Raccomandata
Incarto n. 38.2012.56 dc/sc
Lugano 13 dicembre 2012
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2012 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 settembre 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 7 settembre 2012 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico ha confermato la decisione del 25 giugno 2012 (cfr. Doc. 8) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione del 1° maggio 2012.
Secondo l'amministrazione l'orario di lavoro dell'assicurata è stato solo temporaneamente ridotto (cfr. Doc. III/bis).
1.2. Contro questa decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva in particolare:
" (…)
Quando mi è stato dato il nuovo contratto l'ho subito sottoposto al mio consulente il quale successivamente, il 30.05.2012, ha sottoposto alla Sezione del Lavoro Ufficio giuridico, il mio caso. Visto che il consulente era stato da me informato in merito al nuovo contratto sottoscritto a partire da 1.5.2012 mi chiedo se egli non fosse stato più corretto ad informarmi dicendomi che era meglio rimanere in disoccupazione al 100% e non usufruire della stessa in modo parziale e con guadagno intermedio.
Ho sempre da subito detto che da parte mia sono disponibile per reperire un posto di lavoro a tempo pieno e con contratto a durata indeterminata.
Ora, con le decisioni della Sezione del lavoro, vengo punita per delle mancate informazioni non date da parte del mio consulente (nuovo contratto dal 1.5.2012) oppure dal modo di agire non corretto del datore di lavoro. D'altra parte non potevo certo rinunciare ad un'opportunità di lavoro, seppure a tempo parziale, rispetto alla disoccupazione a tempo pieno." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 12 ottobre 2012 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso concreto la riduzione del tempo di lavoro a far tempo dal maggio 2012 è avvenuta quale misura per compensare la riduzione del volume d'attività (doc. 4, 9 , 14 e 18). Sin dalle prime dichiarazioni all'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC;), poi confermate anche in occasione dell'audizione personale all'UG appare chiaramente che la misura avrebbe dovuto essere transitoria (doc. 14 e 18), mentre l'occupazione effettiva è variata a seconda le necessità del datore di lavoro (doc. 5.1, 5.3, 9 e 13). Dal 1° settembre 2012 è nuovamente occupata a tempo pieno presso lo stesso datore di lavoro (doc. 13).
Senza che il comportamento dell'opponente configuri un intento di trarre profitto indebitamente delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, è necessario ritenere che l'assicurata non può essere considerata disoccupata ai sensi delle disposizioni relative alle indennità di disoccupazione (art. 10 cpv. 1 lett. 2bis LADI), cosicché almeno uno dei presupposti (cumulativi) indispensabili per il riconoscimento del diritto all'indennità non appare soddisfatto." (Doc. V)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del lavoro ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° maggio 2012.
2.3. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia totalmente o parzialmente disoccupato (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI).
Per l’art. 10 cpv. 1 LADI, è considerato totalmente disoccupato chi non è vincolato da un rapporto di lavoro e cerca un’occupazione a tempo pieno.
In base all’art. 10 cpv. 2 LADI, è considerato parzialmente disoccupato chi non è vincolato da alcun rapporto di lavoro e cerca unicamente un’occupazione a tempo parziale (lett. a) oppure ha un’occupazione a tempo parziale e cerca un’occupazione a tempo pieno oppure un’altra occupazione a tempo parziale (lett. b).
Giusta l’art. 10 cpv. 2bis LADI, non è considerato parzialmente disoccupato il lavoratore il cui tempo normale di lavoro è stato temporaneamente ridotto (lavoro ridotto).
In una sentenza del 19 gennaio 1993 pubblicata in DTF 119 V 156 il TFA (dal 1° gennaio 2007: il Tribunale federale, TF) ha stabilito che per stabilire l'esistenza della disoccupazione è decisiva l'effettiva e definitiva interruzione del rapporto di lavoro e non la cessazione giuridica dei rapporti contrattuali di lavoro.
In un’altra sentenza del 16 gennaio 1997, pubblicata in DLA 1996/1997 pag. 170 seg., l’Alta Corte ha stabilito che due soci di una S.r.l. che si sono licenziati a vicenda e che si sono in seguito riassunti a tempo parziale – a causa di una diminuzione delle ordinazioni – non hanno diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2bis LADI. Infatti, queste convenzioni fanno pensare piuttosto a una riduzione temporanea del lavoro – in attesa di una ripresa delle ordinazioni – e pertanto a un’elusione della fattispecie prevista all’articolo 31 capoverso 3 lettera c LADI.
Sul tema vedi pure STCA 38.2009.92 del 21 gennaio 2010 e STFA C 385/00 del 5 luglio 2002.
A proposito di queste norme, Boris Rubin (in: Rubin, Assurance-chômage, 2a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006) rileva che:
" 3.5.2.2 Distinction entre chômage complet, partiel et réduction de l'horaire de travail
Il convient de distinguer d'une part le chômage complet (art. 10 al. 1 LACI) et d'autre part le chômage complet d'une personne partiellement sans emploi (art. 10 al. 2 LACI). Dans l'un et l'autre de ces deux cas, il n'y a pas de contrat de travail pour le temps chômé. Tel n'est pas le cas dans l'hypothèse d'une réduction de l'horaire de travail au sens des art. 31 ss LACI, laquelle présuppose l'existence d'un contrat de travail. Lors de la première révision de la LACI, le législateur a d'ailleurs introduit un art. 10 al. 2bis, dont la vocation est de délimiter aussi clairement que possible le chômage partiel et la réduction de l'horaire de travail. En vertu de cette disposition, n'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement. (pag. 145) […]
6.1.1.2.1 Réduction de l'horaire de travail et chômage partiel
[…] L'assuré qui se trouve au chômage partiel est sans emploi ou partiellement sans emploi et recherche, dans cette dernière éventualité, à être occupé à un taux supérieur. En cas de RHT [réduction de l’horaire de travail, ndr.], le contrat de travail subsiste, même si l'activité de l'assuré est totalement interrompue. En d'autres termes, la RHT consiste en un chômage accompagné du maintien des rapports de travail.
Selon la terminologie utilisée dans la convention OIT nº 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, conclue à Genève le 21 juin 1988 et entrée en vigueur pour la Suisse le 17 octobre 1991, la RHT est appelée " perte de gain due au chômage partiel défini comme une réduction temporaire de la durée normale ou légale du travail " ou " suspension ou réduction du gain due à une suspension temporaire de travail " (v. l'art. 10 al. 2 notamment)." (pag. 474 e seg.)
2.4. Nella presente evenienza, dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata si è iscritta in disoccupazione il 3 aprile 2012 cercando un'occupazione al 50% dal 1° maggio 2012 (cfr. Doc. 12 e Doc. 18).
L'assicurata ha lavorato a tempo pieno dal 1° settembre 2011 presso il Ristorante __________ (cfr. doc. 23).
Il 29 marzo 2012 il datore di lavoro ha sciolto il contratto di lavoro per il 30 aprile 2012 (cfr. doc. A2). Egli ha però immediatamente riassunto RI 1 con un contratto di lavoro al 50% dal 1° maggio 2012 (cfr. Doc. A1).
L'assicurata nei mesi di luglio e agosto ha nuovamente lavorato in misura maggiore del 50 % presso il Ristorante __________ (cfr. Doc. 5).
Dal 1° settembre 2012 è poi stata riassunta mediante un contratto di durata determinata fino al 31 dicembre 2012 (cfr. Doc. 13, Doc. 17 e Doc. 24).
Il TCA constata che già nel verbale di consulenza presso URC di __________ del 24 aprile 2012, sottoscritto dall'assicurata, figura la seguente indicazione:
" (…)
L'assicurata di professione impiegata d'albergo con afc si iscrive in disoccupazione alla ricerca di un impiego al 50% dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle 14:30 con due giorni di libero per i mesi di maggio e giugno. Alla fine di marzo le è stato ridotto il lavoro al 50% l'impiego con contratto al 100% che ha da settembre 2011.
Da maggio i suoi orari di lavoro sono dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 23:00. Il datore di lavoro l'ha già informata che da luglio la riassumerà al 1005. I motivi della disdetta sono da ricercare nella diminuzione del lavoro. Mi dice che è stato disdetto l'impiego anche ad un'altra cameriera come è successo a lei. L'assicurata non è disponibile a lasciare l'impiego. Al momento dell'iscrizione l'assicurata certifica le ricerche che ha svolto dal primo di aprile e sino ad oggi. Con l'assicurata abbiamo stipulato l'accordo sugli obiettivi e il profilo della persona. (…)" (Doc. 18)
Il 13 giugno 2012 l'assicurata ha poi comunicato alla consulente del personale la riassunzione a tempo pieno dal 1° luglio 2012 (cfr. Doc. 17), ciò che ha confermato telefonicamente il 14 giugno 2012 (cfr. Doc. 16).
Il datore di lavoro __________ è invece stato sentito il 30 luglio 2012 ed in quell'occasione egli ha rilevato:
" (…)
Il signor __________ comunica che nel corso del mese marzo ha preso contatto con il signor __________ dell'Ufficio regionale di collocamento di __________ (consulente aziende) per raccogliere delle informazioni in merito a eventuali aiuti. L'indicazione è stata che una possibilità era la modifica del contratto di lavoro (riduzione a tempo parziale) e iscrizione in disoccupazione delle dipendenti. Nel corso del mese di aprile/maggio ho pure raccolto, autonomamente, alcune informazioni sul lavoro ridotto e discusso di questa eventualità con la mia fiduciaria. La soluzioni non ci è sembrata ottimale (a detta della fiduciaria poche prospettive di ottenere delle prestazioni e necessità di decidere rapidamente).
Con il cambiamento di contratto (riduzione a tempo parziale, 50% dal 1. maggio 2012) abbiamo la possibilità di impiegare il modo alternato le due collaboratrici. Durante i periodi con minore attività possiamo chiamare per il servizio l'una o l'altra collaboratrice. Sono entrambe molto flessibili e dunque è possibile adattarsi alle esigenze della situazione. Per i periodi/momenti con maggiore affluenza di clienti impieghiamo entrambe le dipendenti contemporaneamente (per esempio qualche sabato).
Il signor __________ precisa che da parte dei consulenti del personale delle sue due collaboratrici, in un primo momento non ha ricevuto nessuna indicazione o osservazione riguardo all'organizzazione del tempo di lavoro. Come indicato nella lettera inviata all'Ufficio giuridico ad inizio luglio (ndr ricevuta 11 luglio 2012) vi è la massima disponibilità a raggruppare in giornate consecutive o in altro modo l'impiego del personale. Inoltre, constata che solo un consulente del personale (__________) ha sollevato delle obiezioni alla signora RI 1 ma non la consulente della signora __________, che non ha detto nulla in proposito. Ribadisce pure che la riduzione del tempo di lavoro è stata una necessità per fare fronte alla riduzione d'attività e che non vi è mai stata nessuna intenzione di approfittare in mondo scorretto di nessuna prestazione.
L'avv. __________ chiede al signor __________ come mai la signora __________ e RI 1 sembra pensassero che la riduzione tempo di lavoro fosse limitata a maggio e giugno. Il signor __________ conferma che al momento della modifica del contratto aveva comunicato alle collaboratrici che, nel limite del possibile e compatibilmente con la prevista maggiore attività nei mesi di luglio e agosto, il tempo di lavoro sarebbe aumentato. Questo almeno nei periodo del festival durante il mese di agosto. Dal mese di settembre la situazione rimane incerta, ragione per cui, in accordo con la signora __________, abbiamo dato disdetta del rapporto di lavoro (fine impiego 31.08.2012). La signora RI 1 per ora rimane alle nostre dipendenze ma ci aveva già segnalato la sua intenzione di massima di partire per l'estero nel gennaio 2013." (Doc. 3)
Nel verbale del colloquio di consulenza del 29 agosto 2012, firmato dalla ricorrente, figurano le seguenti indicazioni:
" L'assicurata viene puntualmente al colloquio con le ricerche fatte nel corso del mese di agosto. Mi comunica che per i mesi di luglio e agosto non riceverà nulla dalla sua cassa perché ha lavorato sempre al 100%. Mi comunica anche che nel corso della settimana il suo datore di lavoro le ha cominciato che dal primo di settembre le farà un contratto a tempo determinato fino alla fine di dicembre. L'assicurata non rientrerà in disoccupazione perché da gennaio sarà impegnata in un progetto come volontaria in __________. Il suo incarto verrà annullato agosto come concordato." (Doc. 13)
Alla luce degli elementi qui sopra enumerati questo Tribunale deve concludere che il datore di lavoro non intendeva ridurre definitivamente il tempo di lavoro di RI 1 al 50%, bensì voleva farlo soltanto temporaneamente. Infatti, l'assicurata dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012 ha nuovamente aumentato il numero di ore presso il medesimo datore di lavoro (cfr. Doc. 13 e Doc. 5).
In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale riprodotta al considerando 2.3, questo Tribunale deve concludere che rettamente la Sezione del lavoro ha ritenuto applicabile al caso concreto l’art. 10 cpv. 2bis LADI. Pertanto, l’assicurata non può essere considerata parzialmente disoccupata nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012.
In assenza del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. a LADI il diritto alle indennità di disoccupazione deve così essere negato senza dovere ulteriormente esaminare se le altre condizioni da cui dipende il diritto all'indennità di disoccupazione (e segnatamente e soprattutto quello dell'idoneità al collocamento, cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; e decisione formale del 25 giugno 2012, doc. 8).
La possibilità di una segnalazione all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro per esaminare l'aspetto relativo all'idoneità al collocamento è stata peraltro comunicata all'assicurata dal consulente del personale già il 24 aprile 2012 (cfr. Doc. 18).
La decisione su opposizione del 7 settembre 2012 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti