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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2008 38.2007.99

18 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,895 parole·~34 min·2

Riassunto

5 giorni di sanzione per insuffic.ricerche.Il dovere di informazione e consulenza non violato per il fatto che quando è andato all'URC non gli è stato indicato il numero di ricerche.Cercare lavoro è una regola elementare.Opuscoli infor.non prevedono il n.,poiché il n.di 4 è solo indicativo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.99   rs

Lugano 18 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 novembre 2007 di

  RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 25 ottobre 2007 emanata da

Ufficio regionale di collocamento di __________,     in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 25 ottobre 2007 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 3 ottobre 2007 (cfr. doc. A2) con cui aveva sospeso l’avv. RI 1 per cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo dall’11 maggio al 31 luglio 2007, precedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr. doc. A1).

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 25 ottobre 2007 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando la revoca della decisione di sanzione inflittagli con la conseguente riattribuzione di cinque giorni di indennità spettantigli.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha, in particolare, addotto la mancata conoscenza del numero di ricerche di lavoro da realizzare nel periodo di disdetta. L’insorgente ha precisato di essersi recato, nel mese di giugno 2007, presso l’URC di __________ chiedendo informazioni circa il proprio stato di disoccupazione e che, alla sua richiesta di delucidazioni in merito agli adempimenti da svolgere, il funzionario preposto gli avrebbe risposto, senza null’altro aggiungere, che pochi giorni prima del termine di disdetta avrebbe dovuto consegnare il formulario d’annuncio alla Cassa di disoccupazione scelta.

                                         L’assicurato ha, poi, indicato che, quando il 22 luglio 2007 si è rivolto alla Cassa depositando l’annuncio di disoccupazione, oltre ad altra documentazione, ha chiesto cosa significassero le parole “sforzi intrapresi per la ricerca di lavoro nel periodo di disdetta” menzionate nel formulario rilasciatogli dal Municipio di __________ nel giugno 2007. Egli ha puntualizzato che la funzionaria gli avrebbe risposto che si trattava delle ricerche di lavoro da effettuare ma che il suo ufficio non era competente per tali richieste.

                                         L’insorgente ha, inoltre, rilevato che il 27 luglio 2007 l’URC gli ha consegnato un “Promemoria ricerche di lavoro” ove sono descritti in modo sommario gli obblighi del disoccupato senza alcuna menzione della prassi cantonale che prevede, non in via assoluta, quale linea guida il numero di quattro ricerche di lavoro da compiere mensilmente.

                                         Egli ha osservato che il numero di quattro richieste di lavoro, anche se conoscibile, non avrebbe comunque avuto, nel suo caso, una rilevanza per l’ottenimento di un posto di lavoro.

                                         L’insorgente ha, altresì, sottolineato che, come suggeritogli dal capogruppo URC, avrebbe potuto cambiare lavoro e fare altro, tuttavia, da un lato, tenuto conto del periodo di disdetta e del periodo di controllo erano trascorsi solo cinque mesi, dall’altro, andava considerato pure il principio del lavoro adeguato.

                                         Egli, infine, evidenziando che vige il dovere dell’amministrazione di informare i neo-disoccupati circa i loro diritti-doveri ancora prima dell’inizio della disoccupazione, si è chiesto perché non scrivere negli opuscoli informativi il numero sufficiente delle ricerche di lavoro da compiere previsto dalla prassi cantonale (cfr. doc. I).

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione.

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

"  L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

"  Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare lavoro."

                                         L'art. 26 cpv. 2bis OADI precisa che

"  Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

"  Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

                                         Conformemente al principio dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3 agosto 2003 nella causa S., C 221/02).

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

                               2.4.   La giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella causa S., C 138/05).

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966 N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P. (C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04)).

                                         Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C 49/00).

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

                                         Il TFA, pur confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

                               2.6.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, laureato in legge a __________ nel 1999 e iscritto nell’Albo degli avvocati di __________ nel 2005, dal 2005 fino al luglio 2007 ha lavorato per la __________ di __________, con un periodo nel 2006 in cui è stato distaccato presso lo Studio legale __________. Egli si occupava della redazione di pareri e di contrattualistica sia di diritto __________ che internazionale (cfr. doc. 1).

                                         L’insorgente, dopo avere disdetto il contratto di lavoro il             10 maggio 2007 e per il 31 luglio 2007, alla fine del mese di luglio 2007 si è iscritto al collocamento con effetto dal 1° agosto 2007. Egli ha dichiarato di ricercare un’occupazione al 100% nel settore fiduciario legale (cfr. doc. 1)

                                         Al momento dell’iscrizione in disoccupazione l'assicurato, per il periodo 11 maggio – 31 luglio 2007 esaminato dall’amministrazione, ha presentato una ricerca di lavoro compiuta nel mese di maggio 2007 presso lo Studio legale __________ di __________, una ricerca per il mese di giugno 2007 presso __________ e quattro ricerche per il mese di luglio 2007 presso __________, avv. __________, __________, __________ e __________ (cfr. doc. 4).

                                         L'URC ha ritenuto insufficienti questi sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata.

                                         Di conseguenza l’amministrazione, con decisione formale del 3 ottobre 2007, confermata con decisione su opposizione del 25 ottobre 2007, ha inflitto al ricorrente cinque giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. A2, A1).

                                         Prima di emanare la decisione formale del 3 ottobre 2007, il consulente del personale ha inviato all’insorgente, il 19 settembre 2007, una "Richiesta di giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro il 1° ottobre 2007, le insufficienti ricerche.

                                         Il collocatore ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (cfr. doc. 2 = A9).

                                         L'assicurato ha risposto con scritto trasmesso tramite posta elettronica il 24 settembre 2007 (cfr. doc. 2=A10).

                                         Dal profilo procedurale l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

                               2.7.   Dalle carte processuali, in particolare dai documenti trasmessi a questa Corte unitamente al ricorso, si evince che l’avv. RI 1 nel periodo di disdetta, oltre alle sei ricerche considerate dall’URC (cfr. consid. 2.6.), ha effettuato due ulteriori ricerche presso __________ di __________ e __________ di __________ (cfr. doc. A13, A14).

                                         In relazione a questi due sforzi, dagli atti emerge, tuttavia, unicamente che si sono svolti due incontri con le rispettive società nel mese di luglio 2007.

                                         Tali ricerche devono, pertanto, essere riferite a quest’ultimo mese.

                                         L’assicurato, nel suo scritto di risposta alla richiesta di giustificazione del 19 settembre 2007, ha del resto affermato di avere compiuto una ricerca di impiego nel mese di maggio 2007 e una nel mese di giugno 2007 (cfr. doc. 2=A10).

                                         Per il mese di luglio 2007, relativamente al quale già al momento dell’iscrizione sono state comprovate quattro ricerche (cfr. doc. 4), l’URC non ha, però, applicato alcuna sanzione.

                                         In effetti l’entità della penalità irrogata nei confronti dell’assicurato ammonta a cinque giorni, ossia tre giorni per il mese di giugno 2007 (come prevedono le direttive in vigore in caso di insufficienti ricerche in un mese di disdetta, cfr. consid. 2.5.), oltre a due giorni per insufficienti ricerche dall’11 al 31 maggio 2007.

                                         Ne discende che ai fini della presente vertenza le due ulteriori ricerche sostanziate pendente causa si rivelano ininfluenti.

                              Per inciso giova evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese, fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001) o che verranno effettuati nei mesi successivi.

                                         Tale principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

                               2.8.   Le due ricerche di impiego comprovate per i mesi di maggio e giugno 2007 risultano, d’altro canto, chiaramente insufficienti.

                                         In proposito occorre rilevare che correttamente l’URC ha esaminato il periodo di disdetta a fare tempo dall’11 maggio 2007. In effetti l’assicurato ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dalla fine di luglio 2007 tramite uno scritto del 10 maggio 2007 (cfr. doc. 1).

                                         Nell’arco di tempo dall’11 maggio al 30 giugno 2007 l’avv. RI 1 avrebbe dovuto intensificare i propri sforzi volti al ritrovamento di un’occupazione.

                                         Per quanto concerne l’asserzione formulata dal ricorrente nello scritto di risposta alla richiesta di giustificazione del settembre 2007, secondo cui nel mese di giugno 2007 ha effettuato una ricerca di impiego, in quanto vi è stata attività presso il suo allora posto di lavoro (cfr. doc. 2), è utile rilevare, da un lato, che nel caso dell’assicurato la modalità più adeguata per postulare presso i potenziali datori di lavoro desiderati, ossia nel settore della consulenza legale, è quella scritta. Egli, quindi, avrebbe dovuto e potuto compiere maggiori ricerche alla sera o nei fine settimana.

                                         Dall’altro, che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q., 38.2000.13). Conseguentemente l’insorgente sarebbe stato autorizzato ad assentarsi per presenziare a eventuali colloqui di lavoro.

                                         Per quanto attiene al riferimento a quanto suggeritogli dal capogruppo URC, e meglio di cercare lavoro anche in altri ambiti professionali (cfr. doc. I pag. 5), va, poi, osservato che l'art. 17 cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

                                         E' vero, dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è iscritto per il collocamento. Essa devono, tuttavia, essere estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

                                         Il TCA, per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi, ha il diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente, però, deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

                                         L'obbligo di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22 ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

                                         E’ d’altronde utile segnalare che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI enuncia che a un assicurato non può essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue capacità o dell'attività precedentemente svolta.

                                         In relazione alle capacità di un assicurato, va rilevato che esse non riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA del 6 febbraio 2004 nella causa A., C 130/03; consid. 2.3.; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.3.; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung" in SBVR, pag. 95, N°. 239).

                                         Per quanto concerne l'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

                                         L'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della professione (cfr.G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235 segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63). Infatti essa impedisce, per un certo periodo, delle assegnazioni precipitose di impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards, anche in questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 34, pag. 236).

                                         Tale disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 37 pag. 236).

                                         In concreto, per quanto riguarda il settore professionale dell’assicurato, ovvero quello fiduciario e legale, esiste, nel Cantone Ticino e più in generale in Svizzera, un numero considerevole di posti di lavoro sul mercato del lavoro.

                                         Pertanto la pochezza delle ricerche compiute dal ricorrente non potrebbe comunque trovare una valida giustificazione nel diritto di essere reinserito, almeno per qualche mese, nella propria professione, dato che non vi è, in ogni caso, penuria di posti di lavoro.

                                         L’avv. RI 1, avendo effettuato nei mesi di maggio e giugno 2007 delle insufficienti ricerche di lavoro dal profilo quantitativo, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).

                                         Tale violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

                               2.9.   Ora si tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro al mese anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione asserita dall’assicurato (cfr. doc. I) possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

"  1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).   

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

                                         Questo Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc. 38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

                                         A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.

                                         In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

                                         In proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

                                         Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

                             2.10.   Nel caso in esame l’assicurato, sia nel ricorso che nell’opposizione, ha indicato di essersi recato presso l’URC di __________ il 18 giugno 2007, chiedendo informazioni circa il proprio stato di disoccupato. Egli ha precisato che l’amministrazione gli avrebbe esclusivamente detto di consegnare il formulario annuncio presso la Cassa di disoccupazione scelta pochi giorni prima del termine di disdetta (cfr. doc. I, A3).

                                         Nello scritto di risposta alla richiesta di giustificazione del 19 settembre 2007, tuttavia, l’insorgente ha precisato di essere andato all’URC il 22 giugno 2007 al fine di depositare l’annuncio/iscrizione (cfr. doc. 2=A10).

                                         Al riguardo va rilevato che dagli atti risulta che il 22 giugno 2007  egli si è pure annunciato presso il Comune di __________. L’amministrazione comunale gli ha indicato quale URC fosse competente per il suo caso e quali documenti presentare al primo colloquio di consulenza con l’URC, fra i quali “le prove degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro dopo la disdetta” (cfr. doc. A5).

                                         L’URC, nella risposta di causa, ha specificato che il ricorrente si è presentato ai loro sportelli il 18 giugno 2007 (cfr. doc. V).

                                         La questione di sapere quando esattamente l’assicurato si è recato presso l’URC può restare aperta.

                                         Infatti nel caso concreto non è comunque ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA.

                                         In primo luogo, per quanto concerne il periodo dall’11 maggio fino a dopo la metà del mese di giugno 2007, è incontestato che l’assicurato non ha in alcun modo contattato l’amministrazione.

                                         Siccome in tale lasso di tempo l’insorgente non si è rivolto direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e doveri, nemmeno entra, dunque, in considerazione un eventuale diritto all’informazione e consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA a suo favore (cfr. consid. 2.9.; STCA 38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).

                                          In secondo luogo, per il periodo restante (da dopo metà giugno alla fine di giugno 2007) giova evidenziare che il TFA ha rilevato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

                                         Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

                                         Il TFA ha segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.

                                         La nostra Massima Istanza, al riguardo, si è così espressa:

"  (…)

2.1 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der Beschwerdeführer während der von Februar bis Juli 2004 dauernden Kündigungsfrist durchschnittlich um vier Arbeitsstellen pro Monat und in den Kontrollmonaten August und September 2004 um je fünf Arbeitsstellen beworben hat.

2.2 Bereits in der an die Vorinstanz gerichteten Beschwerdeschrift hat der Versicherte anerkannt, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht nicht genügen. Er macht indessen geltend, dass ihn das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) über die Anzahl der von ihm erwarteten Bewerbungen hätte aufklären müssen und die Unterlassung dieser Information eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art.27 Abs.2 ATSG darstelle.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Denn die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder - im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen - Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil S. vom 1.Dezember 2005, C 144/05, Erw.5.2.1 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung vermag denn auch ein Versicherter nichts zu seinen Gunsten abzuleiten, wenn ihm der Berater oder die Beraterin des RAV nicht bereits bei der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung, sondern erst anlässlich der ersten Besprechung bekannt gibt, wie viele Bewerbungen von ihm monatlich erwartet werden (nicht veröffentlichtes Urteil W. vom 23.Mai 2006, C 50/06). Ebenso wenig liegt eine Verletzung der Beratungspflicht (Art.27 Abs.2ATSG) im Falle des hier am Recht stehenden Versicherten vor, hätte dieser doch bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt ohne weiteres selber erkennen können und müssen, dass die von ihm getätigten Arbeitsbemühungen in quantitativer Hinsicht bei weitem ungenügend waren.“ (Le sottolineature sono del redattore)

                                          In casu, quindi, l’assicurato non può trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dal fatto che quando, nel mese di giugno 2007, si è rivolto agli sportelli dell’URC per iscriversi e - come affermato nel ricorso e nell’opposizione, ma non nello scritto di risposta alla richiesta di giustificazione del 19 settembre 2007 (cfr. doc. I, A3, A10) - chiedere informazioni circa il proprio stato di disoccupato, non gli sia stato indicato il numero minimo di ricerche da intraprendere.

                                         Va, del resto, sottolineato che l’insorgente, avvocato, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che il compimento di una sola ricerca di impiego per mese sarebbe stato in ogni caso insufficiente quantitativamente.

                                         Da un lato, in effetti, nell’”Annuncio presso il Comune di domicilio” del 22 giugno 2007 è indicato che tra i documenti da consegnare al momento del colloquio di consulenza vi sono “le prove degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro dopo la disdetta” (cfr. doc. A5).  

                                         Dall’altro, l’assicurato, nel mese di luglio 2007, precedentemente all’annuncio per il collocamento, ha in ogni caso effettuato più di quattro sforzi volti al reperimento di un’occupazione (cfr. consid. 2.7.).

                                         L’assicurato, inoltre, se avesse comunque nutrito dei dubbi in merito avrebbe dovuto chiedere tempestivamente delucidazioni all’URC. L’assicurato, invece, mai ha asserito di aver posto domande specifiche circa il numero di ricerche da effettuare.

                                         Infine, riguardo al fatto che gli opuscoli informativi non prevedano il numero di ricerche da compiere, giova ricordare che la giurisprudenza cantonale ha indicato, semplicemente quale linea di riferimento e non quale regola con carattere assoluto, che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche di impiego qualitativamente valide. Il TFA, dal canto suo, ha confermato tale principio, precisando, tuttavia, da un lato che occorre esaminare in ogni singolo caso concreto il numero di ricerche mensili esigibili da ogni assicurato, dall’latro, che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche (cfr. consid. 2.4.).

                                         In simili condizioni il ricorrente deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se egli non era cognito del numero minimo di ricerche da effettuare.

                             2.11.   L’assicurato, con il ricorso, ha chiesto al TCA di sentire alcuni testi in relazione alla sua non conoscenza del numero di ricerche da effettuare (cfr. doc. I pag. 9-10).

                                         Considerato quanto rilevato nei considerandi precedenti, segnatamente che nel caso concreto, indipendentemente dal fatto di aver preso contatto con l’URC, sulla base della giurisprudenza federale non entra in ogni caso in considerazione un eventuale diritto alla consulenza e informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurato (cfr. consid. 2.10), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

                                         Di conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi menzionati deve essere respinta.

                                         A tale proposito va rammentato che, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04, consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                             2.12.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, va ribadito che nel caso di specie l’URC ha inflitto all’assicurato cinque giorni di sospensione.

                                         A mente del TCA, tutto ben considerato e ritenuto che di regola vengono irrogati tre giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante un mese di disdetta (cfr. consid. 2.5.), la penalità di cinque giorni (3 giorni per il mese di giugno 2007 + 2 giorni per il lasso di tempo dall’11 al 31 maggio 2007) a carico del ricorrente risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

                                         La decisione su opposizione del 25 ottobre 2007 va, quindi, confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

38.2007.99 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2008 38.2007.99 — Swissrulings