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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.02.2019 38.2018.75

6 febbraio 2019·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,488 parole·~17 min·3

Riassunto

Sospensione per rinuncia a prestazioni salariali avendo concluso con DL accordo di rescissione contr. con effetto immediato. A torto Cassa si è basata su art. 30 cpv.1 lett. b LADI (non esiste più alcuna pretesa salar. per periodo di disdetta). Rinvio atti x valutare sosp. ex 30 cpv. 1 lett. a LADI

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2018.75   DC/sc

Lugano 6 febbraio 2019  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di

RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   RI 1 ha lavorato dal 1° gennaio 2008 quale geologo per la ditta __________, con una retribuzione lorda di fr. 104'000.-- annui (cfr. doc. 3). Egli era pure azionista e membro del Consiglio di amministrazione fino alle dimissioni del 22 novembre 2017.

                                         Il 19 gennaio 2018 il contratto di lavoro è stato sciolto con effetto immediato, tramite un accordo di rescissione contrattuale.

                                         Quale motivo della disdetta l’assicurato ha addotto ragioni di ordine finanziario (mancato pagamento dei salari per 8 mesi) e congiunturale e mancanza di reciproco legame di fiducia (cfr. doc. 2 punto 20).

                                         L’accordo di rescissione contrattuale del 19 gennaio 2018 firmato da __________ e da __________ per la __________ e dell’assicurato ha il seguente tenore:

" (…)

a)    tra le parti era in vigore sino alla sottoscrizione della presente un contratto individuale di lavoro;

b)    il salario riconosciuto al dipendente era pari a fr. 130'000.00 annui, comprensivo della tredicesima mensilità;

c)    per ragioni di ordine finanziario e congiunturale la ditta __________ non è da parecchio tempo più in grado di far fronte ai propri impegni contrattuali nei confronti dei dipendenti;

d)    i rapporti tra le parti nel frattempo sono tali per cui non sussiste più di reciproco legame di fiducia.

Tutto quanto sopra premesso le parti convengono quanto segue:

1.    Le premesse di cui sopra sono parte integrante del presente accordo.

2.    Si decide con la sottoscrizione del presente accordo di recedere consensualmente dal rapporto di lavoro con effetto immediato, e meglio a far tempo dal 19 gennaio 2018.

3.    Il dipendente è libero da ogni impegno professionale nei confronti di __________ immediatamente.

4.    __________ riconosce, a titolo di indennità omnicomprensiva per i salari scoperti di uscita a favore del dipendente, l’importo di fr. 45'000.00.

5.    Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente accordo fanno stato le norme del Codice Civile delle Obbligazioni, fermo restando che in caso di contenzioso le parti concordano di eleggere il foro di __________.” (Doc. C)

                                         Il 24 agosto 2018 i patrocinatori della __________ e di RI 1 hanno poi sottoscritto una Convenzione extragiudiziale così formulata:

" (…)

1.    Le premesse di cui sopra sono parte integrante del presente accordo.

2.    Il datore di lavoro ha versato sul conto clienti dell’avv. __________, conformemente agli impegni assunti con convenzione del 19 gennaio 2018, la somma di fr. 45'000.00, una tantum, a valere quale indennità d’uscita a favore del dipendente.

3.    Il collaboratore consegnerà, sulla scorta di una convenzione di cessione allestita dall’avv. __________, 30 azioni al portatore ancora in suo possesso.

4.    Il collaboratore ha consegnato un contenitore in cartone con la documentazione non ancora archiviata dal datore di lavoro.

5.    L’esecuzione no. __________ UE __________ nei confronti di __________ verrà fatta annullare dall’avv. RA 1 e ritirare dal dipendente una volta ricevuto sul suo conto dl somma di cui al punto 2 della presente convenzione.

6.    Le parti si danno atto di avere, sia a titolo di rapporti personali, di lavoro e di azionario, reciprocamente liquidato qualsivoglia pendenza e di non avere più nulla da rivendicare a questi titoli.

7.    Tasse e spese di giustizia rimangono a carico di ciascuna delle parti in ragione della metà, mentre che le ripetibili saranno compensate.” (Doc. D)

                                         RI 1 si è iscritto per il collocamento ed ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione dal 22 gennaio 2018 (cfr. doc. 1 e 2).

                               1.2.   Con decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 la Cassa disoccupazione CO 1 ha confermato la decisione dell’8 agosto 2018 (cfr. doc. 17) con la quale ha inflitto all’assicurato 12 giorni di sospensione per avere rinunciato a prestazioni di salario a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione, argomentando:

" (…)

Nel caso in esame, pur comprendendo le argomentazioni presentate in sede di opposizione, di fatto con l’accordo del 19 gennaio 2018 lei ha rinunciato al salario per il periodo regolare di disdetta e di una spettanza di CHF 80'000 (salari da luglio a dicembre 2017 + tredicesima mensilità) si è accordato per un importo di CHF 45'000.--.

(…).

Avendo lei rinunciato, a scapito dell’assicurazione contro la disoccupazione, a rivendicare il salario per il periodo regolare di disdetta oltre a non ottemperare i presupposti per l’applicazione dell’art. 29 LADI la cassa, nel rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione (art. 30 cpv. 1 lett. b) ha dovuto notificare la contestata decisione.” (Doc. B)

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

                                         Dopo avere ricordato le vicissitudini all’interno della ditta in particolare il fatto che “per buona parte del 2017 l’ex datrice di lavoro non ha più versato il salario al signor RI 1, mettendolo in grave difficoltà” ed avere sottolineato che l’accordo è stato stipulato al fine di incassare da subito gran parte dei salari che erano rimasti scoperti e che in nessun caso sarebbe stato possibile inserire nell’accordo il preavviso di 3 mesi, il patrocinatore dell’assicurato chiede l’annullamento della penalità, rilevando che:

" (…)

6)   Richiamato l'art. 30 cpv. 1 LADI, de facto, il signor RI 1 non avrebbe fruito di alcun diritto, e ciò, come menzionato sopra, in ragione dei lunghi tempi che avrebbero caratterizzato un'eventuale causa contro __________, con la quale non è stato possibile ottenere un accordo che prevedesse il pagamento delle tre mensilità di preavviso, rispettivamente in considerazione del concreto rischio di liquidazione anticipata della ditta, con conseguente mancato versamento del dovuto, pertanto nemmeno di quanto si è comunque riusciti ad ottenere mediante la sottoscrizione dell'accordo avversato dalla Cassa medesima. L'applicazione della norma summenzionata, senza considerare le circostanze nelle quali è avvenuto l'accordo sottoscritto dal signor RI 1, rappresenta una non corretta applicazione della medesima, nella misura in cui, nella realtà, la fattispecie considerata dal legislatore non è certo paragonabile a quella che ha caratterizzato l'agire del signor RI 1 in concreto.

      (Prove: c.s.)

7)   Non vi sono qui manifestamente gli estremi per ammettere la sospensione dell'indennità a favore del signor RI 1, per il che qualsivoglia considerazione relativa al periodo di inizio, rispettivamente all'applicazione di eventuali attenuanti, non può entrare in considerazione. Vero è che la giurisprudenza di codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni appare alquanto severa in questo ambito, ma è tuttavia altresì vero che la particolarità della presente situazione è tale per cui nulla osta, anche in ossequio alla citata giurisprudenza, a che in concreto si vada esenti da pronunciare qualsivoglia forma di penalizzazione. Non da ultimo per il fatto che, in modo assolutamente contrario allo spirito della legge, che intende semmai punire gli abusi, il signor RI 1 sarebbe di fatto penalizzato non una ma bensì due volte. Anche questa eventualità non può manifestamente essere accettata.” (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta dell’11 dicembre 2018 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso (cfr. doc. III), mentre il 14 dicembre 2018 il patrocinatore dell’assicurato si è riconfermato nelle considerazioni al ricorso (cfr. doc. V)

                                         in diritto

                               2.1.   L’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI prevede che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro.

                                         Secondo la costante giurisprudenza federale una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI presuppone l’esistenza di una pretesa salariale o di un chiaro diritto a un’indennità per perdita di salario.

                                         In una decisione C 180/99 del 4 maggio 2000, l’Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza sviluppata nella DLA 1996/1997 N. 21 pag. 113 e, dopo aver stabilito che, visti i contratti a catena, non era possibile affermare immediatamente che l’assicurato avrebbe potuto invocare la mora del datore di lavoro, ha, tra l’altro, osservato che:

" (…)

3.- Il s'ensuit que le recours de droit administratif est mal fondé. Quant à la question, évoquée par le tribunal administratif, d'une éventuelle suspension du droit de l'intimée à l'indemnité en application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, elle ne se pose plus, compte tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt. En effet, une suspension de ce genre suppose l'existence d'une prétention de salaire ou d'indemnisation clairement établie (DTA 1996/1997 no 21, p. 120 consid. 7a; Nussbaumer, op. cit., ch. 699), condition non réalisée en l'espèce. (…).” (cfr. STFA C 180/99 del 4 maggio 2000)

                                         In un’altra decisione C 76/00 del 10 maggio 2001, chiamata a pronunciarsi nel caso di un assicurato che non ha contestato un licenziamento non rispettoso dei termini legali di disdetta, l’Alta Corte ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

2.- a) Selon la jurisprudence, le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 324 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition. Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut ainsi pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (cf. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133 sv). (…).” (cfr. STFA C 76/00 del 10 maggio 2001)

                                         In quell’occasione il TFA non si è pronunciato sulla questione a sapere se l’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI è conforme con le disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                                         In un’altra decisione C 276/99 dell’11 giugno 2001, chiamata a decidere nel caso di un assicurato che era  stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in quanto l’autorità cantonale aveva ritenuto che egli, accettando una convenzione che prevedeva una disdetta anticipata del rapporto di lavoro e sottoscrivendo poi una convenzione di conciliazione con il suo datore di lavoro, avrebbe rinunciato a detrimento dell’assicurazione contro la disoccupazione a delle pretese di salario, la nostra Massima Istanza ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

c) Ce point de vue est mal fondé, dans la mesure où le comportement reproché au recourant ne pouvait pas entraîner une suspension de l'indemnité de chômage en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI. Cette sanction suppose en effet que le travailleur est toujours disposé à exécuter le travail convenu, mais que l'employeur refuse l'exécution offerte, se trouvant ainsi en demeure de l'accepter (art. 324 al. 1 CO; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, ch. 699 p. 255; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich 1997, p. 133). Ce motif de suspension doit être distingué de la suspension en raison d'un chômage dû à la propre faute de l'assuré (art. 30 al. 1 let. a LACI), ce qui suppose que le comportement de celui-ci a joué un rôle causal dans la survenance du chômage, constituant ainsi une violation de l'obligation d'éviter le chômage (ATF 122 V 38 consid. 3a). Tel est le cas notamment lorsque l'assuré accepte la résiliation anticipée des rapports de travail signifiée par l'employeur (Thomas Nussbaumer, op. cit. no 699 p. 255; Jacqueline Chopard, op. cit. p. 133).

d) En l'espèce, la transaction judiciaire du 24 juin 1998 a été précédée d'une convention des 12/16 décembre 1997, selon laquelle les parties sont convenues du paiement du salaire jusqu'au 31 décembre 1997 et du versement d'une indemnité pour rupture des relations de travail d'un montant de 40 000 fr. Force est dès lors de constater qu'en adhérant à cette convention, l'assuré a accepté la décision de l'employeur de renoncer à la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme. D'ailleurs, la rupture anticipée du contrat de travail au 31 décembre 1997 a été expressément confirmée dans la transaction judiciaire du 24 juin 1998. Le présent cas est donc comparable à celui de l'assuré qui accepte un licenciement ne respectant pas le délai contractuel ou légal de congé (arrêt L. du 10 mai 2001, C 76/00) ou consent, sur proposition de son employeur, à réduire la durée contractuelle du délai de congé (arrêt non publié V. du 11 novembre 1999, C 149/99). 

Le comportement du recourant ne peut dès lors pas faire l'objet d'une mesure de suspension en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LACI, comme l'ont admis les premiers juges, mais est susceptible de tomber sous le coup des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a ou b OACI. (…)”

                                         In quell’evenienza l’Alta Corte, ritenuto che dagli atti di causa non era possibile concludere se l’assicurato poteva essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dei disposti di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a o b OADI, ha dunque rinviato gli atti all’amministrazione affinché, dopo ulteriori accertamenti, si pronunciasse in merito.

                                         In una sentenza 38.2004.85 del 19 gennaio 2005 il TCA ha annullato una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI inflitta ad un’assicurata che ha sciolto anticipatamente un contratto di tirocinio, in quanto non poteva più vantare nessuna pretesa salariale e pertanto nemmeno poteva rinunciare alla stessa ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per esaminare se esistevano i presupposti per infliggere una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI e 44 lett. b OADI.

                               2.2.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.3.   Nella Prassi LADI relativa all’indennità di disoccupazione la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) al punto D32 precisa che:

" D32  L'assicurato può essere sospeso dal diritto all’indennità per aver

rinunciato alle sue pretese di salario o di risarcimento soltanto se fruisce effettivamente di tali diritti. Se rinuncia validamente a far valere pretese salariali o di risarcimento nei confronti dell’ultimo datore di lavoro (ad esempio, in seguito a una transazione giudiziale o extragiudiziale, a una quietanza a saldo, ecc.), occorre pronunciare una sanzione in virtù dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI.

Þ       Giurisprudenza

DLA 1996/97 n. 43 pag. 113 segg. (Far valere la pretesa di una parte soltanto del salario non ricevuto non significa di per sé rinunciare al diritto al salario)

DLA 1990 n. 38 pag. 92 segg. (Il fatto di non aver debitamente offerto le proprie prestazioni non può essere rimproverato ad un assicurato ignorante in materia di diritto del lavoro)”

                                         Dal canto suo B. Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ed. Schulthess 2014, a proposito dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI sottolinea che:

" 41 Ce motif de suspension vise à mettre à la charge de l'assuré une partie du dommage causé à l'assurance du fait d'une renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers le dernier employeur. Bien dei cas de renonciation tombent sous le coup des art. 11 al. 3 et 30 al. 1 let. a LACI.

L'application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI concerne surtout les cas de transactions judiciaires civiles inéquitables, en défaveur évidente de l'employé, en fin de contrat de travail, les cas de désistement du chômeur en procédure judiciaire civile (arrêt du 26 octobre 1994 [C 136/93]) et les cas où l'employé accepte une entrée en service différée par rapport à ce qui a été initialement convenu contractuellement, renonçant ainsi à son salaire (arrêt du 17 juin 1996 [C 299/95]).

En cas d'exercice d'une activité bénévole, la sanction intervient sous forme d'imputation d'un gain intermédiaire fictif (art. 24 al. 3 LACI). Une sanction supplémentaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI ne se justifie pas (DTA 2000 p. 169).

42  Les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI sont les suivantes.

43 II faut que la renonciation à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation soit valable au sens de l'art. 341 al. 1 CO, c'est-à-dire ne concerne pas, durant la période d'application de cette disposition, des créances résultant de dispositions impératives figurant aux art. 319 ss CO. L'art. 341 al. 1 CO ne fait pas obstacle aux arrangements amiables et aux transactions judiciaires, pour autant qu'ils reposent sur des concessions réciproques, c'est-à-dire d'égale valeur.

En cas d'arrangement ou de transaction contrevenant à l'art. 341 CO (renonciation unilatérale par exemple), la renonciation ne produit pas d'effet. Le droit au salaire ou à une indemnisation existe et donne lieu à l'application de l'art. 11 al. 3 LACI. Cette dernière disposition empêche l'indemnisation (et donc la suspension du droit à l'indemnité de chômage, puisqu'aucun droit n'existe).

A signaler encore qu'en cas de doutes sérieux quant aux droits visés par l'art. 11 al. 3 LACI, la caisse de chômage doit verser l'indemnité selon l'art. 29 LACI.

44 L'application de l'art. 30 al. 1 let. b LACI nécessite également que l'assuré soit toujours disposé à exécuter le travail convenu mais que l'employeur refuse l'exécution offerte et se trouve ainsi en demeure de l'accepter (arrêt du 11 juin 2001 [C 276/99] consid. 3c; 3 mai 1993 [C 123/92]).

45 II faut aussi que la prétention de salaire ou d'indemnisation existe, ce qui n'est pas le cas lorsque l'assuré accepte une résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui a pour effet d’empêcher la naissance de prétentions de salaire au d’indemnisation au sens de l’art. 30 al. 1 let. B LADI. Il y aura par contre éventuellement chômage fautif (ATF 112 V 323).”

                               2.4.   Nella presente fattispecie RI 1 e l’ex datore di lavoro in data 19 gennaio 2018 hanno sottoscritto un accordo di rescissione contrattuale con il quale il contratto è stato sciolto consensualmente con effetto immediato ed al lavoratore è stata riconosciuta un’indennità omnicomprensiva di fr. 45’000.-- (cfr. consid. 1.1).

                                         Contrariamente al parere della Cassa, non esistendo più alcuna pretesa salariale per il periodo di disdetta, una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI non entra in considerazione, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.1) oltre che alle direttive amministrative e alla dottrina (cfr. consid. 2.2).

                                         La decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché esamini se esistono gli estremi per infliggere all’assicurato una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con gli articoli 44 lett. a e lett. b OADI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.    Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 24 ottobre 2018 è annullata.

§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché esamini se sono dati i presupposti per infliggere una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett a LADI.

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa Disoccupazione CO 1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.    Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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