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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.09.2016 38.2016.36

12 settembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,494 parole·~7 min·3

Riassunto

A ragione un assicurato è stato sospeso per 6 gg per non avere seguito le istruzioni dell'URC, e meglio non avere consegnato il proprio CV aggiornato e il certificato di lavoro riguardante il rapp.di impiego precedente l'iscrizione in disoccupazione

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2016.36   dc/sc

Lugano 12 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2016 di

RI 1   

contro  

la decisione su opposizione del 27 maggio 2016 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 maggio 2016 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 29 marzo 2016 (doc. doc. 4) ed ha sospeso RI 1 per 6 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere seguito le istruzioni dell’Ufficio del lavoro, argomentando:

" (…)

Nel caso concreto, dall'esame dei nostri atti, rileviamo che l'assicurato non ha fatto pervenire entro l’11 marzo 2016 nè il CV aggiornato nè il certificato di lavoro.

Nell'opposizione l'assicurato afferma di non capire il motivo per il quale ha ricevuto una sospensione solo perché non ha apportato le modifiche sull'ultimo CV e per quanto riguarda il certificato di lavoro a tutt'oggi non ha ricevuto nessun documento da parte del __________.

Come gli è stato spiegato durante il primo colloquio è importante poter disporre di un documento completo ed aggiornato in quanto questi dettagli possono fare la differenza quando un datore di lavoro esamina un CV prima di convocare una persona ad un colloquio. Per quanto concerne il certificato di lavoro, la persona responsabile del __________ di __________, da noi contattata ci ha comunicato che il signor RI 1 non aveva richiesto il certificato di lavoro.” (Doc. 6)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso nel quale chiede la revisione della sanzione e ha così illustrato i motivi per cui non ha consegnato all’amministrazione la documentazione richiesta:

" (…)

Come ben descritto nella fattispecie (vedi decisione su opposizione) il __________ di __________ non mi ha più rinnovato il contratto di lavoro e per questo motivo, mio malgrado, ho dovuto annunciarmi in disoccupazione dal 1.03.2016.

In occasione del primo colloquio tenutosi il 4.2.2016 mi è stato richiesto il curriculum vitae aggiornato e il certificato di lavoro del __________ di __________ entro il 11.03.2016.

Per quanto riguarda il curriculum vitae aggiornato ho fatto presente al mio consulente che non vi erano grosse modifiche sostanziali su quanto già in loro possesso.

Per quanto riguarda il certificato di lavoro, vista la tipologia di contratti di lavoro, ritengo che questo documento non sia fondamentale per la mia iscrizione agli uffici di collocamento. (…)” (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta del 14 giugno 2016 l’URC propone di respingere il ricorso, sottolineando che la sanzione è “corretta e proporzionale anche perché nel corso del mese di marzo era già stato sanzionato per ricerche di lavoro insufficienti prima dell’inizio della disoccupazione” (doc. IV).

                               1.4.   Il 15 giugno 2016 il Presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare eventuali osservazioni (cfr. doc. V).

                                         Le parti non hanno formulato osservazioni.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per non avere rispettato le istruzioni dell’URC di __________.

                                         L'art. 17 cpv. 3 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli.

                                         È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:

                                         a.   partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;

                                         b.   partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5;

                                         c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

                                2.2   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato senza valido motivo ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova o ha rifiutato un’occupazione adeguata.

                               2.3.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che in data 4 marzo 2016 RI 1 ha sottoscritto un documento allestito dal consulente del personale dell’URC di __________, __________, nel quale figura l’indicazione “consegnerà il Curriculum vitae aggiornato e il certificato di lavoro del Comune di __________ entro l’11 marzo” (cfr. doc. 1 pag. 11).

                                         L’assicurato non ha inoltrato la documentazione entro il termine assegnatogli e si è così giustificato il 28 marzo 2016:

" Non essendoci stato nessun foglio ufficiale con su la data prestabilita e visto che sul curriculum vitae mancava solo il numero di telefono ho pensato di consegnare il tutto entro il 4 con le ricerche di lavoro.

In quanto al certificato di lavoro non mi è stato fatto anche se richiesto dal __________ di __________ avendomi subito rinnovato il contratto di lavoro.” (Doc. 3)

                                         In realtà, contrariamente a quanto sostiene l’assicurato, sul formulario del 4 marzo 2016 era esplicitamente indicato che il curriculum vitae aggiornato avrebbe dovuto essere consegnato entro l’11 marzo 2016.

                                         Il ricorrente avrebbe dunque dovuto seguire scrupolosamente le indicazioni dell’amministrazione e consegnare un curriculum vitae aggiornato, anche se nel dicembre 2014 aveva già beneficiato di indennità di disoccupazione e quindi aveva già consegnato un curriculum vitae (cfr. doc. 5).

                                         È evidente che quello di disporre di documentazione aggiornata relativa ad un assicurato costituisce una condizione indispensabile per valutare l’idoneità al collocamento e per aumentare le possibilità di reperire una nuova occupazione (cfr. consid. 1.1).

                                         Per quel che riguarda il certificato di lavoro, l’assicurato, anche nell’opposizione del 25 aprile 2016, ha affermato di non avere ricevuto “nessun documento da parte del datore di lavoro” (cfr. doc. 5).

                                         Nella decisione su opposizione l’URC di __________ ha affermato che, da suoi accertamenti, è emerso che tale certificato non è stato neppure richiesto (cfr. consid. 1.1).

                                         In sede ricorsuale l’assicurato non ha contestato tale affermazione, limitandosi a precisare di non ritenere fondamentale tale documento per la sua iscrizione agli uffici di collocamento, vista la tipologia dei contratti di lavoro (cfr. consid. 1.2).

                                         Ora, se è vero che l’assicurato ha lavorato dal 1° aprile 2015 al 29 febbraio 2016 presso l’Ufficio __________ di __________ quale operaio generico, per lo più con contratti di tipo determinato (cfr. doc. 1 pag. 1), e che dal 29 marzo 2016 egli è stato eliminato dal sistema COLSTA in quanto nuovamente assunto dal __________ di __________ dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. 5) è altrettanto vero che egli ha postulato il versamento di indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2016. Il ricorrente era quindi tenuto a fornire le informazioni richieste dall’URC di __________, concernenti i rapporti di lavoro che hanno preceduto l’iscrizione in disoccupazione.

                                         L’assicurato doveva dunque rispettare le istruzioni dell’URC, conformemente a quanto stabilito all’art. 17 cpv. 3 LADI (cfr. B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, N° 90 pag. 220-221).

                                         Non avendolo fatto egli deve essere sospeso sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

                                         Siccome anche l’entità della sanzione (6 giorni di sospensione per colpa lieve) si rivela proporzionata, la decisione su opposizione del 27 maggio 2016 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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