Raccomandata
Incarto n. 38.2008.47 rs
Lugano 13 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 agosto 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 agosto 2008 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 5 agosto 2008 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 1° luglio 2008 (cfr. doc. 5) con cui aveva sospeso RI 1 per otto giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di marzo e aprile 2008 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 5 agosto 2008 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha contestato la sanzione inflittale. In particolare l’assicurata ha addotto di aver prodotto alla sua consulente del personale le ricerche di lavoro richiestele (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).
Oltre al caso appena ricordato in cui può essere sanzionato il lavoratore che non cerca una nuova occupazione durante il periodo di disdetta o nel periodo immediatamente precedente la fine di un contratto di lavoro di durata determinata, può pure essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo. Ciò vale, in particolare, per gli assicurati che, terminati gli studi o dei corsi di perfezionamento, preferiscono lasciar trascorrere qualche mese prima di annunciarsi disoccupati e, nel periodo che va dalla fine degli studi al momento in cui si presentano per la prima volta all'Ufficio del lavoro, non compiono nessuna ricerca di impiego (cfr. DLA 1981 p. 126; DLA 1982 p. 37).
Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1, il 28 aprile 2008, si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2008, dichiarando di ricercare un impiego a tempo pieno quale assistente di farmacia, impiegata tecnico-commerciale, specialista in esportazioni (cfr. doc. 9, 1).
Al momento dell’annuncio per il collocamento l’assicurata ha attestato di non disporre di documentazione comprovante ricerche di lavoro (cfr. doc. 2).
La consulente del personale, di conseguenza, il 6 giugno 2008, ha consegnato brevi manu all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 17 giugno 2008, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nei mesi di marzo e aprile 2008, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).
La ricorrente, il 16 giugno 2008, ha consegnato alla consulente due formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” relativi ai mesi di marzo e aprile 2008 in cui è stato indicato lo svolgimento di dieci ricerche di impiego, cinque per ciascun mese (cfr. doc. 4).
Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC, con decisione formale del 1° luglio 2008, ritenendo di non potere considerare gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione presentati dall’assicurata il 16 giugno 2008, in quanto non comprovati dai datori di lavoro, ha sospeso la stessa dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni (cfr. consid. 1.1.; doc. 5).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 5 agosto 2008 (cfr. consid. 1.1.; doc. A1).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che a torto l’amministrazione non ha tenuto conto delle ricerche di lavoro prodotte il 16 giugno 2008.
Se è vero che, per stessa ammissione della ricorrente, gli sforzi da lei compiuti nei mesi di marzo e aprile 2008 sono stati comprovati retroattivamente, è altrettanto vero, da un lato, che la medesima al momento dell’annuncio al collocamento non ha indicato di non avere svolto ricerche, bensì unicamente di non disporre della relativa documentazione a sostegno (cfr. doc. 2).
Dall’altro, l’assicurata, dopo avere ricevuto la “Richiesta di giustificazione”, ha reagito prontamente, producendo i formulari menzionati.
Non vi è, inoltre, motivo alcuno che induca a dubitare delle attestazioni rilasciate, sotto forma di firma apposta sul timbro della loro ditta, dai potenziali datori di lavoro interpellati dall’assicurata riguardo al fatto che le ricerche di lavoro sono realmente avvenute (cfr. doc. 4).
In simili condizioni, occorre considerare che l’insorgente, nel mese di marzo 2008, ha effettuato cinque ricerche di impiego presso tre farmacie, uno studio medico e uno studio dentistico.
Nel mese di aprile 2008 essa ha svolto altre cinque ricerche presso tre farmacie, un negozio di autoaccessori e un negozio di musica (cfr. doc. 4).
Gli sforzi volti al reperimento di un’occupazione intrapresi dall’assicurata non risultano, tuttavia, sufficienti dal profilo qualitativo.
In effetti sei ricerche (tre del mese di marzo e tre del mese di aprile 2008) sono state compiute a __________, le due ulteriori ricerche di marzo sono state effettuate a __________ e le due restanti di aprile ad __________ (cfr. doc. 4).
L’assicurata ha, di conseguenza, svolto tutti gli sforzi finalizzati al reperimento di un lavoro esclusivamente nella zona limitrofa al proprio domicilio di __________.
Essa avrebbe, invece, dovuto ampliare il suo campo di ricerca a livello territoriale, compiendo le ricerche di impiego non solo nelle vicinanze del suo domicilio, ma anche altrove, in modo da avere maggiori possibilità di reperire una nuova occupazione (cfr. STCA 38.2008.31 del 30 luglio 2008; STCA del 10 maggio 2005 nella causa D., 38.2005.18; STCA del 29 luglio 2002 nella causa W., inc. 38.01.270).
L’insorgente ha, poi, compiuto tutte le ricerche presentandosi spontaneamente presso potenziali datori di lavoro. Essa, al contrario, avrebbe dovuto preferibilmente rispondere a concrete e reali offerte d’impiego pubblicate sui quotidiani (cfr. STCA del 19 gennaio 2004 nella causa Z., 38.2003.18, consid. 2.12).
Al riguardo è utile sottolineare che questo Tribunale ha già avuto pure modo di ricordare che la legge impone agli assicurati non di raccogliere firme o timbri, bensì di compiere sforzi validi per trovare un nuovo lavoro (cfr. RDAT I-1994, pag. 206-207).
Infine giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del 25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
In concreto, invece, tre ricerche di aprile 2008 sono state svolte l’otto del mese, una il tre e una il diciotto (cfr. doc. 4).
Ne consegue che la ricorrente, avendo compiuto insufficienti ricerche nei mesi di marzo e aprile 2008, ha comunque violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.8. Per quanto attiene all'entità della penalità, va ricordato che l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di impiego (cfr. consid. 1.1.).
Come esposto sopra, la ricorrente deve, però, essere sanzionata soltanto per sforzi qualitativamente non validi.
Normalmente, in base alle direttive in vigore, l'amministrazione, in caso di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente al controllo della disoccupazione infligge una sospensione minima di tre giorni al mese (cfr. consid. 2.5.).
A mente di questa Corte, quindi, nel caso in esame, tutto ben considerato, la sospensione di otto giorni inflitta all’insorgente dall’URC non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.) e deve essere ridotta a sei giorni (3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di marzo 2008 + 3 giorni per insufficienti ricerche nel mese di aprile 2008).
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto e la decisione su opposizione impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa per sei giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 5 agosto 2008 dell’URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti