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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.02.2008 38.2007.98

18 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,001 parole·~15 min·4

Riassunto

Inidoneità al collocamento di un assicurato che esigeva di recarsi al lavoro con il suo cane,non avendo un'abitaz. Il n° di potenziali DL è stato così oltremodo ristretto.Atti rinviati all'amministrazione per verificare fino a quando è durato l'impedimento(se è vero che ha reperito un appartamento)

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 38.2007.98   DC/sc

Lugano 18 febbraio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2007 di

Segreteria di Stato dell'economia SECO - Mercato del lavoro / AD, 3003 Berna  

contro  

la decisione su opposizione del 23 ottobre 2007 emanata da

            in relazione al caso:

Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione contro la disoccupazione     PI 1

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   PI 1, nato nel __________, di professione autista-magazziniere si è riannunciato in disoccupazione dal 24 agosto 2007 (cfr. Doc. 19).

                                         In data 10 settembre 2007, l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) di __________ gli ha assegnato un programma d'occupazione temporanea (in seguito: POT) presso l'__________ di __________ dal 12 settembre al 28 settembre 2007.

                                         L'assicurato ha rifiutato di partecipare al provvedimento inerente al mercato del lavoro con la seguente motivazione: "non posso portare il cane" (cfr. Doc. 16).

                               1.2.   Con decisione del 5 ottobre 2007 la Sezione del Lavoro Ufficio giuridico ha ritenuto l'assicurato inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007 argomentando:

"  (...)

L'assicurato ci comunica che non vive in un appartamento e non ha qualcuno a cui lasciare il proprio cane, inoltre non può permettersi la spesa di un canile.

Fino a quando non avrà trovato un appartamento dove lasciarlo, l'assicurato dichiara di non poter partecipare a corsi POT e accettare offerte di lavoro che gli impediscono di portare il cane.

Considerato che l'assicurato non dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento, lo scrivente Ufficio ritiene il signor PI 1 inidoneo al collocamento dal 24.08.2007. (...)" (Doc. 10)

                                         Contro questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale ha sottolineato di essere stato sfrattato e di vivere da allora in una tenda in compagnia del suo cane che gli sarà indispensabile in vista di un impiego nella sicurezza notturna (cfr. Doc. 9).

                                         Il 23 ottobre 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto PI 1 idoneo al collocamento, rilevando in particolare:

"  (...)

Senza escludere a priori qualsiasi attività lavorativa o misura, il signor PI 1 pone tuttavia l'accento sulla necessità di prima trovare una sistemazione per sè e, conseguentemente, per il cane. Trattandosi di un impedimento momentaneo e non potendo escludere a priori la possibilità per l'assicurato, benché accompagnato dal proprio cane, di venire assunto da un datore di lavoro, si ritiene che il signor PI 1 sia idoneo al collocamento." (Doc. A)

                               1.3.   Contro questa decisione su opposizione la Segreteria di Stato dell'economica (in seguito: SECO) ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di considerare l'assicurato inidoneo al collocamento e rileva:

"  (...)

4.   L'autorità cantonale, ritenendo che si trattasse di un impedimento temporaneo, e non potendo escludere a priori che possa essere assunto malgrado il cane, ha considerato che non fosse necessario dichiarare l'assicurato inidoneo al collocamento.

Ciò facendo, detta autorità misconosce però il fatto che solitamente i datori di lavoro non ammettono che i loro impiegati si facciano accompagnare dai loro animali da compagnia.

Nella sua qualità di detentore di un cane, all'assicurato incombe invero un obbligo di badare all'animale e di assicurargli un'esistenza decente. Dal punto di vista affettivo e materiale, l'impegno nei confronti di un animale di compagnia può essere paragonato, mantenendo tutte le proporzioni, a quello dovuto ad un bambino.

Tuttavia, agli assicurati che non trovano soluzioni di affidamento per i loro figli, anche solo per motivi finanziari (DTFA 21.3.2003, C 169/02, concernente l'inidoneità al collocamento di una madre di otto figli), viene negata l'idoneità al collocamento fintanto che una soluzione non è stata trovata. Infatti, secondo la costante prassi del tribunale federale per poter essere indennizzato per la perdita di lavoro subita, l'assicurato deve adempiere previamente le condizioni del diritto fissate dalla LADI.

L'ordinamento legale vigente non lascia spazio al versamento anticipato delle indennità di disoccupazione, le quali permetterebbero di adempiere a posteriori le condizioni necessarie al diritto. Non rientra infine nei compiti dell'assicurazione contro la disoccupazione risolvere le difficoltà organizzative degli assicurati.

A maggior ragione quindi, la SECO non vede il motivo per il quale il signor PI 1 dovrebbe essere favoreggiato e vedersi riconosciuta l'idoneità al collocamento, nè in qual modo la mera e del tutto teorica possibilità di essere ingaggiato quale agente di sicurezza (del resto praticamente preclusa in ragione della sua precaria situazione finanziaria), possa essere considerata sufficiente per riconoscere l'idoneità al collocamento.

5.   In casu, non si può negare che la situazione personale dell'assicurato sia difficile e che viene mantenuta dall'assenza di reddito regolare. Occorre però rammentare che incombe in primis all'interessato risolvere la questione dell'affidamento del cane, ciò che permetterà di facilitare la ricerca di lavoro nonché di ritrovare un alloggio." (Doc. I)

                               1.4.   Nella sua risposta del 18 dicembre 2007 la Sezione del lavoro ribadisce l'idoneità al collocamento del ricorrente e osserva:

"  (...)

Senza escludere a priori qualsiasi attività lavorativa o misura, il signor PI 1 pone tuttavia l'accento sulla necessità di prima trovare una sistemazione per sè e, conseguentemente per il cane. Trattandosi di un impedimento momentaneo e non potendo escludere a priori la possibilità per l'assicurato, benché accompagnato dal proprio cane, di venire assunto da un datore di lavoro (ad esempio nel ramo della sicurezza), si ritiene che il signor PI 1 sia idoneo al collocamento.

Per quanto riguarda poi la misura assegnatagli lo scorso mese di settembre, si rileva come sia apparsa maggiormente appropriata e proporzionata - tenuto conto anche dell'insieme delle circostanze del caso concreto - una momentanea sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 2) piuttosto che la negazione dello stesso."

(Doc. III)

                                         Il 28 novembre 2007 l'assicurato è stato sospeso per 8 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per avere rifiutato il POT in questione (cfr. Doc. 2).

                               1.5.   Il 16 gennaio 2008 l'assicurato ha comunicato al TCA di avere una casa dal 22 novembre 2007 e quindi di non avere più nessun problema con il cane (cfr. Doc. V).

                               1.6.   Il 15 gennaio 2008 il SECO riconferma il proprio ricorso e, a proposito delle argomentazioni della Sezione del lavoro Ufficio giuridico rileva:

"  (...)

Nel caso di specie l'autorità inferiore sembra convinta della possibilità per l'assicurato di poter lavorare accompagnato dal proprio cane, ad esempio nell'ambito della sicurezza. Tuttavia in tal modo essa non considera l'integralità della situazione personale dell'assicurato, segnatamente il fatto che la sua disastrata situazione finanziaria gli preclude qualsivoglia attività in questo campo. Infatti una situazione finanziaria sana (ovvero senza precetti esecutivi, atti di carenza beni o dichiarazioni di fallimento) è una condizione all'ingaggio presso le imprese attive nella sicurezza (cfr. esempi allegati).

Pertanto, considerata l'esperienza generale del mercato del lavoro, occorre ritenere che le possibilità per l'assicurato di essere assunto con il proprio cane, conto tenuto della sua situazione finanziaria, sono allo stato attuale estremamente ridotte, vuoi inesistenti.

Benché tutto lasci pensare che si tratti di una situazione momentanea, non spetta però all'assicurazione contro la  disoccupazione versare indennità allorché le condizioni del diritto non sono manifestamente adempite." (Doc. VII)

                               1.7.   Il 24 gennaio 2007 il SECO ha comunicato al TCA di non avere nessuna obiezione sul fatto che la Cassa versi un'adeguata anticipazione per i giorni controllati (cfr. Doc. VIII).

                               1.8.   Il 28 gennaio 2008 l'assicurato ha trasmesso uno scritto al TCA (cfr. Doc. IX), al quale il Tribunale ha risposto il 31 gennaio 2008 (cfr. Doc. X).

                               1.9.   La documentazione trasmessa dal SECO è stata inviata alla Sezione del lavoro e all'assicurato per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. XV e Doc. XVI).

                                         La Sezione del lavoro Ufficio giuridico si è confermata nella risposta di causa (cfr. Doc. XVII).

                                         L'assicurato dopo avere chiesto di respingere il ricorso della SECO ha sottolineato di non avere ancora ricevuto nessuna indennità di disoccupazione (cfr. Doc. XVIII).

                                         Interpellata dal TCA la Cassa ha confermato di avere registrato il pagamento per un acconto di fr. 1'000.-- in favore del signor PI 1 (cfr. Doc. XIX), dopo avere interpellato la SECO (cfr. Doc. XIX/1).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o no ritenuto idoneo al collocamento dal 24 agosto 2007.

                                         In tale contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

                                         Il nuovo tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

                                         Infatti, secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003, "Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15 LADI, ha rilevato che:

"  Art. 15 Idoneità al collocamento

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno 2001, pag. 2002

                               2.3.   Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

                                         L'idoneità al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

                                         Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

                                         Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

                                         Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

                                         Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

                                         Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

                                         L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico

                                         (cfr. Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

                                         Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

                                         L'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

                               2.4.   Nella presente fattispecie l'assicurato si è reiscritto per il collocamento cercando un impiego a tempo pieno quale riparatore di automobili, autista-fattorino, autista-magazziniere (cfr. Doc. 17).

                                         Il 10 settembre 2007 egli ha rifiutato di partecipare a un POT in quanto non poteva portare il cane (cfr. Doc. XVII). Egli, a quel momento, non disponeva di un appartamento e non aveva nessuno a cui affidare l'animale (cfr. Doc. 11).

                                         Alla luce di questi elementi il TCA ritiene che PI 1 deve essere ritenuto inidoneo al collocamento. Infatti, l'esigenza da lui posta (e cioè quella di presentarsi la lavoro con il suo cane) è tale da restringere oltremodo il numero di potenziali datori di lavoro disposti ad assumerlo.

                                         In tale contesto va sottolineato che, secondo la giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2), i motivi per cui la possibilità di reperire un lavoro è molto ristretta non hanno nessuna importanza.

                                         Quanto poi alla possibilità ventilata dalla Sezione del lavoro di reperire un impiego nel settore della sicurezza, dove è necessario un cane, oltre a non corrispondere a quelle indicate dall'assicurato, essa non appare realizzabile alla luce delle circostanze illustrate dalla SECO (precaria situazione finanziaria del ricorrente "13 esecuzioni aperte e 25 attestati di carenza beni" cfr. Doc. XIX1 pag. 2; quando invece dalle ditte viene richiesta come condizione per l'assunzione una situazione finanziaria sana; cfr. Doc. VII A-E).

                                         Comunque, anche volendo per pura ipotesi ammettere questa possibilità, vista la formazione dell'assicurato, si tratterebbe di un numero troppo esiguo di potenziali datori di lavoro.

                                         In simili condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata.

                                         Di conseguenza PI 1 è inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007. Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro affinché verifichi fino a quando è durato l'impedimento del ricorrente (in particolare se è vero che il 22 novembre 2007 egli ha reperito un appartamento).

                                         Se così fosse, da quel momento egli potrà essere ritenuto idoneo al collocamento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto e la decisione su opposizione del 23 ottobre 2007 è annullata.

                                         § Di conseguenza PI 1 è inidoneo al collocamento dal 24 agosto 2007.

                                   2.   Gli atti sono rinviati all'amministrazione per verificare se dal 22 novembre 2007 l'assicurato può essere ritenuto idoneo al collocamento.

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

 PI 1      

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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