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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.09.2016 38.2015.79

8 settembre 2016·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,358 parole·~32 min·4

Riassunto

Negato dt ad assegni di formaz.nella prof.di disegnatore AFC.Entrato in CH nel 2010 e orientato a svolgere form.prima di tipo accad.e poi prof.In CH tedesca svolto 4 corsi tedesco a carico AD.Tornato in TI non si è dato tempo di cercare lavoro.Tiroc.di disegn.desiderio person.Non diffic.collocabile

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2015.79   rs

Lugano 8 settembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2015 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 27 novembre 2015 emanata da

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                          in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 27 novembre 2015 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 5 ottobre 2015 (cfr. doc. allegato 4) con la quale ha negato a RI 1 il diritto ad assegni di formazione nella professione di disegnatore AFC (ingegneria civile) presso lo Studio __________ di __________, prevista dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2018, argomentando:

" (…)

Lo scorso 23 ottobre, l’Ufficio regionale di collocamento conferma di non ritenere adempiuta la condizione di difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro in Ticino.

"Presso l'Ufficio di collocamento di __________ l'assicurato è stato iscritto una prima volta dal 8.8.2014 al 9.10.2014. Considerato il breve periodo l'assicurato è stato visto unicamente in un'occasione dalla propria consulente. Le ricerche svolte erano prevalentemente nella regione del Canton __________ ed in Ticino cercava unicamente un posto di apprendistato. Nel secondo periodo presso il nostro ufficio l'assicurato è rimasto iscritto unicamente dal 10.9.2015 al 30.9.2015 ed è stato visto una sola volta dal suo consulente. Al primo colloquio dichiarava che aveva già un posto di apprendistato presso lo Studio __________ con inizio 1.9.2015, inizio rinviato al 1.10.2015 per poter inoltrare la richiesta degli assegni di formazione. Aggiungeva che indipendentemente dalla decisione relativa alla richiesta degli aiuti lui avrebbe iniziato la formazione di base quale disegnatore del genio civile.

Da notare che dall'incarto risulta che dal mese di aprile 2015 ad agosto 2015 ha svolto praticamente solo ricerche indirizzate a trovare un contratto di apprendistato. L'assicurato ad oggi non ha dimostrato che in Ticino ha fatto tutto il possibile per ritrovare un'occupazione come dipendente, ha più che altro proseguito il su progetto di poter continuare una formazione.

Queste considerazioni rafforzano la nostra convinzione che l'assicurato avrebbe avuto delle concrete possibilità di trovare lavoro nel nostro cantone nelle professioni esercitate (in particolare impiegato in logistica, operaio di fabbrica e/o attività nel settore generico)."

Inoltre l'Ufficio regionale di collocamento di __________ aggiunge che:__________

"Ribadiamo che le difficoltà riscontrate in Svizzera interna, come rilevato dai nostro colleghi del RAV di __________ e dallo stesso assicurato, è da riportare alle scarse competenze della lingua tedesca."

2. Aver compiuto 30 anni al momento dell'inizio della formazione oppure compierli entro la fine

Come segnalato in precedenza gli assegni sono concessi se è dato il rispetto di tutte le condizioni. Pertanto solo il rispetto della condizione legata all'età non è sufficiente." (Doc. A)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il riconoscimento degli assegni di formazione per l’apprendistato di disegnatore AFC, rilevando:

" (…)

Sono residente in Svizzera da settembre 2010 e i miei attestati di magazziniere ricevuti in __________ (mio paese d'origine) non vengono purtroppo riconosciuti, rendendo il mio collocamento molto difficile, in quanto viene richiesto ovunque oggi giorno un diploma o un attestato. Nel corso degli anni ho trovato solo lavori a tempo determinato in questo ambito presso la ditta __________.

Per quanto riguarda l'ultima professione esercitata, dal 04.2013 fino 07.2014 circa, ho lavorato presso lo studio d'ingegneria di __________ come praticante disegnatore d'ingegneria civile. Era quindi mio diritto cercare anche un collegamento in questo settore ed eventualmente anche un posto di apprendistato in quanto non ho un titolo valido qui in Svizzera. Non sono quindi d'accordo con il fatto della "mia poca attivazione" infatti sono rimasto in disoccupazione per più di un anno e come potete immaginare non è stato facile.

Questa formazione da me iniziata mi dà l'occasione di migliorarmi e di garantire alla mia famiglia un futuro economico più stabile attraverso un buon diploma non avendo trovato altre sistemazioni.

Ribadisco come già fatto, che le mie difficoltà di collocamento in Svizzera tedesca sono state sicuramente anche dovute alla mia scarsa conoscenza della lingua, ecco perché ho continuato a essere attivo in Ticino, come già confermato dalle mie innumerevoli ricerche di lavoro già consegnate all'ufficio delle misure attive a Bellinzona.

Il trasferimento nel canton __________ non è stato altro che dovuto al fatto che mia moglie aveva trovato lavoro presso la casa anziani __________ di __________ e siccome eravamo in una situazione economica difficile, abbiamo lasciato il Ticino. (…)" (Doc. I)

                               1.3.   Nella sua risposta dell’8 gennaio 2016 l’UMA, ritenendo che dall’impugnativa non emergano nuovi elementi, si è riconfermato nelle motivazioni espresse nella decisione su opposizione del 27 novembre 2015 (cfr. doc. III).

                               1.4.   Il 19 gennaio 2016 l’assicurato ha prodotto una lista delle ricerche di lavoro effettuate da gennaio a settembre 2015, come pure alcune risposte ricevute dai potenziali datori di lavoro con l’indicazione che le stesse erano state consegnate all’UMA, nonché ai consulenti del personale che si sono occupati di lui del Cantone __________ e del Cantone Ticino (cfr. doc. V; B1-B4).         

                               1.5.   L’UMA, il 26 gennaio 2016, ha osservato che dai documenti inviati dal ricorrente non risultano nuovi elementi (cfr. doc. VII).

                               1.6.   Pendente causa questa Corte ha invitato l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) a trasmettere l’incarto completo relativo all’assicurato comprensivo della documentazione concernente il periodo in cui era iscritto in disoccupazione nel Cantone __________ (cfr. doc. X).

                                         L’URC ha dato seguito a tale richiesta il 14 marzo 2016 (cfr. doc. XI +1-4).

                               1.7.   Il TCA ha assegnato alle parti un termine per visionare l’incarto inviato dall’URC e per presentare osservazioni scritte (cfr. doc. XII).

                                         Le parti sono rimaste silenti.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale disegnatore AFC.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

                                         Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

                                         Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA

                                         C 56/04 del 10 gennaio 2005).

                               2.2.   Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

                               2.3.   All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

                                         In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:

" 3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

                                         Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

                               2.4.   Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

                                         Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.

                                         L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:

" 1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

   a.   …

   b.   hanno almeno 30 anni e

   c.   non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."

                                         Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

                                         L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

                                         A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

" Art. 66a     Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b     Condizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

                                         L’art. 66c LADI stabilisce che:

" 1Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.3

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."

                                         Secondo l’art. 90a OADI:

" 1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.4

3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.5

4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

6 …

7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.

8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."

                               2.5.   Nella Prassi LADI PML del gennaio 2014 p.ti F1-F6, che corrisponde alla Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) del gennaio 2013 p.ti F1-F6, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare che:

" ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

F1    Gli assegni di formazione intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML. Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli AFO, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2    Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

         DESTINATARI

F3    Gli assegni di formazione possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:

         ·   Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 59 cpv. 3 LADI).

         ·   Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla cifra marginale F11.    

         ·   Non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

F4    L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, diploma, ecc.).

F5    L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria.

F6    Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale."

                               2.6.   In una sentenza del 19 gennaio 2001, pubblicata in DTF 127 V 57, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha deciso, da una parte, che l'assicurato titolare di un diploma di un istituto universitario non riconosciuto sul mercato del lavoro svizzero può pretendere assegni di formazione nella misura in cui adempie gli altri presupposti cui è subordinato il diritto a queste prestazioni.

                                         Dall’altra, che il metodo di calcolo degli assegni di formazione predisposto dalla cifra F 34 (a decorrere dal 1° gennaio 2000 dalla cifra F 33) della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) emanata dalla SECO - la quale fa dipendere l'importo delle prestazioni dalla situazione economica rispettivamente dell'assicurato e del suo coniuge - è in contrasto con gli art. 66c cpv. 2 LADI e 90a cpv. 4 OADI, in quanto introduce nuovi criteri estranei al testo di legge.

                                         La Prassi LADI PML valida dal gennaio 2014 prevede al p.to F25 che per calcolare l’importo mensile da determinare, il servizio competente si basa unicamente sul salario che l’assicurato percepirà presumibilmente subito dopo aver terminato la sua formazione, al massimo tuttavia fr. 3'500 in conformità a quanto contemplato dagli art. 66c cpv. 2 LADI e 90a cpv. 4 OADI.

                                         Questa Corte, poi, in una sentenza 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391, ha stabilito che a ragione a un giovane assicurato che all’estero ha conseguito l’attestato di aiuto-cuoco e ha lavorato per dodici anni nella ristorazione è stato negato il diritto ad assegni di formazione per un apprendistato completo in una nuova professione richiesti dopo essersi licenziato da un impiego quale cuoco che aveva reperito in Svizzera da dieci mesi. Il suo collocamento non era, infatti, reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro disponendo di una lunga esperienza nel settore della ristorazione e avendo peraltro spontaneamente abbandonato l’ultimo posto di lavoro per intraprendere una lunga formazione in un altro settore professionale. Si tratta di una scelta del tutto legittima, atta a soddisfare un desiderio personale, che non deve però andare a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione. Una misura così incisiva come quella del sostegno, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, per un nuovo apprendistato completo, non è certo stata concepita per delle giovani persone (l’assicurato, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto i 30 anni) in possesso di una formazione professionale conseguita all’estero che viene in Svizzera a lavorare per alcuni mesi e poi abbandona il proprio impiego e chiede di farsi sovvenzionare un apprendistato completo in un’altra attività nel nostro Paese.

                                         A carico dell’assicurato sono state poste tasse e spese procedurali per complessivi fr. 500.–, in quanto il ricorso è stato interposto, se non in modo temerario, almeno per leggerezza.

                               2.7.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che il ricorrente (__________1988), di nazionalità __________, dopo aver svolto, dal febbraio 2004 al dicembre 2007, il ginnasio in __________ e aver lavorato dal gennaio 2008 al dicembre 2009 in alcune ditte sempre in __________, quale assistente di produzione, assistente tecnico di materiali industriali e collaboratore, nel settembre 2010 è entrato in Svizzera. Egli è al beneficio di un permesso B.

                                         Da ottobre 2010 a giugno 2011 il medesimo ha frequentato la Facoltà __________ di __________ (cfr. doc. XI3; XI4).

                                         Da giugno ad agosto 2012 ha lavorato per la __________ tramite __________.

                                         Da aprile 2013 ad agosto 2014 l’insorgente è stato alle dipendenze dello Studio di ingegneria __________ di __________ come apprendista/stagista a tempo parziale. Il rapporto d’impiego è stato interrotto a causa di mancanza di lavoro dal datore di lavoro. Quest’ultimo, nel certificato di lavoro del 31 agosto 2014, ha indicato che nel periodo di stage il ricorrente ha potuto imparare l’utilizzo del programma __________, in relazione al quale ha peraltro seguito un corso presso __________ da aprile a giugno 2013 (cfr. doc. XI3; IX4), e avvicinarsi alla professione di disegnatore del genio civile (cfr. doc. XI4).

                                         L’8 agosto 2014 il ricorrente si è iscritto in disoccupazione presso l’URC di __________, ricercando un’occupazione quale disegnatore del genio civile e aiuto magazzino (cfr. doc. XI4).

                                         Nel formulario “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e piano d’azione”, firmato dall’insorgente il 14 agosto 2014, è stata apposta la seguente nota:

" E’ iscritto alla __________ perché ha fatto un semestre in ingegneria ed ora ha congelato il tutto fino al 10 settembre, data nella quale dovrà decidere se continuare con gli studi o togliersi dalla scuola.” (Doc. XI4).

                                         In effetti da un’attestazione del 1° ottobre 2013 del Dipartimento __________ della __________ risulta che il ricorrente era regolarmente iscritto al semestre autunnale 2013/2014 al corso di laurea in Ingegneria civile, curricolo di studio parallelo all’attività professionale (cfr. doc. XI4).

                                         Il 9 ottobre 2014 l’insorgente si è annunciato all’Ufficio regionale di collocamento di __________, Cantone __________, visto il suo trasferimento in quel Cantone, a __________, per motivi di lavoro della moglie che aveva reperito un impiego in una casa anziani di __________ (__________; doc. I; XI3).

                                         Dagli sforzi intrapresi al fine di trovare un’occupazione nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2014 emerge che il ricorrente ha ricercato in particolare un impiego quale tirocinante disegnatore e nella logistica in Ticino e in Svizzera interna (cfr. doc. XI3).

                                         Da novembre 2014 a febbraio 2015 il ricorrente ha cercato perlopiù lavori come magazziniere, autista, disegnatore (cfr. doc. XI3). In seguito, dal mese di marzo al mese di agosto 2015, egli ha di nuovo postulato quasi esclusivamente quale apprendista sia disegnatore che nel settore della logistica (cfr. doc. XI3).

                                         Da novembre 2014 a giugno 2015 l’insorgente si è proposto per posti d’impiego in Svizzera interna, mentre in seguito ha ripreso le ricerche anche in Ticino (cfr. doc. XI3).

                                         Il ricorrente, dall’8 dicembre 2014 al 30 gennaio 2015, ha frequentato un corso “Bewerbung und Deutsch AA-C” finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. XI3).

                                         Dal rapporto allestito dall’organizzatore del corso alla fine di gennaio 2015 all’attenzione dell’Ufficio di collocamento di Suhr risulta segnatamente quanto segue:

" (…)

Arbeitsmarktfähigkeit       “Stes ist in der Lage eine Stelle anzutreten”

Herr RI 1 ist in der Lage eine Stelle anzutreten. Er verfügt über die nötige Erreichbarkeit und Flexibilität, ist mobil und offen für Schichtarbeit. Er ist sich seiner Ressourcen sowie möglicher Hindernisse bewusst und ist in der Lage eigenständig Ziele und Lösungswege zu erarbeiten. Ebenso verfügt er über ein soziales Netzwerk in der Schweizer Arbeitswelt, welches er aktiv für die Stellensuche nutzt. Die wichtigsten Regeln und Werte der Schweizer Kultur – sowie insbesondere der Arbeitswelt – wurden im Kurs thematisiert, und wir denken, dass Herr RI 1 sich bei einer neuen Stelle gut integrieren kann. (…)” (Doc. XI3)

                                         L’Ufficio regionale di collocamento di __________, il 10 febbraio 2015, gli ha assegnato un nuovo corso di tedesco “Deutsch: Für den Arbeitsmarkt AA – E dal 2 marzo all’8 maggio 2015, come pure un corso intensivo di tedesco il 4 maggio 2015 per il periodo 4 maggio – 26 giugno 2015 e il 16 giugno 2015 per il periodo 29 giugno – 24 luglio 2015 al fine di meglio adattarsi al mercato del lavoro e aumentare le possibilità di collocamento (cfr. doc. XI3).

                                         Nel mese di settembre 2015 egli è tornato in Ticino e più precisamente a __________. Il 3 settembre 2015 il Comune di __________ l’ha autorizzato, per la durata di un anno, a soggiornare nel Comune, mantenendo il domicilio a __________ (cfr. doc. XI2).

                                         Egli è stato registrato di nuovo presso l’URC di __________ il 10 settembre 2015 (cfr. doc. XI2).

                                         Il 3 settembre 2015 il ricorrente ha concluso un contratto di tirocinio quale disegnatore AFC con lo Studio ingegneria __________ di __________ valido dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018. La retribuzione per i tre anni di formazione è stata fissata in fr. 1'030.-- al mese (cfr. doc. allegato 2; XI2).

                                         L’11 settembre 2015 l’insorgente ha richiesto di poter beneficiare degli assegni di formazione durante il proprio apprendistato presso lo Studio ingegneria __________ (cfr. doc. allegato 1; XI2).

                                         Dal nuovo modulo “Analisi del profilo della persona in cerca d’impiego e piano d’Azione”, sottoscritto dal ricorrente l’11 settembre 2015, si evince, da una parte, che l’inizio del contratto di tirocinio è stato rinviato al 1° ottobre 2015 in attesa dell’esito della richiesta degli assegni di formazione. Dall’altra, che a prescindere dalla decisione relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro citati l’insorgente avrebbe comunque iniziato la formazione quale disegnatore edile dall’ottobre 2015 e che conseguentemente la sua pratica in disoccupazione sarebbe stata chiusa il 30 settembre 2015 (cfr. doc. XI2).

                                         In effetti il 24 settembre 2015 l’URC ha trasmesso al ricorrente la conferma d’annullamento dal sistema COLSTA a decorrere dal 30 settembre 2015 (cfr. doc. XI2).

                                         L’URC di __________, il 28 settembre 2015, ha preavvisato negativamente la concessione degli assegni di formazione, in quanto l’assicurato non risultava difficilmente collocabile ritenendo che potesse trovare lavoro nelle professioni esercitate. Al riguardo l’URC ha precisato, da un lato, che il ricorrente era appena giunto in Ticino e che nel nostro Cantone non aveva ancora dimostrato di essersi attivato nella ricerca d’impiego. Dall’altro, che le difficoltà riscontrate nel collocamento nella Svizzera interna erano dovute principalmente alle scarse competenze nella lingua tedesca (cfr. doc. allegato 3).

                                         L’UMA, con decisione del 5 ottobre 2015, ha negato all’insorgente, il diritto ad assegni di formazione nella professione di disegnatore AFC (ingegneria civile) presso lo Studio ingegneria __________ (cfr. doc. allegato 4; consid. 1.1.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 27 novembre 2015 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ricordare che secondo l'art. 59 cpv. 2 LADI i provvedimenti relativi al mercato del lavoro sono volti a provvedere alla reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato di lavoro (cfr. consid. 2.3).

                                         Nel caso concreto, da una parte, il ricorrente fin dalla sua entrata in Svizzera nel 2010 è sempre stato orientato a svolgere una formazione, in un primo tempo accademica (facoltà di __________ __________, __________; cfr. consid. 2.7.) e in seguito professionale (apprendistato), come attestato dallo stage svolto presso la Studio di ingegneria __________ dall’aprile 2013 all’agosto 2014 e dalle molteplici ricerche compiute al fine di reperire un posto di apprendistato quale disegnatore o nel settore della logistica, ricerche che, giova ribadirlo, sono state quasi esclusivamente finalizzate a tale scopo nel periodo marzo-agosto 2015 (cfr. consid. 2.7.).

                                         Dall’altra, l’Ufficio di collocamento di __________ ha indicato che per incrementare le possibilità di collocamento dell’insorgente era necessario migliorare le conoscenze della lingua tedesca. Per questo motivo gli sono stati assegnati quattro corsi di tedesco (cfr. doc. XI3; consid. 2.7.).

                                         Da ciò risulta che il collocatore del Cantone __________ ha ritenuto che le difficoltà del ricorrente a trovare un’occupazione dipendessero dalle sue scarse conoscenze della lingua tedesca e non prevalentemente da altri fattori connessi alla sua formazione e alle sue esperienze professionali precedenti. Ciò è del resto stato messo in evidenza dall’URC di __________ sia nel suo preavviso del 28 settembre 2015 all’attenzione dell’UMA (cfr. doc. allegato 3), che nel suo parere formulato a seguito dell’opposizione interposta dall’insorgente contro la decisione del 5 ottobre 2015 di diniego degli assegni di formazione (cfr. doc. allegato 6a).

                                         In proposito va evidenziato che per costante giurisprudenza spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014 consid. 2.6., pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

                                         Il TCA non ignora che dal verbale di consulenza del 14 agosto 2014 emerge che la consulente del personale ha spiegato le condizioni per il riconoscimento, in particolare, degli assegni di formazione (cfr. doc. XI4).

                                         Ciò non implica, tuttavia, che la collocatrice abbia considerato che nel caso del ricorrente il collocamento fosse reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro.

                                         La medesima ha d’altronde proposto quali provvedimenti del mercato del lavoro un POT nell’edilizia o eventualmente Tris Sostegno (cfr. doc. XI4).

                                         Anche la frase risultante dal verbale menzionato, secondo cui “…x fare il Primo impiego a __________ deve avere una formazione” (cfr. doc. XI4) è ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza. La stessa va infatti contestualizzata con riferimento al programma Primo impiego gestito dalla Fondazione __________, con sede a __________, su mandato della SECO e finanziato dalla cassa di disoccupazione.

                                         Si tratta di stage professionali riservati a giovani che hanno terminato una formazione professionale ufficialmente riconosciuta (tirocinio o studi) e che non possiedono alcune o solo esigue esperienze lavorative nel proprio ambito professionale (cfr. www.__________).

                                         Questo Tribunale osserva, inoltre, che il ricorrente nel settembre 2015 è rientrato in Ticino, quale soggiornante presso il Comune di __________ con mantenimento del domicilio nel Cantone __________, proprio per svolgere un apprendistato, visto che in Svizzera interna, a causa delle difficoltà linguistiche, era più difficile reperire un posto di tirocinio e che il medesimo avrebbe intrapreso l’apprendistato di disegnatore indipendentemente dall’esito della richiesta di assegni di formazione (cfr. doc. XI2; XI3; consid. 2.7.).

                                         Al riguardo va pure rilevato che l’insorgente, il 3 settembre 2015, ha ottenuto dal Comune di __________ l’autorizzazione di soggiorno, sempre il 3 settembre 2015 ha concluso con lo Studio ingegneria __________ di __________ un contratto di tirocinio fino al 2018, il 10 settembre 2015 si è riannunciato all’URC di __________ - prima iscrizione per il collocamento in Ticino è durata soltanto dall’8 agosto al 9 ottobre 2014 - e l’11 settembre 2015 ha interposto domanda di assegni di formazione (cfr. consid. 2.7.).

                                         Il ricorrente, perciò, in Ticino non si è dato il tempo di ricercare un’occupazione approfittando delle sue conoscenze professionali e delle sue esperienze professionali (cfr. consid. 2.7.).

                                         A tale proposito si deve aggiungere che i quattro corsi di tedesco frequentati in Svizzera interna a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, se, da una parte, non gli hanno consentito di raggiungere un livello della lingua tedesca tale da permettergli di svolgere un’attività lavorativa nei Cantoni di lingua tedesca, dall’altra, certamente costituiscono un punto di forza nella ricerca di un impiego nella Svizzera italiana.

                                         E’ vero che nei mesi precedenti al settembre 2015, da luglio 2015, egli ha effettuato delle ricerche di lavoro anche in Ticino (cfr. doc. XI3).

                                         E’ altrettanto vero, però, che le stesse sono state finalizzate esclusivamente al reperimento di un posto di apprendistato (cfr. doc. XI3).

                                         Ne discende che lo svolgimento del tirocinio quale disegnatore AFC della durata di tre anni corrisponde a una scelta, peraltro del tutto legittima, atta a soddisfare un desiderio personale, che non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3).

                                         Nella presente evenienza il ricorrente non risulta, pertanto, difficilmente collocabile.

                                         Va, del resto, sottolineato che nel caso del ricorrente, rientrato il 3 settembre 2015 dalla Svizzera interna in Ticino dove era già stato iscritto in disoccupazione nel 2014 per un breve periodo di due mesi, in caso di disoccupazione involontaria entrano semmai in considerazione provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di carattere meno incisivo e costoso.

                                         La decisione su opposizione del 27 novembre 2015 deve così essere confermata senza dovere esaminare se l'apprendistato quale disegnatore AFC migliora o meno l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. STCA 38.2013.46 del 19 febbraio 2014, pubblicata in RtiD II-2014 N. 89 pag. 391; STCA 38.2011.76 del 9 gennaio 2012).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti

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