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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.11.2008 38.2008.52

10 novembre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·534 parole·~3 min·2

Riassunto

Ricorso irricevibile. L'assicurato,nonostante l'assegnaz.dapprima di un termine di 20gg e in seguito di un ultimo term.perent.di 10gg per completare il ricorso con comminatoria di irricevib.,non ha completato lo stesso

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.52   dc/gm

Lugano 10 novembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2008 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 21 agosto 2008 emanata da

Cassa CO 1  

    in materia di assicurazione contro la disoccupazione

letti ed esaminati gli atti;

richiamato il decreto dell'8 settembre 2008 con il quale, costatato che il ricorso (cfr. Doc. I) non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss, in vigore fino al 30 settembre 2008) è stato assegnato all'assicurato un termine di 20 giorni per completare il ricorso con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. Doc. III);

constatato che l'assicurato non ha completato il ricorso;

visto inoltre il decreto del 16 ottobre 2008 con il quale il Tribunale ha assegnato al ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile (cfr. Doc. IV);

preso atto del fatto che l'assicurato non ha completato il ricorso;

rilevato che neppure con lo scritto datato 26 ottobre 2008 inviato alla Cassa CO 1 (cfr. Doc. V1) RI 1 ha completato in modo sufficiente il proprio ricorso;

ricordato che secondo la giurisprudenza federale, "se nel procedimento amministrativo la legge non pone esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, né l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore, il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre quindi la propria causa con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; RSAS 2003 pag. 363)." (cfr. STF K 62/06 del 21 maggio 2007. Vedi pure: STF 8C_32/2008 del 20 marzo 2008 – "(...) müssen sachbezogen sein, damit aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Entscheid beanstandet wird (vgl. BGE 131 II 449 E. 1.3 S. 452, 123 V 335 E. 1 S. 337 f. mit weiteren Hinweisen) (...)" –; STFA I 624/05 del 27 aprile 2006 e STFA C 236/05 del 10 novembre 2005);

richiamati gli art. 3, 4 cpv. 3 e 13 cpv. 4 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca);

decreta                    1.   Il ricorso non è ricevibile.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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