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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.01.2014 38.2013.45

15 gennaio 2014·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,155 parole·~11 min·4

Riassunto

Negato sussidio x le spese di soggiornante settimanale.Visto il guadagno assic.di fr. 4'054,non sono date le condiz.x permettere cumulo delle prest.x guad.intermedio(in casu fr.22.50/h x 10h/sett.)con i suss.x soggiorn.settim. Diverso sarebbe stato se il GI conseguito fosse stato di entità superiore

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2013.45   dc/sc

Lugano 15 gennaio 2014  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2013 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 24 luglio 2013 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 24 luglio 2013 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 14 maggio 2013 (cfr. Doc. 6) ed ha respinto la richiesta di RI 1 di ottenere un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, in quanto l'assicurato percepisce delle prestazioni LADI a titolo di guadagno intermedio (cfr. Doc. A).

                               1.2.   Contro questa decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto il versamento del sussidio richiesto per il periodo aprile-agosto 2013, sottolineando di avere inoltrato la domanda su suggerimento del suo capo gruppo (cfr. doc. I; vedi pure:doc 7)

                               1.3.   Nella sua risposta dell’11 settembre 2013 (Doc. III) e in uno scritto del 19 settembre 2013 (cfr. Doc. V), l'UMA propone di respingere il ricorso.

                                         in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ai sussidi per soggiornante settimanale.

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

"  (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

                                         Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

                                         Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:

"  Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.

1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

    a.  non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

    b.  hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

                                         Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:

"  Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.

La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.

Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)

                                         La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

                                         L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

"  il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

a.   esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b.   l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre."

                                         L'art. 94 OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:

"  l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

a.   il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b.   le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

                                         (sul tema cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt am Main 1992, pag. 496-501).

                                         In una sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag. 60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

                                         Allorché la perdita finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

                               2.2.   Nella "Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal 1° gennaio 2013, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:

"  Combinazione con gli assegni per il periodo di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)

L30  È possibile combinare gli SPSS con gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e assegni per il periodo di introduzione).

     Combinazione con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)

L31  Non è possibile combinare uno di questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può quindi esservi una perdita finanziaria.

     Combinazione con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)

L32  Non è possibile combinare gli SPSS con gli assegni di formazione.

         Combinazione con il GI (art. 24 LADI)

L34  Di regola non è possibile combinare gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni mese.

         Combinazione con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).

L35  Non è possibile combinare i sussidi con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi alcuna perdita finanziaria.

         Combinazione con un'occupazione a tempo parziale.

L36  È possibile accordare SPSS in relazione a un'occupazione a tempo parziale."

                               2.3.   In una sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa:

"  È importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato rimane in guadagno intermedio."

                                         Al riguardo, nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha formulato le seguenti considerazioni:

"  (…)

A proposito delle ulteriori osservazioni della SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che conseguono un guadagno intermedio.

Al riguardo B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag. 649-650:

"  En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément. L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain assuré."

Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha documentato che il contratto di lavoro tra il XeYè stato prolungato fino al 30 giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.-mensili (cfr. Doc. H).

Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per pendolari. (…)"

                               2.4.   Nella presente fattispecie l'assicurato, nato nel 1969, si è iscritto per il collocamento il 1° settembre 2012. Egli ha poi lavorato dal novembre 2012 al 7 febbraio 2013 ed in seguito si è nuovamente annunciato in disoccupazione.

                                         L’assicurato dal 26 marzo 2013 ha iniziato un’attività lucrativa quale  barman a __________.

                                         Il salario concordato era di 22.50 franchi lordi all’ora (cfr. doc. 2). Al ricorrente sono state garantite 10 ore settimanali di lavoro (due ore serali per cinque giorni, cfr. doc.1 e doc. 3).

                                         Visto il guadagno assicurato del ricorrente di fr. 4054 (cfr. doc. 5) non sono date, secondo il TCA, le condizioni fissate dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2. e 2.3) per permettere il cumulo delle prestazioni per guadagno intermedio con i sussidi per soggiornante settimanale. Diversa sarebbe stata la soluzione se l’assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un guadagno intermedio di entità superiore (cfr. STCA 38.2013.25 del 7 agosto 2013).

                                         Infine, il TCA ricorda che competente per pronunciarsi sulla domanda di sussidio per le spese di soggiornante settimanale è l’UMA e non il consulente del personale.

                                         La decisione su opposizione del 24 luglio 2013 deve così essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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