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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.05.2020 38.2019.40

25 maggio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,645 parole·~28 min·2

Riassunto

Convenzione d'uscita: sciolto rapporto di lavoro a seguito di disturbi di salute e previste ind. partenza + ind. salariale (in sostituzione dello stipendio). Riconoscimento ind. salariale = diritto al salario. Perdita di lavoro non computabile, ma uguale a periodo di contribuzione

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 38.2019.40   rs

Lugano 25 maggio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 giugno 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 giugno 2019 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 12 marzo 2019 (cfr. doc. A1) ed ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 28 gennaio 2019, in quanto, nel termine quadro dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019 egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione e non poteva essere esonerato dalla realizzazione dello stesso.

                                         La Cassa al riguardo ha rilevato:

" Nella fattispecie e visti i documenti in nostro possesso si rileva che, il contratto di lavoro con l'azienda __________ è iniziato il 1° settembre 2010 ed è terminato il 30 aprile 2017.

Queste date, in particolare quella del 30 aprile 2017, si evincono nella seguente documentazione:

attestato del datare di lavoro; domanda d'indennità di disoccupazione sottoscritta dal Sig. RI 1 e pervenutaci in data 29 gennaio 2019; dallo scritto del 12 aprile 2019, nel quale si legge "Avendo posto fine al contratto di lavoro il 30.04.2017 per motivi di inidoneità medica, l'importo versato equivale al salario da maggio 2017 a giugno 2018"; nella convenzione tra le parti, datata 18 aprile 2017, punto no. 1) si rileva che "Il rapporto di lavoro in essere tra il collaboratore e la __________ viene sciolto di comune accordo tra le parti ai sensi della cifra 169 __________ dal 30 aprile 2017 ("fine del contratto”)".

Visto quanto sopra, è evidente che la data fissata tra le parti quale fine contratto di lavoro è il 30 aprile 2017.

Le indennità di salariali versate nell'ultimo mese di lavoro, inerenti ai mesi da maggio 2017 a giugno 2018, non possono essere considerate come mesi lavorativi poiché il contratto è stato sciolto appunto il 30 aprile 2017.

Queste indennità sono state versate al di fuori del rapporto di lavoro.

Ne deriva pertanto che dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019, il Sig. RI 1 non ha dimostrato di avere svolto un'attività lavorativa di almeno di 12 mesi bensì di 3 mesi e 2 giorni. (…)” (Doc. A11)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere quanto segue:

" (…) In data 12 marzo 2019, mi veniva negata la disoccupazione, in quanto mi ero iscritto tardivamente e che i miei contributi erano stati versati solo per 3 mesi e 2 gg.

In data 12 aprile 19, facevo opposizione alla decisione precisando diversi punti come pure allegando una dichiarazione della HR delle __________ (vedi allegato) dove il datore di lavoro precisava che l'indennità salariale terminava a 1 giugno 2018.

L'CO 1 al 6 maggio 19 mi richiedeva ancora certificato medico cosa che è stata fatta dal Dr. __________ di __________ e precisavo inoltre che nessuno delle risorse umane della __________ mi aveva detto di iscrivermi alla disoccupazione, tanto che le __________ mi hanno fatto l'attestato del datore di lavoro al 5 marzo 2019.

Vista l'ultima risposta del CO 1 del 14 giugno 2019, sono certo che non hanno visionato bene tutta la documentazione fornita il 12 aprile 19, io mi sento di aver fatto tutto in modo corretto e di non aver nessuna responsabilità, un datore di lavoro come le __________ dovevano fornire al termine del contratto tutte le informazioni riguardanti l'iscrizione alla disoccupazione, cosa che nessuno ha fatto.

Come potrete notare dalla Convenzione d'uscita della __________ al punto 2a e 2b viene evidenziato che dagli importi di chf 76'695.50 e chf 43'826.- verranno dedotti tutti i contribuiti AVS, AI, IPG, AD, AINF, dunque non è assolutamente vero che io abbia pagato i contributi solo per 3 mesi di stipendio.

Chiedo pertanto di rivedere il caso, vi ricordo che attualmente sono iscritto alla disoccupazione e sto facendo le ricerche di lavoro, non percepisco però alcuna indennità. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 23 luglio 2019 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 24 luglio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                         Le parti sono rimaste silenti.

                               1.5.   Questa Corte, il 24 febbraio 2020, ha interpellato la Cassa come segue:

" (…) vogliate per cortesia indicarci come si giustifica la vostra argomentazione (“Visto quanto sopra, è evidente che la data fissata tra le parti quale fine contratto di lavoro è il 30 aprile 2017. Le indennità di salariali versate nell'ultimo mese di lavoro, inerenti ai mesi da maggio 2017 a giugno 2018, non possono essere considerate come mesi lavorativi poiché il contratto è stato sciolto appunto il 30 aprile 2017. Queste indennità sono state versate al di fuori del rapporto di lavoro”; cfr. decisione su opposizione del 14 giugno 2019) per negare l’adempimento del periodo di contribuzione nel caso di RI 1, iscritto in disoccupazione dal 28 gennaio 2019, con i seguenti elementi:

- il CCL __________ prevede in caso di impedimento al lavoro per motivi di salute il diritto alla continuazione del versamento al salario per due anni (nel caso del ricorrente la __________ ha precisato che tale periodo si estendeva dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018; cfr. doc. A6 = doc. 16);

- i giorni in cui un assicurato non ha più lavorato ma per i quali il datore di lavoro deve ancora il salario (ad esempio per licenziamento ingiustificato o in tempo inopportuno) contano quale periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494; B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125). (…)” (Doc. V)

                                         Il 3 marzo 2020 la parte resistente, dopo aver precisato, da un lato, che la data della fine del rapporto di lavoro (30 aprile 2017) viene indicata testualmente dalla convezione di uscita, tra le __________ e l’assicurato, datata 18 aprile 2017, dall’altro, che tale data è stata confermata sia dal ricorrente nella sua domanda di indennità, sa dalle __________ nel formulario “Attestato del datore di lavoro”, ha indicato:

" (…) nel vostro ultimo scritto al paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo l’assicurato diritto al salario per due anni in conformità del CCL __________, se vi fosse un impedimento al lavoro per motivi di salute, si può riconoscere come periodo di contribuzione, quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018, anche sulla base delle sentenze da voi citate.

Ci resta. Ad ogni modo, difficile comprendere, per quale motivo le __________ abbiano sottoscritto una convenzione, firmata anche dal loro ex collaboratore, dove entrambi sono in accordo nel definire che il diritto a ricevere la retribuzione sia terminato in data 30 aprile 2017 (ultimo salario) come pure questa data viene indicata quale fine effettiva del contratto di lavoro.” (Doc VI)

                               1.6.   Il 5 marzo 2020 il TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. VII).

                                         Questo Tribunale, il 28 aprile 2020, dopo la scadenza al 19 aprile 2020 della sospensione dei termini decretata in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (cfr. Decreto esecutivo concernente l’operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19 emesso il 20 marzo 2020 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino; Ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19) emanata il 20 marzo 2020 dal Consiglio federale), ha scritto all’insorgente di attendere un suo riscontro entro 5 giorni (cfr. doc. VIII).

                                         Il 30 aprile 2020 il ricorrente ha comunicato di non avere alcunché da aggiungere alle sue precedenti lettere e di restare dell’avviso di avere diritto alla disoccupazione (cfr. doc. IX).

                               1.7.   Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla cassa (cfr. doc. X).

                                         in diritto

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 28 gennaio 2019, ritenendo non adempiuto il periodo di contribuzione minimo, rispettivamente non presente alcun motivo di esenzione dallo stesso.

                                         Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

                                         In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

                                         Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

                                         L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

                                         In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

                                         Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

                                         Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.

                                         Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.

                               2.2.   L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

                                         a.   formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

                                         b. malattia (art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

                                         c.   soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

                                         Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

                                         In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

                                         Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

                                         Cfr. pure STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

                               2.3.   L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

                                         Per “diritto al salario” ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO) oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

                                         Secondo l’art. 11a cpv. 1 LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).

                                         Facendo uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).

                                         L’art. 10h OADI stabilisce quanto segue:

" 1Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

                                         Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art. 11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a LADI è finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018.

                                         In una sentenza 8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).

                                         Tuttavia, in quel caso di specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Più specificatamente la nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.

                                         Non ci si trovava confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12 giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato rispettato.

                                         Nemmeno l’art. 11 cpv. 3 LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per disdetta anticipata.

                                         L’indennità versata dal Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.

                                         Per completezza va osservato che con giudizio 8C_427/2018 del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha stabilito nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di lavoro di mettere termine al rapporto di impiego che gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a LADI.

                               2.4.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurato dal 1° settembre 2010 al 30 aprile 2017 ha lavorato alle dipendenze di __________ presso la __________ a __________ quale maestro artigiano. Dal 1° giugno 2011 egli è stato trasferito al settore manutenzione a catena in qualità di artigiano specialista (cfr. doc. 10).

                                         Egli, dal giugno 2016 alla fine del rapporto di impiego, è stato impedito nel lavoro a causa di malattia (cfr. doc. 6; A3).

                                         Il 3 marzo 2017 il Dr. med. __________ del __________ ha inviato uno scritto a __________, consulente HR, del seguente tenore:

" (…) In data 27 febbraio 2017 ha avuto luogo il colloquio con il signor RI 1, nel quale (secondo il suo scritto del 27.02.2017) il collaboratore ha affermato di non sentirsi in grado di svolgere alcuna attività produttiva all’interno delle __________ di __________ viste le sue limitazioni.

Nel suo scritto lei ci conferma che le __________ di __________ non sono in grado di garantirgli nel lungo periodo attività leggere in produzione né posti in attività amministrative/d’Ufficio e ci chiede di confermare l’inidoneità definitiva del collaboratore alla sua funzione originaria.

Pertanto le confermo l’inidoneità medica del collaboratore alla sua attività professionale. Il signor RI 1 è in grado di svolgere un’attività leggera, tipo amministrativo o un altro lavoro leggero.” (Doc. 9)

                                         Il 18 aprile 2017 la __________, rappresentata da __________, e il ricorrente hanno concluso una “Convenzione di uscita” che prevede:

" 1. La __________ corrisponde volontariamente al collaboratore i seguenti importi:

a.    Indennità salariale di CHF 76'695.50.-. Da tale importo vengono detratti i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, AINF). Non risultano contributi da versare alla Cassa pensioni __________. L’importo viene versato al collaboratore a maggio 2017 e comparirà sul certificato di salario.

b.    Importo di CHF 43'826.-. Da tale importo vengono detratti i contributi alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, AINF). Non risultano contributi da versare alla Cassa pensioni FFS e all’assicurazione contro gli infortuni (AINF). L’importo sarà versato al collaboratore a maggio 2017 e comparirà sul certificato di salario.

3. La __________ aiuterà il collaboratore nella ricerca di un’attività dipendente o indipendente mediante una consulenza di outplacement per 9 (nove) mesi presso l’azienda __________ nella misura in cui tali costi siano insorti durante lo stesso numero di mesi dalla firma della presente convenzione di uscita. La __________ pagherà i costi della consulenza di outplacement direttamente all’azienda di consulenza selezionata dalla __________. Non si effettuerà alcun pagamento diretto al collaboratore.

4. Il collaboratore sarà esonerato dal lavoro dal 18 aprile 2017. Con l’esonero, gli averi in tempo esistenti vengono considerati come compensati. Decade l’obbligo di presentare ancora certificati medici alle __________.

5. Il collaboratore si impegna a consegnare entro il 30 aprile 2017 tutti i beni ancora in suo possesso e di proprietà della __________ (ad es. Badge, RAS, chiavi ecc.) al superiore diretto __________.

6. Dal 02.06.2016 il collaboratore si trova in un processo di reintegrazione professionale. Conformemente al CCL __________, il 22.06.2016 è iniziato il diritto a ricevere la retribuzione. Il collaboratore è stato informato circa i diritti e i doveri in caso di malattia. Sulla base delle restrizioni di salute appurate, __________ ha constatato nella lettera del 03.03.2017 la sua inidoneità medica definitiva ad esercitare la sua attività originaria come artigiano specialista presso le __________ di __________. Conformemente alla cifra 146 capoverso 4 del CCL __________ per questo motivo il collaboratore perde il suo posto di lavoro. Con la sottoscrizione del presente accordo, il collaboratore rinuncia a future misure di reintegrazione e prestazioni secondo il CCL __________. Il diritto a ricevere la retribuzione termina il 30.04.2017. Il suo ultimo salario le sarà pertanto versato alla fine di aprile 2017. (…)” (Doc. A3=11)

                                         Dalla “Scheda di salario R 04.2017” si evince che il 24 maggio 2017 sono, in effetti, stati corrisposti all’insorgente l’importo di fr. 43'826.-- quale “Indennità di partenza” e la somma di fr. 76’695.50 a titolo di “Comp. salar. di convenz.” (cfr. doc. A5).

                                         Nel certificato di lavoro dell’8 maggio 2017 la __________ ha puntualizzato che il rapporto di lavoro con l’assicurato è stato sciolto per motivi di salute (non potendo più esercitare la sua funzione originaria in maniera completa) di comune accordo per il 30 aprile 2017 (cfr.doc. 10).

                                         L’assicurato, il 29 gennaio 2019, si è annunciato per il collocamento dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

                                         Con decisione del 12 marzo 2019 la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione dal 28 gennaio 2019, in quanto nel termine quadro dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019, da una parte, egli non ha adempiuto il periodo di contribuzione, avendo dimostrato di avere svolto un’attività soggetta a contribuzione per tre mesi e 2 giorni.

                                         Dall’altra, non vi sono motivi che giustifichino un’esenzione dallo stesso (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

                                          Il 12 aprile 2019 le __________ hanno indicato:

" (…) In base alla cifra 2 della convenzione di uscita, al signor RI 1 sono stati versati dalle __________ a titolo volontario i seguenti importi

1.    CHF 76'695.50 indennità salariale

2.    CHF 43'826.00 indennità di partenza

Come precisato nella convenzione di uscita, il signor RI 1 ha perso il suo posto di lavoro a causa di inidoneità medica, certificata da parte del Medical Service. In questi casi il CCL __________ prevede alla cifra 150 e 151 il versamento di un’indennità di partenza. Quest’indennità non sostituisce lo stipendio, bensì è una prestazione volontaria per casi di questo genere (inidoneità medica).

Per quanto riguarda l’indennità salariale, questa è stata versata in sostituzione del salario per il periodo da maggio 2017 a giugno 2018, visto che il diritto alla continuazione del versamento di salario __________ dura due anni. Nel caso del signor RI 1 dunque dal 2.6.2016 al 1.6.2018. Avendo posto fine al contratto di lavoro il 30.04.2017 per motivi di inidoneità medica, l’importo versato equivale al salario da maggio 2017 a giugno 2018. (…)” (Doc. 16)

                                         Con decisione su opposizione del 14 giugno 2019 la Cassa ha confermato il proprio provvedimento del 12 marzo 2019 (cfr. doc. A11; consid. 1.1.).

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 1° maggio 2019 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo di lavoro delle __________ (CCL __________ 2019).

                                         Al momento della “Convenzione di uscita” conclusa dalle __________ e dal ricorrente il 18 aprile 2017 era in vigore il CCL __________ 2015. A norma dei principi generali di diritto intertemporale, in mancanza di disposizioni transitorie particolari si applica di regola il diritto in vigore al momento in cui si è verificata la fattispecie contestata. Pertanto, in casu, trovano applicazione le disposizioni del CCL __________ approvate nel 2015 (cfr. STF 8C_404/2018 del 18 giugno 2019 consid. 6.2.; Peter Helbling, in: Wolfgang Portmann/Felix Uhlmann [Hrsg.], Bundespersonalgesetz [BPG], 2013, nota marginale 9 segg. ad art. 41 LPers).

                                         Secondo l'art. 125 cpv. 1 CCL __________ 2015 in caso d'impedimento al lavoro causato da malattia o infortunio sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione, al massimo però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.

                                         In una sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6782/2017 del 2 aprile 2018, confermata dall’Alta Corte con giudizio 8C_404/2018 del 18 giugno 2019, è stato precisato che la giurisprudenza del TFA aveva già riconosciuto che questo termine biennale non impedisce la notifica della disdetta qualora ai sensi dell’art. 174 CCL __________ sussista un motivo oggettivo sufficiente per una disdetta ordinaria (cfr. sentenza TAF A-4718/2017 del 13 marzo 2018 consid. 7.3.2), segnatamente “gravi cause economiche o d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire alla collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato” (art. 174 let. f CCL __________).

                                         Per inciso è utile osservare che anche il CCL __________ 2019 all’art. 128 prevede che in caso d’impedimento al lavoro per motivi di salute sussiste per due anni il diritto di ricevere la retribuzione, al massimo però fino alla scadenza del rapporto di lavoro.

                                         Giusta l’art. 129 allo scadere del trimestre di prova, le __________ possono sciogliere il rapporto di lavoro per motivi di salute, al più presto per la fine del diritto alla retribuzione.

                                         Inoltre l’art. 173 cpv. 1 enuncia che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto regolarmente per motivi oggettivi sufficienti, tra cui in particolare:

                                         a. la violazione di importanti obblighi legali o contrattuali;

                                         b. mancanze riscontrate nelle prestazioni o nel comportamento;

                                         c.   incapacità, inattitudine o mancanza di disponibilità nell’effettuare il lavoro convenuto nel contratto di lavoro;

                                         d. motivi di salute;

                                         e. mancanza di disponibilità a svolgere un altro lavoro ragionevolmente esigibile;

                                         f.    il venir meno di una delle condizioni di assunzione stabilite nella legge o nel contratto di lavoro;

                                         g. gravi cause economiche o d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire alla collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato.

                               2.6.   In concreto, come visto sopra, nella “Convenzione d’uscita” del 18 aprile 2017 la __________ e l’assicurato hanno sì sciolto di comune accordo il rapporto di lavoro in essere a seguito delle problematiche di salute del ricorrente che l’hanno reso inidoneo a svolgere la sua attività di artigiano specialista presso le __________, prevedendo che l’ultimo salario sarebbe stato versato alla fine di aprile 2017 (fr. 5'056.85 lordi corrisposti il 25 aprile 2017; cfr. doc. A5).

                                         Tuttavia nella Convenzione è stato pure contemplato il versamento, oltre che di un’indennità di partenza di fr. 43'826.-, di un’indennità salariale di fr. 76'695.50 (cfr. doc. A3=11).

                                         La __________ ha, peraltro, precisato che l’indennità salariale è stata versata al ricorrente in sostituzione del salario per il periodo da maggio 2017 a giugno 2018, siccome in caso di inidoneità medica al lavoro il diritto alla continuazione della corresponsione dello stipendio dura due anni – nel caso dell’assicurato dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018 (cfr. doc. 16; consid. 2.4.).

                                         Ne discende che il riconoscimento dell’importo di fr. 76'695.50 da parte della __________ corrisponde al “diritto al salario” dell’insorgente ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI.

                                         In effetti in concreto, ritenuto che la CCL __________ sancisce, da un lato, il diritto al salario per due anni nell’eventualità d’impedimento al lavoro per motivi di salute, dall’altro, la protezione dal licenziamento per motivi di salute fino alla fine del diritto alla retribuzione, a meno che intervengano motivi oggettivi, come ad esempio gravi cause economiche o d’esercizio laddove le __________ non siano in grado di offrire alla collaboratrice o al collaboratore un altro lavoro adeguato, l’indennità salariale di fr. 76’695.50 va assimilata allo stipendio dovuto in caso di disdetta in tempo inopportuno (cfr. consid. 2.3.).

                                         Ex art. 11 cpv. 3 LADI la perdita di lavoro non è computabile se vi è diritto al salario. Con tale concetto va inteso anche il diritto al salario dovuto in caso di disdetta in tempo inopportuno (cfr. consid. 2.3.).

                                                      Del resto pure l’art. 10h OADI enuncia che se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2019.66 del 5 marzo 2020).

                                         I giorni in cui un assicurato non ha più lavorato ma per i quali il datore di lavoro deve ancora il salario contano, però, quale periodo di contribuzione (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494; B. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125).

                                         Il lasso di tempo da maggio 2017 al 1° giugno 2018, per il quale l’insorgente ha ricevuto l’indennità salariale vale, dunque, come periodo di contribuzione.

                                         Di conseguenza nel termine quadro per il periodo di contribuzione dal 28 gennaio 2017 al 27 gennaio 2019 l’assicurato ha adempiuto un periodo di contribuzione di più di 12 mesi.

                                         La Cassa, nello scritto del 3 marzo 2020, ha peraltro affermato che “… nel vostro ultimo scritto al paragrafo 2 e 3, emerge chiaramente che avendo l’assicurato diritto al salario per due anni in conformità del CCL __________, se vi fosse un impedimento al lavoro per motivi di salute, si può riconoscere come periodo di contribuzione, quello dal 2 giugno 2016 al 1° giugno 2018, anche sulla base delle sentenze da voi citate” (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).

                                         La parte resistente ha tuttavia anche evidenziato che le è difficile comprendere l’indicazione riportata nella Convenzione d’uscita secondo cui il diritto al (ultimo) salario sarebbe terminato il 30 aprile 2017 (cfr. doc. VI; consid. 1.5.).

                                         Il TCA condivide il fatto che tale precisazione non sia chiara, ma osserva che è verosimile che con la stessa le parti abbiano inteso concordare che il diritto a ricevere lo stipendio durante il contratto in essere terminava il 30 aprile 2017. Ciò in quanto poco prima era stata comunque pattuita l’indennità salariale di fr. 76'695.50 che sarebbe stata versata nel mese di maggio 2017 (cfr. doc. A3=11; 16; consid. 2.4.).

                                         Il ricorrente ha, quindi, ossequiato il presupposto di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI.

                                         Gli atti vanno trasmessi alla Cassa affinché verifichi la realizzazione di tutte le ulteriori condizioni del diritto all’indennità di disoccupazione ed emetta una nuova decisione in merito alla pretesa dell’insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 14 giugno 2019 è annullata.

                                         §§ Il ricorrente adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

                                   2.   Gli atti vanno trasmessi alla Cassa perché proceda come indicato al consid. 2.6. in fine.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti