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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2019 38.2019.23

16 ottobre 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·10,406 parole·~52 min·6

Riassunto

Sospensione inflitta a un'ass.in AD al 100% di 35 giorni ridotta a 28 giorni con la dec.su opp.x non aver concretizzato possib.di lavoro relativa a un posto assegnato da URC.Assegn.riportava impiego al 100%. Solo durante coll.conoscitivo emerso inizialm.al 50%. Sanzione ridotta a 18 giorni

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2019.23   RS/dc/gm

Lugano 16 ottobre 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:                       Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2019 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 marzo 2019 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 4 gennaio 2019 (cfr. doc. 22) ed ha ridotto da 35 a 28 giorni la durata della sospensione inflitta a RI 1, per non avere concretizzato una possibilità di lavoro presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. A11).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare quanto segue:

" (…)

1. In data 24 ottobre 2018 inizio uno stage di formazione presso il __________ a __________ (Doc. 1A, Doc. 1B).

2. In data 25 ottobre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento (URC) mi invita a prendere contatto con una ditta del __________ per un impiego in qualità di impiegata di commercio (Doc. 2).

L’impiego segnalato è con un grado di occupazione al 100%, mentre al colloquio di lavoro avvenuto in data 05 novembre 2018 apprendo che si tratta di un’occupazione al 50% che si potrebbe sviluppare al 100%. La sera stessa invio una email alla mia collocatrice per informarla sui contenuti del colloquio (Doc. 3).

3. Dopo un primo incontro conoscitivo il datore di lavoro (DDL) comunica all'URC di rifiutare la mia candidatura, quando ancora io mi aspettavo da parte sua una conferma per una o due giornate di prova (Doc. 4).

(…)

In realtà è stato il DDL signor __________ ad interrompere le trattative, perchè mi considera, a torto, una persona confusa e quindi non idonea a lavorare nella sua azienda.

Per parte mia ero più che disposta ad effettuare una o più giornate di prova.

8. Ho cercato in fase di colloquio di mettere a fuoco le necessità del DDL, oltre ad ascoltare i discorsi sulla meritocrazia che mi faceva il signor __________. In concreto, non voleva attribuirmi il posto di lavoro né al 50%, né al 80%, né al 100%.

Infatti, ancora dopo il colloquio il signor __________ era indeciso sul profilo della persona da assumere, come risulta dal Doc. 7B – lettera del 30 novembre 2018 indirizzata all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro in risposta alla richiesta di informazioni – alla domanda 9 (…) il posto vacante è già stato occupato da una altro/a candidato/a? (…) il signor __________ risponde (…) Allo stato attuale non ho preso ancora nessuna segretaria, in quanto ho difficoltà a trovare “quella giusta” e in questo il signor __________ mi sta dando una mano (grazie). Ora, sto valutando una situazione di tipo “freelands” ossia, una persona che mi viene aiutare a livello amministrativo – a ore (…).

9. Alla base delle scelte del signor __________ ci sono necessità aziendali ben precise e di cui non sono a conoscenza e che hanno condizionato anche il proseguo della trattativa per organizzare una verifica di 1-2 giorni negli uffici della __________.

10. Quanto riferito sulle condizioni d'impiego è incompleto. Infatti, i compiti assegnati all'interessata sarebbero stati di back office, amministrazione di una PMI in relazione ad un'iniziale percentuale di lavoro del 50%, ma non solo. L'interesse del signor __________ era comunque di avere alle sue dipendenze una persona che si occupasse anche di promozione e vendita dei servizi delle sue aziende.

In sede di colloquio il signor __________ ha centrato il suo discorso sulla meritocrazia e su quanto avrei potuto dare alla società, ha fornito verbalmente indicazioni sulle condizioni contrattuali (bonus aziendale del 10% per l'apporto di nuovi clienti, ore supplementari non pagate, ma compensate con la quinta settimana di ferie, pasti pagati), chiedendo alla sottoscritta di formulare una cifra per lo stipendio mensile, senza tuttavia mostrarmi una bozza di contratto (Doc. 8A, Doc. 8B).

11. Visto che il grado di occupazione si sarebbe esteso al 100% tra la ditta __________ e la ditta multimedia __________, non capisco perché aver formulato la proposta di iniziare all'80% debba costituire un comportamento penalizzante e colpevole, in relazione alla buona riuscita della trattativa.

12. II colloquio del 5 novembre 2018 era a tutti gli effetti un colloquio conoscitivo, in occasione del quale mi è stato spiegato il profilo ricercato e non un colloquio di assunzione dal momento che non mi è stato mostrato alcun contratto di lavoro scritto (cpv 4.3 pag. 5/7 Doc. 11).

Si veda, in merito, la risposta 3 del signor Jaeger alla richiesta di informazioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (Doc. 7A, Doc. 7B) (...) Al termine del colloquio avete offerto un'occupazione alla candidata? (...) risposta (...) No, questo colloquio è stata una prima intervista, dove io valutavo la candidata e se sarebbe risultata idonea, successivamente un'assunzione (...).

Affermare, come nella decisione impugnata, che è stata offerta all'interessata una concreta possibilità d'impiego non è corretto, perché il DDL non ha voluto nemmeno organizzare una giornata di prova ed ha invece deciso di valutare una situazione di tipo 'freelands' (cpv 4.3 pag. 5/7 Doc.11).

13. Nella decisione impugnata si evidenzia che ai fini della sospensione è sufficiente che il comportamento dell'assicurato costituisca una concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro. Non è determinante invece il fatto che il potenziale datore di lavoro avrebbe eventualmente rifiutato l'assunzione per altri motivi (pag. 6/7 Doc 11).

Il mio comportamento non ha mai costituito una concausa della mancata conclusione del contratto di lavoro: non ho fatto apprezzamenti negativi sulla ditta __________, né tenuto testa su argomenti gestionali o al discorso sulla filosofia aziendale del signor __________ (...) alle dipendenze della __________ solo persone che indossano la stessa maglia (...) tanto meno espresso considerazioni sul bonus aziendale per l'acquisizione di nuovi clienti.

14. La decisione impugnata non considera minimamente il fatto che il signor __________ parlava di un lavoro (...) tra __________ e __________ in crescendo (...) (Doc. 7B risposta 6f-6g), che comprendeva anche l'acquisizione di nuovi clienti e quindi andava oltre il profilo di segretaria o impiegata di commercio.

Si veda il contratto di lavoro in forma anonima (Doc. 7C) inviato dal signor Jaeger all'Ufficio giuridico, che glielo aveva richiesto (Doc. 7A) ma che io non avevo mai visto prima - dal quale risulta che una parte della remunerazione era in funzione dell'acquisizione di nuova clientela (Doc. 7C art. 8 Provvigione).

Desidero evidenziare che detto contratto di lavoro prevede all'articolo13 una clausola di divieto di concorrenza con una sanzione di chf 50000 in caso di violazione, che solitamente non si impone ad una segretaria.

15. Partire con il principio del dubbio, ritenere che gli argomenti da me trattati durante il colloquio conoscitivo non abbiano favorito il proseguimento e il buon esito della trattativa, sostenere il prevalere di una concausa per la mancata assunzione, accettare in gran parte le dichiarazioni del DDL, che non avrebbe alcun interesse nell'esito della vertenza, non è equo.

Mi sono espressa in buona fede, sia con la mia collocatrice, sia con il DDL, con il quale ho ripercorso e spiegato in dettaglio il mio percorso professionale (l'ultima esperienza significativa in ambito amministrativo risale al 2012 ) e mi sono espressa sul grado occupazionale che più si allineava con le necessità personali; non ho mai formalizzato su cifre salariali, cosa che avrebbe potuto fare l'URC per tramite del Servizio aziende informandomi sulle indennità compensative riferite al guadagno intermedio.

16. Si è trattato di un colloquio conoscitivo e non ho responsabilità alcuna per la mancata assunzione dal momento che mi sono presentata al colloquio di lavoro confermando la mia disponibilità per un impiego a tempo parziale e per una o due giornate di provo. Il DDL ha liberamente fatto le sue scelte, supportato anche da un servizio aziende.

17. In conclusione, la decisione impugnata si sviluppa quasi esclusivamente attorno all'ipotesi che il mio comportamento abbia precluso la sottoscrizione del contratto di lavoro, mentre non analizza quali erano le reali necessità del DDL: assunzione a tempo parziale o 'freelands'? Impiegata di commercio con quali mansioni? Solo amministrative o estese anche alla promozione e vendita di servizi delle due aziende?

Non ritengo corretto fare ricadere sul candidato, rispettivamente su di me, l'esito negativo di un colloquio di lavoro, l'esito di un’assegnazione dove le parti in gioco non si limitano ad essere DDL e persona in cerca d'impiego, ma anche un partner pubblico per la ricerca e la selezione di personale, l'ufficio regionale di collocamento, dal quale mi sarei aspettata un'azione di mediazione. (…)” (Doc I)

                               1.3.   Nella risposta del 14 maggio 2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva in particolare:

" (…)

         Si ritengono decisivi per l’interruzione della trattativa in corso gli argomenti affrontati dalla ricorrente in occasione del colloquio conoscitivo (riferiti dal datore di lavoro) ed il fatto che non si è resa chiaramente disponibile a ricoprire la posizione lavorativa nella percentuale richiesta al datore di lavoro (50%), ma si è proposta per un impiego a tempo pieno o tutt’al più nella misura dell’80%, diversamente dalle esigenze del potenziale datore di lavoro. Ciò ha evidentemente scoraggiato il datore di lavoro a proseguire la procedura di selezione ed ha quindi portato a scartare la sua candidatura per la posizione lavorativa vacante, annunciata al servizio aziende URC dal datore di lavoro.

         La tesi della ricorrente secondo cui, in buona sostanza, il datore di lavoro non voleva attribuirle il lavoro in nessuna percentuale, che era indeciso sul profilo della persona da assumere (cfr. ad 8 ricorso) e che le necessità aziendali hanno condizionato il prosieguo della trattativa (cfr. ad 9 ricorso), non permette di giungere ad una conclusione diversa.

         Determinante è il fatto che la ricorrente non ha fatto il possibile per la prosecuzione della trattativa, ma al contrario con il suo comportamento (argomenti e non disponibilità per la percentuale offerta), ha compromesso i successivi passaggi della selezione, che avrebbero portato allo svolgimento di un ulteriore colloquio ed alla eventuale formalizzazione dell’assunzione.

(…).

2.2.   Per quanto attiene agli argomenti della ricorrente (cfr. ad 10 del ricorso), riguardanti le mansioni che avrebbe dovuto svolgere, come esposto nella decisione su opposizione (cfr. P.to 4.1, pag. 4; doc. 25), emerge che i compiti assegnati all’interessata sarebbero stati di back office-amministrazione di una PMI (rispondere al telefono, amministrazione, fatturazione, contabilità, richiami, e gestione interna) (cfr. risposta 4, scritto 30 novembre 2018; doc. 16) e che le mansioni sarebbero state amministrative (cfr. risposta 6d, scritto 30 novembre 2018; doc. 16).

Il datore di lavoro ha riferito inoltre che la percentuale di lavoro offerta era inizialmente al 50% per la ditta __________ ed una volta consolidata, un 100% anche per gestire la ditta Soldini (cfr. risposta 6f, scritto 30 novembre 2018; doc. 16).

Si evidenzia altresì, che proprio la ricorrente immediatamente dopo il colloquio conoscitivo, ha informato la consulente URC sui contenuti della discussione avuta col potenziale datore di lavoro, ed in buona sostanza che il profilo ricercato riguardava un'attività al 50% da svolgere al centralino e per mansioni di back-office e che si poteva sviluppare al 100% con l'assunzione di lavori amministrativi riguardanti il negozio multimedia __________ (cfr. scritto di posta elettronica 5 novembre 2018; doc. 8).

Inoltre, dalle risposte rese dal potenziale datore di lavoro (cfr. scritto 11 dicembre 2018; doc. 19), emerge che lo stesso non ha espresso un parere o quantificato il salario percepito durante il colloquio conoscitivo. Il potenziale datore di lavoro, su richiesta scritta dell'amministrazione (doc. 18) ha indicato che, per la prima fase detta "di prova" e dopo una verifica di 1-2 giorni in ufficio, pensava ad un salario compreso tra i 3'600 e 4'200 franchi lordi al 100% (cfr. scritto 11 dicembre 2018; doc. 19).

Indipendentemente dalle necessità future del datore di lavoro, decisivo è che quando è stata discussa della posizione lavorativa durante il colloquio conoscitivo, la ricorrente ha inequivocabilmente dichiarato di non essere disponibile a lavorare a metà tempo, bensì solo a tempo pieno e tutt'al più all'80 %, quindi diversamente dalle esigenze del datore di lavoro.

2.3    Con riferimento agli argomenti della ricorrente (cfr. ad punto 12 e 13 ricorso), si precisa che lo scopo del colloquio conoscitivo in parola era principalmente di permettere al datore di lavoro di conoscere la ricorrente e le sue competenze e che, portato positivamente a termine, avrebbe potuto favorire il proseguimento della trattativa per la posizione lavorativa in questione. Gli argomenti trattati dall'interessata in occasione del colloquio conoscitivo, oltre al fatto di non rendersi disponibile per la percentuale lavorativa prevista (cfr. risposta datore di lavoro 30 novembre 2018; doc. 16), hanno invece contribuito – in virtù del principio della probabilità preponderante –  ad interrompere la trattativa e indotto il datore di lavoro a scartare la sua candidatura, senza concordare un'ulteriore colloquio e/o fissare una prova di lavoro, al fine di concretizzare l'eventuale assunzione.

Per quanto attiene agli argomenti della ricorrente, riguardanti la questione della provvigione e del divieto di concorrenza figuranti sulla bozza di contratto (cfr. ad 14 ricorso), si rileva che tale documento in forma anonimizzata (doc. 16/3) è stato trasmesso all'UG durante la procedura istruttoria, su richiesta dell'amministrazione, e non è mai stato sottoposto alla ricorrente dal potenziale datore, essendosi interrotta la selezione ben prima della discussione sui contenuti del contratto di lavoro. Inoltre, si constata che la bozza di contratto in questione, è un modello standard, non individualizzato, i cui contenuti specifici non erano ancora stati discussi e quindi andavano definiti nel prosieguo della procedura d'assunzione.

Come esposto nella decisione su opposizione (doc. 25), benché la ricorrente non abbia rifiutato esplicitamente il lavoro offertole, con il suo comportamento ha compromesso la trattativa in questione. Tale comportamento è in concreto assimilabile ad un rifiuto di un'occupazione adeguata senza validi motivi (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI) e la ricorrente è stata a giusto titolo sanzionata con decisione 4 gennaio 2019 (doc. 22).” (Doc. III)

                               1.4.   Il 15 maggio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

                               1.5.   La ricorrente, il 28 maggio 2019, ha presentato un atto di replica in cui ha fatto valere di non essersi messa in lite, in particolare con il potenziale datore di lavoro, signor __________, scoraggiato, pare, da una proposta d’impiego diversa in termini di percentuale lavorativa. La medesima ha precisato, da un lato, che il colloquio conoscitivo è stato condotto dal datore di lavoro che ha scelto gli argomenti, come riferito alla collocatrice subito dopo il colloquio tramite un messaggio di posta elettronica. Dall’altro, che l’Ufficio giuridico, nella risposta di causa, non ha indicato quali altri argomenti da lei affrontati e riferiti dal datore di lavoro si ritengono decisivi per l’interruzione della trattativa in corso.

                                         L’insorgente ha peraltro osservato di essersi messa volentieri a disposizione per un colloquio conoscitivo e che la sua disponibilità era totale anche per 1-2 giorni di prova presso gli uffici della __________. Pertanto si chiede per quale motivo ritenere il suo comportamento assimilabile a un rifiuto di un’occupazione adeguata (cfr. doc. V + allegati B1A-B9).

                               1.6.   Il 29 maggio 2019 il TCA ha richiamato dall’Ufficio regionale di collocamento (URC) di ____________ l’incarto completo relativo all’assicurata (cfr. doc. VI).

                                         L’URC ha trasmesso quanto richiesto il 6 giugno 2019 (cfr. doc. VIII +1/2).

                               1.7.   Questo Tribunale, il 31 maggio 2019, oltre a inviarle il doc. V + allegati per osservazioni, ha invitato la Sezione del lavoro a prendere posizione in merito al fatto, risultante dal doc. V pag. 2 e dal doc. B8=doc. A3 e doc. 23/2, che l’insorgente, il 5 novembre 2018 successivamente al colloquio con il potenziale datore di lavoro, ha contattato (tramite posta elettronica) la propria consulente del personale chiedendole - dopo aver evidenziato, da una parte, che l’assegnazione percentuale riguardava un impiego al 100%, mentre l’occupazione presso __________ era al 50%, dall’altra, che lei aveva proposto di iniziare all’80% e che il sig. __________ le avrebbe fatto sapere nei giorni seguenti per organizzare un giorno di prova - cosa ne pensasse.

                                         Il TCA, al riguardo, ha specificato che gli occorreva segnatamente sapere qual era stato l’esito del messaggio di posta elettronica inviato il 5 novembre 2018 dalla ricorrente all’URC (cfr. doc. VII).

                                         La Sezione del lavoro ha risposto l’11 giugno 2019 dopo aver interpellato in merito la consulente del personale __________ (cfr. doc. IX; 28-29), la quale ha segnatamente evidenziato che la ricorrente, durante il colloquio del 5 novembre 2018 con il signor __________, era già in possesso di molte informazioni anche da parte del suo ufficio (precedenti periodi di disoccupazione, info-URC, ecc.; cfr. doc. 29).

                               1.8.   Il 14 giugno 2019 la parte resistente ha prodotto il formulario “Azioni di reinserimento” completo relativo all’assicurata in cui figura che il 27 ottobre 2018 la consulente URC l’ha resa attenta sull’obbligo di accettazione delle occupazioni a tempo parziale (cfr. doc. XV; 30).

                               1.9.   La ricorrente, il 19 giugno 2019, ha osservato che la sanzione inflittale dalla Sezione del lavoro non tiene adeguatamente conto della sua volontà, espressa in modo chiaro, di voler ricoprire la posizione lavorativa offerta con una percentuale adatta alle funzioni richieste. La medesima ha indicato, da un lato, che quando, dopo il colloquio, ha lasciato la sede di __________ era ancora da chiarire la percentuale occupazionale, visto che le mansioni e le responsabilità si sarebbero estese a due ditte. Dall’altro, che la percentuale d’impiego espressa dal signor __________ in sede di colloquio era del 50%, senza precisare per quanto tempo, quanti mesi, mentre quella indicata sul foglio di assegnazione era del 100%. L’insorgente ha asserito che il potenziale datore di lavoro ha chiarito solo in un secondo tempo, sollecitato da una richiesta di informazioni da parte dell’amministrazione, la durata del rapporto di lavoro, la percentuale e la figura di back office.

                                         Inoltre la ricorrente ha evidenziato che al suo messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 non è stato dato alcun riscontro scritto né telefonico sia da parte della consulente __________ che dal servizio aziende URC. La stessa ha specificato di essersi incontrata con la collocatrice per un colloquio di consulenza il 17 settembre e il 27 novembre 2018, ma non il 27 ottobre 2018 che era un sabato e che è stato durante il colloquio del 27 novembre 2018 che la consulente l’ha resa attenta in merito all’obbligo di accettare attività lavorative adeguate/idonee anche se parziali (cfr. doc. XVII +1-14).

                             1.10.   Questa Corte, il 25 giugno 2019, ha inviato, in particolare, il doc. XVII+1-14 alla Sezione del lavoro per osservazioni e le ha chiesto di trasmettere copia della “Convocazione al colloquio di consulenza” del 27 ottobre 2018 (cfr. doc. 30 allegato a doc. XV) - che risulta essere stato un sabato - e indicare per quali motivi è stato scelto tale giorno della settimana (cfr. doc. XIX).

                                         L’amministrazione, il 16 luglio 2019, dopo aver interpellato la consulente, __________ (cfr. doc. 31; 32), ha risposto:

“(…) prendiamo atto dell’errore riguardante la data del colloquio di consulenza 27 ottobre 2018 riportato sul formulario Azioni di reinserimento. Tuttavia, si ritiene che comunque la ricorrente – iscritta nuovamente in disoccupazione dall’11 dicembre 2017 (doc. 1) – fosse perfettamente a conoscenza dei propri obblighi derivanti dalla disoccupazione. (…)” (Doc. XXII)

                             1.11.   L’insorgente ha preso posizione al riguardo con scritto del 18 luglio 2019 (cfr.doc. XXIV).

                             1.12.   Il doc. XXIV è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XXV).

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso la ditta __________ di __________.

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…).

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

                               2.2.   La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Il Tribunale federale ha inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).

                                         La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C 81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

                                         In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003 l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

                                         Rientra nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI ogni comportamento che fa fallire la conclusione di un contratto di lavoro (cfr. STF 8C_339/2016 del 29 giugno2016 consid. 4.2.).

                                         Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 71 segg.

                               2.3.   L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.   non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.    necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.    procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

                                         Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RU 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti …, pag. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

                               2.4.   Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

                                         In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

" (…) Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

                                         Pertanto secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

                                         In quel caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

                                         In un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata che ha impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

                                         In una sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

                                         L'Alta Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno indotta a rifiutare l'impiego

                                         temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze informatiche per svolgere l'impiego in questione.

                                         Inoltre la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

                                         Di conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

                                         Per altri casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12 dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

                                         In una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006 il TFA ha poi confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

                                         il Tribunale federale, con giudizio 8C_650/2017 del 25 giugno 2018, ha avallato il modo di procedere dell’amministrazione e della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di giustizia del Canton Ginevra in relazione a un assicurato che era stato sospeso per 31 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione dopo lo svolgimento di tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:

" (…)

6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.  

(…).

6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.  

6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

7.

(…).

7.2. Les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable. (…)”

                               2.7.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nata il __________ 1963, si è iscritta in disoccupazione l’11 dicembre 2017 con effetto dal 1° gennaio 2018 (4° termine quadro dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020; cfr. doc. 22 p.to 1), dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 3) quale impiegata nei settori amministrativo contabile, del servizio alla clientela e del segretariato di studi medici, ospedali/cliniche (cfr. doc. 2).

                                         Il 25 ottobre 2018 l’URC ha assegnato all’assicurata un posto di lavoro quale impiegata di commercio I/D (competenze: - centralino - emissione offerte registrazione bollettini giornalieri - corrispondenza in italiano e tedesco) presso la società __________ di __________ a tempo pieno (8 ore e 15 minuti giornalieri), con una durata indeterminata e uno stipendio a partire da fr. 4'300.-- a dipendenza delle conoscenze (cfr. doc. 5).

                                         L’URC ha invitato la ricorrente a contattare il potenziale datore di lavoro entro 24 ore (cfr. doc. 5).

                                         L’assicurata, il 26 ottobre 2019, ha inviato un messaggio di posta elettronica alla __________ allegando il proprio dossier di candidatura completo di lettera di motivazione ed esprimendo la propria disponibilità per un colloquio di approfondimento (cfr. doc. 6).

                                         L’URC, inoltre, il 2 novembre 2018, ha emesso una decisione con cui ha stabilito che l’insorgente era tenuta a frequentare uno stage di formazione al 100% presso il __________ che la stessa aveva peraltro già iniziato il 24 ottobre 2018 e che sarebbe terminato il 23 gennaio 2019 (cfr. doc. 7; 8).

                                         Lunedì 5 novembre 2018 alle ore 15:00 ha avuto luogo un colloquio tra l’assicurata e __________ della __________ (cfr. doc. 23/2; 10).

                                         La ricorrente, ancora il 5 novembre 2018 alle ore 19:05, ha scritto alla propria consulente del personale, __________, il seguente messaggio di posta elettronica:

" Oggetto: stage al DSS

Al momento sono impiegata al settore famiglie e minorenni e mi occupo dell’inserimento di dossier dal vecchio sistema gestionale a quello nuovo oltre a rispondere alle chiamate provenienti dall’esterno da smistare agli Assistenti sociali.

Mi sto dando da fare e il mio lavoro è apprezzato e sono contenta.

Oggetto: __________

Oggi ho avuto un primo colloquio con il signor __________ General manager. Dopo una breve introduzione sull’azienda mi ha spiegato che il profilo ricercato è per ricoprire un’attività al 50% da svolgere al centralino e per mansioni back-office, vacanze di 5 settimane, ore supplementari non retribuite ma bonificate con la quinta settimana di vacanza. Benefici aziendali: pranzi pagati e un bonus aziendale per l’apporto di nuovi clienti, cioè una retribuzione del 10% sull’importo totale della prestazione pattuita/conclusa.

Ho fatto notare che l’Assegnazione pervenutami dall’URC parlava di un impiego al 100% e il signor __________ mi ha detto che si può sviluppare al 100% con l’assunzione di lavori amministrativi riguardanti il negozio multimedia __________.

Mi ha spiegato che alle loro dipendenze vogliono una persona proattiva, interessata al contesto dove lavora con una retribuzione basata sul merito.

Ho chiaramente detto che sono interessata ad un impiego a tempo pieno e per trovare un’intesa ho proposto di iniziare con un 80%, per il quale il signor __________ mi vuole riconoscere uno stipendio lordo mensile di chf 3000 (che ha stimato sul momento perché ho riferito che la classe di stipendio nella funzione di Ass. di cura era di chf 50’000/lordi/anno)

Nei prossimi giorni mi farà sapere per organizzare un giorno di prova.

Signora __________ Lei cosa ne pensa?” (Doc. VB8=A3=23/2)

                                         L’8 novembre 2018 __________ ha comunicato all’assicurata, tramite posta elettronica, che “dopo attento esame del suo cv assieme a quanto discusso, devo per tanto rifiutare la sua candidatura” (cfr. doc. 9).

                                         Inoltre sempre l’8 novembre 2018 __________ per la __________, nel formulario “Esito della candidatura ad un posto di lavoro”, ha indicato che RI 1 non è stata assunta, poiché “teneva testa a quanto spiegavo, voleva avere ragione e non era disposta ad un’occupazione inferiore al 100% inoltre sembrava una signora molto confusionale in quello che diceva” (cfr. doc. 10).

                                         Il 13 novembre 2018 la ricorrente ha scritto all’URC all’attenzione di __________:

" (…)

Esito dell’incontro negativo

mi viene comunicato giovedì 8 novembre 2018 tramite email di cui allego copia.

Non sono stata assunta per il seguente motivo:

La vostra assegnazione N. __________ indicava un impiego al 100%. Durante il colloquio è emerso che si trattava di un impiego al 50% da svolgere al centralino e per mansioni di back-office. Benefit aziendali: pranzi pagati e un bonus del 10% per l’apporto di nuovi clienti (cioè una retribuzione supplementare del 10% sull’importo totale della prestazione che avrei concluso/pattuito).

La mia situazione famigliare richiede un’occupazione a tempo pieno e ho proposto al signor __________ di iniziare al 80%. Dopo 60 minuti di colloquio sono stata congedata con la proposta di affrontare una giornata di prova al fine di conoscere meglio le mie capacità organizzative. Nel frattempo è arrivata una presa di posizione scritta con la quale mi ha informata di “rifiutare la mia candidatura” (Doc. 11)

                                         L’URC, il 27 novembre 2018, ha inviato alla Sezione del lavoro la seguente “Comunicazione relativa a una sanzione (Posto di lavoro)” concernente l’assegnazione di impego presso la __________:

" (…) Per quanto riguarda la presa di posizione del potenziale datore di lavoro, è stato personalmente contattato per conoscere nei dettagli la sua presa di posizione nei confronti della signora RI 1, lo stesso ha potuto confermare che l’assicurata è stata molto negativa sul fatto di accettare un lavoro inizialmente parziale.

Il signor __________ – IT General Manager della __________ si è reso disponibile eventualmente a collaborare ancora con il nostro ufficio per chiarire la posizione.

A titolo abbondanziale si nota che l’assicurata con un’attività parziale avrebbe beneficiato del guadagno intermedio.

Domanda:

Chiediamo se il comportamento dell’assicurata ha potuto precludere la sottoscrizione di un contratto di lavoro, dove l’assicurata avrebbe potuto ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione disoccupazione.” (Doc. 12)

                                         Invitata dalla Sezione del lavoro a formulare osservazioni al riguardo (cfr. doc. 13), il 4 dicembre 2018 l’assicurata ha precisato, in particolare, di essersi limitata, durante il colloquio del 5 novembre 2018, a manifestare la sua sorpresa circa il fatto che il posto di lavoro fosse a tempo parziale allorché l’impiego vacante notificatole era al 100%. La medesima ha contestato l’affermazione del potenziale datore di lavoro di essere stata molto negativa circa l’accettazione di un lavoro inizialmente parziale, indicando che lavorare nell’ambito della tecnologia e dell’informazione e comunicazione le interessa e che ha proposto al signor __________ di iniziare al 80%, dando la sua totale disponibilità per una giornata di prova (cfr. doc. 15).

                                         Il 27 novembre 2018 la Sezione del lavoro ha pure posto dei quesiti al potenziale datore di lavoro, e meglio:

" (…)

1. Conferma che la signora RI 1 ha svolto un “colloquio d’assunzione” presso la __________ di __________?

2. Se sì voglia indicarci, la data del colloquio e la durata dello stesso.

3. Al termine del “colloquio d’assunzione” avete offerto un’occupazione alla candidata?

4. In caso di assunzione, quali sarebbero stati i compiti assegnati alla candidata?

5. Come valuta il “colloquio d’assunzione”? Sono emersi problemi particolari?

6. Voglia per cortesia precisare le condizioni d’impiego ed in particolare:

a) la data d’inizio dell’attività lavorativa.

b) la durata del contratto di lavoro (determinato o indeterminato).

c) gli orari di lavoro, rispettivamente i turni di lavoro e i giorni di riposo.

d) quali mansioni sarebbero state assegnate alla signora RI 1.

e) la retribuzione (salario lordo mensile oppure il salario orario di base, 13a mensilità);

f) la percentuale di lavoro offerta;

g) per l’interessata, ci sarebbe stata la possibilità di un impiego a tempo pieno (100%) presso la __________ di __________?

7. Conferma che la signora RI 1 ha rifiutato la sua proposta di lavoro?

8. Voglia precisare nel dettaglio i motivi per cui l’assunzione della signora RI 1 non è andata a buon fine.

9. Il posto vacante è già stato occupato da un altro/a candidato/a?

Se sì, le chiediamo di volerci fornire il contratto di lavoro in forma anonima;

Se no, le chiediamo di volerci fornire copia del contratto di lavoro che avrebbe stipulato per la signora RI 1 in caso di assegnazione.” (Doc. 16/1)

                                         Il 5 dicembre 2018 alla parte resistente sono pervenute le seguenti risposte:

" (…)

1. Confermo d’aver intrapreso un primo colloquio conoscitivo in nostra sede.

2. data del colloquio: 05.11.2018

3. No, questo colloquio è stata una prima intervista, dove io valutavo la candidata e se sarebbe risultata idonea, successivamente un’assunzione.

4. I compiti a lei assegnati, sarebbero stati di: backoffice – amministrazione di una PMI, ossia:

      a. Rispondere al telefono

      b. Amministrazione

      c. Fatturazione

      d. Contabilità

      e. Richiami

      f. Gestione interna

5. La signora RI 1 ha subito iniziato il colloquio in modo negativo, impartendomi dei paletti e mi “teneva testa” su argomenti gestionali in modo confusionale (esempio ferie).

6.

    a. Non ne abbiamo mai discusso: ho solo detto che le avrei fatto sapere e successivamente ci sarebbe stato 1-2 giorni di prova, successivamente l’assunzione sarebbe stata immediata.

    b. Indeterminato.

    c. Dal lunedì al venerdì: 0830.1200 1330-1830, in relazione a un 50% iniziale

    d. Amministrative

    e. Non ho parlato di stipendio, in quanto a me non importa il titolo di studio, l’età o la famiglia di provenienza, quello che importa è la meritocrazia e quanto la signora potesse dare alla società – competenze. Sono io che ho chiesto a lei in relazione ad un 100%.

    f. 50% iniziale per __________ e una volta consolidata, un 100% anche per gestire soldini (2 società).

    g. Sì, tra __________ e soldini sì, ma era un crescendo.

7. No, ma non era interessata ad una prima occupazione al 50% in quanto “avrebbe guadagnato troppo poco”.

8. Se già con un primo colloquio conoscitivo sono emersi problemi di:

    a. Percentuale

    b. Di conseguenza salario

    c. Interazione

Lascio a voi, il motivo per il quale non ho portato avanti la candidatura.

9. Allo stato attuale non ho preso ancora nessuna segretaria, in quanto ho difficoltà a trovare “quella giusta” e in                   questo il signor __________ mi sta dando una mano (grazie). Ora, sto valutando una situazione di tipo “freelands” ossia una persona che mi viene aiutare a livello amministrativo - a ore.” (Doc. 16)

                                         Il potenziale datore di lavoro ha allegato copia dell’eventuale contratto di lavoro da cui si evince, in particolare, che la funzione era di segretaria amministrativa e che la percentuale di occupazione era del 100%. Non è stata indicata la retribuzione (cfr. doc. 16/3).

                                         La Sezione del lavoro, il 7 dicembre 2018, ha nuovamente interpellato la ditta __________, chiedendole di precisare il salario mensile lordo che avrebbe offerto all’assicurata in caso di assunzione (cfr. doc. 18).

                                         __________, l’11 dicembre 2018, ha risposto che il salario al quale pensava per la prima fase, detta “di prova” e dopo una verifica di 1-2 giorni in ufficio, sarebbe stato tra fr. 3’600-4’200 lordi al 100% (cfr. doc. 19).

                                         L’insorgente, il 20 dicembre 2018, si è espressa in merito alle indicazioni fornite dal potenziale datore di lavoro, osservando segnatamente:

" (…)

- per quanto riguarda il salario di chf 3000 che il signor __________ mi avrebbe riconosciuto per un impiego al 80%, la cifra è stata calcolata dal signor __________ sul momento dopo averlo informato della classe di stipendio attribuitami durante l’attività di Assistente di cura;

(…).

Non sono mai entrata in una logica conflittuale e posso confermare per la seconda volta di essermi messa a totale disposizione per una giornata di prova e di non aver mai rifiutato un’occupazione inferiore al 100%.” (Doc. 21)

                                         Con decisione del 4 gennaio 2019 la Sezione del lavoro ha sospeso l’insorgente dal diritto all’indennità di disoccupazione per 35 giorni, poiché il comportamento tenuto dalla stessa ha di fatto compromesso la trattativa di lavoro con la __________, ciò che va assimilato al rifiuto di un’occupazione adeguata (cfr. doc. 22).

                                         Con decisione su opposizione del 14 marzo 2019 la Sezione del lavoro ha poi ridotto la sanzione da 35 a 28 giorni di sospensione, motivando come segue:

" (…) nonostante l’accertata responsabilità della signora RI 1 per il rifiuto dell’occupazione in esame, considerate le circostanze del caso concreto e del fatto che la stessa non è rimasta passiva o indifferente durante la trattativa, appare maggiormente adeguato valutare le responsabilità dell’assicurata nell’ambito di una colpa media (da 16 a 30 giorni) e ridurre a 28 giorni la durata della sospensione inflitta inizialmente con la decisone impugnata. (…)” (Doc. A11)

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7.), il TCA rileva innanzitutto che l’assegnazione di un posto di lavoro presso la __________ di __________ del 25 ottobre 2018 da parte dell’URC alla ricorrente riporta che si trattava di un impiego al 100% di 8.15 ore giornaliere.

                                         Anche nelle “osservazioni” contemplate nel documento relativo all’assegnazione è indicato che l’occupazione in questione era al 100% (cfr. doc. 5; consid. 2.7.).

                                         L’assicurata, iscritta in disoccupazione al 100% (cfr. doc. 3) e che dal 24 ottobre 2018 stava svolgendo uno stage di formazione a tempo pieno presso il __________ sempre attribuitole dall’URC (cfr. doc. 7; consid. 2.7.), si è prontamente annunciata al potenziale datore di lavoro, indicando di essere “volentieri a disposizione per un colloquio di approfondimento” (cfr. doc. 6).

                                         Soltanto durante il colloquio con il potenziale datore di lavoro del 5 novembre 2018 di pomeriggio (cfr. consid. 2.7.) RI 1 è venuta a sapere che in realtà si trattava, perlomeno inizialmente, di un impiego al 50%.

                                         Del resto ancora il 27 novembre 2018 nella “Comunicazione relativa a una sanzione (posto di lavoro)” da parte dell’URC alla Sezione del lavoro figurava che il grado di occupazione dell’occupazione offerta presso la __________ era al 100% (cfr. doc. 12).

                                         Per di più anche la copia del contratto di lavoro che sarebbe stato stipulato con l’insorgente prodotta nel dicembre 2018 da __________ alla Sezione del lavoro su richiesta di quest’ultima prevede che “la percentuale di occupazione corrisponde al 100%” (cfr. doc. 16/3).

                                         Al riguardo questo Tribunale evidenzia l’importanza, nel contesto delle assegnazioni di posti di lavoro, di fornire agli assicurati indicazioni corrette in merito alle occupazioni proposte. E’ auspicabile, pertanto, un attento esame degli impieghi da offrire agli assicurati, al fine di valutare se si impongano specifiche verifiche presso i potenziali datori di lavoro delle relative condizioni (al riguardo cfr. STCA 38.2012.24 del 15 ottobre 2012 pubblicata in RtiD I-2013 N. 67 pag. 313-322 riguardante un’assegnazione di un posto di lavoro presso un call-center non completa mancando l’indicazione del salario orario minimo; D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in Rèmy Wyler/Anne Meier/Sylvain Marchand (ed.), Regards croisé sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, Ginevra/Zurigo 2015, Schulthess Editions Romandes, pag. 73 seg. (83-88)).

                               2.9.   Come visto al considerando precedente, l’assicurata ha immediatamente contattato il potenziale datore di lavoro esprimendo la propria disponibilità a un incontro.

                                         Quando, però, la ricorrente è venuta a sapere che si trattava di un’occupazione - perlomeno inizialmente (come dalla stessa riconosciuto nel messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 alla consulente URC; cfr. doc. 23/2; consid. 2.7.) - al 50%, ha indicato al potenziale datore di lavoro di essere interessata a un impiego a tempo pieno e ha proposto “per trovare un’intesa” di iniziare all’80% (cfr. doc. 23/2).

                                         L’assicurata, quindi, nonostante dal luglio 2018 fosse al suo quarto termine quadro per la riscossione di prestazioni (cfr. consid. 2.7.) e dovesse conseguentemente essere al corrente dei propri doveri quale disoccupata, come l’obbligo di ridurre il danno, rispettivamente dei relativi diritti (l’11 dicembre 2017 allorché si è riannunciata in disoccupazione l’URC le ha segnalato, tra l’altro, “Un Opuscolo per i disoccupati” edito dalla SECO e reperibile al sito www.area-lavoro.ch in cui è enunciato espressamente l’obbligo di accettare qualsiasi occupazione e il concetto di guadagno intermedio) -, non ha subito manifestato al potenziale datore di lavoro piena disponibilità ad accettare comunque l’impiego. Disponibilità che avrebbe dovuto esprimere a maggiore ragione considerato che, come dalla ricorrente stessa riportato nel messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 alla consulente URC, __________ aveva precisato che il grado di occupazione “si può sviluppare al 100% con l’assunzione di lavori amministrativi riguardanti il negozio multimedia __________” (cfr. doc. 23/2).

                                         L’assicurata, per contro, ha proposto un inizio all’80%, percentuale questa che rappresenta un tempo parziale “elevato”, più vicino a un tempo pieno che a un metà tempo.

                                         Infine RI 1 ha sì contattato la sera stessa del colloquio la consulente pe sapere cosa ne pensasse della situazione (cfr. doc. 23/2, consid. 2.7.), tuttavia durante l’incontro con il potenziale datore di lavoro non gli ha comunicato in primis un pieno interesse per il posto in questione, specificando unicamente che avrebbe dovuto interpellare l’URC per chiedere ragguagli circa il fatto che l’assegnazione concerneva un impiego al 100% (cfr. doc. 5), mentre il posto era concretamente al 50%.

                                         La ricorrente si è messa così in condizione di non effettuare la prova di lavoro.

                                         Con questo atteggiamento l’assicurata ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro.

                                         La medesima avrebbe, invece, dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

                                         D’altra parte, come giustamente sottolineato dall’amministrazione (cfr. doc. A11; III), l’occupazione in questione era adeguata. L’impiego quale impiegata di commercio back office (cfr. doc. 5; 23/2) corrispondeva infatti alla professione ricercata dall’assicurata.

                                         Inoltre dal profilo salariale (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. a LADI) l’occupazione in questione, prevedendo uno stipendio lordo di fr. 3’600/4’200 al mese per un tempo pieno (cfr. doc. 19), è conforme a quanto contemplato dal Contratto Collettivo di Lavoro degli impiegati di commercio nell’economia ticinese valido dal 1° gennaio 2018 che contempla una remunerazione minima di fr. 3’330 come impiegato generico, di fr. 3’600 come impiegato operativo e di fr. 4’100 come impiegato responsabile.

                                         La ricorrente, del resto, non ha sollevato particolari obiezioni circa l’adeguatezza del posto di lavoro propostole dall’URC.

                             2.10.   È vero che, come accertato dal TCA (cfr. doc. VII; IX; 29), la consulente URC non ha risposto per iscritto al messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 in cui l’assicurata, da una parte, ha esposto la situazione riguardante l’impiego presso la __________ emersa in occasione del colloquio conoscitivo del medesimo giorno, dall’altra, ha chiesto l’opinione al riguardo della collocatrice (cfr. doc. 23/2; consid. 2.7.).

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto, come già esposto, l’assicurata, in occasione dell’incontro del 5 novembre 2018 con il potenziale datore di lavoro, non ha manifestato senza indugio interesse alla conclusione di un contratto di impiego, precisando soltanto che essendo disoccupata al 100%, mentre l’occupazione proposta era – almeno inizialmente – al 50% a differenza di quanto indicato sull’assegnazione del 25 ottobre 2018 (posto di lavoro al 100%; cfr. doc. 5), avrebbe dovuto chiarire con l’URC tale questione.

                                         Proponendo già durante il colloquio conoscitivo un grado di occupazione iniziale dell’80%, l’insorgente ha escluso, prima di contattare la propria consulente, la possibilità di cominciare a lavorare a metà tempo.

                                         In simili condizioni, l’assicurata non può trarre vantaggio alcuno dal fatto che la consulente URC non abbia dato seguito al suo messaggio di posta elettronica del 5 novembre 2018 - la cui risposta non è peraltro stata sollecitata dalla ricorrente, benché dovesse sapere che a breve il potenziale datore di lavoro avrebbe comunicato la sua decisione in merito alla/e giornata/e di prova - fondandosi sull’art. 27 LPGA relativo al dovere dell’amministrazione di fornire agli assicurati consulenza e informazione.

                                         Non va d’altronde dimenticato che l’insorgente era al 4° termine quadro, per cui avrebbe dovuto conoscere i propri diritti e doveri quale disoccupata (cfr. consid. 2.9.).

                                         In ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare violato l’art. 27 LPGA, ciò non consente di giungere a un esito differente della fattispecie.

                                         La violazione del dovere di informazione e consulenza non implica automaticamente che all’assicurato vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.).

                                         La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo il TF, al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 2.1.; STF 8C_369/2015 del 14 luglio 2015; consid. 3.2.; STF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.1.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

                                         Una delle condizioni del diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. che - se determinati presupposti sono adempiuti (cfr. STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.) -, da un lato, consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, dall’altro, impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità è che l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole.

                                         In casu, come visto, l’assicurata, affermando durante il colloquio conoscitivo del 5 novembre 2018 - dopo aver saputo che l’impiego era, almeno inizialmente, al 50% -, di essere interessata a un impiego a tempo pieno e proponendo un inizio all’80%, ha di fatto escluso la possibilità di cominciare a metà tempo già prima di contattare al riguardo la collocatrice.

                                         Pertanto non è la mancata informazione da parte della consulente che ha principalmente influenzato il comportamento della ricorrente nei confronti del potenziale datore di lavoro.

                                         Il TCA ritiene comunque utile sottolineare l’importanza per gli organi di applicazione della LADI di rispondere in modo documentabile alle richieste degli assicurati sia per chiarezza nei loro confronti sia per evitare successivi malintesi (cfr. art. 27 LPGA).

                             2.11.   A ragione, dunque, la Sezione del lavoro ha parificato il comportamento della ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l’ha sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

                             2.12.   Per quanto attiene alla durata della sanzione (28 giorni di penalità), questa Corte osserva che nella DTF 130 V 125, citata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha stabilito che, se in una fattispecie esistono dei validi motivi, il rifiuto di un impiego non va necessariamente qualificato come colpa grave, ma la colpa dell’assicurato deve essere considerata soltanto mediamente grave o lieve.

                                         In concreto l’assegnazione del 25 ottobre 2018 relativa al posto di lavoro presso la __________ ricevuta dall’insorgente e alla quale quest’ultima ha dato immediatamente seguito, prevedendo un grado di occupazione del 100%, non corrispondeva alla realtà, visto che durante il colloquio del 5 novembre 2018 è emerso che si trattava di un impiego - perlomeno inizialmente - soltanto al 50%.

                                         La ricorrente, che era iscritta in disoccupazione al 100%, si è perciò trovata confrontata al fatto che l’occupazione fosse a metà tempo unicamente al momento dell’incontro con __________.

                                         Di conseguenza è altamente verosimile che l’effetto sorpresa di tale scoperta durante il colloquio stesso abbia condizionato la sua immediata reazione nei confronti del potenziale datore di lavoro.

                                         Ne discende, tutto ben considerato, che la sospensione di 28 giorni non rispetta il principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.5.), in quanto non tiene conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. consid. 2.8 in fine e 2.10) e deve essere ridotta a 18 giorni di penalità.

                                         La decisione su opposizione 14 marzo 2019 è, pertanto, modificata nel senso che l’assicurata è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 14 marzo 2019 è modificata nel senso che l'assicurata è sospesa per 18 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

38.2019.23 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2019 38.2019.23 — Swissrulings