Raccomandata
Incarto n. 38.2009.35 rs
Lugano 26 agosto 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 giugno 2009 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19 maggio 2009 emanata da
CO 1 in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 19 maggio 2009 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente decisione del 10 febbraio 2009 con cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio 2009 (cfr. doc. 22), in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
A quest’ultimo riguardo l’amministrazione ha indicato che, essendole stata soppressa, dal 15 gennaio 2009, una mezza rendita dell’assicurazione contro l’invalidità di cui beneficiava, l’assicurata non risultava inabile al lavoro al 100% negli ultimi due anni (cfr. doc. A2).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, contestando il mancato riconoscimento delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione. Essa ha rilevato, segnatamente, di essersi annunciata al collocamento per ricercare un’occupazione adatta al suo stato di salute nel gennaio 2009, dopo che l’AI alla fine del 2008 le aveva sospeso il versamento della rendita di fr. 590.-- al mese. L’insorgente ha, inoltre, evidenziato di darsi molto da fare per le ricerche di impiego nonostante le sue pessime condizioni di salute.
Infine la ricorrente ha sottolineato che la nuova richiesta tendente all’assegnazione di una rendita AI inoltrata all’amministrazione, ritenuto il continuo peggiorare del suo stato, è stata respinta. Al riguardo essa ha affermato di non aver impugnato il provvedimento in questione, poiché non avrebbe potuto sostenere le spese in caso di soccombenza (cfr. doc. I).
1.3. La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal gennaio 2009 oppure no.
Più precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata, al momento della richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ossia se la stessa aveva compiuto o era liberata dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato, in effetti, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che é tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 2 LADI, nuovo tenore dopo l'entrata in vigore della legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la Comunità europea ed i suoi membri, dall'altra parte, sulla libera circolazione delle persone, modifica dell'8 ottobre 1999, in vigore dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, pag. 720 e 722).
Riguardo, in particolare, al motivo di esenzione dal periodo di contribuzione connesso alla soppressione di una rendita di invalidità di cui beneficiava direttamente un assicurato previsto all’art. 14 cpv. 2 LADI, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF), con sentenza pubblicata in DLA 1995 N. 29 pag. 164 segg., ha stabilito che solo la soppressione o la diminuzione di una rendita intera dell’assicurazione invalidità permette di giustificare l’assenza totale di un’attività (a tempo parziale) soggetta a contribuzione.
Nel caso giudicato dall’Alta Corte un assicurato, in seguito a un infortunio, si è trovata dapprima nell’incapacità totale di lavorare durante un periodo prolungato e poi in un’incapacità parziale. Dato che più tardi ha riacquistato la sua capacità lavorativa nella misura del 50% per più di un anno nel termine quadro relativo al periodo di contribuzione, l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione (a tempo parziale) doveva essere considerato possibile e poteva essere preteso dall’assicurato. Quest’ultimo non poteva, pertanto, far valere la perdita di una rendita parziale di invalidità come motivo di esenzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 LADI. Egli avrebbe perlomeno potuto svolgere un’attività a tempo parziale soggetta a contribuzione a partire dal momento in cui era nuovamente idoneo al lavoro.
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4. – a) Ebenfalls von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind gemäss Art. 14 Abs. 2 AVIG Personen, die wegen Trennung oder Scheidung ihrer Ehe, wegen Invalidität oder Todes des Ehegatten oder aus ähnlichen Gründen oder wegen Wegfalls einer Invalidenrente gezwungen sind, eine unselbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen oder zu erweitern. Diese Regel gilt nicht, wenn das betreffende Ereignis mehr als ein Jahr zurückliegt.
b)aa) Die Anwendung dieser Bestimmung setzt voraus, dass der unmittelbar betroffene oder dessen Ehepartner durch ein bestimmtes Ereignis in eine wirtschaftliche Zwangslage gerät und zwischen dem geltend gemachten Befreiungsgrund und der Notwendigkeit einer Aufnahme oder Erweiterung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit ein Kausalzusammenhang gegeben ist (BGE 119 V 54 f. Erw. 3a, b).
bb) Auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente können sich jene Personen berufen, „die bisher als Invalide nicht arbeitsfähig waren, deren Zustand sich aber derart verbessert hat, dass ihre Rente gestrichen oder wesentlich reduziert werden muss (…), wodurch der Betroffene zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gezwungen ist „ (Botschaft des Bundesrat zum AVIG vom 2.Juli 1980, BBl 1980 III S. 489 ff., S. 565; Gerhards, a.a.O., N 39 zu Art. 14). Grundsätzlich kann somit lediglich der Wegfall oder die Reduktion einer zugesprochenen und ausgerichteten Invalidenrente als für eine wirtschaftliche Notlage kausal anerkannt werden.
c) Der Beschwerdeführer hat sich um August 1993 bei der Invalidenversicherung zum Rentebezug angemeldet. Es wurden jedoch vor beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug am 1. November 1993 keine Leistungen zugesprochen oder ausgerichtet. Ob die nachträgliche Zusprechung einer halben Rente für die Monate Dezember 1992 bis Juni 1993 (Vorbescheid vom 1. November 1994) die rückwirkende Berufung auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente zulässt (vgl. BGE 99 V 102 sowie 108 V 167), wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend gemacht wird, kann aus den nachstehenden Gründen offen bleiben.
Die Anwendung dieses Befreiungstatbestandes setzt voraus, dass es dem Beschwerdeführer wegen seiner Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit nicht möglich und zumutbar war, innerhalb der zweijährigen Rahmenfrist die Minimalbeitragszeit (Art. 13 Abs. 1 AVIG) zu erfüllen. Dies folgt aus dem in Erw. 3b/aa dargelegten Grundsatz, dass bei genügender Beitragszeit die Befreiungsregelung (Art. 14 AVIG) nicht zum Zuge kommt. In diesem Sinne wird in der bundesrätlichen Botschaft ausgeführt, dass der häufigste Anwendungsfall dieser Regelung der Wegfall oder die Reduktion einer bisherigen ganzen Rente sein dürfte (BBl 1980 III S. 565). Wie in Erw. 3c gezeigt, wäre dem Beschwerdeführer auf Grund seiner mindestens 50%igen Arbeitsfähigkeit während mehr als eines Jahres innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit die Ausübung einer beitragspflichtigen Teilzeitbeschäftigung möglich und zumutbar gewesen. Er kann sich daher nicht mit Erfolg auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente berufen.
In una sentenza C 199/06 del 7 dicembre 2006 il TFA ha poi rilevato che :
" (…)
3.2.1 Auf den Befreiungsgrund des Wegfalls einer Invalidenrente können sich jene Personen berufen, "die bisher als Invalide nicht arbeitsfähig waren, deren Zustand sich aber derart gebessert hat, dass ihre Rente gestrichen oder wesentlich reduziert werden muss (...), wodurch der Betroffene zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit gezwungen ist" (Botschaft des Bundesrates zum AVIG vom 2. Juli 1980, BBl 1920 III S. 565, Art. 13 Gesetzesentwurf). Auch wenn der Anwendungsbereich auf Invalidenrenten der Invaliden-, Unfall- oder Militärversicherung ausgedehnt wird, setzt das Kausalitätserfordernis voraus, dass eine Arbeitsunfähigkeit besteht und deshalb die nötige Beitragszeit nach Art. 13 AVIG nicht erworben werden kann (ARV 1995 Nr. 29 S. 170 Erw. 4c; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998, S. 79 Rz. 199 zu Art. 14). (…)"
2.6. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
Cfr. pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurata è stata impiegata a tempo parziale dal novembre 1991 al giugno 1999 quale ausiliaria di cure presso una casa anziani (cfr. doc. 108; 100).
Il datore di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro dell’assicurata con effetto dal 30 giugno 1999, poiché quest’ultima aveva raggiunto i due anni di assenza a causa di malattia (cfr. doc. 100).
L’Ufficio AI, con decisione 13 ottobre 1999, ha riconosciuto all’insorgente il diritto a una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) a decorrere dal giugno 1998 di importo pari a fr. 503.-- al mese (cfr. doc. 103, 32).
Dall’ottobre 1999 al marzo 2004 essa ha svolto alcune attività a tempo parziale (cfr. doc. 1c; 29).
Con decisione del 20 giugno 2007 l’amministrazione - sulla base, segnatamente, del referto di una perizia reumatologica del novembre 2005 disposta dall’UAI in sede di revisione, di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del gennaio 2006 e di una valutazione della consulente integrazione professionale del febbraio 2007 -, procedendo a una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, ha soppresso il diritto alla mezza rendita AI dell’assicurata dal 1° agosto 2007 (cfr. doc. 68, 39; art. 88bis cpv. 2 lett. a OADI).
Il TCA, con sentenza 32.2007.273 del 24 settembre 2008, ha respinto il ricorso interposto dall’assicurata avverso il provvedimento del 20 giugno 2007.
Dal giudizio di questa Corte risulta, in particolare, da un lato, che l’insorgente era da ritenere, come del resto al momento dell’assegnazione della mezza rendita, inabile al 100% nell’attività di ausiliaria di cure ma abile al 50% in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali posti.
Dall’altro, che in ogni caso la decisione dell’ottobre 1999 con la quale l’UAI le aveva riconosciuto una mezza rendita era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, avendo erroneamente considerato, quale reddito da valido, il salario che l’assicurata avrebbe potuto percepire nel 1996 se avesse lavorato al 100%. Tuttavia, siccome la ricorrente era attiva solo al 50% quale ausiliaria di cure, il reddito da valido doveva corrispondere al suo stipendio effettivo al 50%. Tenendo conto di quest’ultimo il grado di invalidità era inferiore al 40%, per cui l’insorgente non aveva diritto ad alcuna rendita.
L’assicurata, nell’aprile 2009, ha interposto una nuova domanda tendente all’assegnazione di una rendita AI. L’Ufficio AI, con decisione del 2 giugno 2009, non è entrata nel merito della richiesta di prestazioni, in quanto con la nuova domanda la ricorrente non ha credibilmente dimostrato che, dopo l’emissione della precedente decisione di soppressione della rendita, le circostanze oggettive avessero subito una modifica rilevante ai fini del diritto alle prestazioni (cfr. doc. A4).
Tale provvedimento è passato in giudicato incontestato (cfr. doc. I).
L’insorgente, inoltre, il 15 gennaio 2009 si è iscritta in disoccupazione, dichiarando una disponibilità lavorativa del 25% (cfr. doc. 120).
La Cassa ha negato all’assicurata il diritto all’indennità di disoccupazione, poiché la stessa, oltre a non avere compiuto il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi, non poteva essere esonerata dall’adempimento del medesimo.
A motivazione della propria decisione l’amministrazione ha addotto che, essendosi annunciata al collocamento a seguito della soppressione di una mezza rendita di invalidità, l’insorgente non risultava inabile al lavoro al 100% negli ultimi due anni (cfr. doc. A2, 22).
L’assicurata ha contestato quanto deciso dalla Cassa, asserendo in buona sostanza di essersi iscritta in disoccupazione dopo la soppressione della rendita AI e di cercare assiduamente un‘occupazione nonostante il suo pessimo stato di salute (cfr. doc. I).
2.8. Questa Corte ricorda preliminarmente che la ricorrente per beneficiare del diritto alle prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2007, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che in casu va dal 15 gennaio 2007 al 14 gennaio 2009 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o essere esonerata dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4., 2.5.).
In concreto non è contestato che l’assicurata non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Infatti la ricorrente non ha più esercitato un’attività lavorativa dal 2004 (cfr. doc. 1c; consid. 2.7.).
Nel termine quadro in questione l’insorgente non ha, pertanto, svolto un’attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.
2.9. Il TCA deve, conseguentemente, verificare se la ricorrente debba essere esonerata dal periodo di contribuzione.
L’assicurata, come visto sopra, con decisione del 13 ottobre 1999 è stata posta al beneficio di una mezza rendita dell’assicurazione invalidità con grado di invalidità del 50% (cfr. consid. 2.7.).
L’Ufficio AI, in considerazione della propria decisione 20 giugno 2007 di soppressione della mezza rendita - emessa procedendo a una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA - confermata da questo Tribunale nel settembre 2008 (cfr. consid. 2.7.), nel novembre 2008 ha sospeso il versamento della mezza rendita (cfr. doc. A1; 1a).
A prescindere dal fatto che l’erogazione della rendita si è rivelata non corretta, a causa di un errore di calcolo del grado di invalidità (in realtà l’assicurata presentava un grado di invalidità inferiore al 40%; cfr. consid. 2.9.), la ricorrente era comunque abile al lavoro in misura del 50% in attività adeguate al suo stato di salute (cfr. consid. 2.7.; STCA 32.2007.273 del 24 settembre 2008 consid. 2.8.) sia al momento dell’assegnazione della rendita che successivamente.
Di conseguenza, nel termine quadro per il periodo di contribuzione determinante (15 gennaio 2007 – 14 gennaio 2009) lo svolgimento a tempo parziale di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione era possibile ed esigibile da parte dell’assicurata.
In simili condizioni, in applicazione della giurisprudenza dell’Alta Corte citata al consid. 2.5. (in particolare del giudizio pubblicato in DLA 1995 N. 29 pag. 164 segg.), secondo cui solo la soppressione o la diminuzione di una rendita intera dell’assicurazione invalidità permette di giustificare l’assenza totale di un’attività (a tempo parziale) soggetta a contribuzione e quindi l’esenzione dal periodo di contribuzione, occorre concludere che la ricorrente non può appellarsi al motivo di esonero del periodo di contribuzione concernente la soppressione di una rendita di invalidità.
La Cassa ha, pertanto, a ragione negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione.
La decisione su opposizione del 19 maggio 2009 deve, dunque, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti