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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.06.2012 38.2011.85

18 giugno 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,590 parole·~13 min·2

Riassunto

Negato dt a ID a uno CH rimpatriato da uno Stato non membro UE,poiché non avrebbe dimostrato di aver lavorato all'estero per almeno 12 mesi nel TQ.Si giustifica l'annullam.della dec.su opp. e il rinvio degli atti all'ammin.per sentire il padre in merito all'eserc.di un lav.nella sua azienda agricola

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2011.85   DC/sc

Lugano 18 giugno 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2011 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 emanata da

CO 1       in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Il 22 giugno 2011 RI 1, nato __________ 1990, ha inoltrato una domanda d'indennità di disoccupazione a partire dall'8 giugno 2011 indicando di avere lavorato come contadino in __________ dal 2007 al 2011 (cfr. Doc. 21, punti, 2, 14 e 15).

                                         Con decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 la CO 1 (in seguito: La Cassa) ha confermato la precedente decisione dell'8 luglio 2011 (cfr. Doc. 12) ed ha negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione in quanto egli non ha dimostrato di avere lavorato all'estero durante almeno 12 mesi nel termine quadro (9 giugno 2009 – 8 giugno 2011).

                                         Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:

"  (…)

4.   Nella fattispecie l'opponente sostiene di aver lavorato presso l'azienda agricola del padre in __________; quale cittadino svizzero che rientra dall'estero, sostiene di dover essere posto al beneficio delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

5.   La Cassa, dopo aver ricevuto l'opposizione dell'08 agosto 2011 da parte del Sig. RI 1, ha richiesto in data 10 agosto 2011 allo stesso ulteriore documentazione atta a comprovare l'avvenuta attività lavorativa in __________ ed il percepimento del salario.

6.   L'opponente non ha mai risposto alla nostra lettera, motivo per cui tramite lettera raccomandata del 29 settembre 2011 abbiamo invitato l'assicurato a rispondere entro il termine di 10 giorni. Anche a tale scritto non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

7.   Allo stato attuale la Cassa prende atto dell'impossibilità da parte dell'opponente di dimostrare l'attività lavorativa ed il reale percepimento dello stipendio.

8.   Stante quanto precede, esaminata l'opposizione in oggetto, l'intera documentazione a disposizione e preso atto delle disposizioni legali applicabili alla fattispecie, questa CO 1 (…)"

(Doc. A5)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di beneficiare dell'indennità di disoccupazione dal momento del suo arrivo in Svizzera sino al 21 agosto 2011, inizio della sua attività lavorativa.

                                         Egli sottolinea di avere lavorato in __________ e, a comprova di questa affermazione, allega il certificato di lavoro (Doc. A1), il certificato di stipendio allestito da suo padre (Doc. A), oltre ad una dichiarazione tecnico-contabile del ricevimento dello stipendio (cfr. Doc. A3).

                               1.3.   Nella sua risposta del 28 dicembre 2011 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

"  (…)

In sede ricorsuale, per la prima volta, vengono presentati 2 distinti documenti. Il primo è rilasciato dal padre del ricorrente e attesterebbe nel periodo 01.03.2010/31.03.2011 il versamento di 6000R$, brevi manu, per i servizi prestati nella proprietà.

Il secondo riguarderebbe un ufficio di contabilità che attesterebbe proprio un anno di lavoro salariato del ricorrente presso l'azienda del padre (dal 01.03.2010 al 01.03.2011) per la stessa cifra di 6000R$. Le due dichiarazioni non concordano al punto che quella rilasciata dall'ufficio di contabilità può legittimamente essere considerata un documento di compiacenza.

Si fa altresì notare che una ricerca di "Google Maps" ha portato a trovare all'indirizzo ed al numero di telefono indicato uno studio legale e non un ufficio di contabilità (v. copia documento 09.12.2011).

Visto quanto precede, ritenuti i documenti presentati in sede ricorsuale discordanti e poco credibili nella loro autenticità, si chiede a codesto lodevole TCA di respingere il ricorso in quanto i requisiti dell'art. 14, cpv. 3 LADI e della cifra marginale B199 della circolare ID 01.2007 non sono stati debitamente comprovati." (Doc. VI)

                               1.4.   Il 24 gennaio 2012 l'assicurato ha inoltrato al TCA ulteriore documentazione, ricevuta dal Brasile, a comprova dell'attività lavorativa da lui svolta in quel paese:

"  (…)

Aggiungo quindi a quanto già in Vostro possesso altri due documenti e più precisamente:

-   certificato che ho lavorato nel ramo dell'agricoltura, con i relativi timbri e firme del registro civile;

-   l'attestato del Municipio della Città di __________ dove si attesta l'attività contabile e rispettiva validità. E non "Google Maps".

Egregio Signor Giudice, non mi risulta facile scrivere e quindi Le chiedo se è possibile, se lo ritiene, di essere sentito." (Doc. X)

                                         Al riguardo l'amministrazione il 30 gennaio 2012 si è così espressa:

"  (…)

Rileviamo purtroppo che questi documenti sono redatti in lingua portoghese e quindi a noi poco comprensibili.

Da quel poco che abbiamo potuto intuire il documento B1 è un comodato tra padre e figlio della durata di 10 anni che riguarda 15 ettari di terreno agricolo che il comodatario (figlio) può usare per la coltivazione di caffè.

Da quanto ci è dato di capire non contribuisce minimamente a risolvere i dubbi circa un effettivo rapporto di lavoro dipendente tra padre e figlio e, soprattutto, non certifica un'attività dipendente all'estero che è la condizione posta dall'art. 14 cpv. 3 LADI. Anche il documento B2 non è utile a tale scopo.

Nell'impossibilità di determinarci diversamente da quanto comunicatovi con la nostra risposta di causa, lasciamo al lodevole TCA, qualora lo ritenesse necessario, di ordinare la traduzione dei documenti trasmessici se, contrariamente alla Cassa, considerasse utili a comprovare lo svolgimento di un'attività dipendente all'estero." (Doc. XII)

                                         L'11 febbraio 2012 il ricorrente ha in particolare rilevato che:

"  (…)

-   Vi comunico che il rapporto di lavoro tra mio padre ed io c'è stato veramente come operaio nella sua azienda agricola. Vedasi tutta la mia documentazione (certificato di lavoro) inviatavi a suo tempo, come pure quanto ho ricevuto in denaro.

-   L'Istituto delle assicurazioni sociali, non può basarsi solo su quello che loro chiamano, comodato tra padre e figlio, dimenticando tutto il resto e più che tutto non riconoscendo il mio lavoro svolto nell'azienda, alle dipendenze di mio padre.

-   Per loro niente è utile; mentre al contrario, quando avevo consegnato la documentazione richiestami agli uffici di __________, tutto era a posto e andava bene. (…)" (Doc. XIV)

                               1.5.   Il 30 maggio si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XVII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra le altre condizioni, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

                                         L'art. 14 cpv. 3 LADI stabilisce che:

"  Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro né della Comunità europea né dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) sono esentati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea o dell’AELS il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri il cui permesso di domicilio non è scaduto e che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea o dell’AELS e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esentati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno."

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione.

                               2.3.   La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (circolare ID) contiene in particolare le seguenti indicazioni:

"  (…)

B203  Per attività dipendente corrispondente al periodo di contribuzione si intende un'attività dipendente di almeno 12 mesi. I periodi di occupazione svolta all'estero non possono essere sommati a un periodo di contribuzione inferiore a 12 mesi effettuato in Svizzera allo scopo di ottenere un diritto all'esenzione dall'obbligo di contribuzione.

                                                                    L'assicurato deve dimostrare l'esistenza del periodo di occupazione svolta all'estero tramite un apposito attestato del datore di lavoro.

           Þ    Giurisprudenza

                  ARV/DTA 2002 n. 26 pag. 177 segg.

B204  Rientrano nel campo di applicazione del capoverso 3 anche i cittadini svizzeri all'estero che giungono in Svizzera dopo aver soggiornato più di un anno in uno Stato che non è membro dell'UE/AELS e che hanno esercitato in tale Stato un'attività dipendente corrispondente al periodo di contribuzione. Anche i cittadini svizzeri all'estero che giungono in Svizzera per la prima volta possono pertanto far valere questo motivo di esenzione.

       I cittadini stranieri che giungono in Svizzera per la prima volta e ottengono la nazionalità svizzera dopo il loro arrivo in Svizzera non hanno tuttavia diritto all'ID." (…)"

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 178 l'Alta Corte ha stabilito che l'assicurato che rientra in Svizzera dopo più di un anno di soggiorno all'estero è esonerato per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione in quanto possa certificare di aver svolto all'estero un'attività dipendente per un periodo di almeno sei o dodici mesi (art. 14 cpv. 3 LADI). Se egli rientra in Svizzera dalla Germania, i periodi di contribuzione che vi ha svolto sono computati integralmente in base al relativo accordo concluso tra la Svizzera e la Germania. Se invece l'assicurato non può provare di aver svolto un'attività lucrativa dipendente all'estero, ma si basa su tale attività per esercitare il proprio diritto all'indennità, l'assenza di prove gioca in suo sfavore.

                                         In un'altra sentenza C 100/05 del 17 agosto 2005 ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione ad un'assicurata che aveva dimostrato di avere svolto un'attività di insegnante di lingua in Ecuador senza tuttavia essere stata in grado di dimostrare che tale attività è durata almeno 12 mesi:

"  (…)

Gemäss einer nicht datierten Bestätigung von Herrn C.________ hat die Versicherte sich von Oktober 2002 bis November 2003 in seinem Haus aufgehalten und während dieser Periode seinen Kindern Deutsch und Französisch unterrichtet.

(…)

2.2 Die Sichtung dieser Unterlagen ergibt, dass sich einzig dem nicht datierten Schreiben von Herrn C.________ entnehmen lässt, die Beschwerdeführerin habe von Oktober 2002 bis November 2003, somit während mehr als zwölf Monaten, unterrichtet. Dieses Schreiben kann jedoch nicht ohne Blick auf die gesamte Beweislage gewürdigt werden. So hat die Familie C.________ die Migrationsbehörde im Dezember 2002 um eine Verlängerung des Visums um lediglich sechs Monate ersucht, somit nur etwa bis Juni 2003, nicht jedoch bis November 2003. Die im Pass vermerkten Verlängerungen beweisen nicht, dass die Versicherte bis November 2003 in Ecuador geblieben ist, und noch weniger, dass sie auch bis Ende dieses Monats gearbeitet hat. Ihre eigenen Angaben sind widersprüchlich, indem sie auf dem Beiblatt zum Lebenslauf angibt, von November 2002 bis Mai 2003 als Arbeitnehmerin in Ecuador gewesen zu sein, während sie sich gleichzeitig von Januar 2002 bis November 2003 als Touristin in Argentinien aufgehalten und laut dem zweiten Lebenslauf bis Dezember 2003 mehrere Länder des Kontinents bereist haben will. Entgegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde sind solche widersprüchlichen Informationen nicht einfach unbeachtlich. Es darf von der Beschwerdeführerin eine gewisse Sorgfalt im Umgang mit ihren administrativen Pflichten verlangt werden. Aus den oben beschriebenen Unterlagen lässt sich insbesondere nicht zweifelsfrei ableiten, dass die Versicherte auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2003 gearbeitet hat. Es fehlen hiezu mit Ausnahme des nicht datierten Schreibens der Familie C.________ jegliche Anhaltspunkte. Selbst wenn in Ecuador üblicherweise keine Belege ausgestellt werden, fällt doch auf, dass die zweite Jahreshälfte 2003 kaum dokumentiert ist. In Berücksichtigung aller Umstände des Falles ist daher die mindestens zwölfmonatige Arbeitsdauer nicht rechtsgenüglich nachgewiesen, weshalb der Beschwerdeführerin keine Leistungen der Arbeitslosenversicherung ausgerichtet werden können."

                               2.4.   Nella presente fattispecie, fra gli atti dell'incarto figura un "Certificato di lavoro" redatto da __________, del seguente tenore:

"   

CERTIFICATO DI LAVORO

Con la presente certifico che il signor RI 1 1990 è stato alle mie dipendenze dal 12 November 2007 al 25 maggio 2011.

Durante questo periodo il signor RI 1 si occupava delle seguenti attività:

      -    piantagione di caffè

      -    piantagione di fagioli

      -    piantagione di angurie

      -    piantagione di zucche

      -    irrigazione sistematica delle diverse culture

      -    allevamento di bestiame

      -    conduzione macchine agricole

      -    vendita diretta dei prodotti

Il lavoro è stato svolto a mia piena soddisfazione.

Il rapporto di lavoro è cessato a causa cessazione d'attività.

Auguro al signor RI 1 ulteriori soddisfazioni professionali e personali.

__________" (Doc. 13)

                                         Nel corso dell'udienza del 30 maggio 2012 l'assicurato ha affermato di avere lavorato nell'azienda di suo padre occupandosi di caffè, latte (lavoro con le mucche), irrigazione e fagioli.

                                         Egli ha precisato che riceveva i soldi in contanti e che non possiede nessuna ricevuta, ma soltanto una dichiarazione dal padre e una della contabile, già allegate al ricorso.

                                         Soprattutto, in occasione dell'udienza è emerso che l'ex datore di lavoro si è trasferito in Svizzera assieme al figlio, circostanza fino a quel momento ignota all'amministrazione.

                                         In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3).

                                         In simili condizioni, secondo il TCA, si giustifica nel caso concreto l'annullamento della decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 e il rinvio degli atti all'amministrazione affinché senta il datore di lavoro e lo interroghi a proposito dell'esercizio effettivo di un'attività lucrativa di almeno 12 mesi (cfr. DTF 131 V 444; STCA 38.2011.52 del 10 ottobre 2011); sul versamento del salario (cfr. le dichiarazioni Doc. A2 e Doc. A3); sulla circostanza relativa al versamento di contributi pensionistici sul conto n. CPF __________ (cfr. Doc. XVII pag. 2); sul significato dei termini "residente no exterior" (cfr. Doc. XVII pag. 3) e sul contratto di comodato per la piantagione del caffè (cfr. Doc. XVII pag. 3).

                                         Se sarà necessario l'amministrazione assegnerà pure un termine al ricorrente per produrre ulteriore documentazione (cfr. Doc. VIII e Doc. X, dai quali emerge che in 20 giorni l'assicurato è riuscito a procurarsi delle attestazioni dal __________.

                                         Dopo avere effettuato questi accertamenti l'amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo all'adempimento del requisito all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione con l'art. 14 cpv. 3 LADI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 13 ottobre 2011 è annullata.

                                         § Gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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