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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2008 38.2008.38

6 ottobre 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,851 parole·~24 min·3

Riassunto

Assic.si è rifiutato di partecipare a un programma d'occup.temporanea adducendo la distanza tra il domicilio e il posto di lavoro.Tuttavia la stessa è inferiore a 4h(andata e ritorno).Inoltre tragitto esigibile visti età(30anni),il fatto che è celibe e diso di lunga data.Sosp.di 21 giorni confermata

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2008.38   DC/sc

Lugano 6 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 5 luglio 2008 di

 RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 9 giugno 2008 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 9 giugno 2008 la Sezione del lavoro ha confermato una precedente decisione del 25 febbraio 2008 (cfr. Doc. A3) con la quale RI 1 è stato  sospeso per 21 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per essersi rifiutato di partecipare ad un programma di occupazione, argomentando in particolare:

"  (...)

II signor RI 1 (__________) si è annunciato in disoccupazione in data 8 settembre 2006 (termine quadro per la riscossione: 16.12.2006 - 15.12.2008; guadagno assicurato: CHF 3'407.-) alla ricerca di un impiego a tempo pieno come operaio di fabbrica, magazziniere, autista magazziniere.

In data 7 febbraio 2008 l'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (in seguito: UG), per esame e per decisione, la pratica attinente al signor RI 1, mediante comunicazione relativa a una sanzione (rifiuto PML) del seguente tenore.

"                                     (...) in data 23.01.2008 le abbiamo trasmesso la decisione nr. __________ per la partecipazione al programma occupazionale (PO) presso l'__________ di __________. Lei ci ha comunicato che non ha intenzione di partecipare al POT poiché si trova a notevole distanza dal suo domicilio. Come lei è a conoscenza, le spese di trasferta vengono rimborsate.

Abbiamo ricevuto le sue motivazioni in data 05.02.2008, ma notiamo che esiste una contraddizione con la dichiarazione dell'organizzatore.

  Domanda:

Si può ritenere che l'assicurato ha commesso rifiuto di POT idoneo, ed è perciò sanzionabile?

  (...)".

(...)

Nel caso in rassegna, e senza dover costringere l'assicurato a utilizzare la propria vettura, si constata che lo stesso poteva recarsi al POT con i mezzi di trasporto pubblici a disposizione. In effetti, il tragitto porta a porta (combinazione bus e treno), in concreto da __________ (__________) a __________ e da __________ a __________, rivela che la distanza così temuta  dall'assicurato non supera il tetto massimo di due ore all'andata e due ore al ritorno compresi i tempi d'attesa tra l'arrivo sul luogo del lavoro e l'inizio dell'attività stessa, rispettivamente il rientro al proprio domicilio (andata 1 ora 08 ritorno 1 ora 20).

Visto quanto precede, il tragitto che l'assicurato doveva effettuare per recarsi al POT rimane nei limiti delle quattro ore complessive indicate all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI.

L'assicurato in sede di opposizione ha sollevato di avere delle difficoltà finanziarie.

In dottrina Boris Rubin (Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédures, ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 424) rileva per quanto concerne le sanzioni in caso di rifiuto di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, quanto segue: "des problèmes financiers peuvent justifier le refus de participer à une mesure de marché du travail. L'assuré qui, sans négliger de demander une avance de remboursement de frais (art. 86 cpv. 3 OADI), devrait puiser dans son minimum vitale pour acquitter ses frais de déplacement, serait fondé à refuser de le faire, sans risquer de subir une sanction." (STFA        C 71/05 del 14 giugno 2005).

In riferimento alla dottrina e giurisprudenza sopra citate, a supporre che l'assicurato dovesse attingere al suo minimo vitale per pagare le spese di trasferta, lo stesso non può rifiutarsi di partecipare al provvedimento senza incorrere ad una sanzione, considerato che ha trascurato palesemente la possibilità di chiedere alla propria cassa un anticipo.

Infine, per quanto riguarda l'asserita allegazione secondo la quale l'occupazione in questione non sarebbe "ragionevole, valida e mirata", va ricordato che spetta ai consulenti degli URC decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro nonché della capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI , art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa B., 38.2000.74 e STFA non pubblicata del 13 maggio 1993, nella causa B., C 121/92).

Ora, tenuto conto di quanto precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, considerata l'adeguatezza della misura assegnata dall'URC, e ritenuto inoltre che il mancato inizio della stessa da parte del signor RI 1 non trova nessuna giustificazione e nemmeno può essere scusato da eventuali problemi finanziari, la sanzione di 21 giorni inflitta all'assicurato è conforme al principio della proporzionalità e deve dunque essere confermata. Non sussistono del resto motivi per ridurre la durata della sospensione decretata con la decisone cui contestata. (...)" (Doc. A1)

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di revocare la sanzione. Egli ha comunicato di frequentare un programma di occupazione temporanea come operaio presso l'Ente di __________ e afferma di sperare di trovare al più presto un lavoro fisso visto che in ottobre gli scade il diritto alla disoccupazione (cfr. Doc. I).

                               1.3.   Nella sua risposta del 18 agosto 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso, riconfermando le argomentazioni contenute nella decisione su opposizione e sottolineando in particolare quanto segue:

"  Va comunque constatato che l'interessato incontra una certa difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro (per altro citata dallo stesso ricorrente) e che controlla la disoccupazione dal mese di settembre 2006. In questo senso il ricorso ad un POT appare certamente adeguato. Inoltre bisogna considerare che non è sempre possibile proporre delle misure che si svolgono nella regione di domicilio dei partecipanti. È dunque necessario per ogni disoccupato dare prova di una sufficiente mobilità geografica. Nel caso concreto lo spostamento dalla regione di residenza (__________) al luogo di svolgimento della misura (__________), per un assicurato giovane e senza particolari impegni famigliari (celibe) appare adeguato alla situazione personale. (...)" (Doc. III)

                               1.4.   In uno scritto del 28 agosto 2008 l'assicurato chiede successivamente la revoca della sanzione (cfr. Doc. V), mentre l'amministrazione si riconferma nella risposta di causa (cfr. Doc. VII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità "se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo".

                                         La terza revisione della LADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (cfr. consid. 2.2.), non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Si tratta infatti di uno strumento dimostratosi valido e pertanto è stato mantenuto, anche se leggermente migliorato (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28.2.2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 pag. 1972).

                                         In particolare è stata rivista la sistematica degli articoli relativi ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

                                         Al riguardo il TFA, in una sentenza pubblicata in DTF 131 V 286 si è così espresso:

"  (...)

2.1 Nell'ambito della terza revisione della legge, i Capitoli 6 e 7 del Titolo terzo della LADI (art. 59-75) sono stati sottoposti a una ri­organizzazione sistematica e, parzialmente, anche redazionale (cfr. la sentenza del 24 dicembre 2004 in re B., C 77/04, consid. 3.2). II Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione non prevedeva modifiche sostanziali fondamentali (FF 2001 1967 segg.; cfr, pure la sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., con­sid. 3.2). La riforma si proponeva in particolare di innalzare il pe­riodo contributivo, di ridurre la durata massima di riscossione dell'indennità di disoccupazione come pure di conseguire, grazie a una migliore efficienza degli  uffici regionali di collocamento e ai prov­vedimenti inerenti al mercato del lavoro, dei risparmi da contrapporre ai maggiori on derivanti dagli Accordi bilaterali (Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [sentenza citata del 24 dicembre 2004 in re B., consid. 3.4])."

                                         La giurisprudenza relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, sviluppata prima della terza revisione della LADI, resta dunque sempre applicabile (cfr. DLA 2005 pag. 280 seg.).

                                         L'art. 59 LADI enuncia, da un lato, il principio generale secondo cui l'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, dall'altro, i criteri che tali provvedimenti e gli assicurati devono adempiere affinché l'assicurazione contro la disoccupazione finanzi queste misure.

                                         L'art. 64a LADI concerne più specificatamente i provvedimenti di occupazione. Il tenore di questa disposizione è il seguente:

"1   Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:

    a.  programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

    b.  pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione;

    c.  semestri di motivazione per gli assicurati che al termine dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione:

2  L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.

3  L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.

4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c."

                                         Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo la nuova disposizione legale ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STFA del 29 marzo 2005 nella causa D., C 274/04; STFA del 12 aprile 2005 nella causa B., C 269/04; STFA del 30 settembre 2005 nella causa  B., C 279/03).

                                         A questo proposito in una sentenza C 376/98 del 6 dicembre 1999, il TFA ha rilevato:

"  In effetti, per l'art. 72a cpv. 2 LADI, valgono ai fini dell'assegnazione di un'occupazione temporanea conformemente all'art. 72 cpv. 1 LADI solo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, e non quelli di cui alle lettere a ed i, concernenti la retribuzione (cfr. anche Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, cifra marg. 672): l'occupazione temporanea giusta quanto suesposto ha, secondo l'art. 72 a cpv. 1 LADI, carattere sussidiario, nel senso segnatamente che essa entra in considerazione solo qualora non sia possibile assegnare un'occupazione adeguata, adempiente essa tutti i criteri, inclusi quelli relativi alla rimunerazione (cfr. Nussbaumer in op. cit., cifra marg. 666; sentenza non ancora pubblicata 21 giugno 1999 in re G., C 279/98).

Vero è che vi è chi (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 88) sostiene essere l'art. 72 a cpv. 2 LADI, nella misura in cui limita i criteri perché l'occupazione sia da considerare adeguata, in contrasto con l'art. 21 cifra 2 della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, il quale sarebbe direttamente applicabile (cfr. Chopard, op. cit., pag. 75). Orbene, a prescindere dalla questione della fondatezza di queste considerazioni, deve essere osservato che la norma della Convenzione non si riferisce al punto oggetto della lite nella presente procedura, ossia quello della retribuzione (cfr. sempre Chopard, op. cit., pag. 78 seg.)."

                                         In DTF 125 V 367 il TFA ha ricordato che:

"  Zum andern gelten für die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung herabgesetzte Anforderungen an die Zumutbarkeit, muss die Arbeit doch nur dem Alter, den persönlichen Verhältnissen und dem Gesundheitszustand des Versicherten angemessen sein (Art. 72a Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG). (…)"

                                         L'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non è conforme all'età, alla situazione personale (ad esempio: le proprie convinzioni religiose, su questo aspetto cfr. comunque SVR 1997 ALV Nr. 90; sentenza del TFA C 274/04 del 29 marzo 2005) o allo stato di salute dell'assicurato.

                                         In una sentenza dell'11 ottobre 2005 nella causa W., (C 184/05) il TFA ha ricordato che "ein Kurs, zu dessen Besuch die versicherte Person angewiesen wurde, unzumutbar ist, wenn er ihren persönlichen Verhältnissen oder ihrem Gesundheitszustand nicht angemessen ist. Nach der Rechtsprechung fallen in Nachachtung des Art. 21 Übereinkommen Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 (SR 0.822.726.8) - bei der Prüfung der Zumutbarkeit einer Arbeit oder eines Kursbesuches unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der versicherten Person in Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1999 Nr. 9 S. 46 Erw. 2b mit Hinweisen; Urteil Z. vom 25. Juni 2004 Erw. 2.2, C 43/04)".

                               2.3.   L'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

f)  necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato."

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza colui che, senza valido motivo, rifiuta un adeguato programma occupazionale temporaneo, ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LADI, o interrompe una tale attività deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per inosservanza delle istruzioni dell'ufficio del lavoro ex art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. STFA del 24 giugno 2003 nella causa M. C 126/02; DTF 125 V 361).

                                         La giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 9 febbraio 2006 nella causa T., C 301/05; STFA del 13 dicembre 2005 nella causa S., C 272/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 pag. 167; DLA 1982 pag. 43).

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

                                         Su queste questioni, vedi in particolare:

                                         G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

                               2.6.   Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio 2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21 giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il periodo limitato di sei mesi.

                                         L'Alta Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso, ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata, poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

                                         Il TFA ha accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

                                         Al riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"  (…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto "meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197, resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45 giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C 308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9 ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2 Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza citata del 21 maggio 2002  in re W. -,                                     il cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999, no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi -ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe - indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S. non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.         

3.3 Né sono ravvisabili circostanze particolari che giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale, tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa (cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità (cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00, consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4 Considerato l'insieme delle circostanze come pure l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000 all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S. mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

                                         Relativamente alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C 382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena, un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

                                         In una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di dover effettuare lavori pesanti.

                               2.7.   Nell'evenienza concreta l'assicurato, nato nel 1979, che percepisce indennità di disoccupazione dal 16 dicembre 2006, il 22 gennaio 2008 è stato invitato a partecipare ad un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) presso l'__________ di __________, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 (Doc. 7).

                                         L'assicurato, dopo un colloquio telefonico con il responsabile del POT, si è rifiutato di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro "in considerazione della distanza del posto di lavoro dal mio domicilio di __________" (cfr. Doc. 2: esito del colloquio. Vedi pure Doc. 3: "l'interessato ritiene che il posto di lavoro è troppo lontano dal proprio domicilio").

                                         In realtà gli accertamenti compiuti dall'amministrazione hanno permesso di appurare che il tempo di trasferta giornaliero complessivo con mezzi pubblici per effettuare il tragitto __________ - __________ e ritorno è complessivamente inferiore alle quattro ore previste all'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (consid. 1.1 e Doc. 16).

                                         Di conseguenza, da questo profilo, il POT era adeguato e doveva essere accettato dall'assicurato (cfr. consid. 2.3).

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considerano l'età (30 anni), lo stato civile (celibe) e la situazione di disoccupato di lunga durata del ricorrente (il quale esaurirà il diritto alle indennità di disoccupazione nel corso del mese di ottobre 2008).

                                         D'altra parte la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha appurato che la Cassa di disoccupazione sarebbe stata disposta ad anticipare le spese qualora l'assicurato non avesse realmente avuto i mezzi finanziari necessari per compiute la trasferta (cfr. Doc. 15).

                                         Infine, riguardo al desiderio espresso dall'assicurato di potere essere inserito in provvedimenti al mercato del lavoro di altra natura, questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

                                         Alla luce di quanto appena esposto e considerato che la sanzione inflitta all'assicurato (21 giorni di penalità) si rivela conforme al principio della proporzionalità questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2008.38 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.10.2008 38.2008.38 — Swissrulings