Raccomandata
Incarto n. 38.2008.27 DC/sc
Lugano 18 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 9 giugno 2008 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 maggio 2008 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 18 marzo 2008 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha dichiarato RI 1 inidoneo al collocamento dal 15 marzo 2008, argomentando:
" (...)
Nella presente fattispecie il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione il 1° giugno 2007 (4° termine quadro dal 03.11.2007 - 02.11.2009; guadagno assicurato: CHF 3'265.-) alla ricerca di un'occupazione a tempo parziale (50%) quale barman, aiuto cucina, magazziniere o assistente cure personali.
Dal 1° marzo 2006 l'assicurato lavorava a tempo pieno presso lo snack bar __________ a __________ e dal 1° giugno 2007 a tempo parziale (50%), quale aiuto cucina e barman, annunciando il guadagno intermedio.
In particolare, l'attività lavorativa dell'Esercizio pubblico è gestita tra i fratelli __________, segnatamente __________ con il ruolo di amministratore unico della SA, __________ al ruolo di direttore e RI 1 aiuto cucina / barman.
Mediante comunicazione 07 marzo 2008 l'URC di __________ ha sottoposto il caso per decisione, alfine di verificare l'idoneità al collocamento, allo scrivente Ufficio poiché l'assicurato, in occasione del colloquio di consulenza avvenuto il 06. marzo 2008, ha dichiarato che non è disposto a lasciare l'attuale occupazione ponendola quale impedimento pratico ad essere collocato altrove.
Sentito personalmente il 14 marzo 2008 il signor RI 1 ha dichiarato, in buona sostanza, di non voler lasciare l'attuale occupazione poiché la ritiene un impiego sicuro dato dal fatto che la gestione è affidata ai fratelli; reputa che in un prossimo futuro (3-4 mesi) la sua attività lavorativa possa aumentare ad un tempo pieno (100%); afferma che qualora dovesse reperire una nuova occupazione a tempo parziale (restante 50%) qualora dovesse aumentare il grado d'occupazione al __________ lascerebbe questa nuova attività preferendo l'attuale impiego; dichiara che se dovesse sostenere un colloquio d'assunzione con un nuovo datore di lavoro pone le proprie condizioni di lavoro (orario a turni) che non intende lasciare.
Visto quando precede, prendiamo atto che nel caso concreto l'assicurato dichiara di non essere normalmente disponibile al mercato del lavoro alle condizioni comunemente richieste da un datore di lavoro. In particolare, l'assicurato pone la sua situazione lavorativa irregolare (a turni) quale impedimento pratico ad essere collocato altrove, pone condizioni d'orario e restringe così oltremodo la possibilità di accettare un'occupazione, pertanto, l'Ufficio giuridico ritiene il signor RI 1 inidoneo al collocamento dal giorno dopo l'audizione - avvenuta il 14.03.2008 - presso gli scriventi Uffici, durante la quale l'assicurato ha fornito alcune precisazioni in merito alla sua situazione personale in relazione alla comunicazione in oggetto." (Doc. A1)
Il 23 aprile 2008 ha avuto luogo un colloquio di consulenza. Nel relativo verbale, firmato anche dall'assicurato, figura in particolare la seguente indicazione:
" L'assicurato arriva a colloquio senza appuntamento, lamentandosi di non avere percepito il versamento delle indennità di disoccupazione. Conferma di avere ricevuto la decisione di inidoneità da parte dell'Ufficio Giuridico, __________, ma di non avere pensato di fare ricorso.
Egli intende ora procedere con un ricorso e contattare l'ispettore dell'Ufficio giuridico per delucidazioni. (...)" (cfr. Doc. A4)
Il 24 aprile 208 RI 1 ha inoltrato alla Sezione del lavoro una lettera nella quale rileva:
" Con la presente mi riferisco alla sua lettera del 18 marzo 2008, la quale si riferisce alla decisione di inidoneo al collocamento da lei presa.
Dopo il colloquio con lei avuto il 14 marzo 2008, per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d'ora in poi sono d'accordo ad avere un'occupazione al 100%." (Doc. A5)
In risposta la Sezione del lavoro il 25 aprile 2008 ha scritto all'assicurato quanto segue:
" (...)
In data 18 marzo 2008 il nostro Ufficio ha emesso una decisione ove ha concluso alla sua inidoneità al collocamento a partire dal 15 marzo 2008. Rammentiamo che, conformemente all'articolo 52 LPGA, le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate e che in virtù dell'articolo 10 OPGA deve contenere una conclusione e una motivazione.
Entro un termine di 10 giorni a decorrere dalla ricezione della presente, La invitiamo a:
1. indicarci se il suo scritto è da considerare un'opposizione contro la nostra decisione del 18 marzo 2008 e, se sì, La preghiamo di precisare quali sono le Sue richieste e le Sue motivazioni. La informiamo che, scaduto infruttuoso il termine indicato sopra, lo scrivente Ufficio non entrerà nel merito (cfr. art. 10 cpv. 5 OPGA);
2. precisare meglio che cosa intende con "per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d'ora in poi sono d'accordo ad avere una occupazione al 100%"." (Doc. A6)
Il 1° maggio 2008 l'assicurato si è così espresso:
" (...)
1. il mio scritto del 24 aprile 2008 più che un'opposizione si trattava di una intesa con voi; cioè dopo una lunga riflessione ho deciso di accettare la vostra proposta, data nel colloquio del 14 marzo 2008, la quale si riferiva che per avere un'idoneità avrei dovuto avere un grado di occupazione al 100% in quanto al 50% vi era difficile trovarmi un'occupazione.
2. "(...) per evitare ulteriori problemi e malintesi, le comunico che d'ora in poi sono d'accordo ad avere una occupazione al 100% "; per questa frase intendo che per avere una idoneità sono d'accordo nel accettare le vostre condizioni e di mettermi a disposizione al 100% per avere una occupazione diversa da quella attuale." (Doc. A7)
1.2. Il 9 maggio 2008 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha dichiarato irricevibile l'opposizione, rilevando:
" (...)
Nel caso in esame, il 25 aprile 2008 il servizio cantonale, constato che la comunicazione del 24 aprile 2008 non soddisfaceva i requisiti formali di un'opposizione, ha fissato un termine adeguato per correggere la situazione e reso attento l'assicurato sulle conseguenze in caso di omissione.
L'assicurato ha trasmesso all'UG, in data 1° maggio 2008, uno scritto il quale, però, non dà seguito alle richieste formulate dal servizio cantonale. In particolare, il signor RI 1 non indica chiaramente se il suo precedente scritto è da considerare un'opposizione e, soprattutto, non precisa quali sono le sue richieste e motivazioni.
Visto quanto precede e in considerazione dei menzionati disposti di legge, l'opposizione è considerata irricevibile e si rinuncia ad esaminare nel merito il caso." (Doc. A2)
1.3. Il 6 giugno 2008 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha illustrato i motivi per cui ritiene di essere idoneo al collocamento (cfr. Doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 16 giugno 2008 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
1.5. Il 26 giugno 2008 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA nel quale in particolare rileva:
" (...)
Ad 5
Agli atti. Come ho già spiegato nell'atto di ricorso il mio scritto del 24/25 aprile 2008 era dettato unicamente dal fatto di spiegare che io ero e sono disposto ad assumere un'attività lavorativa a tempo pieno.
Ad 6
Agli atti. Devo sottolineare che io non avevo compreso le conseguenze in caso di inosservanza. In buona fede ero convinto che un ulteriore scritto di spiegazioni fosse sufficiente.
Ad 7
Con lo scritto del 01/05 maggio 2008 intendevo unicamente spiegare che avevo compreso che era difficile trovare un'altra occupazione a metà tempo mantenendo quella attuale per via degli orari lavorativi. Ribadisco, ancora una volta, che quando mi sono riscritto l'ho fatto per avere un'occupazione al 100% vista la riduzione della mia attività presso la __________. Mi chiedo anche perché non mi si sia chiesto prima di meglio spiegarmi se vi erano dei dubbi.
Ad 8
Io, per quelle che sono le mie conoscenze, ho risposto allo scritto non tanto per fare opposizione, ma per ribadire quanto già dichiarato al momento in cui mi sono riscritto all'assicurazione contro la disoccupazione.
Ad 9
Ne prendo atto. Però come già detto ai punti precedenti e come spiegato nel mio ricorso, io ho grandi difficoltà sia nello spiegarmi verbalmente che nello scrivere. Comprendo però che più io ho cercato di spiegare la mia posizione, più ne sono stato punito.
Ad 10
Sarà anche vero che il mio scritto 01/05 maggio 2008 non rispettava i requisiti formali di un'opposizione, ma è anche vero che nello stesso io chiedevo di trovare una via di intesa. Tanto più che io sono sempre stato disposto ad avere un'occupazione a tempo pieno; il fatto che con i miei orari di lavoro non si poteva reperire sul mercato un'altra attività al 50% doveva essermi spiegato in precedenza. Ciò comunque non avrebbe cambiato nulla: nel caso di un'attività a tempo pieno mi sarei licenziato dall'attuale posto di lavoro. Certo che se nulla mi viene proposto io continuo a lavorare anche se al 50%. Credo di aver dimostrato e dimostrare, in tal modo, di non voler profittare delle indennità di disoccupazione.
Viste le mie difficoltà linguistiche, ho dovuto far capo ad una terza persona, sia per redigere il ricorso che le presenti osservazioni, e ritengo di avere spiegato chiaramente nel ricorso quali sono le mie conclusioni. Penso che ciò dovrebbe bastare a questo lodevole Tribunale per potersi pronunciare in merito. Tanto più che l'UG, con la sua decisione del 09 maggio 2008 è entrato nel merito della mia opposizione del 01/05 maggio 2008 e non si è limitato a dichiararla irricevibile per motivi formali." (Doc. V)
L'8 luglio 2008 la Sezione del lavoro ha confermato la propria decisione (cfr. Doc. VII)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'art. 52 cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA) ed essere firmata (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA) deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA).
L'art. 10 cpv. 5 OPGA stabilisce che se l'opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l'assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
In una sentenza I 25/06 del 27 marzo 2007 il Tribunale federale ha sviluppato al riguardo le seguenti considerazioni:
" (...)
Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).
4.2 Alors que l'art. 108 al. 3 OJ prévoit explicitement qu'un délai supplémentaire ne peut être imparti en procédure fédérale que lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement irrecevable, on ne retrouve pas pareille limitation en procédure administrative (art. 10 al. 5 OPGA) ou en procédure judiciaire de première instance (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA, dont le texte correspond à celui de l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS, abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1er janvier 2003).
Selon la jurisprudence développée en relation avec l'art. 85 al. 2 let. b 2ème phrase aLAVS - qui s'applique également dans la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 61 let. b 2ème phrase LPGA; arrêt I 126/05 du 6 juin 2005, consid. 2) et dans la procédure d'opposition (art. 10 al. 5 OPGA; arrêt I 99/06 du 8 septembre 2006, consid. 2.2; voir également ATF 123 V 128 consid. 3a et b p. 130 et les références) -, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 107 V 244 consid. 2 in fine p. 245, 104 V 178). (...)"
In un'altra sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l'Alta Corte ha ricordato che:
" (...)
5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4). (...)"
2.3. Nella presente fattispecie la decisione del 18 marzo 2008 con la quale l'assicurato è stato ritenuto inidoneo al collocamento indica con precisione i rimedi giuridici esposti al consid. 2.2 (cfr. Doc. A1).
L'assicurato, dopo il colloquio di consulenza del 23 aprile 2008, ha comunicato alla Sezione del lavoro di essere "d'ora in poi d'accordo ad avere un'occupazione al 100%" (cfr. Doc. A5).
Il 25 aprile 2008 l'amministrazione ha invitato l'assicurato a precisare entro 10 giorni se il suo scritto andava ritenuto un'opposizione, nel qual caso doveva elencare le sue richieste e le sue motivazioni. La Sezione del lavoro ha pure indicato all'assicurato le conseguenze di una mancata completazione.
Il 1° maggio 2008 l'assicurato ha risposto che "più che un'opposizione si trattava di un'intesa" con la Sezione del lavoro nel senso che "dopo una lunga riflessione" aveva deciso di accettare quanto propostogli nel corso del colloquio del 14 marzo 2008 (cfr. Doc. A3).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che confermare la decisione dell'amministrazione che ha dichiarato irricevibile l'opposizione dell'assicurato.
Infatti lo stesso ricorrente ha sottolineato che non intendeva opporsi alla decisione del 15 marzo 2008 ma che, "dopo lunga riflessione", voleva piuttosto dichiarare la sua disponibilità ad accettare anche un'occupazione a tempo pieno.
In tale contesto questo Tribunale ricorda che in una sentenza 8C_459/2007 dell'11 giugno 2008 si è così espresso:
" (...)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha però anche avuto modo di rilevare a più riprese che l'idoneità al collocamento può essere negata in presenza di ricerche d'impiego ripetutamente insufficienti, in caso di rifiuto reiterato di accettare un'attività adeguata oppure ancora se l'assicurato limita i propri interventi ad un settore d'attività nel quale, concretamente, egli ha pochissime possibilità di trovare un impiego (DLA 2004 no. 18 pag. 188 consid. 2.2; cfr. pure DTF 125 V 51 consid. 6a pag. 58; 123 V 214 consid. 3 pag. 216 con riferimenti), se è altrimenti limitato nella scelta di un impiego al punto tale che il suo collocamento risulti molto aleatorio (DTF 123 V 214 consid. 3 pag. 216; 112 V 326 consid. 1a pag. 327 e i riferimenti ivi citati; DLA 2003 no. 14 pag. 130 consid. 2.1; 1980 no. 38 pag. 90), rispettivamente se, nonostante le apparenze, la sua reale volontà di trovare lavoro può essere messa in dubbio (DLA 2006 no. 18 pag. 225 consid. 4.2 con riferimenti). In proposito, la Corte ha altresì precisato che per statuire sull'idoneità al collocamento occorre procedere a una valutazione complessiva di tutti i fattori, oggettivi e soggettivi, suscettibili di incidere sulle possibilità di impiego nel caso concreto. Oltre all'estensione del mercato del lavoro entrante in linea di considerazione per la persona assicurata va tenuto conto anche del genere dell'attività adeguata ricercata. Il Tribunale ha così avuto modo di osservare che una limitazione degli sforzi ad un settore professionale determinato può, in combinazione con delle limitazioni temporali dell'attività stessa, portare a negare l'idoneità al collocamento (DLA 2001 no. 13 pag. 146 consid. 1; cfr. pure DTF 112 V 215 consid. 2 pag. 218; DLA 2000 no. 29 pag. 150; 1998 no. 46 pag. 265 consid. 1c).
7.
In concreto, alla luce dell'accertamento dei fatti così come eseguito dall'istanza precedente, che non risulta manifestamente errato oppure incompleto, non si può che confermare il giudizio impugnato.
Come affermato dalla Corte cantonale non risulta dagli atti in alcun modo la volontà di S.________ di voler effettivamente cercare rispettivamente accettare, sia nel suo settore che in altri adeguati, un lavoro a tempo indeterminato. Le ricerche di lavoro infatti si sono limitate al settore della ristorazione, che comprende in parte attività di carattere stagionale (gerente di esercizi pubblici). Inoltre la ricorrente si è rifiutata di partecipare a eventuali programmi occupazionali e ha addotto che nel caso in cui le fossero stati sottoposti lavori annuali, avrebbe dovuto "valutare bene con il potenziale datore tale proposta" e che non si sarebbe "mai posta questo quesito da quando si è iscritta in disoccupazione ad oggi" (colloquio di consulenza del 21 novembre 2006).
Dagli atti emerge del resto che essa lavora da quattro anni stagionalmente per la medesima società, la quale gestisce un ristorante a conduzione familiare, in cui per sua stessa ammissione è attiva praticamente tutta la famiglia. Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze parlano tuttalpiù a favore della volontà - ben comprensibile dell'assicurata di continuare a gestire, durante la stagione estiva, l'attività di ristorazione a carattere stagionale avviata nel 2003 dalla famiglia. In tale ipotesi tuttavia, il rischio della perdita di lavoro tra una stagione e l'altra va posto a suo carico.
Non va inoltre dimenticato che S.________ ha reiteratamente, e meglio per ben quattro anni, e per sua stessa ammissione, eseguito ricerche di lavoro insufficienti non raggiungendo il numero pattuito con il consulente competente e limitandole all'ambito della propria professione.
Che tale procedere non era corretto le doveva inoltre essere ben chiaro, in quanto le era stato ripetutamente comunicato dai consulenti, che doveva cercare un impiego a tempo indeterminato anche al di fuori del suo campo di attività. (...)"
Alla luce di quanto dichiarato dall'assicurato nel colloquio di consulenza del 23 aprile 2008 (cfr. Doc. A4) e negli scritti successivi la Sezione del lavoro è comunque tenuta a verificare se il ricorrente da quel momento può essere ritenuto nuovamente idoneo al collocamento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti