavoro: egli ha percepito le indennità assicurative relative al suo infortunio, che non possono essere parificate alla retribuzione per le prestazioni lavorative effettuate in concreto per la ditta e che non sono state retribuite. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta di causa del 7 agosto 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…) Il Sig. RI 1 ha dichiarato di aver lavorato dal 01 settembre 2017 al 31 ottobre 2018, rivendicando alla nostra Cassa le ore straordinarie di marzo 2018 ed il salario di aprile 2018 e relative indennità. Il qui ricorrente è stato contrattualmente vincolato alla società fino al 31 ottobre 2018, motivo per cui gli ultimi 4 mesi di lavoro sono inerenti il periodo dal 01 luglio 2018 al 31 ottobre 2018, i quali risultano regolarmente corrisposti dall'assicurazione infortuni. Il periodo rivendicato dal Sig. RI 1, cioè gli straordinari di marzo 2018 ed il salario ed indennità (indennità pasti e tredicesima) del mese di aprile 2018, non può essere riconosciuto in quanto al di fuori dagli ultimi 4 mesi lavorativi. (…)” (Doc. III)

                               1.4.   L’8 agosto 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                         Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno negato al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza per il mese di aprile 2018 e per gli straordinari relativi al mese di marzo 2018 (cfr. doc. B).

                                         Secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per insolvenza se:

                                         a.   il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure

                                         b.   il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o

                                         c.   hanno presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali.

                                         Non hanno diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).

                                         Secondo l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

                                         L’art. 75a OADI precisa che:

" È considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno:

a. è ripreso dalle due parti; oppure

b. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.”

                                         I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

                               2.2.   In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un’attività lavorativa svolta effettivamente.

                                         L’Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l’indennità di disoccupazione dall’indennità per insolvenza occorre chiedersi se l’assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell’amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l’assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

                                         In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all’art. 8 segg. LADI.

                                         L’assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l’indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l’indennità. Alla cassa passano le pretese dell’assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell’indennità giornaliera da essa versata come previsto all’art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

                               2.3.   La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida (cfr. la Prassi LADI II valida dal 1° gennaio 2019 - prevede che:

" DISTINZIONE TRA L’ID E L’II

A2 L’II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l’ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L’II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un’attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L’assicurato ha diritto all’ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l’ID che viene versata all’assicurato in virtù dell’art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell’assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4 L’II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). (…)”

                                         Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

                               2.4.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato per la __________ dal 1° settembre 2017 al 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 63-64).

                                         Egli è stato licenziato il 13 settembre 2018 per il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. 26).

                                         A seguito di un infortunio subito il 6 febbraio 2018 l’assicurato è stato posto al beneficio di indennità versate dall’assicuratore contro gli infortuni fino al 25 ottobre 2018 (cfr. doc. 21).

                                         L’assicurato, l’11 aprile 2019, ha presentato una domanda per insolvenza facendo valere crediti salariali di fr. 6'294.90 relativi al mese di aprile 2018 e agli straordinari per il mese di marzo 2018 (cfr. doc. 18-19).

                                         Come visto, l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro (cfr. consid. 2.1 in fine).

                                         Nel caso concreto si tratta del periodo 1° luglio - 31 ottobre 2018 nel quale egli è stato indennizzato dall’assicuratore contro gli infortuni. Il ricorrente non fa peraltro valere pretese relative a quel periodo non indennizzante dall’assicuratore contro gli infortuni (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schlthess 2014 pag. 431, nr. 16: “En cas de versement de prestations d’une assurances consécutivement à une incapacité de travail, l’indemnité ne peut être versée que pour la part de la perte de gain non couverte par ladite assurance.”)

                                         A ragione dunque la Cassa ha respinto la richiesta dell’assicurato in quanto le sue pretese salariali si riferiscono a un periodo (aprile 2018 e in parte marzo 2018) antecedente gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro.

                                         La decisione su opposizione del 7 giugno 2019 deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è respinto. 

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

3.    Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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