Raccomandata
Incarto n. 38.2008.66 rs
Lugano 11 marzo 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 novembre 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 4 novembre 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 21 luglio 2008 con cui aveva negato a RI 1 il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 30 maggio 2008 (cfr. doc. 3), in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione, né poteva essere esonerato dall’adempimento dello stesso.
A quest’ultimo riguardo l’amministrazione ha indicato che, siccome sulla base dell’esito di una perizia esperita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (SAM) – portato a conoscenza del rappresentante dell’assicurato con il progetto di assegnazione di rendita emesso dall’UAI il 15 febbraio 2007 - RI 1 risultava in grado di svolgere almeno un’attività a tempo parziale, nel termine quadro di contribuzione in questione (30 maggio 2006 - 29 maggio 2008) egli non poteva essere liberato, per più di dodici mesi, dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto il riconoscimento dell’adempimento delle condizioni di esonero dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione e conseguentemente del diritto alle indennità di disoccupazione, come richiesto tramite l’iscrizione del 30 maggio 2008.
A motivazione delle proprie pretese riscorsuali l’insorgente ha dapprima ribadito quanto già asserito in sede di opposizione, e meglio che il licenziamento con effetto al 28 febbraio 2007 è stato dato causa prolungata incapacità lavorativa al 100% per malattia e che i medici curanti Dr. med. __________ e __________ hanno sempre attestato un’incapacità lavorativa al 100%. Egli ha indicato di avere, pertanto, creduto giustamente di poter beneficiare di prestazioni assicurative adeguate a copertura della perdita di guadagno al 100%.
L’assicurato ha, inoltre, rilevato che la decisione dell’UAI gli è stata notificata solo il 2 giugno 2007 e che la sentenza del TCA, con cui è stato confermato il provvedimento dell’UAI, è del 14 maggio 2008 e gli è pervenuta il 20 maggio 2008.
Egli ritiene di essere stato, fintanto che non gli è giunta la decisione del TCA, legittimato in buona fede a pretendere il versamento di prestazioni assicurative sulla base di un’inabilità lavorativa del 100%, così come attestato dai suoi medici curanti. Il ricorrente ha pure osservato che un’iscrizione prematura alla disoccupazione non avrebbe avuto esito positivo, ritenuto che concretamente si sarebbe costatata un’inidoneità al collocamento a causa del suo stato di salute e della pendente procedura ricorsuale. D’altra parte, l’assicurato ha evidenziato che un’iscrizione alla disoccupazione non era possibile nel corso della procedura ricorsuale presso il TCA, poiché in contraddizione con lo stato oggettivo e soggettivo risentito fino a quel momento.
Nell’impugnativa l’insorgente ha, altresì, sottolineato che con l’emanazione del progetto di assegnazione di rendita AI del 15 febbraio 2007 e con l’emanazione della decisione dell’UAI del 14 maggio 2007 la situazione non era sufficientemente stabilita a tal punto di trarne quale ineluttabile e imperativa conseguenza di subito ricercare un’attività professionale a tempo parziale. Egli, al riguardo, ha rilevato che in effetti il provvedimento dell’UAI è stato impugnato dinanzi al TCA, il quale non l’ha considerato temerario o palesemente infondato.
Il ricorrente ha affermato che in ogni caso, anche ipotizzando che la decisione dell’UAI, emessa dopo l’inoltro di sue osservazioni, fosse stata sufficiente per permettergli di determinarsi compiutamente circa il suo stato di salute e sulla necessità ineluttabile di già cercare un nuovo impiego, è soltanto dopo alcuni giorni dalla notifica di questo provvedimento, e non certo dal momento della notifica del progetto di decisione, che gli si sarebbe potuto semmai rimproverare una sua inattività nella ricerca di un lavoro. Egli ritiene, quindi, da un lato, che come minimo gli deve essere riconosciuto un periodo di esonero dal 1.3.2007 al 30.6.2007. Dall’altro, che tale periodo dovrebbe essere cumulato con il periodo di contribuzione di nove mesi compiuto presso l’ultimo datore di lavoro nel periodo quadro di due anni. L’assicurato, in proposito, ha fatto valere che alla luce della giurisprudenza più attuale il principio secondo cui non sarebbe possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero, risulta contrario alla legge (cfr. doc. I)
1.3. La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se RI 1 ha diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 30 maggio 2008 oppure no.
Più precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato, al momento della richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione, adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, ossia se lo stesso aveva compiuto o era liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione.
2.3. L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. Sono pure considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione il servizio militare, civile e di protezione civile (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e i periodi in cui l’assicurato vincolato da contratto non ha lavorato per malattia o infortunio (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI).
Nei rispettivi commenti a questa norma Nussbaumer e Gerhards osservano, in particolare, che:
" aa) Gesetzessystematisce Einordnung
173 Art. 13 AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat. Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden. Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere Wartezeit bestehen zu müssen.
(…)
ccc) Kranke und verunfallte Arbeitnehmer
177 Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitsgebers aufgehört hat (vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."
(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)
2. Sonderzeiten ausserhalb eines Arbeitsverhältnisses
21 Laut gesetzlicher Vorschrift werden auch schweizericher Militär- und Zivilschutzdienst sowie die obligatorischen Hauswirtschaftskurse der Mädchen, sofern sie ganztätig und ununterbrochen während mindestens 3 Wochen geführt werden, als Beitragszeiten angerechnet (Bst. b).
22 Diese Regelung stellt einen einschneidenden Eingriff in die durch den Begriff der Beitragszeit vorgezeichneten Systematik dar. Dies gilt besonders, soweit diese Regelung auf die genannten Dienste und Kurse ausserhalb von Arbeitsverhältnissen anzuwenden ist. Denn hier ist weder das Moment eine Beschäftigung als Arbeitnehmer noch das einer damit verbundenen Beitragspflicht, also keines der im Begriff der Beitragszeit und der beitragspflichtigen Beschäftigung enthaltenen Elemente sichtbar. - Anderseits wird diese Regelung von beachtlichen gesellschaftspolitischen Überlegungen getragen. Schliesslich könnte in Zukunft die Systemdurchbrechung dadurch gemildert werden, als Pläne bestehen, die EO-Entschädigung der AHV/AlV-Beitragspflichtig zu unterstellen; in diesem Falle wäre zumindest bezüglich des Militär- und Zivilschutzdienstes die Beitragskomponente gegeben.
(…)
3. Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
27 Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c); desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).
28 In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl. Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11 I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der "Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der "beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag" eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N. 9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.
29 In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass "Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als "Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.
30 Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala) dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. - Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige Lohnzahlungen gedeckt sind.“
(cfr. G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a 30, Vol. I, pag. 173 e 174)
2.6. L'art. 14 LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio 2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).
Chiamato a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in DTF 130 V 229 e SVR 2004 ALV Nr. 6, nonché massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi motivi.
Contestualmente l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell'impedimento, ha rilevato che:
" (…)
1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386 seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg. consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).
(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)
In una decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.
Al riguardo cfr. anche STFA C 238/05 dell’8 maggio 2006 consid. 3.
2.7. In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12 Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998 geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept (Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die 12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2., pag. 270-271)
Contestualmente il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
2.8. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 2007, ha lavorato quale conducente di autopostali presso l’assuntore postale __________ di __________ (cfr. doc. 4-7, 2-1).
Il ricorrente, a causa dell’inabilità al lavoro per malattia, ha effettuato il suo ultimo giorno di lavoro il 6 febbraio 2005 (cfr. doc. 2-1).
Il contratto è, poi, stato disdetto dal datore di lavoro per il 28 febbraio 2007 (cfr. doc. 2-1).
La __________ ha versato all’insorgente un’indennità giornaliera per perdita di guadagno corrispondente a un’incapacità al lavoro al 100% per 730 giorni, ossia fino all’8 febbraio 2007 (cfr. doc. 7-1). La __________ ha comunque provveduto a corrispondere al ricorrente delle prestazioni assicurative fino al 28 febbraio 2007 (cfr. doc. 2-1; A1).
A seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata dall’assicurato nel mese di giugno 2004, l’UAI ha incaricato il Servizio di accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di esperire una perizia pluridisiplinare (cfr. STCA 32.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 1.1.).
Nel rapporto del 4 gennaio 2007 afferente alla citata perizia, quali conseguenze sulla capacità lavorativa, è stato indicato, in particolare, che:
(…) da febbraio 2005 l'attività esercitata di autista di autopostali è da ritenere non più esigibile con quindi una capacità lavorativa dello 0%. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato evidenti e duraturi mutamenti.
(…)
Riteniamo che l'A. sia in grado di svolgere altre attività lavorative, non necessitanti una visione binoculare, di tipo leggero (limiti di carico per sollevamento o trasporto ripetuto di pesi superiori ai 15 kg), che non presuppongano ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari, posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore), con un grado di capacità lavorativa nella misura del 75%.” (STCA 32.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 2.6.)
Fondandosi sulla conclusione appena esposta, l’UAI, con il progetto di assegnazione di rendita del 15 febbraio 2007, ha enunciato che la sua decisione avrebbe comportato il riconoscimento del diritto a una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2006 considerando l’assicurato invalido nella misura del 52% (cfr. STCA 32.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 2.6.).
Dopo aver dato all’insorgente la possibilità di presentare osservazioni in merito al progetto di decisione - opportunità peraltro utilizzata dal medesimo (cfr. doc. 4-7) - e aver raccolto il parere dell’SMR, (cfr. STCA 32.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 2.6.), l’UAI, con decisione del 24 maggio 2007, ha confermato l’attribuzione della mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2006 (cfr. doc. 2-3; cfr. STCA 32.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 2.6.).
Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi a questa Corte, la quale con sentenza del 14 maggio 2008 ha respinto il ricorso di RI 1, avallando l’operato dell’UAI (cfr. inc. 32.2007.231).
Il giudizio del TCA è cresciuto in giudicato incontestato.
Il ricorrente, il 30 maggio 2008, si è iscritto in disoccupazione, dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 1, 2-9).
Il 7 luglio 2008 la Cassa di __________, ha sottoposto il caso dell’assicurato alla Sezione del lavoro giusta l’art. 81 cpv. 2 LADI per decidere se lo stesso poteva essere indennizzato e, nel caso di risposta affermativa, se tornava applicabile l’art. 14 LADI, relativo all’esenzione dal periodo di contribuzione (cfr. doc. 2).
La Sezione del lavoro, con decisione del 21 luglio 2008, confermata dalla decisione su opposizione del 4 novembre 2008, ha negato al ricorrente il diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto lo stesso, oltre a non avere compiuto il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi, non poteva essere esonerato dall’adempimento del medesimo.
L’amministrazione ha motivato la propria soluzione, rilevando che con l’emanazione del progetto di assegnazione di rendita AI del 15 febbraio 2007 che lo riteneva parzialmente abile al lavoro, l’assicurato non era più legittimato a considerarsi globalmente incapace al lavoro (cfr. doc. 3, A1).
L’insorgente ha contestato il diniego delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, asserendo in buona sostanza di aver creduto in buona fede di avere diritto alle indennità di disoccupazione sulla base di un’inabilità lavorativa del 100% fino a quando non gli è stata notificata la sentenza del 14 maggio 2008 del TCA. Egli ha, inoltre, indicato che in ogni caso, anche volendo considerare che la decisione dell’UAI del 24 maggio 2007 fosse stata sufficiente per permettergli di comprendere la necessità di ricercare un nuovo impiego, è soltanto dopo alcuni giorni dalla notifica della stessa, ossia dal 30 giugno 2007, che gli potrebbe semmai essere rimproverata una sua inattività (cfr. doc. I).
2.9. Questa Corte ricorda preliminarmente che il ricorrente per beneficiare del diritto alle prestazioni a far tempo dal 30 maggio 2008, nel termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante, che in casu va dal 30 maggio 2006 al 29 maggio 2008 (cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o essere esonerato dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4., 2.5.).
A tale proposito giova evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dall’assicurato nel ricorso (cfr. doc. I), non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr. consid. 2.7).
Il Tribunale federale si è ancora riconfermato nella propria giurisprudenza con giudizio C 25/07 del 22 novembre 2007.
Le sentenze menzionate dal ricorrente (DTF 130 V 229, qui citata al consid. 2.6.; 131 V 279; 133 V 367; cfr. doc. I pag. 7) non risultano pertinenti, in quanto non si riferiscono al cumulo di periodi di contribuzione con periodi di esonero, bensì esclusivamente all’esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione.
In particolare la sentenza pubblicata in DTF 131 V 279 ha stabilito la possibilità di cumulare motivi di esenzione differenti.
In concreto non è contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Infatti il rapporto di lavoro con l’assuntore postale __________ è durato dal 1° gennaio 1989 al 28 febbraio 2007 (cfr. consid. 2.8.).
Nel termine quadro in questione (30 maggio 2006 al 29 maggio 2008) il ricorrente non ha, pertanto, svolto un’attività dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.
2.10. L’assicurato ritiene di dover essere esonerato dal periodo di contribuzione.
Dalle carte processuali emerge che il 6 dicembre 2005 il Dr. med. __________, medicina generale, in un Rapporto medico per l’assicurazione invalidità ha attestato che l’assicurato dal 9 febbraio 2005 presentava un’inabilità al lavoro del 100% a causa di una malattia coronarica con stato dopo rivascolarizzazione miocardia quadruplice mediante impianto del LIMA e by-pass venoso, di diminuzione importante postoperatoria del visus dell’occhio sinistro e di sofferenza cronica vascolare con stato dopo emisindrome sensitiva facio-brachio cruale destra.
Il medico ha, però, precisato che il ricorrente era da considerarsi inabile al 100% anche in futuro nella sua attività quale conduttore di autopostali (cfr. doc. 4-3).
Il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il 30 agosto 2006 all’attenzione della __________, dopo avere diagnosticato un probabile sviluppo di una sindrome ansiosa-depressiva persistente con somatizzazioni diffuse, ha poi certificato che lo stato di astenia psicofisica a quel momento presente di entità medio-grave, giustificava un’incapacità lavorativa in misura completa. Lo psichiatra ha pure aggiunto che la prognosi era sfavorevole visti il decorso insoddisfacente e la lunga durata dell’inabilità lavorativa (cfr. doc. 4.5.).
Dal referto della perizia pluridisciplinare SAM del gennaio 2007 si evince, tuttavia, che l’assicurato presentava una capacità lavorativa del 75% in attività confacenti al suo stato di salute.
Al riguardo è utile osservare che i periti SAM hanno, segnatamente, sottoposto il ricorrente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo oftalmologico, psichiatrico, cardiologico, reumatologico e neurologico (cfr. STCA 31.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 2.8.).
Tale valutazione è stata portata a conoscenza dell’assicurato al più tardi con il progetto di decisione del 15 febbraio 2007 dell’UAI.
Questa circostanza è confermata dal fatto che relativamente al progetto di decisione il ricorrente ha presentato delle osservazioni il 22 marzo 2007, contestando l’apprezzamento medico del SAM nella misura in cui ha concluso per un’esigibilità lavorativa del 75% in attività generiche adeguate allo stato di salute (cfr. doc. 4.7.).
Agli atti non risultano certificazioni mediche rilasciate posteriormente alla perizia pluridisciplinare dell’UAI attestanti una completa inabilità lavorativa dell’assicurato.
Del resto, al riguardo, dalla STCA 32.2007.231 del 14 maggio 2008 consid. 2.8. emerge che:
" (…)
Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale (n.d.r.: perizia SAM del gennaio 2007) non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse.
Quanto allegato dall’assicurato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella forma segnatamente di certificati medici - al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le critiche avanzate dal ricorrente ai consulti specialisti si esauriscono in effetti in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali.
Occorre altresì ribadire che l’assicurato non si è premurato di produrre in causa alcuna certificazione medica che potesse in qualche modo mettere in dubbio la fondatezza delle risultanze peritali. (…)”
In simili condizioni, questa Corte, tutto ben considerato, ritiene che il ricorrente, dal momento della notifica del progetto di assegnazione di una mezza rendita da parte dell’UAI del 15 febbraio 2007, non era più legittimato a considerarsi totalmente incapace al lavoro.
E’ vero che il progetto di assegnazione di una rendita da parte dell’AI è solo una proposta (cfr. STCA 38.2007.80 del 9 gennaio 2008).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel caso in esame, da un lato, è stato da quel momento, al più tardi, che l’assicurato ha saputo sulla base della perizia pluridisplinare del SAM di essere abile al 75% in attività adeguate.
Dall’altro, come già evidenziato, la documentazione di causa non contiene alcuna attestazione medica posteriore alla perizia pluridisciplinare del SAM attestante un’inabilità al lavoro al 100% per il periodo esaminato dai periti dell’UAI - a differenza della fattispecie giudicata con la sentenza 38.2007.80 del 9 gennaio 2008 appena citata -, né perlomeno per il lasso di tempo inizio 2007 – maggio 2008.
I rapporti del dicembre 2005 e del marzo 2006 dei Dr. med. __________, rispettivamente __________ risalgono a un’epoca antecedente alla perizia effettuata dal SAM (cfr. doc. 4-3, 4-4).
Al riguardo occorre d’altronde evidenziate che il Dr. med. __________, nel dicembre 2005, ha unicamente attestato un’inabilità al lavoro del 100% nell’attività originaria di conducente di autopostali - incapacità d’altronde riconosciuta anche dall’UAI (cfr. 2-3) - senza invece minimamente pronunciarsi in merito all’abilità del ricorrente in attività confacenti alle sue condizioni di salute (cfr. doc. 4-3).
L’insorgente, quindi, a partire da metà febbraio - inizio marzo 2007, una volta informato dell’apprezzamento espresso dai medici specialisti periti del SAM, i quali non sono stati smentiti da alcun altro medico, non aveva validi elementi per continuare a ritenersi completamente incapace al lavoro.
Il fatto che malgrado ciò egli abbia omesso di annunciarsi al collocamento dichiarandosi alla ricerca di un’occupazione a tempo parziale deve essere sopportato dall’assicurato medesimo (cfr. STFA C 238/05 dell’8 maggio 2006 consid. 4.2.).
Contestualmente è utile segnalare che il TFA, in una sentenza C 84/02 del 13 dicembre 2002, ha stabilito che un assicurato, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2001, il quale aveva disdetto il rapporto di impiego per motivi di salute per la fine di luglio 2000 e che aveva beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione malattie collettiva fino alla fine di settembre 2001, non poteva essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli, infatti, dal 1° agosto 2000, era totalmente abile al lavoro in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute.
L’Alta Corte ha precisato che, anche nel caso in cui l’assicurato non fosse stato informato dai medici che lo avevano avuto in cura in merito alla sua esistente capacità lavorativa - come da lui preteso -, al più tardi a metà giugno 2001 era stato messo al corrente della sua abilità al lavoro da parte dell’assicuratore che gli versava le indennità giornaliere per perdita di guadagno, in occasione della comunicazione della soppressione delle prestazioni.
Pertanto in quel caso l’assicurato, il cui termine quadro di contribuzione si estendeva dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001, essendo a conoscenza della sua completa abilità lavorativa in attività confacenti a far tempo da metà giugno 2001, non raggiungeva i dodici mesi senza impiego a causa di malattia.
2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, vista l’abilità residua al lavoro dell’assicurato, bisogna ritenere che perlomeno dall’inizio di marzo 2007 difetta un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento.
Tenendo conto che il rapporto di impiego con l’ultimo datore di lavoro è terminato il 28 febbraio 2007, occorre concludere che l’insorgente, nel termine quadro di contribuzione pertinente (30.5.2006 – 29.5.2008), non ha presentato periodi in cui è stato impedito di essere parte contraente di un rapporto di impiego a seguito di malattia che l’ha reso inabile al lavoro al 100%.
Ne discende che il ricorrente, nel termine quadro di riferimento, non adempie la condizione, secondo cui un assicurato durante oltre dodici mesi complessivamente non è stato vincolato da un rapporto di lavoro per malattia, necessaria per essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
L’assicurato non può, di conseguenza, essere liberato dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
La Sezione del lavoro, pertanto, a ragione ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione.
L’assicurato, infatti, non avendo compiuto il periodo di contribuzione e non potendo essere esonerato dallo stesso, non ha ossequiato il presupposto di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
La decisione su opposizione del 4 novembre 2008 impugnata deve, dunque, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti