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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2020 38.2019.38

17 febbraio 2020·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,278 parole·~26 min·5

Riassunto

Negato diritto a ID. Considerate le 2 attività su chiamata, assicurato non subiva perdita di lavoro computabile. Infatti oscillazione ore annue (ritenuto periodo di riferim. di 5 anni) era > del 20%. Diritto di essere sentito non violato. Inoltre dubbi adempimento condiz. 8 cpv. 1 lett. c LADI

Testo integrale

Incarto n. 38.2019.38   rs

Lugano 17 febbraio 2020  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 giugno 2019 di

RI 1   rappr. da: RA 1   

contro  

la decisione su opposizione del 7 maggio 2019 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione dell’8 dicembre 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 25 settembre 2018, in quanto, tenuto conto delle sue due attività su chiamata presso la __________, rispettivamente il __________ quale __________, non subiva una perdita di lavoro e di guadagno computabile (cfr. doc. 8).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione interposta dall’interessato, rappresentato dalla RA 1 (cfr. doc. 13), la Cassa, il 7 maggio 2019, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il provvedimento dell’8 dicembre 2018, rilevando:

" (…)

I.    Nel presente caso lei è stato occupato dal 15 febbraio 2008 per la __________ con un’attività su chiamata.

II.   A decorrere dal 2017 è stato assunto quale __________.

III. Entrambe le attività, al momento dell’iscrizione al collocamento (25.09.2018), erano ancora attive in quanto nessuna disdetta è intervenuta.

IV. L’opposizione, inoltrata tramite la RA 1, è stata motivata dal fatto che nella verifica se il lavoro potesse essere considerato normale (calcolo delle oscillazioni + o – 20%) non era stata presa in considerazione l’attività svolta presso il __________.

V.   La Cassa ha proceduto nuovamente alla verifica ed è emerso che il risultato è lo stesso, le oscillazioni mensili, rispettivamente annuali non sono comprese sempre entro la fluttuazione massima ammessa, ovvero più o meno 20%, rispetto alla media del periodo di riferimento.

VI. Per questi motivi l’opposizione non può essere accolta.

VII. A titolo abbondanziale la Cassa ha pure fondati dubbi sulla effettiva residenza in Svizzera, infatti dagli accertamenti fatti è emerso che lei rientra settimanalmente in Italia dove ha un appartamento di sua proprietà, allo stesso indirizzo risulta la ditta __________. (…)” (Doc. B)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato, sempre assistito dalla RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il riconoscimento del diritto a indennità di disoccupazione dal 25 settembre 2018.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:

" (…) per ovviare alla carenza di conteggi dettagliati nella decisione su opposizione viene allegata quale doc. F una tabella riassuntiva che contempla le ore complessive di lavoro eseguite dal signor RI 1 per i __________.

Conformemente alla giurisprudenza applicabile, da un esame attento della situazione lavorativa del signor RI 1, si evince che dal secondo al quinto anno di riferimento (da settembre 2013 ad agosto 2017), il numero delle ore lavorative su chiamata rimane stabile ed in ogni caso nel margine di oscillazione del 20% contemplato nella giurisprudenza.

Media degli anni 2013-2017: 2'498 : 4 = 624.50 ore

+ 20%: 749.40 ore

   - 20%: 499.60 ore

  Prove: - tabella riassuntiva (doc. F);

             - c.s.

5. Solo nel corso dell’ultimo anno di riferimento, cioè da settembre 2017 ad agosto 2018, le chiamate si sono ridotte in una misura superiore al 20% per poi diminuire quasi del tutto durante l’anno scolastico 2018-2019, spingendo il signor RI 1 ad iscriversi presso la Cassa disoccupazione.

Il signor RI 1 ha in poche parole “sopportato di tasca sua” una certa perdita di guadagno durante l’ultimo __________, senza gravare sull’assicurazione disoccupazione. Solo da settembre 2018, quando la diminuzione del suo reddito è stata quasi del 100% si è deciso ad iscriversi presso la cassa CO 1.

Queste particolari circostanze giustificano, a mente del ricorrente, discostarsi dalla giurisprudenza citata dalla spett. CO 1, in quanto la grande stabilità delle ore su chiamata nell’arco di diversi anni non corrisponde alla situazione “classica” del lavoratore su chiamata, che subisce una grande variazione nell’entità delle chiamate.

Al contrario per molti anni, l’attività su chiamata svolta dal signor RI 1 gli consentiva un reddito stabile e regolare e non si può pertanto considerare che il signor RI 1 si sia accomodato di una situazione professionale precaria che sarebbe in tal modo diventata in qualche “modo” normale. Questa particolare circostanza giustifica di riconoscere nel caso di specie una perdita di guadagno computabile ai sensi degli articoli 8 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 1 LADI.

(…)” (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 15 luglio 2019 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti, di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

                               1.5.   Il 25 luglio 2019 la rappresentante del ricorrente, per conto di quest’ultimo, ha precisato che “… le pagine Facebook allegate alla risposta quale docc. 20 a 23 sono state create in seguito alla perdita di lavoro subita nel settembre 2018 e sono pertanto irrilevanti ai fini della presente procedura. Tale circostanze è confermata dal profilo Linkedin del signor RI 1 (doc. 19)” (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Il doc. VII è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. VIII).

                                         in diritto

                               2.1.   Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito da parte della Cassa, e meglio, da una parte, la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 7 maggio 2019 (cfr. doc. I pag. 3).

                                         Dall’altra, l’inserimento nella decisione su opposizione di una motivazione nuova, non contenuta nel provvedimento dell’8 dicembre 2018, relativa ai “… fondati dubbi sulla effettiva residenza in Svizzera …”, senza metterlo nelle condizioni di far valere la propria versione dei fatti al riguardo (cfr. doc. I pag. 4)

                                         Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

                                         Inoltre per costante giurisprudenza allorché un'autorità constati la possibilità di confermare la decisione in lite, ponendo a fondamento una motivazione diversa rispetto a quella iniziale, deve dare alle parti l’occasione di determinarsi sulla prospettata argomentazione, in rispetto del diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e 42 LPGA (cfr. STF 8C_679/2014 del 1° settembre 2016 consid. 2.2.; RAMI 2000 pag. 335; DTF 128 V 272 consid. 5b/bb; DTF 125 V 368; STCA 38.2008.24 del 3 settembre 2008).

                                         Nel caso di specie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 7 maggio 2019 (cfr.doc. B; consid. 1.2.), atteso che da questa emerge chiaramente il motivo per il quale la Cassa ha negato all’insorgente il diritto a indennità di disoccupazione dal 25 settembre 2018, ossia in quanto il tempo di lavoro, sia presso la __________ che presso il __________, non poteva essere considerato normale, siccome le oscillazioni mensili, rispettivamente annuali non erano comprese entro la fluttuazione massima ammessa di più o meno 20% rispetto alla media del periodo di riferimento (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

                                         Del resto il ricorrente, rappresentato dalla RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa il 7 maggio 2019 nei suoi confronti, visto che l’ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

                                         Per quanto concerne la nuova argomentazione – relativa ai dubbi circa la residenza effettiva in Svizzera dell’assicurato formulata nella decisione su opposizione impugnata –, va osservato che in ogni caso la stessa non ha sostituito la motivazione espressa nella decisione formale dell’8 dicembre 2018 riguardante l’assenza di perdita di lavoro e di guadagno computabile, che resta la ragione fondamentale per la quale al ricorrente è stato negato il diritto a prestazioni LADI, bensì è stata aggiunta soltanto a titolo abbondanziale (cfr. doc. B; consid. 1.2.).

                                         L’assicurato poteva, peraltro, esprimersi in proposito perlomeno dinanzi al TCA che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_923/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.3.).

                                         La censura relativa alla violazione del diritto di essere sentito sollevata dall’insorgente non risulta, dunque, fondata.

                               2.2.   Perché un assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

                                         Secondo l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

                                         Il cpv. 3 di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

                                         In base alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

                               2.3.   Secondo la giurisprudenza federale chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce alcuna perdita di lavoro, rispettivamente alcuna perdita di guadagno computabile, durante il periodo in cui non viene chiamato (cfr. STF 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 1.2., pubblicata n DLA 2011 N. 9 pag. 149; DLA 1991 N. 7 pag. 80).

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 9 pag. 45, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato la sua giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori su chiamata.

                                         In questa sentenza l’Alta Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale.

                                         Il TFA ha, inoltre, osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto più il periodo di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza delle chiamate varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce notevoli fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di lavoro normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre tener conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un periodo prolungato e più o meno costantemente.

                                         Nel caso che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha così negato che si era in presenza di un tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto registrare delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano (nell'ipotesi più favorevole) del 37% verso l'alto e del 28% verso il basso rispetto alla media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).

                                         Il TFA si è riconfermato in questa giurisprudenza nel giudizio C 304/05 del 20 gennaio 2006.

                                         Con giudizio C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima Camera del TFA ha considerato contraria alla legge la Circolare ID della SECO (p.tp B47) nella misura in cui faceva riferimento a un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di assicurati legati da un contratto di lavoro che durava da diversi anni. In quest'ultimo caso, per determinare la durata normale di lavoro, occorreva riferirsi piuttosto al numero di ore di lavoro annuali ed esaminare in che misura tale numero si scostava dalla media annuale.

                                         Con sentenza 8C_379/2010 del 28 febbraio 2011, pubblicata in DLA 2011 N. 9 pag. 149, l’Alta Corte, in relazione a un caso in cui a un assicurato al quale era stato negato il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché l’attività esercitata era un lavoro su chiamata che non aveva presentato un carattere sufficientemente regolare durante i 12 mesi precedenti la data a partire dalla quale erano state chieste le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (fluttuazioni mensili superanti 9 volte il tasso del 20% in più o in meno del numero medio ottenuto sul periodo di riferimento di 12 mesi), ha confermato la sentenza cantonale, rilevando che solo l’attività indipendente era durata dal 1999 al 2005, mentre le attività dipendenti si estendevano da poco più di due anni l’una e da meno di due anni l’altra.

                                         Il TF ha indicato che, perciò, i rapporti di impiego non erano di una durata tale da permettere di distanziarsi dal principio secondo cui il periodo di riferimento di 12 mesi è sufficiente per stabilire il tempo normale di lavoro.

                                         L’Alta Corte ha, in ogni caso, osservato che le variazioni di remunerazione da un anno all’altro erano di un’ampiezza tale, che il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente facendo riferimento alla giurisprudenza di cui alla STF C 9/06 non permetteva comunque di ammettere l’esistenza di un’attività regolare.

                                         Con la STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicata in DTF 139 V 259, il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un’assicurata, occupata a tempo parziale su chiamata dal gennaio 2009, alla quale era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 19 febbraio 2012 in assenza di una perdita di lavoro computabile, dopo che dal 19 febbraio 2010 aveva ripetutamente percepito indennità giornaliere.

                                         L’Alta Corte, al riguardo, ha rilevato che le oscillazioni dell’orario di occupazione della ricorrente erano troppo ampie per ritenere normale il tempo di lavoro effettivamente svolto.

                                         Cfr. pure STF 8C_625/2013 del 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 1 pag. 62; STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018; D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).

                               2.4.   La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID), ai punti B95 segg., validi dall’ottobre 2016, ha stabilito quanto segue:

" (…)

Rapporto di lavoro su chiamata

         Definizione

B95  Il contratto di lavoro su chiamata è un rapporto di lavoro generalmente a durata indeterminata caratterizzato dal fatto che l’orario di lavoro è irregolare.

         Il lavoratore si impegna a esercitare un’attività ogniqualvolta il datore di lavoro richiede i suoi servizi. Il numero di ore remunerate varia quindi secondo le esigenze del datore di lavoro.

         Quando il rapporto di lavoro si è concluso nel rispetto del termine di disdetta legale o contrattuale e che tutte le condizioni di diritto sono soddisfatte, la persona ha diritto all’indennità di disoccupazione. Se invece il rapporto di lavoro su chiamata prosegue o non si conclude nel rispetto del termine di disdetta, si applicano i numeri marginali B97 e seguenti. ê

         Principio: nessuna perdita di lavoro computabile

B96  Il lavoratore non subisce né una perdita di lavoro né una perdita di guadagno computabile nei periodi in cui non è chiamato a lavorare (art. 11 cpv. 1 LADI). Questo caso rientra infatti in un rapporto di lavoro in cui l’orario irregolare è considerato normale (DTF 107 V 59). Il lavoratore non ha dunque diritto all’ID. ê

         Deroga al principio

B97 In deroga al principio generale (B96), se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato periodo (periodo di riferimento).

         Per determinare il tempo di lavoro normale occorre, in linea di massima, prendere come periodo di riferimento gli ultimi 12 mesi del rapporto di lavoro o, se tale rapporto è durato tra i 6 e 12 mesi, l’intera durata del rapporto di lavoro. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è infatti impossibile determinare il tempo di lavoro normale.

         Affinché un tempo di lavoro possa essere considerato normale occorre che le sue oscillazioni mensili non superino il 20 %, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di riferimento di 12 mesi oppure il 10 % se tale periodo dura soltanto 6 mesi. Se il periodo di riferimento è inferiore a 12 mesi, ma superiore a 6, il tasso di oscillazione ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di riferimento di 8 mesi, ad esempio, questo tasso è pari al 13 % (20 %: 12 x 8). Se le oscillazioni superano, anche solo per un mese, il limite ammesso, non si può più parlare di tempo di lavoro normale e, di conseguenza, sia la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono essere computate.

         Se il rapporto di lavoro è durato almeno 2 anni, è giustificato, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (TFA C 9/06 del 12.5.2006; DTF 8C_625/2013 del 23.01.2014, pubblicato in DLA 1/2014 pag. 62 segg.), prolungare il periodo di riferimento oltre i 12 mesi. In questo caso bisogna considerare il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla media annuale (DTF 8C_379/2010 del 28.2.2011). Occorre basarsi dunque sul numero di ore di lavoro svolte ogni anno (retroattivamente a partire dalla data di iscrizione alla disoccupazione) ed esaminare in che misura esso si discosta dalla media annuale, ossia dal numero medio di ore svolte annualmente. La cassa si basa al massimo sui cinque anni che precedono la riduzione del lavoro.

         Se il rapporto di lavoro è durato diversi anni e se è possibile determinare il lavoro normale a partire dall'esame del confronto mensile delle ore di lavoro, non è necessaria una verifica supplementare mediante il confronto annuale.

è     Esempio

         Una persona che lavora su chiamata da 3 anni e mezzo si iscrive alla disoccupazione il 1° luglio 2015, in seguito a una diminuzione delle chiamate.

         Le ore di lavoro effettuate sono le seguenti:

         01.07.2014 – 30.06.2015: 400 ore

         01.07.2013 – 30.06.2014: 500 ore

         01.07.2012 – 30.06.2013: 600 ore

         01.01.2012 – 30.06.2012: 200 ore

         Media annuale dei due anni: 450 ore (900 ore: 2 anni).

         Le fluttuazioni in % sono le seguenti:

         01.07.2014 – 30.06.2015: 11.1 % (50: 450 x 100)

         01.07.2013 – 30.06.2014: 11.1 % (50: 450 x 100)

         Si nota che le oscillazioni non superano il 20 %. Per questo motivo occorre ritenere che si tratta di un tempo di lavoro normale e che, di conseguenza, l’assicurato ha diritto alle ID. Il confronto con gli altri anni non è quindi necessario.

         L’attività ancora effettuata presso il datore di lavoro viene considerata quale guadagno intermedio.

è     Giurisprudenza

         - TFA C 284/00 del 7.3.2002 (non si può parlare di tempo di lavoro normale se vi sono oscillazioni rispetto alla media mensile che raggiungono il 25 % verso il basso e il 59 % verso l’alto)

         - TFA C 9/06 del 12.05.2006 (per i rapporti di lavoro che sono durati più di 12 anni, può essere opportuno prendere in considerazione un periodo di riferimento di 5 anni) ê”

(cfr. Prassi LADI ID)

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve, però, tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                                         In proposito cfr. pure STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

                               2.5.   Nella presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che RI 1 il 15 febbraio 2008 ha iniziato a lavorare per la __________ quale insegnante con impiego flessibile a tempo parziale in virtù di un contratto di lavoro di durata indeterminata. La prestazione lavorativa è fornita su chiamata dell’azienda (cfr. doc. 4).

                                         Egli collabora pure con il __________ quale __________ dal 2012, come attestato l’11 gennaio 2019 dalla segretaria dei __________ che ha precisato che il contratto di lavoro è stato concluso in forma verbale (cfr. doc. E).

                                         Al momento della domanda d’indennità di disoccupazione la medesima non aveva, però, precisato l’effettivo anno di inizio della collaborazione, facendo pensare che quest’ultima aveva avuto avvio nel 2017 (cfr. doc. 5; 6).

                                         L’assicurato, il 1° ottobre 2018, si è iscritto in disoccupazione con effetto dal 25 settembre 2018.

                                         La Cassa, come visto nei fatti, ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni LADI, in quanto egli non presentava una perdita di lavoro o di guadagno computabile.

                                         La parte resistente, tenendo conto, per quanto attiene alla __________, della media annua del numero di ore effettuate negli ultimi cinque anni prima della disoccupazione, dal settembre 2013 all’agosto 2018, pari a 564.80 ore, ha constatato che le variazioni orarie annuali avevano superato, nell’anno da settembre 2016 ad agosto 2017 e nell’anno da settembre 2017 ad agosto 2018, il 20% (cfr. doc. 8; 9; B; consid. 2.3.-2.4.).

                                         Anche in relazione ai __________ del __________ la Cassa ha indicato che “le oscillazioni mensili, rispettivamente annuali non sono comprese sempre entro la fluttuazione massima ammessa, ovvero più o meno 20%, rispetto alla media del periodo di riferimento” (cfr. doc. B p.ti IV e V; consid. 1.2.).

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire che la giurisprudenza federale ha stabilito che nell’ambito del lavoro su chiamata soltanto eccezionalmente può essere presa in considerazione una perdita di lavoro e di guadagno. Ciò si verifica quando le chiamate diminuiscono dopo che l’assicurato è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo prolungato (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 5.3.1.).

                                         Il TCA rileva, poi, che effettivamente, come addotto dalla parte ricorrente alla decisione su opposizione non risulta allegato un conteggio dettagliato delle ore svolte dall’assicurato negli ultimi cinque anni quale docente dei C__________ e delle oscillazioni annue (cfr. doc. I pag. 4).

                                         In concreto non si ritiene, però, necessario indagare oltre questo aspetto, considerato che l’insorgente ha ovviato a tale mancanza della Cassa inviando una tabella riassuntiva delle ore effettuate dal settembre 2013 all’agosto 2018 sia per la __________ che per il __________ (cfr. doc. F).

                                         Facendo capo a tali dati, contrariamente all’asserzione dell’assicurato secondo cui “dal secondo al quinto anno di riferimento (da settembre 2013 ad agosto 2017), il numero delle ore lavorative su chiamata rimane stabile ed in ogni caso nel margine di oscillazione del 20% contemplato nella giurisprudenza” (cfr. doc. I pag. 4; consid. 1.3.), si evincono oscillazioni annue superiori (verso l’alto o verso il basso) al 20%.

                                         Innanzitutto, nel caso concreto, siccome i rapporti di impiego con la __________ e con il __________ durano da diversi anni, ovvero da più di dieci anni, rispettivamente da più di sette anni, è giustificato tenere conto delle variazioni orarie annuali con un periodo di riferimento di cinque anni (cfr. STFA C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99: rapporto di lavoro di 14 anni, periodo di osservazione di 5 anni; STCA 38.2006.12 del 27 novembre 2006: rapporto di lavoro di 6 anni e 5 mesi, periodo di osservazione di 5 anni STCA 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 57 pag. 225: rapporto di lavoro di 3 anni e 8 mesi, periodo di osservazione di 3 anni; STCA 38.2012.63 del 18 giugno 2013: rapporti di lavoro di circa 9 anni e di circa 5 anni e mezzo, periodo di osservazione di 5 anni).

                                         Giova, altresì, evidenziare che il confronto delle ore annue deve avvenire in modo a sé stante per ogni singola attività (cfr. STCA 38.2012.63 del 18 giugno 2013) ciò che consente, nel caso in cui in relazione a uno dei rapporti di impiego l’orario di lavoro sia normale, di concludere che un assicurato subisce una perdita di lavoro computabile - e non, come ha proceduto la parte ricorrente, sommando le ore delle due attività (cfr. doc. I pag. 4, doc. F).

                                         Nella presente evenienza dalla tabella riassuntiva del ricorrente risultano effettuate presso la __________ 533.5 ore da settembre 2013 ad agosto 2014, 583 ore da settembre 2014 ad agosto 2015, 595 ore da settembre 2015 ad agosto 2016, 688.5 ore da settembre 2016 ad agosto 2017 e 433 ore da settembre 2017 ad agosto 2018 (cfr. doc. F).

                                         La media delle ore di lavoro registrata dall’assicurato durante il lasso di tempo di osservazione di cinque anni è stata di 566.6 ore, corrispondente a 679.9 ore aggiungendo il 20% delle ore e a 453.3 ore deducendo il 20% delle ore.

                                         L’oscillazione delle ore annue nei cinque anni esaminati (dal settembre 2013 all’agosto 2018) è stata anche superiore al 20%.

                                         In effetti per il periodo da settembre 2016 ad agosto 2017, in cui l’insorgente ha svolto 688.5 ore, la variazione è stata di circa + 21.5%, da settembre 2017 ad agosto 2018 in cui il medesimo ha svolto 433 ore di circa - 23.6%.

                                         Presso i __________ secondo il conteggio prodotto dal ricorrente sono state svolte da quest’ultimo 15 ore da settembre 2013 ad agosto 2014, 15 ore da settembre 2014 ad agosto 2015, 28 ore da settembre 2015 ad agosto 2016, 39 ore da settembre 2016 ad agosto 2017 e 36 ore da settembre 2017 ad agosto 2018 (cfr. doc. F).

                                         La media delle ore di lavoro effettuate dall’assicurato nel periodo di osservazione di cinque anni è stata di 26.6 ore, corrispondente a 31.9 ore aggiungendo il 20% delle ore e a 21.3 ore deducendo il 20% delle ore.

                                         L’oscillazione delle ore annue nei cinque anni determinanti (dal settembre 2013 all’agosto 2018) è sempre stata superiore al 20%, raggiungendo - 43.7% da settembre 2013 ad agosto 2014 e da settembre 2014 ad agosto 2015 e + 46.6% da settembre 2016 ad agosto 2017

                                         Ne discende che il tempo di lavoro sia presso la __________ che presso il __________ era irregolare, per cui il ricorrente non subisce alcuna perdita di lavoro computabile ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. b e 11 LADI (cfr. consid. 2.2.-2.4.).

                               2.7.   Infine, riguardo a quanto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata in merito ai suoi dubbi sulla effettiva residenza in Svizzera dell’assicurato, essendo emerso che rientra settimanalmente in Italia dove ha un appartamento di sua proprietà e dove allo stesso indirizzo risulta la ditta __________ - attività peraltro non segnalata alla Cassa (cfr. doc. B; consid. 1.2.; V) -, va evidenziato che il 3 ottobre 2018, in occasione del primo colloquio di consulenza presso l’URC di __________, il collocatore ha annotato che “l’assicurato è residente a __________ in un monolocale e possiede un appartamento di proprietà in Italia, in __________, dove si reca regolarmente ogni fine settimana. È annunciato all’AIRE” (cfr. doc. 15).

                                         A titolo abbondanziale questa Corte osserva che questi elementi costituiscono, in effetti, un serio motivo, da un lato, per dubitare dell’ossequio di un’ulteriore condizione del diritto all’indennità di disoccupazione, e meglio del presupposto della residenza in Svizzera di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI e, dall’altro, per ritenere il ricorrente, dal profilo del diritto internazionale, un vero frontaliere che rientra nel suo Paese almeno una volta la settimana (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019, confermata dal TF con giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STCA 38.2012.76 del 3 ottobre 2013, STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

                                         Cfr. pure STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013 consid. 2.9.

                                         Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 7 maggio 2019 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.02.2020 38.2019.38 — Swissrulings