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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2014 38.2013.46

19 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,513 parole·~38 min·4

Riassunto

Rettam.negato assegni di formaz.in una nuova professione.Colloc.non diffic.x motivi del merc.del lavoro.All'estero lunga esper.nella ristorazione+attest.aiuto cuoco.In CH dopo 10 mesi abbandonato occup.come cuoco x riqual.prof.(sosp.31gg).Nonost.richiesta ass.,STCA pubblicata.Ric.x leggerezza:fr.500

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.46   DC/sc

Lugano 19 febbraio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 agosto 2013 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 18 luglio 2013 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 18 luglio 2013 l'Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 6 giugno 2013 (cfr. doc. 4) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto ad assegni di formazione nella professione di __________ presso "__________", prevista da luglio 2013 a giugno 2016, argomentando:

"  (…)

3.   Con lettera del 2 luglio 2013, il nostro Ufficio ha spiegato all'assicurato il principio legale alla base della concessione di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, l'art. 59 cpv. 2 LADI, fra cui anche l'AF. Inoltre ha illustrato perché ritiene che nella fattispecie questo principio non sia adempiuto. In particolare non si ritiene l'assicurato difficilmente collocabile ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 come pure si ritiene che l'intrapresa di un apprendistato sia da considerare piuttosto un desiderio personale indipendentemente dalla disoccupazione.

Queste osservazioni non erano presenti nella nostra decisione del 6 giugno 2013. Inoltre nella sua opposizione, l'assicurato metteva in dubbio l'esistenza di prescrizioni secondo cui l'AF può essere concesso unicamente per persone che "non possono trovare un impiego nella loro ultima professione, nella professione appresa o mediante un'occupazione adeguata".

                                Lo scorso 11 luglio, il richiedente ha formulato le proprie osservazioni:

·   per giudicare la sua difficoltà di collocamento giusta la LADI, ha chiesto di considerare gli sforzi intrapresi tra febbraio e aprile 2012 per cercare lavoro;

·   in merito alla scelta di intraprendere l'apprendistato di __________, conferma che il suo interesse per le professioni __________ esiste da tempo, precisando però che ha agito per necessità, per non rimanere stagionalmente disoccupato anche in futuro;

·   chiede che si considerati il fatto che la professione di __________ offra migliori prospettive di occupazione durevole rispetto al settore della ristorazione.

4.   Abbiamo sottoposto all'URC le osservazioni summenzionate. Viene ribadito che "l'assicurato è collocabile come cuoco o aiuto cuoco e che tale settore offre costantemente posti di lavoro".

                                In merito alle ricerche di lavoro svolte nel 2012, a titolo abbondanziale rileviamo che a quel momento, il richiedente dichiarava di essere impiegato da alcuni anni come capopartita in una __________ di __________ e di essere alla ricerca di una nuova opportunità professionale (le richieste sono rivolte a un parte limitata del settore della ristorazione, ossia a istituti ospedalieri o di lunga degenza oppure a ristoranti gastronomici).

Riteniamo quindi che ai sensi della LADI, l'assicurato non incontra difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro e che la formazione è da considerarsi piuttosto come un suo desiderio personale indipendente dalla disoccupazione."

(Doc. B1)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale afferma innanzitutto di essere difficilmente collocabile, contrariamente a quanto sostiene l'UMA.

                                         A dimostrazione della sua tesi egli allega dei dati statistici relativi alle persone disoccupate in Ticino (cfr. doc. A).

                                         Il ricorrente sostiene che in quanto straniero residente in Ticino, attivo nel ramo della gastronomia, corre un rischio molto elevato di finire in disoccupazione di lunga durata, per cui un provvedimento inerente al mercato del lavoro sarebbe giustificato e nell'interesse di tutti.

                                         L'assicurato ha poi indicato di non avere scelto di iniziare un apprendistato __________ per soddisfare un suo desiderio personale, bensì soltanto dopo avere, da una parte, constatato l'oggettiva difficoltà a reperire un impiego quale capopartita (cfr. Doc. I: "… I ristoranti e gli alberghi stanno riducendo i membri delle loro squadre (in effetti, anche tanti conoscenti miei ora sono per la prima volta senza lavoro anche in alta stagione). Dove prima lavorava lo chef, il secondo, minimo un capo partita (di formazione aiuto cuoco) e i commis oltre ai lavapiatti, ormai si cercano di eliminare tutte le figure non strettamente necessarie. Dato che uno chef e un commis poco costoso bastano per tenere in piedi una cucina, assieme ai secondi sono stati gli aiuti cuoco i primi a saltare. Il risultato è che ora in molti posti la mia funzione, aiuto cuoco / capo partita, non è più richiesta. Ci tengo a sottolineare che un capo partita non è niente di particolare. Vuol semplicemente dire che uno si occupa di fare o i primi, i secondi o gli antipasti, ma sempre sotto la gestione di chef e secondo. …") e, d'altra parte, rilevato di non essere in grado di lavorare come cuoco unico (cfr. Doc. I: "… In marzo 2013 ho quindi dato le dimissioni al __________, per motivi personali non meglio precisati, in quanto non volevo screditarmi nei confronti del datore di lavoro. In verità mi sono licenziato perchè non ero all'altezza della situazione e di ciò che mi si chiedeva di fare, sapere e provvedere. …").

                                         Infine RI 1 ha precisato che nel settore __________ il tasso di disoccupazione è molto basso, per cui il tirocinio intrapreso migliorerà le possibilità di ottenere un nuovo impiego. Egli ha infine sottolineato la necessità di possedere in Svizzera una formazione di base completa per poter reperire un'occupazione (cfr. Doc. I).

                               1.3.   Nella sua risposta del 1° ottobre 2013 l'UMA propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (…)

La LADI mette a disposizione diversi provvedimenti per favorire il reinserimento delle persone disoccupate o minacciate da disoccupazione a cui non può essere assegnata un'occupazione adeguata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari al suo reinserimento professionale e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (TFA 29.12.1994 N. C231/93 in re V.). Orbene, tra i diversi provvedimenti messi a disposizione quello degli assegni di formazione è fra i più impegnativi ed è destinato a coloro che incontrano considerevoli difficoltà di collocamento per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Ancor prima di licenziarsi dall'ultimo datore di lavoro, nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2013, RI 1 ha inviato 38 ricerche di lavoro finalizzate a trovare un posto di lavoro quale __________. Il testo della lettera di candidatura non lascia dubbi circa la sua volontà di cambiare attività, benché nel ricorso egli sostenga che sia solo un modo "per attirare l'interesse e fare in modo che venga letta (…)".

Sin dal primo colloquio in disoccupazione del 13 maggio 2013, l'assicurato ha comunicato la sua scelta di iniziare il 1° luglio  2013 l'apprendistato quale __________ e ha fatto richiesta di assegni di formazione.

Le considerazioni circa le difficoltà di collocamento nel settore della ristorazione non sono suffragate da alcun riscontro oggettivo. Egli ha tratto da sé la conclusione che non avrebbe più trovato occupazione nel settore: "le mie esperienze lavorative e la mia formazione professionale come aiuto cuoco non mi permettono più di trovare un impiego (…). Nell'opposizione al punto B – Conclusione della mia situazione personale RI 1 ammette che "dalla primavera 2013 ho rinunciato ad ulteriori sforzi di ricerca nell'ambito gastronomico" ed "ho preferito spendere energia, soldi e tempo nella ricerca di un posto di tirocinio nel settore __________".

Per l'URC non è quindi stato possibile considerare se e quali altre misure di reinserimento meno impegnative per la LADI erano necessarie ed adeguate per sostenere il reinserimento dell'assicurato. Ad esempio, in caso di difficoltà di collocamento, per promuovere il reinserimento nel settore della ristorazione è messo a disposizione uno specifico programma di occupazione "__________".

Per smentire la tesi dell'impossibilità al reinserimento professionale nel settore della gastronomia sostenuta dall'assicurato basta citare il numero dei posti vacanti segnalati agli URC dal 1.1.2013 alla data odierna.

Settore professionale

Professione

N° posti vacanti notificati agli URC

Personale di cucina

Aiuto-cuoco

23

Cuoco

67

Aiuto cucina - lavapiatti

86

__________

__________

nessuno

__________

10

__________

3

__________

6

Nel settore della ristorazione il numero di posti vacanti notificati agli URC è di gran lunga superiore a quello del __________. Nella specifica professione di __________ non è stato notificato alcun posto vacante durante il corrente anno 2013. (…)" (doc. V)

                               1.4.   Il 9 ottobre 2013 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale ha ribadito le difficoltà del mercato del lavoro nel settore gastronomico (al punto tale che è stato ideato uno specifico programma di occupazione per quel settore), ha sottolineato che il numero di posti vacanti rispetto a quello del numero di disoccupati è molto basso e, invece nel settore del "__________", la possibilità di reperire un'occupazione sono più elevati.

                                         Egli ha pure affermato di avere frequentato lo stage presso l'__________ prima di licenziarsi in quanto non sapeva dell'esistenza degli assegni di formazione e che comunque il suo ultimo rapporto di lavoro quale cuoco si sarebbe concluso a seguito della vendita del __________ (cfr. doc. VII).

                                         Su questo scritto l'UMA ha preso posizione il 14 ottobre 2013 (cfr. doc. IX).

                                         Il 23 ottobre 2013 l'assicurato ha ancora inviato una lettera al TCA (cfr. doc. XI), mentre l'UMA il 5 novembre 2013 ha dichiarato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XIII).

                               1.5.   Il 25 gennaio 2014 RI 1 ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale rileva:

"  (…)

La vostra decisione sul mio ricorso non sarà ancora redatta; tuttavia sono assai sicuro che conterrà, oltre ai nomi di persone, ditte e luoghi che verrebbero in ogni caso resi illeggibili prima di una pubblicazione della decisione, molti particolari che permetteranno a un'ampia cerchia di persone ad identificarmi senza problemi.

In particolare intendo le seguenti informazioni:

    ·   professione precedente (cuoco, più generale ambito della gastronomia)

    ·   formazione attuale (__________, più generale settore __________)

    ·   cittadinanza

    ·   tutte le date di interesse (data d'entrata, date dei ricorsi, ecc.).

Basandosi sull'articolo 25 a LPDP, il quale dice che la persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati, vi chiedo dunque gentilmente che tale vostra decisione non sarà  pubblicata o che sarà pubblicata solamente una volta resa totalmente anonima, quindi cancellando anche tutte le informazioni elencate sopra." (Doc. XV)

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato ha diritto oppure no agli assegni per la formazione quale __________.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

                                         Anche la quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

                                         Pertanto, la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA

                                         C 56/04 del 10 gennaio 2005).

                               2.2.   Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

                                         Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

                                         Il nuovo art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

"  1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

    a.  migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

    b.  promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

    c.  diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

    d.  offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

    a.  i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

    b.  le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi."

                               2.3.   All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

                                         In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:

"  3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

                                         Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è dunque escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

                               2.4.   Quale provvedimento speciale, agli art. 66a e 66c LADI sono regolamentati gli assegni di formazione, l’ammontare e la durata degli stessi.

                                         Questa misura, che tende a favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati che hanno almeno 30 anni e che non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione, consiste nel concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni.

                                         L’art. 66a LADI ha il seguente tenore:

"  1L’assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

   a.   …

   b.   hanno almeno 30 anni e

   c.                                non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito della loro professione.

2L’ufficio di compensazione può, in casi giustificati, autorizzare una deroga alla durata della formazione e al limite di età di cui al capoverso 1.

3Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che, pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione non ricevono assegni di formazione.

4Gli assegni di formazione sono accordati unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione."

                                         Nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003 l’art. 66a lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore presupposto, che: "adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 60 capoverso 1 lettera b;".

                                         L’art. 66b LADI, abrogato con effetto dal 1° luglio 2003, poneva invece quali condizioni materiali che: "Gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione. (cpv. 1)" e che: "La formazione deve corrispondere alle capacità dell’assicurato e migliorarne l’idoneità al collocamento. (cpv. 2)".

                                         A proposito di queste modifiche, nel Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale ha precisato che:

"  Art. 66a     Assegni di formazione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista dall’articolo 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata nel capoverso 1.

Al fine di garantire una prassi uniforme a livello svizzero, il capoverso 2 statuisce che le domande concernenti gli assicurati di età inferiore a 30 anni e le domande per una durata di formazione più lunga in casi fondati possono essere autorizzate dall’ufficio di compensazione e non più dai Cantoni.

Il capoverso 4 è stato ripreso dall’articolo 66b al fine di riunire in un unico articolo tutti i presupposti del diritto.

Art. 66b     Condizioni materiali (abrogato)

Il capoverso 1 diventa l’articolo 66a capoverso 4. Il capoverso 2 è già contemplato negli obiettivi dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro dell’articolo 59 capoverso 2 e può quindi essere stralciato."

(cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013, pto 2.1)

                                         L’art. 66c LADI stabilisce che:

"  1Il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d’apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. Versa gli usuali contributi dell’assicurazione sociale sul salario e deduce al lavoratore la quota a suo carico.

2Gli assegni di formazione corrispondono alla differenza fra il salario effettivo ed un importo massimo stabilito dal Consiglio federale.

3La cassa paga al datore di lavoro, su presentazione di un conteggio mensile, gli assegni di formazione, la quota dei contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali sugli assegni di formazione e l’intero contributo del datore di lavoro alla previdenza professionale.3

4Il termine quadro è prolungato sino alla conclusione della formazione autorizzata."

                                         Secondo l’art. 90a OADI:

"  1 Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.

2 Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.4

3 Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.5

4 L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.

5 Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.

6 …

7 Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.

8 Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda."

                               2.5.   Nella Circolare sui provvedimenti  inerenti al mercato del lavoro (PML), in vigore dal gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), ha sottolineato in particolare che:

"  ASSEGNI DI FORMAZIONE (AFO)

art. 66a e 66c LADI; art. 90a OADI

SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

F1    Gli assegni di formazione intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una formazione di base o di adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML. Inoltre, per il periodo durante il quale sono versati gli assegni di formazione, l'assicurato non può conseguire alcun guadagno intermedio (GI).

F2    Il criterio determinante per la concessione degli AFO è l'interesse dell'assicurato ad acquisire una formazione professionale al termine della quale viene rilasciato un attestato federale di capacità (AFC) o un certificato cantonale equivalente.

         DESTINATARI

F3    Gli assegni di formazione possono essere concessi agli assicurati che adempiono le seguenti condizioni cumulative:

         ·   Sono disoccupati e hanno svolto, entro il termine quadro per il periodo di contribuzione, un'occupazione soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi o sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione (cfr. art. 59 cpv. 3 LADI).

         ·   Hanno almeno 30 anni al momento in cui viene versato il primo AFO. È fatta salva la regolamentazione derogatoria prevista alla cifra marginale F11.     41

         ·   Non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione (art. 66a cpv. 1 lett. c LADI).

F4    L'assicurato non dispone di una formazione professionale se non è in grado di esibire un documento ufficiale che certifichi la sua formazione o le sue conoscenze professionali (AFC, diploma, ecc.).

F5    L'assicurato ha notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della sua professione se, a causa della situazione sul mercato del lavoro, non può essergli assegnata alcuna occupazione nel campo della sua formazione e se ha cercato invano un'occupazione nell'ambito della sua professione originaria.

F6    Gli AFO possono essere accordati agli assicurati nell'ambito di un impiego fisso che sia però a tempo parziale. Questa possibilità è riservata agli assicurati iscritti a tempo parziale alla disoccupazione e il cui tasso di occupazione per la formazione professionale corrisponde a tale tempo parziale."

                               2.6.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che RI 1, nato il __________, celibe, cittadino __________ in possesso del permesso di dimora, dopo una formazione biennale, ha ottenuto l'attestato di qualifica professionale quale aiuto cuoco presso il Centro Professionale di __________.

                                         Dal 2000 al 2012 egli ha lavorato in __________ quale aiuto cuoco, capopartita e chef-tournant in __________.

                                         Dal 18 giugno 2012 al 30 aprile 2013 l'assicurato ha lavorato come cuoco unico (responsabile per pianificare menu e ordini, responsabile per preparazione di piatti serviti) presso il __________.

                                         Egli ha disdetto il contratto di lavoro il 29 marzo 2013 per il 30 aprile 2013 invocando motivi personali (cfr. attestato del datore di lavoro del 3 maggio 2013).

                                         Il ricorrente si è iscritto per il collocamento il 17 aprile 2013 dichiarando la propria disponibilità a cercare un'occupazione a tempo pieno quale cuoco e aiuto cuoco (cfr. doc. 4).

                                         A seguito dell'abbandono del posto di lavoro la Cassa disoccupazione __________ l'8 maggio 2013 l'ho sospeso per 31 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. doc. C1).

                                         Nella richiesta d'indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2013 l'assicurato ha indicato quale motivo della disdetta, di avere in previsione una riqualifica professionale. Quale ulteriore motivo egli ha indicato la riorganizzazione dell'azienda con nuove richieste e nuovi orari (cfr. doc. 6, domanda d'indennità di disoccupazione del 4 maggio 2013 punto 20).

                                         Il 31 maggio 2013 RI 1 ha inoltrato all'URC di __________ la richiesta di ottenere dall'assicurazione contro la disoccupazione gli assegni di formazione, per poter seguire una formazione quale __________ nel periodo dal 1° luglio 2013 al 20 giugno 2016 (cfr. doc. 2).

                                         Il 4 giugno 2013 l'URC di __________ ha preavvisato negativamente tale domanda, rilevando:

"  (…)

L'assicurato vanta oltre dieci anni di esperienza nel settore della ristorazione in qualità di cuoco. Tale settore offre costantemente posti di lavoro. Si ritiene pertanto che egli sia collocabile nella professione esercitata.

Come risulta dall'allegato egli ha iniziato la ricerca di una riqualifica professionale nel mese di gennaio 2013.

Nel corso del mese di marzo ha svolto uno stage ed ha avuto la conferma che sarebbe stato proposto quale candidato per il tirocinio. Il 29.3.2013 egli ha quindi rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro. Nello scritto citato comunica di essere alla ricerca di una riqualifica professionale.

Considerato che è suo desiderio intraprendere una riqualifica professionale, ed in funzione di ciò ha anche rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro, preavvisiamo negativamente la richiesta." (Doc. 3)

                                         Il 18 giugno 2013 l'URC di __________ ha ribadito il proprio parere negativo rilevando:

"  (…)

-   Si ribadisce integralmente quanto espresso nel preavviso.

-   Da quando risiede in Svizzera è la prima volta che l'assicurato richiede prestazioni della disoccupazione ;

-   Il riconoscimento di un AF non è un diritto ma rappresenta la soluzione "estrema" da mettere in atto se proprio tutte le ricerche sono state infruttuose.

-   Ha rassegnato le dimissioni. I 31 giorni di sanzione decisi dalla cassa rappresentano l'evidente ragione che l'abbandono del posto di lavoro non era supportato da alcun valido motivo: sulla decisione di sanzione del 8.5.2013 la Cassa disoccupazione già scriveva: " Ha disdetto il rapporto di lavoro per motivi personali e in previsione di una riqualifica professionale" (... ).

-   Sulla domanda di indennità egli così motiva la disdetta: "Sono in previsione di una riqualifica professionale. Inoltre motivo è stato la riorganizzazione dell'azienda con nuove richieste e nuovi orari".

-   Egli è disoccupato dal 1.5.2013 e già in occasione del 1° colloquio con la consulente affermava di essere in attesa del contratto di apprendista con __________;

-   La riqualifica professionale è intesa a soddisfare una precisa volontà dell'assicurato: la prova di ciò è costituita delle ricerche di lavoro che ha svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2013 (quando ancora occupato presso l'ultimo datore di lavoro). Durante tale periodo egli inviato 38 offerte di lavoro finalizzate alla ricerca di un posto quale apprendista __________.

-   La lettera che egli ha trasmesso alle aziende a supporto della candidatura quale apprendista __________ è non lascia dubbi in merito alla sua volontà di cambiare attività." (doc. 6)

                                         L'URC ha pure allegato uno scritto dell'assicurato del febbraio 2013 così formulato:

"  E ora di cambiare vita!

12 anni di cuoco mi sono bastati per capire che non sarò cuoco fino alla pensione. Sono convinto che non sia ancora troppo tardi per cambiare vita - cambiando professione. Poco prima di compiere 30 anni decido di voler avverare il mio sogno e diventare __________ AFC. Posso raggiungere questo mio obiettivo non solo tramite un apprendistato, ma anche partendo con i necessari corsi svolti su base privata e la ricerca di un impiego nel settore. Grazie all'iscrizione al curricolo formativo secondo l'articolo 33 LFFP potrei in seguito, dopo 3 anni di lavoro, partecipare agli esami di fine tirocinio degli apprendisti __________. È da poco che ho scoperto quest'ultima soluzione, e siccome è più realizzabile dato il mio caso, mi permetto di contattarvi di nuovo.

I vostri motivi per assumermi come operaio __________:

·     Sono iscritto per i corsi __________ e __________ in gennaio 2014 (primi corsi disponibili).

·     Sono iscritto per il corso "__________" in febbraio 2014.

·     Ho esperienza con i lavori __________: lavoro nei __________ fin da piccolo (nel tempo libero).

·     Sono molto motivato. Il mio obiettivo è il superamento dell'esame di fine tirocinio dopo 3 anni di lavoro __________. Farò di tutto per arrivarci.

·     Sono affidabile e responsabile, so cosa significa lavorare duro, anche in squadre.

·     Sono cosciente a cosa vado incontro se scelgo di lavorare come __________. Non temo freddo o pioggia, neve o sole, e nemmeno il lavoro fisicamente duro.

·     Ho una profonda passione per la __________ e tutte le attività che si svolgono all'aperto.

·     Possiedo le patenti AeBe sono domiciliato a __________, con permesso B.

·     Godo di un ottimo stato di salute e forma fisica.

·     Secondo il sig. __________ della Sezione __________ posso già iniziare a lavorare per conto di terzi, anche prima di aver compiuto i corsi __________ e __________. Ovviamente, dice, nei lavori di __________ è richiesta prudenza e dovrò svolgere attività secondarie non pericolose. E già da febbraio 2014 potrò fare tutto.

·     Sono disponibile quasi da subito; datemi il tempo di licenziarmi dal mio attuale posto di lavoro (1 mese), e arrivo.

Vi chiedo gentilmente di:

·                                                                             Valutare le vostre possibilità di assumermi come operaio __________.

·     In via subordinata, valutare se potete assumermi come apprendista.

·     Comunicarmi se vedete una possibilità di integrarmi in una vostra squadra.

Dubbi?

Ci tengo a sottolineare che la mia non è un'idea nata in un momento di follia, ma una decisione maturata da anni. Sono davvero convinto, e sono disposto a lasciare un posto di lavoro sicuro, con ottimi orari e buona remunerazione: Non agisco per necessità, ma per un forte desiderio di cambiare la mia professione e fare in modo che coincida con le mie passioni. Farò di tutto perché non mi pentirò della mia decisione. In me avreste trovato un collaboratore estremamente motivato e disposto a impegnarsi in questa nuova realtà, resa possibile da voi."

                                         Con la decisione su opposizione qui impugnata l'UMA ha respinto la richiesta di assegni di formazione in quanto non è data la condizione dell'indicazione relativa al mercato del lavoro (cfr. doc. B1).

                                         Chiamato ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

                                         Al riguardo va innanzitutto ricordato, che, per costante giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio 2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

                                         Inoltre, secondo l'art. 59 cpv. 2 LADI, i provvedimenti relativi al mercato del lavoro sono volti a provvedere alla reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato di lavoro (cfr. consid. 2.3).

                                         Ciò non è manifestamente il caso dell'assicurato che dispone di una lunga esperienza nel settore della ristorazione e che ha peraltro spontaneamente abbandonato l'ultimo posto di lavoro per intraprendere una lunga formazione in un altro settore professionale (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed Helbing Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 338-379 e pag. 340-342), B. Rubin, "Assurance-chômage. Ed Schultess SA, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 640; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, STFA C 150/05 del 28 settembre 2006; DLA 1993/94 pag. 42 seg.; DLA 1993/94 pag. 167 seg.).

                                         Si tratta di una scelta del tutto legittima, atta a soddisfare un desiderio personale, che non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.3).

                                         Quanto alla mancanza di sufficienti qualifiche professionali per lavorare come cuoco, il TCA rileva, da una parte, che ciò è smentito dal fatto che, l'ultima occupazione l'ha proprio svolta in quella professione, che, d'altra parte, dal profilo dell'assicurazio-ne contro la disoccupazione, entrano comunque per lui in considerazione anche altre attività nel settore della ristorazione e, se del caso, anche al di fuori dello stesso (cfr. l'art. 16 cpv. 1 LADI secondo cui "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione"; DTF 139 V 524; STFA A.B. del 18 settembre 1988: "il fatto di non aver conseguito il diploma di cuoco non rendeva però impossibile né considerevolmente intralciava il collocamento di A.B.. Al riguardo le dichiarazioni degli esperti acquisite all'inserto comprovano la circostanza che il concreto mercato del lavoro ticinese consentiva anche al cuoco senza diploma il reperimento di un impiego", riprodotta da D. Cattaneo op.cit pag. 356) e anche a carattere stagionale (cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 e sentenze citate).

                                         Infine, ma non da ultimo, va ricordato che l'assicurato ha conseguito in __________ un attestato di qualifica professionale quale aiuto cuoco, che può fare valere cercando un'occupazione anche nel mercato di lavoro del paese a noi vicino e nel quale l'assicurato ha effettuato la gran parte della sua attività professionale (12 anni in __________, poco più di 10 mesi in Svizzera).

                                         A titolo abbondanziale è quasi inutile aggiungere che, una misura così incisiva come quella del sostegno, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, per un nuovo apprendistato completo, non è certo stata concepita per delle giovani persone (l'assicurato, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto i 30 anni previsti dall'art. 66d lett. b LADI; sul tema cfr. art. 66a cpv. 2 LADI e B Rubin op. cit. pag. 640 nota 1987) in possesso di una formazione professionale (cfr. art. 66a cpv. 1 lett. c LADI) conseguita all'estero che viene in Svizzera a lavorare per alcuni mesi e poi abbandona il proprio impiego e chiede di farsi sovvenzionare un apprendistato completo in un'altra attività nel nostro paese.

                                         Come giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.3) in tale ipotesi, in caso di disoccupazione involontaria entrano semmai in considerazione provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di carattere meno incisivo e costoso.

                                         La decisione su opposizione 18 luglio 2013 deve così essere confermata senza dovere esaminare se l'apprendistato quale __________ migliora o meno l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. STCA 38.2011.76 del 9 gennaio 2012).

                               2.7.   L'assicurato ha chiesto di non pubblicare questa sentenza su internet o di pubblicarla dopo averla resa totalmente anonima (cfr. consid. 1.5).

                                         L'art. 27 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 relativo alla "Pubblicazione delle sentenze" stabilisce che "il Consiglio di Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze e delle decisioni di concerto con le autorità giudiziarie e i magistrati che le hanno emesse".

                                         Nel rapporto 5307 del 22 gennaio 2003 della Commissione della Legislazione sul Messaggio del Consiglio di Stato N° 5307 del 1° ottobre 2002 relativo alla Pubblicazione delle sentenze e delle decisioni (modifica della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966) – Esperimento pilota in tema di "Digital Divide" figurano in particolare le seguenti indicazioni:

"  (…)

La pubblicazione non commentata, previo l'occultamento di tutti i dati riguardanti le parti e le persone coinvolte nella procedura e degli altri dati sensibili a protezione della sfera pri­vata, dovrebbe riguardare innanzitutto il testo integrale di tutte le pronunce cresciute in giudicato emanate dalle Autorità giudiziarie del Cantone in veste di ultima istanza cantonale (pronunce contro le quali non è data via di ricorso ad altra autorità giudiziaria del Canto­ne), quindi quelle rese, in tale veste, dal Tribunale di appello (con tutte le sue Sezioni e Camere), dal Tribunale delle espropriazioni, dall'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto e dalla Pretura penale.

Tale pubblicazione avverrà mediante Internet, sarà gratuita e farà capo alla piattaforma in­formatica AGITI, da tempo usata dalla magistratura ticinese.

La proposta è motivata sia dall'attuazione concreta del principio ricordato in ingresso, riconosciuto sia dalla Costituzione federale che da accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera, sia per uso interno della magistratura, soprattutto delle istanze inferiori, le quali po­tranno farsi un'idea più completa della giurisprudenza vigente presso l'ultimo grado di giudizio cantonale.

Preso atto del fatto che la riforma non necessita di stanziamenti particolari di mezzi finanziari di competenza del Gran Consiglio nonché delle rassicurazioni sui possibili conflitti tra la pubblicazione depersonalizzata delle decisioni e delle sentenze e il diritto sulla protezio­ne dei dati, rinviando per tutte le spiegazioni di dettaglio all'esauriente messaggio governa­tivo, la Commissione approva senza riserve la proposta, che si inserisce in un trend già ben affermato a livello federale e cantonale, mettendo l'accento sul fatto che la pubblica­zione del testo integrale di tutte le sentenze e di tutte le decisioni (anche quelle ripetitive, di mera natura procedurale, che non stabiliscono novità giurisprudenziali, ecc.), previa cancellazione dei dati personali delle parti ecc., dovrà essere la regola e l'occultamento di parte di esso l'assoluta eccezione. In altre parole l'occultamento di parte del testo della sentenza dovrà essere chiaramente giustificato da un interesse individuale degno di priori­tà sull'interesse generale di tutti i cittadini all'accesso alle decisioni dell'autorità.

Per quanto riguarda il Tribunale di appello, la Commissione è anzi del parere che debbano essere da subito oggetto di pubblicazione, previa depersonalizzazione, anche le sentenze delle Assise correzionali e criminali: quantunque passibili di ricorso per cassazione alla Corte di Cassazione e di revisione penale, queste sentenze rivestono un interesse genera­le accresciuto, la loro divulgazione risultando perciò perfettamente in linea con l'obiettivo primo (concretizzazione del diritto di accesso alle decisioni) che la pubblicazione in Internet persegue. Per lo stesso motivo, la Commissione suggerisce che ad essere pubblicate, previo l'occultamento dei dati personali sensibili, siano pure, già al momento dell'attivazio­ne del servizio, le decisioni dell'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto passibili di ri­corso dinanzi alla Camera dei ricorsi penali.

La Commissione approva del resto senza riserve il principio secondo cui debbano essere riprese da subito, quindi inserite nella banca dati consultabile tramite Internet, le pronunce emanate negli ultimi cinque anni.

Per l'importanza che riveste il diritto di accesso alle sentenze e alle decisioni, la Commis­sione invita infine il Consiglio di Stato a valutare la possibilità di procedere, in futuro, alla pubblicazione in Internet di tutte le decisioni e di tutte le sentenze delle Autorità giudiziarie ticinesi di ogni rango cresciute in giudicato. (…)"

                                         Sull'apposito sito internet (www.sentenze.ti.ch) nel quale vengono pubblicate le sentenze figura un'avvertenza legale del seguente tenore:

"Le sentenze pubblicate sono, di principio, anonimizzate: la presenza

erronea di antroponimi (nomi di persona) o toponimi (identificativi geografici) atti ad individuare una o più persone fisiche o giuridiche legate al documento pubblicato in Internet, deve essere notificata mediante un email a: di-sentenze@ti.ch, indicando il rispettivo numero di incarto.

In virtù del principio della preponderanza della protezione della sfera privata sul principio generale di libero accesso delle sentenze e decisioni pubblicate e sul principio di trasparenza è fatto esplicito divieto di ripresa di informazioni atte ad individualizzare una persona fisica o giuridica, sia direttamente che indirettamente; più in generale, è fatto divieto di divulgazione al di fuori della banca dati ufficiale aperta al pubblico di qualsiasi dato atto ad individuare una o più persone fisiche o giuridiche oggetto del documento pubblicato in Internet non esplicitamente e volutamente citate."

                                         La presente sentenza, verrà dunque pubblicata, come prescritto dalla legge, secondo le abituali modalità qui sopra indicate.

                               2.8.   L'art. 29 cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, prevede, quale eccezione al principio della gratuità della procedura (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla parte che provoca la causa per leggerezza o per comportamento temerario sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

                                         L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124 V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale ed anche nel caso in cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008; STCA 42.2009.12 del 5 agosto 2009).

                                         Nella presente fattispecie l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA contro la decisione su opposizione con la quale gli sono stati negati gli assegni di formazione sebbene sapesse di avere abbandonato spontaneamente un posto di lavoro (con relativa penalizzazione da parte della Cassa di disoccupazione) e, soprattutto, dopo avere scritto nel febbraio 2013 "di essere disposto a lasciare un posto di lavoro sicuro, con ottimi orari e buona reputazione", in quanto aveva "un forte desiderio di cambiare la sua professione e farla coincidere con le sue passioni".

                                         In simili condizioni occorre concludere che il ricorso è stato inoltrato, se non in modo temerario, almeno per leggerezza del ricorrente (cfr. STFA B 57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323; STCA 42.2008.11 del 6 novembre 2008; STCA 42.2009.12 del 5 agosto 2009).

                                         Di conseguenza le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 500.-- sono poste a suo carico.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti

38.2013.46 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.02.2014 38.2013.46 — Swissrulings